Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 8 febbraio 2013
Norme per lo svolgimento degli esami di Stato nelle sezioni funzionanti presso istituti statali e paritari in cui e' attuato il Progetto - ESABAC (rilascio del doppio diploma italiano e francese).


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, concernente la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Vista la legge 17 luglio 2006, n. 233 «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, recante disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri. Delega al Governo per il coordinamento delle disposizioni in materia di funzioni e organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri»;
Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per la riforma degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore;
Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, recante «Disposizioni in materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e delega al Governo in materia di raccordo tra la scuola e le universita'», in particolare l'art. 1 che ha sostituito gli articoli 2, 3 e 4 della legge 10 dicembre 1997, n. 425, l'art. 3, comma 3, lettera a) che ha abrogato l'art. 22, comma 7, primo, secondo, terzo, quarto e quinto periodo della legge 28 dicembre 2001, n. 448;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323, per le parti compatibili con le disposizioni di cui alla suddetta legge 11 gennaio 2007, n. 1, e, in particolare, l'art. 5, comma 2, e l'art. 13;
Visto il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, relativo alla costituzione delle aree disciplinari, finalizzate alla correzione delle prove scritte e all'espletamento del colloquio, negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora in vigore limitatamente alla fase della correzione delle prove scritte;
Visto il decreto ministeriale 23 aprile 2003, n. 41, concernente le modalita' di svolgimento della 1ª e 2ª prova scritta degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, tuttora vigente;
Visto il decreto ministeriale in data 20 novembre 2000, n. 429, concernente le caratteristiche formali generali della terza prova scritta negli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore e le istruzioni per lo svolgimento della prova medesima, tuttora vigente;
Visto il decreto ministeriale 24 febbraio 2000, n. 49, concernente l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno luogo ai crediti formativi;
Visto il Protocollo Culturale tra l'Italia e la Francia del 17 luglio 2007;
Rilevato che il citato Protocollo tra l'Italia e la Francia del 17 luglio 2007, prevede l'introduzione di un esame di fine studi secondari binazionale che conduca al doppio rilascio del diploma di esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado e del Baccalaureat e che conferisca gli stessi diritti ai titolari nei due Paesi;
Visto l'Accordo Italo-Francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, relativo al doppio rilascio del diploma di esame di Stato italiano e del Diploma di Baccalaureat francese;
Preso atto che il citato Accordo Italo-Francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, all'art. 11, prevede una fase transitoria di due anni, successiva all'entrata in vigore del predetto Accordo, nella quale i due diplomi possono essere rilasciati, alle condizioni stabilite dall'art. 2 dell'Accordo medesimo, agli allievi delle istituzioni scolastiche di cui ad apposito elenco, concordato tra le Parti;
Rilevato, pertanto, che con il decreto ministeriale n. 91 del 22 novembre 2010 e' stata data attuazione alla fase transitoria di cui al citato Accordo Italo-Francese, concernente il biennio relativo agli anni scolastici 2010/2011 e 2011/2012;
Rilevato, altresi', che dall'anno scolastico 2012/2013, l'esame ESABAC di cui al citato Accordo italo-francese si svolgera' a regime per le istituzioni scolastiche che assicurino lo svolgimento del percorso formativo triennale previsto dall'accordo medesimo e che in relazione a detta fase occorre ora emanare apposita decretazione;
Considerato che agli alunni delle istituzioni scolastiche italiane la Parte francese provvede al rilascio del diploma di Baccalaureat tramite l'Academie di Grenoble, per analogia appare opportuno che agli alunni delle istituzioni scolastiche francesi che attuano il progetto ESABAC la Parte italiana provveda al rilascio del diploma di Stato tramite un Ufficio scolastico regionale in quanto diretta articolazione del Ministero;
Ritenuto di poter individuare quale sede idonea al rilascio del diploma di Stato agli alunni delle istituzioni scolastiche francesi l'Ufficio scolastico regionale del Piemonte, in considerazione della vicinanza territoriale allo Stato francese; il che rende facilitate le frequenti interazioni italo-francesi necessarie al perfezionamento dei relativi adempimenti amministrativi, con evidente minor aggravio di spesa per lo Stato;
Ritenuto, pertanto, di dover emanare disposizioni in ordine allo svolgimento dell'esame ESABAC per la fase a regime;

Decreta:

