Gazzetta n. 84 del 10 aprile 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 14 gennaio 2013 |
Disposizioni per la rilevazione della produzione di latte di bufala, in attuazione dell'articolo 7 della legge 3 febbraio 2011, n. 4. |
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IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Vista la legge n. 4 del 3 febbraio 2011 recante "Disposizioni in materia di etichettatura e di qualita' dei prodotti alimentari", ed in particolare l'art. 7 che prevede la definizione di disposizione per la rilevazione della produzione del latte di bufala secondo le modalita' disposte con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali; Vista la legge 15 gennaio 1991, n. 30 recante "Disciplina della riproduzione animale", ed in particolare l'art. 3, che affida all'Associazione Italiana Allevatori (AIA) i controlli delle attitudini produttive per ogni specie, razza o altro tipo genetico (Controlli Funzionali); Vista la legge n. 280 del 3 agosto 1999, recante "Modifiche ed integrazioni" alla citata legge 30/1991, anche in attuazione della direttiva 94/28/CE del Consiglio del 23 giugno 1994; Visto il Regolamento CE n. 510/06 del Consiglio del 20 marzo 2006 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e agroalimentari; Vista la legge n. 296 del 27 dicembre 2006 ed in particolare l'art. 1 comma 1047 che demanda all'Ispettorato Centrale della tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari le funzioni statali di vigilanza sull'attivita' di controllo degli organismi pubblici e privati nell'ambito dei regimi di produzioni agroalimentari di qualita' registrata; Ritenuto necessario definire, in attuazione del citato art. 7 della legge 4/2011 le modalita' per la rilevazione della produzione del latte di bufala; Considerata la necessita' di mantenere inalterata l'efficacia delle citata legge e delle sue finalita' garantendo, al contempo, una riduzione degli oneri a carico degli allevatori; Considerato che l'attivita' nazionale dei controlli funzionali per la produzione del latte implica anche la rilevazione di dati produttivi e riproduttivi degli animali; Considerata la necessita' di assicurare la piu' ampia tutela degli interessi dei consumatori e garantire la concorrenza e la trasparenza del mercato del latte di bufala e dei prodotti derivanti la sua trasformazione; Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano in data 20 dicembre 2012
Decreta:
Art. 1 Definizioni
1. Ai fini del presente decreto si intende per: a) "allevatori bufalini" i detentori di animali della specie bufalina presenti in aziende registrate nella Banca Dati Nazionale dell'Anagrafe Zootecnica (BDN) ai sensi dei DD.MM. 7 giugno 2002, 13 ottobre 2004 e 13 gennaio 2005; b) "strumento di rilevazione": ogni strumento per la rilevazione della quantita' di latte prodotto (lattometro meccanico, lattometro elettronico, vaso misuratore etc.) omologato dall'Associazione Italiana Allevatori ai sensi dell'art 12 del Disciplinare dei Controlli Produttivi per la Produzione del Latte approvato con decreto ministeriale 28 maggio 2010 n. 12148. La corretta funzionalita' di tali strumenti e' controllata da organismi certificati dal Comitato Internazionale per le Misurazioni sugli Animali (ICAR) con frequenza biennale nonche' in ogni caso di sostituzione o su indicazione del Comitato Tecnico dei Controlli Latte dell'Associazione Italiana Allevatori. c) "quantita' giornaliera di latte prodotto": la quantita' di latte giornaliera prodotta da ciascun animale, misurata come somma delle quantita' prodotte nelle singole mungiture eseguite nell'arco delle 24h. Per gli animali sottoposti ai controlli funzionali della produzione del latte, la quantita' di latte giornaliera per singolo animale e' determinata attraverso i metodi approvati dal Comitato Internazionale per le Misurazioni sugli Animali (ICAR).
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| Allegato A Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato B Parte di provvedimento in formato grafico
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| Allegato C Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Operativita'
1. L'allevatore rileva la quantita' di latte prodotta giornalmente da ciascun animale della specie bufalina presente in stalla e in produzione. I dati rilevati sono riportati in apposito registro cartaceo, scheda o supporto informatico (Allegato A) contenente i seguenti elementi: a) codice aziendale; b) elenco delle matricole delle bufale in produzione e relativa quantita' di latte prodotto; c) numero totale di bufale in produzione e relativa produzione di latte di massa; d) data del rilevamento. 2. Per gli animali sottoposti ai controlli funzionali della produzione del latte, la quantita' di latte giornaliera per singolo animale e' determinata dall'Associazione Italiana Allevatori attraverso sistemi approvati da ICAR. 3. Il latte prodotto giornalmente deve essere corredato, durante il trasporto, da specifica documentazione di accompagnamento, sottoscritta dall'allevatore, dal trasportatore e, all'arrivo, dall'acquirente, come da allegato modello (Allegato B) vidimato dal Comune in cui ricade l'allevamento o dall'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari. 4. In fase di prima applicazione, in via sperimentale per un periodo di 24 mesi, l'allevatore puo' procedere alla rilevazione della quantita' giornaliera di latte prodotto per singolo animale ed alla sua registrazione il primo giorno di ogni mese.
