Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2013
Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale di 24 Enti parco, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135.


IL PRESEDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150;
Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70;
Vista la legge 6 dicembre 1991, n. 394 «Legge quadro sulle aree protette»;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3;
Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario;
Vista la direttiva n. 10/2012, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanata in data 24 settembre 2012, registrata dalla Corte dei conti il 30 novembre 2012 - Registro n. 9 - Foglio n. 380, avente ad oggetto «Spending review - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni - Articolo 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi»;
Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, in tema di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, che prevede che «Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura:
a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti;
b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.»;
Visto il comma 2, primo periodo, del predetto art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente»;
Visto il comma 5, del citato art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione»;
Visto il comma 7, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 che dispone le esclusioni, dalla riduzione del comma 1 dello stesso art. 2, per le strutture e il personale del comparto sicurezza e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Visto il comma 6, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi»;
Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, inviato al Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 13 novembre 2012 per l'acquisizione del prescritto concerto, con il quale si e' gia' data attuazione alla riduzione delle dotazioni organiche, prevista dalla normativa richiamata, per 50 amministrazioni;
Visto il comma 10, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95' del 2012 secondo cui entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 dello stesso art. 2 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando le misure di cui allo stesso comma 10;
Visto il comma 10-bis, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 e di cui all'art. 23- quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato se non con disposizione legislativa;
Viste le ipotesi di dotazione organica ridotta presentate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, dagli enti parco nazionali di cui al presente decreto;
Considerato che per gli enti parco nazionali la riduzione opera solo per le dotazioni organiche non dirigenziali, attesa l'assenza di una dotazione organica dirigenziale;
Vista la legge 9 dicembre 1998, n. 426 che, all'art. 2, comma 36, prevede che le funzioni svolte dalle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso nel territorio di competenza dei parchi medesimi sono equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato;
Considerato che il personale del Corpo forestale dello Stato e' escluso dalle riduzioni, in quanto rientrante nel comparto sicurezza a sua volta escluso dall'art. 2, comma 7, del decreto-legge n. 95 del 2012;
Ritenuto di applicare la predetta esclusione anche alle guardie dell'Ente autonomo del parco nazionale d'Abruzzo (n. 3 dipendenti dell'area B di cui 11 B2 e 2 B3) e dell'Ente parco nazionale del Gran Paradiso (n. 60 dipendenti di cui 54 dell'area B (46 B1 e 8 B3), e 6 dell'area C (4C1 e 2 C3), in quanto svolgenti funzioni equiparate a quelle del Corpo forestale dello Stato e di non considerare le corrispondenti unita' nella base di computo su cui operare le prescritte riduzioni;
Visto l'art. 11-quaterdecies, comma 7, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, che dispone «Al fine di garantire i livelli occupazionali nel parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, e' erogata a favore dell'ente parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise la somma di € 2.500.000, a decorrere dall'anno 2006, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso l'ente. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attivita' professionale e collaborazione presso l'ente parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati dall'ente, a decorrere dal 1° gennaio 2006, fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2007 nei limiti delle risorse di cui al primo periodo. Al relativo onere si provvede attraverso la riduzione del fondo di cui al comma 96 dell' art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
Considerato che il parco nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise, in applicazione della normativa da ultimo citata, ha assunto in soprannumero n. 70 unita' di personale;
Ritenuto che le predette 70 unita', soprannumerarie per espressa previsione di legge, sono da escludere dalla base di computo, in quanto contingente separato rispetto alla dotazione organica del parco;
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 che all'art. 1, comma 940, prevede che «Al fine di garantire i livelli occupazionali nel Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e del Parco nazionale della Maiella e' erogata a favore dell'ente Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e dell'ente Parco nazionale della Maiella la somma di € 2.000.000, a decorrere dall'anno 2007, per consentire la stabilizzazione del personale fuori ruolo operante presso tali enti. Le relative stabilizzazioni sono effettuate nei limiti delle risorse assegnate con il presente comma e nel rispetto delle normative vigenti in materia di assunzioni, anche in soprannumero. I rapporti di lavoro in essere con il personale che presta attivita' professionale e collaborazione presso gli enti Parco sono regolati, sulla base di nuovi contratti che verranno stipulati, a decorrere dal 1° gennaio 2007 fino alla definitiva stabilizzazione del suddetto personale e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2008. Al relativo onere si provvede attraverso riduzione del fondo di cui al comma 96 dell'art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311»;
