Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 21 dicembre 2012
Modifica ed integrazione degli interventi per l'internazionalizzazione a valere sul Fondo n. 394/81.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 recante disposizioni in materia di commercio estero;
Visto il regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo agli aiuti di importanza minore (cd. «de minimis»);
Visto il regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione europea del 6 agosto 2008, Sezione 5 relativo ad alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune;
Visto l'art. 6 del decreto-legge n. 112 del 2008, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, il quale, nel disciplinare il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese, ha modificato il decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, nella legge 29 luglio 1981, n. 394, individuando le iniziative ammesse ai benefici, a valere sul Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del predetto decreto-legge n. 251 del 1981;
Tenuto conto di quanto disposto dal Comitato interministeriale per la programmazione economica con le Deliberazioni n. 112/2009 e n. 113/2009, in osservanza a quanto disposto dal comma 3 del citato art. 6 del decreto-legge 112/2008 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, recante misure urgenti per la crescita del Paese, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che all'art. 42 ha modificato l'art. 6 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008 n. 133;
Visto, in particolare, il comma 1, lettera b), del citato art. 42, che rinvia ad un decreto non regolamentare del Ministro dello sviluppo economico la determinazione dei termini, delle modalita' e delle condizioni degli interventi, delle attivita' e degli obblighi del gestore, delle funzioni di controllo, nonche' della composizione e dei compiti del Comitato per l'amministrazione del succitato Fondo rotativo;
Visto il comma 1, lettera c), del citato art. 42 che sostituisce il comma 4 dell'art. 6 della legge n. 112 del 2008 e dispone, altresi', che per le finalita' dei commi precedenti sono utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese di una quota pari al 70 per cento annuo;
Tenuto conto che ai sensi del citato art. 42 occorre procedere alla sostituzione delle Deliberazioni CIPE n. 112/2009 e n. 113/2009 per quanto previsto dalle stesse;
Tenuto conto che alla Societa' italiana per le imprese all'estero-Simest S.p.A., istituita dalla legge 24 aprile 1990, n. 100, e' stata attribuita dall'art. 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143 la gestione degli interventi di sostegno finanziario all'internazionalizzazione del sistema produttivo, a valere sul Fondo rotativo sopra richiamato;
Considerata la necessita' di rendere operative le riforme per il sostegno all'internazionalizzazione delle imprese di cui al citato art. 42;

Decreta:

Art. 1
Finalita' del presente decreto

1. In attuazione del comma 1, lettera b), dell'art. 42 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni con legge 7 agosto 2012, n. 134, il presente decreto definisce i termini, le modalita' e le condizioni degli interventi, le attivita' e gli obblighi del gestore, le funzioni di controllo, nonche' la composizione e i compiti del Comitato per l'amministrazione del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, con legge 29 luglio 1981, n. 394.
2. Il presente decreto sostituisce le deliberazioni CIPE n. 112/2009 e n. 113/2009, per quanto previsto dalle stesse.
 
Art. 2
Risorse disponibili e risorse dedicate

1. Per le finalita' di cui all'art. 1 sono utilizzate le disponibilita' del Fondo rotativo di cui all'art. 2, comma 1, del decreto-legge 28 maggio 1981, n. 251, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 1981, n. 394 con le stesse modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo rotativo, con riserva di destinazione alle piccole e medie imprese, come definite dalla normativa comunitaria, di una quota pari al 70 per cento annuo.
2. Il 50 per cento delle risorse del Fondo, disponibili al 31 dicembre di ogni anno, e' destinato alle iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera c).
3. Il Comitato agevolazioni di cui al successivo art. 12 potra' rivedere, sulla base dell'accertamento dell'utilizzo delle disponibilita' finanziarie, l'entita' della quota di risorse dedicata alle iniziative di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), operando, ove necessario, una variazione fino ad un massimo del 10 per cento, coerentemente con le direttive del Ministro.
 
