Gazzetta n. 89 del 16 aprile 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE |
DECRETO 21 febbraio 2013, n. 38 |
Regolamento recante disciplina della distribuzione e vendita dei prodotti da fumo. |
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IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Vista la legge 17 luglio 1942, n. 907, e successive modificazioni, sul monopolio dei sali e dei tabacchi; Vista la legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, recante norme in materia di organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita di generi di monopolio; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, recante l'approvazione del regolamento di esecuzione della legge 22 dicembre 1957, n. 1293; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi; Visto il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali ed amministrative; Visto il decreto ministeriale 22 febbraio 1999, n. 67, e successive modificazioni, recante il regolamento sull'istituzione ed il regime dei depositi fiscali e la circolazione nonche' le attivita' di accertamento e di controllo delle imposte riguardante i tabacchi lavorati; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Visto il decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 184, recante l'attuazione della direttiva 2001/37/CE in materia di lavorazione, presentazione e vendita dei prodotti del tabacco; Visto il decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 57, recante l'attuazione della direttiva 2010/12/UE recante modifica delle direttive 92/79/CEE, 95/80/CEE, 95/59/CE e 2008/118/CE, per quanto concerne la struttura e le aliquote delle accise che gravano sui tabacchi lavorati; Visto il decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, e, in particolare, l'articolo 24, comma 42, come modificato dall'articolo 1, comma 407, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che demanda ad un regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la disciplina delle modalita' di istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonche' di rilascio e rinnovo di patentini; Visto l'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dall'articolo 8, comma 22-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44; Considerato il regime regolatorio vigente per la vendita dei tabacchi lavorati e attesa l'esigenza che tale regime risulti comunque compatibile con gli interessi pubblici della tutela della concorrenza e della salute, a loro volta funzionali alla tutela degli interessi dei consumatori; Considerata altresi' la necessita' di contemperare l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita adeguatamente dislocata sul territorio con l'interesse pubblico della tutela della salute, consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico che non sia giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi e che sia, invece, tendente ad incentivarla oltre la sua naturale quantificazione; Valutato che la razionalizzazione della rete di vendita, consistente tra l'altro nell'indicazione ed applicazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, previene ed esclude il possibile sovradimensionamento ingiustificato della rete di vendita e, conseguentemente, costituisce strumento necessario al fine di non alterare l'offerta di tabacchi in misura non corrispondente all'entita' della stessa; Ritenuto, in particolare, che ai fini dell'efficienza della rete di vendita occorra tenere conto dell'andamento sia dei prezzi al consumo dei tabacchi lavorati sia della relativa domanda; Considerata la necessita' di stabilire i criteri e le modalita' per l'istituzione dei punti vendita al pubblico di tabacchi lavorati; Udito il parere emesso dalla Sezione per gli atti normativi del Consiglio di Stato nell'adunanza del 24 gennaio 2013; Vista la nota prot. n. 3-1587 del 15 febbraio 2013 con la quale lo schema di regolamento e' stato comunicato al Presidente del Consiglio dei Ministri;
A d o t t a il seguente regolamento:
Art. 1 Vendita al pubblico di tabacchi lavorati
1. La vendita al pubblico di tabacchi lavorati e' effettuata a mezzo di rivendite ovvero di patentini. 2. Le rivendite si distinguono in ordinarie e speciali. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: Si riporta il testo dell'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 (Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria): "Art. 24. (Norme in materia di gioco) (Omissis). 42. Con regolamento emanato entro il 31 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro dell'economia e delle finanze sono dettate disposizioni concernenti le modalita' per l'istituzione di rivendite ordinarie e speciali di generi di monopolio, nonche' per il rilascio ed il rinnovo del patentino, secondo i seguenti principi: a) ottimizzazione e razionalizzazione della rete di vendita, anche attraverso l'individuazione di criteri volti a disciplinare l'ubicazione dei punti vendita, al fine di contemperare, nel rispetto della tutela della concorrenza, l'esigenza di garantire all'utenza una rete di vendita capillarmente dislocata sul territorio, con l'interesse pubblico primario della tutela della salute consistente nel prevenire e controllare ogni ipotesi di offerta di tabacco al pubblico non giustificata dall'effettiva domanda di tabacchi; b) istituzione di rivendite ordinarie solo in presenza di determinati requisiti di distanza e produttivita' minima; c) introduzione di un meccanismo di aggiornamento dei parametri di produttivita' minima rapportato alle variazioni annuali del prezzo medio al consumo dei tabacchi lavorati intervenute dall'anno 2001; d) trasferimenti di rivendite ordinarie solo in presenza dei medesimi requisiti di distanza e, ove applicabili, anche di produttivita' minima; e) istituzione di rivendite speciali solo ove si riscontri un'oggettiva ed effettiva esigenza di servizio, da valutarsi in ragione dell'effettiva ubicazione degli altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di riferimento, nonche' in virtu' di parametri certi, predeterminati ed uniformemente applicabili sul territorio nazionale, volti ad individuare e qualificare la potenzialita' della domanda di tabacchi riferibile al luogo proposto; f) rilascio e rinnovi di patentini da valutarsi in relazione alla natura complementare e non sovrapponibile degli stessi rispetto alle rivendite di generi di monopolio, anche attraverso l'individuazione e l'applicazione, rispettivamente, del criterio della distanza nell'ipotesi di rilascio, e del criterio della produttivita' minima per il rinnovo.". Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) : "Art. 17. (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari ; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari . 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali . 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.". Si riporta il testo dell'articolo 28, comma 8, del citato decreto-legge n. 98 del 2011: "Art. 28. (Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti) (Omissis). 8. Al fine di incrementare la concorrenzialita', l'efficienza del mercato e la qualita' dei servizi nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, e' sempre consentito in tali impianti: a) l'esercizio dell'attivita' di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilita' e professionali di cui all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59; b) l'esercizio dell'attivita' di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie, nonche', tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attivita' di cui alla presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq; c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il rispetto delle condizioni di sicurezza stradale. (Omissis).". |
| Art. 2 Criteri per l'istituzione di rivendite ordinarie
