Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 7 febbraio 2013
Determinazione della misura del contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione per il biennio 2013/2014.


IL MINISTRO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto luogotenenziale del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, modificato con leggi 8 maggio 1949, n. 285 e con legge 2 aprile 1951, n. 302;
Visto l'art. 15 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, che ha sostituito l'art. 8 dell'anzidetto decreto legislativo che prevede il versamento da parte degli enti cooperativi di un contributo per le spese di revisione;
Visto l'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59;
Visto il decreto legislativo n. 220 del 2002;

Decreta:

Art. 1

Il contributo dovuto dagli enti cooperativi per le spese relative alla revisione degli stessi enti e' corrisposto per il biennio 2013/2014 con le modalita' di accertamento e di riscossione stabilite nel decreto ministeriale 18 dicembre 2006, sulla base dei seguenti parametri e nella misura sottoindicata:
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

La collocazione in una delle fasce a), b), c), d) richiede il possesso contestuale dei tre parametri ivi previsti. Gli enti cooperativi che superino anche un solo parametro sono tenuti al pagamento del contributo fissato nella fascia nella quale e' presente il parametro piu' alto.
L'ammontare del contributo deve essere calcolato sulla base dei parametri rilevati al 31 dicembre 2012.
Per fatturato deve intendersi il «valore della produzione» di cui alla lettera A) dell'art. 2425 del codice civile.
Nelle cooperative edilizie il fatturato e' determinato prendendo come riferimento il maggior valore tra l'incremento di valore dell'immobile rilevato nelle voci B-2 e C-1 dello Stato patrimoniale (art. 2424 cc.) e il valore della produzione di cui alla lettera A) dell'art. 2425 cc.
 
Art. 3

I contributi determinati ai sensi dell'art. 1 sono aumentati del 50%, per gli enti cooperativi assoggettabili a revisione annuale ai sensi dell'art. 15 della legge 31 gennaio 1992, n. 59 e del 30% per gli enti cooperativi di cui all'art. 3 della legge 8 novembre 1991, n. 381.
Per gli enti iscritti all'Albo nazionale delle cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi di cui all'art. 13 delle legge 31 gennaio 1992 n. 59, che non rientrano in alcuna delle altre fattispecie previste dal citato art. 15 della legge 31 gennaio 1992 n. 59, il predetto aumento del 50% non viene applicato.
 
Art. 4

Come disposto dall'art. 20, comma c) della legge 31 gennaio 1992, n. 59, i contributi determinati ai sensi del precedenti articoli 1 e 3 sono maggiorati del 10% per le cooperative edilizie di abitazione e loro consorzi, ivi compresi quelli aventi sede nelle regioni a statuto speciale.
 
Art. 5

Sono tenuti al pagamento del contributo minimo di € 280,00 gli enti cooperativi che hanno deliberato il proprio scioglimento entro il termine di pagamento del contributo per il biennio 2013/2014. Su tale importo, ricorrendone la fattispecie, verranno applicate le maggiorazioni di cui agli articoli 3 e 4 del presente decreto.
Il termine del pagamento per gli enti cooperativi di nuova costituzione e' di 90 giorni dalla data di iscrizione nel registro delle imprese. La fascia contributiva, per tali enti cooperativi, e' determinata sulla base dei soli parametri rilevabili al momento dell'iscrizione nel registro delle imprese.
Sono esonerati dal pagamento del contributo gli enti cooperativi iscritti nel registro delle imprese dopo il 31 dicembre 2013.
 
Art. 6

I contributi di pertinenza del Ministero dello sviluppo economico sono riscossi esclusivamente per il tramite dell'Agenzia delle Entrate mediante versamento sul modello F24 utilizzando i seguenti codici tributo:
Parte di provvedimento in formato grafico


I contributi di pertinenza delle Associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo, dovuti dagli enti cooperativi associati, sono riscossi con le modalita' stabilite dalle Associazioni stesse.
 
Art. 7

Per gli enti cooperativi che ritardano od omettono - in misura totale o parziale - di effettuare il pagamento dovuto si provvedera' ai sensi dell'art. 4, comma 2, e dell'art. 5 del decreto ministeriale 18 dicembre 2006 che stabilisce le modalita' di accertamento e di riscossione dei contributi in questione.
 
Art. 8

Con apposito decreto e' determinato il contributo dovuto dalle Banche di credito cooperativo.
Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro: Passera

Registrato alla Corte dei conti il 15 marzo 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF registro n. 3 foglio n. 5
 
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