Gazzetta n. 93 del 20 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 31 gennaio 2013
Approvazione del Piano Assicurativo Agricolo per l'anno 2013.


IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE
ALIMENTARI E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, concernente interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole;
Visto il Capo I del medesimo decreto legislativo n. 102/2004, che disciplina gli aiuti per il pagamento dei premi assicurativi ed, in particolare, l'art. 4 che stabilisce procedure, modalita' e termini per l'adozione del piano assicurativo agricolo annuale sentite le proposte di apposita Commissione Tecnica;
Visto l'art. 68, del Regolamento (CE) n. 73 del Consiglio del 19 gennaio 2009, che prevede, tra l'altro, l'erogazione di un contributo pubblico sulla spesa assicurativa per la copertura dei rischi di perdite economiche causate da avversita' atmosferiche sui raccolti, da epizoozie negli allevamenti zootecnici, da malattie delle piante e da infestazioni parassitarie sulle produzioni vegetali, che producono perdite superiori al 30 per cento delle produzione media annua;
Visto l'art. 11 del decreto 29 luglio 2009, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di attivazione della misura comunitaria di cui all'art. 68 del Regolamento (CE) n. 73/2009, per la copertura assicurativa dei rischi agricoli, secondo le procedure previste dal decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche;
Visto il piano nazionale di sostegno dell'OCM vino trasmesso alla commissione europea, in attuazione del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche e, in particolare, la previsione della misura relativa all'assicurazione del raccolto di uva da vino;
Visto il decreto 13 ottobre 2008, del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 2008, registro n. 4, foglio n. 108, con il quale, in attuazione dell'art. 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche, sono stabilite le procedure e modalita' di calcolo della soglia di danno del 30 per cento, per l'ammissibilita' a contributo delle polizze assicurative con soglia di danno, e sono state individuate le cause di morte degli animali per l'ammissibilita' a contributo delle polizze che prevedono la copertura dei costi per lo smaltimento delle carcasse;
Visti i D.M n. 8809 del 20 aprile 2011 e n. 26540 del 13 dicembre 2011 con i quali sono stati stabiliti i termini, le modalita' e le procedure per l'erogazione del contributo statale sui premi assicurativi delle polizze agevolate alla luce dei nuovi canali di finanziamento comunitari;
Visti i propri decreti 18 gennaio 2012, n. 1324, registrato alla Corte dei conti il 22 febbraio 2012, registro n. 2, foglio n. 348, con il quale e' stato approvato il Piano assicurativo per la copertura dei rischi agricoli del 2012, e 8 maggio 2012, n. 9948, registrato alla Corte dei conti il 5 giugno 2012, registro n. 7, foglio n. 57, con il quale sono state modificate, tra l'altro le modalita' di calcolo dei parametri contributivi sulle polizze multi rischio per l'anno 2012;
Vista la circolare ministeriale 29 marzo 2010, n. 7078 e i propri decreti 20 aprile 2011, 9 novembre 2011 e con i quali sono state stabilite le nuove procedure e modalita' per la fornitura dei dati assicurativi e la concessione degli incentivi pubblici sulla spesa premi per la copertura assicurativa agevolata dei rischi agricoli;
Visti gli Orientamenti Comunitari per gli Aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale 2007-2013 (2006/C 319/01), ed in particolare il punto V. concernente la gestione dei rischi e delle crisi;
Visto il Regolamento (CEE) n. 1857/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, ed in particolare l'art. 12, concernente aiuti per il pagamento dei premi assicurativi;
Viste le richieste delle Regioni e delle Province Autonome di Trento e di Bolzano;
Viste le proposte pervenute da parte degli organismi collettivi di difesa, dalle organizzazioni professionali agricole e dall'associazione nazionale fra le imprese assicuratrici - ANIA;
Ritenuto di accogliere le proposte nei limiti consentiti dalla normativa Nazionale e Comunitaria;
Ritenuto altresi' opportuno indirizzare l'aiuto pubblico verso strumenti adeguati di copertura dei rischi delle imprese agricole e favorire una migliore distribuzione territoriale delle imprese che si assicurano;
Acquisita l'intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, espressa nella seduta del 25 gennaio 2013;

Decreta:

Art. 1

1. Per la copertura assicurativa dei rischi agricoli sull'intero territorio nazionale, ai sensi del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, dell'art. 11 del decreto del Ministro delle Politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009, in attuazione del Regolamento (CE) n. 73/2009, e del Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche, si stabilisce quanto segue:
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Allegato 2

