Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 1 marzo 2013
Ordinanza contingibile e urgente in materia di identificazione sanitaria degli equidi.


IL MINISTRO

Visto l'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e successive modificazioni;
Visto l'articolo 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto del 27 luglio 1934, n. 1265, e successive modificazioni;
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1994, n. 243 "Regolamento recante attuazione della direttiva 90/426/CEE relativa alle condizioni di polizia sanitaria che disciplinano i movimenti e le importazioni di equini di provenienza da Paesi terzi, con le modifiche apportate dalla direttiva 92/36/CEE", e successive modificazioni;
Visto il regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorita' europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare ed in particolare l'articolo 18 relativo alla rintracciabilita' degli animali e degli alimenti da essi derivati;
Vista la legge 1° agosto 2003, n. 200, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147 recante "Proroga di termini e disposizioni urgenti ordinamentali" e, in particolare, l'art. 8, comma 15 che stabilisce che "sulla base delle linee guida e dei principi stabiliti dal Ministro delle politiche agricole e forestali, l'UNIRE organizza e gestisce l'anagrafe equina nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, articolandola per razza, tipologia d'uso e diffusione territoriale, avvalendosi anche dell'AIA, attraverso i propri uffici periferici, per raccogliere i dati e tenerli aggiornati mediante un monitoraggio costante";
Visto il decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007, recante "Modifica dell'allegato IV del decreto del Presidente della Repubblica del 30 aprile 1996, n. 317 «Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102/CEE, relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 28 giugno 2007, n. 148;
Visto il Regolamento (CE) n. 504/2008 della Commissione del 6 giugno 2008 recante attuazione delle direttive 90/426/CEE e 90/427/CEE del Consiglio "per quanto riguarda i metodi di identificazione degli equidi";
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali e del Ministro della salute 29 dicembre 2009 recante: "Linee guida e principi per l'organizzazione e la gestione dell'anagrafe equina da parte dell'UNIRE (articolo 8, comma 15, legge 1° agosto 2003 n. 200)", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 19 marzo 2010, n. 65;
Visto il decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29 recante "Disposizioni sanzionatorie per le violazioni del Regolamento (CE) n. 504/2008 recante attuazione della direttiva 90/426/CEE e 90/427/CEE sui metodi di identificazione degli equidi, nonche' gestione dell'anagrafe da parte dell'UNIRE", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana 29 marzo 2011, n. 72;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 26 settembre 2011 recante "Approvazione del manuale operativo per la gestione dell'anagrafe degli equidi", pubblicato nel Supplemento ordinario n. 240 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 22 novembre 2011;
Rilevata la necessita' di garantire una maggiore disponibilita' dei dati contenuti nell'anagrafe degli equidi ai fini dell'epidemiosorveglianza, anche alla luce delle recenti emergenze di carattere sanitario che hanno coinvolto la specie equina (anemia infettiva, West Nile disease, morbo coitale maligno), e di offrire le garanzie indispensabili per gestire correttamente dette emergenze;
Vista la raccomandazione della Commissione Europea del 19 febbraio 2013 (2013/99/UE), relativa all'applicazione da parte degli Stati membri di un piano coordinato di controllo comprendente controlli ufficiali sui prodotti alimentari destinati al consumatore finale o alle collettivita', commercializzati e/o etichettati come contenenti carni bovine, nonche' controlli ufficiali su carni equine destinate al consumo umano al fine di rilevare la presenza di residui di fenilbutazone;
Considerato che la mancanza di identificazione espone gli equidi al concreto rischio di clandestinita' sottraendoli ai controlli sanitari e di benessere animali con la possibilita' di essere sottoposti a maltrattamenti;
Considerata pertanto la necessita' e l'urgenza di rendere disponibili ai servizi veterinari ufficiali tutti i dati relativi all'identificazione delle aziende, degli allevamenti e degli equidi al fine di consentire la tutela della sanita' e del benessere degli equidi, nonche' dei connessi aspetti di salute pubblica e sicurezza alimentare,

Ordina:

