Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
DECRETO 7 febbraio 2013
Definizione dei percorsi di specializzazione tecnica superiore di cui al Capo III del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.


IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE,
DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
di concerto con
IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144 recante «Misure in materia di investimenti, delega al Governo per il riordino degli incentivi all'occupazione e della normativa che disciplina l'INAIL, nonche' disposizioni per il riordino degli enti previdenziali» e in particolare l'art. 69 che ha istituito il sistema dell'Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (IFTS);
Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Finanziaria 2007)» e in particolare, art. 1, comma 631, che ha previsto la riorganizzazione del predetto sistema dell'IFTS e il comma 622, come novellato dall'art. 64, comma 4-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, che ha sancito l'obbligatorieta' dell'istruzione per almeno 10 anni e che tale obbligo si assolve anche nei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Visto il decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7 recante «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese», convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40 e in particolare l'art. 13, comma 2, che ha previsto gli Istituti tecnici superiori (ITS) nell'ambito della predetta riorganizzazione;
Vista la legge 23 luglio 2009, n. 99 recante «Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia» e in particolare l'art. 46;
Visto il decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276 recante «Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 recante «Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni sul secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 21 recante «Norme per la definizione dei percorsi di orientamento all'istruzione universitaria e all'alta formazione artistica, musicale e coreutica, per il raccordo tra la scuola, le universita' e le istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, nonche' per la valorizzazione della qualita' dei risultati scolastici degli studenti ai fini dell'ammissione ai corsi di laurea universitari ad accesso programmato di cui all'art. 1 della legge 2 agosto 1999, n. 264, a norma dell'art. 2, comma 1, lettere a), b) e c) della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;
Visto il decreto legislativo 14 gennaio 2008, n. 22 recante «Definizione dei percorsi di orientamento finalizzati alle professioni e al lavoro, a norma dell'art. 2, comma 1, della legge 11 gennaio 2007, n. 1»;
Visto il decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 recante «Testo unico dell'apprendistato a norma dell'art. 1, comma 30, lettera c), come sostituito dall'art. 46, comma 1, lettera b) della legge 4 novembre 2010 n. 183» e successive modificazioni;
Visto il decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5 recante «Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo», convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35 e in particolare l'art. 52;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87 che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il riordino degli istituti professionali ai sensi dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 88 che adotta il «Regolamento recante norme per il riordino degli istituti tecnici a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 89 che adotta il «Regolamento recante revisione norme dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei a norma dell'art. 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 86 dell'11 aprile 2008, recante «Linee guida per la riorganizzazione del Sistema di istruzione e formazione tecnica superiore e la costituzione degli Istituti tecnici superiori»;
Visto il decreto interministeriale del 7 settembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, ai sensi della legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, comma 1, recante norme generali concernenti i diplomi degli Istituti tecnici superiori (ITS) e relative figure nazionali di riferimento, la verifica e la certificazione delle competenze di cui agli articoli 4, comma 3 e 8, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008;
Vista l'Intesa in sede di Conferenza Stato-regioni del 20 marzo 2008 per la definizione degli standard minimi del nuovo sistema di accreditamento delle strutture formative per la qualita' dei servizi;
Visto l'Accordo in sede di Conferenza Unificata del 27 luglio 2011 riguardante la definizione delle aree professionali relative alle figure nazionali di riferimento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226;
Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-Regioni del 27 luglio 2011 riguardante gli atti necessari per il passaggio a nuovo ordinamento dei percorsi di istruzione e formazione professionale di cui al decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e successivo decreto di recepimento del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali dell'11 novembre 2011;
Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 gennaio 2012 riguardante l'integrazione del Repertorio delle figure professionali di riferimento nazionale approvato con l'Accordo in Conferenza Stato-regioni del 27 luglio 2011;
Visto l'Accordo in sede di Conferenza Stato-regioni del 19 aprile 2012 riguardante la definizione di un sistema nazionale di certificazione delle competenze comunque acquisite in apprendistato a norma dell'art. 6 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167;
Vista l'Intesa sullo schema di decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, con il Ministro dello sviluppo economico e con il Ministro dell'economia e delle finanze riguardante l'adozione di linee guida per realizzare misure di semplificazione e promozione dell'istruzione tecnico professionale a norma dell'art. 52 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012, n. 35;
Vista la Decisione relativa al «Quadro comunitario unico per la trasparenza delle qualifiche e delle competenze (EUROPASS)» del 15 dicembre 2004;
Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alle competenze chiave per l'apprendimento permanente del 18 dicembre 2006;
Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla costituzione del quadro europeo delle qualifiche per l'apprendimento permanente (EQF) del 23 aprile 2008;
Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un sistema europeo di crediti per l'istruzione e la formazione professionale (ECVET) del 18 giugno 2009;
Vista la Raccomandazione del Parlamento Europeo e del Consiglio sull'istituzione di un quadro europeo di riferimento per la garanzia della qualita' dell'istruzione e della formazione professionale (EQARF) del 18 giugno 2009;
Ritenuta l'opportunita' di procedere all'attuazione delle linee guida di riorganizzazione del sistema di istruzione e formazione tecnica superiore di cui al richiamato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri mediante l'adozione di un decreto concernente la definizione dei percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore, facendo salve le disposizioni attuative gia' ivi previste in merito: ai profili generali della riorganizzazione di cui al Capo I; agli standard dei percorsi e alle modalita' di accesso e certificazione di cui al Capo III; ai piani territoriali di cui al Capo IV; al monitoraggio e alla valutazione di sistema di cui al capo V;
Sentite le parti sociali nell'incontro del 26 novembre 2012;
Acquisito il concerto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in data 13 dicembre 2012;
Visto il parere favorevole di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, espresso dalla Conferenza unificata nella seduta del 20 dicembre 2012 - repertorio atti n. 147, con l'accoglimento delle proposte emendative esplicitate nelle premesse del parere e nel documento allegato al parere stesso;