Art. 3
Interventi ammissibili

1. Sono ammesse ai finanziamenti del Fondo rotativo le seguenti iniziative:
a) programmi di inserimento nei mercati extra U.E., consistenti in programmi aventi caratteristiche di investimento finalizzati al lancio e alla diffusione di nuovi prodotti e servizi ovvero all'acquisizione di nuovi mercati per prodotti e servizi gia' esistenti, attraverso l'apertura di strutture volte ad assicurare in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento;
b) studi di pre-fattibilita' e fattibilita' collegati ad investimenti italiani in Paesi extra U.E., nonche' programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti;
c) altri interventi prioritari a favore dell'internazionalizzazione delle PMI, consistenti in:
1) finanziamento agevolato a favore delle PMI esportatrici per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidita' patrimoniale, al fine di accrescerne la competitivita' sui mercati esteri;
2) finanziamento agevolato a favore delle PMI per la realizzazione di iniziative promozionali per la prima partecipazione ad una fiera e/o mostra sui mercati extra U.E. (marketing e/o promozione del marchio italiano).
 
Art. 4

Termini, modalita' e condizioni degli interventi relativi a programmi
di inserimento nei mercati extra U.E.

1. Con riguardo ai programmi di inserimento sui mercati esteri, di cui all'art. 3, comma 1, lettera a), l'intervento viene concesso in forma di finanziamento agevolato, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento comunitario «de minimis».
2. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, ivi comprese quelle a partecipazione giovanile o femminile. Nel caso di imprese aggregate, la richiesta e' effettuata da una societa' capofila, corredata del mandato sottoscritto dai «partner».
3. Il programma deve essere realizzato in Paesi che non sono membri dell'Unione europea attraverso l'apertura da parte del richiedente di una struttura che ne consenta in prospettiva la presenza stabile nei mercati di riferimento. Il programma deve riguardare il lancio e la diffusione di beni e/o servizi prodotti in Italia, ovvero distribuiti con marchio di imprese italiane.
4. Fermo restando che l'impresa puo' presentare piu' domande di finanziamento nel rispetto della regola comunitaria «de minimis», ogni singola domanda puo' riguardare un programma da realizzare in un solo Paese di destinazione e massimo due Paesi di proiezione nella stessa area geografica.
5. La struttura oggetto del programma potra' essere gestita dal richiedente direttamente o tramite un soggetto terzo locale, partecipato o meno dallo stesso richiedente. La struttura puo' essere costituita da uffici, showroom, magazzini, un solo negozio o corner.
6. Nel caso di programmi finalizzati al lancio di nuovi prodotti e/o servizi da parte di imprese gia' presenti con una propria struttura sul mercato di riferimento, le caratteristiche dei prodotti e/o servizi dovranno essere adeguatamente illustrate evidenziandone l'aspetto innovativo. Con tale tipologia di programma le spese ammesse dovranno riguardare le attivita' promozionali, costi di personale aggiuntivo, escluso il semplice finanziamento della struttura.
7. Le spese previste per il programma all'estero devono essere inserite in preventivi di spesa articolati in base alla «scheda programma», approvata dal Comitato agevolazioni.
8. L'intervento puo' coprire fino all'85 per cento dell'importo delle spese preventivate e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni.
9. La misura e le condizioni dell'intervento sono deliberate dal Comitato agevolazioni, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunitario «de minimis».
10. Il Comitato potra' determinare la misura del finanziamento, ivi compresa la quota riconoscibile in misura forfettaria, sulla base della valutazione del programma presentato, del preventivo dei costi e della consistenza patrimoniale e finanziaria dell'impresa richiedente, tenuto anche conto del livello di internazionalizzazione della stessa.
11. Su motivata richiesta dell'impresa, il Comitato agevolazioni puo' concedere l'erogazione di un anticipo, fino ad un massimo del 30 per cento del finanziamento deliberato.
 
Art. 5
Termini, modalita' e condizioni degli interventi relativi a studi di
pre-fattibilita' e fattibilita' collegati ad investimenti italiani
in Paesi extra U.E.
1. Con riguardo agli studi di pre-fattibilita' e di fattibilita' collegati a investimenti italiani all'estero, nonche' programmi di assistenza tecnica collegati ai suddetti investimenti in Paesi extra UE, di cui all'art. 3, comma 1, lettera b), l'intervento viene concesso in forma di finanziamento agevolato, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento comunitario «de minimis».
2. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo tutte le imprese italiane aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, ivi comprese quelle a partecipazione giovanile o femminile. Nel caso di imprese aggregate, la richiesta e' effettuata da una societa' capofila, corredata del mandato sottoscritto dai «partner».
3. Le iniziative devono riguardare il settore di attivita' del richiedente, che deve essere lo stesso soggetto che intende realizzare e/o partecipare all'investimento. I programmi di assistenza tecnica debbono riguardare investimenti effettuati non piu' di sei mesi prima della data di presentazione della domanda di intervento agevolativo.
4. L'intervento puo' coprire fino al 100 per cento dell'importo delle spese preventivate e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni.
5. La misura e le condizioni dell'intervento sono deliberate dal Comitato agevolazioni, fermo restando il rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunitario «de minimis».
6. Su motivata richiesta dell'impresa, il Comitato agevolazioni puo' prevedere l'erogazione di un anticipo, fino ad un massimo del 70 per cento del finanziamento deliberato.
7. Al termine dello studio/programma il beneficiario trasmettera' una relazione finale che riportera' i contenuti e i risultati dello studio effettuato e/o dell'assistenza tecnica fornita. Con particolare riguardo agli studi di fattibilita', il beneficiario dovra' inoltre indicare nella relazione finale se intenda o meno realizzare l'investimento commerciale o produttivo.
 