1. L'istituzione delle rivendite ordinarie e' consentita in presenza dei parametri di cui al presente articolo. 2. La distanza minima del locale adibito a nuova rivendita, rispetto a quello della rivendita piu' vicina gia' in esercizio, e' pari o superiore a: a) metri 300, nei comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) metri 250, nei comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) metri 200, nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 3. In ogni caso, nei comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti non e' consentita l'istituzione di una nuova rivendita qualora sia stato gia' raggiunto il rapporto di una rivendita ogni 1.500 abitanti, salvo che la rivendita ordinaria piu' vicina gia' in esercizio risulti distante oltre 600 metri. 4. La distanza e' intesa come il percorso pedonale piu' breve ed e' calcolata secondo le disposizioni applicative stabilite con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, nel rispetto delle disposizioni del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Per l'individuazione della popolazione comunale fa stato quella che risulta dai dati dell'ultimo censimento pubblicato dall'ISTAT. 5. Fermo il parametro della distanza di cui al comma 2, non e' consentita l'istituzione di una nuova rivendita quando la quarta parte della somma degli aggi realizzati dalla vendita di tabacchi dalle tre rivendite piu' vicine a quella da istituire ed ognuna delle quali poste a una distanza inferiore ai 600 metri rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita, non e' pari o superiore a: a) euro 18.885,00 per i comuni con popolazione fino a 30.000 abitanti; b) euro 30.260,00 per i comuni con popolazione da 30.001 a 100.000 abitanti; c) euro 37.670,00 per i comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti. 6. Ai fini dell'applicazione del parametro di cui al comma 5, qualora rispetto alla sede proposta per l'istituzione della nuova rivendita una o due delle tre rivendite piu' vicine siano poste a distanza superiore a 600 metri ad esse viene imputato, ai soli fini del computo di cui al comma 5, un aggio virtuale pari ai parametri di cui al comma 5, lettere a), b), e c), in ragione della dimensione demografica del comune in cui le stesse hanno sede. 7. In tutti i casi in cui la sede della rivendita da istituire disti piu' di 600 metri dalla tre rivendite piu' vicine, non trovano applicazione i parametri di cui ai commi 2 e 5, fermo restando l'obbligo dell'Ufficio competente di verificare la sussistenza dell'esigenza di servizio desumibile dalla valutazione della popolazione residente ovvero dalla presenza di uffici e strutture produttive di particolari rilevanza e frequentazione. 8. Il provvedimento di istituzione di una rivendita in via di esperimento ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, e successive modificazioni, puo' essere revocato nell'interesse del servizio nel caso in cui la stessa non abbia raggiunto, nel terzo anno del triennio di esperimento, i parametri di cui al comma 5, tenuto conto della dimensione demografica del comune in cui la stessa ha sede. Le rivendite in esperimento non possono formare oggetto di cambio di titolarita', salvo il caso di assegnazione al coadiutore nell'ipotesi di premorienza del titolare. 9. Gli importi di cui al comma 5 sono adeguati, in sede di prima applicazione, a decorrere dal 1° gennaio 2013 e successivamente ogni due anni, con provvedimento direttoriale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli in misura pari alla media aritmetica dell'indice ISTAT dei prezzi medi al consumo e dell'incremento del prezzo medio ponderato dei prezzi al consumo dei tabacchi lavorati, intervenuti nel biennio precedente. Note all'art. 2: Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio 1992, n. 114, S.O. Si riporta il testo vigente dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293 (Organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio): "Art. 21. (Istituzione delle rivendite ordinarie). - Le rivendite ordinarie sono istituite dove e quando l'Amministrazione lo ritenga utile ed opportuno nell'interesse del servizio. Nei Comuni con popolazione non superiore ai 30.000 abitanti le rivendite ordinarie di nuova istituzione sono assegnate in esperimento mediante concorso riservato agli invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge ed ai decorati al valor militare. Negli altri Comuni e nei capoluoghi di provincia le rivendite ordinarie sono appaltate in esperimento mediante asta pubblica. La rivendita e' aggiudicata al concorrente che, osservati i requisiti posti nell'avviso di asta, offra il sopracanone piu' elevato. L'esperimento di cui ai precedenti commi dura un triennio, allo scadere del quale la rivendita, se non e' stata soppressa, e' classificata ai sensi dell'art. 25 e puo' essere appaltata a trattativa privata o assegnata direttamente allo stesso titolare.". |
| Art. 3 Istituzione delle rivendite ordinarie
1. Ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, le rivendite ordinarie sono istituite con provvedimento dei competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli nei tempi e nei luoghi individuati in funzione dell'interesse del servizio, tenendo particolarmente conto delle zone caratterizzate da nuovi sviluppi abitativi, commerciali ovvero della particolare rilevanza assunta dai nodi stradali e dai centri di aggregazione urbana tali da rendere palesi carenze dell'offerta in funzione della domanda, nonche' delle istanze di trasferimento pervenute agli Uffici. 2. Ai fini del comma 1, gli Uffici competenti adottano per ogni anno solare due piani semestrali per l'istituzione delle rivendite ordinarie, avendo riguardo, alla luce dei punti di vendita gia' esistenti nonche' delle istanze di trasferimento nel frattempo pervenute, della necessita' che la rete di vendita dei tabacchi lavorati risulti: a) adeguata ad un effettivo e concreto rapporto tra domanda e offerta; b) organizzata in modo tale da garantire l'efficienza e l'efficacia dei controlli da parte dell'amministrazione, a tutela dei minori, dell'ordine e della sicurezza pubblica, della salute pubblica, nonche' del gettito. 3. In occasione della predisposizione di ciascun piano sono valutate le domande di trasferimento nonche' le proposte di istituzione di nuove rivendite pervenute all'Amministrazione durante il semestre immediatamente precedente. Le proposte per l'istituzione di nuove rivendite non determinano diritti nei riguardi di coloro che le formulano ne' obblighi a carico dell'Amministrazione. 4. L'Ufficio competente formula, entro il 31 marzo ed il 30 settembre, lo schema di piano per l'istituzione delle rivendite ordinarie avendo cura di inserirvi esclusivamente le proposte di istituzione di nuove rivendite per le quali sussista una esigenza di servizio, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2 e alla luce di ogni altro elemento istruttorio utile. 5. In relazione a ciascuno schema di piano semestrale, entro il 30 aprile ed il 31 ottobre, l'Ufficio competente, ai fini dell'articolo 9 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e per consentire l'esercizio della facolta' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), della medesima legge, rende pubblico lo schema di piano in apposita sezione del sito istituzionale dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli. L'esercizio della facolta' di cui al predetto articolo 10, comma 1, lettera b), e' effettuato entro venti giorni liberi dalla data in cui lo schema di piano e' reso pubblico, trascorsi i quali l'Ufficio competente definisce il piano anche in assenza di partecipazione, salva la facolta' di tenere motivatamente conto di quella esercitata in ritardo. 