METODOLOGIA DI CALCOLO
DEI PARAMETRI CONTRIBUTIVI
Colture.
Il parametro contributivo e' pari alla media delle tariffe disponibili degli ultimi tre anni (escluso l'anno in corso) per ogni combinazione comune/prodotto/garanzia (pluririschio e multirischio). In caso di assenza di statistiche triennali si utilizzano statistiche biennali. In casi di assenza di statistiche biennali si utilizzano le statistiche dell'unico anno disponibile. In caso di assenza totale di statistiche utili, il parametro contributivo e' pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato.
La tariffa media sopracitata e' calcolata secondo la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi del periodo di riferimento)/(somma dei valori assicurati nel periodo di riferimento)] x 100.
Il parametro contributivo massimo per la pluririschio con due eventi e': 20 per la frutta, 8 per i cereali, 10 per gli altri prodotti, tenuto conto della classificazione riportata nell'allegato 1; per il resto delle combinazioni il parametro massimo e' 25.
Ai fini del calcolo delle tariffe medie degli ultimi tre anni si utilizzano i seguenti dati assicurativi:
pluririschio con due eventi: dati delle polizze pluririschio con due eventi (sia avversita' catastrofali che altre avversita');
pluririschio con almeno tre eventi: dati delle polizze pluririschio con tre e piu' eventi (sia avversita' catastrofali che altre avversita');
multirischio: dati delle polizze multirischio. Produzioni zootecniche.
Il parametro contributivo e' pari alla tariffa media degli ultimi tre anni (escluso l'anno in corso) per ogni combinazione provincia/prodotto/garanzia. In caso di assenza di statistiche triennali si utilizzano statistiche biennali. In casi di assenza di statistiche biennali si utilizzano le statistiche dell'unico anno disponibile. In caso di assenza totale di statistiche utili, il parametro contributivo e' pari alla media nazionale dei tre anni della combinazione prodotto/garanzia.
La tariffa media degli ultimi tre anni e' calcolata secondo la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'ultimo triennio)/(somma dei valori assicurati dell'ultimo triennio)] x 100. Strutture.
Il parametro contributivo e' pari alla tariffa media nazionale degli ultimi tre anni (escluso l'anno in corso) per ogni prodotto. In caso di assenza di statistiche triennali si utilizzano statistiche biennali. In casi di assenza di statistiche biennali si utilizzano le statistiche dell'unico anno disponibile. In caso di assenza totale di statistiche utili, il parametro contributivo e' pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato.
La tariffa media degli ultimi tre anni e' calcolata secondo la seguente formula: [(somma dei premi assicurativi dell'ultimo triennio)/(somma dei valori assicurati dell'ultimo triennio)] x 100. Nuovi assicurati.
Il parametro contributivo dei certificati assicurativi con CUAA non presente nelle statistiche assicurative dei precedenti cinque anni e' pari alla tariffa effettiva dell'anno in corso per singolo certificato.
 