Decreta:

Art. 1
Oggetto

1. Il presente decreto e' adottato ai sensi della legge 17 maggio 1999, art. 69, comma 1, in attuazione delle previsioni dell'art. 4, comma 3 e dell'art. 9 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, con riguardo ai percorsi di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore (di seguito IFTS) di cui al Capo III del predetto decreto e concerne:
a) la determinazione delle specializzazioni tecniche superiori che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale e dei relativi standard minimi formativi allo scopo di corrispondere organicamente alla richiesta di competenze tecnico-professionali provenienti dal mondo del lavoro pubblico e privato, con particolare riferimento alle piccole e medie imprese e ai settori interessati da innovazioni tecnologiche e dalla internazionalizzazione dei mercati;
b) l'adozione dei modelli e relative note di compilazione dei certificati di specializzazione tecnica superiore, per il loro riconoscimento tra i sistemi regionali e tra questi e il sistema dell'istruzione.
 
Allegato A
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato B
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato C
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato D
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato E
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato F
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Standard formativi delle specializzazioni
di Istruzione e Formazione Tecnica Superiore

1. Ai fini della spendibilita' nazionale ed europea delle certificazioni in esito ai percorsi di IFTS di cui al successivo art. 4, e' approvato l'elenco delle specializzazioni tecniche superiori che costituiscono le figure di riferimento a livello nazionale di cui all'allegato C, declinabili in specifici profili regionali sulla base dei fabbisogni professionali, espressione del contesto socio economico del territorio.
2. Al fine di valorizzare pienamente le opportunita' offerte dall'apprendimento in assetto lavorativo e connotare al meglio la dimensione professionalizzante delle specializzazioni tecniche superiori, i percorsi di IFTS possono essere svolti in apprendistato ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 14 settembre 2011, n. 167 per i giovani e ai sensi dell'art. 7, comma 4 del citato decreto per i lavoratori in mobilita'.
 
