Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 26 febbraio 2013 |
Definizione delle modalita' di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
di concerto con
IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
e
IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante "codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172"; Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'", convertito con modificazione dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 ed in particolare l'art. 59-ter che ha modificato il testo del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introducendo l'art. 49-bis rubricato "noleggio occasionale"; Visto il comma 3, dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che subordina l'effettuazione del noleggio occasionale ad una comunicazione, da eseguire mediante modalita' telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonche' all'Inps e all'Inail nel caso di impiego di personale; Visto il comma 4 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che demanda la definizione delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al summenzionato comma 3 ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali; Ritenuto opportuno adottare un modello unico della predetta comunicazione da presentarsi agli uffici competenti delle amministrazioni indicate dal comma 3 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, secondo le modalita' prescritte da ciascuno degli stessi;
Decreta:
Art. 1 Modello di comunicazione ai fini del noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto alla Agenzia delle Entrate ed alle Capitanerie di porto
1. La comunicazione di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, come disciplinato dall'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' resa in conformita' al modello di cui all'allegato I del presente decreto, che ne costituisce parte integrante. 2. La comunicazione di cui al comma 1 e' compilata, sottoscritta e trasmessa, prima dell'inizio di ciascuna attivita' di noleggio occasionale, ai competenti uffici delle amministrazioni indicate al comma 3 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
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| Allegato 1 (Articolo 1) Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2
Modalita' di comunicazione alla Capitaneria di Porto
1. I soggetti, cosi' come individuati dall'art. 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, compilano e sottoscrivono il modello in formato ".pdf' contenuto nel sito istituzionale delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, inviandolo a mezzo posta elettronica alla Capitaneria di porto territorialmente competente.
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| Art. 3
Modalita' di comunicazione all'Agenzia delle Entrate
1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, i soggetti ivi indicati trasmettono all'Agenzia delle Entrate il modello di cui all'allegato I, compilato e sottoscritto con firma leggibile, in formato ".pdf", o ".gif" o ".tiff" o ".jpg", in allegato a messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it.
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| Art. 4
Modalita' di comunicazione all'Inps e all'Inail
1. I soggetti di cui all'art. 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel caso di attivita' di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto che diano luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, effettuano la comunicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo attraverso le modalita' operative gia' previste dall'Inps e dall'Inail in materia di comunicazione preventiva per l'inizio di attivita' di lavoro occasionale accessorio. 2. La comunicazione di cui al comma 1 riporta l'indicazione: a) dei dati anagrafici e del codice fiscale del titolare persona fisica ovvero dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio; b) degli estremi identificativi dell'imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio; c) dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto prestatore di lavoro occasionale; d) del tipo di attivita' prestata in forma occasionale nonche' della data di inizio e fine della prestazione.
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| Art. 5
Effettuazione e tenuta delle comunicazioni
1. Copia delle comunicazioni e del contratto di noleggio, nonche' le ricevute delle avvenute trasmissioni agli uffici delle amministrazioni indicate al comma 3 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, devono essere tenute a bordo dell'imbarcazione o nave da diporto a disposizione delle autorita' di controllo. Roma, 26 febbraio 2013
Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Passera
Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli
Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali Fornero Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2013 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 243
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