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| Art. 3 Validazione del dato produttivo
1. Il dato di produzione giornaliera di ogni singolo animale e' validato se rilevato attraverso strumentazione avente le caratteristiche di cui all'art. 1 punto b), ovvero se rilevato ufficialmente durante i controlli funzionali per gli animali iscritti al Libro Genealogico e trasmesso secondo le modalita' di cui al successivo art. 5.
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| Art. 4 Controlli
1. Per gli allevamenti non iscritti ai controlli funzionali vengono assicurati almeno tre controlli ispettivi annuali effettuati da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di Finanza, degli Organi di controllo regionali finalizzati alla verifica del rispetto degli adempimenti di cui al presente decreto. 2. Per gli allevamenti iscritti ai controlli funzionali viene assicurato almeno un controllo annuo effettuato da parte dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, del Comando Carabinieri politiche agricole e alimentari, del Corpo forestale dello Stato, della Guardia di Finanza, degli Organi di controllo regionali.
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| Art. 5 Trasmissione del dato
1. Entro i primi 10 giorni lavorativi di ciascun mese dell'anno l'allevatore, direttamente o tramite organismi da lui delegati, trasmette al SIAN i dati relativi primo giorno del mese in corso, rilevati ai sensi del precedente art. 2 (allegato A), nonche' il numero totale delle bufale in produzione e la quantita' di latte di massa prodotto per l'intero mese precedente (allegato C). 2. Il primo giorno lavorativo di ogni settimana di ciascun mese dell'anno l'allevatore, direttamente o tramite organismi da lui delegati, trasmette al SIAN la quantita' di latte di massa prodotto per l'intera settimana precedente (allegato C). 3. La modalita' di trasmissione dei dati di cui agli allegati A e C puo' avvenire: a- per fax, posta ordinaria, posta elettronica o consegna diretta ad un incaricato del ritiro; b- attraverso l'apposito portale predisposto dal SIAN. 4. L'allevatore, gli organismi incaricati e il SIAN devono conservare il dato in maniera organizzata e consultabile, per almeno un anno.
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| Art. 6 Elaborazione ed utilizzazione dei dati
1. L'elaborazione dei dati avviene ad opera dell'Associazione Italiana Allevatori che provvede: a) alla elaborazione dei dati rilevati ai sensi dei precedenti articoli ed alla predisposizione delle curve di lattazione di ciascun animale; b) al calcolo delle produzioni medie per ciascuna azienda e delle deviazioni dalle medie territoriali di riferimento; c) alla verifica della coerenza dei quantitativi di latte dichiarato da ciascuna azienda con il numero delle bufale attraverso l'Anagrafe Bovina di cui al decreto dei ministri della salute e delle politiche agricole alimentari e forestali del 20 gennaio 2012; d) ad ogni ulteriore accertamento che gli Organi di Controllo ritengano necessario, inclusa la verifica dei dati. 2. I risultati delle elaborazioni di cui al presente articolo sono trasmessi a cura dell'AIA all'Ispettorato centrale per la tutela della qualita' e repressione frodi dei prodotti agroalimentari con cadenza trimestrale, nonche' ogni qualvolta lo stesso ne dovesse fare richiesta entro tre giorni dalla richiesta.
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| Art. 7 Disposizioni transitorie e finali
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e si applica a decorrere dal 1° gennaio 2013. 2. In deroga a quanto previsto dal precedente art. 5, comma 1, l'obbligo di trasmissione dei dati decorre dal 1° marzo 2013 e l'allevatore trasmette al SIAN, direttamente o tramite organismi da lui delegati, i dati relativi al primo giorno del mese di gennaio ed i dati relativi al primo giorno del mese di febbraio, rilevati ai sensi del precedente art. 2 (allegato A), nonche' il numero totale delle bufale in produzione e la quantita' di latte di massa prodotto per l'intero mese di gennaio e febbraio (allegato C) in data 1° marzo 2013, unitamente ai dati del mese di marzo 2013. 3. Dall'applicazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e agli adempimenti di cui al presente decreto si provvede con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. Roma, 14 gennaio 2013
Il Ministro: Catania
Registrato alla Corte dei conti il 13 febbraio 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 111
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