Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 25 gennaio 2013
Criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, ai sensi del comma 3, dell'articolo 6 della legge 11 novembre 2011, n. 180.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il comma 5-bis dell'articolo 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246, laddove dispone che l'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui al medesimo articolo tiene conto, in apposite sezioni, della valutazione dell'impatto sulle piccole e medie imprese e degli oneri informativi e dei relativi costi amministrativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese, e stabilisce che per onere informativo si intende qualunque adempimento comportante raccolta, elaborazione, trasmissione, conservazione e produzione di informazioni e documenti alla pubblica amministrazione;
Visto l'articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, recante «Norme per la tutela della liberta' d'impresa. Statuto delle Imprese», laddove dispone che i criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi di cui al richiamato comma 5-bis dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, sono stabiliti, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione e del Ministro per la semplificazione normativa, tenuto conto delle attivita' svolte ai sensi dell'articolo 25 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
Visto l'articolo 8, comma 2, della citata legge 11 novembre 2011, n. 180, che prevede che entro il 31 gennaio di ogni anno, le amministrazioni statali trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri una relazione sul bilancio complessivo degli oneri amministrativi, a carico di cittadini e imprese, introdotti e eliminati con gli atti normativi approvati nel corso dell'anno precedente, ivi compresi quelli introdotti con atti di recepimento di direttive dell'Unione europea che determinano livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive medesime, come valutati nelle relative analisi di impatto della regolamentazione (AIR), in conformita' ai criteri di cui all'articolo 6, comma 3 e che per gli atti normativi non sottoposti ad AIR, le Amministrazioni utilizzano i medesimi criteri per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati;
Visto l'articolo 8, comma 2-bis della citata legge 11 novembre 2011, n. 180, che prevede che il Dipartimento della funzione pubblica predispone, sulla base delle relazioni di cui al comma 2, verificate, per quanto di competenza, dal DAGL, e sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, una relazione complessiva, contenente il bilancio annuale degli oneri amministrativi introdotti e eliminati, che evidenzia il risultato con riferimento a ciascuna amministrazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, recante la disciplina attuativa dell'AIR, ai sensi dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 novembre 2005, n. 246;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 14 novembre 2012 che, in attuazione dell'articolo 7 della legge 11 novembre 2011, n. 180, disciplina le modalita' e i criteri per la pubblicazione sui siti istituzionali delle pubbliche amministrazioni dei provvedimenti amministrativi a carattere generale adottati dalle amministrazioni dello Stato al fine di regolare l'esercizio di poteri autorizzatori, concessori o certificatori, nonche' l'accesso ai servizi pubblici ovvero la concessione di benefici, che devono recare in allegato l'elenco degli oneri informativi introdotti o eliminati;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 novembre 2011 con cui il Pres. Filippo Patroni Griffi e' stato nominato Ministro senza portafoglio;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 dicembre 2011 con cui al Ministro senza portafoglio Pres. Filippo Patroni Griffi e' stato conferito l'incarico per la pubblica amministrazione e la semplificazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, recante delega di funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri al Ministro senza portafoglio per la pubblica amministrazione e la semplificazione Pres. Filippo Patroni Griffi;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, in attuazione dell'articolo 6, comma 3, della legge 11 novembre 2011, n. 180, disciplina i criteri per l'effettuazione della stima dei costi amministrativi derivanti da oneri informativi, introdotti o eliminati a carico di cittadini e imprese, di cui occorre dare conto, in una sezione specifica, nell'ambito della relazione sull'analisi dell'impatto della regolamentazione (AIR) di cui al comma 5, lettera a) dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246.
2. Il presente decreto si applica a tutti gli schemi di atti normativi del Governo per i quali e' prevista l'effettuazione dell'AIR ai sensi dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n. 170, nonche' agli atti normativi non sottoposti ad AIR, per i quali le Amministrazioni, ai sensi dell'articolo 8, comma 2 della legge 11 novembre 2011, n. 180, utilizzano i criteri di cui al presente decreto per la stima e la quantificazione degli oneri amministrativi introdotti o eliminati.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Criteri e modalita' per la stima
dei costi amministrativi

1. Ai fini della stima dei costi amministrativi derivanti da oneri informativi si ricorre ai criteri e alle metodologie contenuti nell'allegato A che forma parte integrante del presente decreto.
2. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e sentite le associazioni imprenditoriali e le associazioni dei consumatori rappresentative a livello nazionale ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante Codice del consumo, il Dipartimento della funzione pubblica procede ad una valutazione delle modalita' di attuazione del presente decreto. Sulla base delle risultanze di detta valutazione, con successivo decreto sono apportate le eventuali integrazioni e modificazioni ai criteri e alle metodologie contenute nell'Allegato A.
Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 25 gennaio 2013

p. Il Presidente
del Consiglio dei Ministri
Il Ministro
per la pubblica amministrazione
e la semplificazione
Patroni Griffi

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 2, foglio n. 353
 
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