Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI |
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 23 gennaio 2013 |
Rideterminazione delle dotazioni organiche del personale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile, in attuazione dell'articolo 2, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; Vista la legge 20 marzo 1975, n. 70; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20 e, in particolare, l'art. 3; Visto l'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario; Vista la direttiva n. 10/2012, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, emanata in data 24 settembre 2012, registrata dalla Corte dei conti il 30 novembre 2012 - Registro n. 9 - Foglio n. 380, avente ad oggetto «Spending review - Riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni - Articolo 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. Linee di indirizzo e criteri applicativi»; Visto l'art. 2, comma 1, del citato decreto-legge n. 95 del 2012, in tema di riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni, che prevede che "Gli uffici dirigenziali e le dotazioni organiche delle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, delle agenzie, degli enti pubblici non economici, degli enti di ricerca, nonche' degli enti pubblici di cui all'art. 70, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni ed integrazioni sono ridotti, con le modalita' previste dal comma 5, nella seguente misura: a) gli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale e le relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) le dotazioni organiche del personale non dirigenziale, apportando un'ulteriore riduzione non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale. Per gli enti di ricerca la riduzione di cui alla presente lettera si riferisce alle dotazioni organiche del personale non dirigenziale, esclusi i ricercatori ed i tecnologi.»; Visto il comma 2, primo periodo, del predetto art. 2 del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Le riduzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1 si applicano agli uffici e alle dotazioni organiche risultanti a seguito dell'applicazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 per le amministrazioni destinatarie; per le restanti amministrazioni si prendono a riferimento gli uffici e le dotazioni previsti dalla normativa vigente.»; Visto il comma 5, del citato art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui «Alle riduzioni di cui al comma 1 si provvede, con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare entro il 31 ottobre 2012, su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze considerando che le medesime riduzioni possono essere effettuate selettivamente, anche tenendo conto delle specificita' delle singole amministrazioni, in misura inferiore alle percentuali ivi previste a condizione che la differenza sia recuperata operando una maggiore riduzione delle rispettive dotazioni organiche di altra amministrazione.»; Visto il comma 6, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale «Le amministrazioni per le quali non siano stati emanati i provvedimenti di cui al comma 5 entro il 31 ottobre 2012 non possono, a decorrere dalla predetta data, procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo e con qualsiasi contratto. Fino all'emanazione dei provvedimenti di cui al comma 5 le dotazioni organiche sono provvisoriamente individuate in misura pari ai posti coperti alla data di entrata in vigore del presente decreto; sono fatte salve le procedure concorsuali e di' mobilita' nonche' di conferimento di incarichi ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 165 del 2001 avviate alla predetta data e le procedure per il rinnovo degli incarichi.»; Visto il comma 10, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012 secondo cui entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 dello stesso art. 2 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando le misure di cui allo stesso comma 10; Visto il comma 10-bis, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, ai sensi del quale per le amministrazioni e gli enti di cui al comma 1 dell'art. 2 e di cui all'art. 23- quinquies, il numero degli uffici di livello dirigenziale generale e non generale non puo' essere incrementato se non con disposizione legislativa; Visto lo schema di decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, inviato al Gabinetto del Ministero dell'economia e delle finanze in data 13 novembre 2012 per l'acquisizione del prescritto concerto, con il quale si e' gia' data attuazione alla riduzione delle dotazioni organiche, prevista dalla normativa richiamata, per 50 amministrazioni; Visto il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, che all'art. 21, comma 1, prevede che «in considerazione del processo di convergenza ed armonizzazione del sistema pensionistico attraverso l'applicazione del metodo contributivo, nonche' al fine di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa nel settore previdenziale e assistenziale, l'INPDAP e l'ENPALS sono soppressi dal 1° gennaio 2012 e le relative funzioni sono attribuite all'INPS, che succede in tutti i rapporti attivi e passivi degli Enti soppressi. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2011, l'INPDAP e l'ENPALS possono compiere solo atti di ordinaria amministrazione.»; Visto il citato decreto-legge n. 201 del 2011 che all'art. 21, comma 2, prevede che «con decreti di natura non regolamentare del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione dei bilanci di chiusura delle relative gestioni degli Enti soppressi sulla base delle risultanze dei bilanci medesimi, da deliberare entro il 31 marzo 2012, le risorse strumentali, umane e finanziarie degli Enti soppressi sono trasferite all'INPS. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS e' incrementata di un numero di posti corrispondente alle unita' di personale di ruolo in servizio presso gli enti soppressi alla data di entrata in vigore del presente decreto. Non sono trasferite le posizioni soprannumerarie, rispetto alla dotazione organica vigente degli enti soppressi, ivi incluse quelle di cui all'art. 43, comma 19 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Le posizioni soprannumerarie di cui al precedente periodo costituiscono eccedenze ai sensi dell'art. 33 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Resta fermo quanto previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. I due posti di direttore generale degli Enti soppressi sono trasformati in altrettanti posti di livello dirigenziale generale dell'INPS, con conseguente aumento della dotazione organica dell'Istituto incorporante. I dipendenti trasferiti mantengono l'inquadramento previdenziale di provenienza.»; Visto il richiamato decreto-legge n. 201 del 2011 che all'art. 21, comma 2-bis, prevede che «In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 2, le strutture centrali e periferiche degli Enti soppressi continuano ad espletare le attivita' connesse ai compiti istituzionali