Art. 6
Modalita' comuni ai programmi di inserimento nei mercati extra U.E. e
agli studi di pre-fattibilita' e fattibilita' collegati ad
investimenti italiani in Paesi extra U.E.
1. Le modalita' di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilita' e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, di cui agli articoli 4 e 5, compresi gli aspetti relativi alle erogazioni del finanziamento agevolato, nonche' quelli connessi alla revoca e al conseguente rimborso di quanto eventualmente erogato, sono stabilite con apposite delibere del Comitato agevolazioni.
2. Il Comitato agevolazioni definisce altresi' le procedure e le modalita' per la valutazione finale di ogni singolo programma, ovvero per verificare se lo stesso sia stato realizzato totalmente, parzialmente o non sia stato realizzato affatto e adotta le relative delibere.
3. Sono ammissibili all'intervento le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione del programma che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento.
4. Il tasso d'interesse del finanziamento e' pari al 15 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; in ogni caso, tale tasso non puo' essere inferiore allo 0,50 per cento annuo.
5. In tema di garanzie, il Comitato agevolazioni puo' concedere condizioni piu' favorevoli esclusivamente per le piccole e medie imprese sulla base dei criteri prefissati, collegati alla consistenza patrimoniale e finanziaria e della capacita' di rimborso del finanziamento. Sulla base di tali valutazioni il Comitato puo' accordare una riduzione delle garanzie da prestare. In ogni caso deve essere prestata garanzia su almeno il 40 per cento del finanziamento.
6. Le delibere del Comitato agevolazioni con le quali sono stabiliti modalita', criteri ed aspetti operativi di cui ai commi 1, 2 e 5 sono pubblicate nel sito web istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it) ed il relativo avviso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 7
Termini, modalita' e condizioni degli interventi di finanziamento
agevolato a favore delle PMI esportatrici per migliorare la
solidita' patrimoniale.
1. L'intervento a favore delle PMI esportatrici per il miglioramento e la salvaguardia della loro solidita' patrimoniale al fine di accrescerne la competitivita' sui mercati esteri, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 1, viene concesso in forma di finanziamento agevolato, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento comunitario «de minimis».
2. L'intervento e' volto a stimolare, migliorare e salvaguardare la solidita' patrimoniale delle piccole e medie imprese esportatrici per accrescere la loro capacita' di competere sui mercati esteri; a tal fine le imprese debbono presentare il relativo piano di sviluppo.
3. I beneficiari dell'intervento sono le PMI esportatrici, aventi sede legale in Italia, che abbiano realizzato in ciascuno dei tre esercizi precedenti a quello di presentazione della domanda, un fatturato estero la cui media sia pari ad almeno il 35 per cento del fatturato aziendale totale. Al momento dell'erogazione del finanziamento, le PMI beneficiarie devono essere costituite in forma di societa' per azioni (S.p.A.).
4. Ai fini dell'intervento, e' individuato un livello soglia di solidita' patrimoniale delle PMI interessate, ritenuto adeguato in un contesto di crescita aziendale. Tale livello e' ricavato dall'indice di copertura delle immobilizzazioni, costituito dal rapporto tra patrimonio netto e attivita' immobilizzate nette, ed e' posto uguale a 0,80 per le imprese industriali/manifatturiere e 1,00 per le imprese commerciali/di servizi. Non sono ammissibili al finanziamento domande di PMI con livello di solidita' patrimoniale superiore a 2,00.
5. L'obiettivo dell'intervento e' quello di migliorare l'indice di copertura delle immobilizzazioni, qualora dall'ultimo bilancio approvato, risulti inferiore al livello soglia; ovvero di mantenere o superare il livello dell'indice, qualora dall'ultimo bilancio approvato risulti uguale o superiore al livello soglia. Nel calcolo di tale indice, per l'accesso alla seconda fase di cui al successivo art. 8, nelle immobilizzazioni nette non verranno considerati gli immobilizzi immateriali per costi di ricerca, sviluppo e pubblicita'.
6. E' richiesta la fideiussione bancaria o equivalente nei casi in cui l'indice di copertura delle immobilizzazioni, risultante dall'ultimo bilancio approvato, in virtu' del quale e' stata approvata dal Comitato agevolazioni l'ammissione all'intervento, e' inferiore al livello soglia.
7. In caso di indice uguale o superiore al livello soglia, il Comitato puo' valutare, sulla base di criteri connessi alla consistenza patrimoniale e finanziaria del richiedente, eventuale richiesta di garanzia e la relativa misura. Dovra' essere comunque rilasciato l'impegno a non ridurre l'indice stesso al di sotto del livello risultante dall'ultimo bilancio approvato in virtu' del quale e' stata approvata dal Comitato agevolazioni l'ammissione all'intervento.
8. Ad un anno dall'adozione del presente decreto e, successivamente, entro il 30 giugno di ogni anno, il Comitato agevolazioni compie una verifica dei parametri suddetti, anche al fine di proporre eventuali modifiche.
9. Il finanziamento e' concesso nel limite del 25 per cento del patrimonio netto dell'impresa richiedente, risultante dall'ultimo bilancio approvato e nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunitario «de minimis». Il finanziamento non puo' comunque superare l'importo di 300.000 euro.
10. Il Comitato determina la misura del finanziamento sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria del richiedente, secondo i criteri prestabiliti con apposite delibere del Comitato agevolazioni, da pubblicarsi nel sito web istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it); il relativo avviso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 8
Fasi dell'intervento di patrimonializzazione

