Gazzetta n. 90 del 17 aprile 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE
ORDINANZA DEL CAPO DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE 11 aprile 2013
Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della regione Lazio nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio. (Ordinanza n. 78).


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

Visto l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225;
Visto l'art. 107 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401;
Visto il decreto-legge del 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100;
Visto in particolare l'art. 3, comma 2, ultimo periodo del citato decreto-legge n. 59/2012 dove viene stabilito che per la prosecuzione degli interventi da parte delle gestioni commissariali ancora operanti ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225 trova applicazione l'art. 5, commi 4-ter e 4-quater della medesima legge n. 225/1992;
Viste le ordinanze del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3228 del 18 luglio 2002, n. 3263 del 14 febbraio 2003, n. 3422 del 1° aprile 2005, n. 3454 del 29 luglio 2005, n. 3891 del 4 agosto 2010 e n. 4021 del 4 maggio 2012;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 30 ottobre 2012 con la quale e' stata prorogata, fino al 31 dicembre 2012, la gestione commissariale inerente alla situazione di criticita' in rassegna;
Ravvisata la necessita' di assicurare il completamento, senza soluzioni di continuita', degli interventi finalizzati al superamento del contesto critico in rassegna, anche in un contesto di necessaria prevenzione da possibili situazioni di pericolo per la pubblica e privata incolumita';
Ritenuto, quindi, necessario, adottare un'ordinanza di protezione civile ai sensi dell'art. 3, comma 2, ultimo periodo, del citato decreto-legge n. 59/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2012, n. 100, con cui consentire la prosecuzione, in regime ordinario, delle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticita' in atto;
Acquisita l'intesa delle Regione Lazio;
Di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze;

Dispone:

Art. 1

1. Il Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio e' individuato quale amministrazione competente al coordinamento delle attivita' necessarie al completamento degli interventi da eseguirsi in relazione alla situazione di criticita' in atto nel territorio dei comuni a sud di Roma serviti dal medesimo consorzio.
2. Per i fini di cui al comma 1, il commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio e' individuato quale responsabile delle iniziative finalizzate al definitivo subentro del medesimo consorzio nel coordinamento degli interventi.
3. L'ing. Massimo Sessa, commissario delegato pro-tempore, provvede entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, a trasferire al commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio tutta la documentazione amministrativa e contabile inerente alla gestione commissariale ed ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione sulle attivita' svolte contenente l'elenco dei provvedimenti adottati, degli interventi conclusi e delle attivita' ancora in corso con relativo quadro economico.
4. Il commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio e' autorizzato a porre in essere, entro e non oltre trenta giorni dalla data di trasferimento della documentazione di cui al comma 3, le attivita' occorrenti per il proseguimento in regime ordinario delle iniziative in corso finalizzate al superamento del contesto critico in rassegna, secondo le modalita' specificate in premessa, e provvede alla ricognizione ed all'accertamento delle procedure e dei rapporti giuridici pendenti ai fini del definitivo trasferimento dei medesimi al Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, unitamente ai beni ed alle attrezzature utilizzate.
5. Il commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, che opera a titolo gratuito, per l'espletamento delle iniziative di cui al comma 2 puo' avvalersi delle strutture organizzative del medesimo consorzio e del personale della provincia di Roma, nonche' della collaborazione degli enti territoriali e non territoriali e delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, le quali provvedono nell'ambito dei compiti istituzionali delle amministrazioni interessate e delle risorse disponibili e sulla base di apposita convenzione, con oneri a carico dei pertinenti capitoli di bilancio di ciascuna amministrazione interessata, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
6. Al fine di consentire l'espletamento delle iniziative di cui alla presente ordinanza il commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio provvede, fino al completamento degli interventi di cui al comma 2 e delle procedure amministrativo-contabili ad essi connessi, con le risorse disponibili sulla contabilita' speciale n. 3067, che viene allo stesso intestata per ventiquattro mesi decorrenti dalla data di pubblicazione della presente ordinanza nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana, salvo proroga da disporsi con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, constatata la necessita' del perdurare della contabilita' speciale in relazione al crono programma e dello stato di avanzamento degli interventi. Il commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio provvede ad inviare al Dipartimento della protezione civile una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento delle attivita' condotte per l'attuazione degli interventi di cui alla presente ordinanza, con relativo quadro economico.
7. Qualora a seguito del compimento delle iniziative cui al comma 6, residuino delle risorse sulla contabilita' speciale, il commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio puo' predisporre un Piano contenente gli ulteriori interventi strettamente finalizzati al superamento della situazione di criticita', da realizzare a cura dei soggetti ordinariamente competenti secondo le ordinarie procedure di spesa ed a valere su eventuali fondi statali residui, di cui al secondo periodo del comma 4-quater dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225. Tale piano sara' oggetto di un Accordo di programma da stipulare, ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare ed il Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio.
8. A seguito della avvenuta stipula dell'accordo di cui al comma 7, le risorse residue sulle contabilita' speciale sono trasferite al bilancio del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, ovvero, ove si tratti di altra amministrazione, sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione.
9. Non e' consentito l'impiego delle risorse finanziarie di cui al comma 8 per la realizzazione di interventi diversi da quelli contenuti nel piano di cui al comma 7.
10. All'esito delle attivita' realizzate ai sensi del presente articolo, le eventuali somme residue presenti sulla contabilita' speciale sono versate alla Presidenza del Consiglio dei Ministri sul conto corrente infruttifero n. 22330 aperto presso la Tesoreria centrale dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo per la protezione civile, ad eccezione di quelle derivanti da fondi di diversa provenienza, che vengono versate al bilancio delle amministrazioni di provenienza.
11. Il commissario straordinario del Consorzio per l'acquedotto del Simbrivio, a seguito della chiusura della contabilita' speciale di cui al comma 6, provvede, altresi', ad inviare al Dipartimento della protezione civile una relazione conclusiva riguardo le attivita' poste in essere per il superamento del contesto critico in rassegna.
12. Restano fermi gli obblighi di rendicontazione di cui all'art. 5, comma 5-bis, della legge n. 225/1992.
La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 aprile 2013

Il capo del dipartimento: Gabrielli
 
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