Gazzetta n. 86 del 12 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 22 febbraio 2013, n. 37
Regolamento recante modifiche al decreto 21 giugno 2010, n. 132 concernente norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 e, in particolare, l'articolo 2, il quale prevede, ai commi 475 e seguenti, l'istituzione presso il Ministero dell'economia e delle finanze di un Fondo di solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa (di seguito: «Fondo»);
Visto il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2 e, in particolare, l'articolo 2, comma 5-sexies, il quale prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo medesimo;
Visto il proprio decreto n. 132 del 21 giugno 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto 2010, n. 192, «Regolamento recante norme di attuazione del Fondo di solidarieta' per l'acquisto della prima casa, ai sensi dell'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre 2007, n. 244»;
Vista la legge 28 giugno 2012 n. 92 recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita» e, in particolare, l'articolo 3, comma 48, che prevede alcune modifiche ai commi da 475 a 479 dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, stabilendo, al successivo comma 49, che le stesse si applicano esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di solidarieta' presentate dopo la data di entrata in vigore della legge stessa;
Ritenuta, pertanto, la necessita' di adeguare le previsioni del citato decreto n. 132 del 21 giugno 2010 alle modifiche normative introdotte dalla predetta legge 28 giugno 2012 n. 92;
Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano;
Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi del 22 novembre 2012 (parere n. 4940/2012);
Visti i pareri espressi dalla VI commissione finanze della Camera dei deputati nella seduta del 29 gennaio 2013 e della VI commissione finanze e tesoro del Senato della Repubblica nella seduta del 5 febbraio 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 17, comma 3, della predetta legge n. 400 del 1988;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1

1. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. L'ammissione al beneficio e' subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti successivamente alla stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del lavoratore non per giusta causa, con attualita' dello stato di disoccupazione;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'articolo 409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non per giusta causa, con attualita' dello stato di disoccupazione;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80 per cento.
In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei mutuatari».
2. All'articolo 2 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti commi: «4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo si applica anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento dell'operazione di surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione del pagamento delle rate purche' tali misure non determinino complessivamente una sospensione dell'ammortamento superiore a 18 mesi.
5. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non puo' essere richiesta per i mutui che presentano almeno una delle seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni consecutivi al momento della presentazione della domanda da parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui al comma 479 della legge n. 244/2007, purche' tale assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione stesso».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali
Note alle premesse:
La legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -
legge finanziaria 2008) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 28
dicembre 2007, n. 300, S.O.
Si riporta il testo dei commi da 475 a 480
dell'articolo 2 della citata legge n. 244 del 2007:
"475. E' istituito presso il Ministero dell'economia e
delle finanze il Fondo di solidarieta' per i mutui per
l'acquisto della prima casa, con una dotazione di 10
milioni di euro per ciascuno degli anni 2008 e 2009. Il
Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad
esaurimento delle stesse."
"476. Per i contratti di mutuo riferiti all'acquisto di
unita' immobiliari da adibire ad abitazione principale del
mutuatario, questi puo' chiedere la sospensione del
pagamento delle rate per non piu' di due volte e per un
periodo massimo complessivo non superiore a diciotto mesi
nel corso dell'esecuzione del contratto. In tal caso, la
durata del contratto di mutuo e quella delle garanzie per
esso prestate e' prorogata di un periodo eguale alla durata
della sospensione. Al termine della sospensione, il
pagamento delle rate riprende secondo gli importi e con la
periodicita' originariamente previsti dal contratto, salvo
diverso patto eventualmente intervenuto fra le parti per la
rinegoziazione delle condizioni del contratto medesimo. La
sospensione non comporta l'applicazione di alcuna
commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza
richiesta di garanzie aggiuntive."
"476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica
anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni
bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi
della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi
dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono
mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento
dell'operazione di surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione
purche' tali misure non determinino complessivamente una
sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi."
"477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo'
essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle
seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni
consecutivi al momento della presentazione della domanda da
parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del
contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di
precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a
copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui
al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca il
rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della
sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione
stesso."
"478. Nel caso di mutui concessi da intermediari
bancari o finanziari, il Fondo istituito dal comma 475, su
richiesta del mutuatario che intende avvalersi della
facolta' prevista dal comma 476, presentata per il tramite
dell'intermediario medesimo, provvede al pagamento degli
oneri finanziari pari agli interessi maturati sul debito
residuo durante il periodo di sospensione, corrispondente
esclusivamente al parametro di riferimento del tasso di
interesse applicato ai mutui e, pertanto, al netto della
componente di maggiorazione sommata a tale parametro."
"479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e'
subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno
dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla
stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni
antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad
eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura
civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80 per
cento."
"480. Con regolamento adottato dal Ministro
dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro
della solidarieta' sociale, sono stabilite le norme di
attuazione del Fondo di cui ai commi da 475 a 479.".
Il decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 (Misure
urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e
impresa e per ridisegnare in funzione anti-crisi il quadro
strategico nazionale), convertito, con modificazioni, dalla
legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' pubblicato nella Gazz. Uff.
29 novembre 2008, n. 280, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 5-sexies,
del citato decreto-legge n. 185 del 2008:
"5-sexies. Entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore della legge di conversione del presente decreto,
il Ministro dell'economia e delle finanze, con proprio
decreto, previo parere delle Commissioni parlamentari
competenti, emana il regolamento attuativo del Fondo di
solidarieta' per i mutui per l'acquisto della prima casa,
di cui all'articolo 2, comma 475, della legge 24 dicembre
2007, n. 244.".
La legge 28 giugno 2012, n. 92 (Disposizioni in materia
di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di
crescita) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 3 luglio 2012, n.
153, S.O.
Si riporta il testo dell'articolo 3, commi 48 e 49,
della citata legge n. 92 del 2012:
"48. All'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n.
244, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 475 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «Il Fondo opera nei limiti delle risorse
disponibili e fino ad esaurimento delle stesse»;
b) al comma 476 e' aggiunto, in fine, il seguente
periodo: «La sospensione non comporta l'applicazione di
alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza
richiesta di garanzie aggiuntive»;
c) dopo il comma 476 e' inserito il seguente:
«476-bis. La sospensione di cui al comma 476 si applica
anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni
bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi
della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi
dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono
mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento
dell'operazione di surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione
purche' tali misure non determinino complessivamente una
sospensione dell'ammortamento superiore a diciotto mesi»;
d) il comma 477e' sostituito dal seguente:
«477. La sospensione prevista dal comma 476 non puo'
essere richiesta per i mutui che abbiano almeno una delle
seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni
consecutivi al momento della presentazione della domanda da
parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del
contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di
precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a
copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui
al comma 479, purche' tale assicurazione garantisca il
rimborso almeno degli importi delle rate oggetto della
sospensione e sia efficace nel periodo di sospensione
stesso»;
e) al comma 478, le parole: «dei costi delle procedure
bancarie e degli onorari notarili necessari per la
sospensione del pagamento delle rate del mutuo» sono
sostituite dalle seguenti: «degli oneri finanziari pari
agli interessi maturati sul debito residuo durante il
periodo di sospensione, corrispondente esclusivamente al
parametro di riferimento del tasso di interesse applicato
ai mutui e, pertanto, al netto della componente di
maggiorazione sommata a tale parametro»;
f) il comma 479e' sostituito dal seguente:
«479. L'ammissione al beneficio di cui al comma 476 e'
subordinata esclusivamente all'accadimento di almeno uno
dei seguenti eventi, intervenuti successivamente alla
stipula del contratto di mutuo e verificatisi nei tre anni
antecedenti alla richiesta di ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato, ad
eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui
all'articolo 409, numero 3), del codice di procedura
civile, ad eccezione delle ipotesi di risoluzione
consensuale, di recesso datoriale per giusta causa, di
recesso del lavoratore non per giusta causa;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi
dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n.
104, ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80 per
cento»."
"49. Le disposizioni di cui ai commi da 475 a 479
dell'articolo 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, come
modificati dal comma 48 del presente articolo, si applicano
esclusivamente alle domande di accesso al Fondo di
solidarieta' presentate dopo la data di entrata in vigore
della presente legge."
Si riporta il testo dell'articolo 17, commi 3 e 4,
della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina
dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza
del Consiglio dei Ministri):
"3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.
4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti
ministeriali ed interministeriali, che devono recare la
denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla
registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella
Gazzetta Ufficiale.".