1. L'intervento di cui all'art. 7 e' previsto in due fasi.
2. La prima fase dell'intervento decorre dalla data di erogazione del finanziamento e termina alla fine del secondo esercizio successivo. Il finanziamento e' erogato al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria vigente alla data della delibera di concessione del finanziamento medesimo.
3. Le imprese che alla fine della prima fase non hanno raggiunto il livello soglia o che, pur rispettando il livello soglia, registrano una flessione del livello di ingresso, non accedono alla seconda fase e rimborsano in unica soluzione il finanziamento ottenuto, entro tre mesi dalla richiesta, maggiorato degli interessi al tasso di riferimento.
4. Nei casi in cui la flessione del livello di ingresso e' contenuta nei limiti del 5 per cento e purche' sia rispettato il livello soglia, le imprese interessate, previa presentazione di fideiussione bancaria o equivalente, o proroga della stessa, se gia' rilasciata, possono chiedere che la prima fase sia prolungata di un ulteriore esercizio, al fine di raggiungere nuovamente il livello di ingresso sulla base delle risultanze del bilancio approvato riferito all'esercizio aggiunto.
5. La seconda fase e' riservata alle PMI che raggiungono nella prima fase il livello soglia o mantengono il livello di ingresso, o raggiungono nuovamente il livello di ingresso grazie alla proroga di un ulteriore esercizio. Essa decorre dalla fine della prima fase e termina con il totale rimborso del finanziamento, che avviene in cinque anni al tasso agevolato pari al 15 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria purche' non inferiore allo 0,5 per cento annuo.
6. Qualora nel corso della seconda fase risulti, sulla base del bilancio approvato relativo al secondo esercizio successivo alla data di inizio del rimborso del finanziamento, una flessione del livello di ingresso in detta fase, il rimborso per il restante periodo dovra' essere effettuato al tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria, vigente alla data della delibera di concessione.
7. Le modalita' di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilita' e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, compresi gli aspetti relativi all'erogazione del finanziamento agevolato e alle diverse modalita' previste nella successiva fase di rimborso dello stesso, alle cadenze temporali per l'acquisizione delle informazioni necessarie per il monitoraggio costante dei requisiti di patrimonializzazione, nonche' quelli connessi alla revoca e al conseguente rimborso di quanto eventualmente erogato, sono stabiliti con apposite delibere del Comitato agevolazioni, da pubblicarsi nel sito web istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it); il relativo avviso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 9