6. L'Ufficio competente, definito lo schema di piano alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, comunica l'avvio del procedimento di istituzione delle nuove rivendite ai titolari delle tre rivendite piu' vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dalla sede di quella di nuova istituzione, assegnando loro quindici giorni per eventuali osservazioni. Decorso tale termine, alla luce di tutti gli elementi istruttori acquisiti, l'Ufficio competente approva il piano definitivo di istituzione delle nuove rivendite e, per ciascuna zona individuata come idonea per tale istituzione, pubblica l'avviso per l'assegnazione ai sensi dell'articolo 21 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, nonche' degli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074. Note all'art. 3: Il testo vigente dell'articolo 21 della citata legge n.1293 del 1957 e' riportato nelle note all'articolo 2 del presente regolamento. Si riporta il testo vigente degli articoli 9 e 10 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi): "Art. 9. (Intervento nel procedimento) - 1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati, nonche' i portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitati, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, hanno facolta' di intervenire nel procedimento." "Art. 10. (Diritti dei partecipanti al procedimento) - 1. I soggetti di cui all'articolo 7 e quelli intervenuti ai sensi dell'articolo 9 hanno diritto: a) di prendere visione degli atti del procedimento, salvo quanto previsto dall'articolo 24; b) di presentare memorie scritte e documenti, che l'amministrazione ha l'obbligo di valutare ove siano pertinenti all'oggetto del procedimento.". Si riporta il testo vigente degli articoli 50 e 51 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074 (Approvazione del regolamento di esecuzione della Legge 22 dicembre 1957, numero 1293, sulla organizzazione dei servizi di distribuzione e vendita dei generi di monopolio): "Art. 50. (Istituzione delle rivendite ordinarie nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti). - Le rivendite ordinarie istituite nei Comuni con popolazione non superiore ai trentamila abitanti sono assegnate in esperimento per il periodo di un triennio mediante concorso riservato alle seguenti categorie di persone, che dispongano di locale riconosciuto idoneo a discrezionale giudizio dell'Ispettorato compartimentale: a) invalidi di guerra, vedove di guerra e categorie equiparate per legge; b) decorati al valor militare. Le persone appartenenti alla categoria a) sono preferite a quelle appartenenti alla categoria b). Ai sensi dell'art. 8 della legge 27 febbraio 1958, n. 173, i profughi, gia' intestatari di licenza di rivendita di generi di monopolio nei territori di provenienza hanno preferenza assoluta sulle persone appartenenti alle categorie a) e b). Fra i concorrenti appartenenti alla stessa categoria sara' preferito nell'ordine che segue: 1) chi assomma i titoli di cui alle lettere a) e b); 2) chi ha maggior carico di famiglia diretta; 3) chi dispone del locale riconosciuto preferibile per il funzionamento della rivendita. La graduatoria dei concorrenti sara' formata dall'Ispettorato compartimentale che la notifichera' a tutti i partecipanti. Qualora il primo classificato non sia in possesso dei requisiti prescritti o comunque decada dall'assegnazione prima della immissione in servizio, la rivendita sara' assegnata in linea gradatamente successiva agli altri concorrenti. In caso di deserzione od infruttuosita' del concorso, e' in facolta' dell'Ispettorato compartimentale di ripeterlo ovvero di assegnare la rivendita a trattativa privata." "Art. 51. (Istituzione delle rivendite ordinarie nei capoluoghi di provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai trentamila abitanti) - Le rivendite ordinarie istituite nei capoluoghi di Provincia e nei Comuni con popolazione superiore ai 30 mila abitanti, sono appaltate in esperimento per un triennio mediante asta pubblica col metodo delle offerte segrete. L'aggiudicazione viene effettuata, ad unico incanto, a favore del concorrente che abbia fatto la migliore offerta di sopracanone annuo fisso di istituzione. La Direzione generale ha facolta' di fissare, con scheda segreta, ai sensi del regolamento di contabilita' generale dello Stato, i limiti minimo e massimo delle offerte. L'offerta deve essere corredata, a pena di nullita', della indicazione del locale che il concorrente ha disponibile entro la zona indicata nell'avviso d'asta. Non sono ammesse offerte per persone da nominare. Ciascun concorrente non puo' presentare od inviare piu' di una offerta. L'aggiudicazione e' condizionata all'accertamento, da parte dell'Ispettorato compartimentale, della idoneita' al servizio da svolgere del locale designato nella offerta. Qualora questo non sia riscontrato idoneo oppure la dichiarazione di disponibilita' del locale venga a risultare non vera, l'aggiudicatario decade dall'assegnazione con perdita, in questo ultimo caso del deposito cauzionale fatto per adire l'asta. Verificandosi deserzione o infruttuosita' dell'esperimento ovvero decadenza dell'aggiudicatario e' in facolta' dell'Ispettorato compartimentale ripetere l'asta ovvero appaltare la rivendita a trattativa privata.". |
| Art. 4 Criteri per l'istituzione di rivendite speciali
1. Le rivendite speciali possono essere istituite per soddisfare le concrete e particolari esigenze di cui all'articolo 22 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, da valutare in ragione: a) dell'ubicazione degli altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di riferimento; b) della possibile sovrapposizione della rivendita da istituire rispetto agli altri punti vendita gia' esistenti nella medesima zona di riferimento; c) del significativo pregiudizio economico che dalla nuova rivendita deriverebbe per quelle gia' esistenti nella medesima zona di riferimento. 2. Le rivendite speciali possono essere istituite nei seguenti luoghi, previsti dall'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, purche' abbiano esclusivo accesso dalla struttura ospitante e non siano dotate di ingressi diretti ed autonomi sulla pubblica via: a) stazioni ferroviarie; b) stazioni automobilistiche e tranviarie; c) stazioni marittime; d) aeroporti; e) caserme; f) case di pena; g) altri luoghi, diversi da quelli di cui alle lettere da a) a f), nonche' da quelli di cui all'articolo 6, nel rispetto dei parametri di cui all'articolo 2, sempre che l'ufficio competente dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli riscontri un'esigenza di servizio alla quale non puo' sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino, ivi inclusi, in particolare: 1) sale Bingo; 2) bar di strutture alberghiere di significativa dimensione ed importanza; 3) strutture pubbliche ovvero private alle quali sia possibile accedere soltanto previa esibizione di tessere o biglietti di ingresso; 4) stazioni metropolitane; 5) ipermercati, intesi quali strutture facenti capo ad unico soggetto, anche organizzate in piu' locali o reparti in relazione alle diverse tipologie merceologiche, qualora siano presenti esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande; 6) centri commerciali, qualora dall'istruttoria esperita non risulti concretamente possibile l'istituzione di una rivendita ordinaria e sempreche' sussistano le particolari esigenze di equilibrare il rapporto fra domanda e offerta, in relazione al numero degli esercizi attivi e funzionanti e al consistente afflusso del pubblico presso il centro commerciale. 3. Le rivendite speciali di cui al presente articolo non possono esporre l'insegna regolamentare o la scritta tabacchi all'esterno della struttura che le ospita. 