Visto il decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito dalla legge 29 novembre 2007, n. 222, che all'art. 27-bis ha previsto che «Nei limiti dell'importo stanziato dall'art. 1, comma 940, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli enti Parco nazionale della Maiella e del Gran Sasso e dei monti della Laga sono autorizzati a utilizzare le somme eccedenti quelle occorrenti per la stabilizzazione del personale fuori ruolo interessato dal suddetto comma 940 per l'assunzione dei lavoratori gia' titolari di rapporto di lavoro precario e degli ex lavoratori socialmente utili, previa procedura selettiva»;
Considerato che il Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga e il Parco nazionale della Maiella, in applicazione della normativa da ultimo citata, hanno assunto in soprannumero rispettivamente n. 36 e n. 37 unita' di personale;
Ritenuto che le predette n. 36 e n. 37 unita', soprannumerarie per espressa previsione di legge, sono da escludere dalla base di computo dei predetti Parchi, in quanto contingente separato rispetto alla loro dotazione organica;
Vista la legge 9 marzo 1971, n. 98 ed in particolare l'art. 1 secondo cui i cittadini italiani che alla data del 30 giugno 1969 prestavano da almeno un anno la loro opera nel territorio nazionale alle dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, e che successivamente siano stati o siano licenziati in conseguenza di provvedimenti di ristrutturazione degli organismi medesimi sono assunti, in soprannumero in quanto occorra, a domanda, se in possesso dei prescritti requisiti, nelle categorie non di ruolo di cui alla tabella I annessa al regio decreto 4 febbraio 1937, n. 100 , e successive modificazioni, o in categorie salariali non di ruolo corrispondenti a quelle previste per gli operai di ruolo dalla legge 5 marzo 1961, n. 90 , e successive modificazioni, in relazione al titolo di studio posseduto e alla diversa natura delle mansioni prevalentemente svolte nel biennio anteriore al 30 giugno 1969 o nel minore periodo di servizio prestato anteriormente alla stessa data;
Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244 che all'art. 2 comma 100 prevede che, al fine di favorire l'assunzione nelle pubbliche amministrazioni dei cittadini italiani di cui alla legge 9 marzo 1971, n. 98, che, come personale civile, abbiano prestato servizio continuativo, per almeno un anno alla data del 31 dicembre 2006, alle dipendenze di organismi militari della Comunita' atlantica, o di quelli dei singoli Stati esteri che ne fanno parte, operanti sul territorio nazionale, che siano stati licenziati in conseguenza di provvedimenti di soppressione o riorganizzazione delle basi militari degli organismi medesimi adottati entro il 31 dicembre 2006, e' istituito, presso il Ministero dell'economia e delle finanze, uno specifico fondo con una dotazione di 7,250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Le assunzioni di cui al presente comma possono essere disposte nei limiti delle disponibilita' del predetto fondo;
Considerato che il Parco nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena, in applicazione della normativa da ultimo citata, ha assunto in soprannumero n. 11 unita' di personale;
Ritenuto che le predette n. 11 unita', soprannumerarie per espressa previsione di legge, sono da escludere dalla base di computo, in quanto contingente separato rispetto alla dotazione organica del parco;
Considerato che le riduzioni possono essere effettuate, ai sensi del citato art. 2, comma 5, del decreto-legge n. 95 del 2012 selettivamente in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione;
Considerato che, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, occorre conseguire per gli enti parco nazionali, che non hanno nella dotazione organica personale dirigenziale, il seguente obiettivo: a) riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale;
Ritenuto, d'intesa con il Ministero dell'ambiente, e della tutela del territorio e del mare, quale amministrazione vigilante degli enti parco nazionali, di calcolare l'obiettivo finanziario da realizzare, in applicazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, sulla dotazione organica complessiva di tutti gli enti parco, come ridotta ai sensi dell'art. 1, comma 3, del citato decreto legge n. 138 del 2011, al fine di effettuare le necessarie compensazioni in ragione della dimensione territoriale e delle funzioni di ciascun ente e della necessita' di evitare eccedenze di personale, ferma restando, a conclusione dell'istruttoria, la previsione di una dotazione organica per singolo ente;
Considerato che le riduzioni da operare ai sensi delle disposizioni sopra richiamate, riferite alle dotazioni organiche degli enti parco nazionali di cui al presente decreto, devono determinare un risultato finanziario pari a € 1.601.251 corrispondente alla riduzione del 10 per cento della spesa, complessivamente considerata per tutti gli enti parco nazionali, della dotazione organica del personale non dirigenziale (v. Allegato A);
Considerato che con le compensazioni illustrate nell'Allegato A, coerenti con la previsione del comma 5 dell'art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012, sono garantiti gli obiettivi finanziari previsti dal comma 1 dello stesso art. 2, determinando le riduzioni un taglio della spesa delle dotazioni organiche non dirigenziali pari a € 1.605.174;
Ritenuto di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche degli enti parco nazionali in attuazione della normativa sopra citata;
Visti gli articoli 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni;
Vista l'informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato di cui alla nota del Dipartimento della Funzione pubblica del del 12 dicembre 2012, n. 50365;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;

