Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2013 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 21 marzo 2013
Nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo. (Delibera n. 237/13/Cons).


L'AUTORITA'

Nella riunione del Consiglio del 21 marzo 2013;
Vista la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", ed in particolare, pubblicata nel Supplemento ordinario n. 154/L alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 31 luglio 1997, n. 177;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la direttiva 2010/13/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 10 marzo 2010 relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti la fornitura di servizi di media audiovisivi (direttiva sui servizi di media audiovisivi) che abroga e sostituisce la direttiva 2007/65/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio dell'11 dicembre 2007 che modifica la direttiva 89/552/CEE del Consiglio del 3 ottobre 1989, recante il coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 30 giugno 1997;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, di attuazione della direttiva 2007/65/CE relativa al coordinamento di determinate disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri concernenti l'esercizio delle attivita' televisive, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 marzo 2010 n. 73, e in particolare l'art. 5, che novella l'art. 32 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici;
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante approvazione del "Codice delle comunicazioni elettroniche", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 15 settembre 2003, n. 215, e successive modifiche e integrazioni;
Vista la delibera n. 453/03/CONS del 23 dicembre 2003, recante "Regolamento concernente la procedura di consultazione di cui all'art. 11 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 28 gennaio 2004, n. 22;
Vista la legge 6 agosto 1990, n. 223, recante "Disciplina del sistema radiotelevisivo pubblico e privato" pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 9 agosto 1990, n. 185;
Vista la legge 10 ottobre 1990, n. 287, recante "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" pubblicata nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 13 ottobre 1990, n. 240;
Visto il decreto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, recante "Disposizioni urgenti per il differimento di termini in materia di trasmissioni radiotelevisive analogiche e digitali, nonche' per il risanamento di impianti radiotelevisivi", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 gennaio 2001, n. 19, convertito con modificazioni dalla legge 20 marzo 2001, n. 66, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 24 marzo 2001, n. 70;
Vista la legge 3 maggio 2004, n. 112, recante "Norme di principio in materia di assetto del sistema radiotelevisivo e della RAI-Radiotelevisione italiana S.p.A., nonche' delega al Governo per l'emanazione del testo unico della radiotelevisione" pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 5 maggio 2004, n. 104;
Rilevato che l'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come novellato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale nonche' la possibilita' per gli operatori di offerte televisive a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali, ha affidato all'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, al fine di assicurare condizioni eque, trasparenti e non discriminatorie, la competenza ad adottare un apposito piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, e a stabilire con proprio regolamento le modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi in ordine di priorita':
a) garanzia della semplicita' d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali;
b) rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali;
c) suddivisione delle numerazioni dei canali a diffusione nazionale, sulla base del criterio della programmazione prevalente, in relazione ai seguenti generi di programmazione tematici: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. Nel primo arco di numeri si dovranno prevedere adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualita' e quella legata al territorio. Nello stesso arco di numeri non dovranno essere irradiati programmi rivolti a un pubblico di soli adulti. Al fine di garantire il piu' ampio pluralismo in condizioni di parita' tra i soggetti operanti nel mercato, dovra' essere riservata per ciascun genere una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti;
d) individuazione di numerazioni specifiche per i servizi di media audiovisivi a pagamento;
e) definizione delle condizioni di utilizzo della numerazione, prevedendo la possibilita', sulla base di accordi, di scambi della numerazione all'interno di uno stesso genere, previa comunicazione alle autorita' amministrative competenti;
f) revisione del piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati;
Vista la delibera n. 366/10/CONS del 15 luglio 2010, recante "Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre in chiaro e a pagamento, modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 10 agosto 2010, n. 185;
Considerato che con le sentenze n. 04658/2012, n. 04659/2012, n. 04660/2012 e n. 04661/20120, depositate il 31 agosto 2012, il Consiglio di Stato ha annullato il Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre approvato con la predetta delibera n. 366/10/CONS formulando le seguenti osservazioni: "Nelle more delle nuove determinazioni della AGCOM in ordine alla adozione del nuovo Piano TLC sara' inevitabile un corrispondente vuoto regolamentare e, quindi, e' probabile che si determini una situazione di confusione nella programmazione delle emittenti conseguente alla possibilita' di acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti. Pertanto, al fine di ridurre tale problematica conseguenza dell'annullamento in questione, e' necessario che, in osservanza del principio del buon andamento, l'AGCOM medio tempore adotti, con l'urgenza del caso, ogni misura transitoria ritenuta utile allo scopo di consentire l'ordinata fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore. Data l'urgenza e la necessita' di provvedere, tra le soluzioni possibili appare ipotizzabile anche l'adozione di una proroga di fatto del Piano LCN annullato, fermo restando che si tratta di un rimedio da adottare in via di straordinaria urgenza. Quindi va ribadito che, comunque, l'AGCOM e' tenuta ad adottare le nuove determinazioni in tema di LCN con la sollecitudine corrispondente all'obbligo di dare ottemperanza alla presente sentenza di annullamento della delibera n. 366/2010.";
Considerato, altresi', che il Consiglio di Stato ha rilevato l'obbligo per l'Autorita' di "ripronunciarsi sull'assegnazione dei numeri ai canali in questione a seguito di una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocita' di elementi di comparazione";
Rilevato che con la delibera n. 391/12/CONS del 4 settembre 2012, recante "Proroga, in via d'urgenza, del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo di cui alla delibera n. 366/10/CONS in conseguenza delle sentenze del Consiglio di Stato n. 04658/2012, n. 04659/2012, n. 04660/2012, n. 04661/2012 depositate il 31 agosto 2012, nelle more della revisione del detto piano di numerazione", l'Autorita' ha prorogato l'attuale Piano di numerazione nelle more della definizione del nuovo Piano, al fine di evitare un corrispondente vuoto regolamentare, con possibilita' di confusione nella programmazione delle emittenti conseguente alla possibilita' di acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti, e al fine di consentire l'ordinata fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti e degli operatori del settore;
Rilevato, altresi', che con la citata delibera n. 391/12/CONS l'Autorita' ha calibrato la proroga del Piano di numerazione vigente sui tempi di rinnovazione del procedimento, che comprendono gli adempimenti relativi allo svolgimento della consultazione pubblica e alla nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti sopra indicata, prevedendo per l'adozione del nuovo Piano di numerazione un termine di centottanta giorni a decorrere dall'avvio della consultazione pubblica;
Considerato che, con le citate sentenze, il Consiglio di Stato, nell'annullare il Piano di numerazione automatico dei canali della televisione digitale terrestre approvato dall'Autorita' con la delibera n. 366/10/CONS, ha formulato, in particolare, le seguenti osservazioni:
- con la sentenza n. 4658/2012 il Consiglio di Stato ha dichiarato l'inadeguatezza dell'utilizzo delle graduatorie Corecom. di cui al decreto ministeriale 5 novembre 2004 n. 292, recante "Regolamento per la concessione alle tv locali dei contributi di cui all'art. 45 co. 3 della legge 23 dicembre 1998 n. 448", quale criterio per l'attribuzione della numerazione alle emittenti locali. Cio' in quanto "pur evidenziando tali graduatorie degli elementi potenzialmente non estranei ai criteri indicati dalla legge, tuttavia le stesse non avrebbero potuto essere utilizzate dall'Agcom ai fini dell'adozione del piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre"; infatti tali graduatorie erano "compilate per finalita' diverse da quelle per le quali veniva predisposto il piano Agcom essendo il frutto combinato di due fattori di assegnazione del punteggio e cioe' del fatturato e del numero dei dipendenti". Il Consiglio di Stato ha, inoltre, evidenziato che la procedura per l'accesso a tali contributi avveniva su impulso volontario da parte delle emittenti locali, tanto che all'incirca il 13% di queste non compariva in tali graduatorie, non avendo presentato istanza per partecipare. Ne deriva che le graduatorie citate, essendo state adottate con una diversa ratio e perseguendo finalita' che si discostano dai requisiti di cui all'art. 32 del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici, potevano solo in parte essere considerate come un criterio di qualita' e un indice di rilevamento delle preferenze degli utenti e del radicamento nel territorio, in quanto "in esse venivano nel contempo in rilievo esigenze di sostegno all'emittenza locale, preordinate alla sola erogazione di contributi pubblici", costituendo, pertanto, un criterio inidoneo ad accertare le abitudini e preferenze degli utenti e il radicamento delle emittenti sul territorio;
- con la sentenza n. 4659/2012 il Consiglio di Stato ha rilevato l'illegittimita' del termine di quindici giorni stabilito dall'Autorita' per la consultazione pubblica indetta con delibera n. 122/10/CONS a seguito della quale e' stata approvata la delibera n. 366/10/CONS, in luogo dei trenta giorni stabiliti dall'art. 11 del decreto legislativo n. 259/2003 (recante il Codice delle comunicazioni elettroniche). Con la medesima sentenza, inoltre, il Consiglio di Stato ha ulteriormente argomentato l'inidoneita' dell'utilizzo del criterio delle graduatorie Corecom. con riferimento all'attribuzione delle numerazioni alle emittenti locali. Infatti, essendo tali graduatorie compilate sulla base del fatturato delle emittenti, le stesse sono inidonee ad attestare le preferenze degli utenti in quanto "anche ove si consideri che una delle principale voci di fatturato e' rappresentata dalla raccolta della pubblicita', cionondimeno l'ulteriore passaggio, tra la raccolta della pubblicita' e le preferenze degli utenti, rimane non dimostrato. Infatti la raccolta della pubblicita', pur se e' un utile indicatore della preferenza degli utenti (in quanto di solito gli inserzionisti si rivolgono alle emittenti con maggior numero di utenti), tuttavia da solo non e' univoco ne' sufficiente". Invece, le abitudini e le preferenze degli utenti si prestano ad essere soppesate piu' correttamente con riferimento "all'unico indice di carattere diretto ed endogeno cioe' il livello di ascolto di ciascuna emittente ed il suo radicamento nel territorio, fermo restando che il legislatore ha attribuito al criterio "abitudine dell'utente" una valenza autonoma rispetto agli ascolti-preferenze."
Inoltre, il Consiglio di Stato ha rilevato che "le emittenti che non avevano chiesto le sovvenzioni per l'adeguamento delle rete, non erano inserite nelle graduatorie Corecom e comunque, anche applicando i criteri alternativi previsti, non sarebbero valutate in condizioni di parita' con le altre emittenti inserite in graduatoria (...).le graduatorie CORECOM, compilate su base regionale, sono intrinsecamente disomogenee rispetto alle aree di servizio delle emittenti irradianti il segnale su aree interregionali oppure soltanto provinciale: ne discende che un'emittente che, trasmettendo in piu' regioni, avesse numeri di LCN diversi per ciascuna delle aree servite dovrebbe provvedere ad onerosi adeguamenti tecnici per differenziare la trasmissione del numero LCN da impianto ad impianto ed evitare facili sovrapposizioni di segnale". Con riferimento al criterio della qualita' delle emittenti stabilito dalla legge, il Consiglio di Stato ha evidenziato che "appare di intuitiva portata il ruolo strategico acquisito di fatto dalle emittenti locali di qualita' che hanno valorizzato usi e costumi di specifiche aree geografiche, costituenti un patrimonio di cultura locale tradizionale, profana e religiosa che (attraverso servizi giornalistici e trasmissioni divulgative su feste, cibi, luoghi di culto e beni storico ambientali) viene proposta alle nuove generazioni ed alla platea di cultori ed operatori commerciali (come quelli del settore turistico ed agroalimentare oppure dei prodotti dell'artigianato), evitando sia la dispersione di tali risorse sia l'affievolimento dello spirito di identita' della comunita' locale in antitesi a modelli di comportamento di massa, diffusi dalle comunicazioni in rete e provenienti da altre culture, che possono essere recepiti passivamente dagli utenti e comportare effetti disaggreganti su contesti socio culturali gia' a rischio. Ne' si puo' dimenticare, sotto altro profilo, il contributo informativo e socio-assistenziale che l'emittente locale di qualita' e' in grado di offrire alla platea di utenti della propria area geografica in occasione di situazioni di emergenza, nonche' di specifiche problematiche circoscritte al territorio corrispondente al proprio bacino di utenza".
Infine, nella medesima sentenza, il Consiglio di Stato ha espresso rilievi in ordine all'assegnazione delle posizioni otto e nove del piano di numerazione alle emittenti "MTV - Music Television" e "Deejay TV", in quanto "le posizioni otto e nove devono essere attribuite (in conformita' alle abitudini e preferenze degli utenti nella sintonizzazione dei canali) ad emittenti generaliste, ove operative, fermo restando che il criterio delle abitudini consolidate (come si e' detto) ha una valenza sua propria rispetto agli ascolti, mentre Music TV e Deejay Television non possono essere inserite nella categoria delle emittenti generaliste c.d. storiche che trasmettono programmi generalisti da decenni";
- con la sentenza n. 4660/2012 il Consiglio di Stato, sempre a proposito dell'attribuzione delle posizioni 8 e 9 del telecomando ha rilevato che "gli esiti della indagine-sondaggio (con 10.000 interviste) effettuata da Demoskopea s.p.a., alla data del 2 luglio 2010, che ha portato all'individuazione di 9 canali nazionali generalisti quali preferiti nelle abitudini e nelle preferenze degli utenti, ad avviso del Collegio, non risulta suffragata da corrispondente ed univoco riscontro" in quanto "secondo il sondaggio, nelle aree a ricezione analogica sui numeri da 1 ad 8 risultano sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche, mentre al numero 9 risulta sintonizzata per il 51,1% una emittente locale; la situazione, peraltro, cambia nelle aree a ricezione digitale, in cui, invece, in prevalenza su tutti i numeri da 1 a 9 del telecomando sono sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche (...). Infatti "da un lato, i dati non sono univoci e, dall'altro, i risultati del sondaggio sono fuorvianti in quanto assommano elementi disomogenei, considerato che, all'epoca , in 6 Regioni era stato gia' effettuato lo switch-off con il passaggio definitivo alla tecnica digitale e, quindi, con la sintonizzazione incontrollata dei vari canali sul telecomando, che non poteva certo reputarsi rispondente alle abitudini e preferenze degli utenti". Il Consiglio di Stato, conseguentemente, ha ritenuto che "un argomento ex post a conferma di tale difetto d'istruttoria si rinviene nella stessa individuazione delle due emittenti nazionali cui la connessa determinazione del Ministero dello Sviluppo economico del 24 novembre 2010 ha attribuito i numeri 8 e 9 del telecomando: infatti MTV e Deejay TV certamente non hanno le caratteristiche richieste per inserirsi nella categoria delle emittenti ex analogiche generaliste, poiche' si tratta, all'evidenza, di emittenti con programmazione chiaramente non rivolte ad un pubblico generalizzato, ma dedicata ad una specifica fascia di utenza con prevalenza di trasmissioni sul mondo giovanile e, comunque, di programmi con impostazione per una utenza specifica, spesso tratti anche da emittenti anglofone (per cui sono diffuse in lingua inglese con i sottotitoli in italiano), nonche' di spettacoli su generi musicali di tendenza per un pubblico di giovani";
- con la sentenza n. 4661/2012, il Consiglio di Stato, nel ribadire l'illegittimita' dell'esiguo termine di quindici giorni concesso per la consultazione pubblica, ha comunque condiviso l'impostazione dell'Autorita' secondo la quale "l'indicazione dei "canali generalisti nazionali" nell'art. 32 comma 2, citato, ai fini del rispetto delle preferenze degli utenti, si riferisce ai soli canali ex analogici, anche perche' solo con riguardo a questo era ragionevole ancorare al criterio delle abitudini e preferenze l'assegnazione dei numeri di LCN" ed ha, inoltre, confermato la legittimita' dell'attribuzione delle numerazioni da 10 a 19 alle emittenti locali, in quanto "l'AGCOM, visti i risultati del sondaggio Demoskopea, non poteva che attribuire alle emittenti locali i numeri da 10 a 19 in corrispondenza alle abitudini e preferenze degli utenti e tenendo conto del legame di tali emittenti con il territorio; tra l'altro in tal guisa l'AGCOM ha anche, sia pur con risultati non soddisfacenti, provveduto a valorizzare il pluralismo culturale rappresentato dal rapporto di tali emittenti con il contesto sociale del territorio. Pertanto il posizionamento dei canali nativi digitali a partire dal numero 21 LCN non costituisce una violazione dell'art. 32, comma 2, citato, oppure una discriminazione rispetto di canali storici ex analogici, ma discende direttamente dall'applicazione del parametro normativo che prescrive di attribuire i numeri del LCN nel "rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali";
Considerato che nella rinnovazione del procedimento ai fini dell'adozione del nuovo Piano di numerazione l'Autorita' deve doverosamente tenere conto dei rilievi formulati dal Consiglio di Stato con le citate sentenze;
Considerato, altresi', che l'art. 32, comma 2, lett. f), del Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici prevede che l'Autorita' proceda alla revisione del Piano di numerazione in base allo sviluppo del mercato, sentiti i soggetti interessati;
Vista la delibera n. 442/12/CONS del 4 ottobre 2012 recante "Consultazione pubblica sullo schema di provvedimento recante il nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e relative condizioni di utilizzo", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 19 ottobre 2012, n. 245;
Visti i contributi pervenuti nell'ambito della consultazione pubblica da parte delle seguenti associazioni:
Aeranti-Corallo (prot. 63376 dell'11 dicembre 2012); Associazione Alpi Radio Tv - Associazione emittenti locali per la liberta' e il pluralismo dell'informazione (ALPI) (prot. 55611 del 7 novembre 2012); Associazione Italiana per lo sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre (DGTVi) (prot. 58236 del 19 novembre 2012); Associazione Televisioni Digitali Indipendenti (ATDI) (prot. 58242 del 19 novembre 2012); Comitato Radio TV Locali (CRTL) (prot. 60165 del 27 novembre 2012); Coordinamento Autonomo Multimediale (CAM) (unitamente alle societa' Julie Italia S.r.l., Italia Med S.c.a.r.l, Napoli 9 di Teleacerra S.r.l., Pallotta Group S.r.l., TV Oggi S.r.l., Telepagani Nuova S.c.a.r.l.) (prot. 54042 del 31 ottobre 2012); Coordinamento Nazionale Nuove Antenne (CONNA) (prot. 61295 del 30 novembre 2012); Coordinamento Nazionale Televisioni (CNT) Terzo Polo Digitale (prot. 56168 del 9 novembre 2012 e prot. 58379 del 20 novembre 2012); Federazioni Radio Televisioni (FRT) (prot. 61011 del 29 novembre 2012); REA - Radiotelevisioni Europee Associate (prot. 57999 del 19 novembre 2012);
e delle seguenti societa':
All Music S.p.a. (prot. 57887 del 16 novembre 2012); Associazione amici di Telepace (prot. 52777 del 24 ottobre 2012); Associazione Nazionale Utenti Televisivi e Consumatori Italiani (Utelit Consum) (prot. 56170 del 9 novembre 2012); Canale Italia S.r.l. (prot. 62671 del 7 dicembre 2012); Class Editori S.p.A. (prot. 64522 del 17 dicembre 2012); Consorzio Alphabet S.r.l (prot. 58238 del 19 novembre 2012); De Agostini Editore S.p.a. (prot. 58245 del 19 novembre 2012); Discovery Italia S.r.l. (prot. 58332 del 19 novembre 2012); EDB Media S.r.l. (prot. 58329 del 19 novembre 2012); Effe Tv S.r.l. (prot. 58041 del 19 novembre 2012); Fox International Channels Italy S.r.l. (prot. 56509 del 9 novembre 2012); H3G S.p.A. (prot. 58150 del 19 novembre 2012); Julie Italia S.r.l. (prot. 53323 del 26 ottobre 2012); MGM-Tv S.r.l. (prot. 56167 del 9 novembre 2012); Napoli Tivu' S.r.l. (prot. 57487 del 15 novembre 2012); Nuova Rete S.r.l. (prot. 57996 del 19 novembre 2012); P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.a. (prot. 56160 del 9 novembre 2012); QVC Italia S.r.l.(prot. 58335 del 19 novembre 2012); RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. (prot. 58289 del 19 novembre 2012); RAS Bolzano (prot. 55686 del 7 novembre 2012); Radio Tele Molise (prot. 54608 del 5 novembre 2012); Radio VideoCalabria 99 S.r.l. (unitamente alle societa' Napoli Canale 21 S.r.l., RTV 38 S.p.a., Roma Uno S.r.l, Telelombardia S.p.a., Rete 7 S.p.a.; P.T.V. Programmazioni televisive S.p.a., TV Centro Marche S.p.a., Umbria Televisione S.r.l., Soc. Op. Im. S.r.l., Sige S.p.A., Videogruppo Televisione S.p.a., Societa' Telequattro S.r.l.) (prot. 57649 del 15 novembre 2012); Rete 8 S.r.l. (prot. 58002 del 19 novembre 2012); Rete Blu S.p.A. (prot. 61976 del 4 dicembre 2012); Roma Uno S.r.l. (unitamente alle societa' Radio Video Calabria 99 S.r.l, Napoli Canale 21 S.r.l, RTV38 S.p.a., Tele Nord S.r.l, Telelombardia S.p.a., Rete 7 S.p.a, P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.A., TV Centro Marche S.p.a., Umbria Televisione S.r.l., Op.Im S.r.l., Sige S.p.a., Videogruppo Televisione S.p.a., Telequattro S.r.l.) (prot. 57673 del 15 novembre 2012); Romi O S.r.l. (prot. 58157 del 19 novembre 2012); RTI Reti Televisive Italiane S.p.a. (prot. 58334 del 19 novembre 2012); RTV 38 S.p.A. (unitamente alle societa' Radio Video Calabria 99 S.r.l., Napoli Canale 21 S.r.l., Roma Uno S.r.l, Telelombardia S.p.a., Rete 7 S.p.a., P.T.V. Programmazioni televisive S.p.a., soc. Op.Im.S.r.l., Sige S.p.A., Videogruppo Televisione S.p.a., Societa' Telequattro S.r.l.) (prot. 57672 del 15 novembre 2012); Sestarete e Rete 8 S.r.l. (prot. 57663 del 15 novembre 2012); Sitcom Televisioni S.r.l. (prot. 58318 del 20 novembre 2012); SKY Italia S.r.l. (prot. 58349 del 20 novembre 2012); Soprodimec S.p.a. (prot. 53318 del 26 ottobre 2012); Switchover Media S.r.l. (prot. 57877 del 16 novembre 2012); T.C.S. Tele Costa Smeralda S.p.A, unitamente con Sardegna Tv S.r.l. e Videolina S.p.a. (prot. 58397 del 20 novembre 2012); Telecapri S.p.a. (prot. 56159 del 9 novembre 2012); Telecitta' S.p.a. (prot. 56161 del 9 novembre 2012); Telecom Italia Media S.p.a. (prot. 54039 del 31 ottobre 2012); Telenorba S.p.a. (prot. n. 58243 del 19 novembre 2012); Tele Nord S.r.l (unitamente alle societa' Radio Video Calabria 99 S.r.l., Napoli Canale 21 S.r.l., RTV 38 S.p.a., Roma Uno S.r.l, Telelombardia S.p.a., Rete 7 S.p.a., P.T.V. Programmazioni televisive S.p.a., TV Centro Marche S.p.a., Umbria Televisione S.r.l., soc. Op.Im.S.r.l., Sige S.p.A.; Videogruppo Televisione S.p.a.; Societa' Telequattro S.r.l.) (prot. 57618 del 15 novembre 2012); Telepadova S.p.a. (prot. 57492 del 15 novembre 2012); Telequattro S.r.l. (unitamente alle societa' Radio Video Calabria 99 S.r.l., Napoli Canale 21 S.r.l., RTV 38 S.p.a., Roma Uno S.r.l, Telelombardia S.p.a., Rete 7 S.p.a.; P.T.V. Programmazioni televisive S.p.a., TV Centro Marche S.p.a., soc. Op.Im.S.r.l., Sige S.p.a., Videogruppo Televisione S.p.a.) (prot. 57676 del 15 novembre 2012); Television Broadcasting System TBS S.p.a. (prot. 56166 del 9 novembre 2012); TivuItalia S.p.a. (prot. n. 64500 del 17 dicembre 2012); TV Centro Marche S.p.a. (unitamente alle societa' Radio Video Calabria 99 S.r.l., Napoli Canale 21 S.r.l., RTV 38 S.p.a., Roma Uno S.r.l, Telelombardia S.p.a., Rete 7 S.p.a., P.T.V. Programmazioni televisive S.p.a., Soc. Op.Im.S.r.l., Sige S.p.A., Videogruppo Televisione S.p.a., Societa' Telequattro S.r.l.) (prot. 57632 del 15 novembre 2012); Umbria Televisione S.r.l. (unitamente alle societa' Radio Video Calabria 99 S.r.l., Napoli Canale 21 S.r.l., RTV 38 S.p.a., Roma Uno S.r.l, Telelombardia S.p.a., Rete 7 S.p.a.; P.T.V. Programmazioni televisive S.p.a., TV Centro Marche S.p.a., soc. Op.Im.S.r.l., Sige S.p.A., Videogruppo Televisione S.p.a., Societa' Telequattro S.r.l.) (prot. 57757 del 16 novembre 2012); Viacom International Media Networks Italia S.r.l. (prot. 58375 del 20 novembre 2012);
Sentite le osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei seguenti soggetti che ne hanno fatto richiesta: Aeranti Corallo (in data 27 novembre 2012); All Music S.p.a. (in data 30 novembre 2012); Associazione Alpi Radio Tv (ALPI) (in data 19 novembre 2012); Associazione Italiana per lo sviluppo del Digitale Televisivo Terrestre (DGTVi) (in data 12 dicembre 2012); Associazione Nazionale Utenti Televisivi e Consumatori Italiani (Utelit Consum) (in data 12 dicembre 2012); Associazione Televisioni Digitali Indipendenti (ATDI) (in data 21 novembre 2012); Canale Italia S.r.l. (in data 14 novembre 2012); Class Editori S.p.a. (in data 3 dicembre 2012); Comitato Radio TV Locali (CRTL) (in data 21 novembre 2012); Coordinamento Autonomo Multimediale (CAM) (in data 21 novembre 2012); Coordinamento Nazionale Nuove Antenne (CONNA) (in data 4 dicembre 2012); Coordinamento Nazionale Televisioni - Terzo Polo Digitale (in data 5 dicembre 2012); (Discovery Italia S.r.l. (in data 20 novembre 2012); E.D.B. Media S.r.l. (in data 13 dicembre 2012); Effe Tv S.r.l. (in data 26 novembre 2012); Federazioni Radio Televisioni (FRT) (in data 27 novembre 2012); Fox International Channels Italy S.r.l. (in data 12 novembre 2012); Incremento Finanziario S.r.l. (in data 22 novembre 2012); Italiana Televisioni S.r.l. (in data 22 novembre 2012); Julie Italia S.r.l. (in data 21 novembre 2012); MGM Tv S.r.l. (in data 5 dicembre 2012); Multi Services Enterprise S.p.a. (in data 22 novembre 2012); Napoli Tivu' S.r.l. (in data 14 novembre 2012); P.T.V. Programmazioni Televisive S.p.a. (in data 3 dicembre 2012); QVC Italia S.r.l. (in data 10 dicembre 2012); RAI Radiotelevisione Italiana S.p.a. (in data 27 novembre 2012); R.E.A. (in data 10 dicembre 2012); Rete Blu S.p.a. (in data 26 novembre 2012); Rete Sette S.p.a. (in data 3 dicembre 2012); R.T.I. S.p.a. (in data 5 dicembre 2012); Sardegna Tv S.r.l. (in data 4 dicembre 2012); Sitcom Televisioni S.r.l. (in data 14 novembre 2012); SKY Italia S.r.l. (in data 4 dicembre 2012); Soprodimec S.p.a. (in data 20 novembre 2012); Switchover Media S.r.l (in data 12 novembre 2012); TBS S.p.a. (in data 5 dicembre 2012); T.C.S. Tele Costa Smeralda S.p.a. (in data 4 dicembre 2012); Tele A di Abbaneo Alfredo S.p.a. (in data 22 novembre 2012); Telecapri S.p.a. (in data 5 dicembre 2012); Telecitta' S.r.l. (in data 3 dicembre 2012); Telecom Italia Media S.p.a. (in data 27 novembre 2012); Telenorba S.p.a.(in data 19 novembre 2012); TivuItalia S.p.a. (in data 10 dicembre 2012); Videolina S.p.a. (in data 4 dicembre 2012);
Considerato che dalla data di adozione della delibera n. 366/10/CONS ad oggi il contesto di mercato risulta significativamente modificato in relazione al compimento del processo di definitivo spegnimento della televisione analogica terrestre avvenuto il 4 luglio 2012 e allo sviluppo di nuovi canali digitali terrestri nazionali e locali;
Avuto riguardo ai numerosi contributi pervenuti in sede di consultazione e alle osservazioni formulate nel corso delle audizioni dei soggetti interessati che ne hanno fatto richiesta, che hanno dato luogo, in sintesi, a quanto segue: 1. Esiti della consultazione pubblica 1.1. Considerazioni generali sullo schema di nuovo Piano
Parte dei soggetti che ha preso parte alla consultazione esprime alcune valutazioni di carattere generale in merito allo schema di regolamento proposto.
In particolare, uno dei partecipanti dopo aver annunciato di aver proposto ricorso per revocazione avverso alle sentenze n. 4659 e n. 4660 del Consiglio di Stato che hanno sollevato dubbi sul posizionamento sui canali 7 e 8 delle emittenti dalla stessa editi, afferma che la modifica del Piano e il conseguente riposizionamento dei canali sarebbero intempestivi e costituirebbero un elemento di discontinuita' in un mercato debole, quale quello del DTT che, al contrario, necessiterebbe di interventi di stabilizzazione. Suggerisce, pertanto, di disattendere le indicazioni temporali date dal giudice, rinviando l'intervento ad un momento in cui l'assestamento del sistema si sia completato con il passaggio definitivo allo standard DVB-T2, previsto per il 2015. In linea con queste affermazioni, un differente stakeholder evidenzia altresi' che gli effetti negativi della precedente delibera hanno causato, di fatto, la paralisi dell'ingresso di nuovi soggetti e che l'inefficiente attivita' di vigilanza posta in essere da parte del Ministero competente ha aggravato gli effetti negativi sul mercato.
Alcuni stakeholder ritengono che non sia auspicabile una generale riattribuzione complessiva della numerazione attualmente in uso, che comporterebbe l'esclusione dal mercato di soggetti che hanno effettuato numerosi investimenti negli ultimi due anni. Non condividono peraltro la decisione dell'Autorita' di modificare gli aspetti del vecchio Piano non interessati dalle pronunce del giudice amministrativo. In questo modo, infatti, gli effetti destabilizzanti del nuovo Piano penalizzerebbero i soggetti ad oggi operanti sul mercato. Anche un altro soggetto ritiene che il nuovo Piano debba tener conto delle attivita' e degli investimenti affrontati nel recente passato dagli operatori ex analogici sul mercato televisivo digitale e debba creare condizioni che assicurino un trattamento paritario a tutti gli operatori. Di opinione analoga diversi interessati, che sostengono che l'intervento dell'Autorita' deve essere di tipo conservativo e limitarsi a modificare le prescrizioni oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato: cio' si giustifica anche in ragione della specifica richiesta avanzata da parte del giudice in merito all'ultrattivita' delle disposizioni non censurate, circostanza che escluderebbe la sussistenza di un sostanziale giudizio di disvalore riguardo ai contenuti del Piano precedente.
Solo alcuni partecipanti alla consultazione, in netta contrapposizione con quanto appena enunciato, stigmatizzano la scelta dell'Autorita' di prorogare nel tempo gli effetti del precedente Piano, in quanto lo schema di provvedimento sottoposto a consultazione pubblica permetterebbe di assegnare i numeri 8 e 9 alle stesse emittenti ritenute come "tematiche" dal Consiglio di Stato, con conseguente vizio ab origine del nuovo Piano. Uno stakeholder in particolare giudica la proroga del vecchio Piano inappropriata, nonche' contraria alle indicazioni del giudice amministrativo.
In linea con quanto appena riportato, altri partecipanti ritengono che l'intervento dell'Autorita' sia finalizzato a difendere le posizioni gia' consolidate, frustri lo sviluppo del mercato e generi un deterrente per i soggetti nuovi entranti e per gli investitori. Un soggetto, in particolare, afferma che l'impianto regolatorio dovrebbe essere completamente modificato, garantendo maggiori spazi per le emittenti nazionali e contestualmente riducendo le disponibilita' per altri blocchi di numerazione, come quello riservato alle televendite, rispetto ai quali sussiste una quasi totale assenza di richieste. L'obiettivo da raggiungere, quindi, dovrebbe essere quello di realizzare un impianto modulato sulle reali esigenze del mercato, che attualmente risulta essere completamente chiuso. Tale soggetto stima, infatti, che, a fronte di una capacita' trasmissiva potenziale di 260 canali, ad oggi ne sono operativi solo 180, con conseguente depauperamento del mercato.
Da parte di un altro interessato giunge invece la richiesta che il provvedimento finale che l'Autorita' decidera' di adottare sia improntato ad un criterio di maggiore semplificazione ed equita', dando priorita' all'informazione ed al valore sociale della stessa, nel rispetto del dettato dell'art. 21 della Costituzione.
Uno stakeholder avanza una generale richiesta di considerare con attenzione il ruolo di servizio pubblico anche rispetto all'attribuzione dei numeri LCN. Tale soggetto chiede, pertanto, che in linea di massima rimangano invariate le posizioni consolidate e sottolinea che la concessionaria pubblica si pone su un piano differente rispetto agli altri concorrenti, in ragione dei titoli abilitativi detenuti in passato.
Un soggetto invece esprime un giudizio particolarmente critico rispetto allo schema di Piano sottoposto a consultazione pubblica. Preliminarmente rileva una generale carenza di dati e di informazioni, evidenziando in particolare l'assenza di una struttura di Piano di numerazione, per la realizzazione della quale sarebbe necessaria una puntuale attivita' di monitoraggio dell'attuale programmazione sulla piattaforma digitale terrestre. Tale attivita' dovrebbe essere finalizzata a palesare elementi considerati fondamentali, quali l'effettivo utilizzo delle numerazioni assegnate, la reale richiesta di numerazioni riservate ai canali in alta definizione e alle trasmissioni in differita dello stesso palinsesto o ad ulteriori tipologie di servizi. In assenza delle informazioni appena dettagliate, risulta assai difficile per gli stakeholder valutare gli effetti dello schema di Piano sottoposto a consultazione e proporre eventuali interventi di correzione.
Sotto il profilo piu' strettamente operativo, uno dei partecipanti alla consultazione suggerisce di individuare, all'esito dell'approvazione del nuovo Piano, una data unica in cui operare le eventuali modifiche alla numerazione per l'intero territorio nazionale, onde ridurre al minimo gli ulteriori effetti destabilizzanti sul mercato. 1.2. Articolo 1 1.2.1. Definizioni
Nel prendere atto che dall'approvazione della delibera n. 366/10/CONS ad oggi e' avvenuto il definitivo passaggio alle trasmissioni terrestri in tecnica digitale (lo switch-off risale al 4 luglio 2012), si e' reso anzitutto necessario allineare l'impianto definitorio del vecchio Piano alle nuove nozioni del Testo unico, eliminando quelle obsolete.
A tal fine l'Autorita' ha sottoposto all'esame degli stakeholder alcune nuove definizioni che tenessero conto della realta' dei nuovi "canali digitali", sia nazionali che locali, intesi quali "canali irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito nazionale, mai diffusi in tecnica analogica", in modo da distinguerli dalle emittenti analogiche storiche (la cui legittima posizione nel primo arco e' stata riconosciuta dal Consiglio di Stato), i cui obblighi di informazione discendono dall'art. 7 del Testo unico.