Art. 1

Esame ESABAC

1. L'esame di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, per la parte specifica denominata «ESABAC», previsto dall'Accordo Italo-Francese sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, e' disciplinato, per la fase a regime che decorre dall'anno scolastico 2012/2013, dal presente decreto.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 2
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 3
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 4
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 5
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2

Validita' del diploma

1. Il diploma di Stato, rilasciato dallo Stato italiano in esito al superamento dell'esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche francesi, conformemente a quanto previsto dal citato Accordo italo-francese, ha pari valore a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche italiane a conclusione dei corsi di istruzione secondaria di secondo grado. Detto diploma consente di accedere agli studi superiori di tipo universitario e non universitario alle condizioni previste dalla legislazione italiana.
2. Il diploma di Baccalaureat, rilasciato dallo Stato francese in esito al superamento dell'esame specifico ESABAC nelle istituzioni scolastiche italiane - conformemente a quanto previsto dal citato Accordo italo-francese - ha pari valore a quello che si consegue nelle istituzioni scolastiche francesi. Il diploma consente l'accesso agli istituti di insegnamento superiore francesi di tipo universitario e non, alle condizioni previste dalla legislazione francese.
3. Le scuole italiane all'estero, statali e paritarie, possono attivare il percorso ESABAC. La relativa autorizzazione e' rilasciata dal Ministero degli affari esteri, previo parere favorevole della Parte francese e del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca. In ogni caso, le prove scritte relative alla parte specifica dell'esame di Stato sono identiche a quelle somministrate nelle scuole del territorio metropolitano e devono svolgersi nello stesso giorno e con orari corrispondenti.
4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, tramite la Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e per l'autonomia scolastica, su proposta dei direttori degli uffici scolastici regionali, autorizza l'attivazione dei percorsi ESABAC nelle scuole del territorio metropolitano.
 
Art. 3

Commissioni giudicatrici

1. Nelle commissioni giudicatrici di esame di Stato che valutano gli alunni delle istituzioni scolastiche italiane del corso sperimentale ESABAC di cui all'art. 1, e' assicurata la presenza sia del commissario esterno competente per la materia di lingua e letteratura francese sia del commissario per la disciplina di storia.
2. Il predetto commissario di storia si avvale, altresi', per la valutazione della prova scritta della disciplina della storia della collaborazione del commissario esterno di lingua e letteratura francese, tenuto conto di una griglia di valutazione concordata con la Parte francese; eventualmente, puo' avvalersi - su autorizzazione del Presidente della commissione - anche della collaborazione di personale esperto, quale il docente conversatore di lingua, gia' utilizzato durante l'anno scolastico.
3. E' autorizzata l'assistenza di ispettori scolastici francesi, inviati dalle competenti Autorita' francesi, alla parte specifica dell'esame di Stato, denominata ESABAC. La relativa spesa non grava sul bilancio dello Stato.
 
Art. 4

Ammissione agli esami

1. I candidati esterni non possono essere ammessi all'esame di Stato per la parte specifica denominata ESABAC, attesa la peculiarita' del corso di studi in questione.
2. Gli alunni ammessi all'esame di Stato, che hanno seguito un percorso di studio ESABAC, sono tenuti a sostenere le specifiche prove d'esame, essendo, per la peculiarita' del corso, coinvolta l'intera classe nel progetto sperimentale.
3. Sono ammessi, a domanda, direttamente agli esami di Stato gli alunni che si trovano nelle condizioni previste dall'art. 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n. 122.
4. E' consentito agli alunni inseriti nei percorsi ESABAC frequentare il terzo o il quarto anno in scuole straniere all'estero. Al rientro in Italia tali studenti, ai fini della riammissione al percorso ESABAC, devono comunque sostenere con esito positivo una prova, scritta e orale, di lingua e letteratura francese e una prova orale di storia in francese.
 
Art. 5

Prove d'esame ESABAC

1. La parte di esame specifica, denominata ESABAC, e' costituita da:
una prova di lingua e letteratura francese, scritta ed orale;
una prova scritta di una disciplina non linguistica: storia.
2. Le due prove scritte costituiscono, nell'ambito dell'esame di Stato, la quarta prova scritta. Tale prova, che ha la durata totale di 6 ore ed e' effettuata successivamente allo svolgimento della terza prova scritta, comprende la prova scritta di lingua e letteratura francese (4 ore) e la prova scritta di storia in lingua francese (2 ore).
La somministrazione della prova scritta di storia avviene dopo l'effettuazione della prova scritta di lingua e letteratura francese.
3. Sono confermati i programmi di lingua e letteratura italiana e francese e di storia nonche' la tabella di comparazione per l'attribuzione del punteggio allegati al decreto ministeriale n. 91/2010, uniti al presente decreto (allegati 2, 3, 4).
4. I requisiti necessari per l'attivazione del percorso ESABAC sono individuati nell'allegato 1 al presente decreto.
5. Obiettivi, struttura e valutazione della prova scritta e orale di lingua e letteratura francese e della prova scritta di storia sono individuati nell'allegato 5 al presente decreto.
 
