Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 3 aprile 2013
Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario «Realchemie Penconazol».


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti
e la nutrizione

Visto l'art. 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'art. 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute;
Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente «Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'art. 52 concernente il commercio parallelo e l'art. 63, par. 2, lettera e, concernente la riservatezza delle informazioni;
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Vista la domanda del 16 agosto 2011, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 11 marzo 2013, con cui l'Impresa Realchemie Nederland B.V., con sede in Eindhoven (NL) - Pastoor Harkxplein 27, ha richiesto il permesso di commercio parallelo del prodotto REALCHEMIE PENCONAZOL;
Vista la richiesta del 14/07/2012, formulata ai sensi dell'art. 63 del regolamento (CE) n. 1107/2009, con la quale dell'Impresa Realchemie Nederland B.V. ha invocato la riservatezza dei dati relativi al titolare dell'autorizzazione del prodotto di provenienza estera, alla denominazione commerciale del prodotto fitosanitario di provenienza estera ed allo Stato membro di provenienza del prodotto fitosanitario oggetto di importazione;
Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto fitosanitario di riferimento TOPAS 10 EC, autorizzato in Italia al n. 6945 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa;
Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Accertata la conformita' dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia;
Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;

Decreta:

1. E' rilasciato, fino al 31 luglio 2019, all'Impresa Realchemie Nederland B.V., con sede in Eindhoven (NL), il permesso n. 15787 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato REALCHEMIE PENCONAZOL, uguale al prodotto fitosanitario di riferimento TOPAS 10 EC, autorizzato in Italia al n. 6945 a nome dell'Impresa Syngenta Crop Protection Spa;
2. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio.
3. Il prodotto e' sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta.
4. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 10-15-20-25-40-50-100-250-500, l 1-5-10-15-20.
Il presente decreto verra' notificato in via amministrativa all' Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 3 aprile 2013

Il direttore generale: Borrello
 


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