Gazzetta n. 96 del 24 aprile 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 13 marzo 2013, n. 42 |
Regolamento recante le modalita' di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»; Visto l'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare il comma 6; Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3; Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 6 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100; Vista la classificazione ISTAT delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196; Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229; Considerato che presso le Regioni e le Province autonome sono istituiti gli Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici; Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 ottobre 2012; Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11-19 dicembre 2012, n. 293; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre 2012 e del 21 febbraio 2013; Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. 6965 del 5 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Adotta il seguente regolamento:
Art. 1 Definizioni
1. Si definisce «opera pubblica incompiuta» ogni opera pubblica che risulta non completata per una o piu' delle seguenti cause: a) mancanza di fondi; b) cause tecniche; c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge; d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o di recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia; e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. 2. Si considera non completata ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'opera non fruibile dalla collettivita', caratterizzata da uno dei seguenti stati di esecuzione: a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione; b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi; c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O. - Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100, S.O. - Si riporta il testo dell'art. 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il consolidamento dei conti pubblici): «Art. 44-bis (Elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute). - 1. Ai sensi del presente articolo, per «opera pubblica incompiuta» si intende l'opera che non e' stata completata: a) per mancanza di fondi; b) per cause tecniche; c) per sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge; d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice; e) per il mancato interesse al completamento da parte del gestore. 2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non risulta fruibile dalla collettivita'. 3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle opere pubbliche incompiute. 4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato a livello regionale mediante l'istituzione di elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali competenti per le opere pubbliche. 5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' eseguita contestualmente alla redazione degli elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di determinati criteri di adattabilita' delle opere stesse ai fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri che indicano le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni singola opera. 6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con proprio regolamento, le modalita' di redazione dell'elenco-anagrafe, nonche' le modalita' di formazione della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe, tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed evidenziando le opere prossime al completamento. 7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma 5, si tiene conto delle diverse competenze in materia attribuite allo Stato e alle regioni.». - Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione): «Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17 maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita' della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici, ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni progetto in corso di attuazione alla predetta data, e' dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in via telematica secondo la procedura definita dal CIPE. 2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il parere della Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita' e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.». - Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri): «3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». - Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229 (Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30. - Si riporta l'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica): «3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale entro il 30 settembre.». - Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali): «Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata assume deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi, esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni, alle province, ai comuni e alle comunita' montane. 2. La Conferenza unificata e' comunque competente in tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita' montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: a) esprime parere: 1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni di legge collegati; 2) sul documento di programmazione economica e finanziaria; 3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui all'art. 3, commi 3 e 4; c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti dalla legge; e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e locali secondo le modalita' di cui all'art. 6; f) e' consultata sulle linee generali delle politiche del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e mobilita' del personale connessi al conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali; g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. 3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di preminente interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane. 4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha compiti di: a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le autonomie locali; b) studio, informazione e confronto nelle problematiche connesse agli indirizzi di politica generale che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di province e comuni e comunita' montane (16). 6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in particolare, e' sede di discussione ed esame: a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative legislative e degli atti generali di governo a cio' attinenti; b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione ed erogazione dei servizi pubblici; c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di cui al presente comma che venga sottoposto, anche su richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei Ministri o dal Presidente delegato. 7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha inoltre il compito di favorire: a) l'informazione e le iniziative per il miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; b) la promozione di accordi o contratti di programma ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498; c) le attivita' relative alla organizzazione di manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da celebrare in ambito nazionale.».