Termini, modalita' e condizioni degli interventi di marketing e/o
promozione del marchio italiano

1. L'intervento di finanziamento agevolato a favore delle PMI per la realizzazione di iniziative promozionali per la prima partecipazione ad una fiera e/o mostra sui mercati extra U.E, di cui all'art. 3, comma 1, lettera c), n. 2, viene concesso in forma di finanziamento agevolato, nel rispetto delle disposizioni di cui al regolamento comunitario «de minimis».
2. Possono beneficiare dell'intervento del Fondo tutte le PMI, aventi sede legale in Italia, in forma singola o aggregata, ivi comprese quelle a partecipazione giovanile o femminile. Nel caso di imprese aggregate, la richiesta e' effettuata da una societa' capofila, corredata del mandato sottoscritto dai «partner».
3. Ogni singola domanda potra' riguardare al massimo tre Paesi di destinazione e il programma dovra' essere realizzato entro diciotto mesi dalla stipula del contratto di finanziamento. L'intervento puo' essere concesso per la partecipazione a fiere diverse ma non per varie partecipazioni alla stessa fiera e puo' coprire fino all'85 per cento delle spese preventivate e ritenute ammissibili dal Comitato agevolazioni. L'intervento non potra' comunque superare l'ammontare di 100.000 euro per la singola impresa, fino ad un importo massimo di 300.000 euro per l'aggregazione di quattro o piu' PMI, non riconducibili al medesimo titolare.
4. Le spese previste per il programma all'estero devono essere inserite in preventivi di spesa articolati in base alla «scheda programma» approvata dal Comitato agevolazioni.
5. I criteri di ammissibilita' delle spese inserite nella «scheda programma», nonche' la loro tipologia e misura, compresa quella di eventuali spese riconoscibili in misura forfettaria, saranno determinati con delibera del Comitato agevolazioni.
6. Sono ammissibili all'intervento le spese sostenute dal richiedente nel periodo di realizzazione del programma che decorre dalla data di presentazione della domanda di intervento.
7. Il Comitato potra' determinare la misura del finanziamento, ivi compresa la quota riconoscibile in misura forfettaria, sulla base della valutazione del programma promozionale e del preventivo dei costi presentati.
8. Il tasso d'interesse del finanziamento e' pari al 15 per cento del tasso di riferimento di cui alla normativa comunitaria, vigente alla data della delibera di concessione del Comitato agevolazioni; in ogni caso, tale tasso non puo' essere inferiore allo 0,50 per cento annuo.
9. Su motivata richiesta del richiedente, il Comitato agevolazioni puo' prevedere l'erogazione di un anticipo fino ad un massimo del 30 per cento del finanziamento deliberato.
10. La misura e le condizioni dell'intervento sono deliberate dal Comitato agevolazioni, nel rispetto delle disposizioni di cui al Regolamento comunitario «de minimis».
11. Il Comitato puo' accordare alle PMI beneficiarie una riduzione delle garanzie da prestare fino al 60 per cento del finanziamento, in relazione all'affidabilita' delle stesse, con particolare riguardo alla loro capacita' di rimborsare il finanziamento medesimo.
12. Le modalita' di presentazione della domanda di intervento, i criteri di ammissibilita' e tutti gli aspetti operativi connessi alla gestione degli interventi, sono preventivamente stabilite con apposite circolari approvate dal Comitato agevolazioni, da pubblicarsi nel sito web istituzionale del Ministero (www.mise.gov.it); il relativo avviso e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
 
Art. 10
Funzioni di controllo

1. Nell'ambito delle proprie competenze istituzionali il Ministero dello sviluppo economico esercita una funzione di vigilanza e controllo sulla gestione del Fondo rotativo.
2. Al fine di valutare l'efficacia degli investimenti dei fondi pubblici, in ordine alla realizzazione dei singoli progetti approvati, il Ministero dello sviluppo economico, anche mediante ispezioni «in loco», accerta la realizzazione dei programmi e verifica il loro stato di attuazione. A tal fine, il Ministero puo' avvalersi della collaborazione dell'Agenzia per il commercio estero (ex ICE) e di altri soggetti istituzionali nell'ambito delle rispettive competenze. Il programma annuale dei controlli e i loro esiti sono deliberati dal Comitato agevolazioni.
3. Le eventuali spese di missione, relative all'effettuazione dei controlli, sono finanziate secondo quanto previsto dalla normativa sulle suddette spese di missione.
 