Inoltre, nella descrizione dei generi di programmazione, si e' ritenuto di rimodulare la definizione di "programmazione semigeneralista" rispetto alla medesima del vecchio Piano al fine di evitare possibili condotte elusive. In particolare e' stato previsto che deve trattarsi di una "programmazione dedicata ad almeno tre generi differenziati inclusa l'informazione giornaliera, tutti distribuiti in modo equilibrato nell'arco della giornata di programmazione ivi comprese le fasce di maggiore ascolto, nessuno dei quali raggiunge il 70 per cento della programmazione stessa", a fronte della norma del vecchio Piano che non prevedeva alcuna nozione relativa alla omogeneita' della distribuzione dei vari generi, ne' al loro numero. La finalita' sottesa alla modifica e' di evitare condotte elusive da parte di emittenti che, trasmettendo due soli generi di cui uno nella sola fascia notturna, siano qualificabili come semigeneraliste, con il conseguente ottenimento delle posizioni riservate a tale genere.
La valutazione data dai soggetti interessati riguarda diversi aspetti, come di seguito evidenziati. 1.2.2. La definizione di "canale generalista nazionale"
Uno stakeholder analizza in particolare la definizione di canale generalista nazionale, concordando con la specificazione "storicamente" introdotta nello schema di regolamento oggetto di consultazione. A giudizio di tale soggetto, infatti, detta caratteristica e' essenziale per la valorizzazione dell'esperienza e della qualita' di soggetti che gia' in passato sono stati operativi nel settore. Della stessa opinione, altri partecipanti, i quali ritengono, peraltro, necessario ripristinare anche il termine "legittimamente" presente nella definizione fornita della delibera n. 366/10/CONS, che fornisce elementi aggiuntivi per l'individuazione di quei soggetti che possono accedere ai numeri LCN compresi tra 1 e 9.
Ad avviso di questi soggetti sarebbe, invece, da escludere che, al fine di identificare un'emittente "generalista", possano essere utilmente presi in considerazione elementi quali il target di pubblico o la classificazione dei programmi, dovendosi, al contrario, fare esclusivo riferimento alla legittima e storicamente dimostrata presenza dell'emittente sulla piattaforma analogica. Analogamente, da un soggetto intervenuto giunge la richiesta di integrazione della definizione di "canale generalista nazionale" con la previsione del requisito del possesso del titolo concessorio/autorizzativo per la trasmissione in tecnica analogica in capo al canale storicamente irradiato e la verifica dei requisiti richiesti nella domanda di prolungamento di concessione/autorizzazione (contributi INPS, copertura di rete, simulcast ecc.). Numerosi partecipanti concordano con la richiesta di integrazione e sollecitano la previsione espressa di requisiti e titoli abilitativi per il riconoscimento della qualifica di "generalista".
Anche altri stakeholder condividono la valorizzazione della storicita' inserita nella definizione di emittente generalista.
Spunti critici sono stati forniti da un soggetto che sottolinea come il servizio pubblico si ponga su un piano differente rispetto agli altri concorrenti in ragione dei titoli abilitativi detenuti in passato, in forza dei quali tutti i canali riconducibili alla concessione pubblica sarebbero qualificabili come "nativi analogici" e quindi meritevoli delle medesime tutele degli altri appartenenti alla stessa categoria. Inoltre, in via generale, il soggetto ritiene necessario introdurre la distinzione fra canale e genere, proponendo di abbandonare la definizione di genere, per privilegiare quella di canale.
A giudizio di uno dei partecipanti la locuzione "canale generalista nazionale" dovrebbe essere modificata in quella di "canale di intrattenimento generale" (su reti terrestri con programmazione generalista o semigeneralista), non esistendo sostanziale diversita' fra generalista e semigeneralista. A seguito della modifica suggerita, la definizione di "canale nativo digitale" risulterebbe pertanto superflua. Di analoga opinione alcuni soggetti, i quali ritengono irragionevole la distinzione tra emittenti locali ex analogiche e native digitali. Gli stessi stakeholder propongono una modifica sostanziale della norma che includa la definizione di "arco di numerazione" da intendersi nel senso di individuare archi omogenei costituiti dai numeri con una sola cifra (1-9), con due cifre (10-99) e con tre cifre, questi ultimi ulteriormente divisi per centinaia (101-199; 201-299 etc.) lasciando i numeri 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 e 900 riservati ai servizi di sistema. L'individuazione del primo arco nella serie dei numeri 1-9 permetterebbe, dunque, di rendere effettiva la tutela dell'emittenza locale, riservando ad essa i numeri 7, 8 e 9 o, quantomeno, i numeri 8 e 9. 1.2.3. La definizione di "canale con programmazione di genere semigeneralista"
Alcuni dei partecipanti alla consultazione hanno sollecitato modifiche alla definizione di canale con programmazione di genere semigeneralista.
Fra questi, alcuni ritengono la definizione troppo rigida, in quanto esclude il genere "televendita" dal novero dei generi consentiti per rientrare nella qualificazione. Secondo un soggetto in particolare, allo scopo di evitare l'imposizione di ulteriori oneri, sarebbe necessario esplicitare che l'obbligo di informazione previsto nella definizione oggetto di analisi non comporta la trasmissione di telegiornali, come invece richiesto dall'art. 7 del Testo unico per le emittenti generaliste. Per i nuovi entranti, infatti, generalmente non dotati di struttura giornalistica interna, la previsione estesa dell'obbligo di informazione risulterebbe eccessivamente onerosa. Analogamente, altri partecipanti sollecitano una definizione piu' precisa del concetto di "informazione" e chiedono espressamente di escludere dal concetto di informazione i cosiddetti "lanci", brevi servizi a contenuto informativo, la trasmissione dei quali non puo' soddisfare il requisito minimo per la qualificazione di programma semigeneralista. Anche altri stakeholder ritengono la definizione non sufficientemente flessibile, in quanto la stessa non tiene conto dell'evoluzione dell'informazione c.d. "sotto testata" che puo' assumere forme diverse da quelle previste. Segnala peraltro che l'imposizione della fascia oraria per l'informazione crea una sostanziale omogeneizzazione che va a discapito degli interessi dell'utente. In linea generale, la societa' suggerisce comunque la sostituzione dei generi con le categorie che sono gia' in uso per la compilazione del registro programmi (talk show, giochi, film).
Alcuni partecipanti hanno evidenziato che l'obbligo di distribuzione equilibrata dei generi e quello di includere almeno tre generi limitano la liberta' editoriale a discapito della varieta' e qualita' dell'offerta per gli utenti, con conseguente perdita di investimenti. Medesime perplessita' ha suscitato la definizione aprioristica della "fascia di maggior ascolto", che muta in base al target di riferimento dell'emittente. Diversi soggetti intervenuti suggeriscono peraltro di chiarire espressamente che la qualifica di semigeneralista comporta la trasmissione di categorie di programmazione non necessariamente limitate ai generi riconosciuti dalla legge, quali varieta', film, serie televisive, reality show, tipologie di larga diffusione nelle programmazioni televisive rivolte al grande pubblico.
Anche altri stakeholder ritengono necessario modificare la definizione di canale con programmazione di genere semigeneralista riducendo la percentuale massima consentita di programmazione di un unico genere dal 70% al 50% e sollecitano l'introduzione di ulteriori correttivi che scoraggino l'uso strumentale ed elusivo della norma. Viene chiesto altresi' che siano previsti piu' di tre generi televisivi differenziati inclusa l'informazione per soddisfare i requisiti richiesti dalla definizione.
Alcuni partecipanti condividono il nuovo assetto definitorio proposto, pur segnalando anch'essi che, in relazione alla definizione di semigeneralista, dovrebbe potersi fare riferimento anche a generi diversi da quelli individuati dal legislatore. A giudizio di uno di questi, peraltro, lasciando la previsione normativa invariata, un numero esiguo di emittenti rientrerebbe nella categoria, mentre sarebbe utile precisare ulteriormente che nessuno dei generi elencati deve superare il 70%, poiche', in caso contrario, il canale va considerato "tematico". Sarebbe peraltro necessario che le verifiche in merito alla presenza di piu' generi sia effettuata nella fascia di maggior ascolto, al fine di evitare meccanismi di elusione del sistema.
In merito alla definizione di "canale con programmazione di genere semigeneralista", uno stakeholder ricorda che, nella formulazione proposta, essa si configura come una categoria "residuale" che comprende i canali che non possono essere considerati tematici.
Un soggetto giudica invece superflua la definizione riferita ai canali semigeneralisti nella forma proposta, in quanto limitante dell'autonomia dell'editore, mentre suggerisce di modificare la definizione di "canale generalista" in "canale di intrattenimento generale". 1.2.4. L'inclusione di altri generi oltre a quelli indicati dalla legge
Diversi partecipanti chiedono di introdurre il nuovo genere di programmazione "intrattenimento/lifestyle", che nella prassi riveste gia' notevole importanza in termini di ascolti e di ricavi economici connessi. La creazione del nuovo genere consentirebbe l'identificazione con maggiore certezza anche dell'attivita' che mal si presta ad essere qualificata come televendita, ma si configura piu' come servizio di commercio elettronico, con sostanziali differenze rispetto alla qualificazione gia' riportata. A giudizio di uno stakeholder il nuovo genere "intrattenimento" potrebbe essere inserito anche ampliando la definizione del genere "cultura".
Ugualmente altri soggetti interessati sostengono che sia necessario l'ampliamento del novero dei generi elencati dalla delibera (che corrispondono a quelli indicati dalla legge) o che, quantomeno, siano precisate con maggiore dettaglio le caratteristiche di quelli esistenti. A giudizio di un soggetto in particolare, invece, e' essenziale l'introduzione della definizione di "canale generalista nativo digitale", con conseguente attribuzione alla nuova categoria di posizioni privilegiate nel primo arco di numerazione.
Uno degli stakeholder ha espresso perplessita' in relazione alla definizione di genere di programmazione tematica, richiedendo che sia esplicitato che detta qualificazione possa essere riconosciuta avendo cura di analizzare sempre la programmazione nella fascia di maggior ascolto (dalle ore 19 in poi). Un altro, al contrario, suggerisce di specificare che la qualificazione di canale tematico sia riconosciuta qualora, in qualunque momento della giornata, per sei ore consecutive, la programmazione del canale sia dedicata in misura pari o superiore al 70%, ad uno dei generi tematici previsti, posizione condivisa da un altro soggetto. Un partecipante a riguardo afferma che e' necessario chiarire esplicitamente che la tematicita' ricorre solo con riferimento ai generi elencati dalla norma di legge di riferimento, mentre, con riguardo ai canali di programmazione tematici "bambini e ragazzi", ritiene utile correggere la definizione con "e/o ragazzi" in modo da riferirlo a piu' fasce di eta'. In merito al genere delle televendite, chiede di modificarne la definizione inserendo il riferimento alle "offerte trasmesse al pubblico allo scopo di fornire (...) beni", in luogo delle "offerte dirette al pubblico", al fine di rendere la definizione di "televendita" completamente aderente a quella contenuta nell'art. 2, comma 1, lett. ii) del d.lgs. 177/2005.
Con riferimento alle emittenti locali e ai canali nativi digitali locali, un soggetto partecipante afferma che l'Autorita' deve attenersi alle definizioni delle tipologie di emittenti gia' poste dal Testo unico, e propone altresi' di applicare la classificazione per genere tematico anche alle emittenti native digitali locali.
Alcuni partecipanti alla consultazione condividono pienamente le nuove definizioni fornite nello schema di provvedimento. 1.3. Articolo 2 1.3.1. L'ambito di applicazione
Rientrando nel novero delle disposizioni non interessate dalle pronunce del Consiglio di Stato, lo schema in consultazione ha riproposto il dettato contenuto nella precedente delibera n. 366/10/CONS, che regola il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre, nonche' l'obbligo di disponibilita' da parte dei decodificatori di dotarsi di una interfaccia grafica riportante i canali presenti per facilitarne l'uso da parte degli utenti. Se tecnicamente possibile, la visualizzazione grafica deve essere divisa per generi di programmazione anche a livello locale.
Alcuni stakeholder affermano che il dettato della norma e' sostanzialmente condivisibile e che sarebbe auspicabile l'inserimento nei decoder della funzione EPG standardizzata per consentire la navigazione tematica, posizione condivisa da un altro soggetto che ritiene necessario disporre di un intervento regolatorio specifico, finalizzato a rendere obbligatorie alcune modifiche tecnologiche dei device, atte a consentire l'indicazione della regione di sintonizzazione, e ad inibire procedure quali il refresh notturno della sintonizzazione che, azzerando la libera sintonizzazione operata in precedenza dall'utente sulla base delle proprie preferenze dell'utente, impedisce di fatto quanto sancito nella norma oggetto di analisi. Piu' partecipanti sollecitano poi l'introduzione di menu di programmazione simili per tutti i decoder, suggerendo un allineamento tecnologico che impedisca la frustrazione delle aspettative degli utenti. Uno in particolare auspica un intervento regolatorio deciso da parte dell'Autorita', finalizzato anche ad esplicitare la gia' auspicata organizzazione per generi tematici per l'emittenza locale. 1.3.2. Le guide elettroniche ai programmi (EPG)
In merito all'opportunita' di prevedere nuove e piu' aggiornate prescrizioni per quanto riguarda le guide elettroniche ai programmi, un numero rilevante di partecipanti si e' espresso al riguardo.
Si ricorda che la legge n. 249/97, e segnatamente l'art. 1, comma 6, lett. a), n. 4, prevede che l'Autorita', "sentito il parere del Ministero delle comunicazioni e nel rispetto della normativa comunitaria, determina gli standard per i decodificatori in modo da favorire la fruibilita' del servizio".
L'Autorita' ha esercitato tale competenza per la prima volta nel 2000, determinando con la delibera n. 216/00/CONS gli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato. La delibera appena citata prevede sostanzialmente una serie di standard minimi per i decodificatori della televisione digitale terrestre, nonche' specifiche tecniche volte ad assicurare che i decoder dispongano di una funzione di aiuto alla sintonizzazione e di consultazione relativa alle informazioni sui programmi trasmessi. Con riguardo alle guide elettroniche ai programmi, l'art. 7, comma 1, della delibera sancisce che la stessa sia orientata a fornire un'informazione non distorta agli utenti.
Nel corso della consultazione pubblica sono emerse problematiche relative ad alcuni decoder digitali terrestri che, con l'impostazione abilitata per il refreshing, eseguono l'aggiornamento automatico dei canali ad un'ora prefissata (in genere nelle ore notturne, verso le ore 04.30) e con frequenza giornaliera, annullando in modo sostanziale l'ordinamento manuale dei canali impostato dagli utenti.
L'Autorita' ha conseguentemente provveduto a modificare la citata delibera n. 216/00/CONS con la delibera n. 629/10/CONS del 9 dicembre 2010, stabilendo che l'utente, in fase di attivazione del decoder o quando decida di predisporre una lista manuale dei canali, sia compiutamente informato che, con il refreshing automatico abilitato, la numerazione personalizzata potrebbe essere successivamente modificata in maniera automatica e sia pertanto reso edotto delle modalita' con cui disabilitare facilmente tale funzione. Inoltre, al fine di rendere nota all'utente la presenza di nuovi canali, anche nel caso di disabilitazione del refreshing automatico, i decodificatori devono rilevare automaticamente la loro presenza mediante un indicatore specifico nella visualizzazione grafica della lista canali, avvertendo altresi' l'utente che, qualora abbia disabilitato tale funzione, la loro visione sulla lista personalizzata puo' avvenire solo se quest'ultima viene aggiornata a cura dell'utente stesso. Tale previsione e' altresi' contenuta nella guida tecnica predisposta dal consorzio DGTVi per la propria classificazione dei decoder dotati del c.d. "bollino".
In seguito l'Autorita' ha provveduto, con la delibera n. 255/11/CONS del 5 maggio 2011, ad identificare i decoder secondo uno schema di classificazione basato sulle caratteristiche tecnologiche. Va precisato che tale delibera non introduce alcuno standard, ma costituisce una mera classificazione dei decoder in commercio suddivisi in 6 diverse classi, dalla classe 1, comprensiva dei decoder piu' completi e tecnologicamente avanzati, alla classe 6, quelli con caratteristiche minime ed essenziali. 1.3.3. Le modifiche allo standard dei decodificatori
In previsione dell'adozione di un nuovo Piano di numerazione automatica dei canali, appare necessario tenere conto della futura migrazione verso lo standard DVB-T2, che comporta la necessaria sostituzione del parco dei decoder nel 2015. Alcuni ricevitori DVB-T2 ricevono normalmente anche i segnali DVB-T, mentre non e' possibile l'inverso a causa delle differenze di hardware dovute al nuovo sistema di decodifica e delle differenze del demodulatore.
La migrazione al DVB-T2 e' stata espressamente prevista dall'art. 3-quinquies, comma 5, della legge n. 44 del 26 aprile 2012 laddove, al fine di favorire l'innovazione tecnologica e l'uso efficiente dello spettro, si dispone che a partire dal 1° gennaio 2015 gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti ai distributori dovranno integrare un sintonizzatore compatibile con il DVB-T2 e la codifica MPEG-4 o successive evoluzioni e che dal 1° luglio 2015 tutti gli apparecchi venduti al dettaglio dovranno possedere tali caratteristiche.
Analizzando le indicazioni fornite dai partecipanti alla consultazione su questa problematica, si evidenzia che alcuni chiedono che la norma prescriva espressamente che esse riguardino obbligatoriamente tutti i canali nativi digitali nazionali, secondo criteri equi, trasparenti e non discriminatori, mentre uno stakeholder ritiene che le EPG associate ad un gruppo di contenuti a pagamento riconducibili ad uno stesso editore non debbano influenzare le scelte di ordinamento dell'utente rispetto a canali diversi da quello specifico gruppo di contenuti. Un eventuale preordinamento dei canali di un pacchetto a pagamento effettuato dall'EPG deve limitarsi all'organizzazione dei canali di quel pacchetto, evitando tassativamente di influire sull'ordinamento dei canali in chiaro. Un soggetto tuttavia condividerebbe l'introduzione di una funzione aggiuntiva che permetta di selezionare un canale direttamente dall'interfaccia grafica, organizzata secondo i generi tematici.
La richiesta di inserimento nel decoder della funzione EPG standardizzata per consentire la navigazione tematica giunge da numerosi partecipanti alla consultazione, mentre uno in particolare chiede che sia espressamente specificato che le EPG alternative non devono discriminare i canali gratuiti rispetto a quelli a pagamento.
Di opinione contraria un soggetto, il quale non condivide l'intervento sui produttori di hardware, ritenendolo un vincolo costoso che non produce utilita', ma costituisce un'indebita ingerenza nel mercato, che peraltro comprometterebbe il rispetto delle abitudini degli utenti. 1.4. Articolo 3 1.4.1. I criteri di ripartizione della numerazione
L'Autorita' ha proposto la medesima ripartizione della numerazione riportata nel precedente Piano, anche in considerazione del fatto che il giudice amministrativo non ha sollevato obiezioni relativamente alle scelte operate in precedenza.
Mentre alcuni stakeholder concordano con l'impostazione data dall'Autorita', altri soggetti interessati hanno proposto alcune sostanziali modifiche che, a loro giudizio, dovrebbero contribuire alla realizzazione di un Piano di numerazione piu' rispondente all'evolversi del mercato del digitale terrestre. Un partecipante afferma di non ritenere validi i criteri di ripartizione delle numerazioni riproposti dall'Autorita', i quali andrebbero profondamente modificati, e non "alla luce dello sviluppo di mercato", bensi' in un'ottica ripristinatoria dei danni causati all'emittenza locale dalla delibera n. 366/10/CONS. Chiede pertanto che tutta l'offerta ex analogica nazionale e locale sia collocata in posizioni anteriori rispetto ai canali della nuova offerta digitale. Secondo il medesimo soggetto, nei primi numeri dovrebbe essere proposta tutta l'offerta ex analogica ordinata secondo abitudini e preferenze degli utenti e, a seguire, l'offerta nativa digitale, ordinata secondo i generi tematici, fermo restando che nel primo arco dovra' essere previsto un adeguato spazio per le emittenti di qualita' legate al territorio. Un soggetto ritiene, invece, che le numerazioni andrebbero assegnate considerando prioritariamente la storicita', escludendo ogni riferimento agli indici di ascolto. 1.4.2. La numerazione a tre cifre
Preliminarmente si segnala che un certo numero di soggetti partecipanti alla consultazione ha suggerito di ricorrere alla modalita' di numerazione a tre cifre, partendo quindi dal numero 100, gia' adottata per il satellite, e quindi familiare per un grande numero di utenti. Questi stessi soggetti evidenziano come questa modifica, lungi dal comportare una riduzione delle possibilita', contribuisce alla creazione di condizioni di maggiore equita' e trasparenza.
Parte dei soggetti interessati suggeriscono altresi' la regolazione puntuale di un periodo transitorio di attuazione del passaggio alla numerazione a tre cifre, della durata da 6 a 12 mesi, allo scopo di ridurre al minimo eventuali effetti inflattivi sul mercato nel primo periodo di applicazione.
Altri stakeholder invece, hanno espresso parere contrario all'introduzione della numerazione a tre cifre in ragione della tutela delle abitudini degli utenti che, a loro giudizio, faticherebbero ad adattarsi ad un nuovo radicale cambiamento di uso.
Una proposta di cambiamento dell'impianto regolatorio giunge da un soggetto, la quale, nell'ipotesi che non sia possibile ricorrere alla numerazione a tre cifre, chiede che il primo arco di numerazione comprenda 200 numeri, in modo da garantire maggiori spazi da attribuire nell'arco piu' appetibile. 1.4.3. La revisione della numerazione riservata alle emittenti locali
Diversi soggetti ritengono necessario ridurre il numero di posizioni attribuibili ai canali locali, anche in ragione della scarsa rilevanza che essi assumono in termini di indici di ascolto (2% rispetto al totale delle emittenti nazionali).
Piu' specificamente, alcuni chiedono che le emittenti nazionali digitali terrestri possano occupare le numerazioni da 21 a 99, poiche' necessitano di spazi adeguati per favorire lo sviluppo di un mercato che potrebbe essere molto fiorente. Conseguenza di quanto appena esposto e' lo spostamento delle emittenti locali verso posizioni piu' adeguate alla fascia di mercato di riferimento.
In linea con la richiesta di spostamento delle emittenti locali in posizioni piu' arretrate, un soggetto suggerisce di prevedere l'inserimento del blocco delle numerazioni destinate ai canali nativi digitali "generalisti" (categoria cui la societa' ritiene di appartenere), in posizione anticipata rispetto al blocco riservato ai canali locali.
Contrario ad una eventuale riduzione di disponibilita' per le emittenti locali nel primo arco risulta essere uno stakeholder, che chiede un aumento dei numeri disponibili. Il medesimo soggetto chiede inoltre di confermare per le emittenti locali solo numerazioni a due cifre, escludendo cosi' ogni interesse per i numeri 8 e 9. Chiede altresi' ulteriore spazio per le emittenti locali con l'assegnazione del nono e del decimo arco di numerazione.
Alcuni partecipanti alla consultazione chiedono peraltro che venga introdotto uno specifico divieto di irradiazione di programmi relativi al gioco d'azzardo nel primo arco di numerazione, come gia' previsto per la programmazione per i soli adulti, in ragione delle limitazioni esistenti nella normativa nazionale nei confronti dei minori. 1.4.4. La riserva per i soggetti nuovi entranti
Numerosi stakeholder hanno espresso decise perplessita' in merito alla riserva per i soggetti nuovi entranti prevista per garantire un piu' ampio pluralismo in condizioni di parita' fra i soggetti operanti nel mercato. In particolare si sollecita un chiarimento in merito alla definizione di "soggetto nuovo entrante". Un soggetto suggerisce che il concetto di nuovo entrante sia da interpretare quale "soggetto non titolare di altre autorizzazioni per servizi di media audiovisivi."
Un nuovo elemento di criticita' viene sollevato da parte di uno stakeholder, il quale chiede che siano previste riserve di numeri da destinarsi alle diffusioni interconnesse e alle emittenti di qualita' e legate al territorio che trasmettono programmi in contemporanea sulla base di quanto disposto dall'art. 22, comma 3, della delibera n. 353/11/CONS al fine di aprire un nuovo mercato in grado di produrre ascolti comparabili con le principali emittenti nazionali. In tal modo sarebbe possibile conferire un elevato livello di riconoscibilita' al network, che sino ad oggi e' costretto ad utilizzare numerazioni differenti in aree geografiche diverse, con conseguente disorientamento dell'utenza e perdita di competitivita'. Secondo un soggetto interessato e' opportuno precisare che per nuovo entrante s'intende un soggetto non gia' titolare di alcuna autorizzazione alla fornitura di servizi di media audiovisivi; questi ritiene altresi' opportuna l'adozione di misure volte ad evitare l'accaparramento di risorse da parte del medesimo soggetto, introducendo un limite massimo di autorizzazioni/numerazioni di cui si puo' divenire titolari.
A giudizio di un diverso stakeholder, invece, l'intervento regolatorio non si presta ad interpretare le abitudini ed i gusti del singolo utente; pertanto si puo' solo prevedere di "organizzare" gli operatori su basi oggettive e criteri concreti (canali storici e nativi digitali - nazionali e locali - tematici e non), mentre il rispetto delle abitudini e preferenze di ogni singolo utente e' garantito dalla tecnologia, che permette di impostare il proprio decoder. 1.5. Articolo 4 1.5.1. La numerazione dei canali generalisti nazionali
L'art. 4 dello schema e' stato parzialmente inciso dalle sentenze del Consiglio di Stato che, nel confermare la correttezza dell'attribuzione delle prime posizioni dell'arco 0-9 ai canali nazionali ex analogici, sollevano obiezioni in merito all'attribuzione dei numeri 7, 8 e 9. Pertanto e' stata mantenuta inalterata la struttura dell'articolo sottoponendolo a consultazione, riservando un'eventuale modifica dei criteri di attribuzione dei suddetti numeri all'esito della nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti.
Preliminarmente si registra la condivisione da parte di alcuni stakeholder dell'attribuzione dei numeri 7, 8 e 9 ai canali nazionali ex analogici in possesso dei titoli abilitativi, mentre un soggetto in particolare vorrebbe destinarli a canali semigeneralisti nativi digitali, quali, ad esempio, RAI4 e RAI5, da preferire ad altre in ragione della missione di servizio pubblico. Un altro partecipante si sofferma in un'analisi dettagliata relativa alla posizione di MTV, affermando che l'emittente presenta i presupposti fissati dall'art. 1, comma 1, lettera j), e dell'art. 4 della delibera n. 442/12/CONS. Infatti, coerentemente con le previsioni normative del Testo unico, grazie al simulcast analogico-digitale garantito a livello nazionale, il 13 ottobre 2005 MTV e' stata autorizzata al prolungamento dell'esercizio analogico della concessione fino alla scadenza del termine previsto dalla legge per la conversione definitiva delle trasmissioni in tecnica digitale.
Un soggetto interessato ritiene conforme alle abitudini e alle preferenze degli utenti il fatto che le emittenti locali siano collocate a partire dal numero 7 o, al piu', dal numero 8, visto che in nessun caso in ambiente analogico le emittenti locali venivano sintonizzate in posizioni successive a queste. I canali generalisti locali ex analogici occuperebbero dunque le numerazioni da 7 al 39, mentre gli altri canali nazionali si collocherebbero dal 40 al 99. Anche un altro partecipante ritiene che le numerazioni 7, 8 e 9 vadano assegnate alle emittenti locali e che l'indagine demoscopica debba far riferimento al periodo antecedente lo switch-off. Uno degli stakeholder propone invece di collocare la categoria dei canali generalisti nativi digitali nelle numerazioni immediatamente successive a quelle destinate ai canali generalisti ex-analogici, o, in via subordinata, nelle numerazioni immediatamente precedenti quelle assegnate ai canali appartenenti al genere di programmazione semigeneralista. 1.5.2. L'indagine sulle preferenze degli utenti e il momento della rilevazione
Come richiesto dal Consiglio di Stato, l'Autorita' ha avviato le procedure necessarie a realizzare una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti per l'attribuzione dei numeri riservati ai canali generalisti nazionali. Benche' non espressamente incluso tra i quesiti posti in consultazione, numerosi stakeholder hanno espresso opinioni discordanti riguardo all'oggetto, alle modalita' e alla tempistica della nuova indagine, traendo spunto dalle pronunce del Giudice amministrativo.
Un soggetto interessato ritiene che le numerazioni 7 e 8 andrebbero riconfermate in capo a La7 e MTV in quanto, da un lato, esse rientrano a pieno nella categoria delle emittenti generaliste e, dall'altro, rispondono alle preferenze degli italiani, come dimostrava gia' la precedente indagine Demoskopea (da cui si potevano desumere perplessita' solo in merito al canale 9). In merito all'indagine, ritiene sicuramente improponibile che essa verta sul ricordo di quanto accaduto nel periodo antecedente lo switch-off, poiche' non avrebbe nessun valore dal punto di vista metodologico. Di parere contrario altri stakeholder, che ritengono che la nuova indagine demoscopica debba prendere in considerazione solo il periodo antecedente il 2010, in ragione della natura ripristinatoria delle sentenze del Consiglio di Stato. Sempre in merito al riferimento temporale dell'indagine, numerosi partecipanti alla consultazione ritengono opportuno che essa sia riferita alla data dello switch-off senza prendere in considerazione il periodo precedente. Un interessato denuncia altresi' un grave difetto di trasparenza nella gestione dell'indagine conoscitiva della consultazione svolta dall'Autorita' e chiede che quale criterio di attribuzione della numerazione vengano considerati gli indici di ascolto con riferimento al periodo dal 1985 ad oggi, per valutare adeguatamente il requisito della storicita'.
Uno stakeholder ricorda che, secondo le rilevazioni riferite all'anno 2005, anno piu' vicino alla transizione al digitale, il 68% degli utenti manifestava preferenze per l'attribuzione dei canali 8 e 9 ad emittenti locali.
Diversi interessati propongono altresi' l'introduzione di una specifica previsione che regolamenti l'ipotesi in cui le numerazioni da 1 a 9 non dovessero essere tutte assegnate a causa dell'assenza sul mercato di un numero sufficiente di emittenti che corrispondano alla definizione di emittente generalista. A giudizio di questi stakeholder, in tal caso sarebbe auspicabile attribuire i numeri eventualmente non assegnati alle emittenti locali, mentre un soggetto ritiene che dovrebbero essere assegnate ad emittenti di pubblico servizio o alle emittenti locali di qualita' e, solo in subordine, a semigeneraliste da valutare in base alla data di avvio della programmazione generalista. 1.5.3. La diversa distribuzione degli spazi tra emittenti nazionali e locali
Alcuni partecipanti alla consultazione propongono di aumentare di 20 numeri la quantita' di numerazioni destinate ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale, inclusi quelli rientranti nel genere televendite, con conseguente spostamento delle emittenti locali in posizione diversa, anche in ragione della scarsa incidenza di queste ultime in termini di indici di ascolto (2% rispetto al totale delle emittenti nazionali). Ad avviso di tali soggetti il nuovo assetto, con i canali digitali terrestri a diffusione nazionale nei numeri da 21 a 99, dovrebbe essere riproposto anche negli altri archi di numerazione per facilitare gli utenti nella ricerca del programma desiderato. Secondo i medesimi soggetti, ai canali gia' assegnatari di una numerazione, che richiedono una posizione per lo stesso genere di programmazione, dovrebbe altresi' essere confermata, ove possibile, la stessa numerazione, per evitare effetti deflattivi del mercato conseguenti alla perdita di audience nel caso di assegnazione di un nuovo numero.
Anche altri soggetti interessati propongono una riduzione degli spazi destinati all'emittenza locale, la quale, in ragione delle richieste attuali, potrebbe occupare i numeri dall'86 al 99, mentre, nella stessa ottica, un soggetto chiede che i numeri da 101 a 109 siano riservati a canali semigeneralisti. Uno stakeholder chiede che ai nuovi entranti siano attribuite le posizioni successive al numero 120, mentre un soggetto propone, come ipotesi residuale, lo spostamento di tutte le locali nel secondo arco di numerazione e l'assegnazione delle posizioni da 10 a 19 ai canali semigeneralisti.
Alcuni stakeholder suggeriscono di porre rimedio all'eccessiva frammentazione quale effetto del dettato dell'art. 4. Nel caso in cui non siano realizzate altre modifiche del Piano, il blocco destinato alle emittenti locali dovrebbe includere i numeri da 11 a 20, in modo da garantire maggiore spazio alle emittenti generaliste (da 1 a 10) ed evitare la frammentazione che nel Piano attuale deriva dall'attribuzione unicamente del numero 20 a queste ultime. Sarebbe altresi' utile prevedere l'accorpamento delle emittenti tematiche nazionali e locali nel medesimo arco, in successioni numeriche separate. Un soggetto interessato afferma che le emittenti locali potrebbero essere collocate in un unico blocco, separato dalle emittenti nazionali, a prescindere dal carattere tematico, prevedendo altresi' una riserva complessiva di numeri non superiore al 25% del totale. Un altro soggetto ritiene invece che solo le posizioni da 1 a 7 possano essere confermate secondo le assegnazioni fatte in virtu' del vecchio Piano.
Di opinione completamente contraria uno stakeholder, che propone di assegnare i primi tre numeri del primo arco al servizio pubblico e i numeri da 4 a 9 ad emittenti locali, riservando alle emittenti generaliste e alle altre nazionali i numeri da 10 in poi. L'intervento radicale proposto avrebbe lo scopo di dare maggiore visibilita' all'emittenza locale, ponendo cosi' rimedio alla depauperazione delle riserve economiche subita dal settore a seguito dello switch-off e degli effetti negativi prodotti dal precedente Piano di numerazione. Anche un altro partecipante chiede che nel primo arco di numerazione siano previsti prioritariamente spazi che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualita' e fortemente legate al territorio. Un soggetto interessato chiede che all'emittenza locale venga destinato un ulteriore arco di numerazione, mentre un altro sollecita che alle locali siano attribuiti anche i numeri da 20 a 25. Alcuni interessati chiedono, invece, che siano assegnate alle emittenti locali le numerazioni dal 7 al 19 oppure dal 7 a 16, ferme restando le numerazioni da 70 in poi. Sulla stessa linea alcuni partecipanti che chiedono di rendere effettiva la tutela dell'emittenza locale, riservando ad essa i numeri 7, 8 e 9 o, quantomeno, i numeri 8 e 9. 1.6. Articolo 5 1.6.1. L'assegnazione della numerazione alle emittenti locali
