IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni e integrazioni, concernente il riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421; Visto il decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, che all'art. 39, comma 1, demanda al CIPE, su proposta del Ministro della salute, d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, l'assegnazione annuale delle quote del Fondo sanitario nazionale di parte corrente a favore delle Regioni e delle Province autonome; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 115, comma 1, lettera a), dispone che il riparto delle risorse per il finanziamento del Servizio sanitario nazionale avvenga previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano; Visto l'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il quale prevede che, a decorrere dal 1° gennaio 2010 sono abrogati gli articoli 5 e 6 della legge 30 novembre 1989, n. 386 e che, in conformita' con quanto disposto dall'art. 8, comma 1, lettera f), della legge 5 maggio 2009, n. 42, sono comunque fatti salvi i contributi erariali in essere sulle rate di ammortamento di mutui e prestiti obbligazionari accesi dalle Province autonome di Trento e di Bolzano, nonche' i rapporti giuridici gia' definiti; Visto il decreto legge 22 dicembre 2011, n. 211, convertito, con modificazioni, nella legge 17 febbraio 2012, n. 9, e in particolare l'art. 3-ter, comma 7, che autorizza la spesa nel limite massimo di 38.000.000 di euro, per l'anno 2012, e di 55.000.000 di euro a decorrere dal 2013, al fine di concorrere alla copertura degli oneri di parte corrente derivanti dal completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, tra i quali l'assunzione di personale qualificato da dedicare al recupero e al reinserimento sociale dei pazienti provenienti dai suddetti ospedali, in deroga alle disposizioni vigenti relative al contenimento della spesa; Vista l'odierna delibera di questo Comitato, n. 141 che, nel ripartire le disponibilita' del Fondo sanitario nazionale 2012, dispone l'accantonamento di 38.000.000 di euro per il finanziamento degli oneri connessi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, da ripartire per le finalita' individuate in delibera sulla base di specifica proposta del Ministero della salute; Vista la nota del Ministro della salute del 10 dicembre 2012, n. 10099, con la quale e' stata trasmessa la specifica proposta di riparto tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano di risorse pari a 38.000.000 di euro per l'anno 2012, destinate al finanziamento degli oneri connessi alla chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari e al trasferimento dei pazienti ivi internati nelle strutture territoriali gestite dalle Regioni e dalle Province autonome nell'ambito dei rispettivi Servizi sanitari regionali e provinciali; Vista l'intesa in sede di Conferenza Unificata sancita nella seduta del 6 dicembre 2012 (Rep. atti n. 140/CU); Considerato che nella proposta in esame viene precisato che i criteri di riparto della somma complessiva stanziata per l'anno 2012, pari a 38.000.000 di euro, si basano per il 50 per cento sulla popolazione residente in ciascuna Regione e Provincia autonoma e per il restante 50 per cento sul numero delle persone internate negli ospedali psichiatrici giudiziari alla data del 31 dicembre 2011, residenti in ciascuna Regione e Provincia autonoma, come comunicato dall'organo di coordinamento regionale per la sanita' penitenziaria; Considerato che, trattandosi del primo anno di applicazione, l'erogazione delle risorse spettanti alle Regioni e' subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze di approvazione dei programmi assistenziali regionali per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente in materia di contenimento della spesa; Considerato che il relativo trasferimento delle risorse alle Regioni a statuto speciale e alle Provincie autonome e' subordinato, ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM) del 1° aprile 2008, all'avvenuta adozione delle norme attuative in recepimento del predetto DPCM, secondo i rispettivi statuti e secondo le norme ivi previste; Tenuto conto dell'esame della proposta svolto ai sensi del vigente regolamento di questo Comitato (delibera 30 aprile 2012, n. 62, art. 3, pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 122/2012); Vista la nota n. 5314-P del 21 dicembre 2012 predisposta congiuntamente dal Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dal Ministero dell'economia e delle finanze e posta a base dell'odierna seduta del Comitato; Su proposta del Ministro della salute;
Delibera:
1. A valere sulle disponibilita' a carico del Fondo sanitario nazionale 2012, l'importo di 38.000.000 di euro, accantonato per il finanziamento degli oneri connessi al superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari con la odierna delibera n. 141 richiamata in premessa - ai sensi dell'art. 3-ter, comma 7 del decreto legge n. 211/2011, convertito, con modificazioni nella legge n. 9/2012 - e' ripartito tra le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano come riportato nella tabella allegata alla presente delibera di cui costituisce parte integrante. 2. L'effettiva erogazione delle risorse di cui al precedente punto 1 e' subordinata all'adozione del decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro dell'economia e delle finanze, di approvazione dei programmi assistenziali regionali per il completamento del processo di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, comprensivi delle richieste di assunzione di personale qualificato in deroga alla normativa vigente. 3. L'effettiva erogazione delle risorse di cui al precedente punto 1, relative alle Regioni a statuto speciale, e' subordinato, ai sensi dell'art. 8 del DPCM del 1° aprile 2008 richiamato in premessa, all'avvenuta adozione delle norme attuative in recepimento del predetto DPCM, secondo i rispettivi statuti e secondo le norme ivi previste. Per le Province autonome di Trento e di Bolzano le quote relative vengono rese indisponibili ai sensi dell'art. 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 richiamato in premessa. Roma, 21 dicembre 2012
Il Presidente: Monti Il segretario: Barca
Registrato alla Corte dei conti il 15 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 172
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