Gazzetta n. 91 del 18 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 5 aprile 2013
Definizione delle imprese a forte consumo di energia.


IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
di concerto con
IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la direttiva 2003/96/CE del Consiglio, del 27 ottobre 2003, che ristruttura il quadro comunitario per la tassazione dei prodotti energetici e dell'elettricita' e, in particolare, l'art. 17 che dispone la facolta', per gli Stati membri, di applicare, a condizione che i livelli minimi di tassazione previsti nella direttiva stessa siano rispettati in media per ciascuna impresa, sgravi fiscali sul consumo di prodotti energetici, utilizzati per il riscaldamento o per i fini di cui all'art. 8, paragrafo 2, lettere b) e c) della medesima direttiva, nonche' di elettricita' in favore, tra l'altro, delle imprese a forte consumo di energia fornendo, altresi', la definizione di tali imprese;
Considerata la facolta' concessa agli Stati membri dall'art. 17, paragrafo 1, della predetta direttiva 2003/96/CE, di applicare, nell'ambito della definizione di impresa a forte consumo di energia prevista dallo stesso articolo, concetti piu' restrittivi, compresi il valore del fatturato e le definizioni di processo e di settore;
Visto l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012 n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che demanda ad uno o piu' decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto col Ministro dello sviluppo economico, la definizione, in applicazione dell'art. 17 della predetta direttiva 2003/96/CE, delle imprese a forte consumo di energia in base a requisiti e parametri relativi a livelli minimi di consumo ed incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa;
Considerata l'opportunita' di adottare livelli minimi di consumo e di incidenza tali da comprendere una parte ampia dei consumi energetici destinati ad attivita' d'impresa;
Considerata l'opportunita' di contemplare, ai fini dell'incidenza del costo dell'energia sul valore dell'attivita' d'impresa, oltre ai costi dell'energia acquistata anche quelli dell'energia generata dall'impresa stessa;
Considerata l'esigenza di definire specifici requisiti e parametri per le imprese che registrano elevati consumi di energia elettrica ai fini dell'attuazione dell'art. 39, comma 3 del predetto decreto-legge n. 83 del 2012

Decreta:

Art. 1
Ambito di applicazione e definizioni

1. Il presente decreto definisce, in applicazione dell'art. 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003, le imprese a forte consumo di energia attuando l'art. 39, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Sono escluse dall'applicazione del presente decreto le imprese di produzione del settore termoelettrico.
2. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) annualita' di riferimento: l'anno solare per il quale l'impresa presenta la dichiarazione di cui all'art. 6, comma 2, ai fini dell'inserimento nell'elenco delle imprese a forte consumo di energia di cui al medesimo art. 6;
b) PUN: il prezzo in acquisto dell'energia elettrica che si forma nel mercato elettrico italiano, inteso come media dei prezzi che si formano sul mercato del giorno prima (MGP) ai sensi dell'art. 5, comma 1, del decreto del Ministro delle attivita' produttive 19 dicembre 2003, recante "approvazione del testo integrato della Disciplina del mercato elettrico. Assunzione di responsabilita' del Gestore del mercato elettrico S.p.a. relativamente al mercato elettrico" e successive modificazioni;
c) prodotti energetici: i prodotti di cui all'art. 21, comma 1, del testo unico delle accise approvato con il decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, nonche' gli altri prodotti ad essi equivalenti in relazione all'uso, ai sensi dei commi 4 e 5 del medesimo art. 21, impiegati come combustibili per riscaldamento o per alimentare motori fissi, impianti e macchinari usati nell'edilizia, nelle opere di ingegneria civile e nei lavori pubblici;
d) energia elettrica: l'energia elettrica, comunque generata o acquistata dall'impresa, nell'annualita' di riferimento, per lo svolgimento della propria attivita';
e) energia diversa dall'elettrica: l'energia derivata dall'utilizzo dei prodotti energetici di cui alla lettera c), utilizzati dall'impresa, nell'annualita' di riferimento, per lo svolgimento della propria attivita', espressa in gigawattora;
f) impresa: un'attivita' economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi, come definita dall'art. 11, paragrafo 2, della direttiva 2003/96/CE; per le imprese facenti parte di gruppi societari, ogni singola impresa del gruppo.
 
Art. 2
Imprese a forte consumo di energia

1. Sono imprese a forte consumo di energia le imprese per le quali, nell'annualita' di riferimento, si sono verificate entrambe le seguenti condizioni:
a) abbiano utilizzato, per lo svolgimento della propria attivita', almeno 2,4 gigawattora di energia elettrica oppure almeno 2,4 gigawattora di energia diversa dall'elettrica;
b) il rapporto tra il costo effettivo del quantitativo complessivo dell'energia utilizzata per lo svolgimento della propria attivita', determinato ai sensi dell'art. 4, e il valore del fatturato, determinato ai sensi dell'art. 5, non sia risultato inferiore al 3 per cento.
 
