Gazzetta n. 92 del 19 aprile 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - DIPARTIMENTO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT |
DECRETO 8 gennaio 2013 |
Concessione di contributi per le reti di impresa nel settore del turismo. |
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IL MINISTRO PER GLI AFFARI REGIONALI, IL TURISMO E LO SPORT
Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la "Disciplina dell'attivita' di Governo e dell'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante "Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59" e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 1° marzo 2011, recante "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri " e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 21 giugno 2012, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 2012, registro n. 6, foglio n. 347, recante modifiche al precedente decreto 1° marzo 2011, concernente "Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 novembre 2011, con il quale il dott. Piero Gnudi e' stato nominato Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2011, che modifica il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 16 novembre 2011, con il quale al Ministro Piero Gnudi e' stato conferito l'incarico per gli affari regionali, il turismo e lo sport; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 13 dicembre 2011, con il quale al Ministro Piero Gnudi sono state delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali, turismo e sport; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 22 novembre 2010, recante "Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri"; Vista la legge 9 aprile 2009, n. 33 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, recante misure a sostegno dei settori industriali in crisi" che istituiva il Contratto di rete; Visto l'art. 42 della legge 30 luglio 2010, n. 122 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita' economica" che introduceva le agevolazioni fiscali ed amministrative per le reti di impresa; Visto l'art. 66 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, che, al fine di favorire la creazione di reti di impresa e di filiera nel settore turistico del territorio nazionale, prevede l'adozione di uno o piu' decreti del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, per la definizione dei criteri e delle modalita' per la realizzazione di progetti pilota; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 dicembre 2011, concernente l'approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno 2012, nel quale e' iscritto il Centro di responsabilita' n. 17 "Sviluppo e competitivita' del turismo"; Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano nella seduta del 6 dicembre 2012;
Decreta:
Art. 1
Finalita' ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto e' finalizzato a promuovere e sostenere i processi di integrazione tra le imprese turistiche attraverso lo strumento delle reti di impresa, con l'obiettivo di supportare i processi di riorganizzazione della filiera turistica, migliorare la specializzazione e la qualificazione del comparto e incoraggiare gli investimenti per accrescere la capacita' competitivita' e innovativa dell'imprenditorialita' turistica nazionale, in particolare sui mercati esteri. 2. Le aggregazioni di imprese, secondo quanto previsto dall'art. 2 del presente decreto, possono proporre iniziative progettuali miranti alla costituzione di nuove aggregazioni di imprese, anche stabili. 3. Ai fini del presente provvedimento si intende per: a. "MPI": imprese rientranti nella definizione di micro e piccole secondo i parametri riportati nell'allegato 1, art. 2 del Regolamento CE n. 800/2008; b. "De minimis": quanto indicato nel regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (de minimis).
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| Art. 2
Soggetti ammessi a presentare la domanda di contributo
1. Possono essere ammessi a presentare domanda di contributo: a. le reti tra micro e piccole imprese (MPI) nella forma del "contratto di rete", cosi' come definito ai sensi dell'art. 3, commi 4-ter e seguenti del decreto-legge n. 5/2009, convertito con legge n. 33/2009, integrato e modificato dall'art. 1 della legge 99/2009 e dall'art. 42 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010 e, successivamente, modificato dall'art. 45 del decreto-legge n. 83/2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 134/2012; b. Ulteriori raggruppamenti di imprese che potranno assumere le seguenti forme giuridiche: i. A.T.I Associazioni temporanee di imprese costituite, o ancora da costituire; ii. Consorzi e le societa' consortili costituiti anche in forma cooperativa. 2. L'aggregazione deve prevedere la partecipazione di un numero minimo di 10 MPI. 3. La domanda viene presentata da una impresa capofila, che fungera' da referente amministrativo per l'erogazione del contributo e dovra' essere sottoscritta dalle altre imprese che intendono associarsi alla rete. 4. Le aggregazioni non ancora costituite dovranno presentare idonea documentazione con la quale manifestano l'impegno a costituirsi formalmente, nelle fattispecie previste dal comma 1 del presente articolo, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del bando a pena di esclusione. 5. Possono presentare il progetto esclusivamente micro e piccole imprese in possesso dei seguenti requisiti: a. avere sede operativa in Italia; b. essere iscritte nel Registro imprese (REA) al momento della presentazione della domanda di contributo; c. essere in attivita' al momento della presentazione della domanda; d. non trovarsi in difficolta' ai sensi degli orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficolta' e, in particolare, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente; e. aver assolto gli obblighi contributivi previsti dalle norme contrattuali e dalle norme sulla salute e sicurezza sul lavoro e successive modificazioni e integrazioni; f. non rientrare fra coloro che hanno ricevuto e successivamente non rimborsato o non depositato in un conto bloccato aiuti che lo Stato e' tenuto a recuperare in esecuzione di una decisione di recupero adottata dalla Commissione europea; g. non avere vincoli di collegamento o di controllo con altre societa' partecipanti alla rete. 6. Almeno l'80 % delle imprese partecipanti alla rete devono essere imprese turistiche ovvero avere il codice primario ATECO 2007, che rientri tra quelli dettagliati nell'allegato del provvedimento (gruppo lettera I, nonche' agenzie di viaggio e societa' trasporto persone).
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| Art. 3
Caratteristiche delle proposte progettuali e interventi ammissibili
1. La rete esistente o le imprese che intendono aggregarsi dovranno presentare un progetto che preveda una o piu' delle seguenti attivita': a. iniziative volte alla riduzione dei costi delle imprese facenti parte della rete attraverso: la messa a sistema degli strumenti informativi di amministrazione, di gestione e di prenotazione dei servizi turistici, la creazione di piattaforme per acquisti collettivi di beni e/o servizi; b. iniziative che migliorino la conoscenza del territorio a fini turistici con particolare riferimento a sistemi di promo-commercializzazione on line; c. implementazione di iniziative di promo-commercializzazione che utilizzino le nuove tecnologie e, in particolare, i nuovi strumenti di social marketing; d. sviluppo di iniziative e strumenti di promo-commercializzazione condivise fra le aziende della rete ed alla creazione di pacchetti turistici innovativi; e. promo-commercializzazione delle imprese sui mercati esteri attraverso la partecipazione a fiere e la creazione di materiali promozionali comuni. 2. Il programma comune delle reti di impresa dovra' essere coerente con il progetto presentato. 3. Le regioni, ove hanno sede le imprese partecipanti alla rete, verificano la compatibilita' dei progetti presentati con le linee di politica turistica regionale.
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| Art. 4
Spese ammissibili
1. Saranno ammissibili le seguenti tipologie di spesa: a. i costi funzionali alla costituzione della rete di imprese, quali quelli riferiti alla presentazione di fidejussioni, spese notarili e di registrazione (nella misura massima del 5% del contributo richiesto); b. costi per tecnologie e strumentazioni hardware e software funzionali al progetto di aggregazione; c. costi di consulenza e assistenza tecnico-specialistica prestate da soggetti esterni alla aggregazione per la redazione del programma di rete e sviluppo del progetto (nella misura massima del 10% del contributo richiesto); d. costi per la promozione integrata sul territorio nazionale e per la promozione unitaria sui mercati internazionali, in particolare attraverso le attivita' di promozione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo; e. costi per la comunicazione e la pubblicita' riferiti alle attivita' di progetto; f. costi per la formazione dei titolari d'azienda e del personale dipendente impiegato nelle attivita' di progetto (nella misura massima del 15% del contributo richiesto). 2. E' consentita una variabilita' tra le singole voci di spesa sostenute rispetto a quelle originariamente ammesse all'intervento finanziario in una forbice massima del +/- 10%. 3. I costi ammissibili si intendono al netto di IVA, bolli, oneri bancari e ogni altra imposta e/o onere accessorio. 4. Sono in ogni caso escluse spese quali quelle: a. amministrative e di gestione o comunque per servizi continuativi, periodici o connessi alle normali spese di funzionamento dei soggetti beneficiari; b. per adeguamento ad obblighi di legge; c. di manutenzione ordinaria e straordinaria; d. per forniture e consulenze fatturate tra i soggetti appartenenti alla medesima aggregazione, ivi compresi soci e amministratori; e. per l'acquisto di beni usati; f. i cui pagamenti sono effettuati tramite compensazione di qualsiasi genere tra beneficiario e fornitore; g. qualsiasi forma di autofatturazione; h. pagate in contanti ovvero con modalita' che non consentano la tracciabilita' dei pagamenti.
