Gazzetta n. 85 del 11 aprile 2013 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 18 marzo 2013, n. 36
Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento del "Castello di Udine".


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87 della Costituzione;
Vista la legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, che ha approvato lo Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre 1975, n. 902, di adeguamento ed integrazione delle norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia;
Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante il Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137.
Visto l'articolo 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - Legge di stabilita' 2013, con il quale e' stato istituito un Fondo nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, con uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia del bene denominato "Castello di Udine";
Sentita la Commissione paritetica prevista dall'articolo 65 dello Statuto speciale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2013;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri per i beni e le attivita' culturali e dell'economia e delle finanze;

E m a n a
il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Trasferimento di beni

1. E' trasferito alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia il bene denominato: "Castello di Udine", come individuato nell'allegato A).
2. La Regione e' autorizzata a trasferire al Comune di Udine il bene di cui al comma 1.
3. Il trasferimento di cui ai commi 1 e 2 decorre dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna del bene.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1085, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni alle quali
e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e
l'efficacia degli atti qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione, comma quinto, conferisce
al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le
leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i
regolamenti.La legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1
e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° febbraio 1963, n.
29.
Il decreto del Presidente della Repubblica 25 novembre
1975, n. 902 e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 marzo
1976, n. 57.
Il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 e'
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 24 febbraio 2004, n.
45.
Il testo dell'art. 1, comma 298, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
29 dicembre 2012, n. 302, e' il seguente:
«298. Nello stato di previsione del Ministero
dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con
uno stanziamento di 130.000 euro annui a decorrere
dall'anno 2013, finalizzato a consentire il trasferimento
alla Regione autonoma del Friuli-Venezia Giulia del bene
denominato "Castello di Udine".».
L'articolo 65 dello statuto speciale della regione
Friuli Venezia Giulia e' il seguente:
«Art. 65. - Con decreti legislativi, sentita una
Commissione paritetica di sei membri, nominati tre dal
Governo della Repubblica e tre dal Consiglio regionale,
saranno stabilite le norme di attuazione del presente
Statuto e quelle relative al trasferimento
all'Amministrazione regionale degli uffici statali che nel
Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite alla
Regione.».
 
Allegato A)
(previsto dall'articolo 1, comma 1) "CASTELLO DI UDINE"
Compendio, ubicato in Comune di Udine, costituito da terreni e fabbricati.
Catasto Terreni
- Foglio 36, particella 170, qualita'/classe Ente Urbano, superficie mq 410;
- Foglio 36, particella 194, qualita' orto, classe 2, superficie mq 280, RD € 4,19 e RA € 2,82;
- Foglio 36, particella 196, qualita'/classe Ente Urbano, superficie mq 11020;
- Foglio 36, particella 197, qualita'/classe Ente Urbano, superficie mq 300;
- Foglio 36, particella 198, qualita' orto, classe 2, superficie mq 290, RD € 4,34 e RA € 2,92;
- Foglio 36, particella 200, qualita' prato, classe 3, superficie mq 200, RD € 1,19 e RA € 0,62;
- Foglio 36, particella 201, qualita' prato, classe 3, superficie mq 1540, RD € 9,15 e RA € 4,77;
- Foglio 36, particella 202, qualita'/classe Ente Urbano, superficie mq 660;
- Foglio 36, particella 171, qualita'/classe FU da accertare, Consistenza 120 mq;
- Foglio 36, particella 172, qualita'/classe FU da accertare, Consistenza 10 mq;
- Foglio 36, particella 173, qualita'/classe FU da accertare, Consistenza 80 mq;
- Foglio 36, particella 389, qualita'/classe FU da accertare, Consistenza 10 mq;
- Foglio 36, particella 391, qualita'/classe FU da accertare, Consistenza 70 mq;
- Foglio 36, particella 395, qualita'/classe FU da accertare, Consistenza 130 mq.
Catasto Fabbricati
- Foglio 36, particella 170, Categoria B/6, classe U, Consistenza mc 1803, Rendita € 2.234,82;
- Foglio 36, particella 196, sub 1, Categoria B/6, classe U, Consistenza mc 30553, Rendita € 37.870,44;
- Foglio 36, particella 196, sub 2, Categoria E/3, Rendita € 51,65;
- Foglio 36, particella 197, sub 1, Categoria A/3, classe 1, Consistenza 7 vani, Rendita € 397,67;
- Foglio 36, particella 197, sub 2, Categoria B/6, classe U, Consistenza 616 mc, Rendita € 763,53;
- Foglio 36, particella 202, sub 1, Categoria C/7, classe 1, Consistenza 217 mq, Rendita € 459,49;
- Foglio 36, particella 202, sub 2, Categoria C/2, classe 1, Consistenza 15 mq, Rendita € 45,71.
Proprieta':
Demanio pubblico dello Stato ramo storico, archeologico e artistico.
 
Art. 2
Operazioni di consegna

1. Il competente Ufficio dell'Agenzia del demanio, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'atto di consegna di cui all'articolo 1, comma 3, trasferisce alla Regione il bene di cui all'articolo 1, comma 1.
2. Il verbale di consegna del bene e' sottoscritto congiuntamente dal competente Ufficio dell'Agenzia del demanio e dalla Regione e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore della Regione.
3. In caso di ulteriore trasferimento del bene ai sensi dell'articolo 1, comma 2, il verbale di consegna e' sottoscritto dalla Regione e dal Comune di Udine e costituisce titolo per il trasferimento, la trascrizione e la voltura catastale del bene medesimo in favore del Comune di Udine.
4. Gli effetti di cui al comma 3 si realizzano anche con la sottoscrizione contestuale del verbale di consegna di cui al comma 2 da parte del Comune di Udine.
 
Art. 3
Effetti del trasferimento

1. Il trasferimento in proprieta' del bene di cui all'articolo 1, comma 1, con i relativi diritti reali, pertinenze, accessori, oneri e pesi, ha luogo nello stato di fatto e di diritto in cui esso si trova alla data del verbale di consegna.
2. Dalla data del verbale di consegna l'ente al quale e' trasferito il bene di cui all'articolo 1, comma 1, subentra nella proprieta', nel possesso e in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi inerenti al bene trasferito, fermi restando i limiti derivanti dai vincoli storici, artistici e ambientali. Dalla stessa data ad esso competono i proventi e le spese derivanti dalla gestione del bene trasferito.
 
Art. 4
Conservazione, fruizione e valorizzazione

1. Dalla data del verbale di consegna del bene l'ente al quale e' trasferito il bene di cui all'articolo 1, comma 1, si impegna ad assicurare e sostenere la conservazione del bene e a favorirne la pubblica fruizione e valorizzazione in conformita' alla normativa di tutela.
 
Art. 5
Esenzioni fiscali

1. Tutti gli atti, contratti, formalita' ed adempimenti necessari per l'attuazione del presente decreto sono esenti da ogni diritto e tributo.
 
Art. 6
Norma finanziaria

1. Alle minori entrate recate dal presente provvedimento, pari a 130.000 euro annui a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante utilizzo del fondo istituito, ai sensi dell'articolo 1, comma 298, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 18 marzo 2013

NAPOLITANO
Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Gnudi, Ministro per gli affari
regionali, il turismo e lo sport

Ornaghi, Ministro per i beni e le
attivita' culturali

Grilli, Ministro dell'economia e
delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino
Note all'art. 6:
Il testo dell'art. 1, comma 298, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, e' riportato nelle Note alle
premesse.
 
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