4. Le rivendite speciali a carattere stagionale, indipendentemente dal periodo di apertura, che puo' essere stabilito caso per caso, non possono operare per piu' di otto mesi all'anno. Note all'art. 4: Si riporta il testo vigente dell'articolo 22 della citata legge n. 1293 del 1957: "Art. 22. (Istituzione delle rivendite speciali). - Le rivendite speciali sono istituite per soddisfare particolari esigenze del pubblico servizio anche di carattere temporaneo quando, a giudizio dell'Amministrazione, mancano le condizioni per procedere alla istituzione di una rivendita ordinaria, ovvero al rilascio di un patentino." Si riporta il testo vigente dell'articolo 53 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1958: "Art. 53. (Istituzione delle rivendite speciali - Gestione) - Le rivendite speciali sono istituite dall'Ispettorato compartimentale nelle stazioni ferroviarie, marittime, tranviarie, automobilistiche, delle aviolinee e di servizio automobilistico, nelle caserme e nelle case di pena, nonche' ovunque siano riconosciute necessita' di servizio alle quali non possa sopperirsi mediante rivendita ordinaria o patentino. Per l'istituzione delle rivendite speciali nelle stazioni occorre che ne faccia richiesta l'Amministrazione o ente interessato. Per le stazioni automobilistiche occorre che il Ministero dei trasporti ne riconosca la particolare importanza per l'elevato movimento dei passeggeri, l'attrezzatura ed il notevole numero di linee di comunicazione che ad esse fanno capo. Le rivendite speciali sono affidate in gestione, mediante licenza revocabile in ogni tempo, alla persona che abbia la disponibilita' del locale ove esse debbono necessariamente funzionare. La licenza puo' essere intestata contestualmente e con responsabilita' solidale all'Amministrazione o ente che disponga del locale ed alla persona designata per l'effettivo servizio di vendita. Le rivendite speciali possono avere funzione continuativa ovvero essere concesse temporaneamente, per determinati periodi dell'anno.". |
| Art. 5 Istituzione di rivendite speciali
1. Le domande per l'istituzione di rivendite speciali sono presentate all'ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri, degli architetti e degli ingegneri, nonche' da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. 2. La perizia giurata contiene: a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100, su foglio formato A3; b) l'indicazione della sede proposta e delle tre rivendite a questa piu' vicine, nonche' degli eventuali patentini aggregati a tali rivendite come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con le relative distanze calcolate secondo il percorso pedonale piu' breve. 3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica: a) la natura dell'attivita' commerciale ovvero di servizio prestata; b) la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosita' verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili; c) per gli ipermercati, la presenza di esercizi autorizzati alla somministrazione di alimenti e bevande; d) per i centri commerciali, il numero degli esercizi attivi ed operanti. 4. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui ai commi 2 e 3 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni. 5. L'Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonche', ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresi' notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio. 6. Trascorso il termine di cui al comma 4: a) le domande prive della documentazione di cui al comma 1 o con documentazione incompleta o non integrata ai sensi del comma 4, sono dichiarate inammissibili; b) le domande complete della documentazione di cui al comma 1 sono istruite dagli Uffici territorialmente competenti per l'adozione del provvedimento finale. 7. Le domande che, all'esito dell'istruttoria, risultano prive di uno dei documenti previsti dal presente articolo ovvero i cui documenti risultano non rispondenti al vero, anche relativamente ad uno solo dei dati di cui al presente articolo, sono respinte. 8. Il provvedimento finale e' comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento. Note all'art. 5: Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa - Testo A), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 20 febbraio 2001, n. 42, S.O. L'articolo 7 e seguenti della citata legge n. 241 del 1990, sono contenuti nel Capo III concernente "Partecipazione al procedimento amministrativo". |
| Art. 6 Impianti di distribuzione carburanti
1. Le disposizioni del presente articolo trovano applicazione per l'esercizio della vendita di tabacchi lavorati presso gli impianti di distribuzione carburanti. 2. L'istituzione della rivendita e' consentita nel rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, nonche' dei parametri dimensionali minimi degli impianti di distribuzione carburanti e dei locali chiusi, diversi da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, di cui all'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dall'articolo 8, comma 22-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 3. Per locale chiuso all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti, diverso da quelli al servizio della distribuzione di carburanti, si intende il locale, con superficie utile minima di 30 metri quadrati, dedicato: a) esclusivamente alla vendita di tabacchi lavorati; ovvero b) alla vendita di tabacchi lavorati ovvero di prodotti o di servizi diversi, ivi inclusi cibi e bevande ovvero al pagamento dei carburanti erogati, esclusa in ogni caso l'esposizione o la vendita di olii combustibili, di agenti chimici e di ogni altro prodotto comunque idoneo ad alterare i tabacchi lavorati ovvero la loro conservazione. 4. Nei casi di cui al comma 3, lettera b), il parametro dimensionale, previsto dalle disposizioni di cui al comma 2, si intende rispettato se il locale chiuso ha una superficie utile minima non inferiore a 50 metri quadrati. Per superficie utile minima si intende lo spazio dedicato alla vendita al pubblico, al netto della superficie di locali destinati a servizi, quali magazzino, spogliatoio, servizio igienico. 5. Le domande sono presentate all'Ufficio dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli territorialmente competente corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri, degli architetti e degli ingegneri, da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio redatta ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, nonche' da copia della documentazione urbanistico-edilizia di assenso alla costruzione ovvero al mantenimento dei locali chiusi di cui al comma 2. La perizia contiene: a) una rappresentazione della zona di riferimento in scala 1/100, su foglio formato A3; b) l'indicazione della sede proposta e delle tre rivendite a questa piu' vicine, nonche' degli eventuali patentini aggregati a tali rivendite come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con le relative distanze calcolate secondo il percorso pedonale piu' breve; c) una planimetria dell'impianto di distribuzione carburanti e del locale destinato alla vendita al pubblico dei tabacchi lavorati. 6. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica: a) la natura dell'eventuale attivita' commerciale diversa dalla vendita di tabacchi lavorati; b) la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o morosita' verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili. 7. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui ai commi 5 e 6 l'Ufficio competente invita il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni. 8. Trascorso il termine di cui al comma 7: a) le domande prive della documentazione ovvero con documentazione incompleta o non integrata sono dichiarate improcedibili; b) le domande complete della documentazione sono istruite dagli Uffici territorialmente competenti per l'adozione del provvedimento finale. 9. L'Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonche', ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresi' notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio. 10. Le domande che, all'esito dell'istruttoria, risultano prive di uno dei documenti previsti dal presente articolo ovvero i cui documenti risultano non rispondenti al vero, anche relativamente ad uno solo dei dati di cui al presente articolo, sono respinte. 