Decreta:

1. In attuazione dell'art. 2 del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per i seguenti enti parco nazionali:
1) Parco Nazionale d'Abruzzo, Lazio e Molise;
2) Parco Nazionale dell'Alta Murgia;
3) Parco Nazionale dell'Appennino Tosco Emiliano;
4) Parco Nazionale dell'Arcipelago di La Maddalena;
5) Parco Nazionale dell'Arcipelago Toscano;
6) Parco Nazionale dell'Asinara;
7) Parco Nazionale dell'Aspromonte;
8) Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano;
9) Parco Nazionale delle Cinque Terre;
10) Parco nazionale del Circeo;
11) Parco Nazionale Dolomiti Bellunesi;
12) Parco Nazionale delle Foreste Casentinesi, Monte Falterona, Campigna;
13) Parco Nazionale del Gargano;
14) Parco Nazionale del Gran Paradiso;
15) Parco Nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga;
16) Parco Nazionale della Majella;
17) Parco Nazionale dei Monti Sibillini;
18) Parco Nazionale Del Pollino;
19) Parco Nazionale della Sila;
20) Parco Nazionale dello Stelvio;
21) Parco Nazionale dell'Appennino Lucano-Val d'Agri-Lagonegrese;
22) Parco Nazionale della Val Grande;
23) Parco Nazionale del Vesuvio;
24) Parco Geominerario Storico e Ambientale della Sardegna, le relative dotazioni organiche, declinate secondo l'ordinamento professionale del comparto, sono numericamente rideterminate secondo le allegate rispettive Tabelle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le predette Tabelle tengono tutte conto delle precedenti riduzioni in applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148.
2. In attuazione dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, le amministrazioni di cui al presente decreto adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti.
3. Le successive rideterminazioni delle dotazioni organiche degli enti di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente in materia di riduzione della spesa pubblica, saranno adottate secondo il rispettivo ordinamento.
Il presente decreto, previa reegistrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 gennaio 2013

p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri
Il Ministro per la pubblica amministrazione
e la semplificazione:
Patroni Griffi Il Ministro dell'economia e delle finanze: Grilli

Registrato alla Corte dei conti il 28 marzo 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 3, foglio n. 114
 


Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Gazzetta Ufficiale Serie Generale per iPhone