Art. 1
Incremento della Banca Dati Nazionale dell'anagrafe zootecnica

1. Al fine di garantire la tutela della sanita' e del benessere degli equidi, nonche' i connessi aspetti di salute pubblica e sicurezza alimentare, la Banca dati nazionale dell'anagrafe zootecnica del Ministero della salute, di seguito denominata "BDN", istituita ai sensi dell'articolo 12, comma 1, del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 196 presso il Centro servizi nazionale dell'Istituto zooprofilattico sperimentale dell'Abruzzo e Molise «G. Caporale», e' integrata da una sezione per l'identificazione degli equidi ai fini sanitari.
2. La sezione di cui al comma 1 della "BDN" e' aggiornata dai dati inseriti nella banca dati dell'anagrafe equina di cui alla legge 1° agosto 2003, n. 200, gestita temporaneamente dall'Associazione Italiana Allevatori (AIA), recuperati tramite meccanismo di cooperazione applicativa, e dalle informazioni che il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio ed i proprietari degli equidi sono tenuti a fornire alla sezione stessa, ai sensi della presente ordinanza.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Identificazione sanitaria degli equidi

1. Il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio che rinvenga equidi di eta' superiore ai dodici mesi non ancora identificati:
a) procede all'identificazione degli animali mediante applicazione di un dispositivo elettronico di identificazione individuale ai sensi del decreto ministeriale 26 settembre 2011;
b) rilascia la scheda identificativa di cui all'allegato A alla presente ordinanza, che ha valore di documento di identificazione provvisoria fino al rilascio del passaporto da parte dei soggetti preposti;
c) registra nella sezione della banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, i dati relativi all'identificazione dell'animale; applica la specifica sanzione e prescrive, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, al proprietario o detentore delegato, gli adempimenti necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore ai quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari.
2. Qualora il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, nel corso delle attivita' di vigilanza e controllo sugli allevamenti e sulle altre strutture in cui sono tenuti equidi, rileva differenze tra la situazione riscontrata in sede di controllo e le informazioni disponibili nella sezione della banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, provvede a rettificare le stesse informazioni. Ad esclusione dei casi di movimentazione temporanea, applica la specifica sanzione e prescrive, ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del decreto legislativo 16 febbraio 2011, n. 29, al proprietario o detentore delegato, gli adempimenti necessari per la completa regolarizzazione delle violazioni accertate, fissando un termine non superiore ai quindici giorni, fermi restando gli eventuali termini inferiori previsti dai regolamenti comunitari;
3. In tutti i casi in cui gli equidi sono identificati in carenza del rispetto delle modalita' e delle procedure stabilite dai decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011, il Servizio veterinario dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio dichiara tali animali non destinati alla produzione di alimenti per uso umano (non DPA) e tale dichiarazione e' registrata nella sezione IX del passaporto e nella sezione della banca dati di cui all'articolo 1, comma 1 e nella BDE, di cui ai citati decreti ministeriali.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche agli equidi sottoposti a provvedimento di sequestro o confisca da parte dell'Autorita' giudiziaria.
5. Le spese per l'identificazione sanitaria degli equidi, di cui al presente articolo, sono a carico del proprietario.
 
Art. 3
Registrazione delle movimentazioni temporanee degli equidi

1. Il proprietario degli equidi registra nella sezione della banca dati di cui all'articolo 1, comma 1, direttamente o tramite una persona delegata, le informazioni relative a tutte le movimentazioni degli equidi della durata superiore ai 15 giorni, ad eccezione di quelle per le quali e' prevista la deroga di cui all'articolo 13 del Regolamento (CE) n. 504/2008.
2. La registrazione di cui al comma 1 deve essere effettuata entro 7 giorni dall'evento.
3. Il modello IV di cui al decreto del Ministro della salute 16 maggio 2007 puo' essere prodotto anche in modalita' elettronica, utilizzando l'apposita funzionalita' presente nella "BDN" del Ministero della salute. In caso di utilizzo di tale funzionalita' l'obbligo di cui al comma 1 e' da ritenersi assolto.
4. La registrazione dei passaggi di proprieta' e' effettuata secondo le modalita' previste dai decreti ministeriali 29 dicembre 2009 e 26 settembre 2011.
 
Art. 4
Controlli sull'identificazione degli equidi al macello

1. L'operatore che gestisce il macello comunica immediatamente al Servizio veterinario, dell'Azienda sanitaria locale competente per territorio, prima dell'ispezione ante mortem dell'animale, ogni informazione relativa a problematiche connesse alla corretta e completa identificabilita' degli equidi e sospende la macellazione in attesa delle determinazioni del medesimo Servizio.
 
Art. 5
Disposizioni finali

1. La presente ordinanza, ha validita' di 12 mesi a decorrere dal giorno successivo della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente ordinanza e' trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione.
Roma, 1° marzo 2013

Il Ministro: Balduzzi

Registrato alla Corte dei conti il 19 marzo 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 216
 
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