Art. 3
Rideterminazione degli oneri generali
di sistema elettrico

1. La rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico di cui all'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012, si applica esclusivamente alle imprese per le quali la condizione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), del presente decreto, si sia verificata con riferimento alla sola energia elettrica ed il rapporto tra il costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata ed il valore del fatturato non sia risultato inferiore al 2 per cento.
2. La rideterminazione degli oneri generali di sistema elettrico e' elaborata secondo criteri di decrescenza in funzione dei consumi di energia elettrica e del rapporto di cui al comma 1, eventualmente anche con riferimento ai settori di attivita' di cui ai codici ATECO e al livello di tensione, mediante l'atto di indirizzo del Ministro dello sviluppo economico di cui all'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012.
 
Art. 4
Determinazione del costo effettivo dell'energia utilizzata

1. Ai fini del calcolo del costo effettivo del quantitativo complessivo di energia utilizzata, di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e del costo effettivo dell'energia elettrica utilizzata di cui all'art. 3, comma 1, sono presi in considerazione, relativamente all'annualita' di riferimento:
a) per i prodotti energetici: il costo, franco punti di utilizzo, quale risulta dalle fatture commerciali o da altri documenti contabili, effettivamente sostenuto dall'impresa, comprensivo di tutte le imposte afferenti ai prodotti stessi e al netto dell'IVA detraibile, con l'esclusione del costo dei quantitativi dei prodotti energetici impiegati per l'autoproduzione di energia elettrica di cui alla lettera b) del presente comma;
b) per l'energia elettrica: per la quantita' acquistata sul mercato, il costo corrispondente al prezzo finale per i consumatori industriali, in funzione della classe di consumo, individuato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, al netto dell'IVA detraibile, sulla base di criteri stabiliti nell'ambito dell'atto di indirizzo di cui all'art. 39, comma 3, del decreto-legge n. 83 del 2012 e, per la quantita' eventualmente autoprodotta, il corrispondente valore annuo del PUN. Per attivita' con piu' punti di consegna e differenti classi di consumo, il costo e' calcolato come media ponderata dei prezzi finali come indicati nella presente lettera.
2. Ai costi di cui al comma 1, sono detratti, altresi', gli incentivi sulla produzione energetica percepiti, a qualunque titolo, dall'impresa nell'annualita' di riferimento, non ricompresi nel valore del fatturato di cui all'art. 5.
 
Art. 5
Determinazione del valore del fatturato

1. Il valore del fatturato di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e all'art. 3, comma 1, e' assunto pari al volume di affari relativo all'annualita' di riferimento dichiarato dall'impresa ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto.
 
Art. 6
Elenco delle imprese a forte consumo di energia

1. E' istituito presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico l'elenco annuale delle imprese a forte consumo di energia ai sensi dell'art. 2 nonche' delle imprese che rispettano i requisiti previsti dall'art. 3.
2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma 1, secondo le modalita' di cui al comma 3, le imprese presentano, entro il mese di ottobre dell'anno successivo all'annualita' di riferimento, una dichiarazione, resa ai sensi dell'art. 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa adottato con il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale il rappresentante legale o negoziale attesta che, in relazione alla predetta annualita' di riferimento, si sono verificate, a seconda dei casi, le condizioni previste dall'art. 2 ovvero quelle previste dall'art. 3 del presente decreto. Nella medesima dichiarazione sono altresi' indicati:
a) il codice ATECO, inerente l'attivita' produttiva svolta dall'impresa, come risultante alla Camera di Commercio, Industria e Artigianato presso cui l'impresa e' iscritta;
b) i quantitativi di energia utilizzata di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), specificando i quantitativi di energia elettrica e dei prodotti energetici;
c) i valori dei rapporti di cui all'art. 2, comma 1, lettera b) e art. 3, comma 1;
d) i codici POD identificativi dei punti di prelievo di energia elettrica associati alla partita IVA.
3. L'Autorita' per l'energia elettrica e il gas, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri connessi alla gestione amministrativa delle procedure, individua le modalita' operative per la costituzione e l'aggiornamento dell'elenco di cui al comma 1 nonche' le modalita' per la sua trasmissione agli enti indicati al comma 4.
4. La Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico provvede a trasmettere annualmente, esclusivamente in formato elettronico, l'elenco di cui al comma 1, al Ministero dello sviluppo economico, all'Agenzia delle dogane e dei monopoli, all'Agenzia delle entrate e al Nucleo speciale Spesa pubblica e repressione frodi comunitarie della Guardia di finanza, ai fini dell'espletamento dei relativi controlli di competenza.
5. Alle attivita' previste dal presente articolo le Amministrazioni coinvolte provvedono nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2013

Il Ministro dell'economia
e delle finanze
Grilli
Il Ministro dello sviluppo
economico
Passera
 
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