Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE |
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 5 aprile 2013 |
Ordinanza di protezione civile volta a favorire e regolare il subentro della regione Emilia-Romagna nelle attivita' finalizzate al superamento della situazione di criticita' determinatasi a seguito dei gravi eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008. (Ordinanza n. 74). |
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IL CAPO DEL DIPARTIMENTO della protezione civile
Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112; Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401; Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100; Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59, dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge 24 febbraio 1992, n. 225; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 16 gennaio 2009, concernente la dichiarazione dello stato di emergenza in ordine agli eventi sismici che hanno colpito le province di Parma, Reggio Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008; Vista l'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009 e successive modificazioni; Vista la nota prot. RIA/0058875 del 17 agosto 2012, con cui il Dipartimento della protezione civile ha richiesto al Presidente della Regione Emilia-Romagna la trasmissione di una proposta relativa alla predisposizione del piano di rientro nell'ordinario; Vista la nota del 7 dicembre 2012 con cui il Presidente della Regione Emilia-Romagna ha trasmesso le informazioni e gli elementi necessari ai fini dell'adozione della presente ordinanza; Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzione di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna anche al fine di prevenire possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita'; Ritenuto, quindi, a tal fine necessario adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle attivita' finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto; Viste le note del Presidente della Regione Emilia-Romagna del 7 febbraio e del 21 marzo 2013; Acquisita l'intesa della Regione Emilia-Romagna; Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;
Dispone:
Art. 1
1. La Regione Emilia-Romagna e' individuata quale Amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi per il superamento dell'emergenza determinatasi a seguito degli eventi sismici che hanno colpito il territorio delle province di Parma, Reggio-Emilia e Modena il giorno 23 dicembre 2008 e vi provvede mediante l'Agenzia Regionale di Protezione Civile. 2. Per i fini di cui al comma 1, il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al subentro della medesima Regione nel coordinamento degli interventi. Egli e' autorizzato a porre in essere, entro trenta giorni dal trasferimento della documentazione di cui al comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi alla regione Emilia-Romagna. 3. Per i fini di cui al comma 2, il Commissario delegato trasferisce, entro dieci giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale, la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale, al Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna. 4. Il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi del personale delle strutture organizzative della Regione Emilia-Romagna nonche' della collaborazione degli Enti territoriali e non territoriali e delle Amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, che provvedono sulla base di apposita convenzione, nell'ambito delle risorse gia' disponibili nei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna Amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. 5. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza, il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale aperta ai sensi dell'ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3744 del 18 febbraio 2009, che viene allo stesso intestata per 18 mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Il predetto Direttore e' tenuto a relazionare al Dipartimento della protezione civile, con cadenza semestrale, sullo stato di attuazione degli interventi di cui al comma 2. 6. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 5, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 e successive modificazioni. Tale Piano deve essere sottoposto alla preventiva approvazione del Dipartimento della protezione civile, che ne verifica la rispondenza alle finalita' sopra indicate. 7. A seguito della avvenuta approvazione del Piano di cui al comma 6 da parte del Dipartimento della Protezione Civile, le risorse residue relative al predetto piano giacenti sulla contabilita' speciale sono trasferite, per il tramite della Regione Emilia-Romagna, al bilancio dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione. Il soggetto ordinariamente competente e' tenuto a relazionare al Dipartimento della Protezione Civile, con cadenza semestrale sullo stato di attuazione del Piano di cui al presente comma. 8. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 7 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel Piano approvato dal Dipartimento della Protezione Civile. 9. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo della Protezione Civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle Amministrazioni di provenienza. 10. Il Direttore dell'Agenzia Regionale di Protezione Civile della Regione Emilia-Romagna, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 5, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna. 11. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225 del 1992. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 5 aprile 2013
Il capo del dipartimento: Gabrielli
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