Ferma restando la riserva dei numeri da 10 a 19 e da 71 a 99 del primo arco di numerazione all'emittenza locale, l'art. 5 dello schema in consultazione e' stato formulato con particolare riferimento alla previsione di criteri volti alla valutazione della programmazione di qualita' delle emittenti locali medesime. In ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato, in luogo dell'utilizzo delle graduatorie Corecom, si propone la predisposizione di apposite graduatorie regionali da parte del Ministero al fine di individuare le emittenti locali che rispondono alle disposizioni recate dall'art. 32, comma 2, del Testo unico, alla lett. b) (abitudini e preferenze degli utenti) e lett. c) (programmazione di qualita' e quella legata al territorio). In particolare lo schema posto in consultazione ha individuato i seguenti tre criteri:
1) qualita' della programmazione con indicatori relativi alla percentuale di programmi autoprodotti afferenti ai generi maggiormente qualitativi (informazione, cultura, telegiornali, territorio);
2) indici di ascolto, come documentati dalle emittenti sulla base dei rilevamenti Auditel;
3) radicamento nel territorio secondo parametri legati alla storicita' delle emittenti, e alla copertura.
Le perplessita' degli stakeholder hanno riguardato diversi aspetti della norma oggetto di analisi. 1.6.2. Le graduatorie di attribuzione per le emittenti locali: qualita', indici di ascolto, radicamento sul territorio
Alcuni partecipanti alla consultazione disconoscono l'utilizzabilita' dei dati relativi agli indici di ascolto forniti da Auditel come indicatore delle preferenze degli utenti, in ragione della volontarieta' dell'adesione al programma di rilevazione. Suggeriscono quindi come parametri sostitutivi il patrimonio netto della societa', che costituisce l'unico elemento che dimostra i reali investimenti sia in tecnologie che in risorse umane, e la raccolta pubblicitaria, significativa per valutare il radicamento sul territorio. Uno stakeholder propone, infine, di adottare i criteri ex art. 4 della legge 26 maggio 2011, n. 75, ovvero l'entita' del patrimonio al netto delle perdite, il numero dei lavoratori dipendenti con contratto di lavoro a tempo indeterminato, l'ampiezza della copertura della popolazione e la priorita' cronologica di svolgimento dell'attivita' nel territorio di riferimento, anche con riferimento all'area di copertura. Secondo un soggetto, invece, fra i criteri di assegnazione dei numeri devono figurare le abitudini dell'utenza desumibili dall'evoluzione storica dei dati di ascolto.
Alcun soggetti interessati ritengono che il criterio principe per l'attribuzione delle numerazioni vada individuato nella qualita' della programmazione, misurabile attraverso gli indici d'ascolto (secondo uno in particolare, riferiti agli ultimi 3 anni), ed al numero di dipendenti, valutati su un arco medio di 5 anni. Altri partecipanti condividono unicamente il riferimento ai criteri della qualita' della programmazione e del radicamento sul territorio. Gli indici di ascolto da prendere in considerazione dovrebbero essere riferiti al 2010, o, in subordine, all'anno dello switch-off nella regione di riferimento.
Numerosi stakeholder ritengono che la rilevazione degli indici di ascolto per la formazione delle graduatorie debba essere riferita agli ultimi cinque anni e che, ai fini della valutazione della qualita' delle emittenti, il criterio del numero dei dipendenti venga considerato residuale e secondario rispetto alla valutazione della qualifica professionale specializzata dei dipendenti delle emittenti. Gli stessi soggetti escludono l'utilita' della divisione tematica da realizzarsi anche per le emittenti locali. Quanto al grado di copertura del programma irradiato, alcuni soggetti non ritengono che esso sia particolarmente significativo come criterio di valutazione. Uno stakeholder insiste sull'importanza che i dati relativi agli indici di ascolto siano precedenti al 2010 e che prendano in considerazione un arco temporale di cinque anni, mentre ritiene essenziale l'esclusione del criterio del numero dei dipendenti.
A giudizio di un soggetto interessato e' necessario prevedere graduatorie su aree tecniche e non unicamente su base regionale, tanto per l'attribuzione delle numerazioni quanto per i nuovi bandi da pubblicare da parte del competente Ministero.
Con riferimento ai criteri di valutazione da piu' parti si sollecita l'esclusione della possibilita' di valutare il grado di copertura di un'emittente "anche mediante multiplex di terzi", come previsto dall'art. 5, comma 6, lett. c), dello schema in consultazione, allo scopo di garantire una posizione privilegiata ai soggetti stabili presenti sul mercato.
Alcuni interessati ritengono che sia necessario considerare prioritariamente il numero medio di dipendenti impiegati dall'emittente con riferimento agli ultimi cinque anni e manifestano alcune perplessita' rispetto al possibile ricorso agli indici di ascolto per la valutazione delle preferenze degli utenti. Rilevano, infatti, che anche la rilevazione dei dati da parte dell'Auditel rappresenta un riferimento parziale, in quanto realizzata su base volontaria, in forza della specifica adesione delle emittenti, e presenta di conseguenza le stesse caratteristiche di incompletezza e parzialita' rilevate dal Consiglio di Stato rispetto all'utilizzo delle graduatorie dei Corecom Suggeriscono, quindi, di fare riferimento ad una indagine riferita al periodo successivo alla data della delibera e per un lasso di tempo considerevole o di realizzare una ricerca su base statistica con la metodologia propria dei sondaggi.
Di diversa natura le indicazioni che giungono da alcuni partecipanti, i quali propongono che le numerazioni assegnate all'emittenza locale vengano attribuite prioritariamente alle emittenti a copertura regionale e, a seguire, alle emittenti provinciali e pluriprovinciali, ed indicano come criteri da seguire gli ascolti Auditel, il numero dei dipendenti ed il patrimonio netto. Per le emittenti che coprono piu' regioni, suggeriscono, per ciascuna regione, di adottare i criteri degli ascolti registrati da Auditel nella singola regione, del numero dei dipendenti e del patrimonio in rapporto alla popolazione della singola regione. Come gia' proposto da altri, essi suggeriscono altresi' di prendere in considerazione l'ipotesi di destinare alle emittenti locali che si riuniscono in syndication un numero "clone" in aggiunta alla numerazione destinata a ciascuna emittente.
A giudizio di alcuni soggetti i criteri di valutazione prospettati nello schema di regolamento sottoposto a consultazione non rispettano le prescrizioni dell'art. 32 del Testo unico, che attribuisce maggiore rilevanza alle preferenze e alle abitudini degli utenti e chiedono, invece, di specificare che l'attribuzione di un'identica numerazione per le emittenti locali che trasmettono in piu' bacini avvenga "sulla base di accordi tra le emittenti interessate".
Numerose emittenti locali hanno richiesto di prevedere una specifica riserva di numerazione per quelle emittenti di qualita' e legate al territorio che trasmettono programmi in contemporanea sulla base di quanto disposto dall'art. 22 comma 3 della delibera n. 353/11/CONS.
L'art. 29, comma 2, del Testo unico stabilisce infatti che "La domanda di autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere presentata da consorzi di emittenti locali costituiti secondo le forme previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, o dalle singole emittenti concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese".
A giudizio di numerosi partecipanti alla consultazione, la diffusione interconnessa della medesima programmazione fra emittenti locali, realizzata indifferentemente attraverso consorzi o intese fra singole emittenti, merita particolare considerazione in quanto puo' costituire un concreto incentivo allo sviluppo di un nuovo mercato, qualitativamente significativo e comparabile, in termini di ascolti e di copertura, con la programmazione nazionale.
Sussiste pertanto la necessita' per consorzi e intese di emittenti di poter disporre di numerazioni riservate ed omologhe nei diversi bacini regionali che consentirebbero, peraltro, un uso maggiormente razionale delle numerazioni disponibili.
Un soggetto suggerisce la costituzione di una numerazione unica per le province di Trento e Bolzano per evitare interferenze in vaste aree, mentre un altro propone criteri di valutazione radicalmente rivisitati, fra cui, prioritariamente, la quota di programmi di informazione sul totale della programmazione irradiata, la quota di programmi di informazione autoprodotti sul totale dei programmi di informazione, la quota di programmi autoprodotti legati al territorio sul totale della programmazione irradiata, al netto di quelli a carattere informativo, il numero di edizioni quotidiane di telegiornali in relazione alla loro durata complessiva, la quota di programmi culturali, formativi e dedicati ai minori.
Di diversa natura le problematiche segnalate da un particolare stakeholder che non condivide che lo spazio destinato all'emittenza locale nel primo arco sia frazionato in due sottoblocchi e ritiene necessaria una diversa organizzazione delle numerazioni. Rappresenta un problema che caratterizza esclusivamente la concessionaria di servizio pubblico: in alcune regioni si rende necessario inviare un doppio segnale di RAI3 contenente la programmazione regionale. Per questo motivo chiede che in queste regioni sia concesso un numero LCN dedicato alla programmazione locale. 1.7. Articolo 6 1.7.1. La numerazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro
La delibera n. 442/12/CONS non prevede modifiche sostanziali in merito ai criteri di attribuzione della numerazione dei canali digitali a diffusione nazionale. Sul punto si sono tuttavia registrate posizioni diversificate in ordine ai seguenti argomenti. 1.7.2. La riserva per i soggetti nuovi entranti
Alcuni partecipanti alla consultazione ritengono che la previsione di una riserva per i soggetti nuovi entranti sia ad oggi superflua in quanto rispondeva all'esigenza di tutela per i new comers nell'ambito del precedente Piano, necessita' venuta meno a distanza di anni dall'attuazione dello stesso. Secondo uno in particolare, sarebbe quindi opportuno prevedere eventualmente un blocco riservato solo nel secondo arco di numerazione, mentre un soggetto propone che la riserva si sostanzi in due numeri per ogni sottoblocco, per evitare discriminazioni nei confronti di soggetti entrati sul mercato da poco. Un altro soggetto, di contro, sollecita la riduzione della riserva dal 30% al 10%. Uno stakeholder propone unicamente di fare riferimento al momento in cui e' entrato in vigore il precedente Piano per assegnare le numerazioni riservate o, in subordine, di ridurre l'entita' della riserva stessa, mentre un altro afferma che la riserva dovrebbe essere applicata a partire solo dal secondo arco di numerazione per evitare ingiustificati privilegi. Anche l'interpretazione della definizione di nuovi entranti pone dubbi applicativi, per cui sarebbe opportuno rimodulare la norma rendendola un mero criterio di pianificazione.
Un soggetto propone una diversa interpretazione della riserva, suggerendo di destinare ai soggetti nuovi entranti, ove non regolarmente gia' occupati da trasmissioni differite di uno stesso palinsesto corrispondenti a quelle del primo arco, i numeri da 120 a 170, suddivisi nei diversi generi di programmazione.
Di opinione contrastante un interessato, che propone l'applicazione della riserva per i nuovi entranti nella misura del 50%. 1.7.3. I criteri di attribuzione delle numerazioni alle emittenti nazionali
Numerosi stakeholder ritengono che sia necessario modulare diversamente l'incidenza fra il dato degli ascolti e la data di lancio dell'emittente, attribuendo una rilevanza maggiore agli ascolti (2/3 del punteggio agli ascolti e 1/3 alla data del lancio). Peraltro gli indici di ascolto da considerare dovrebbero essere quelli relativi al momento dell'approvazione del nuovo Piano, in quanto, come affermato anche dal TAR Lazio in merito al ricorso di SKY, le valutazioni riguardanti il periodo di transizione dall'analogico al digitale non presentano una adeguata garanzia di attendibilita'. Un interessato afferma anche la necessita' che i dati di ascolto vadano targettizzati in base al genere (es. bambini: fascia eta' 4-14, fascia oraria 7-22), in modo da tenere conto delle preferenze degli utenti. Secondo altri, invece, l'attribuzione della numerazione deve avvenire sulla base degli indici di ascolto rilevati dopo lo switch-off definitivo (4 luglio 2012) e la qualita' dei palinsesti dovrebbe essere valutata unicamente come elemento correttivo.
Opinione discordante quella proposta da un soggetto, il quale afferma che il criterio principale da tenere in considerazione sia la data di avvio delle trasmissioni, in quanto gli indici di ascolto potrebbero essere viziati dall'impatto di una numerazione LCN eventualmente non favorevole.
Uno stakeholder chiede, altresi', l'inserimento di ulteriori criteri di valutazione per l'attribuzione del numero ai canali nazionali gia' irradiati in tecnica digitale terrestre. Fra i parametri andrebbero inseriti, oltre alla data di avviamento e agli indici di ascolto, anche la quota di programmi nuovi ed originali prodotti in Italia e in UE, gli investimenti sostenuti, il numero di dipendenti e i ricavi, intesi complessivamente. In linea con questa richiesta, un soggetto ritiene opportuno inserire criteri qualitativi analogamente a quanto previsto per le emittenti locali. 1.8. Articolo 7 - L'assegnazione della numerazione per le
trasmissioni differite dello stesso palinsesto
La delibera n. 442/12/CONS prevede la riserva di numeri sul secondo e terzo arco per i palinsesti c.d time shifted delle medesime numerazioni dei canali del primo arco.
Un soggetto interessato condivide la riserva per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto nel secondo arco di numerazione, a condizione che sia assicurato l'effettivo e corretto utilizzo di queste numerazioni per evitare il fenomeno dell'"accaparramento" o l'uso improprio delle stesse. Non ritiene tuttavia necessario mantenere la medesima riserva nel terzo arco di numerazione. In merito all'assegnazione dei numeri in questo arco, una societa' propone un sistema di sorteggio per le domande di attribuzione.
Secondo l'opinione di diversi soggetti la riserva di un intero arco di numerazione per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto e' eccessiva, stante la carenza di risorse da destinarsi alle emittenti, mentre altri ritengono che la riserva sia da eliminare, anche al fine di consentire il posizionamento dei broadcaster esclusi dal primo arco di numerazione nel secondo e nel terzo arco. Uno stakeholder osserva invece che la riserva dovrebbe valere in ogni caso, salvo carenza di disponibilita' di spazi per gli usi ordinari. 1.9. Articolo 8 - La numerazione dei servizi media audiovisivi a
pagamento
Per la numerazione dei servizi di media a pagamento lo schema in consultazione prevede la riserva del quarto e quinto arco di numerazione.
Considerata la scarsita' di risorse disponibili, alcuni intervenuti giudicano eccessiva la riserva e chiedono che sia ridotta ad un solo arco di numerazione; un interessato afferma che sarebbe preferibile non individuare distinti archi di numerazione destinati a specifici usi, salvo che per i servizi di radiofonia e per la pay tv, mentre un altro ritiene utile di collocare i servizi pagamento nel quinto e sesto blocco di numerazione. A giudizio di uno stakeholder la riserva va eliminata, in quanto i servizi a pagamento non costituiscono un genere autonomo, mentre un altro soggetto propone che sia l'emittente a scegliere la modalita' di trasmissione da inserire nel primo arco.
Un soggetto, al contrario, ritiene che l'interesse primario del pluralismo sia quello della prevalenza dei canali in chiaro, per cui, in caso di necessita', e' essenziale privilegiare questi ultimi a discapito dei canali a pagamento. In accordo con quanto appena riportato, un partecipante afferma che e' necessario destinare ai canali in chiaro i primi sette archi di numerazione, ai canali a pagamento l'ottavo arco e collocare le radio, che occupano poca capacita' trasmissiva, nel nono e decimo arco. 1.10. Articolo 9 - La numerazione di ulteriori servizi
Ai canali trasmessi in alta definizione lo schema in consultazione riserva il sesto arco di numerazione, alla radiofonia l'ottavo arco e gli archi successivi sono riservati ad eventuali ulteriori servizi. Le prime numerazioni degli archi (0, 100, 200, ...) sono riservate ai servizi di sistema quali le guide programmi e i canali mosaico.
Numerose perplessita' sono state espresse dagli stakeholder in merito alle riserve contemplate per le trasmissioni in alta definizione e per altre tipologie di servizi.
Piu' specificamente uno stakeholder chiede di specificare che la riserva alla tecnologia HD vale solo per il canale trasmesso in simulcast sia in SD che in HD, poiche' cosi' avrebbe ancora senso riservarvi un intero arco di numerazione. Al contrario un altro soggetto condivide la riserva e propone di riservare i primi 20 numeri alle emittenti radiofoniche nazionali e, a seguire, alle radio locali. Non reputa tuttavia congrua la riserva degli ultimi due archi di numerazione per "ulteriori tipologie di servizi".
Di opinione diversa, invece, alcuni che ritengono che i canali HD debbano trovare collocazione nei primi archi di numerazione, nell'ambito dei sottoblocchi pertinenti al genere tematico di ciascun canale HD. In merito alla definizione HD, uno stakeholder ritiene che sia preferibile attribuire prevalenza al genere piu' che alla tecnologia.
A giudizio di alcuni soggetti e' necessario prevedere che il genere prevalga sullo standard trasmissivo nel caso di canali che trasmettano unicamente in HD e che, qualora lo stesso soggetto trasmetta la medesima programmazione in HD e in SD, la scelta di quale canale posizionare nel sesto arco sia rimessa al canale medesimo. Numerosi soggetti suggeriscono, invece, di riservare gli ultimi archi alle numerazioni per i canali diffusi in alta definizione (HD) ed alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto. 1.11. Articolo 10 - Le modalita' di attribuzione della numerazione
In considerazione della necessita' di avviare ex novo l'attribuzione delle numerazioni secondo le previsioni del nuovo Piano, lo schema in consultazione propone di prevedere l'adozione dei relativi bandi da parte del Ministero con distinti interventi per gli ambiti nazionali, regionali e pluriregionali. Tali bandi dovranno riallocare sia le numerazioni gia' in uso, che quelle tuttora disponibili, secondo termini e procedure stabilite dal Ministero dello sviluppo economico.
Per quanto riguarda, invece, le attribuzioni successive a quella di prima applicazione, lo schema propone di prevedere delle attribuzioni su cadenza mensile in base alle richieste nel frattempo pervenute al Ministero.
Mentre per l'emittenza locale l'ordine naturale di attribuzione dei numeri e' dato dalla collocazione nelle graduatorie, conformemente con la previsione di legge, salvi i casi di parita' di punteggio nei quali puo' darsi ricorso a sorteggio, per l'emittenza nazionale, per la quale non sono previste graduatorie, occorre stabilire un meccanismo per i casi di ridotta disponibilita' di numerazioni rispetto alle richieste.
Come criterio potenzialmente piu' oggettivo, lo schema propone il ricorso ad un sorteggio pubblico con alcune norme di garanzia volte ad evitare fenomeni di accaparramento delle numerazioni in vista di future cessioni, visto che la legge consente lo scambio delle numerazioni. A tal fine lo schema propone di limitare ad uno il numero ottenibile a seguito di sorteggio e di impedire che esso possa essere ceduto prima che sia decorso un anno dal sorteggio.
Alcuni intervenuti sollecitano correttivi atti a individuare con maggiore precisione l'ambito di competenza dei soggetti coinvolti, allo scopo di ridurre i margini di discrezionalita'. Parte degli stakeholder raccomandano altresi' l'introduzione di specifici bandi a livello provinciale.
Un partecipante, invece, suggerisce di procedere alla pubblicazione di nuovi bandi per l'attribuzione delle numerazioni unicamente per nuovi canali, preservando in tal modo la parte dell'impianto del vecchio Piano di numerazione ritenuta legittima da parte del Consiglio di Stato. Tale soggetto ritiene necessario inserire nel regolamento divieti o obblighi di innovativita' dei contenuti per ottenere l'assegnazione di piu' numeri LCN. Anche altri partecipanti caldeggiano la riattribuzione delle numerazioni attualmente utilizzate alle emittenti nazionali legittimamente operanti alla luce delle disposizioni contenute nel provvedimento.
Un soggetto interessato propone, al contrario, una modalita' innovativa di attribuzione delle numerazioni che preveda, come tentativo preliminare prima di dar luogo alle gare, di verificare la possibilita' di convocare dei tavoli di confronto fra le emittenti, in una logica analoga al tentativo di conciliazione. Suggerisce di consentire scambi fra emittenti anche successivamente alle gare al fine di assicurare la conservazione di posizioni consolidate e propone altresi' che le graduatorie vengano formulate a livello regionale anche nelle province autonome di Trento e Bolzano. Uno stakeholder chiede che vengano valorizzati gli eventuali accordi fra emittenti e, al fine di garantire un uso razionale delle risorse disponibili, sollecita il ripristino della previsione contenuta nel precedente Piano che consentiva che " ... due emittenti locali aventi sede operativa principale nella stessa regione con aree di servizio totalmente separate, possono richiedere l'attribuzione della stessa numerazione nelle province separatamente servite, previo accordo tra loro" (art. 5, comma 4, lett. b) della delibera n. 366/10/CONS). Con riferimento alla possibilita' di scambi di numerazione fra emittenti locali sancita dal comma 7, un interessato ritiene che i canali nativi digitali in ambito locale non debbano essere privilegiati rispetto alle emittenti televisive locali ex analogiche che sono anche operatori di rete, quindi chiedono per queste ultime l'applicazione di criteri di valutazione diversi rispetto ai canali nativi digitali nazionali. Sostengono che e' impensabile per un operatore di rete, che investe e si prodiga per tutelare i propri dipendenti, concorrere sullo stesso Piano con un mero fornitore di servizi di media audiovisivi.
Al fine di evitare la dispersione delle risorse su soggetti che non sono nella condizione di essere effettivamente operativi sul mercato uno stakeholder suggerisce di richiedere l'esistenza di un accordo vincolante con un operatore di rete quale requisito necessario per l'attribuzione della numerazione. Riguardo all'elenco pubblico in cui sono riportati tutti i numeri attribuiti ed il relativo assegnatario, questi sottolinea l'importanza che l'elenco sia accessibile tramite web e costantemente aggiornato, anche per fornire un ulteriore e piu' rapido strumento di monitoraggio per tutte le autorita' competenti ed una garanzia di maggior trasparenza per gli operatori interessati.
Di contro un diverso partecipante alla consultazione, nel sollecitare controlli piu' stringenti, propone la previsione di una specifica procedura che consenta al Ministero di rilevare d'ufficio eventuali difformita' in merito al genere di programmazione effettivamente irradiato e di sostituire il numero attribuito in caso di omesso adeguamento da parte dell'emittente. Un soggetto manifesta decise perplessita' sul limite di un solo numero da attribuire con sorteggio pubblico per scoraggiare eventuali domande di attribuzione strumentali: questi ritiene che il medesimo effetto debba essere raggiunto attraverso l'intensificazione dei controlli da parte dei soggetti competenti e non con misure che frustrano le iniziative economiche degli operatori. La modalita' del sorteggio non risulta gradita neppure ad altri, che la giudicano inopportuna e dannosa per chi e' presente sul mercato con impegno e investimenti.
Un partecipante propone poi di modificare l'art. 10, comma 5, nella misura in cui il Ministero rilevi la non conformita' della numerazione con il genere del canale e proceda all'attribuzione di una nuova numerazione nella fascia corretta.
Una sostanziale proposta di modifica giunge anche da parte di uno stakeholder il quale ritiene sia necessario svincolare il rilascio dell'autorizzazione per i servizi di media audiovisivi dall'assegnazione del numero LCN, stante la supposta scarsita' di numerazioni disponibili, al fine di agevolare comunque l'ingresso di nuovi player sul mercato, con la specificazione da parte dell'Autorita' che il soggetto e' autorizzato diffondere il proprio palinsesto fino all'assegnazione del numero LCN. Tale soggetto chiede anche che venga introdotto un numero massimo di autorizzazioni/assegnazioni LCN per evitare accaparramenti, allo scopo di gestire razionalmente le risorse scarse. Ritiene necessario introdurre un criterio di assegnazione dei numeri ai nuovi entranti diverso da quello cronologico della richiesta (first come first served).
Alcuni partecipanti non condividono la disposizione secondo cui "Fino all'attribuzione delle nuove numerazioni restano in vigore quelle attualmente in uso". L'Autorita' ha gia' disposto con propria delibera la proroga degli effetti del Piano contenuto nella delibera n. 366/10/CONS e annullato dalla Magistratura Amministrativa. Ad avviso di tali soggetti non appare conforme alle sentenze del Consiglio di Stato che l'Autorita', dopo aver prorogato per lunghissimo tempo gli effetti di un proprio provvedimento, si spinga persino a prorogare provvedimenti di un'altra Amministrazione adottati da quest'ultima in attuazione di un provvedimento annullato e prorogato di fatto negli "effetti" e non piu' formalmente o sostanzialmente in vigore.
Opinione di uno stakeholder, invece, e' che l'Autorita' debba dare giusta applicazione al principio dell'affidamento nell'assegnazione della numerazione. 1.12. Articolo 11 - Le condizioni di utilizzo delle numerazioni
La delibera n. 442/12/CONS descrive le condizioni di utilizzo e gli ambiti di responsabilita' per i fornitori di servizi di media audiovisivi e per gli operatori di rete.
Secondo un intervenuto sarebbe necessario estendere la previsione relativa allo scambio di numerazione fra fornitori di servizi in ambito nazionale all'interno dello stesso genere di programmazione anche all'emittenza locale.
Molti stakeholder propongono, invece, di incentivare verifiche e controlli relativamente all'utilizzo delle numerazioni attribuite allo scopo di rendere nuovamente disponibili le numerazioni attribuite a soggetti che omettano l'utilizzo o che facciano un uso difforme da quanto stabilito nel Piano.
Uno stakeholder evidenzia che non ritiene congruo il termine di 7 giorni concesso al soggetto interessato per regolarizzare la propria posizione onde evitare la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato. Propone a tal fine di prevedere un termine di trenta giorni, corrispondente ad un periodo di programmazione commerciale.
Numerosi soggetti intervenuti alla consultazione ritengono necessario sostituire la previsione della "chiusura" dell'offerta di trasmissioni in caso di violazioni del dettato regolamentare in merito alle condizioni di utilizzo delle numerazioni con la "sospensione" della stessa, in modo da garantire al fornitore di servizi di media audiovisivi il diritto di difesa, fino all'eventuale ripristino del titolo abilitativo. Piu' precisamente un soggetto solleva dubbi circa la potesta' regolamentare dell'Autorita' per la previsione della chiusura immediata dell'offerta di trasmissione e multiplazione a seguito di sospensione o revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'assegnazione del numero. Analoghi dubbi sussistono in merito alla previsione di divieti e responsabilita' per gli operatori di rete. Uno stakeholder, in considerazione del carattere personale della responsabilita', chiede la completa eliminazione del comma 8 che prevede la chiusura immediata dell'offerta di trasmissione e multiplazione per sospensione o revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'assegnazione del numero in caso di violazioni del Piano o delle autorizzazioni, in quanto compromette il diritto alla tutela giurisdizionale e perche' la presenza di una norma tanto stringente integra una ipotesi di over regulation, che limita la liberta' di iniziativa, causando considerevole crescita di onerosita' per i contratti.
A giudizio di un soggetto interessato, invece, la norma andrebbe interamente eliminata per difetto di competenza;
Rilevato che con la delibera n. 427/12/CONS del 13 settembre 2012 l'Autorita' ha avviato la procedura per la scelta del soggetto cui affidare una nuova indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocita' di dati ed omogeneita' di elementi di comparazione;
Rilevato altresi' che, regolarmente conclusasi la procedura di gara, l'Autorita' ha stipulato il contratto con la societa' Istituto Piepoli S.p.a., avente ad oggetto l'indagine demoscopica sulle abitudini e preferenze degli utenti sull'ordinamento dei canali sul telecomando della televisione digitale terrestre. In particolare, l'indagine demoscopica condotta dall'Istituto Piepoli ha rilevato il numero di italiani che hanno modificato la numerazione dei canali sul telecomando, individuando quali canali sono stati sintonizzati sulle posizioni 7, 8 e 9 e quale tipologia di canali, nazionali o locali, sono presenti sulle posizioni da 10 a 20 nei casi in cui queste siano state risintonizzate. L'indagine, inoltre, ha avuto l'obiettivo di rilevare la soddisfazione per l'attuale numerazione da parte di quanti mantengono la numerazione automatica, quanti ricordano la posizione occupata dal primo canale locale in epoca pre-digitale terrestre e il gradimento per l'eventuale variazione della numerazione del telecomando in un'ottica di navigazione tematica;
Visti i risultati dell'indagine di mercato effettuata dalla societa' Istituto Piepoli s.p.a., consegnati all'Autorita' entro i termini, effettuata su un campione rappresentativo della popolazione italiana attraverso 23.604 interviste telefoniche CATI in tutte le regioni d'Italia, effettuate dal 10 al 31 gennaio 2013, da cui e' emerso quanto segue: 2. L'indagine sulle abitudini e preferenze degli utenti
sull'ordinamento dei canali della televisione digitale terrestre
condotta dall'Istituto Piepoli 2.1. L'approccio metodologico dell'indagine Piepoli
Il Consiglio di Stato, in particolare con la sentenza n. 04660/2012, ha richiesto all'Autorita' di rinnovare l'indagine sulle abitudini e sulle preferenze degli utenti, da condursi con adeguati criteri che garantiscano univocita' di elementi di comparazione, in ragione della disomogeneita' dei dati prodotti, che hanno risentito del fatto che lo switch-off non fosse ancora realizzato in tutte le regioni d'Italia e della esiguita' del campione di 10.000 individui utilizzato come base statistica. Nello specifico, il Consiglio di Stato ha rilevato che "gli esiti della indagine-sondaggio (con 10.000 interviste) effettuata da Demoskopea s.p.a., alla data del 2 luglio 2010, che ha portato al l'individuazione di 9 canali nazionali generalisti quali preferiti nelle abitudini e nelle preferenze degli utenti, ad avviso del collegio, non risulta suffragata da corrispondente ed univoco riscontro" in quanto "secondo il sondaggio, nelle aree a ricezione analogica sui numeri da 1 ad 8 risultano sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche, mentre al numero 9 risulta sintonizzata per il 51,1% una emittente locale; la situazione, peraltro, cambia nelle aree a ricezione digitale, in cui, invece, in prevalenza su tutti i numeri da 1 a 9 del telecomando sono sintonizzate le emittenti nazionali ex analogiche (...). Infatti "da un lato, i dati non sono univoci e, dall'altro, i risultati del sondaggio sono fuorvianti in quanto assommano elementi disomogenei, considerato che, all'epoca , in 6 Regioni era stato gia' effettuato lo switch-off con il passaggio definitivo alla tecnica digitale e, quindi, con la sintonizzazione incontrollata dei vari canali sul telecomando, che non poteva certo reputarsi rispondente alle abitudini e preferenze degli utenti".
In esecuzione della sentenza, con delibera n. 427/12/CONS del 13 settembre 2012, e' stato disposto l'avvio di una procedura di affidamento in economia mediante cottimo fiduciario, ai sensi dell'art. 125, commi 9 e 11, del d.lgs. n. 163/2006, per la scelta del contraente cui affidare la realizzazione di tale indagine, finalizzata all'approfondimento degli aspetti relativi alle abitudini e preferenze degli utenti nell'ordinamento dei canali sul telecomando della televisione digitale terrestre, alla luce del criterio stabilito dall'art. 32, comma 2, lettera b), del Testo unico.
La procedura di gara si e' conclusa l'8 novembre 2012 con l'aggiudicazione provvisoria all'Istituto Piepoli. In data 29 novembre l'Autorita' ha proceduto all'aggiudicazione definitiva e, terminato il periodo di standstill di 35 giorni previsto dall'art. 11, comma 10, del d.lgs. n. 163/2006, in data 22 gennaio 2013, ha proceduto alla stipula del contratto.
L'indagine demoscopica condotta dall'Istituto Piepoli non risente della disomogeneita' rilevata dal Consiglio di Stato con riferimento all'indagine condotta dalla Demoskopea nel 2010, in quanto alla data di svolgimento della nuova indagine in tutte le Regioni del territorio italiano era ormai avvenuto il passaggio definitivo alla tecnica digitale, essendosi lo switch-off nazionale completato il 4 luglio 2012 con il totale spegnimento della televisione analogica. Secondo il calendario dello switch-off approvato con decreto ministeriale 8 settembre 2008 e successive modificazioni, lo spegnimento della televisione analogica e' avvenuto progressivamente a partire dalla Sardegna, prima Regione d'Italia passata al digitale nel 2008, fino alle ultime Regioni che sono state digitalizzate nel corso del primo semestre 2012 (Calabria, Puglia, Molise, Basilicata, Sicilia).
Tale indagine si e' proposta di misurare il numero di italiani che hanno proceduto alla rinumerazione dei canali sul telecomando, quali canali sono stati sintonizzati sulle posizioni 7, 8 e 9 del telecomando e quale tipologia di canali, nazionali o locali, sono presenti sulle posizioni da 10 a 20, se queste sono state risintonizzate. L'indagine, inoltre, ha avuto l'obiettivo di rilevare la soddisfazione per l'attuale numerazione da parte di quanti mantengono la numerazione automatica, quanti ricordano la posizione occupata dal primo canale locale in epoca pre-digitale terrestre e il gradimento per l'eventuale variazione della numerazione del telecomando in un'ottica di navigazione tematica.
Con riferimento alla struttura della ricerca, l'indagine e' stata realizzata dal 10 al 31 gennaio 2013 attraverso 23.604 interviste telefoniche CATI.
Il campione considerato ai fini della ricerca e' composto da 23.604 individui a cui sono state effettuate 20.000 interviste a campione rappresentativo e 3.600 interviste di sovra-campione. Nell'ambito del campione complessivo di 20.000 interviste, infatti, undici regioni con quota di popolazione sul complesso nazionale inferiore o pari al 3%, avrebbero avuto meno di 700 interviste, riproponendo in tal modo gli stessi difetti di metodologia campionaria censurati dal Consiglio di Stato con le citate sentenze che, invece, sono stati superati grazie al sovra-campionamento.
Il campione considerato dall'Istituto Piepoli riflette l'articolazione della popolazione italiana. 2.2. I risultati dell'indagine
Dall'analisi dei risultati emerge che solo il 23% degli italiani ha proceduto alla rinumerazione dei canali sul telecomando per la visione della televisione digitale terrestre (il dato e' confermato anche se si escludono quanti guardano solo la televisione satellitare), come riportato nella tabella seguente:
Parte di provvedimento in formato grafico