Note all'art. 1:
Si riporta il testo dell'articolo 2 del citato decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 2010,
come modificato dalla presente legge:
"Art. 2 Requisiti e condizioni per l'accesso alle
agevolazioni
1. Per accedere alle agevolazioni i beneficiari devono
essere in possesso, alla data di presentazione della
domanda, dei seguenti requisiti soggettivi:
a) titolo di proprieta' sull'immobile oggetto del
contratto di mutuo;
b) titolarita' di un mutuo di importo erogato non
superiore a 250 mila euro, in ammortamento da almeno un
anno;
c) indicatore della situazione economica equivalente
(ISEE) non superiore a 30 mila euro.
2. L'immobile non deve rientrare nelle categorie
catastali A/1, A/8 e A/9, non deve avere le caratteristiche
di lusso indicate nel decreto del Ministero dei lavori
pubblici in data 2 agosto 1969 e deve costituire
l'abitazione principale del beneficiario alla data di
presentazione della domanda.
3. L'ammissione al beneficio e' subordinata
esclusivamente all'accadimento di almeno uno dei seguenti
eventi riferiti alla persona del beneficiario, intervenuti
successivamente alla stipula del contratto di mutuo e
verificatisi nei tre anni antecedenti alla richiesta di
ammissione al beneficio:
a) cessazione del rapporto di lavoro subordinato ad
eccezione delle ipotesi di risoluzione consensuale, di
risoluzione per limiti di eta' con diritto a pensione di
vecchiaia o di anzianita', di licenziamento per giusta
causa o giustificato motivo soggettivo, di dimissioni del
lavoratore non per giusta causa, con attualita' dello stato
di disoccupazione;
b) cessazione dei rapporti di lavoro di cui all'art.
409, n. 3) del codice di procedura civile, ad eccezione
delle ipotesi di risoluzione consensuale, di recesso
datoriale per giusta causa, di recesso del lavoratore non
per giusta causa, con attualita' dello stato di
disoccupazione;
c) morte o riconoscimento di handicap grave, ai sensi
dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104,
ovvero di invalidita' civile non inferiore all'80 per
cento.
In caso di mutuo cointestato, gli eventi di cui al
presente comma possono riferirsi anche ad uno solo dei
mutuatari.
4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo di
applica anche ai mutui:
a) oggetto di operazioni di emissione di obbligazioni
bancarie garantite ovvero di cartolarizzazione ai sensi
della legge 30 aprile 1999, n. 130;
b) erogati per portabilita' tramite surroga ai sensi
dell'articolo 120-quater del testo unico di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che costituiscono
mutui di nuova erogazione alla data di perfezionamento
dell'operazione di surroga;
c) che hanno gia' fruito di altre misure di sospensione
del pagamento delle rate purche' tali misure non
determinino complessivamente una sospensione
dell'ammortamento superiore a 18 mesi.
5. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non
puo' essere richiesta per i mutui che presentano almeno una
delle seguenti caratteristiche:
a) ritardo nei pagamenti superiore a novanta giorni
consecutivi al momento della presentazione della domanda da
parte del mutuatario, ovvero per i quali sia intervenuta la
decadenza dal beneficio del termine o la risoluzione del
contratto stesso, anche tramite notifica dell'atto di
precetto, o sia stata avviata da terzi una procedura
esecutiva sull'immobile ipotecato;
b) fruizione di agevolazioni pubbliche;
c) per i quali sia stata stipulata un'assicurazione a
copertura del rischio che si verifichino gli eventi di cui
al comma 479 della legge n. 244/2007, purche' tale
assicurazione garantisca il rimborso almeno degli importi
delle rate oggetto della sospensione e sia efficace nel
periodo di sospensione stesso.".
 
Art. 2

1. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 1, la previsione di cui alla lettera a) e' soppressa.
2. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, lettera b), sono aggiunte le seguenti parole: «ovvero, se non disponibile, la quotazione IRS riferita alla durata immediatamente superiore.»
3. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, dopo la lettera b) sono inserite le seguenti lettere:
«c) per i mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso e variabile, il parametro di indicizzazione vigente al momento della presentazione della richiesta di sospensione;
d) per i mutui con tassi con parametri in parte fissi ed in parte variabili, il parametro previsto dalla lettera a) per la quota regolata a tasso variabile ed il parametro previsto dalla lettera b) per la quota regolata a tasso fisso.»
4. All'articolo 3 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, dopo il comma 2 sono aggiunti i seguenti commi:
«3. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili e fino ad esaurimento delle stesse.
4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie aggiuntive».
5. All'articolo 4 del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze n. 132 del 21 giugno 2010, al comma 2, le parole «impeditivo del pagamento della rata di mutuo» e la virgola successiva sono soppresse.
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto
n. 132 del 2010, come modificato dalla presente legge:
"Art. 3. Oggetto ed ammontare delle agevolazioni
1. A fronte della sospensione del pagamento delle rate
di mutuo sono rimborsati dal Fondo alle banche:
a) (soppressa).;
b) gli oneri finanziari pari alla quota interessi delle
rate per le quali ha effetto la sospensione del pagamento
da parte del mutuatario, corrispondente esclusivamente al
parametro di riferimento del tasso di interesse applicato
ai mutui e, pertanto, al netto della componente di
maggiorazione (spread) sommata a tale parametro.
2. Per parametro di riferimento si intende:
a) per i mutui regolati a tasso variabile, l'Euribor di
durata pari a quella usata nel contratto, ovvero in
mancanza di parametrizzazione dei tassi all'Euribor,
l'Euribor di durata pari alla periodicita' di pagamento
delle rate;
b) per i mutui regolati a tasso fisso, il tasso IRS in
euro riportato sulla pagina ISDAFIX 2 del circuito Reuters
di durata pari alla durata residua del contratto di mutuo
vigente al momento della sospensione dell'ammortamento
ovvero, se non disponibile, la quotazione IRS riferita alla
durata immediatamente superiore.
c) per i mutui con opzione di scelta di tasso tra fisso
e variabile, il parametro di indicizzazione vigente al
momento della presentazione della richiesta di sospensione;
d) per i mutui con tassi con parametri in parte fissi
ed in parte variabili, il parametro previsto dalla lettera
a) per la quota regolata a tasso variabile ed il parametro
previsto dalla lettera b) per la quota regolata a tasso
fisso.
3. Il Fondo opera nei limiti delle risorse disponibili
e fino ad esaurimento delle stesse.
4. La sospensione del pagamento delle rate di mutuo non
comporta l'applicazione di alcuna commissione o spesa di
istruttoria ed avviene senza richiesta di garanzie
aggiuntive.".
Si riporta il testo dell'articolo 4 del citato decreto
n. 132 del 2010, come modificato dalla presente legge:
"Art. 4 Modalita' di presentazione della domanda
1. Il beneficiario presenta domanda di sospensione alla
banca presso la quale e' in corso di ammortamento il
relativo mutuo, secondo il modello disponibile sul sito
internet di cui all'articolo 5. Nella domanda deve essere
indicato il periodo di tempo per il quale viene chiesta la
sospensione del pagamento delle rate di mutuo.
2. Alla domanda deve essere allegata, oltre
all'attestazione ISEE rilasciata da un soggetto abilitato,
la documentazione indicata nel modello di domanda di cui al
comma 1, idonea a dimostrare l'accadimento dell'evento con
riferimento a ciascuna delle tipologie di cui all'articolo
2, comma 3."
 
Art. 3

1. Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano esclusivamente alla domande di accesso al Fondo presentate dopo l'entrata in vigore della legge 28 giugno 2012 n. 92.
Il presente regolamento sara' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Il presente regolamento, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 22 febbraio 2013

Il Ministro: Grilli

Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle fiananze, registro n. 3, Economia e finanze, foglio n. 122
Note all'art. 3:
Per il riferimento al testo della legge 28 giugno 2012,
n. 92, vedasi nelle Note alle premesse.
 
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