Art. 6

Tipologia delle prove di esame

1. a) La prova scritta di lingua e letteratura francese verte sul programma specifico del percorso ESABAC e prevede una delle seguenti modalita' di svolgimento, a scelta del candidato tra:
1. analisi di un testo, tratto dalla produzione letteraria in francese, dal 1850 ai giorni nostri.
2. Saggio breve, da redigere sulla base di un corpus costituito da testi letterari ed un documento iconografico relativi al tema proposto.
b) La prova scritta di storia in francese verte sul programma specifico del percorso ESABAC, relativo all'ultimo anno di corso, e prevede una delle seguenti modalita' di svolgimento, a scelta del candidato:
1. Composizione;
2. Studio e analisi di un insieme di documenti, scritti e/o iconografici.
c) La prova orale di lingua e letteratura francese si svolge nell'ambito del colloquio, condotto secondo quanto prescritto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998 e dalla legge 11 gennaio 2007, n. 1.
 
Art. 7

Valutazione

1. La valutazione della quarta prova scritta (prova scritta di lingua e letteratura francese e prova scritta di storia) va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per la terza prova. A tal fine la Commissione, attribuito il punteggio in modo autonomo per la terza e la quarta prova scritta, determina la media dei punti, che costituisce il punteggio complessivo da attribuire alla terza prova scritta. I punteggi sono espressi in quindicesimi. La sufficienza e' rappresentata dal punteggio di dieci quindicesimi.
2. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini del Baccalaureat nell'ambito dell'ESABAC, la commissione esprime in quindicesimi il punteggio relativo alla prova orale di lingua e letteratura francese.
3. Ai fini del rilascio da parte francese del diploma di Baccalaureat, il punteggio relativo alla prova di lingua e letteratura francese scaturisce dalla media aritmetica dei punteggi in quindicesimi attribuiti allo scritto e all'orale della medesima disciplina.
4. Il punteggio globale della parte specifica dell'esame ESABAC (prova di lingua e letteratura francese scritta e orale e prova scritta di storia) risulta dalla media aritmetica dei voti ottenuti nelle prove specifiche relative alle due discipline. Nel caso in cui il punteggio globale della parte specifica dell'esame sia inferiore a 10/15, ai fini della determinazione del punteggio della terza prova scritta, non si tiene conto dei risultati conseguiti dai candidati nella quarta prova scritta. La commissione, pertanto, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina in tal senso il punteggio da attribuire alla terza prova scritta e il punteggio complessivo delle prove scritte. Il punteggio complessivo delle prove scritte, cosi' rideterminato, deve essere pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Analogamente, nel caso in cui il candidato non superi l'esame di Stato in quanto ai fini dell'esito si sia tenuto conto dei risultati della quarta prova scritta, risultati che, se non considerati, comportano il superamento dell'esame di Stato, la commissione, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina il punteggio della terza prova scritta senza tenere conto dei risultati della quarta prova scritta. Il punteggio complessivo delle prove scritte, cosi' rideterminato, deve essere pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Al candidato che superi in tal modo l'esame di Stato non e' rilasciato il diploma di Baccalaureat.
5. Per il rilascio del diploma di Baccalaureat, previo superamento dell'esame di Stato, il candidato deve avere ottenuto nell'esame ESABAC un punteggio complessivo almeno pari alla sufficienza (10/15). Nel caso di votazione non sufficiente non potra' essere rilasciato il diploma di Baccalaureat.
6. L'esito della parte specifica dell'esame con l'indicazione del punteggio finale conseguito, e' pubblicato, per tutti i candidati, nell'albo dell'istituto sede della commissione, con la sola indicazione della dizione ESITO NEGATIVO nel caso di mancato superamento.
 