11. Il provvedimento finale e' comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento. 12. Restano fermi, finche' le rivendite sono attive, i provvedimenti di assenso all'istituzione di rivendite speciali presso gli impianti di distribuzione carburanti adottati anteriormente alla data di entrata in vigore dell'articolo 28, comma 8, lettera b), del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011, e successive modificazioni, come ulteriormente modificato dall'articolo 8, comma 22-bis, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44. 13. Qualora in un impianto di distribuzione carburanti, per l'impossibilita' del rispetto dei criteri di cui all'articolo 2, non sia consentita l'istituzione di una rivendita, nella medesima stazione e' sempre consentito, fermo il rispetto dei parametri dimensionali di cui ai commi 3 e 4, il rilascio ovvero il rinnovo del patentino ai sensi degli articoli 7 e 8. 14. Nell'ambito di un medesimo territorio comunale l'attivazione di una rivendita di tabacchi lavorati presso un impianto di distribuzione carburanti, fermo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4, puo' avvenire anche per trasferimento presso tale impianto di una rivendita ordinaria gia' attiva nel predetto territorio comunale. In tale caso, per rispetto del saldo del piano per l'istituzione delle rivendite di cui all'articolo 3, l'Ufficio di cui al comma 5 valuta contestualmente la domanda di istituzione della rivendita presso l'impianto di distribuzione di carburanti e quella di trasferimento. Qualora le domande siano accolte, la rivendita che si trasferisce e' soppressa. Trova applicazione la disposizione di cui al comma 9. 15. Le rivendite che si istituiscono presso un impianto di distribuzione carburanti, anche per effetto di quanto previsto al comma 14, non sono suscettibili di trasferimento. 16. Fuori dai casi di cui al comma 13, e' sempre consentito esporre, sia all'interno dell'impianto di distribuzione carburanti sia al suo ingresso, scritte o insegne che indichino la vendita di tabacchi lavorati. Note all'art. 6: Il testo vigente dell'articolo 28, comma 8, del citato decreto-legge n. 98 del 2011 e' riportato nelle note alle premesse. Per il citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda nelle note all'articolo 5. Gli articoli da 7 a 13 della citata legge n. 241 del 1990, sono contenuti nel Capo III concernente "Partecipazione al procedimento amministrativo". |
| Art. 7 Criteri per il rilascio di patentini
1. Ai fini del rilascio di patentini l'Ufficio competente prende in considerazione il carattere di complementarieta' del servizio di vendita dei tabacchi lavorati che costituisce mera espansione di una preesistente struttura di vendita, non sovrapponibile alla stessa e giustificata dalla necessita' di erogazione del predetto servizio in luoghi e tempi in cui tale servizio non puo' essere svolto dalle rivendite ordinarie. 2. I patentini possono essere istituiti presso pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande, nonche' presso i seguenti esercizi: a) alberghi; b) stabilimenti balneari; c) sale "Bingo"; d) agenzie di scommesse e punti vendita aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblico; e) esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, come definiti dall'articolo 9, comma 1, lettera f), del decreto direttoriale 22 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze-Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 9 febbraio 2010, n. 32; f) bar di rilevante frequentazione, in presenza di comprovati elementi che dimostrano l'elevato flusso di pubblico, la rilevanza dei servizi resi alla clientela, la concreta esigenza di approvvigionamento di prodotti da fumo. 3. Ai fini dell'adozione del provvedimento, gli Uffici competenti in relazione all'esercizio del richiedente, valutano: a) l'orario prolungato dell'esercizio rispetto a quello delle rivendite circostanti; b) il giorno di riposo settimanale praticato dall'esercizio in un giorno diverso da quello delle rivendite ordinarie piu' vicine; c) la distanza dell'esercizio dalla rivendita piu' vicina, comunque non inferiore a 100 metri; d) l'ubicazione e la dimensione dell'esercizio; e) la redditivita' dell'esercizio prodotta negli ultimi ventiquattro mesi, valutata anche mediante verifica del numero di scontrini fiscali ovvero di biglietti di accesso emessi quotidianamente, nonche' dalle dichiarazioni dei redditi ed IVA; f) l'eventuale presenza di distributori automatici nella rivendita ordinaria piu' vicina; g) l'assenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosita' verso l'Erario o verso l'Agente della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili. 4. In ogni caso il patentino non puo' essere concesso quando presso la rivendita piu' vicina risulti installato un distributore automatico di tabacchi lavorati e la stessa rivendita sia a distanza inferiore a quelle di cui all'articolo 2, comma 2. Note all'art. 7: Si riporta il testo vigente dell'articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 (Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza): "Art. 110. (Art 108 T.U. 1926) In tutte le sale da biliardo o da gioco e negli altri esercizi, compresi i circoli privati, autorizzati alla pratica del gioco o all'installazione di apparecchi da gioco, e' esposta in luogo visibile una tabella, predisposta ed approvata dal questore e vidimata dalle autorita' competenti al rilascio della licenza, nella quale sono indicati, oltre ai giochi d'azzardo, anche quelli che lo stesso questore ritenga di vietare nel pubblico interesse, nonche' le prescrizioni ed i divieti specifici che ritenga di disporre. Nelle sale da biliardo deve essere, altresi', esposto in modo visibile il costo della singola partita ovvero quello orario. Nella tabella di cui al comma 1 e' fatta espressa menzione del divieto delle scommesse. L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli articoli 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attivita' di spettacolo viaggiante autorizzate ai sensi dell' articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie. Si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al comma 6. Si considerano apparecchi idonei per il gioco lecito: a) quelli che, dotati di attestato di conformita' alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato e obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimenti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilita', che consentono al giocatore la possibilita' di scegliere, all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute piu' favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita e' di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non piu' di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75 per cento delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali; a-bis) con provvedimento del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato puo' essere prevista la verifica dei singoli apparecchi di cui alla lettera a); b) quelli, facenti parte della rete telematica di cui all' articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, che si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Per tali apparecchi, con regolamento del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell' articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti, tenendo conto delle specifiche condizioni di mercato: 1) il costo e le modalita' di pagamento di ciascuna partita; 2) la percentuale minima della raccolta da destinare a vincite; 3) l'importo massimo e le modalita' di riscossione delle vincite; 4) le specifiche di immodificabilita' e di sicurezza, riferite anche al sistema di elaborazione a cui tali apparecchi sono connessi; 5) le soluzioni di responsabilizzazione del giocatore da adottare sugli apparecchi; 6) le tipologie e le caratteristiche degli esercizi pubblici e degli altri punti autorizzati alla raccolta di giochi nei quali possono essere installati gli apparecchi di cui alla presente lettera. Si considerano, altresi', apparecchi e congegni per il gioco lecito: a) quelli elettromeccanici privi di monitor attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilita' fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non e' superiore a venti volte il costo della partita; b). c) quelli, basati sulla sola abilita' fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi, per i quali la durata della partita puo' variare in relazione all'abilita' del giocatore e il costo della singola partita puo' essere superiore a 50 centesimi di euro; c-bis) quelli, meccanici ed elettromeccanici differenti dagli apparecchi di cui alle lettere a) e c), attivabili con moneta, con gettone ovvero con altri strumenti elettronici di pagamento e che possono distribuire tagliandi direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita; c-ter) quelli, meccanici ed elettromeccanici, per i quali l'accesso al gioco e' regolato senza introduzione di denaro ma con utilizzo a tempo o a scopo. Gli apparecchi e congegni di cui al comma 7 non possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte, le sue regole fondamentali. Per gli apparecchi a congegno di cui alla lettera b) dello stesso comma e per i quali entro il 31 dicembre 2003 e' stato rilasciato il nulla osta di cui all'articolo 14-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni, tale disposizione si applica dal 1° maggio 2004. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sentite le Commissioni parlamentari competenti, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione, trascorsi i quali il parere si intende acquisito, sono definite le regole tecniche per la produzione degli apparecchi di cui al comma 7 e la regolamentazione amministrativa dei medesimi, ivi compresi i parametri numerici di apparecchi installabili nei punti di offerta, tali da garantire un'effettiva diversificazione di offerta del gioco tramite apparecchi, nonche' per la determinazione della base imponibile forfetaria dell'imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. Gli apparecchi di cui al comma 7 non sono utilizzabili per manifestazioni a premio disciplinate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 2001, n. 430; i premi ammissibili sono soltanto oggetti di modico valore ovvero tagliandi, le cui regole tecniche sono definite con il decreto di cui al comma 7-ter, utilizzabili esclusivamente, anche in forma cumulata, per l'acquisizione di premi non convertibili in alcun modo in denaro o per nuove partecipazioni al gioco all'interno del medesimo punto di vendita. Gli apparecchi di cui al comma 7, utilizzati nel corso dell'anno 2012 come veicoli di manifestazioni a premio, sono regolarizzabili con modalita' definite con il decreto di cui al comma 7-ter, dietro pagamento di una somma una tantum di euro 500, ovvero di euro 400 nel caso di comprovato utilizzo stagionale, oltre al pagamento a titolo di imposta sugli intrattenimenti di cui all'articolo 14-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni. In materia di apparecchi e congegni da intrattenimento di cui ai commi 6 e 7, si applicano le seguenti sanzioni: a) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 a 6.000 euro per ciascun apparecchio; b) chiunque produce od importa, per destinarli all'uso sul territorio nazionale, apparecchi e congegni di cui ai commi 6 e 7 sprovvisti dei titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; c) chiunque sul territorio nazionale distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico od in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi o congegni non rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di 4.000 euro per ciascun apparecchio. La stessa sanzione si applica nei confronti di chiunque, consentendo l'uso in luoghi pubblici od aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni conformi alle caratteristiche e prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, corrisponde a fronte delle vincite premi in danaro o di altra specie, diversi da quelli ammessi; d) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce od installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi e congegni per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; e) nei casi di reiterazione di una delle violazioni di cui alle lettere a), b), c) e d), e' preclusa all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato la possibilita' di rilasciare all'autore delle violazioni titoli autorizzatori concernenti la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 6 ovvero la distribuzione e l'installazione di apparecchi di cui al comma 7, per un periodo di cinque anni. Se la violazione e' commessa dal rappresentante o dal dipendente di una persona giuridica o di un ente privo di personalita' giuridica, la sanzione si applica alla persona giuridica o all'ente; f) nei casi in cui i titoli autorizzatori per gli apparecchi o i congegni non siano apposti su ogni apparecchio, si applica la sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro per ciascun apparecchio; f-bis) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa apparecchi e congegni di cui al presente articolo o comunque ne consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli e associazioni di qualunque specie non muniti delle prescritte autorizzazioni, ove previste, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 a 15.000 euro per ciascun apparecchio; f-ter) chiunque, sul territorio nazionale, distribuisce o installa o comunque consente l'uso in luoghi pubblici o aperti al pubblico o in circoli ed associazioni di qualunque specie di apparecchi videoterminali non rispondenti alle caratteristiche e alle prescrizioni indicate nel comma 6, lettera b), e nelle disposizioni di legge e amministrative attuative di detta disposizione, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 a 50.000 euro per ciascun apparecchio videoterminale. Per gli apparecchi per i quali non siano stati rilasciati i titoli autorizzatori previsti dalle disposizioni vigenti ovvero che non siano rispondenti alle caratteristiche ed alle prescrizioni indicate nei commi 6 o 7 e nelle disposizioni di legge ed amministrative attuative di detti commi, e' disposta la confisca ai sensi dell'articolo 20, quarto comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Nel provvedimento di confisca e' disposta la distruzione degli apparecchi e dei congegni, con le modalita' stabilite dal provvedimento stesso. Per le violazioni previste dal comma 9 il rapporto e' presentato al direttore dell'ufficio regionale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato competente per territorio. Per le cause di opposizione all'ordinanza-ingiunzione emessa per le violazioni di cui al comma 9 e' competente il giudice del luogo in cui ha sede l'ufficio dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato che ha emesso l'ordinanza-ingiunzione. Ai fini della ripartizione delle somme riscosse per le pene pecuniarie di cui al comma 9 si applicano i criteri stabiliti dalla legge 7 febbraio 1951, n. 168. Se l'autore degli illeciti di cui al comma 9 e' titolare di licenza ai sensi dell'articolo 86, ovvero di autorizzazione ai sensi dell' articolo 3 della legge 25 agosto 1991, n. 287, le licenze o autorizzazioni sono sospese per un periodo da uno a trenta giorni e, in caso di reiterazione delle violazioni ai sensi dell' articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, sono revocate dal sindaco competente, con ordinanza motivata e con le modalita' previste dall' articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e successive modificazioni. I medesimi provvedimenti sono disposti dal questore nei confronti dei titolari della licenza di cui all' articolo 88. Oltre a quanto previsto dall'articolo 100, il questore, quando sono riscontrate violazioni di rilevante gravita' in relazione al numero degli apparecchi installati ed alla reiterazione delle violazioni, sospende la licenza dell'autore degli illeciti per un periodo non superiore a quindici giorni, informandone l'autorita' competente al rilascio. Il periodo di sospensione, disposto