Tale quota cresce tra le donne intervistate, soprattutto di eta' superiore. Le donne piu' anziane risultano essere piu' attive o piu' informate sulla rinumerazione dei canali sul telecomando, anche se si occupano materialmente della sintonizzazione in pochissimi casi. In via generale, solo in un caso su tre l'intervistato ha dichiarato di aver effettuato personalmente la variazione del telecomando. La variazione del telecomando e' piu' elevata nelle regioni del Nord Ovest (28%) e registra la quota piu' bassa nelle Isole (19%).
Nel precisare che le percentuali di seguito indicate sono rapportate al complesso degli intervistati, si rappresenta che, per quanto riguarda le prime posizioni LCN, nell'ambito del televisore principale, i canali da 1 a 6 risultano essere i canali piu' variati, poiche' sono stati risintonizzati dal 9% degli intervistati; tuttavia, nel valutare tale dato bisogna considerare che le variazioni possono comprendere anche la risintonizzazione della stessa emittente su un dato canale a causa di problemi tecnici come, ad esempio, una scarsa ricezione del segnale.
I canali da 7 a 9 sono variati nel 6% delle famiglie italiane e, infine, il 4% degli intervistati ha dichiarato di aver modificato la numerazione dei canali da 10 a 21 e da 21 in poi. Nella tabella seguente sono esposti i risultati relativi alle preferenze sui canali 7-8-9 e sui canali dal 10 al 19:
Parte di provvedimento in formato grafico