Allegato 3
2. - Definizioni di eventi e garanzie I - Eventi avversi.
Grandine: acqua congelata in atmosfera che cade sotto forma di granelli di ghiaccio di dimensioni variabili.
Gelo: abbassamento termico inferiore a 0 gradi centigradi dovuto a presenza di masse d'aria fredda. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Brina: congelamento di rugiada o sublimazione del vapore acqueo sulla superficie delle colture dovuta ad irraggiamento notturno. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Eccesso di pioggia: eccesso di disponibilita' idrica nel terreno e/o di precipitazioni prolungate eccedenti le medie del periodo che abbia causato danni alle produzione assicurate. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Alluvione: calamita' naturale che si manifesta sotto forma di esondazione, dovuta ad eccezionali eventi atmosferici, di corsi e specchi d'acqua naturali e/o artificiali che invadono le zone circostanti e sono accompagnate da trasporto e deposito di materiale solido e incoerente. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Vento Forte: fenomeno ventoso che raggiunga almeno il 7 grado della scala Beaufort, limitatamente agli effetti meccanici diretti sul prodotto assicurato, ancorche' causato dall'abbattimento dell'impianto arboreo. Gli effetti di tale evento devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze ed insistenti in zone aventi caratteristiche orografiche analoghe.
Vento Sciroccale: movimento piu' o meno regolare o violento di masse d'aria calda che per durata e/o intensita' arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Sbalzo termico: Variazione brusca e repentina della temperatura che per durata e/o intensita' arrechi effetti determinanti sulla vitalita' delle piante con conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Siccita': straordinaria carenza di precipitazioni rispetto a quelle normali del periodo che comporti l'abbassamento del contenuto idrico del terreno al di sotto del limite critico di umidita' e/o depauperamento delle fonti di approvvigionamento idrico tale da rendere impossibile anche l'attuazione di interventi irrigui di soccorso. Tale evento deve arrecare effetti determinanti sulla vitalita' delle piante oggetto di assicurazione con conseguente compromissione della produzione assicurata. Gli effetti della siccita' devono essere riscontrati su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe o poste nelle vicinanze.
Colpo di sole: Incidenza diretta dei raggi solari sotto l'azione di forti calori che per durata e/o intensita' arrechi effetti negativi al prodotto. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili in una pluralita' di enti e/o colture limitrofe.
Eccesso di neve: precipitazione atmosferica da aghi o lamelle di ghiaccio che per durata e/o intensita' arrechi effetti meccanici determinanti sulla pianta e conseguente compromissione della produzione. Gli effetti negativi della violenza e/o intensita' di tale avversita' atmosferica devono essere riscontrabili su una pluralita' di enti e/o colture limitrofe. II - Garanzie.
Garanzie pluririschio si intendono i contratti assicurativi che coprono i danni determinati da almeno due eventi, per l'anno 2013 e almeno 3 eventi per l'anno 2014, tra quelli ammessi all'assicurazione agevolata.
Garanzie multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversita' atmosferiche.
Si intendono i contratti assicurativi che coprono la mancata resa quali/quantitativa della produzione a causa della combinazione degli eventi avversi ammessi alla copertura assicurativa agevolata comprensiva, eventualmente, delle fitopatie e degli attacchi parassitari. In termini di valore la mancata resa dovra' essere espressa come la differenza tra la resa effettiva risultante al momento del raccolto e la resa media della produzione ordinaria del triennio precedente o, in alternativa, dei cinque anni precedenti escludendo l'anno con la produzione piu' bassa e quello con la produzione piu' elevata, moltiplicata per il prezzo medio dell'ultimo triennio, calcolato ai sensi dell'art. 5-ter del decreto legislativo n. 102/2004, modificato dal decreto legislativo n. 82/2008. III - Garanzie zootecnia.
Mancato reddito: perdita totale o parziale del reddito derivante dall'applicazione di ordinanze dell'Autorita' sanitaria conseguenti a focolai di malattie epizootiche assicurabili con polizze agevolate.
Mancata produzione di latte vaccino: riduzione della produzione di latte dovuta a valori termo igrometrici elevati, misurabili come superamento del 90° percentile sia di temperatura che di umidita', per un periodo di tempo superiore a 72 ore che determina un calo della produzione giornaliera superiore al 15%. Nell'allevamento oltre alla ventilazione naturale devono essere presenti e funzionanti sistemi di raffrescamento combinati (acqua e ventilazione).
Abbattimento forzoso: Perdita totale o parziale del valore del capitale zootecnico dell'allevamento, dovuta all'abbattimento parziale o totale dei capi presenti nell'allevamento in esecuzione dell'ordinanza emessa dall'autorita' sanitaria ai sensi delle norme di polizia veterinaria o di abbattimenti comunque finalizzati al risanamento o all'eradicazione di malattie infettive, nell'ambito di piani sanitari volontari regolati da specifiche normative regionali o nazionali. Non sono oggetto di garanzia assicurabile le perdite indennizzabili da altri provvedimenti normativi.
Costo di smaltimento: Costo sostenuto per il prelevamento, il trasporto dall'allevamento all'impianto di trasformazione, nonche' i costi di distruzione delle carcasse di animali per le cause richiamate all'art. 3, comma 6 del presente Piano assicurativo.
Costo di macellazione in azienda: Costo sostenuto per l'abbattimento in azienda di animali da avviare alla macellazione che si trovano in condizioni di inidoneita' al trasporto ai sensi della normativa comunitaria a causa di lesioni, problemi fisiologici, patologie. L'inidoneita' al trasporto dovra' essere certificata dal veterinario ispettore al macello.
 
Art. 2

1. I valori assicurabili con polizze agevolate, delle produzioni vegetali e animali, dei mancati redditi per il periodo di fermo degli allevamenti zootecnici colpiti da epizoozie e dei costi per il ripristino delle strutture aziendali e per lo smaltimento delle carcasse di animali morti, sono calcolati applicando i prezzi unitari di mercato stabiliti con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, ai sensi dell'art. 127 della legge n. 388/2000, comma 3, e dell'art. 2, comma 5-ter, del decreto legislativo n. 102/2004, nel testo modificato dal decreto legislativo n. 82/2008.
 