a norma del presente comma, e' computato nell'esecuzione della sanzione accessoria.". Si riporta il testo vigente dell'articolo 9, comma 1, del decreto direttoriale 22 febbraio 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 32 del 9 febbraio 2010, recante "Disciplina dei requisiti tecnici e di funzionamento dei sistemi di gioco VLT, di cui all'articolo 110, comma 6, lettera b), del T.U.L.P.S.": "Art. 9. (Ambienti dedicati) - 1. Gli apparecchi videoterminali possono essere installati esclusivamente in: a. sale bingo di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 31 gennaio 2000, n. 29, che abbiano uno spazio dedicato al gioco con gli apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6, del T.U.L.P.S., in misura non superiore ad 1/3 della superficie attualmente adibita allo svolgimento del gioco del bingo; b. agenzie per l'esercizio delle scommesse su eventi sportivi, diversi dalle corse dei cavalli, e su eventi non sportivi di cui al decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 1° marzo 2006, n. 111, la cui convenzione tipo e' stata approvata con decreto direttoriale 2006/22503/Giochi/UD del 30 giugno 2006; c. agenzie per l'esercizio delle scommesse a totalizzatore e a quota fissa sulle corse dei cavalli di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, la cui convenzione tipo e' stata approvata con decreto interdirettoriale 2006/16109 del 12 maggio 2006; d. negozi di gioco di cui all'articolo 38, commi 2 e 4 del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, aventi come attivita' principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici; e. sale pubbliche da gioco allestite specificamente per lo svolgimento del gioco lecito prevedendo un'area separata per i giochi riservati ai minori; f. esercizi dediti esclusivamente al gioco con apparecchi di cui all'articolo 110, comma 6 del T.U.L.P.S. (Omissis). ". |
| Art. 8 Rilascio dei patentini
1. Le domande di rilascio dei patentini sono corredate da una perizia giurata sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri o degli architetti o degli ingegneri, nonche' da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni. 2. La perizia giurata contiene: a) la rappresentazione della zona in cui ha sede l'esercizio del richiedente in scala 1/100, su foglio formato A3; b) l'indicazione delle rivendite, ordinarie ovvero speciali, poste a distanza inferiore ai 600 metri, nonche' degli esercizi gia' dotati di patentini aggregati, ai sensi dell'articolo 54, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 ottobre 1958, n. 1074, e successive modificazioni, alle predette rivendite ordinarie, come risultanti da certificazione rilasciata dal competente ufficio, con indicazione della loro distanza dall'esercizio del richiedente calcolata secondo il percorso pedonale piu' breve; c) la planimetria del locale dell'esercizio del richiedente; d) per le sole stazioni di servizio di cui all'articolo 6, una planimetria che riporti le superfici dell'impianto e del locale destinato alla vendita dei tabacchi lavorati. 3. La dichiarazione sostitutiva di atto notorio indica: a) l'orario dell'esercizio del richiedente; b) il giorno di riposo settimanale dell'esercizio del richiedente; c) la natura dell'attivita' prestata; d) il reddito che risulta dalle dichiarazioni dei redditi relative agli ultimi due periodi di imposta, da allegare comunque alla dichiarazione sostitutiva, nonche' il numero degli scontrini fiscali emessi in tali periodi; e) la presenza di distributori automatici di tabacchi lavorati attivi presso la rivendita ordinaria piu' vicina; f) la sussistenza di eventuali pendenze fiscali e/o di morosita' verso l'Erario o verso il concessionario della riscossione definitivamente accertate o risultanti da sentenze non impugnabili. 4. Per le stazioni di servizio automobilistico la dichiarazione di cui al comma 3 e' limitata alle circostanze di cui alla lettera f) del medesimo comma. 5. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui ai commi 2 e 3 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di trenta giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili. 6. L'Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda, nonche', ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, assegnando il termine di quindici giorni per eventuali osservazioni, al titolare della rivendita piu' vicina alla quale il patentino sara' aggregato e ai soggetti che per legge devono intervenire nel procedimento; fornisce altresi' notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio. 7. Il provvedimento conclusivo del procedimento di rilascio del patentino motiva comunque, in forma espressa, in ordine all'intervenuto esame e alla valutazione dei requisiti di cui al comma 3, nonche' in ordine ad ogni ulteriore elemento istruttorio acquisito. Il provvedimento finale e' comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento. 8. E' fatto divieto al titolare del patentino di esporre, sia all'interno sia all'esterno dell'esercizio, scritte o insegne che indichino, anche solo indirettamente, la vendita di tabacchi lavorati. Note all'art. 8: Per il decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda nella nota all'articolo 5. Si riporta il testo vigente dell'articolo 54, quarto comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1074 del 1958: "Art. 54. (Patentini) (Omissis). Il titolare del patentino deve rifornirsi di generi di monopolio presso la rivendita ordinaria piu' vicina al suo esercizio. L'Ispettorato compartimentale puo' disporre una diversa aggregazione quando la norma di cui innanzi possa comportare alterazione dell'assetto di vendita dei generi di monopolio nella zona. (Omissis).". Per i riferimenti all'articolo 7 e seguenti della citata legge n. 241 del 1990, contenuti nel Capo III concernente "Partecipazione al procedimento amministrativo", si veda nelle note all'articolo 5. |
| Art. 9 Rinnovo dei patentini
1. Alla scadenza del biennio di validita' del patentino gli interessati, ai fini del suo rinnovo, presentano, almeno 30 giorni prima del termine di scadenza della validita', una domanda in bollo al competente Ufficio, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio sottoscritta dal richiedente ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, che attesta: a) la quantita' e il valore dei prelievi effettuati risultanti dagli appositi modelli U88PAT, regolarmente compilati e firmati dalle parti, relativi all'ultimo anno solare immediatamente precedente; b) i dati e le informazioni di cui all'articolo 8, comma 3. 2. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui al comma 1 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di 30 giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili. 3. Il rinnovo e' concesso a condizione che il soggetto titolare del patentino abbia effettuato un prelievo di generi di monopolio per un valore complessivo medio annuo pari o superiore a: a) euro 24.000 per i comuni con popolazione fino a 10.000 abitanti; b) euro 30.000 per i comuni con popolazione compresa tra 10.001 e 30.000 abitanti; c) euro 48.000 per i comuni con popolazione compresa tra 30.001 e 100.000 abitanti; d) euro 57.000 per i comuni con popolazione compresa tra 100.001 e 1.000.000 di abitanti; e) euro 75.000 per i comuni aventi oltre 1.000.000 di abitanti. 4. Qualora l'ammontare del prelievo di generi di monopolio sia inferiore ai valori di cui al comma 3 per non oltre il venti per cento degli stessi, l'Ufficio competente puo' autorizzare, una sola volta, il rinnovo qualora il patentino assolva a particolari esigenze di servizio giustificate dalla particolare ubicazione dell'esercizio ovvero dalla peculiare tipologia di clientela. Il provvedimento di rinnovo deve indicare espressamente gli elementi e le notizie che dimostrano la sussistenza delle particolari esigenze di servizio. 5. In pendenza del procedimento di rinnovo del patentino l'Ufficio competente autorizza provvisoriamente il titolare del patentino in scadenza alla prosecuzione della vendita dei tabacchi lavorati. In mancanza della domanda di rinnovo, il servizio di approvvigionamento e vendita cessa immediatamente. 6. Presso gli impianti di distribuzione carburanti il rinnovo del patentino, quando lo stesso e' stato rilasciato ai sensi del presente regolamento, e' sempre consentito. Note all'art. 9: Per i riferimenti al citato decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000, si veda nelle note all'articolo 5. |
| Art. 10 Trasferimenti in zona e fuori zona delle rivendite ordinarie
1. Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera in zona quando lo spostamento avviene entro 600 metri dalla sede originaria e non comporta mutamenti della terna delle rivendite piu' vicine. 2. Il trasferimento in zona e' subordinato al rispetto, nei confronti di ciascuna delle tre rivendite piu' vicine, delle distanze di cui all'articolo 2. 3. Per le rivendite ubicate, rispetto ad altre rivendite in zona, a distanza inferiore rispetto a quelle di cui all'articolo 2, il trasferimento in zona e' consentito qualora determini l'aumento della distanza preesistente; rimane ferma l'applicazione del comma 2 relativamente alle altre rivendite in zona poste, prima della richiesta di trasferimento, a distanza regolamentare. 4. In deroga al comma 3, per le rivendite ubicate nei confronti di altre rivendite a distanza inferiore rispetto a quelle di cui all'articolo 2 puo' essere autorizzato il trasferimento in zona, ancorche' lo stesso comporti ulteriore avvicinamento ad altra rivendita, purche' tale avvicinamento non sia superiore al quindici per cento della precedente distanza. Tale facolta' puo' essere esercitata una sola volta nell'arco di dieci anni, indipendentemente dai cambi di titolarita' della rivendita. 5. Il trasferimento di una rivendita ordinaria si considera fuori zona quando, per effetto del trasferimento, si determinano mutamenti in ordine anche ad una sola delle tre rivendite piu' vicine. In ogni caso, il trasferimento della rivendita ad una distanza superiore a 600 metri rispetto alla sede originaria e' sempre considerato fuori zona. 6. L'autorizzazione al trasferimento fuori zona e' subordinata al rispetto di entrambi i seguenti requisiti: a) per il locale proposto devono essere rispettati i parametri di cui all'articolo 2, commi 2 e 5; b) la produttivita' conseguita dalla rivendita di cui il titolare chiede il trasferimento deve risultare inferiore ai parametri di produttivita' minima di cui all'articolo 2, comma 5, in ragione della dimensione demografica del comune in cui la stessa ha sede, per ciascuno dei due periodi di imposta precedenti la data della domanda, fatti salvi i casi di forza maggiore di cui all'articolo 12. 7. In caso di rivendita di nuova istituzione, il suo trasferimento fuori zona ovvero la sua cessione sono consentiti esclusivamente dopo la conclusione del triennio di esperimento. Fuori dal caso di cui al periodo precedente, il trasferimento fuori zona di una rivendita ovvero la sua cessione sono esclusivamente consentiti decorsi due anni, rispettivamente, dalla conclusione del periodo di esperimento ovvero dal precedente trasferimento fuori zona, nonche' dalla precedente cessione.
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| Art. 11 Procedimento di trasferimento di rivendite ordinarie
1. Le domande di trasferimento in zona delle rivendite ordinarie possono essere presentate nel primo e nel quarto bimestre, salvo i casi di domanda di trasferimento per cause di forza maggiore che puo' essere presentata in qualsiasi momento. 2. Le domande di trasferimento fuori zona possono essere presentate nel primo e nel quarto bimestre dell'anno e sono obbligatoriamente corredate da una perizia giurata, sottoscritta da un professionista iscritto all'albo dei geometri, degli architetti, degli ingegneri, che contiene: a) la rappresentazione della zona in cui si chiede di trasferire la rivendita in scala 1/1000, su foglio formato A3; b) l'indicazione della sede attuale e di quella proposta, delle tre rivendite piu' vicine alla sede attuale e a quella proposta, con le relative distanze calcolate secondo quanto previsto dall'articolo 2, comma 4. 3. Alla domanda e' allegata idonea documentazione che attesta la regolarita' urbanistico-edilizia del locale proposto, nonche' la relativa destinazione d'uso commerciale. 4. Per le domande pervenute prive della documentazione di cui ai commi 2 e 3 gli Uffici competenti invitano il richiedente a provvedere alla loro integrazione nel termine di 30 giorni. Decorso il termine senza che le stesse siano state integrate, le domande sono dichiarate improcedibili. 5. L'Ufficio competente, in caso di valutazione positiva della domanda di trasferimento e della relativa documentazione pervenuta, effettua la comunicazione di avvio del procedimento al soggetto che ha presentato la domanda e ai titolari delle tre rivendite piu' vicine situate a distanza inferiore a 600 metri dal luogo proposto per il trasferimento, assegnando termine di quindici giorni per eventuali osservazioni. L'Ufficio, ai sensi dell'articolo 7 e seguenti della legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni, comunica altresi' l'avvio del procedimento, assegnando identico termine per le osservazioni, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti diretti e a quelli che per legge debbono intervenirvi; fornisce altresi' notizia dell'inizio del procedimento ai soggetti individuati o facilmente individuabili, diversi dai suoi diretti destinatari, nei cui riguardi dal provvedimento finale possa derivare un pregiudizio. 6. Il provvedimento finale e' comunicato, oltre che al suo destinatario, a tutti i soggetti che hanno partecipato al relativo procedimento. Note all'art. 11: Per l'articolo 7 e seguenti della citata legge n. 241 del 1990, contenuti nel Capo III concernente "Partecipazione al procedimento amministrativo", si veda nelle note all'articolo 5. |
| Art. 12 Trasferimenti per causa di forza maggiore
1. Fuori dai casi di cui agli articoli 10 e 11, le domande di trasferimento di rivendite ordinarie, in zona ovvero fuori zona, sono altresi' consentite per cause di forza maggiore che, valutate singolarmente dall'Amministrazione, determinano l'oggettiva impossibilita' dell'esercizio della attivita'. 2. L'Ufficio competente puo' autorizzare, nelle more dell'istruttoria delle domande di cui al comma 1, comunque previa verifica, per il luogo proposto per il trasferimento, dei parametri di reddito e distanza di cui all'articolo 2, il trasferimento provvisorio delle rivendite per un periodo di sei mesi rinnovabile per una sola volta. Il trasferimento puo' essere prorogato oltre i 12 mesi esclusivamente nell'ipotesi di calamita' naturali formalmente dichiarate ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Note all'art. 12: La legge 24 febbraio 1992, n. 225 (Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 17 marzo 1992, n. 64, S.O. |
| Art. 13 Disposizioni finali ed entrata in vigore
1. Ai fini dell'esercizio di tutte le attivita' previste dal presente regolamento l'Ufficio competente effettua i sopralluoghi e i necessari accertamenti tecnici direttamente ovvero avvalendosi del competente Comando della Guardia di finanza. 2. I competenti Uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli si attengono, nell'esercizio delle attivita' disciplinate dal presente regolamento, oltre a quanto nello stesso espressamente richiamato a tale riguardo, ai principi, criteri e disposizioni di cui alla legge n. 241 del 1990, e successive modificazioni. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate con modalita' elettronica. 3. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 21 febbraio 2013
Il Ministro: Grilli Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 9 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 150
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