In virtu' del fatto che il 77% degli intervistati non ha modificato la numerazione dei canali sul telecomando, ne discende che in tali casi sulle posizioni 7, 8 e 9 sono presenti emittenti nazionali, e in particolare La7, MTV e Deejay TV. Per quanto riguarda, invece, il 23% degli intervistati che hanno provveduto alla personalizzazione delle numerazioni LCN, appare che la risintonizzazione del canale 7 vede la presenza di televisioni locali solo nello 0,4% dei casi, mentre sale all'1% la quota di emittenti locali sui canali 8 e 9. Il 99,7% degli intervistati, invece, ha dichiarato che sul canale 7 e' presente un'emittente nazionale. Le emittenti nazionali sono sintonizzate sul canale 8 e sul canale 9 nel 99% di casi.
Anche nella fascia di canali da 10 a 20 il cambiamento della numerazione del telecomando tende ad incrementare la presenza di emittenti nazionali, che tra i canali variati prevalgono quasi sempre.
Quasi il 5% degli intervistati ha variato la numerazione dei canali sul telecomando anche di un secondo televisore presente in casa.
Coloro che non hanno effettuato la risintonizzazione hanno sostenuto di essere sostanzialmente soddisfatti dell'attuale numerazione: circa sette intervistati su dieci, tra quanti non hanno effettuato la risintonizzazione, hanno spontaneamente dichiarato che "va bene cosi'" e in un 12% dei casi "il tema non interessa". Alla specifica richiesta sul livello di soddisfazione per l'attuale numerazione dei canali sul telecomando, il 90% ha dichiarato di essere molto o abbastanza soddisfatto.
Si evidenzia invece come il 20% di quanti non hanno effettuato la risintonizzazione, hanno dichiarato di averci provato senza riuscirci, o che e' inutile farlo, perche' il decoder o la televisione comunque reimpostano i canali automaticamente (14% degli intervistati).
L'indagine ha inoltre previsto un quesito rivolto alle preferenze antecedenti allo switch-off nella regione dell'intervistato al fine di constatare quale fosse il primo canale su cui, prima del passaggio al digitale terrestre, fosse presente una emittente locale. Tale quesito e' stato introdotto in accoglimento delle numerose richieste rappresentate nel corso della consultazione pubblica di riflettere lo status quo ante e, per tale via, evitare, per quanto possibile dato il decorso del tempo, di fornire una rappresentazione alterata delle abitudini e preferenze degli utenti a seguito dell'influenza del Piano LCN annullato. Ne' d'altra parte sarebbe stato possibile utilizzare i dati della pre-sintonia analogica, in quanto, come gia' rilevato nella delibera n. 366/10/CONS, tali dati erano fermi al 2005, elemento da cui era emersa la necessita' di disporre l'avvio di un'indagine demoscopica.
Sette italiani su dieci ricordano dove erano posizionate le televisioni locali prima del digitale terrestre; per il 17% degli italiani il primo posizionamento di un'emittente locale era su un canale da 1 a 6, tale percentuale decresce in relazione ai canali da 7 a 9 (10% sul 7, 9% sull'8 e 6% sul 9), mentre per il 22% degli intervistati il primo canale su cui era presente una televisione locale si trovava dal 10 in poi. Tali dati, pero', devono essere valutati al netto del "fattore ricordo". In via generale, infatti, nell'ambito delle indagini statistiche, si riscontra una certa propensione da parte dell'intervistato a rispondere in ogni caso alle domande riguardanti il passato, anche qualora il ricordo risulti essere lieve.
Infine, in un'ottica futura, l'idea di un'organizzazione tematica dei canali del telecomando riscuote esiti positivi nel 60% dei casi: il 23% degli italiani gradisce molto quest'idea, il 37% dichiara di gradirla abbastanza.
Se il dato assoluto conferma l'attuale assetto dei numeri 7-8-9, anche le risposte fornite dal solo gruppo degli intervistati che hanno provveduto a variazione la numerazione sul telecomando, forniscono un riscontro analogo. Le percentuali relative alle modifiche apportate alle numerazioni 7, 8 e 9, infatti, risultano essere minime ed evidenziano che la quasi totalita' degli utenti conferma su tali numeri i canali della sintonia automatica.
L'incidenza percentuale di costoro, superiore al 90%, e' tale da non far ritenere giustificata una eventuale alterazione delle posizioni attualmente occupate da La7, MTV e Deejay TV, in quanto si porrebbe in netto contrasto con il rispetto delle abitudini degli utenti stabilito dall'art. 32, comma 2, lett. b), del Testo unico;
Ritenuto, inoltre, necessario, alla luce delle osservazioni emerse nel corso della consultazione pubblica, effettuare una valutazione dell'effettiva possibilita' di confermare il ricorso agli indici di ascolto come rilevati dalla societa' Auditel S.p.a. quale criterio concorrente per l'attribuzione del punteggio relativo alle preferenze degli utenti;
Sentita in audizione la societa' Auditel S.p.a. in data 5 febbraio 2013;
Rilevato quanto segue: 3. Le rilevazioni Auditel relative alle emittenti locali
L'art. 32, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come novellato dall'art. 5, comma 2, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, individua come uno dei criteri fondamentali da utilizzare per l'attribuzione delle numerazioni, il rispetto delle preferenze e delle abitudini degli utenti, principio ribadito dalle sentenze del Consiglio di Stato.
Relativamente alle preferenze degli utenti lo strumento storicamente utilizzato dal mercato e' costituito dall'analisi degli ascolti. In esecuzione delle competenze attribuitele in materia dalla legge 31 luglio 1997, n. 249, l'Autorita', con delibera n. 85/06/CSP, ha approvato un atto di indirizzo sulla rilevazione degli indici di ascolto e di diffusione dei mezzi di comunicazione, disciplinando l'organizzazione dei soggetti realizzatori delle indagini, i criteri metodologici per la ricerca e la pubblicazione e la trasparenza delle informazioni relative alle rilevazioni. In Italia il sistema di misurazione degli ascolti televisivi conforme a tale disciplina e' quello gestito da Auditel.
In ordine al numero di emittenti locali rilevate da Auditel, va segnalata la non completa rilevazione di tutte le emittenti a seguito dello spegnimento del segnale analogico che consentiva una rilevazione 1:1 tra canale di trasmissione e emittente irradiata. Nel digitale terrestre, infatti, sebbene sia astrattamente possibile rilevarle tutte, occorre, pero', che ci sia l'adesione volontaria delle emittenti medesime al sistema di rilevazione. A tale proposito, e' possibile identificare tre diverse categorie di emittenti: le emittenti "rilevate e pubblicate", quelle "rilevate e non pubblicate" e quelle "non rilevate". Dalle informazioni fornite dalla societa' Auditel, le emittenti "rilevate e pubblicate" sono circa 150, mentre quelle "rilevate e non pubblicate" risultano essere un numero variabile negli anni da 35 a 110.
La societa' Auditel ha rilevato che al fine di rendere le indagini significative, e' prioritario individuare un periodo di rilevazione congruo non solo quanto alla durata delle rilevazioni (minimo due mesi), ma che sia anche collocato in un periodo dell'anno lontano dai mesi di giugno, luglio e agosto, nel corso dei quali l'attendibilita' delle rilevazioni decresce a causa della temporanea modifica delle abitudini delle famiglie.
Considerato che l'elaborazione di dati di ascolto di un elevatissimo numero di emittenti comporta un allungamento dei tempi, la societa' ha segnalato l'esigenza di avere a disposizione un certo periodo per produrre risultati attendibili con riferimento ai soggetti che si inscrivono ex novo alla ricerca. 4. Valutazioni dell'Autorita' 4.1. Art. 1. 4.1.1. I canali generalisti nazionali
Ai soggetti che gia' in passato, con il sistema analogico, erano operativi nel settore e' stato riconosciuto il posizionamento nei primi numeri del primo arco di numerazione, proprio in ragione del fatto che storicamente essi si sono affermati nel panorama televisivo degli italiani. Si e' ritenuto, come richiesto da altri intervenuti, di ripristinare l'avverbio "legittimamente", presente nella medesima definizione del piano approvato con la delibera n. 366/10/CONS. Tale avverbio risulta gia' utilizzato per identificare i medesimi soggetti dall'art. 1 della legge 29 marzo 1999, n. 78 e dall'art. 2-bis della legge 20 marzo 2001, n. 66, pertanto il suo inserimento e' pertinente con analoghe disposizioni del quadro normativo del settore televisivo.
L'aggiunta dell'avverbio "storicamente" ha ottenuto approvazione durante la consultazione in quanto utile a identificare le emittenti ex analogiche nazionali nella loro accezione di emittenti riconosciute dal pubblico dei telespettatori, in conformita' a quanto disposto dall'art. 32, comma 2, lett. b), del Testo unico, in materia di rispetto delle abitudini degli utenti. E' stato inserito l'espresso riferimento agli obblighi di informazione qualificati come principi generali nel settore dei servizi di media audiovisivi e declinati dall'art. 7 del Testo unico. 4.1.2. Il genere di programmazione semigeneralista
In esito alla consultazione pubblica si e' reso necessario modificare la definizione relativa al genere di "programmazione semigeneralista" proposta dal vecchio piano adottato con delibera n. 366/10/CONS a causa dell'eccessiva ampiezza e genericita' della stessa. La previgente definizione, infatti, in assenza di puntuali limiti relativi alla quantita' di generi, si prestava ad includere un numero eccessivamente elevato di emittenti radiotelevisive che, pur non presentando una programmazione sufficientemente variegata e plurale, potevano usufruire di posizioni riservate a tale genere puntando su una ripartizione non omogenea dei generi diffusi. La finalita' sottesa a tale modifica e' di evitare condotte elusive da parte delle emittenti che, ad esempio, trasmettendo due soli generi, di cui uno nella sola fascia notturna, potrebbero essere qualificabili come semigeneraliste, con il conseguente ottenimento delle posizioni riservate a tale genere.
Alla luce di quanto evidenziato e sulla base dei molteplici rilievi sollevati dai soggetti interessati, si e' ritenuto necessario introdurre un criterio di bilanciamento degli interessi coinvolti attraverso la predisposizione di precisi limiti qualitativi e quantitativi. Questi ultimi si sostanziano nella previsione di una programmazione dedicata ad almeno tre generi differenziati, anche diversi da quelli indicati dall'art. 32, comma 2, lett. c), del Testo unico, come, a titolo esemplificativo, l'intrattenimento leggero di cui all'art. 40-bis, comma 1, del Testo unico, tutti distribuiti in maniera equilibrata nell'arco della giornata di programmazione ivi comprese le fasce di maggior ascolto. Perche' tale prescrizione sia rispettata, inoltre, nessuno dei generi di cui al citato art. 32 (bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica e televendite) deve raggiungere il 70% della programmazione realizzata dall'emittente, in quanto la soglia del 70% e' il discrimen per la qualifica di canale tematico di cui alla lett. o) del medesimo comma. 4.1.3. Il genere di programmazione tematico "televendite"
All'art. 1, comma 1, lett. u) si ritiene, come suggerito da un operatore, di conformare la definizione di televendita a quanto disposto dall'art. 2, comma 1, lett. ii) del Testo unico. L'attuale disposizione, dunque, inquadra la televendita come "l'offerta diretta trasmessa al pubblico", esattamente come stabilito dal Testo unico.
Cio' che rileva, per identificare la televendita, (e conseguentemente la relativa programmazione tematica) e' la finalizzazione della comunicazione alla conclusione di un contratto di vendita di "beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni". Affinche' l'attivita' di televendita sia effettuata legittimamente, essa deve rifarsi ai criteri individuati dal Regolamento allegato alla delibera 538/01/CSP, in materia di pubblicita' radiotelevisiva e televendite, a cui rimanda anche l'art. 28 del Codice del consumo. E' previsto che tale forma di comunicazione commerciale presenti determinate informazioni che consentano al pubblico di determinarsi consapevolmente all'acquisto. Come indicato dalla Corte di Cassazione in occasione della sentenza n. 6994 del 28 marzo 2006, tale momento informativo costituisce "parte essenziale e necessaria dell'offerta diretta", ragion per cui, al fine di qualificare il programma come televendita ed escludere, di conseguenza, l'inquadramento nell'ambito di un altro genere, bisogna focalizzare l'attenzione sulle informazioni fornite e sulla finalita' della comunicazione. Se la trasmissione e' funzionale a realizzare l'offerta diretta alla commercializzazione di beni, servizi, diritti o obbligazioni, si rientra nel campo della programmazione tematica "televendita" quale che sia, quindi, la modalita' di conduzione, di presentazione, di allestimento della scena o del palinsesto e qualunque sia l'attivita' svolta come cornice dell'offerta suddetta.
Va precisato, inoltre, che anche l'offerta di beni, servizi, diritti e obbligazioni di proprieta' del fornitore di servizi media rientra nel genere "televendita", a nulla rilevando la titolarita' di cio' che costituisce oggetto della commercializzazione. 4.2. Articolo 2 - Ambito di applicazione
Come noto, la necessita' di modifica di alcuni aspetti salienti del vecchio Piano di numerazione trova la sua ragione nelle censure mosse dal Giudice Amministrativo.
Il nuovo Piano pertanto viene sviluppato in un'ottica di conservazione dell'assetto gia' implementato, allo scopo di evitare considerevoli effetti distorsivi del mercato che deriverebbero da interventi eccessivamente innovatori e non proporzionati allo scopo di non incidere eccessivamente sulle abitudini consolidate degli utenti.
La scelta di tipo conservativo e' stata da piu' parti sollecitata nell'ambito della consultazione pubblica e si accorda con la deliberata intenzione di creare un sistema armonico che tende a sincronizzare le modifiche espressamente sollecitate dalle sentenze del Consiglio di Stato con ulteriori correzioni resesi necessarie per consolidare le prime.
L'introduzione di una disposizione espressamente conservativa comporta l'ulteriore vantaggio della semplificazione della procedura di riassegnazione delle numerazioni resesi disponibili a valle dell'entrata in vigore del nuovo piano. 4.3. Art. 3. 4.3.1. Ripartizione degli archi
Nella determinazione del Piano di numerazione, si e' ritenuto opportuno mantenere "una numerazione aperta che inizia con una cifra", utilizzando la medesima modalita' di ripartizione che caratterizzava il precedente piano.
Le ragioni che hanno condotto a confermare tale scelta sono da ravvisarsi, in primo luogo, nella considerazione che le censure del Consiglio di Stato, che hanno portato all'annullamento del precedente piano, non hanno interessato tale aspetto e, pertanto, la scelta operata in precedenza e' da ritenersi legittima.
In secondo luogo, si e' ritenuto opportuno ribadire la suddetta scelta sulla base dell'art. 32 del Testo unico i cui principi sono richiamati dallo stesso art. 3 in commento. Difatti, occorre ricordare che il d.lgs. 177/05 e successive modifiche, nell'attribuire all'Autorita' il potere di stabilire con proprio regolamento le modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi, le impone di rispettare alcuni principi e criteri direttivi tra cui rientrano, alle lett. a) e b), la tutela della semplicita' d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali ed il rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti. In particolare, questi ultimi troverebbero difficolta' ad adattarsi ad un nuovo radicale cambiamento d'uso, con l'introduzione di una nuova e diversa tipologia di numerazione. 4.3.2. Presenza delle emittenti locali nel primo arco di numerazione
Per quanto concerne il posizionamento delle emittenti locali, il Consiglio di Stato, in particolare con la sentenza n. 4660/2012, ha rilevato che il vizio dell'indagine Demoskopea che e' stata alla base della delibera n. 366/10/CONS risiedesse nel fatto di non essere "suffragata da corrispondente ed univoco riscontro". Infatti, secondo il Collegio, "i dati non sono univoci e, dall'altro, i risultati del sondaggio sono fuorvianti in quanto assommano elementi disomogenei, considerato che, all'epoca, in 6 Regioni era stato gia' effettuato lo switch-off con il passaggio definitivo alla tecnica digitale". Inoltre, nella sentenza n. 4659/2012, il giudice amministrativo ha evidenziato che "l'assegnazione - quanto meno - della nona posizione nelle emittenti nazionali ex analogiche appare disposta in difetto di rilevazioni istruttorie adeguate ed univoche".
A questo riguardo, sul piano metodologico, si osserva che, mentre l'indagine svolta nel 2010 dalla Demoskopea aveva riguardato sia i canali digitali che quelli analogici, in quanto effettuata in un periodo in cui lo switch-off non era stato portato a completamento in tutta Italia e due terzi del campione selezionato utilizzava ancora il televisore in modalita' analogica su un campione di 10.000 unita', la rinnovata indagine, condotta dall'Istituto Piepoli nel 2013, si e' svolta in un contesto di switch-off avvenuto, cosi' assicurando omogeneita' dei dati, e su un campione piu' che raddoppiato di 23.600 unita'. Questi due elementi assicurano, come gia' evidenziato al paragrafo 2 della presente delibera, la completezza dell'indagine e il superamento delle perplessita' rilevate in sede giurisdizionale.
In particolare, dall'indagine condotta dall'Istituto Piepoli e' stato rilevato che solo il 23% degli italiani ha variato la numerazione del telecomando per la visione della televisione digitale terrestre e, tra chi ha modificato la numerazione, la maggior parte lo ha fatto a favore dei canali nazionali. Tuttavia, occorre operare una distinzione tra i canali da 7 a 9 e quelli da 10 a 19.
Infatti, le percentuali relative alle modifiche apportate alle numerazioni 7-8-9, risultano essere talmente minime da confermare che la quasi totalita' degli utenti sintonizza su tali numeri i canali generalisti nazionali. Per queste ragioni non appare opportuno alterare le posizioni attualmente occupate in quanto cio' si porrebbe in netto contrasto con il rispetto delle abitudini degli utenti di cui all'art. 32, comma 2, lett. b), del Testo unico.
Valutando, invece, le risposte fornite in ordine agli aspetti connessi alla risintonizzazione delle numerazioni da 10 a 19, si deve constatare che l'utenza ha mantenuto l'attuale assetto di tale blocco di numeri LCN, destinato all'emittenza locale. Con riguardo a coloro che hanno personalizzato la numerazione, l'indagine evidenzia come la maggior parte di tali soggetti abbia preferito la sintonizzazione personalizzata di emittenti nazionali, a fronte delle emittenti locali. Tuttavia, stante la bassa percentuale di utenti che hanno personalizzato la numerazione, il dato complessivo non appare tale da giustificare una modifica della destinazione attuale del blocco 10-19 che rimane alle emittenti locali.
La scelta di utilizzare l'espressione "adeguati spazi" in cui collocare nel primo arco di numerazione la programmazione di emittenti locali di qualita' e quella legata al territorio, ivi compresa una riserva di numerazione in favore di quelle che trasmettono programmi in contemporanea, e' il risultato di una valutazione che si fonda su quanto emerso nel corso della consultazione pubblica e sui risultati dell'indagine condotta dall'Istituto Piepoli, che esamina le abitudini e le preferenze degli utenti.
Pertanto, alla luce dell'esame congiunto dei dati suindicati, si e' inteso collocare le emittenti locali nel primo arco di numerazione in maniera adeguata ovverosia posizionandole su numeri che non alterassero le abitudini degli utenti e che consentissero di ridurre al minimo la dispersione delle risorse disponibili anche al fine di consentire lo sfruttamento razionale degli spazi.
Con riferimento al range di numerazione del primo arco (21-70) che l'attuale Piano riserva ai canali nativi digitali nazionali, dagli elementi acquisiti in consultazione emerge la necessita' di ampliarne la capienza per consentire l'ingresso di nuovi entranti, essendo al momento tali numeri pressoche' tutti assegnati. Cio' anche alla luce del fatto che il Ministero dello sviluppo economico ha sospeso il rilascio di nuove autorizzazioni per canali digitali nazionali per la mancanza di numerazione disponibile. L'ampliamento di tale range risponde anche all'obiettivo pro-concorrenziale piu' volte indicato dalla Commissione europea di favorire l'ingresso di operatori nuovi entranti nel mercato a valle dei fornitori di contenuti, tenendo conto sia dell'offerta attuale che di quella potenziale di canali nazionali, anche a seguito delle procedure di gara per ulteriori reti in ambito nazionale; tale obiettivo viene realizzato attraverso lo spostamento delle emittenti locali precedentemente posizionate sul blocco 71-99 ad archi successivi, come illustrato nel paragrafo precedente, non rendendosi necessario alcuno spostamento della pay tv, ferma restando l'assegnazione dei numeri 97-98-99 a emittenti locali che diffondono lo stesso programma in piu' regioni.
Le restanti posizioni da 71 a 96 andranno assegnate ai canali nazionali suddivisi nei seguenti generi di programmazione: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite. La dimensione dei singoli sotto-blocchi sara' stabilita dal Ministero, tenendo conto del numero di richieste e della riserva del 30% per i nuovi entranti. 4.3.3. Limitazioni per i giochi d'azzardo
Nell'ambito della consultazione pubblica alcuni stakeholder hanno sollevato dubbi in merito all'opportunita' di consentire la collocazione nel primo arco di numerazione di canali la cui programmazione prevalente ha ad oggetto giochi con vincita in denaro, con espresso riferimento a quei canali, collocati all'interno della numerazione riservata al genere di programmazione tematica "sport", che trasmettono tornei di giochi di carte o attivita' normalmente svolte all'interno di sale da gioco autorizzate.
Nel condividere la comune preoccupazione per l'esposizione dei minori ai potenziali rischi derivanti dalla visione di tale tipo di programmazione, non va trascurato che un intervento restrittivo indirizzato ad escludere del tutto tale programmazione dal primo arco di numerazione costituisca una ingerenza eccessiva nella liberta' di determinare il proprio palinsesto per i fornitori di servizi di media audiovisivi. Il Testo unico, infatti, all'art. 2, comma 1, lett. a), n. 1, lett. f), fa rientrare legittimamente nella nozione di servizi di media audiovisivi anche "le trasmissioni dedicate a giochi d'azzardo e di fortuna". Ai fini del Piano di numerazione LCN si ritiene di dover operare una distinzione tra quei giochi che rientrano tecnicamente nell'accezione di attivita' sportiva nella quale i partecipanti, utilizzando le proprie capacita', competono per l'aggiudicazione di titoli di tornei ufficialmente riconosciuti e, solo mediatamente, percepiscono somme di denaro in virtu' della vincita, e quelli che sono fondati esclusivamente sull'alea della vincita.
Nell'ambito di quest'ultima categoria, la normativa vigente distingue tra giochi autorizzati e assoggettati al controllo dell'Agenzia delle dogante e dei monopoli e giochi non autorizzati e in quanto tali illegali. Premesso il divieto assoluto di questi ultimi, soccorre per quanto riguarda i giochi d'azzardo autorizzati il criterio interpretativo offerto dall'art. 32, comma 2, lett. c), che vieta l'irradiazione sul primo arco di numerazione di programmi rivolti ad un pubblico di soli adulti. E' ragionevole supporre che un'emittente la cui programmazione prevalente sia costituita dalla trasmissione di giochi d'azzardo sia essenzialmente rivolta ad un pubblico adulto e che pertanto debba trovare collocazione in un arco di numerazione diverso dal primo. 4.4. Articolo 4 - L'assegnazione delle numerazioni alle emittenti
generaliste
Con riferimento alle censure mosse dal Consiglio di Stato in merito all'attribuzione delle posizioni 8 e 9 alle emittenti MTV e Deejay Tv, preliminarmente si osserva che nelle sentenze n. 4659 e 4661 il giudice amministrativo ha affermato che esse devono essere attribuite ad emittenti generaliste ove esistenti, con cio' confermando la legittimita' del primo sottoblocco di numerazione 1-9 fissato dalla delibera n. 366/10/CONS.
Come sopra evidenziato, la rinnovata indagine demoscopica condotta dall'Istituto Piepoli ha consentito di evidenziare che la maggior parte degli intervistati conferma la collocazione di emittenti nazionali generaliste sulle posizioni 7, 8 e 9. Non si ravvisano, pertanto, le circostanze per un'eventuale riassegnazione di tali posizioni a categorie diverse di emittenti.
Nel merito, fermo restando la competenza del Ministero dello sviluppo economico nell'attribuzione delle posizioni LCN ai singoli soggetti che ne fanno richiesta, previo esame del possesso dei requisiti, dal punto di vista della configurabilita' di quali canali generalisti nazionali possano ambire ai numeri 7, 8 e 9, si rileva che sia MTV che Deejay TV vantano titoli abilitativi rilasciati in qualita' di emittenti nazionali analogiche, con conseguente legittimazione a trasmettere sulla base del titolo concessorio/autorizzatorio e dei relativi obblighi, tra cui anche la trasmissione in simulcast analogico-digitale fino alla fine dello switch-off e la copertura in tecnica digitale di almeo il 50% della popolazione nazionale, condizione necessaria per usufruire della proroga ai sensi dell'art. 25 della legge n. 112 del 2004.
Si evidenzia in proposito che le emittenti oggi denominate MTV che Deejay Tv sono state destinatarie di legittimo titolo abilitativo sin dal 1992 ed hanno conseguentemente osservato, negli anni a seguire, tutti gli adempimenti previsti per i canali nazionali analogici, quali il pagamento del canone di concessione, e gli obblighi informativi, ivi compresa la trasmissione quotidiana di telegiornali e il rispetto della normativa sulla comunicazione politica sia nei periodi ordinari che nel corso delle campagne elettorali e referendarie, oneri essenziali per lo svolgimento dell'attivita' di radiodiffusione televisiva. La loro storicita' va esaminata anche alla luce della sopravvenuta separazione societaria, imposta dalla normativa ai concessionari televisivi nazionali con l'avvento del sistema di trasmissione in tecnica digitale terrestre, che ha dato vita all'operatore di rete (rispettivamente la societa' Telecom Italia Media Broadcasting s.r.l e la societa' Rete A s.p.a.) e al fornitore di contenuti (rispettivamente MTV della societa' MTV Italia s.r.l. e Deejay TV della societa' All Music s.p.a.).
Inoltre, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4660/2012, ha rilevato che la programmazione di MTV e Deejay TV fosse "chiaramente non rivolt[a] ad un pubblico generalizzato, ma dedicata ad una specifica fascia di utenza con prevalenza di trasmissioni sul mondo giovanile e, comunque, di programmi con impostazione per una utenza specifica, spesso tratti anche da emittenti anglofone (per cui sono diffuse in lingua inglese con i sottotitoli in italiano), nonche' di spettacoli su generi musicali di tendenza per un pubblico di giovani".
Al riguardo, sulla base di quanto prospettato in consultazione pubblica, si rileva che MTV presenta un'offerta composta da diversi generi di programmazione riconducibile alla categoria dei canali nazionali ex analogici, lungi dall'aver un'utenza di riferimento specifica, come confermano i dati Auditel, presenta comunque un'equilibrata suddivisione di pubblico fra le diverse fasce d'eta'.
Anche Deejay Tv propone una programmazione eterogenea (12% di musica oltre a film e serie tv internazionali, fiction, attualita', informazione ed intrattenimento, con 3 ore e mezza di diretta) che consente di confermare il suo carattere generalista. Si tratta di un'emittente commerciale con aree di intrattenimento adulto e light entertainment, come nella programmazione dalle ore 19,00 in poi che e' rivolta ad un pubblico adulto, o nel weekend quando la programmazione e' rivolta ad un pubblico piu' familiare. L'offerta del canale e' rivolta alle diverse fasce d'eta', a seconda degli orari. 4.5. Articolo 5 4.5.1. L'assegnazione delle numerazioni alle emittenti locali
In merito all'assegnazione delle posizioni LCN all'emittenza locale, il Consiglio di Stato, nella sentenza n. 4660/2012, sottolinea l'importanza del valore culturale delle emittenti locali. Nella sentenza n. 4658/2012, inoltre, si afferma che il criterio della garanzia della semplicita' d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali e del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti e' stato previsto per definire i "range" di numerazione ove devono essere collocate, nel complesso, le tv locali e non per definire le numerazioni di ogni singola tv locale".
Tali aspetti sono stati tenuti nel massimo conto nella predisposizione del nuovo Piano. L'esame degli approfondimenti condotti nel corso del procedimento ha, infatti, indotto a razionalizzare ed ottimizzare le disponibilita' per le emittenti locali, confermando per le emittenti di qualita' le posizioni di maggior pregio del primo e nel secondo arco (10-19; 110-119), nonche' ad assegnare all'emittenza locale nel complesso tutto il terzo, il settimo ed il decimo arco, allo scopo di garantire possibilita' di espansione anche alle nuove offerte digitali locali.