Note all'art. 1: - Si riportano gli articoli 135, 136 e 3 del citato decreto legislativo n. 163 del 2006: «Art. 135 (Risoluzione del contratto per reati accertati e per decadenza dell'attestazione di qualificazione). (art. 118, D.P.R. n. 554/1999) 1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965, n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi 3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonche' per reati di usura, riciclaggio nonche' per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonche' per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalita' dell'intervento, di procedere alla risoluzione del contratto. 1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario informatico, la stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto. 2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.». «Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave inadempimento, grave irregolarita' e grave ritardo). (art. 119, D.P.R. n. 554/1999; artt. 340, 341 legge n. 2248/1865) 1. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'appaltatore. 2. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. 3. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto. 4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da' inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. 5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento. 6. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.». «Art. 3 (Definizioni). (art. 1, direttiva 2004/18/CE; artt. 1, 2.1., direttiva 2004/17/CE; artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9, d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995; artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, comma 4, d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004) 1. Ai fini del presente codice si applicano le definizioni che seguono. 2. Il "codice" e' il presente codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture. 3. I "contratti" o i "contratti pubblici" sono i contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti aggiudicatori. 4. I "settori ordinari" dei contratti pubblici sono i settori diversi da quelli del gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice, in cui operano le stazioni appaltanti come definite dal presente articolo. 5. I "settori speciali" dei contratti pubblici sono i settori del gas, energia termica, elettricita', acqua, trasporti, servizi postali, sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte III del presente codice. 6. Gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante o un ente aggiudicatore e uno o piu' operatori economici, aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal presente codice. 7. Gli "appalti pubblici di lavori" sono appalti pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure, limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara. 8. I "lavori" di cui all'allegato I comprendono le attivita' di costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per "opera" si intende il risultato di un insieme di lavori, che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica. Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica. 9. Gli "appalti pubblici di forniture" sono appalti pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per l'acquisto, di prodotti. 10. Gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di cui all'allegato II. 11. Le "concessioni di lavori pubblici" sono contratti a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad oggetto, in conformita' al presente codice, l'esecuzione, ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita', e di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati, nonche' la loro gestione funzionale ed economica, che presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformita' al presente codice. La gestione funzionale ed economica puo' anche riguardare, eventualmente in via anticipata, opere o parti di opere direttamente connesse a quelle oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa. 12. La "concessione di servizi" e' un contratto che presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformita' all'art. 30. 13. L'"accordo quadro" e' un accordo concluso tra una o piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici e il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantita' previste. 14. Il "sistema dinamico di acquisizione" e' un processo di acquisizione interamente elettronico, per acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri. 15. L'"asta elettronica" e' un processo per fasi successive basato su un dispositivo elettronico di presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che interviene dopo una prima valutazione completa delle offerte permettendo che la loro classificazione possa essere effettuata sulla base di un trattamento automatico. Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori, non possono essere oggetto di aste elettroniche. 15-bis. "La locazione finanziaria di opere pubbliche o di pubblica utilita'" e' il contratto avente ad oggetto la prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori. 15-bis.1. Il "contratto di disponibilita'" e' il contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice di un'opera di proprieta' privata destinata all'esercizio di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel rispetto dei parametri di funzionalita' previsti dal contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche sopravvenuti. 15-ter. Ai fini del presente codice, i "contratti di partenariato pubblico privato" sono contratti aventi per oggetto una o piu' prestazioni quali la progettazione, la costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di un servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti. Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la concessione di servizi, la locazione finanziaria, il contratto di disponibilita' l'affidamento di lavori mediante finanza di progetto, le societa' miste. Possono rientrare altresi' tra le operazioni di partenariato pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto o in parte posticipato e collegato alla disponibilita' dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 44, comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat. 16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi. 17. I contratti "sotto soglia" sono i contratti pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' inferiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti esclusi. 18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte alla disciplina del presente codice, e quelli non contemplati dal presente codice. 19. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore di servizi" designano una persona fisica, o una persona giuridica, o un ente senza personalita' giuridica, ivi compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE) costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti, la prestazione di servizi. 20. Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una unica offerta. 21. Il termine "consorzio" si riferisce ai consorzi previsti dall'ordinamento, con o senza personalita' giuridica. 22. Il termine "operatore economico" comprende l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o un raggruppamento o consorzio di essi. 23. L'"offerente" e' l'operatore economico che ha presentato un'offerta. 24. Il "candidato" e' l'operatore economico che ha chiesto di partecipare a una procedura ristretta o negoziata o a un dialogo competitivo. 25. Le "amministrazioni aggiudicatrici" sono: le amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni, consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti (13). 26. L'"organismo di diritto pubblico" e' qualsiasi organismo, anche in forma societaria: istituito per soddisfare specificatamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale; dotato di personalita' giuridica; la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia costituito da membri dei quali piu' della meta' e' designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri organismi di diritto pubblico. 