Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 26 febbraio 2013
Definizione delle modalita' di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attivita' di noleggio occasionale di unita' da diporto.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

di concerto con

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

e

IL MINISTRO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante "codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva 2003/44/CE, a norma dell'art. 6 della legge 8 luglio 2003, n. 172";
Visto il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante: "Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitivita'", convertito con modificazione dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27 ed in particolare l'art. 59-ter che ha modificato il testo del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, introducendo l'art. 49-bis rubricato "noleggio occasionale";
Visto il comma 3, dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che subordina l'effettuazione del noleggio occasionale ad una comunicazione, da eseguire mediante modalita' telematiche, all'Agenzia delle entrate e alla Capitaneria di porto territorialmente competente, nonche' all'Inps e all'Inail nel caso di impiego di personale;
Visto il comma 4 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, che demanda la definizione delle modalita' di attuazione delle disposizioni di cui al summenzionato comma 3 ad un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro e delle politiche sociali;
Ritenuto opportuno adottare un modello unico della predetta comunicazione da presentarsi agli uffici competenti delle amministrazioni indicate dal comma 3 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, secondo le modalita' prescritte da ciascuno degli stessi;

Decreta:

Art. 1
Modello di comunicazione ai fini del noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto alla Agenzia delle Entrate ed alle
Capitanerie di porto

1. La comunicazione di noleggio occasionale di imbarcazioni e navi da diporto, come disciplinato dall'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e' resa in conformita' al modello di cui all'allegato I del presente decreto, che ne costituisce parte integrante.
2. La comunicazione di cui al comma 1 e' compilata, sottoscritta e trasmessa, prima dell'inizio di ciascuna attivita' di noleggio occasionale, ai competenti uffici delle amministrazioni indicate al comma 3 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171.
 
Allegato 1 (Articolo 1)
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Modalita' di comunicazione alla Capitaneria di Porto

1. I soggetti, cosi' come individuati dall'art. 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, compilano e sottoscrivono il modello in formato ".pdf' contenuto nel sito istituzionale delle Capitanerie di porto - Guardia costiera, inviandolo a mezzo posta elettronica alla Capitaneria di porto territorialmente competente.
 
Art. 3

Modalita' di comunicazione all'Agenzia delle Entrate

1. Contestualmente alla comunicazione di cui all'art. 2, comma 1, i soggetti ivi indicati trasmettono all'Agenzia delle Entrate il modello di cui all'allegato I, compilato e sottoscritto con firma leggibile, in formato ".pdf", o ".gif" o ".tiff" o ".jpg", in allegato a messaggio di posta elettronica indirizzato alla casella dc.acc.noleggio@agenziaentrate.it.
 
Art. 4

Modalita' di comunicazione all'Inps e all'Inail

1. I soggetti di cui all'art. 49-bis, comma 1, del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, nel caso di attivita' di noleggio di imbarcazioni e navi da diporto che diano luogo a prestazioni di lavoro occasionale di tipo accessorio, effettuano la comunicazione di cui al comma 3 del medesimo articolo attraverso le modalita' operative gia' previste dall'Inps e dall'Inail in materia di comunicazione preventiva per l'inizio di attivita' di lavoro occasionale accessorio.
2. La comunicazione di cui al comma 1 riporta l'indicazione:
a) dei dati anagrafici e del codice fiscale del titolare persona fisica ovvero dell'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio;
b) degli estremi identificativi dell'imbarcazione o nave da diporto adibita al noleggio;
c) dei dati anagrafici e del codice fiscale del soggetto prestatore di lavoro occasionale;
d) del tipo di attivita' prestata in forma occasionale nonche' della data di inizio e fine della prestazione.
 
Art. 5

Effettuazione e tenuta delle comunicazioni

1. Copia delle comunicazioni e del contratto di noleggio, nonche' le ricevute delle avvenute trasmissioni agli uffici delle amministrazioni indicate al comma 3 dell'art. 49-bis del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, devono essere tenute a bordo dell'imbarcazione o nave da diporto a disposizione delle autorita' di controllo.
Roma, 26 febbraio 2013

Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Passera

Il Ministro dell'economia e delle finanze
Grilli

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fornero
Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2013 Ufficio di controllo atti Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 243
 
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