Tale scelta e' da ricondurre alla posizione di particolare rilievo attribuito dal Consiglio di Stato alle cd. emittenti locali di qualita' rispetto all'emittenza locale nel suo complesso, esaltando "il ruolo strategico acquisito di fatto dalle emittenti locali di qualita' che hanno valorizzato usi e costumi di specifiche aree geografiche, costituenti un patrimonio di cultura locale" anche in termini di consolidamento dello spirito di identita' della comunita' locale. Sul punto il giudice amministrativo non ha poi mancato di sottolineare anche "il contributo informativo e socio-assistenziale che l'emittente locale di qualita' e' in grado di offrire alla platea di utenti della propria area geografica in occasione di situazioni di emergenza, nonche' di specifiche problematiche circoscritte al territorio corrispondente al proprio bacino di utenza".
Proprio in tale ottica sono state riservate a tali emittenti le numerazioni maggiormente attrattive e nel contempo, sotto altro profilo, si e' voluto assicurare il piu' ampio spazio possibile all'emittenza locale in quanto tale, riconoscendo nuove numerazioni anche in vista di un ulteriore sviluppo della creativita' digitale quale espressione delle realta' territoriali anche piu' piccole.
Peraltro, come gia' riportato in precedenza, dall'indagine condotta dall'Istituto Piepoli si evidenzia che circa un quarto della popolazione ha variato la numerazione del telecomando per la visione della televisione digitale terrestre, mentre meno del 5% degli intervistati ha modificato la numerazione originariamente attribuita alle emittenti locali (10 a 21), incrementando la presenza, in quelle stesse posizioni, di emittenti nazionali.
Analoga indicazione e' rilevabile dall'esame delle osservazioni degli stakeholder nell'ambito della consultazione pubblica, dalle quali si evidenzia da piu' parti che la massiva collocazione di emittenti locali nel primo arco di numerazione comporta una compressione degli spazi disponibili su tale arco con una conseguente limitazione all'accesso di nuovi entranti, destinati ad occupare unicamente numerazioni di minor pregio.
L'eccessiva dispersione di risorse evidenziatasi a livello di emittenza locale induce ad introdurre nuove soluzioni che producano effetti virtuosi non solo per i fornitori di contenuti ma anche per gli utenti, che potranno avvalersi dei vantaggi che derivano da un'occupazione piu' omogenea e continua degli spazi esistenti.
Anche la destinazione del terzo, il settimo ed il decimo arco di numerazione alle emittenti locali risponde alla necessita' di disporre con maggior efficienza degli spazi esistenti, garantendo alla specifica tipologia di emittenti adeguato ed omogeneo spazio
Sul piano quantitativo, mentre in base al vecchio Piano di numerazione, le emittenti locali erano posizionate sul primo, secondo, terzo e settimo arco, per un totale di 219 numeri, corrispondenti a 4380 posizioni su base regionale, nell'ottica di assicurare la salvaguardia dell'emittenza locale, in aderenza con quanto sancito dal Consiglio di Stato, e nel contempo assicurare una maggiore razionalizzazione nella distribuzione delle risorse, viene ora assicurata una riserva integrale degli archi terzo, settimo e decimo, fermo restando il mantenimento di determinate posizioni pregiate distribuite tra il primo e il secondo arco. In conseguenza di tale riallocazione, le posizioni destinate complessivamente all'emittenza locale ammonteranno a 323 numeri, corrispondenti a 6460 posizioni su base regionale. 4.5.2. L'assegnazione delle numerazioni alle emittenti costituite in network locali
Alla medesima esigenza di razionalizzare l'allocazione delle risorse e' riconducibile la scelta di assegnare, nel primo arco, una riserva di numerazione alle emittenti locali che trasmettono programmi in contemporanea, sulla base di quanto disposto dall'art. 29 del Testo unico, secondo il quale "[l]a domanda di autorizzazione di cui al comma 1 puo' essere presentata da consorzi di emittenti locali costituiti secondo le forme previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992, n. 255, o dalle singole emittenti concessionarie o autorizzate, sulla base di preventive intese". Resta fermo che il numero LCN potra' essere attribuito, sul piano soggettivo, unicamente alle singole emittenti che hanno stipulato l'intesa, e non all'intesa o al consorzio in quanto tale.
Tale riserva e' giustificata dall'analisi dei dati di esperienze precedenti che hanno dimostrato che il sistema della diffusione interconnessa puo' portare alla crescita delle emittenti locali di qualita', sfruttando la sinergia degli investimenti comuni, in grado di produrre un'offerta competitiva con quella delle emittenti nazionali.
In tal modo, si intende dare conto dell'esperienza delle emittenti locali che trasmettono lo stesso programma su piu' regioni, premiando la migliore efficienza nell'utilizzo delle risorse connaturata con questa modalita' di utilizzo delle frequenze.
E' cosi' possibile conferire un elevato livello di competitivita' alle emittenti locali costituite in network, sino ad ora costretto ad utilizzare numerazioni differenti in aree geografiche diverse, con conseguente disorientamento dell'utenza e perdita di competitivita', nonche' difficolta' di promozione e comunicazione.
La scelta seguita, pertanto, contribuisce a favorire la riconoscibilita' delle emittenti locali costituite in network, a garanzia delle abitudini dell'utenza, nell'ottica di implementare una programmazione di qualita' che amplifichi l'eccellenza dell'identita' locale.
La riserva di appositi numeri a questa tipologia di emittenti locali, all'interno dei primi archi di numerazione, appare altresi' necessaria per creare una sostanziale contiguita' con le emittenti nazionali - con le quali effettivamente competono in forza dell'interconnessione - rendendo cosi' piu' agevole l'uso dello strumento televisivo da parte dell'utenza.
Al fine di rendere trasparente e meritocratica l'attribuzione del numero, e' previsto il ricorso a graduatorie pluriregionali. Queste ultime sono formate sulla base delle posizioni ricoperte dalle singole emittenti all'interno delle rispettive graduatorie regionali, nelle quali le medesime devono essere collocate in posizione utile.
Per altro verso, alla distinta tipologia delle emittenti che trasmettono in piu' regioni - e che intendono uniformare la propria numerazione LCN nelle diverse zone di irradiazione - e' riservata la possibilita' di ricorrere allo scambio delle numerazioni sulla base di accordi tra emittenti locali. 4.5.3. I criteri per l'assegnazione delle numerazioni alle emittenti locali
Come ricordato, le censure del Consiglio di Stato hanno riguardato l'inidoneita' dell'utilizzo del criterio delle graduatorie Corecom con riferimento all'attribuzione delle numerazioni alle emittenti locali. L'Autorita' pertanto predispone nell'ambito del nuovo regolamento un impianto valutativo su base regionale riferito a criteri condivisi quali la qualita' della programmazione, le preferenze degli utenti e il radicamento sul territorio.
Nell'ottica della citata riallocazione delle numerazioni, per garantire l'implementazione di un sistema dotato di sufficiente versatilita', si e' ritenuto necessario predisporre un sistema selettivo piu' rigido per l'attribuzione delle numerazioni appartenenti al primo e secondo arco di numerazione, che si fonda sulla persistenza di tutti i criteri di valutazione elencati con preferenza per il parametro qualitativo, mentre per il terzo, settimo e decimo arco ha valutato di determinare la formazione della graduatoria in base alla storicita' della programmazione, intesa come numero di anni di irradiazione del canale, e, solo in caso di parita' di data di anno di avviamento, ai dati degli indici di ascolto quale indicatore del gradimento da parte degli utenti.
In relazione alla qualita' della programmazione, in virtu' di quanto emerso nel corso della consultazione pubblica, si e' ritenuto necessario privilegiare elementi ritenuti essenziali dagli stakeholder quali la presenza di programmi di informazione, l'autoproduzione ed il legame con il territorio degli stessi.
Con riferimento alle diverse modalita' di esercizio, la nozione di informazione deve essere intesa in modo estensivo ricomprendendo quindi "notiziari, programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage, dibattiti e fili diretti, telecronache, talk show anche su temi sociali e di costume" (art. 1, comma 1, lett. q) del Regolamento). Di pari rilevanza la cura dedicata ai programmi di approfondimento anche culturale e di programmazione dedicata ai minori.
In ragione delle numerose e decise sollecitazioni registrate da parte dei partecipanti alla consultazione, si e' ritenuto opportuno riconoscere, quale parametro di continuita' e affidabilita' aziendale, il numero dei dipendenti dei fornitori di servizi di media audiovisivi, con particolare attenzione alla stabilita' del rapporto lavorativo da valutarsi in base alla durata dei singoli contratti su base decennale.
Le preferenze degli utenti, che a giudizio di molti stakeholder rappresentano un indicatore affidabile anche in relazione alla percezione di qualita' della programmazione irradiata, devono essere considerati con riferimento ad un arco temporale definito che deve necessariamente consentire di valutare i dati riferiti al periodo immediatamente precedente allo switch-off nella regione oggetto del bando, allo scopo di neutralizzare eventuali effetti negativi in termini di audience subiti dalle emittenti locali con il passaggio alla tecnica digitale.
Allo scopo di non danneggiare le emittenti non rilevate nel periodo di trasmissione in tecnica digitale, il punteggio attribuito dagli indici di ascolto viene calcolato con riferimento a due componenti distinte, ugualmente rilevanti: la prima relativa agli indici di ascolto riferiti all'anno allo switch-off della regione oggetto del bando; la seconda relativa agli indici di ascolto ascritti al periodo successivo allo switch-off stesso.
Altrettanto rilevante risulta essere la storicita' dell'emittente, intesa come numero di anni di irradiazione del canale, da valutarsi quale indicatore della solidita' della struttura aziendale, anche in ragione del periodo congiunturale negativo che ha prodotto effetti deflattivi sul mercato audiovisivo, mentre viene riconosciuto un impatto leggermente inferiore al grado di copertura, considerato intrinsecamente meno rilevante rispetto alla fidelizzazione degli utenti ed alla storicita'.
I criteri riferiti alle preferenze degli utenti e al numero di anni di irradiazione del canale rivestono importanza paritaria per la formazione dalle graduatorie, mentre viene considerato meno influente il dato relativo al grado di copertura.
Con riferimento alle numerazioni riservate alle emittenti locali nel terzo, settimo e decimo arco, i criteri di attribuzione risultano differentemente calibrati rispetto a quanto gia' enunciato per blocchi del primo e secondo arco. Si ritiene infatti necessario che, ai fini della graduatoria per l'attribuzione della numerazione, le emittenti locali che in passato hanno trasmesso in tecnica analogica debbano essere valutate in base ai gia' riferiti criteri del gradimento da parte dell'utenza e del radicamento sul territorio, mentre per i canali locali nativi digitali si deve tener conto in primis della data di rilascio dell'autorizzazione e solo secondariamente, in caso di parita' di data, degli indici di ascolto rilevati.
L'applicazione di modalita' valutative differenziate si rende necessaria in ragione del fatto che i canali di recente istituzione sono presumibilmente scarsamente radicati sul territorio e, sulla base degli approfondimenti fornite da Auditel, in moltissimi casi non hanno aderito al sistema di rilevazione degli indici di ascolto o hanno optato per periodi di rilevazione brevissimi a titolo di test di prova.
La metodologia di formazione delle graduatorie regionali rimane invariata con riferimento agli elenchi di emittenti locali che diffondono il medesimo programma su piu' regioni e che intendono richiedere l'attribuzione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti. I consorzi e le intese fra singole emittenti locali, pur essendo valutate uniformemente sotto il profilo metodologico, vengono tuttavia inserite in una graduatoria a se' stante, in quanto concorrono per l'attribuzione di una quantita' riservata e definita di numeri LCN. 4.6. Articolo 6 - L'assegnazione delle numerazioni ai canali nativi
digitali
Sebbene la delibera n. 442/12/CONS non prevedesse sostanziali modifiche con riferimento alla numerazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro, avendo l'Autorita' limitato le proprie proposte di modifica solo ai profili espressamente oggetto di censura da parte del Consiglio di Stato, numerose sono state le osservazioni pervenute sul punto da parte degli stakeholder, supra gia' esposte.
Nell'ottica adottata dall'Autorita' di lasciare immutato il Piano laddove questo non venga inciso dalle sentenze del giudice amministrativo, appaiono tuttavia necessari taluni interventi di razionalizzazione e maggior efficienza allocativa delle numerazioni, in un'ottica di maggiore facilita' d'uso per l'utente e di possibile soluzione alla piu' volte rilevata esigenza di crescita prospettica di alcune categorie in relazione al mutamento del mercato. Si profila cosi' l'opportunita' di un raggruppamento dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro, sulla base del criterio dei generi di programmazione. Questa disposizione ha il vantaggio di imperniarsi su un criterio univoco, quello del genere, che consente, stante la maggior intuitivita' nella ricerca dei canali, una maggior fruibilita' per il telespettatore.
La maggiore organicita' nella disposizione della suddivisione, coadiuvata dallo spostamento delle emittenti locali dalla fine del primo arco, consente inoltre una piu' razionale attribuzione della numerazione dei canali e una maggiore visibilita' dei canali nazionali nel loro complesso, cosi' perseguendo anche l'obiettivo pro-concorrenziale piu' volte indicato dalla Commissione europea di favorire l'ingresso di operatori nuovi entranti nel mercato a valle dei fornitori di contenuti.
Con riferimento ai criteri per l'attribuzione delle numerazioni, l'Autorita', in accoglimento di osservazioni pervenute da piu' parti, ha ritenuto di individuare i criteri per l'attribuzione delle numerazioni ai canali nazionali gia' irradiati in tecnica digitale terrestre nella data di avviamento del programma in tecnica digitale terrestre e negli indici di ascolto rilevati dalla societa' Auditel, ovvero i parametri piu' oggettivi possibile e che meno si prestano a strumentalizzazioni o alterazioni dei dati.
In un'ottica procompetitiva e di garanzia di accesso al mercato di nuovi operatori, nel rispetto del principio del pluralismo, viene mantenuta la riserva del 30% delle numerazioni agli operatori nuovi entranti, gia' sussistente nel vecchio Piano. 4.7. Articolo 7 - L'assegnazione delle numerazioni alle pay-tv
L'Autorita', nel nuovo piano di numerazione, ha ritenuto opportuno confermare alle pay-tv il quarto e quinto arco di numerazione
Le ragioni che hanno condotto l'Autorita' a confermare tale scelta sono da ravvisarsi, in primo luogo, nell'art. 32, lett. b), del Testo unico, il quale richiede all'Autorita' di tutelare e rispettare le abitudini e le preferenze degli utenti. In particolare, la scelta di lasciare inalterata la collocazione degli spazi destinati ai servizi di media audiovisivi a pagamento comporta l'indubbio vantaggio di salvaguardare le abitudini degli utenti e non ledere le posizioni di mercato ormai sviluppate.
Un'ulteriore argomentazione che induce a confermare tale scelta va riscontrata nell'indagine condotta dall'Istituto Piepoli, che ha rilevato che il 77% degli intervistati non ha modificato la numerazione del telecomando e che, in particolare, solo il 4% del totale degli intervistati ha variato la numerazione dei canali dal 21 in poi. Il dato induce, pertanto, a dare valore all'elemento consuetudinario delle preferenze dei telespettatori e lasciare immutata, dunque, la numerazione predefinita.
Infine, la scelta di collocare in due specifici e distinti archi i canali pay-tv trae fondamento dallo stesso art. 32, lett. d) del gia' citato Testo unico, che impone all'Autorita' di individuare numerazioni riservate per i servizi media a pagamento. Tale dato normativo imperativo non consente di accogliere le istanze presentate da alcuni stakeholder che chiedevano l'eliminazione della riserva, ritenendo che la pay-tv non costituisse un genere autonomo. 4.8. Articolo 8 - L'assegnazione delle numerazioni a servizi HD,
simulcast, differiti, radiofonici e altri servizi
Alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto nazionale e' stata riservata la numerazione nell'ottavo arco.
La loro collocazione in un arco piu' avanzato di numerazione risulta, dunque, opportuna sulla base della scarsita' di risorse da destinarsi alle emittenti e in virtu' della peculiarita' del servizio che, di fatto, duplica un programma gia' trasmesso in tempo antecedente nei primi archi di numerazione. Per queste ragioni e al fine di garantire un piu' ampio pluralismo informativo, si ritiene di posizionare nell'ottavo arco di numerazione le trasmissioni diffuse in differita cosi' da permettere ad altre emittenti, vista la carenza di risorse a diposizione, di utilizzare le posizioni disponibili nei primi e piu' pregiati archi di numerazione. Trattandosi, inoltre, di uno specifico servizio, risulta a vantaggio dell'utente stesso concentrare tali canali all'interno di un distinto arco di numerazione di modo che il telespettatore, che abbia esigenza di una simile funzione, possa facilmente memorizzare l'arco nel quale poter trovare risposta alla sua necessita'.
Si ritiene, infatti, che tali servizi siano esenti da quel fenomeno di utilizzazione del tasto di avanzamento progressivo della numerazione, che rende indubbiamente i primi archi economicamente piu' pregiati, ma che , al contrario, siano oggetto di una specifica ricerca da parte di un utente ben consapevole della propria esigenza.
Alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto nazionale, cui e' stata gia' attribuita una numerazione nel primo, nel secondo o nel sesto arco di numerazione si riserva, ove possibile, all'interno dell'ottavo arco di numerazione, una posizione corrispondente a quella detenuta nel primo, nel secondo o nel sesto arco. L'obiettivo e' di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente, preservando un valore conservativo sia rispetto alle abitudini ormai sviluppate dagli utenti sia rispetto ad assetti gia' parzialmente consolidati a livello di mercato.
Per quanto concerne i canali diffusi in alta definizione, la decisione di collocarli nell'ottavo arco di numerazione risponde all'intento di contemperare due interessi: da un lato, incentivare l'innovazione tecnologica e gli investimenti degli operatori per lo sviluppo della stessa e, dall'altro, assicurare il pluralismo della programmazione.
La decisione di inserire tali canali all'interno dell'ottavo arco risponde all'obiettivo di valicare la precedente e considerevole discontinuita' di numerazione che creava particolari difficolta' nell'utilizzo del telecomando e, dunque, una difficile fruizione da parte dell'utenza.
Tuttavia, appare opportuno precisare che, nel caso in cui un canale trasmetta unicamente in HD, il genere prevarra' sullo standard trasmissivo, per cui si attribuira' prevalenza al sottoblocco di appartenenza, designato sulla base del genere di programmazione, piuttosto che alla tecnologia utilizzata, accogliendo in tale modo le richieste giunte in fase di consultazione.
Anche ai canali diffusi in simulcast, si e' ritenuto opportuno, ove possibile, riservare una posizione corrispondente a quella gia' attribuita nel precedente arco di numerazione al corrispondente canale in SD o in HD, al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente, per garantire la semplicita' d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali e il rispetto per le abitudini degli utenti.
In conseguenza del raggruppamento di suddetti servizi (simulcast SD/HD e trasmissioni differite) sull'ottavo arco di numerazione, che nel vecchio Piano era assegnato alle radio, all'emittenza radiofonica e' stato riservato l'arco successivo, ovvero il nono, attualmente assegnato ad "altri servizi".
L'indagine dell'Istituto Piepoli, infine, rileva che l'idea di un'organizzazione tematica dei canali del telecomando riscuote esiti positivi nel 60% dei casi. Pertanto, pur non potendo identificare i servizi radiofonici come un vero e proprio "tema" inteso in termini restrittivi, essi costituiscono, senza dubbio, un servizio specifico al quale appare opportuno assegnare un arco di numerazione dedicato. 4.9. Articolo 9 - Modalita' di attribuzione delle numerazioni
Con riferimento alle modalita' di attribuzione delle numerazioni regolamentate nell'ambito dell'art. 9 del nuovo Piano, si conferma un intento largamente conservativo rispetto alle attribuzioni effettuate in applicazione del precedente piano che risultino compatibili con il nuovo provvedimento. Pertanto, il nuovo piano si sviluppa in un'ottica di conservazione dell'assetto gia' implementato, nelle parti non oggetto delle sentenze del Consiglio di Stato, per garantire solidita' al mercato e non incidere eccessivamente sulle abitudini consolidate degli utenti.
Il Ministero pertanto, in sede di prima applicazione della presente delibera, verifica le condizioni per la conferma delle numerazioni di cui i soggetti richiedenti risultino gia' assegnatari, laddove cio' sia compatibile con il nuovo Piano e procede alla formazione delle graduatorie nazionali, pluriregionali e regionali per l'attribuzione dei numeri sulla base dei nuovi criteri.
Allo scopo di favorire l'accesso di soggetti nuovi entranti sul mercato, superata la fase di prima applicazione, l'attribuzione di nuovi numeri avverra' con cadenza mensile sulla base delle richieste pervenute al Ministero.
Si rileva che nell'ambito della consultazione pubblica da piu' parti e' stata sollevata una decisa perplessita' in merito all'utilizzabilita' del sorteggio quale strumento per l'assegnazione del numero LCN in caso di carenza di spazi disponibili. In proposito va rilevato che il sorteggio consente di garantire un trattamento paritario e trasparente nei confronti dei diversi fornitori di media audiovisivi che aspirano all'attribuzione di numerazioni, stante la presenza di soggetti nuovi entranti, la sostanziale disomogeneita' in termini di storicita' delle emittenti esistenti e di conseguenza di disponibilita' di dati relativi agli indici di ascolto.
Nel caso in cui il Ministero fosse chiamato a decidere sull'attribuzione delle risorse scarse in virtu' di valutazioni basate sulla qualita' della programmazione e sugli indici di ascolto, i nuovi entranti, sprovvisti dei dati riferiti all'audience, subirebbero infatti un ingiustificato nocumento.
Si e' peraltro ritenuto di disattendere la proposta di svincolare il rilascio dell'autorizzazione per i servizi di media audiovisivi dall'assegnazione del numero LCN, allo scopo di ovviare alla supposta scarsita' di numerazioni disponibili e agevolare l'ingresso di soggetti sul nuovi entranti, ritenendo al contrario di confermare che l'attribuzione dei numeri ai soggetti gia' abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre avvenga con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.
Infine, con riferimento alla previsione di mantenere in vigore le numerazioni attualmente in uso fino all'attribuzione delle nuove numerazioni, si sottolinea come tale previsione sia giustificata dalla necessita' di non determinare una "situazione di confusione nella programmazione delle emittenti conseguente alla possibilita' di acquisire liberamente il numero del telecomando su cui irradiare i palinsesti" e "l'ordinata fruizione della programmazione televisiva da parte degli utenti", cosi' indicato dal Consiglio di Stato nella sentenze n. 04568/2012, 04659/2012, 04660/2012 e 04661/2012, anche tenuto conto del tempo necessario per l'espletamento delle procedure di attribuzione da parte del Ministero.
Si e' ritenuta, altresi', meritevole di accoglimento la proposta di individuare un unico giorno valido su tutto il territorio nazionale per la transizione dalle vecchie alle nuove numerazioni, al fine di agevolare gli utenti e le emittenti nel processo di risintonizzazione del telecomando. 4.10. Articolo 10 - Condizioni di utilizzo delle numerazioni
Lo scambio della numerazione tra emittenti e canali locali, adeguatamente regolamentato, consente la realizzazione di un assetto maggiormente uniforme e fruibile per l'utente. Tuttavia, allo scopo di evitare eventuali abusi da parte dei fornitori di servizi, si ritiene necessario precisare che lo scambio avviene solo a seguito della verifica della ricorrenza dei requisiti necessari ad ottenere la collocazione nella nuova posizione. Per gli spostamenti all'interno del primo e del secondo arco le emittenti locali dovranno pertanto possedere, al momento dell'accordo, le caratteristiche richieste dall'art. 5 per la collocazione in tali spazi, inclusi adeguati indici d'ascolto. 4.11. Articolo 11 - Adeguamento del piano di numerazione
Le ragioni sulle quali si fonda la previsione di cui all'art. 11 del nuovo Piano vanno individuate nei costanti cambiamenti del settore del digitale terrestre, che sara' oggetto di un'ulteriore evoluzione nel 2015.
Poiche' il legislatore si premura di tutelare, attraverso la pianificazione della numerazione dei canali, le abitudini degli utenti, oltre che di garantire un efficace utilizzo delle risorse, si rende necessario prevedere un'attivita' di revisione di quanto oggi stabilito, per tenere il passo con le prevedibili trasformazioni del settore, dovute anche all'assestamento derivante dalle modifiche delle assegnazioni.
Questa attivita' di revisione verra' svolta entro un biennio , sentendo i soggetti interessati, valutando le preferenze degli utenti e considerando i progressi del mercato di riferimento. 4.12. Articolo 12 - Istituzione di un Tavolo tecnico
Come noto, l'art. 3-quinquies, comma 5, della legge 26 aprile 2012, n. 44, prevede che a partire dal 1º gennaio 2015 tutti gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi venduti dalle aziende produttrici ai distributori di apparecchiature elettroniche al dettaglio sul territorio nazionale devono integrare un sintonizzatore digitale per la ricezione di programmi in tecnologia DVB-T2.
In vista di tale cambiamento, acquisiranno un ruolo preminente le guide elettroniche ai programmi (EPG) nelle quali andranno ad integrarsi i servizi di media audiovisivi operanti sul digitale terrestre con i servizi over-the-top (OTT). Al fine di ridurre il rischio di creazione di ostacoli alla fruizione dei servizi da parte dei singoli operatori, in conseguenza dell'eventuale sorgere di nuovi bottleneck sul mercato dei servizi di media audiovisivi, non piu' derivanti dal limite della capacita' trasmissiva o dalla numerazione, ma bensi' dalle strategie dei produttori di apparati televisivi che privilegiano la fruizione di servizi e contenuti over-the-top rispetto ai tradizionali canali televisivi, appare opportuno valutare l'eventuale necessita' regolamentare.
Le c.d. connected tv, infatti, sfruttano il collegamento alla rete internet per proporre allo spettatore i medesimi servizi fruibili sulla rete (YouTube, servizi meteo, servizi di comunicazione e messaggistica) e utilizzano un sistema operativo proprietario piu' avanzato delle tradizionali EPG per catalogare e presentare tali servizi insieme ai canali televisivi. La tendenza dei principali produttori di apparecchi televisivi connessi e' di fornire propri servizi, o di contrattualizzare specifici canali e servizi over-the-top e di presentarli in modo privilegiato. Tra l'altro, tale strategia e' simile a quella adottata dai produttori dei sistemi operativi dei personal computer al fine di agevolare la fruizione dei propri programmi rispetto a quelli forniti dai propri concorrenti (come avvenuto, ad esempio, nel caso COMP/C-3/37.792 Microsoft, su cui la Commissione europea si e' espressa con decisione C(2004)900). Ne discende il rischio di una minore visibilita' all'interno del sistema operativo dei televisori per gli operatori diversi da quelli integrati con il produttore di apparati e una conseguente discriminazione tra gli stessi.
Va segnalato che questo tipo di intervento e' ben diverso da quello che l'Autorita' in diversa circostanza ha ritenuto di avviare in ordine ai criteri di classificazione dei decodificatori, i quali non implicano l'adozione di standard, ma solo una "guida all'acquisto" per l'utenza.
Al fine di conciliare le preoccupazioni di non alterare l'esistente situazione di mercato con la garanzia di assicurare un'efficace tutela degli utenti, che si declina, come dal disposto dell'art. 32 del Testo unico, nella semplicita' d'uso del sistema e del rispetto delle abitudini da questi consolidate, si ipotizza di avviare un percorso di medio periodo in vista della transizione al DVB-T2 nel 2015, istituendo a tal fine, secondo l'indicazione emersa nell'ambito della consultazione pubblica, un Tavolo tecnico con gli operatori in un'ottica di co-regolamentazione.
Stante, infatti, il citato obbligo legislativo di cui alla legge n. 44/2012 e le eccezionali potenzialita' del nuovo standard trasmissivo DVB-T2, suscettibili di apportare indubbi benefici all'offerta per l'utente, si potrebbe ipotizzare un'attivita' di stretta sinergia tra Autorita' e operatori per agevolare la transizione a tale modello trasmissivo, prevista per il 2015.
A tal fine, appare pertanto utile l'istituzione di un Tavolo tecnico con gli operatori, onde strutturare possibili fruttuose linee di attivita', in un'ottica di co-regolamentazione;
Vista la proposta della Direzione Servizi Media;
Udita la relazione del Commissario Antonio Preto, relatore ai sensi dell'art. 31 del regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita';