27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV e V. 28. Le "imprese pubbliche" sono le imprese su cui le amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare, direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o perche' ne sono proprietarie, o perche' vi hanno una partecipazione finanziaria, o in virtu' delle norme che disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e' presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici, direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa, alternativamente o cumulativamente: a) detengono la maggioranza del capitale sottoscritto; b) controllano la maggioranza dei voti cui danno diritto le azioni emesse dall'impresa; c) hanno il diritto di nominare piu' della meta' dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'impresa. 29. Gli "enti aggiudicatori" al fine dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici o imprese pubbliche, operano in virtu' di diritti speciali o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo le norme vigenti. 30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte III, figurano nell'allegato VI. 31. Gli "altri soggetti aggiudicatori", ai fini della parte II, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza delle disposizioni del presente codice. 32. I "soggetti aggiudicatori", ai soli fini della parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi), comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonche' i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei fondi, di cui al citato capo IV. 33. L'espressione "stazione appaltante" (...) comprende le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di cui all'art. 32. 34. La "centrale di committenza" e' un'amministrazione aggiudicatrice che: acquista forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori, o aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori. 35. Il "profilo di committente" e' il sito informatico di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal presente codice, nonche' dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, il profilo di committente e' istituito nel rispetto delle previsioni di tali atti legislativi e successive modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed esecuzione. 36. Le "procedure di affidamento" e l'"affidamento" comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto, sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione, sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di concorsi di idee. 37. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni operatore economico interessato puo' presentare un'offerta. 38. Le "procedure ristrette" sono le procedure alle quali ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con le modalita' stabilite dal presente codice. 39. Il "dialogo competitivo" e' una procedura nella quale la stazione appaltante, in caso di appalti particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o piu' soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' e sulla base della quale o delle quali i candidati selezionati saranno invitati a presentare le offerte; a tale procedura qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare. 40. Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o piu' di essi le condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata. 41. I "concorsi di progettazione" sono le procedure intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel settore della pianificazione territoriale, dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto, selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una gara, con o senza assegnazione di premi. 42. I termini "scritto" o "per iscritto" designano un insieme di parole o cifre che puo' essere letto, riprodotto e poi comunicato. Tale insieme puo' includere informazioni formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici. 43. Un "mezzo elettronico" e' un mezzo che utilizza apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici. 44. L'"Autorita'" e' l'Autorita' per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui all'art. 6. 45. L'"Osservatorio" e' l'Osservatorio dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui all'art. 7. 46. L'"Accordo" e' l'accordo sugli appalti pubblici stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali dell'Uruguay Round. 47. Il "regolamento" e' il regolamento di esecuzione e attuazione del presente codice, di cui all'art. 5. 48. La "Commissione" e' la Commissione della Comunita' europea. 49. Il "Vocabolario comune per gli appalti", in appresso CPV ("Common Procurement Vocabulary"), designa la nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel contempo la corrispondenza con le altre nomenclature esistenti. 50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al campo di applicazione del presente codice derivanti da eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione provvisoria) di cui all'allegato II, avra' la prevalenza rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC. 51. Ai fini dell'art. 22 e dell'art. 100 valgono le seguenti definizioni: a) "rete pubblica di telecomunicazioni" e' l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici o altri mezzi elettromagnetici; b) "punto terminale della rete" e' l'insieme dei collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e comunicare efficacemente per mezzo di essa; c) "servizi pubblici di telecomunicazioni" sono i servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in particolare ad uno o piu' enti di telecomunicazioni; d) "servizi di telecomunicazioni" sono i servizi che consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di telecomunicazioni mediante procedimenti di telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e della televisione.». - Per il testo dell'art. 44-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, si veda nelle note alle premesse. |
| Allegato 1 Parte di provvedimento in formato grafico
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| Art. 2 Pubblicazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute
1. L'elenco anagrafe delle opere incompiute, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha la finalita' di coordinare, a livello informativo e statistico, i dati sulle opere pubbliche incompiute in possesso delle amministrazioni statali, regionali o locali. L'elenco e' ripartito in due sezioni, relative, rispettivamente, alle opere di interesse nazionale e alle opere di interesse regionale e degli enti locali. L'ambito dell'interesse e' individuato rispetto all'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; per i predetti soggetti che sono amministrazioni pubbliche l'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale e' individuata in base alla classificazione ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli altri soggetti l'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale e' individuata in base all'ambito territoriale cui e' riferibile l'opera. La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse nazionale e' pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse regionale e degli enti locali e' pubblicata dalle Regioni e dalle Province autonome sui siti predisposti ed attivati dalle Regioni e dalle Province autonome medesime ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva appositi collegamenti informatici con i siti di cui al precedente periodo in modo da consentire l'accesso dal sito istituzionale del Ministero alla sezione dell'elenco relativa alle opere di interesse regionale e degli enti locali. Le relative attivita' di monitoraggio, raccolta, redazione, coordinamento e aggiornamento dei dati sono curate, per le opere d'interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, e, per quelle di interesse regionale e degli enti locali, dagli Osservatori regionali dei contratti pubblici territorialmente competenti ovvero da altri uffici regionali allo specifico scopo preposti, e sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziare previste a legislazione vigente. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229. 2. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome pubblicano, secondo le modalita' previste al comma 1, le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute. Le opere sono inserite nella corrispondente sezione dell'elenco nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 4. Note all'art. 2: - Per il testo dell'art. 44-bis del decreto-legge n. 201 del 2011, si veda nelle note alle premesse. - Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006, si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196 del 2009, si veda nelle note alle premesse. - Per i riferimenti al decreto legislativo n. 229 del 2011, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 3 Modalita' di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute
1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuano le opere incompiute di rispettiva competenza. Entro il predetto termine, i medesimi soggetti, ciascuno secondo l'ambito territoriale individuato all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, trasmettono la lista delle opere individuate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alla Regione e alla Provincia autonoma di appartenenza, unitamente ai dati e alle informazioni previste al comma 2. 2. Per ogni opera pubblica incompiuta, sono indicati i seguenti elementi informativi: a) il codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. b) denominazione della stazione appaltante, ovvero dell'ente aggiudicatore, o di altro soggetto aggiudicatore individuato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163; c) localizzazione dell'opera (regione, provincia e comune di ubicazione), secondo la classificazione adottata dal sistema CUP; d) descrizione dell'opera e dati dimensionali; e) classificazione dell'opera secondo l'appartenenza della stessa al settore di intervento, e al relativo sottosettore, tra quelli riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto e che ne forma parte integrante, desunta dalla classificazione prevista dal sistema CUP; f) importo complessivo dell'intervento e importo per lavori risultanti dall'ultimo quadro economico approvato e oneri necessari per l'ultimazione dei lavori; g) percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato; h) fonti di finanziamento; i) cause tra quelle previste all'articolo 1, comma 1, che hanno comportato l'incompiutezza dell'opera e possibili soluzioni; l) indicazione, sentita, per le opere di interesse nazionale, l'Agenzia del demanio, del possibile utilizzo dell'opera anche con destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista nonche' dell'eventuale utilizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale; m) indicazione se l'opera incompiuta si inserisce in una specifica infrastruttura a rete (quale un'infrastruttura stradale, ferroviaria, idrica, informatica) rispetto alla quale l'incompiutezza dell'opera costituisce una discontinuita' nella rete medesima. 3. Qualora un'opera pubblica incompiuta non sia dotata di codice CUP, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a farne richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. 4. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma possono pubblicare, sul profilo di committente di cui all'articolo 3, comma 35, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lista, con i dati e le informazioni previste al comma 2, delle opere incompiute individuate ai sensi del comma 1. 5. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero le Regioni e le Province autonome riscontrino il mancato o inesatto adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal presente articolo, gli stessi segnalano tale circostanza al soggetto di cui al comma 1 tenuto all'adempimento, il quale verifica la segnalazione ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilita' in relazione al mancato espletamento del predetto adempimento. Note all'art. 3: - Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n. 163 del 2006, si veda nelle note all'art. 1. - Per il testo dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003, si veda nelle note alle premesse. |
| Art. 4 Graduatorie
1. Sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni e Province autonome redigono, ciascuno per le sezioni di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, una graduatoria nella quale le opere pubbliche incompiute sono ordinate in ordine di priorita', tenendo conto dello stato d'avanzamento raggiunto nella realizzazione dell'opera e di un possibile utilizzo dell'opera stessa anche con destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista. Le graduatorie cosi' predisposte costituiscono uno strumento conoscitivo volto a consentire di individuare in modo razionale ed efficiente le soluzioni ottimali per l'utilizzo delle opere pubbliche incompiute attraverso il completamento ovvero il riutilizzo ridimensionato delle stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, le opere pubbliche incompiute sono classificate e collocate in ordine decrescente secondo le seguenti caratteristiche e i seguenti livelli di sviluppo: a) opere pubbliche ultimate, incompiute per il mancato perfezionamento delle operazioni di collaudo entro i termini di legge, qualora non utilizzabili anche parzialmente; b) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali e' possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso; c) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera, per le quali e' possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale ma con diversa destinazione d'uso, che deve essere specificamente indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l); d) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali non e' possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale; e) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali e' possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso; f) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali e' possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale ma con diversa destinazione d'uso, che deve essere specificamente indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l); g) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali non e' possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale. 3. La formazione della graduatoria all'interno della classificazione di cui al comma 2, per le opere che presentano le medesime caratteristiche e il medesimo livello di sviluppo, avviene in ordine decrescente rispetto alla percentuale di avanzamento dei lavori; in caso di medesima percentuale di avanzamento dei lavori e' data priorita' in graduatoria alle opere appartenenti ad infrastrutture a rete e, a seguire, alle opere ritenute di maggiore utilita' per la collettivita'.
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| Art. 5 Disposizioni transitorie
1. In sede di prima applicazione del presente regolamento: a) entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alle Regioni e alle Province autonome le informazioni e i dati previsti dall'articolo 3, comma 2; contestualmente i predetti soggetti possono pubblicare le informazioni di cui all'articolo 3, comma 4; b) entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome, pubblicano, secondo le modalita' previste all'articolo 1, le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute.
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| Art. 6 Entrata in vigore
1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Roma, 13 marzo 2013
Il Ministro: Passera
Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastruttre e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 384
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