degli stessi. A tale scopo, l'INPS, nei giudizi incardinati relativi alle attivita' degli Enti soppressi, e' rappresentato e difeso in giudizio dai professionisti legali, gia' in servizio presso l'INPDAP e l'ENPALS.»; Visto il successivo comma 7 dell'art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011 secondo cui «Entro sei mesi dall'emanazione dei decreti di cui al comma 2, l'Inps provvede al riassetto organizzativo e funzionale conseguente alla soppressione degli Enti di cui al comma 1 operando una razionalizzazione dell'organizzazione e delle procedure»; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2011, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 febbraio 2012, n. 14 che all'art. 1, comma 6-ter prevede che «Con riferimento al personale soprannumerario, l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), prima di avvalersi delle proroghe di cui ai commi 1, 2 e 4 del presente articolo, deve procedere al riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'art. 21, comma 7, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214; a tal fine il termine previsto dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, per l'INPS e' prorogato all'atto del riassetto organizzativo e funzionale previsto dall'art. 21, comma 7, del citato decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.»; Ritenuto che ai sensi della normativa sopra citata le riduzioni previste dall'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012 si applicano alle dotazioni organiche dell'INPS, come risultanti all'esito delle riduzioni ex art. 2, comma 8-bis, della legge n. 25 del 2010, cui sono state aggiunte le unita' di personale dell'IPOST individuate dal decreto 27 luglio 2012, di trasferimento delle risorse strumentali, umane e finanziarie del soppresso IPOST all'INPS ai sensi dell'art. 7, commi 3 e 5, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonche' all'esito delle riduzioni previste dall'art. 1, comma 3, del decreto-legge n. 138 del 2011; Considerato che alle dotazioni organiche dell'INPS come sopra individuate, si aggiungeranno, in attuazione dell'art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, le unita' corrispondenti al personale di ruolo in servizio presso i due enti soppressi INPDAP ed ENPALS alla data di entrata in vigore del decreto di soppressione; Considerato che le previsioni del comma 10, del predetto art. 2, del decreto-legge n. 95 del 2012, secondo cui entro sei mesi dall'adozione dei provvedimenti di cui al comma 5 dello stesso art. 2 le amministrazioni interessate adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, si applicano all'INPS tenendo conto delle normativa speciale prevista per l'ente medesimo dall'art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonche' dall'art. 1, comma 6-ter del decreto-legge n. 216 del 2011, con la conseguenza che il riassetto organizzativo dovra' tenere conto delle modalita', dei criteri e della tempistica ivi indicati; Viste le ipotesi di dotazione organica ridotta presentate, ai sensi dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, dagli enti pubblici non economici di cui al presente decreto; Considerato che, in attuazione dell'art. 2, comma 1, del decreto-legge n. 95 del 2012, occorre conseguire i seguenti obiettivi: a) riduzione degli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale, con conseguente contrazione delle relative dotazioni organiche, in misura non inferiore, per entrambe le tipologie di uffici e per i posti di funzione di ciascuna dotazione, al 20 per cento di quelli esistenti; b) riduzione delle dotazioni organiche del personale non dirigenziale in misura non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale; Ritenuto di provvedere alla rideterminazione delle dotazioni organiche dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS) e dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), in attuazione della normativa sopra citata; Visti gli articoli 5, 6 e 9 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modificazioni ed integrazioni; Vista l'informazione alle organizzazioni sindacali rappresentative del settore interessato di cui alla nota del Dipartimento della Funzione pubblica del 12 dicembre 2012, n. 50365; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 dicembre 2011, con il quale il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e' stato delegato ad esercitare le funzioni attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di lavoro pubblico, nonche' di organizzazione, riordino e funzionamento delle pubbliche amministrazioni;
Decreta:
1. In attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per i seguenti enti pubblici non economici: 1) Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), 2) Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), le dotazioni organiche del personale appartenente alle qualifiche dirigenziali di prima e di seconda fascia, nonche' del personale non dirigenziale, secondo l'ordinamento professionale del comparto, sono numericamente rideterminate secondo le allegate rispettive Tabelle 1 e 2 che costituiscono parte integrante del presente decreto. Le predette Tabelle tengono tutte conto delle precedenti riduzioni in attuazione dell'art. 1, comma 3, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. 2. In applicazione dell'art. 2, comma 10, del decreto-legge n. 95 del 2012, gli enti pubblici non economici di cui al presente decreto adottano i regolamenti di organizzazione, secondo i rispettivi ordinamenti, applicando le misure di cui al medesimo comma 10. Resta ferma per l'INPS la normativa speciale prevista dall'art. 21 del decreto-legge n. 201 del 2011, nonche' dall'art. 1, comma 6-ter del decreto-legge n. 216 del 2011, con la conseguenza che il riassetto organizzativo dovra' tenere conto delle modalita', dei criteri e della tempistica ivi indicati. 3. Le successive rideterminazioni delle dotazioni organiche degli enti di cui al comma 1, nel rispetto dell'art. 6 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e della normativa vigente in materia di riduzione della spesa pubblica, saranno adottate secondo il rispettivo ordinamento. 4. Le dotazioni organiche degli enti di cui al comma 1 sono ripartite, secondo il rispettivo ordinamento, per profili professionali e per livelli economici e fasce retributive secondo la disciplina del relativo comparto di contrattazione. Il presente decreto, previa registrazione da parte della Corte dei conti, sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 23 gennaio 2013
p. Il Presidente del Consiglio dei Ministri Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione Patroni Griffi Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli
Registrato alla Corte dei conti il 21 marzo 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri registro n. 3, foglio n. 21
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| Tabella 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Tabella 2 Parte di provvedimento in formato grafico
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