Delibera:
Articolo unico

1. L'Autorita' adotta, ai sensi dell'art. 32, comma 2, del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44, e in ottemperanza alle sentenze del Consiglio di Stato n. 04658/2012, n. 04659/2012, n. 04660/2012 e n. 04661/20120, depositate il 31 agosto 2012, il provvedimento recante il Nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di utilizzo, riportato nell'allegato A, che costituisce parte integrante della presente delibera. La struttura del Piano e' riportata nell'allegato B alla delibera stessa.
2. Ai sensi dell'art. 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, il presente provvedimento puo' essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva. Ai sensi dell'art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento e' di 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso
3. La presente delibera entra in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente delibera, unitamente agli allegati A e B, e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sul sito web dell'Autorita'.
Roma, 21 marzo 2013

D'ordine del Presidente
Il Segretario generale ad interim
Perrucci
0 Il commissario relatore
Preto
 
Allegato A

alla delibera n. 237/13/CONS del 21 marzo 2013
NUOVO PIANO DI NUMERAZIONE AUTOMATICA DEI CANALI DELLA TELEVISIONE
DIGITALE TERRESTRE, IN CHIARO E A PAGAMENTO, MODALITA' DI
ATTRIBUZIONE DEI NUMERI AI FORNITORI DI SERVIZI DI MEDIA
AUDIOVISIVI AUTORIZZATI ALLA DIFFUSIONE DI CONTENUTI AUDIOVISIVI IN
TECNICA DIGITALE TERRESTRE E RELATIVE CONDIZIONI DI UTILIZZO

Art. 1.
Definizioni

1. Ai fini del presente provvedimento si intendono per:
a) Autorita': l'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni, istituita dall'art. 1, comma 1, della legge 31 luglio 1997, n. 249;
b) Ministero: il Ministero dello sviluppo economico;
c) Testo unico: il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici" come modificato dal decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 44 e successive modifiche e integrazioni;
d) ambito locale televisivo: l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva in uno o piu' bacini, comunque non superiori a dieci, anche non limitrofi, purche' con copertura inferiore al 50 per cento della popolazione nazionale; l'ambito e' denominato «regionale» o «provinciale» quando il bacino di esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva e' unico e ricade nel territorio di una sola regione o di una sola provincia, e l'emittente non trasmette in altri bacini; l'espressione «ambito locale televisivo» riportata senza specificazioni si intende riferita anche alle trasmissioni in ambito regionale o provinciale;
e) ambito nazionale: l'esercizio dell'attivita' di radiodiffusione televisiva o sonora non limitata all'ambito locale;
f) fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento: la persona fisica o giuridica cui e' riconducibile la responsabilita' editoriale della scelta del contenuto audiovisivo del servizio di media audiovisivo e ne determina le modalita' di organizzazione; sono escluse dalla definizione di "fornitore di servizi di media" le persone fisiche o giuridiche che si occupano unicamente della trasmissione di programmi per i quali la responsabilita' editoriale incombe a terzi;
g) operatore di rete: il soggetto titolare del diritto di installazione, esercizio e fornitura di una rete di comunicazione elettronica su frequenze terrestri in tecnica digitale, e di impianti di messa in onda, multiplazione, distribuzione e diffusione delle risorse frequenziali che consentono la trasmissione dei programmi agli utenti;
h) canale: l'insieme di programmi predisposti da un fornitore di servizi di media audiovisivi, unificati da un medesimo marchio editoriale e destinato alla fruizione del pubblico;
i) canale mosaico: canale che visualizza contemporaneamente, tramite finestre, i canali offerti sulla piattaforma digitale terrestre;
j) canale generalista nazionale: canale legittimamente e storicamente irradiato in ambito nazionale in tecnica analogica e in simulcast analogico-digitale che trasmette in chiaro prevalentemente programmi di tipo generalista con obbligo di informazione ai sensi dell'art. 7 del Testo unico;
k) emittente locale: il fornitore di servizi di media audiovisivi lineari titolare di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale su frequenze terrestri in ambito locale, gia' operante in tecnica analogica e simulcast analogico-digitale;
l) canali nativi digitali a diffusione nazionale: i canali irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito nazionale, mai diffusi in tecnica analogica;
m) canali nativi digitali a diffusione locale: i canali irradiati da soggetti titolari di autorizzazione per la trasmissione di programmi televisivi in tecnica digitale in ambito locale, mai diffusi in tecnica analogica;
n) soggetto nuovo entrante: il soggetto non titolare di autorizzazione per la fornitura di servizi di media audiovisivi ovvero titolare di suddetta autorizzazione a cui non e' ancora associata una numerazione LCN;
o) genere di programmazione semigeneralista: programmazione dedicata ad almeno tre generi differenziati, inclusa l'informazione giornaliera, distribuiti in modo equilibrato nell'arco della giornata di programmazione ivi comprese le fasce di maggior ascolto, a condizione che nessuno dei generi di cui alle lettere q), r), s), t), u) e v), del presente comma raggiunga il 70 per cento della programmazione stessa;
p) genere di programmazione tematico: genere di programmazione dedicato un tema specifico in relazione ad un determinato pubblico di riferimento, a cui un fornitore di servizi di media audiovisivi dedica almeno il 70 per cento della programmazione diffusa in tecnica digitale terrestre;
q) genere di programmazione tematico "bambini e ragazzi": genere di programmazione tematico, dedicato a minori e ragazzi, delle diverse fasce di eta', con finalita' formative, informative o di intrattenimento, nel rispetto del diritto dei minori alla tutela della loro dignita' e del loro sviluppo fisico, psichico e morale;
r) genere di programmazione tematico "informazione": genere di programmazione tematico dedicato all'informazione, con notiziari, programmi o rubriche di approfondimento, inchieste, reportage, dibattiti e fili diretti, telecronache, talk show anche su temi sociali e di costume;
s) genere di programmazione tematico "cultura": genere di programmazione tematico a contenuto educativo, storico, artistico, letterario o scientifico; programmi di attualita' scientifica, umanistica e tecnologica, anche con carattere di intrattenimento; opere audiovisive italiane ed europee, teatro, lirica, documentari, rievocazioni storiche, rubriche su temi sociali e di costume;
t) genere di programmazione tematico "sport": genere di programmazione tematico, dedicato allo sport, con eventi sportivi nazionali e internazionali trasmessi in diretta o registrati; notiziari sportivi; rubriche di approfondimento;
u) genere di programmazione tematico "musica": genere di programmazione tematico, dedicato alla musica, con programmi dedicati a tutti i generi e sottogeneri di musica classica e leggera; programmi e contenitori prevalentemente musicali; riprese dal vivo o differite di eventi musicali; programmi di attualita' sul mondo della musica nazionale e popolare; programmi e contenitori prevalentemente musicali dedicati in particolare alla musica ed ai giovani artisti;
v) genere di programmazione tematico "televendite": genere di programmazione tematico, dedicato alle offerte dirette al pubblico allo scopo di fornire, dietro pagamento, beni o servizi, compresi i beni immobili, i diritti e le obbligazioni;
w) programma: una serie di immagini animate, sonore o non, che costituiscono un singolo elemento nell'ambito di un palinsesto o di un catalogo stabilito da un fornitore di servizi di media, la cui forma ed il cui contenuto sono comparabili alla forma ed al contenuto della radiodiffusione televisiva. Non si considerano programmi le trasmissioni meramente ripetitive o consistenti in immagini fisse;
x) arco di numerazione: blocco di numerazione consecutiva basato su cento numeri: il primo arco di numerazione si riferisce ai numeri 1-99, il secondo arco ai numeri 101 - 199 e cosi' a seguire. Le posizioni di avvio di ciascun arco (0, 100, 200, ecc.) sono riservate a servizi di sistema, quali la guida ai programmi e i canali mosaico;
y) delibera n. 216/00/CONS e successive integrazioni: la deliberazione n. 216/00/CONS del 5 aprile 2000, recante la determinazione degli standard dei decodificatori e le norme per la ricezione dei programmi televisivi ad accesso condizionato, e successive modifiche e integrazioni.
2. Per quanto non diversamente previsto si applicano le definizioni di cui all'art. 2 del Testo unico.

