IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visti gli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; Vista la nota dell'Ufficio Territoriale del Governo di Bologna, Prot. 6504/2013 dell'11 marzo 2013, con la quale sono stati inviati gli atti trasmessi dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Parma, relativi al fascicolo processuale n. 434/2009 R.G.N.R. e n. 87/2013 R.G.G.I.P. a carico del signor Luigi Giuseppe Villani, Consigliere Regionale della Regione Emilia Romagna, ai sensi dell'art. 8, comma 4, del citato decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; Vista l'ordinanza con la quale e' stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 14 gennaio 2013 dal Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Parma, ai sensi dell'art. 284 del codice di procedura penale, nei confronti del sig. Luigi Giuseppe Villani, Consigliere regionale della Regione Emilia Romagna, per le fattispecie delittuose di cui agli articoli 81 cpv, 110 e 319 c.p., 81 cpv, 110 e 314 del codice penale; Considerata l'intervenuta entrata in vigore dal 5 gennaio 2013 del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235 che, all'art. 8, comma 2, prevede la sospensione di diritto dalla carica di consigliere regionale, quando e' disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, di cui all'art. 284 del codice di procedura penale; Rilevato, pertanto, che dalla data di emanazione dell'ordinanza con la quale e' stata disposta l'applicazione della misura cautelare degli arresti domiciliari, emessa in data 14 gennaio 2013, decorre la sospensione prevista dall'art. 8, comma 2 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235; Attesa la necessita' e l'urgenza di provvedere, il che esclude in radice l'applicabilita' degli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni; Sentiti il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport ed il Ministro dell'interno
Decreta:
A decorrere dal 14 gennaio 2013 e' accertata la sospensione del sig. Luigi Giuseppe Villani dalla carica di consigliere regionale della Regione Emilia Romagna, ai sensi degli articoli 7 e 8 del decreto legislativo 31 dicembre 2012 n. 235. Roma, 28 marzo 2013
Il Presidente: Monti
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