Art. 8

Rilascio diplomi

1. Il diploma di Baccalaureat, conseguito nelle istituzioni scolastiche italiane nel corso ESABAC, e' rilasciato dalla competente Autorita' francese.
2. Il diploma di Stato di istruzione secondaria di secondo grado, conseguito nelle istituzioni scolastiche francesi nel corso ESABAC, viene rilasciato dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per la Regione Piemonte o da suo qualificato delegato.
3. Il diploma di Stato rechera', sul retro, la seguente postilla: «Il presente diploma di Stato viene rilasciato ai sensi dell'Accordo italo francese, sottoscritto a Roma in data 24 febbraio 2009, ed e' valido a tutti gli effetti di legge».
4. Il punteggio indicato sul diploma di Stato, rilasciato agli alunni delle istituzioni scolastiche francesi, viene conformato dalla Parte italiana alla vigente normativa italiana in materia. Non si tiene conto del credito scolastico. Per l'attribuzione del punteggio viene utilizzata la tabella di comparazione, concordata tra le parti.
5. Analogamente, il punteggio indicato sul diploma di Baccalaureat, rilasciato agli alunni delle istituzioni scolastiche italiane, viene conformato dalla Parte francese alla vigente normativa francese in materia. Per l'attribuzione del punteggio viene utilizzata la tabella di comparazione, concordata tra le parti.
6. A richiesta degli interessati sono rilasciati certificati, senza limitazione di numero, dal direttore generale dell'Ufficio scolastico regionale per il Piemonte o da suo qualificato delegato, sulla base della documentazione depositata agli atti, relativa al conseguimento del titolo di studio. Tali certificati sono considerati validi anche per l'iscrizione all'universita', purche' successivamente sostituiti a cura degli interessati con il diploma originale.
 
Art. 9

Disposizioni specifiche per la Regione autonoma Valle d'Aosta.

1. Ai sensi dell'art. 9 dell'Accordo italo-francese sottoscritto a Roma il 24 febbraio 2009, nel rispetto della specifica legislazione regionale - legge regionale n. 52 del 3 novembre 1998 - gli studenti delle scuole della Regione autonoma Valle d'Aosta sostengono, nell'ambito della quarta prova scritta di francese prevista dalla citata legge regionale, la prova specifica di lingua e letteratura francese, nonche' quella relativa alla disciplina non linguistica (storia). Tale prova corrisponde a quella prevista dalla citata legge regionale. Il punteggio ottenuto nella quarta prova scritta (parte specifica dell'esame) fa media, pertanto, con quello ottenuto nella prima prova scritta dell'esame di Stato.
2. Ai fini dell'esame di Stato, la valutazione della prova orale di lingua e letteratura francese va ricondotta nell'ambito dei punti previsti per il colloquio. Ai soli fini dell'ESABAC, la commissione esprime in quindicesimi il punteggio relativo alla prova orale di lingua e letteratura francese.
3. La commissione attribuisce il punteggio della parte specifica dell'esame ESABAC in modo autonomo per la prova scritta di lingua e letteratura francese e per la prova scritta di storia, nonche' per la prova orale di lingua e letteratura francese e determina la media dei punti. Nel caso in cui la media aritmetica della prova scritta e orale di lingua e letteratura francese e della prova scritta di storia non raggiunga il punteggio di dieci quindicesimi non viene rilasciato al candidato il diploma di Baccalaureat.
4. Nel caso in cui dalla considerazione dei risultati della prova scritta di storia consegua il non superamento dell'esame di Stato, non si tiene conto di tali risultati ai fini dell'esame di Stato stesso. La commissione, pertanto, all'atto degli adempimenti finali, ridetermina il punteggio da attribuire alla prima e alla quarta prova scritta, nonche' il punteggio complessivo delle prove scritte. Il punteggio complessivo delle prove scritte, cosi' rideterminato, deve essere pubblicato nell'albo dell'istituto sede della commissione d'esame. Al candidato che superi in tal modo l'esame di Stato non e' rilasciato il diploma di Baccalaureat.
 
Art. 10

Oneri finanziari

1. Dagli adempimenti previsti dal presente decreto, ai fini dello svolgimento dell'esame ESABAC, non possono derivare nuovi o maggiori oneri per le finanze pubbliche.
 
Art. 11

Rinvio

1. Per quanto non previsto dal presente decreto, si fa rinvio alla vigente normativa in materia di esami di Stato di istruzione secondaria di secondo grado.
Il presente decreto e' inviato alla Corte dei conti per i controlli di legge.
Roma, 8 febbraio 2013

Il Ministro: Profumo

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 3, foglio n. 183
 
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