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| Art. 5
Risorse disponibili, intensita' e caratteristiche dell'intervento finanziario
1. La dotazione finanziaria complessiva e' pari a euro 8.000.000,00 (otto milioni). 2. L'importo concedibile e' fissato in euro 200.000,00 (duecentomila) per progetto di rete. Non saranno ritenuti ammissibili progetti di rete che prevedono una spesa totale ammissibile inferiore a euro 400.000,00 (quattrocentomila). 3. Il finanziamento sara' concesso a fondo perduto nel rispetto del regime degli aiuti "de minimis", secondo la definizione e le prescrizioni dei vigenti regolamenti comunitari.
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| Art. 6
Modalita' di presentazione delle domande
1. Le modalita' di presentazione delle domande di ammissione al contributo saranno stabilite da un apposito bando pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport - Ufficio per le politiche del turismo, con le consuete modalita' di pubblicita' attraverso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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| Art. 7
Valutazione delle proposte progettuali
1. Con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport sara' nominato un Nucleo di valutazione composto dal Capo Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, in qualita' di Presidente, da due componenti designati dal Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport e da due rappresentanti delle Regioni, designati dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano. Ai componenti del Nucleo di valutazione non spetta alcun compenso o gettone di presenza comunque denominato. Alle spese di funzionamento, ivi compresi eventuali rimborsi spese del Nucleo di valutazione, si provvede nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente nel bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 2. La valutazione da parte del Nucleo di cui al comma 1, dovra' tener conto dei seguenti parametri: a. numero dei soggetti che partecipano alla rete di impresa (da 10 a 19 - 1 punto); (da 20 a 29 - 2 punti) fino a un massimo di 10 punti; b. interregionalita' dei progetti (2 punti per ogni ambito regionale coinvolto); c. progetti miranti alla destagionalizzazione dei flussi turistici (da 1 a 10 punti); d. affidamento all'ENIT delle attivita' di promo-commercializzazione sui mercati internazionali (da 5 a 10 punti in proporzione alle azioni affidate); e. utilizzo di tecnologie innovative di promo-commercializzazione on line compatibili con il portale Italia.it (da 1 a 10 punti ). 3. Gli esiti della valutazione da parte del Nucleo, di cui al comma 1 del presente articolo, saranno approvati con decreto del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport che sara' pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport - Ufficio per le politiche del turismo, con le consuete modalita' di pubblicita' attraverso la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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| Art. 8
Concessione del contributo, modalita' di erogazione delle risorse
1. A seguito della pubblicazione della graduatoria dei progetti ritenuti ammissibili, l'Amministrazione provvedera' a notificare l'avvenuta concessione dei benefici finanziari alle reti di impresa utilmente collocate nella graduatoria nel limite della dotazione finanziaria disponibile ai sensi dell'art. 5. La notifica dovra' essere debitamente controfirmata per accettazione dalla capofila dell'aggregazione e restituita entro 10 giorni all'Amministrazione. Qualora la restituzione non dovesse pervenire entro i termini sopra indicati, il proponente si intendera' rinunciatario del finanziamento. 2. L'erogazione del finanziamento per ogni singolo progetto di aggregazione avverra' secondo le seguenti modalita': a. 40% a titolo di anticipazione, successivamente alla restituzione controfirmata della notifica di ammissione a contributo e dietro presentazione di idonea documentazione attestante l'aggregazione nelle forme previste all'art. 2, nonche' di idonea garanzia fideiussoria; b. 40% a stato avanzamento corrispondente al 70% del progetto in coerenza con il cronoprogramma previsto; c. 20% a saldo previa rendicontazione finale e dietro presentazione della documentazione relativa alla spesa effettivamente sostenuta. 3. Il contributo e' erogato in regime de minimis e non e' cumulabile con altri contributi comunitari, statali, regionali o di altri enti pubblici concessi per il medesimo intervento. 4. L'iniziativa e' attuata in applicazione delle disposizioni previste dal Regolamento CE n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti di importanza minore (de minimis). 5. Le agevolazioni previste dal presente bando non sono cumulabili con altre agevolazioni pubbliche, concesse per le medesime spese ivi incluse quelle concesse a titolo "de minimis", secondo quanto previsto dal Regolamento (CE) n. 1998/2006, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 28 dicembre 2006 L379. Il cumulo e' ammesso in presenza delle agevolazioni fiscali previste dall'art. 42 del decreto-legge n. 78/2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122/2010. E', invece, vietato anche in presenza di agevolazioni di natura fiscale qualora le medesime siano configurabili come aiuto di stato.