Art. 3

1. Nell'allegato 1, che fa parte integrante del presente decreto, sono individuate le tipologie colturali delle specie vegetali indicate all'art. 1, punto 1.1, assicurabili con polizze agevolate.
2. Per l'anno 2013 la copertura assicurativa dovra' comprendere almeno due avversita' atmosferiche tra quelle elencate all'art. 1.2.2 ed eventualmente le fitopatie e gli attacchi parassitari, elencati all'art. 1 punti 1.5 e 1.6, attraverso la stipula di polizze pluririschio.
A partire dall'anno 2014 la copertura assicurativa dovra' comprendere almeno tre avversita' atmosferiche, elencate all'art. 1.2.2, a cui si potranno aggiungere fitopatie, attacchi parassitari, elencati all'art. 1 punti 1.5 e 1.6, attraverso la stipula di polizze pluririschio.
3. Le polizze multirischio sulle rese per la stabilizzazione del ricavo aziendale a seguito di avversita' atmosferiche coprono l'insieme delle avversita' elencate all'art. 1, punto 1.2 Con le stesse polizze che assicurano le avversita' atmosferiche possono essere assicurati i danni da fitopatie e attacchi parassitari sulle stesse colture, ai sensi dell'art. 2, comma 3, del decreto legislativo n. 102/2004 e successive modifiche. La copertura assicurativa ha una durata massima di 12 mesi dalla data di sottoscrizione del contratto.
4. Nuovi schemi di polizza di cui al punto precedente, che differiscono dalle tipologie gia' ammesse all'agevolazione pubblica nell'anno precedente, devono essere preventivamente assentiti dal Ministero; trascorsi 30 giorni dal ricevimento della richiesta, senza alcuna comunicazione da parte dell'Amministrazione, si intendono autorizzati; detto termine puo' essere sospeso per acquisizione di valutazioni tecniche o supplementi istruttori fino al ricevimento della documentazione.
5. Le strutture aziendali sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversita' elencate all'art. 1, punto 1.4.
6. I costi di smaltimento delle carcasse dovranno riguardare tutte le morti da epizoozie, elencate all'art. 1, punto 1.7, sempre che non risarciti da altri interventi comunitari o nazionali e possono comprendere anche le morti dovute ad altre cause.
7. Le produzioni zootecniche per la copertura mancato reddito e abbattimento forzoso sono assicurabili unicamente con polizze pluririschio in cui sono comprese tutte le avversita' per singola specie assicurata elencate all'art. 1, da punto 1.7.1 a 1.7.7 ad eccezione delle epizoozie a sviluppo endemico e di quelle inserite a carattere sperimentale che possono essere comprese facoltativamente.
8. Le produzioni zootecniche assicurate per la garanzia mancato reddito di cui all'art. 1 punto 1.8 devono intendersi coperte anche per le diminuzioni di reddito dovute ai provvedimenti previsti per le aree perifocali.
9. Le garanzie a copertura della riduzione delle produzioni di latte bovino e del costo di macellazione in azienda dei grandi quadrupedi sono introdotte con polizze a carattere sperimentale.
10. La copertura assicurativa e' riferita all'anno solare o all'intero ciclo produttivo di ogni singola coltura o allevamento.
11. Per la copertura di ciascuna tipologia di rischio di cui al punto 2 (avversita' atmosferiche, fitopatie, attacchi parassitari, epizoozie), non e' consentita la stipula di piu' polizze per la medesima tipologia colturale o allevamento.
12. I valori assicurabili delle produzioni vegetali devono essere contenuti nel limite della produzione media annua calcolata ai sensi del Regolamento (CE) 1857/2006, della Commissione, del 16 dicembre 2006, art. 11, comma 2, lettera b). A tal fine le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano individuano le produzioni unitarie medie annuali per prodotto/tipologia colturale che rappresentano le quantita' unitarie massime assicurabili. Per lo stesso scopo le singole imprese possono utilizzare la propria produzione media unitaria triennale per prodotto/tipologia colturale se sono in grado di attestarla con la opportuna documentazione contabile aziendale.
 
Art. 4

1. Nel contratto assicurativo deve essere, tra l'altro riportato, per ogni garanzia e bene assicurato, il valore assicurato, la tariffa applicata, l'importo del premio, la soglia di danno e/o la franchigia.
2. Nel contratto assicurativo gli appezzamenti delle singole colture e le strutture devono essere individuati catastalmente e devono trovare rispondenza con il piano colturale del fascicolo aziendale e macrouso, di cui all'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 503/1999.
3. Gli allevamenti assicurati devono trovare rispondenza nell'anagrafe zootecnica e nel fascicolo aziendale ove previsti, e in mancanza di essi, dovranno essere riscontrabili in altri documenti ufficiali previsti.
 
Art. 5

1. La spesa premi ammissibile a contributo e' pari al minor valore risultante dal confronto tra la spesa premi ottenuta applicando i parametri contributivi calcolati dall'ISMEA, secondo le specifiche tecniche riportate nell'allegato n. 2 al presente decreto, e la spesa premi risultante dal certificato di polizza.
2. Nell'allegato n. 3 al presente decreto, sono stabilite le definizioni delle avversita' atmosferiche e garanzie ammissibili alla copertura assicurativa agevolata.
3. La misura del contributo e' determinata a consuntivo e, tenuto conto delle disponibilita' di bilancio, sara' contenuta nei limiti contributivi previsti dalla normativa a cui si riferiscono le singole polizze assicurative, quali il decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, l'art. 11 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 29 luglio 2009 e il Regolamento (CE) n. 1234/2007 e successive modifiche. L'aiuto per le polizze di cui all'art. 11, del decreto 29 luglio 2009, puo' essere integrato con fondi nazionali fino alla concorrenza del limite contributivo previsto dall'art. 12, comma 2, punto a), del Regolamento (CE) n. 1857/2006, del Consiglio del 15 dicembre 2006.
4. In presenza di offerte di mercato insufficienti a coprire la domanda assicurativa delle produzioni vegetali, su richiesta della Regione interessata, sono modificate con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, le previsioni assicurative contenute all'art. 1, per consentire l'attivazione degli interventi compensativi ex Post del Fondo di solidarieta' nazionale, di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102 e successive modifiche.
5. Le percentuali contributive massime sui premi assicurativi, da applicare secondo quanto previsto nell'allegato 2 del presente decreto e tenuto conto delle disponibilita' di bilancio nazionale e comunitario sono, per ogni combinazione coltura, struttura o allevamento /tipologia di polizza/garanzia, le seguenti:
a) Polizze con soglia di danno:
Colture/eventi assimilabili a calamita' naturali/pluririschio con due avversita' solo per l'anno 2013: fino al 65% della spesa ammessa;
Colture/eventi assimilabili a calamita' naturali/pluririschio con almeno tre avversita': per il 2013 fino al 75% della spesa ammessa. A partire dal 2014 la percentuale di aiuto massima per questa tipologia di polizze potra' arrivare fino al 65% della spesa ammessa;
Colture/eventi assimilabili a calamita' naturali/multirischio: fino all'80% della spesa ammessa;
Colture (esclusa uva da vino)/fitopatie e infestazioni parassitarie/pluririschio con almeno tre avversita' o multirischio: fino al 65% della spesa ammessa (con eventuale integrazione nazionale fino al 50%);
Strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali/pluririschio: fino all'80% della spesa ammessa;
Allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 65% della spesa ammessa (con eventuale integrazione nazionale fino al 50%);
b) Polizze senza soglia di danno:
Colture (compresa uva da vino)/altri eventi climatici, fitopatie e infestazioni parassitarie/pluririschio o multirischio: fino al 50% della spesa ammessa;
Uva da vino/perdite dovute ad animali selvatici: fino al 50% della spesa ammessa;
Strutture aziendali/eventi assimilabili a calamita' naturali/pluririschio: fino al 50% della spesa ammessa;
Allevamenti/animali morti per qualunque causa/smaltimento carcasse: fino al 50% della spesa ammessa;
Allevamenti/epizoozie/Mancato reddito e abbattimento forzoso: fino al 50% della spesa ammessa;
Allevamenti/squilibri igrotermometrici/Riduzioni produzioni di latte: fino al 50% della spesa ammessa;
Allevamenti/necessita' di macellazione con inidoneita' al trasporto/Costo di macellazione in azienda: fino al 50% della spesa ammessa.
Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 31 gennaio 2013

Il Ministro: Catania

Registrato alla Corte dei conti il 1° marzo 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 2, foglio n. 224
 
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