Art. 11
Attivita' e obblighi del gestore

1. Le attivita' e gli obblighi in capo al soggetto gestore degli interventi di cui al presente decreto nonche' i relativi compensi e le modalita' di rendicontazione sono determinati con convenzione.
2. Resta in vigore, fino alla naturale scadenza della stessa, la convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico e Simest S.p.A. stipulata in data 16 ottobre 1998 tra il Ministero del commercio con l'estero e la Simest S.p.A., e successiva convenzione aggiuntiva del 18 gennaio 2002.
2. Fino alla data di scadenza dell'attuale convenzione l'ente gestore continua ad operare sulle risorse del Fondo rotativo di cui alla legge n. 394 del 1981, giacenti sul conto corrente di tesoreria centrale n. 22044, nonche' a rendicontare al Ministero vigilante, con i criteri e le procedure attualmente vigenti.
 
Art. 12

Composizione e compiti del Comitato per l'amministrazione del fondo
rotativo

1. L'organo competente ad amministrare il Fondo rotativo e' il Comitato agevolazioni, nominato con decreto del Ministro dello sviluppo economico, composto da tre rappresentanti del Ministero dello sviluppo economico, di cui uno con funzioni di presidente, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze, da un rappresentante del Ministero degli affari esteri, da un rappresentante designato dalle Regioni e da un rappresentante designato dall'Associazione bancaria italiana.
2. Il Comitato agevolazioni, nell'esercizio delle proprie funzioni:
a) definisce i criteri, le modalita' operative e le direttive per gli interventi nell'ambito dei termini, delle modalita' e delle condizioni fissati dal presente decreto;
b) approva le circolari operative che disciplinano le modalita' di concessione delle agevolazioni;
c) delibera le singole operazioni di agevolazione, fissandone le condizioni;
d) delibera in ordine alle modifiche, alle revoche, alle rinunzie e alle transazioni relative alle operazioni medesime, nonche' all'avvio di azioni giudiziarie;
e) delibera sul programma annuale di attivita' ispettive e di controllo in ordine alla realizzazione dei progetti approvati;
f) approva, nel rispetto dei termini previsti dalle norme e in tempo utile per gli adempimenti successivi delle amministrazioni competenti, il piano previsionale dei fabbisogni finanziari per l'anno successivo, destinati agli interventi previsti dalle presente delibera;
g) delibera in ordine alle commissioni maturate per l'attivita' svolta dal soggetto gestore del Fondo;
h) effettua il monitoraggio periodico dell'effettivo rispetto della quota di riserva del 70 per cento destinata alle piccole e medie imprese;
i) delibera, entro il 31 marzo di ciascun anno, in ordine alla relazione sull'attivita' svolta, sulle operazioni accolte e su una analisi comparata dei dati riferiti all'ultimo biennio;
l) delibera in ordine alle proposte avanzate dal soggetto gestore per il miglioramento del rapporto tra risorse impiegate e risultati conseguiti;
m) approva annualmente la situazione delle disponibilita', degli impegni e delle insolvenze a carico del Fondo rotativo, alla data del 31 dicembre precedente, nonche' la loro rendicontazione;
n) delibera, nel caso di insufficienti risorse a valere sul Fondo, previa informazione al Ministro eventuale sospensione temporanea dell'operativita' di uno o piu' interventi di cui al presente decreto, con propria circolare;
o) delibera su questioni specifiche e di carattere generale relative all'amministrazione del Fondo, nell'ambito delle disposizioni del presente decreto.
 
Art. 13
Disposizioni finali

1. Il presente decreto verra' inviato agli Organi di controllo per la registrazione.
2. Entro sessanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto il Comitato agevolazioni emana le previste delibere applicative assicurandone adeguata pubblicizzazione sui siti web del gestore e del Ministero dello sviluppo economico.
3. Il Comitato agevolazioni, nominato con decreto ministeriale 23 settembre 2011 e successive integrazioni e modificazioni, resta in carica fino alla naturale scadenza del mandato.
4. Sino alla piena operativita' di tutti gli atti applicativi restano in vigore i criteri e le procedure attualmente vigenti.
 
Art. 14
Decorrenza

1. Il presente decreto si applica dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 21 dicembre 2012

Il Ministro: Passera

Registrato alla Corte dei conti il 18 febbraio 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 170
 
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