IL DIRETTORE GENERALE dello sviluppo rurale
Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, e successive modifiche ed integrazioni, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse. Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, recante «Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096». Vista la legge 20 aprile 1976, n. 195, che modifica la citata legge 1096/71 ed in particolare gli articoli 4 e 5 che prevedono la suddivisione dei registri di varieta' di specie di piante ortive e la loro istituzione obbligatoria. Visto il decreto ministeriale 17 luglio 1976, che istituisce i registri di varieta' di specie di piante ortive. Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, ed in particolare l'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), che prevede, tra l'altro, che debba essere disposta la cancellazione di una varieta' dal registro qualora il responsabile della conservazione in purezza ne faccia richiesta a meno che una selezione conservatrice resti assicurata. Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59. Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle «norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche», in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1. Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio del 2012, n. 41, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali. Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 12081 del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli uffici dirigenziali non generali. Considerato che, per le varieta' indicate all'articolo unico del presente dispositivo, i responsabili della conservazione in purezza hanno comunicato di voler rinunciare alla conservazione in purezza della varieta' e che, a livello generale, le stesse non rivestono particolare interesse. Ritenuto di dover procedere in conformita'.
Decreta: Articolo unico
Ai sensi dell'art. 17-bis, quarto comma, lettera b), del Regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e successive modifiche, le varieta' di seguito elencate, iscritte al registro delle varieta' di specie di piante ortive con i decreto a fianco indicati, sono cancellate dal registro medesimo. Parte di provvedimento in formato grafico
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 5 aprile 2013
Il direttore generale: Cacopardi
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