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| Art. 9
Tempi di realizzazione dei progetti
1. I progetti dovranno essere conclusi entro quindici mesi dall'accettazione della notifica di ammissione al contributo. 2. L'amministrazione erogante potra' valutare la concessione di una proroga per un periodo massimo di sei mesi per motivate e dimostrate ragioni connesse esclusivamente a motivazioni tecniche e realizzative dei progetti.
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| Art. 10
Obblighi delle imprese beneficiarie
1. I soggetti beneficiari sono obbligati, a pena di revoca totale o parziale dell'intervento finanziario, a: a. realizzare e rendicontare il programma d'investimento per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso all'agevolazione nei termini previsti; b. segnalare tempestivamente eventuali variazioni di ragione sociale, cessioni, localizzazioni, o quanto altro riferito a variazioni inerenti il proprio status e interventi sugli investimenti presentati in domanda avvenuti nel corso del periodo di finanziamento; c. a non cumulare i contributi previsti dal presente provvedimento con altre agevolazioni, ottenute per le medesime spese; d. consentire ispezioni e controlli e fornire ogni utile dato e/o informazione richiesta; e. conservare per tutta la durata del progetto e comunque nei 5 anni successivi all'erogazione del contributo, i titoli di spesa originali utilizzati per la rendicontazione relativa al programma d'investimento, da esibirsi in caso di controllo e/o di ispezioni; f. non alienare o distrarre eventuali beni acquistati per il progetto oggetto di contributo per un periodo di 5 (cinque) anni ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal programma ammesso all'intervento, come previsto dall'art. 9, decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123.
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| Art. 11
Revoche e sanzioni
1. Con provvedimento del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, l'intervento finanziario verra' revocato parzialmente nel caso in cui il progetto di investimento sia stato realizzato parzialmente, ma comunque in misura superiore al 70%, purche' ne siano garantite le caratteristiche e venga mantenuta la rispondenza alle finalita' poste dal presente provvedimento e agli obiettivi sostanziali del progetto medesimo. Di conseguenza l'ammontare del contributo sara' proporzionalmente rideterminato e il soggetto beneficiario sara' tenuto alla restituzione delle eventuali quote non spettanti, incrementate da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali. Le eventuali risorse rinvenienti verranno destinate a finanziare nuovi progetti secondo l'ordine di graduatoria. 2. Con decreto del Capo del Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport, l'intervento finanziario verra' revocato totalmente nei seguenti casi: a. in caso di rinuncia da parte del beneficiario; b. qualora il soggetto beneficiario non rispetti le prescrizioni e i vincoli definiti in sede di concessione, nonche' nel caso in cui la realizzazione non sia conforme, nel contenuto e nei risultati conseguiti, al programma ed alle dichiarazioni rese; c. qualora eventuali beni acquistati per il progetto oggetto di contributo siano alienati, ceduti o distratti nei cinque anni successivi alla concessione, ovvero prima che abbia termine quanto previsto dal progetto ammesso all'intervento (art. 9, decreto legislativo del 31 marzo 1998, n. 123); d. qualora il programma non sia stato realizzato per almeno il 70% del costo dichiarato ed ammesso ad agevolazione; In caso di revoca totale, il soggetto beneficiario dovra' restituire l'intera quota di intervento finanziario gia' erogato, incrementato da un interesse pari al tasso ufficiale di riferimento della BCE, alla data dell'ordinativo di pagamento, maggiorato di 5 punti percentuali. 3. La restituzione per revoca parziale o totale avverra' con le modalita' ed i tempi indicati nel provvedimento di revoca.
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| Art. 12
Controlli
1. Il Dipartimento per gli affari regionali, il turismo e lo sport - Ufficio per le politiche del turismo effettuera' idonei controlli a campione in qualsiasi momento, anche mediante ispezioni e sopralluoghi, su un numero non inferiore al 15% delle richieste finanziate. I controlli riguarderanno in particolare il mantenimento dei requisiti e il corretto adempimento degli obblighi previsti dal presente provvedimento e dal successivo bando. 2. Il Dipartimento puo' richiedere la collaborazione delle regioni per la verifica di alcune delle attivita' previste dai progetti ammessi a finanziamento, qualora le medesime si svolgano nell'ambito territoriale di competenza. 3. Allo svolgimento delle attivita' di controllo si provvede nell'ambito dei compiti istituzionali, nel limite delle risorse umane, finanziarie strumentali disponibili a legislazione vigente. Roma, 8 gennaio 2013
Il Ministro: Gnudi
Registrato alla Corte dei conti il 2 aprile 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 132
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