Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 4 febbraio 2013 |
Condizioni e modalita' di abbattimento di cui al Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis, Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori della specie Gallus gallus, in attuazione dell'articolo 2 della legge 2 giugno 1988, n. 218. |
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IL MINISTRO DELLA SALUTE
Visto il regolamento di polizia veterinaria approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320; Vista la legge 2 giugno 1988, n. 218, recante "Misure di lotta contro l'afta epizootica ed altre malattie epizootiche degli animali", e, in particolare, l'articolo 2, comma 3 secondo cui «nei casi di altre malattie per le quali, ai sensi degli articoli 1 e 2 del vigente regolamento di polizia veterinaria, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320, e' previsto l'obbligo della denuncia, il Ministro della sanita', quando sia necessario per impedire la diffusione della malattia, stabilisce che gli animali infetti o sospetti di infezione o di contaminazione siano abbattuti ed eventualmente distrutti secondo le modalita' che saranno stabilite con decreto ministeriale»; Visto il decreto del Ministro della sanita' 20 luglio 1989, n. 298 recante il "Regolamento per la determinazione dei criteri per il calcolo del valore di mercato degli animali abbattuti ai sensi della legge 2 giugno 1988, n. 218, recante misure per la lotta contro l'afta epizootica e altre malattie epizootiche degli animali"; Visto il regolamento (CE) 17 novembre 2003, n. 2160/2003 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonotici specifici presenti negli alimenti; Vista la direttiva 2003/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 novembre 2003 sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici, recante modifica della decisione 90/424/CEE del Consiglio e che abroga la direttiva 92/117/CEE del Consiglio; Visto il decreto legislativo 4 aprile 2006, n.191, recante "Attuazione della direttiva 2003/99/CEE del Parlamento europeo e del Consiglio sulle misure di sorveglianza delle zoonosi e degli agenti zoonotici"; Vista la decisione 2008/940/CE della Commissione del 21 ottobre 2008 che stabilisce requisiti uniformi per la notifica dei programmi nazionali di eradicazione, di lotta e di sorveglianza relativi ad alcune malattie animali e zoonosi cofinanziati dalla Comunita'; Vista la decisione n. 2009/470/CE del Consiglio del 25 maggio 2009 relativa a talune spese nel settore veterinario, in particolare l'articolo 27, paragrafo 5; Vista la decisione 2012/761/UE della Commissione del 30 novembre 2012 che approva i programmi annuali e pluriennali e il contributo finanziario della Comunita' al fine dell'eradicazione, della lotta e della sorveglianza delle malattie animali e zoonosi presentati dagli Stati Membri per il 2012, e in particolare l'articolo 5; Visto il regolamento (UE) n. 200/2010 della Commissione del 10 marzo 2010 recante attuazione del regolamento (CE) 2160/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la fissazione di un obiettivo dell'Unione di riduzione della prevalenza dei sierotipi di Salmonella nei gruppi di riproduttori adulti della specie Gallus gallus ; Vista la nota 21935 - P del 14 dicembre 2011 della Direzione Generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari inviata agli Assessorati regionali alla sanita' recante avente come oggetto "Precisazioni circa la richiesta di rimborso di indennizzi derivanti dalle azioni connesse ai piani nazionali di controllo ed eradicazione di malattie degli animali da reddito";
Decreta:
Art. 1 Campo di applicazione
1. In applicazione dell'articolo 2, comma 3 della legge 2 giugno 1988, n. 218, sono individuate le condizioni e le modalita' di abbattimento dei gruppi di animali risultati positivi a Salmonella Enteritidis e Typhimurium, nonche' della distruzione delle uova da cova provenienti da tali gruppi, di cui al "Piano nazionale di controllo di Salmonella Enteritidis Typhimurium, Hadar, Virchow e Infantis nei riproduttori della specie Gallus gallus", di seguito denominato "Piano", approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea 2012/761/UE del 30 novembre 2012. 2. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, nell'ambito delle rispettive attivita' di programmazione e di coordinamento, predispongono gli indirizzi per disciplinare l'attuazione degli interventi previsti nell'allegato I, verificandone altresi' l'applicazione. 3. I laboratori pubblici e privati comunicano tempestivamente ai soggetti interessati gli esiti analitici degli esami effettuati in applicazione del citato "Piano". 4. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, o gli enti dalle stesse delegati, registrano i dati relativi all'attuazione del Piano nell'apposito sistema informativo del Ministero della salute, con le tempistiche e modalita' previste, completandone l'inserimento e provvedendo alla loro validazione alla scadenza annuale stabilita dallo stesso Ministero con nota del Direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari. 5. Il responsabile di ciascun allevamento sottoposto al "Piano" registra nell'apposito sistema informativo del Ministero della salute i dati relativi all'attuazione del Piano di autocontrollo aziendale approvato dall'Autorita' Competente, con le tempistiche e modalita' previste. 6. A partire dall'anno 2014 le procedure operative d'intervento nell'ambito del "Piano", nonche' i flussi informativi, con la relativa documentazione, riguardanti il medesimo, sono stabiliti con decreto del Direttore generale della sanita' animale e dei farmaci veterinari del Ministero della salute, pubblicato sul portale Internet del Ministero della salute (www.salute.gov.it)
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| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Indennizzi
1. Per gli oneri connessi all'applicazione del "Piano", a partire dal 1° gennaio 2013, e' concesso al proprietario o al soccidario un indennizzo calcolato secondo le modalita' e i limiti stabiliti dall'articolo 2, comma 4, della legge 2 giugno 1988, n. 218. 2. L'indennizzo di cui al comma 1 e' corrisposto soltanto alla condizione che il "Piano" sia stato correttamente attuato e rendicontato. Il presente decreto e' inviato alla Corte dei Conti per la registrazione ed e' pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 4 febbraio 2013
Il Ministro: Balduzzi
Registrato alla Corte dei conti il 25 marzo 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 334
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