Art. 2.
Ambito di applicazione

1. Fatto salvo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre, il presente provvedimento stabilisce il nuovo piano di numerazione automatica dei canali della televisione digitale terrestre, in chiaro e a pagamento, le modalita' di attribuzione dei numeri ai fornitori di servizi di media audiovisivi autorizzati alla diffusione di contenuti audiovisivi in tecnica digitale terrestre e le relative condizioni di utilizzo secondo il seguente schema:
- I arco: canali nazionali e locali
- II arco: canali nazionali e locali
- III arco: canali locali
- IV arco: canali a pagamento
- V arco: canali a pagamento
- VI arco: canali nazionali
- VII arco: canali locali
- VIII arco: canali nazionali
- IX arco: canali radiofonici e altri servizi
- X arco: canali locali.
2. Sulla base del presente provvedimento i decodificatori, anche integrati nei televisori, destinati esclusivamente alla ricezione dei programmi digitali terrestri dispongono, ai sensi della delibera n. 216/00/CONS, di una interfaccia grafica consistente almeno nella visualizzazione della lista di tutti i canali nazionali e locali e della relativa numerazione assegnata a ciascun canale tramite il descrittore LCN, che faciliti l'utilizzo dei decodificatori da parte degli utenti. Laddove tecnicamente possibile, le medesime apparecchiature dispongono di una visualizzazione grafica suddivisa per generi di programmazione tematici, anche locali, attraverso la quale, selezionando un genere tematico, deve poter essere possibile accedere alla lista dei canali relativi allo stesso genere e scegliere il programma da visualizzare senza dover digitare il numero di canale LCN. Oltre ai generi di programmazione tematici di cui al presente provvedimento deve essere prevista un'area relativa ai programmi delle emittenti locali ricevibili nell'area locale interessata, attraverso la quale accedere alla selezione del programma locale da visualizzare.

Art. 3.
Criteri di ripartizione della numerazione

1. Il piano di numerazione e' organizzato sulla base di una numerazione aperta che inizia con una cifra a garanzia della semplicita' d'uso del sistema di ordinamento automatico dei canali e tiene conto del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti, con particolare riferimento ai canali generalisti nazionali e alle emittenti locali.
2. Nel primo arco di numerazione sono previsti adeguati spazi nella numerazione che valorizzino la programmazione delle emittenti locali di qualita' e quella legata al territorio ivi compresa una riserva di numerazione per le emittenti che trasmettono programmi in contemporanea ai sensi dell'art. 29 del Testo unico.
3. La numerazione attribuita ai canali nativi digitali a diffusione nazionale, fatti salvi i canali generalisti nazionali di cui all'art. 1, comma 1, lettera j), e' effettuata in base alla suddivisione della programmazione nei seguenti generi: semigeneralista, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite.
4. Nel primo arco di numerazione non possono essere irradiati, durante l'intera programmazione, programmi rivolti a un pubblico di soli adulti, ivi compresi quelli contenenti la promozione di servizi telefonici a valore aggiunto del tipo messaggeria vocale, hot-line, chat-line, one-to-one e similari nonche' canali con trasmissione prevalente di giochi d'azzardo.
5. Al fine di garantire il piu' ampio pluralismo in condizioni di parita' tra i soggetti operanti nel mercato, per ciascun genere di programmazione di cui al comma 3 sono riservati una serie di numeri a disposizione per soggetti nuovi entranti secondo quanto disposto dall'art. 6, comma 5.
6. Per i servizi di media audiovisivi a pagamento sono previste numerazioni specifiche a partire dal quarto arco di numerazione.
7. La numerazione stabilita con il presente provvedimento non pregiudica il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale.

Art. 4.
Numerazione dei canali generalisti nazionali

1. Ai canali generalisti nazionali, come definiti all'art. 1, comma 1, lettera j), sono attribuiti, ove operativi, i numeri da 1 a 9 e, per quelli che non trovano collocazione in tale sequenza di numeri, almeno il numero 20 del primo arco di numerazione.
2. L'attribuzione delle numerazioni ai canali di cui al comma 1 e' effettuata sulla base del principio del rispetto delle abitudini e preferenze degli utenti.

Art. 5.

Numerazione delle emittenti locali e dei canali nativi digitali a
diffusione locale

1. Alle emittenti locali, come definite all'art. 1, comma 1, lettera k), sono attribuiti i numeri da 10 a 19 e da 97 a 99 del primo arco di numerazione e i numeri da 110 a 119 e da 197 a 199 del secondo arco di numerazione.
2. Il numero 10 e i numeri da 97 e 99 del primo arco di numerazione e i numeri 110 e da 197 a 199 del secondo arco di numerazione sono attribuiti alle emittenti locali che diffondono il medesimo programma in piu' regioni ai sensi dell'art. 29 del Testo unico e che intendono richiedere l'attribuzione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti, secondo i criteri di cui al comma 8.
3. Il terzo, il settimo ed il decimo arco di numerazione sono interamente riservati alle emittenti locali e ai canali nativi digitali a diffusione locale.
4. Al fine di valorizzare la programmazione di qualita' e quella legata al territorio, le numerazioni del primo e secondo arco di numerazione relative ai blocchi di competenza delle emittenti locali in ogni regione e nelle province autonome di Trento e di Bolzano sono attribuite secondo la collocazione derivante da apposite graduatorie regionali predisposte dal Ministero dello sviluppo economico assegnando i punteggi in relazione alle seguenti aree di valutazione: qualita' della programmazione, preferenze degli utenti e radicamento nel territorio, secondo i criteri di valutazione di cui ai commi 6 e 7.
5. Le numerazioni del terzo, del settimo e del decimo arco di numerazione sono attribuite secondo i criteri di valutazione di cui al comma 9.
6. La qualita' della programmazione e' valutata in base ai piani editoriali degli ultimi cinque anni e ai dipendenti impiegati fino ad un massimo di punti 50, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) quota percentuale di programmi di informazione, inclusi i telegiornali, sul totale della programmazione irradiata, con particolare riferimento all'autoproduzione e al legame con il territorio, al netto delle repliche, fino ad un massimo di punti 15;
b) quota percentuale di programmi di approfondimento, anche culturale, e dedicati ai minori, fino ad un massimo di punti 10;
c) numero di dipendenti impiegati assunti con contratti di durata continuativa almeno biennale negli ultimi dieci anni, fino ad un massimo di punti 25.
Ai fini dell'applicazione del presente comma non si considerano programmi autoprodotti i programmi di televendita.
7. Le preferenze degli utenti ed il radicamento sul territorio sono valutati in base agli indici di ascolto, alla storicita' e al grado di copertura, fino ad un massimo di punti 50, con riferimento ai seguenti aspetti:
a) indici di ascolto rilevati dalla societa' Auditel, fino ad un massimo di punti 20 cosi' attribuiti: per il cinquanta per cento con riferimento agli indici di ascolto dell'anno in cui e' avvenuto lo switch-off in ciascuna regione interessata e per il restante cinquanta per cento in base al periodo successivo allo switch-off fino alla data di presentazione della domanda; per le emittenti che non dispongono di rilevazioni Auditel il bando di gara di cui all'art. 9, comma 3, individua il periodo minimo di rilevazione, non inferiore a due mesi continuativi, a partire dalla adesione delle emittenti alle rilevazioni medesime;
b) numero di anni di irradiazione del canale, fino ad un massimo di punti 20;
c) grado di copertura del canale irradiato, anche mediante multiplex di operatori terzi, fino ad un massimo di punti 10.
8. Le numerazioni di cui al comma 2, relative alle emittenti locali che diffondono il medesimo programma su piu' regioni, e che intendono richiedere l'attribuzione di un'identica numerazione su tutti i bacini serviti, sono attribuite mediante apposita graduatoria pluriregionale. Tale graduatoria e' formata sulla base della sommatoria dei punteggi ottenuti da ciascuna emittente facente parte dell'intesa o del consorzio nelle singole graduatorie regionali. Resta fermo il limite di una sola emittente per regione che abbia ottenuto una collocazione utile nella corrispondente graduatoria regionale.
9. Ai fini dell'uso efficiente delle risorse di numerazione, nelle regioni in cui non vi siano emittenti aderenti a intese o consorzi ai sensi del comma 2, le numerazioni ivi previste sono attribuite mediante esclusivo ricorso alle graduatorie regionali.
10. Le numerazioni relative al terzo, al settimo e al decimo arco di numerazione sono attribuite prioritariamente alle emittenti locali che non hanno trovato collocazione nel primo e secondo arco di numerazione, secondo i criteri di cui ai commi 6 e 7, ad eccezione della lettera a) del predetto comma 7. Il punteggio massimo di 50 punti di cui al comma 7 e' attribuito per meta' alla lettera b) e per meta' alla lettera c).
11. I restanti numeri del terzo, del settimo e del decimo arco di numerazione sono attribuiti ai canali nativi digitali a diffusione locale sulla base della data di autorizzazione del canale e, ove esistenti, degli indici di ascolto rilevati dalla societa' Auditel.

Art. 6.

Numerazione dei canali digitali terrestri a diffusione nazionale in
chiaro

1. Ai canali digitali terrestri a diffusione nazionale in chiaro sono attribuiti i numeri da 21 a 96 del primo arco di numerazione, suddivisi nei seguenti generi di programmazione: semigeneralisti, bambini e ragazzi, informazione, cultura, sport, musica, televendite.
2. L'attribuzione dei numeri ai canali di cui al comma 1, e' effettuata sulla base della suddivisione dei generi di programmazione di cui al medesimo comma in sottoblocchi.
3. L'individuazione dei sottoblocchi nei numeri da 21 a 70 e' effettuata dal Ministero, confermando, ove compatibile con il presente provvedimento, il dimensionamento esistente.
4. Le numerazioni da 71 a 96 sono attribuite secondo l'ordine dei generi di cui al comma 1. Nel caso di richieste superiori alla disponibilita' di numeri in relazione ai generi di cui al comma 1, le rispettive e numerazioni sono collocate nel secondo e nel sesto arco di numerazione ferma restando la sequenza nella successione dei generi di cui al medesimo comma a partire da quello semigeneralista.
5. Le attribuzioni delle numerazioni di cui al comma 4, avvengono in base alle richieste formulate dai fornitori di servizi di media audiovisivi a diffusione nazionale alla data di emanazione del bando di cui all'art. 9, comma 2 e riservando comunque una percentuale non inferiore al 30 per cento di ciascun sottoblocco a disposizione per soggetti nuovi entranti. Ai fini dell'attribuzione del numero ai canali nazionali di cui al comma 4, in ciascun sottoblocco, si considera la data di autorizzazione del programma in tecnica digitale terrestre e, ove esistenti, gli indici di ascolto rilevati dalla societa' Auditel.
6. Per il secondo arco di numerazione l'attribuzione dei numeri per i canali nazionali e' effettuata sulla base della suddivisione dei generi di programmazione in sottoblocchi di cui al comma 1, fatta salva l'attribuzione dei numeri 120 e da 101 a 109 ai canali generalisti nazionali con programmazione differita.
7. Per il sesto arco di numerazione l'attribuzione dell'intero blocco di numeri per i canali nazionali e' effettuata sulla base della suddivisione dei generi di programmazione in sottoblocchi di cui al comma 1.

Art. 7.
Numerazione dei servizi di media audiovisivi a pagamento

1. Ai servizi di media audiovisivi a pagamento sono riservati il quarto e quinto arco di numerazione.
2. Le numerazioni per i servizi di cui di cui al comma 1 sono attribuite sulla base dell'offerta/pacchetto a pagamento di ciascun fornitore di servizi di media audiovisivi a pagamento. L'attribuzione di un blocco di numeri per ciascuna offerta a pagamento e' determinata sulla base delle richieste di ciascun soggetto e della effettiva necessita' in base ai contenuti a pagamento trasmessi. L'attribuzione della numerazione ai sensi del presente provvedimento non pregiudica la possibilita' per gli operatori di offerta televisiva a pagamento di introdurre ulteriori e aggiuntivi servizi di guida ai programmi e di ordinamento canali.
3. Le offerte a pagamento rivolte ad un pubblico adulto devono prevedere sistemi di controllo specifici e selettivi a tutela dei minori secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 8.

Numerazione per le trasmissioni differite dello stesso palinsesto, per i canali diffusi in HD, per le trasmissioni radiofoniche e per
altri servizi

1. Alle trasmissioni differite di uno stesso palinsesto nazionale, cui e' stata gia' attribuita una numerazione nel primo, nel secondo o nel sesto arco di numerazione e' riservata la numerazione nell'ottavo arco di numerazione, con attribuzione, ove possibile, di una posizione corrispondente a quella detenuta nel primo, nel secondo o nel sesto arco, al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente.
2. Ai canali diffusi in alta definizione (HD) e' riservato l'ottavo arco di numerazione, ferma restando, in via alternativa, la facolta' di essere posizionati nell'arco di pertinenza in funzione del genere della programmazione trasmessa. Ai canali che costituiscono simulcast di quelli gia' diffusi in definizione standard (SD), e' attribuita, ove possibile, la posizione corrispondente a quella gia' attribuita nel precedente arco di numerazione al canale in SD, al fine di semplificare la memorizzazione e la selezione dei canali da parte dell'utente.
3. Alle numerazioni per i servizi di radiofonia e per ulteriori tipologie di servizi sono riservate le numerazioni del nono arco di numerazione.
4. Ai servizi di sistema, quali le guide ai programmi e i canali mosaico, sono riservati i numeri 0, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900.

Art. 9.
Modalita' di attribuzione della numerazione

1. Ai fini dell'attribuzione della numerazione LCN ai sensi del presente Piano, ciascun soggetto interessato e' tenuto a presentare apposita domanda al Ministero conformemente ai bandi di cui al comma 3.
2. Il Ministero, in prima applicazione della presente delibera, procede all'attribuzione dei numeri, secondo la procedura di cui al presente articolo. Ove compatibili con le disposizioni del presente Piano, sono attribuiti i medesimi numeri di cui i soggetti richiedenti risultino gia' assegnatari.
3. Il Ministero pubblica il bando nazionale per l'attribuzione delle numerazioni di cui all'art. 6 e i bandi regionali e pluriregionali per l'attribuzione delle numerazioni di cui all'art. 5 entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento, invitando i soggetti interessati a produrre la domanda di attribuzione della numerazione nel termine prefissato dai bandi stessi. Il Ministero provvede a formare le relative graduatorie e ad attribuire le numerazioni ai soggetti richiedenti entro il termine stabilito dai bandi di gara. Le graduatorie sono rese pubbliche. Fino all'attribuzione delle nuove numerazioni restano in vigore quelle attualmente in uso. La transizione dalle vecchie alle nuove numerazioni avviene in un unico giorno su tutto il territorio nazionale secondo la tempistica individuata dal Ministero.
4. Successivamente alla fase di prima applicazione il Ministero attribuisce le numerazioni disponibili su domanda dei soggetti interessati secondo la procedura di cui al comma 5.
5. Il Ministero esamina le domande pervenute con cadenza mensile. Nel caso in cui i numeri disponibili siano sufficienti a soddisfare le richieste pervenute nell'arco del mese provvede alla relativa attribuzione. Ove le numerazioni disponibili siano inferiori alle richieste pervenute, il Ministero provvede mediante sorteggio pubblico. Nel caso in cui uno stesso soggetto presenti domande per l'attribuzione di piu' numeri, il soggetto richiedente e' ammesso al sorteggio di un solo numero per ciascun genere oggetto di richiesta. Il numero ottenuto in esito a sorteggio pubblico non puo' essere oggetto di scambio per almeno un anno dall'assegnazione.
6. L'attribuzione dei numeri e' effettuata per la durata del titolo autorizzatorio per la fornitura di servizi di media audiovisivi rilasciato al soggetto richiedente. Il trasferimento a terzi del titolo autorizzatorio, nei casi previsti dalla legge, include anche l'attribuzione della numerazione corrispondente. In caso di rilevante modifica editoriale della programmazione irradiata, il fornitore di servizi di media audiovisivi e' tenuto a richiedere al Ministero conferma della numerazione attribuita o l'attribuzione di un nuovo numero conforme al nuovo genere di programmazione trasmesso.
7. L'attribuzione dei numeri ai soggetti gia' abilitati all'esercizio della radiodiffusione televisiva in tecnica digitale terrestre e' effettuata dal Ministero con separato provvedimento integrativo dell'autorizzazione.
8. Il Ministero comunica l'attribuzione dei numeri ai soggetti richiedenti e all'Autorita' e li rende disponibili sul proprio sito internet. A tal fine istituisce un elenco pubblico nel quale sono riportati i numeri attribuiti ed il relativo assegnatario, nonche' i numeri ancora disponibili e lo aggiorna con cadenza periodica.

Art. 10.
Condizioni di utilizzo delle numerazioni

1. I fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari delle numerazioni sono responsabili del corretto uso della numerazione in conformita' con le prescrizioni del presente regolamento. Tali soggetti sono tenuti a garantire, con il costante impiego della massima diligenza professionale, la conformita' dei servizi offerti alle prescrizioni del presente provvedimento e ad ogni altra normativa pertinente alle numerazioni.
2. I fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari delle numerazioni comunicano al proprio operatore di rete le numerazioni di cui sono assegnatari. Nelle previsioni contrattuali tra fornitore di servizi di media audiovisivi in chiaro o a pagamento e operatore di rete deve essere prevista, tra l'altro, la chiusura immediata dell'offerta di trasmissione e multiplazione a seguito della sospensione o revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato da parte del Ministero ai sensi del successivo comma 8.
3. In ogni caso, e' fatto divieto, sia ai fornitori di servizi di media audiovisivi assegnatari dei numeri, sia agli operatori di rete, di utilizzare numerazioni diverse o in maniera difforme da quanto definito nel presente piano di numerazione.
4. Resta, in ogni caso, fermo il diritto di ciascun utente di riordinare i canali offerti sulla televisione digitale terrestre rispetto al piano di numerazione automatica.
5. L'attribuzione delle numerazioni da parte del Ministero comporta la corresponsione, da parte del soggetto assegnatario della numerazione, dei contributi ove previsti dalla normativa vigente.
6. E' consentito, sulla base di accordi, tra fornitori di servizi in ambito nazionale, lo scambio della numerazione all'interno di uno stesso genere di programmazione, ad esclusione delle numerazioni attribuite ai canali generalisti nazionali di cui all'art. 1, comma 1, lettera j), previa comunicazione al Ministero e all'Autorita'. Il Ministero provvede all'adeguamento dei rispettivi titoli abilitativi e ne da' comunicazione ai richiedenti e all'Autorita', provvedendo altresi' all'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 9, comma 8.
7. E' consentito, sulla base di accordi tra emittenti locali, lo scambio della numerazione a condizione di soddisfare i requisiti posti per l'attribuzione delle numerazioni dei rispettivi archi, qualora finalizzato a uniformare la numerazione nelle diverse zone servite da almeno una delle emittenti interessate allo scambio stesso, previa comunicazione al Ministero e all'Autorita'. Il Ministero provvede all'adeguamento dei rispettivi titoli abilitativi e ne da' comunicazione ai richiedenti e all'Autorita', provvedendo altresi' all'aggiornamento dell'elenco di cui all'art. 9, comma 8.
8. In caso di mancato rispetto del presente provvedimento o delle ulteriori condizioni di utilizzo del numero assegnato stabilite dal Ministero, il Ministero dispone la sospensione dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato per un periodo fino a due anni. La sospensione e' adottata qualora il soggetto interessato, dopo aver ricevuto comunicazione dell'avvio del procedimento ed essere stato invitato a regolarizzare la propria posizione, non vi provveda entro il termine di sette giorni. In caso di reiterata violazione, nei tre anni successivi all'adozione di un provvedimento di sospensione, il Ministero, dispone la revoca dell'autorizzazione a trasmettere e dell'utilizzazione del numero assegnato
9. Ulteriori condizioni di utilizzo sono stabilite dal Ministero ai sensi dell'art. 32, comma 3, del Testo unico.
10. In caso di mancata comunicazione all'Autorita' degli scambi di numerazione di cui ai commi 6 e 7, si applicano le sanzioni di cui all'art. 1, comma 30, della legge 31 luglio 1997, n. 249.

Art. 11.
Adeguamento del Piano di numerazione

1. L'Autorita' si riserva di rivedere il presente piano entro un biennio, sulla base dello sviluppo del mercato, della tecnologia e delle abitudini degli utenti, sentiti i soggetti interessati.

Art. 12.
Istituzione di un tavolo tecnico

1. Con separato provvedimento, da adottarsi entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente piano, e' istituito un apposito tavolo tecnico, con il compito di individuare, anche mediante procedure di co-regolamentazione, le soluzioni relative allo standard dei decodificatori, alla navigazione tematica tra i canali attraverso le guide elettroniche ai programmi in previsione dell'obbligo di integrazione del DVB-T2 in tutti gli apparecchi atti a ricevere servizi radiotelevisivi, venduti a partire dal 1º gennaio 2015, ai sensi dell'art. 3-quinquies, comma 5, della legge 26 aprile 2012, n. 44.
2. Il Tavolo tecnico si avvale di una segreteria costituita presso l'Autorita', alla quale sono affidati i compiti di organizzare le riunioni e gli incontri, curare la documentazione, attivare le ricerche bibliografiche, analizzare processi e procedure, nonche' collaborare alla predisposizione degli atti.
3. I lavori del Tavolo tecnico sono pubblici ed ai risultati viene data la massima diffusione.
 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone