Gazzetta n. 88 del 15 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 3 aprile 2013
Norme relative alla richiesta di rilascio di rinnovo di esercizio e per il passaggio di gestione del servizio radiotelegrafico di bordo tra le societa' concessionarie.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

di concerto con

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Vista la Convenzione Solas 1974/83/88 e successive modificazioni;
Vista la Convenzione Internazionale di Torremolinos 1977 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 8 novembre 1991, n. 435;
Visto il decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 194;
Visto il D.P.R. 6 ottobre 1999, n. 407 e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 dicembre 1999, n. 541;
Visto il decreto legislativo 9 maggio 2001, n. 269;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 e successive modificazioni;
Visto il D.P.R. 28.11.2008, n. 197, «Regolamento di riorganizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;
Visto il decreto 7 maggio 2009;
Visto il decreto legislativo 14 giugno 2011, n. 104;
Vista la legge 11 marzo 2006, n. 81;
Visto il D.M. 23 dicembre 1987;
Considerato che il D.M. 25 agosto 1953 si riferisce al servizio radiotelegrafico superato sia dalla tecnologia sia dalle normative attuali;
Ritenuto di dover pertanto emanare disposizioni sostitutive di quelle recate dal D.M. 25 agosto 1953, per regolare il passaggio di affidamento delle stazioni radioelettriche a bordo per il servizio mobile marittimo, nonche' il rilascio, il rinnovo e l'aggiornamento della licenza di esercizio,cosi' come previsto dagli artt. 183 e 160 del decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e successive modificazioni.
Effettuata la procedura di consultazione pubblica prevista dal citato art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259;

Decreta:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto s'intende per:
a) Codice: Codice delle comunicazioni elettroniche Decreto legislativo 1 agosto 2003 n. 259 e successive modificazioni;
b) Ispettore: dipendente del Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento delle Comunicazioni - che effettua l'attivita' di cui all'art. 176 del Codice ed e' in possesso del patentino di «Ispettore di bordo»;
c) Impresa: impresa titolare di apposita autorizzazione generale cui viene affidato l'impianto e l'esercizio, anche contabile, delle stazioni radioelettriche a bordo di determinate classi di navi.
 
Allegato 1

Elenco degli apparati

GPS
AIS e risponditori AIS
LRIT
EPIRB
SART
VHF portatili GMDSS
VHF aeronautici
Ricevitori fissi sulla frequenza 2182 KHz
Ricevitori Navtex
 
Art. 2

Licenza di esercizio

1. La licenza di esercizio prevista dall'art. 160 del codice per ogni stazione radioelettrica a bordo di cui all'art. 186 comma 1 del codice e' rilasciata ad imprese titolari di apposita autorizzazione generale con un periodo di validita' corrispondente a quello del contratto di gestione stipulato tra la stessa impresa affidataria e l'armatore.
2. La licenza di esercizio prevista dall'art. 160 del codice per ogni stazione radioelettrica a bordo delle navi di cui all'art. 186 comma 2 del codice e' rilasciata a nome dell'armatore con un periodo di validita' non superiore a dieci anni, ai sensi dell'art. 112 del Codice.
 
Art. 3

Scadenza della licenza di esercizio

1. La licenza di esercizio scade e deve essere rilasciata nuovamente in caso di passaggio di gestione fra imprese e nel caso di cambio dell'armatore.
 
Art. 4

Rinnovo della licenza di esercizio

1. La licenza di esercizio scade automaticamente, e deve essere rinnovata, nei seguente casi:
modifica o aggiunta alla stazione di apparati radioelettrici, esclusi i casi previsti nell'allegato 1 del presente decreto;
normale scadenza del termine di validita';
 
Art. 5

Aggiornamento della licenza di esercizio

1. L'Ispettore aggiorna la licenza di esercizio definitiva, direttamente a bordo, al termine della visita d'ispezione e/o collaudo nei seguenti casi:
aggiunta, eliminazione, sostituzione di apparati facoltativi;
aggiunta, sostituzione degli apparati obbligatori di cui all'allegato 1), e degli equipaggiamenti che non siano tra quelli richiesti dalla pertinente normativa in materia di sicurezza della navigazione;
variazione della denominazione dell'unita';
variazione del porto di iscrizione;
variazione del numero di matricola;
variazione denominazione societa' armatrice mantenendo lo stesso indirizzo e partita IVA.
 
Art. 6

Abrogazioni

1. Con l'entrata in vigore del presente D.M. e' abrogato il decreto ministeriale del 25 agosto 1953 recante «Norme da osservare per la richiesta di rilascio o di rinnovo della licenza di esercizio e per il passaggio di gestione del servizio radiotelegrafico di bordo tra le societa' concessionarie».
Per gli aspetti non espressamente riportati nel presente decreto continua ad applicarsi la normativa in materia di sicurezza della navigazione, di radiocomunicazione, e quanto previsto nella circolare «Sicurezza della navigazione» serie RT/RTF n. 007 del 21.02.2012 e la relativa nota integrativa prot. n. 61514 del 1° agosto 2012.
 
Art. 7

Efficacia

1. Il presente decreto ha efficacia dal giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Il Ministro dello sviluppo economico
Passera Il vice Ministro delle infrastrutture
e dei trasporti
Ciaccia
 
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