Art. 3
Competenze in esito

1. Le competenze in esito alle specializzazioni tecniche superiori di cui all'art. 1 connotano i percorsi di IFTS e assicurano il raggiungimento di omogenei livelli qualitativi nonche' la spendibilita' delle certificazioni conseguite e dei relativi apprendimenti in ambito territoriale, nazionale ed europeo. A tal fine, le competenze di cui sopra, descritte secondo il format e i criteri di descrizione e aggiornamento di cui all'Allegato A, comprendono, in coerenza con quanto definito all'art. 4, comma 2, lettera c) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008:
a) competenze tecnico professionali, riguardanti ciascuna specializzazione tecnica nazionale di riferimento, definite nell'Allegato D;
b) competenze comuni a tutte le specializzazioni tecniche di riferimento nazionale definite nell'Allegato E.
2. Ai fini della referenziazione al quadro europeo delle qualifiche, i percorsi di IFTS sono da intendersi quali specializzazioni dei percorsi di istruzione e formazione professionale ai sensi del Capo III del decreto legislativo 17 ottobre 2005, n. 226 e dell'istruzione tecnica e professionale, di cui ai decreti del Presidente delle Repubblica n. 87 e n. 88 del 15 marzo 2010.
3. Al fine di facilitare il riconoscimento a livello territoriale, nazionale e comunitario da parte del mondo del lavoro delle competenze acquisite e in accordo con quanto gia' previsto dalle linee guida emanate ai sensi dell'art. 52 della legge n. 35/2012 citate in premessa, i percorsi di IFTS adottano come sistema comune di referenziazione la classificazione delle attivita' economiche ATECO, la classificazione delle professioni ISTAT 2011 e i criteri di descrizione e referenziazione delle competenze di cui al Quadro Europeo delle Qualificazioni (EQF).
4. In coerenza con quanto definito al precedente comma 2 e ai sensi di quanto previsto all'art. 9, comma 1, lettera b) del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, l'Allegato B riporta la tabella indicativa della correlazione, a legislazione vigente, tra aree economico-professionali, principali filiere produttive, individuate sulla base delle analisi svolte dal Ministero dello sviluppo economico, cluster tecnologici, aree tecnologiche cui si riferiscono gli Istituti Tecnici Superiori (di seguito ITS), indirizzi di studio degli istituti tecnici e degli istituti professionali, qualifiche e diplomi professionali dell'Istruzione e Formazione Professionale e certificati di specializzazione di Istruzione e Formazione Tecnica Professionali oggetto, questi ultimi, del presente decreto.
5. Fermo restando quanto previsto ai sensi e per gli effetti del decreto Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nell'ambito dei piani territoriali di cui al Capo IV del predetto decreto, le specializzazioni tecniche superiori di riferimento nazionale possono essere declinate a livello territoriale dalle Regioni e Province Autonome, in coerenza con le indicazioni di cui all'allegato A, nell'ambito delle loro competenze esclusive in materia e in relazione alle specifiche esigenze del mercato del lavoro e delle professioni territoriali.
6. Al fine di favorire il diritto di ogni persona alla spendibilita' delle certificazioni acquisite, alla reversibilita' delle scelte, al riconoscimento e alla valorizzazione dei crediti e alla personalizzazione dei percorsi, e' previsto il riconoscimento dei crediti formativi, in conformita' all'art. 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, nonche' la registrazione delle competenze certificate sul Libretto formativo del cittadino di cui all'art. 2, comma 1 lettera i) del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
 
Art. 4
Certificati di specializzazione tecnica superiore

1. I certificati di specializzazione tecnica superiore si riferiscono alle specializzazioni tecniche superiori ricomprese nell'elenco nazionale di cui all'art. 1 e sono rilasciati dalle Regioni e Province Autonome, previa verifica finale ai sensi dei commi 3 e 4 dell'art. 10 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008, sulla base del modello e delle note di compilazione di cui Allegato F.
2. I certificati di specializzazione tecnica superiore costituiscono titolo per l'accesso ai pubblici concorsi ai sensi dell'art. 5, comma 7, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 gennaio 2008.
3. Per quanto concerne la certificazione e il riconoscimento dei crediti formativi universitari (CFU) si rinvia al decreto attuativo di cui all'art. 14, comma 3, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
 
Art. 5
Regione autonoma Valle d'Aosta
e Province autonome di Trento e Bolzano

1. La Regione autonoma Valle d'Aosta e le Province Autonome di Trento e di Bolzano provvedono all'attuazione del presente decreto nell'ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello statuto speciale e delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi ordinamenti.
 
Art. 6
Disposizioni finali

1. Con l'anno formativo 2013-2014, si avvia, in fase di prima applicazione, il primo ciclo delle attivita' formative finalizzate al conseguimento dei certificati di specializzazione tecnica superiore secondo quanto indicato nel presente decreto. Le Regioni e PA possono integrare le programmazioni in corso con riferimento agli standard formativi di cui all'art. 2 del presente decreto.
2. A conclusione dell'anno formativo 2013-2014, la fase di prima applicazione di cui al comma 1 sara' oggetto di attivita' di monitoraggio e valutazione ai fini della definitiva messa a regime dei percorsi di IFTS secondo una modalita' coordinata con quanto previsto dall'art. 9, comma 2 del decreto interministeriale del 7 settembre 2011 del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali concernente i percorsi degli ITS.
 
Art. 7
Clausola di salvaguardia

1. Dall'attuazione del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
2. Le Amministrazioni pubbliche competenti provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Roma, 7 febbraio 2013

Il Ministro dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca
Profumo

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Fornero

Registrato alla Corte dei conti il 18 marzo 2013 Ufficio di controllo sugli atti del MIUR, del MIBAC, del Min. salute e del Min. lavoro, registro n. 3 foglio n. 188
 
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