IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varieta'"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59"; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1; Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale; Visti i propri decreti ministeriali, con i quali sono state iscritte, nei relativi registri, le varieta' di specie agrarie indicate nel presente dispositivo; Visti i propri decreti ministeriali con i quali sono state successivamente cancellate le varieta' indicate nel presente dispositivo; Viste le domande presentate ai fini della reiscrizione delle varieta' vegetali nei rispettivi registri nazionali; Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente; Ritenuto di dover procedere in conformita':
Decreta:
Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17 del decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, le sotto elencate varieta', cancellate con propri decreti ministeriali dal registro delle varieta' di specie di piante agrarie per mancata presentazione delle domande di rinnovo, sono nuovamente iscritte nei registri suddetti fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della reiscrizione medesima: Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 marzo 2013
Il direttore generale: Cacopardi
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