Gazzetta n. 96 del 24 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
DECRETO 13 marzo 2013, n. 42
Regolamento recante le modalita' di redazione dell'elenco-anagrafe delle opere pubbliche incompiute, di cui all'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.


IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE
E DEI TRASPORTI

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59;
Visto il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»;
Visto l'articolo 44-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ed in particolare il comma 6;
Visto l'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Visto il decreto del Ministero dei lavori pubblici 6 aprile 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100;
Vista la classificazione ISTAT delle amministrazioni pubbliche individuate ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229;
Considerato che presso le Regioni e le Province autonome sono istituiti gli Osservatori Regionali dei Contratti Pubblici;
Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso nella seduta del 25 ottobre 2012;
Vista la sentenza della Corte Costituzionale 11-19 dicembre 2012, n. 293;
Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nelle adunanze del 6 dicembre 2012 e del 21 febbraio 2013;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, con nota n. 6965 del 5 marzo 2013, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

Adotta
il seguente regolamento:

Art. 1
Definizioni

1. Si definisce «opera pubblica incompiuta» ogni opera pubblica che risulta non completata per una o piu' delle seguenti cause:
a) mancanza di fondi;
b) cause tecniche;
c) sopravvenute nuove norme tecniche o disposizioni di legge;
d) fallimento, liquidazione coatta e concordato preventivo dell'impresa appaltatrice, risoluzione del contratto ai sensi degli articoli 135 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, o di recesso dal contratto ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di antimafia;
e) mancato interesse al completamento da parte della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
2. Si considera non completata ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, un'opera non fruibile dalla collettivita', caratterizzata da uno dei seguenti stati di esecuzione:
a) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti oltre il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione;
b) i lavori di realizzazione, avviati, risultano interrotti entro il termine contrattualmente previsto per l'ultimazione, non sussistendo, allo stato, le condizioni di riavvio degli stessi;
c) i lavori di realizzazione, ultimati, non sono stati collaudati nel termine previsto in quanto l'opera non risulta rispondente a tutti i requisiti previsti dal capitolato e dal relativo progetto esecutivo, come accertato nel corso delle operazioni di collaudo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112
(Conferimento di funzioni e compiti amministrativi allo
Stato, alle regioni e agli enti locali in attuazione del
capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1998, n. 92, S.O.
- Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2
maggio 2006, n. 100, S.O.
- Si riporta il testo dell'art. 44-bis del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con
modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214,
(Disposizioni urgenti per la crescita, l'equita' e il
consolidamento dei conti pubblici):
«Art. 44-bis (Elenco-anagrafe nazionale delle opere
pubbliche incompiute). - 1. Ai sensi del presente articolo,
per «opera pubblica incompiuta» si intende l'opera che non
e' stata completata:
a) per mancanza di fondi;
b) per cause tecniche;
c) per sopravvenute nuove norme tecniche o
disposizioni di legge;
d) per il fallimento dell'impresa appaltatrice;
e) per il mancato interesse al completamento da parte
del gestore.
2. Si considera in ogni caso opera pubblica incompiuta
un'opera non rispondente a tutti i requisiti previsti dal
capitolato e dal relativo progetto esecutivo e che non
risulta fruibile dalla collettivita'.
3. Presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti e' istituito l'elenco-anagrafe nazionale delle
opere pubbliche incompiute.
4. L'elenco-anagrafe di cui al comma 3 e' articolato a
livello regionale mediante l'istituzione di
elenchi-anagrafe presso gli assessorati regionali
competenti per le opere pubbliche.
5. La redazione dell'elenco-anagrafe di cui al comma 3
e' eseguita contestualmente alla redazione degli
elenchi-anagrafe su base regionale, all'interno dei quali
le opere pubbliche incompiute sono inserite sulla base di
determinati criteri di adattabilita' delle opere stesse ai
fini del loro riutilizzo, nonche' di criteri che indicano
le ulteriori destinazioni a cui puo' essere adibita ogni
singola opera.
6. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, il Ministro
delle infrastrutture e dei trasporti stabilisce, con
proprio regolamento, le modalita' di redazione
dell'elenco-anagrafe, nonche' le modalita' di formazione
della graduatoria e dei criteri in base ai quali le opere
pubbliche incompiute sono iscritte nell'elenco-anagrafe,
tenendo conto dello stato di avanzamento dei lavori ed
evidenziando le opere prossime al completamento.
7. Ai fini della fissazione dei criteri di cui al comma
5, si tiene conto delle diverse competenze in materia
attribuite allo Stato e alle regioni.».
- Si riporta il testo dell'art. 11 della legge 16
gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia
di pubblica amministrazione):
«Art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti
pubblici). - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, per le
finalita' di cui all'art. 1, commi 5 e 6, della legge 17
maggio 1999, n. 144, e in particolare per la funzionalita'
della rete di monitoraggio degli investimenti pubblici,
ogni nuovo progetto di investimento pubblico, nonche' ogni
progetto in corso di attuazione alla predetta data, e'
dotato di un «Codice unico di progetto», che le competenti
amministrazioni o i soggetti aggiudicatori richiedono in
via telematica secondo la procedura definita dal CIPE.
2. Entro il 30 settembre 2002, il CIPE, acquisito il
parere della Conferenza unificata di cui al decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, disciplina le modalita'
e le procedure necessarie per l'attuazione del comma 1.».
- Si riporta il testo dell'art. 17, comma 3, della
legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri):
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati
regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di
autorita' sottordinate al ministro, quando la legge
espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
materie di competenza di piu' ministri, possono essere
adottati con decreti interministeriali, ferma restando la
necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati
dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente
del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.».
- Il decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229
(Attuazione dell'art. 30, comma 9, lettere e), f) e g),
della legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia di
procedure di monitoraggio sullo stato di attuazione delle
opere pubbliche, di verifica dell'utilizzo dei
finanziamenti nei tempi previsti e costituzione del Fondo
opere e del Fondo progetti), e' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale 6 febbraio 2012, n. 30.
- Si riporta l'art. 1, comma 3, della legge 31 dicembre
2009, n. 196 (Legge di contabilita' e finanza pubblica):
«3. La ricognizione delle amministrazioni pubbliche di
cui al comma 2 e' operata annualmente dall'ISTAT con
proprio provvedimento e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
entro il 30 settembre.».
- Si riporta il testo dell'art. 9 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
«Art. 9 (Funzioni). - 1. La Conferenza unificata assume
deliberazioni, promuove e sancisce intese ed accordi,
esprime pareri, designa rappresentanti in relazione alle
materie ed ai compiti di interesse comune alle regioni,
alle province, ai comuni e alle comunita' montane.
2. La Conferenza unificata e' comunque competente in
tutti i casi in cui regioni, province, comuni e comunita'
montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la Conferenza
Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi su un
medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata:
a) esprime parere:
1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
di legge collegati;
2) sul documento di programmazione economica e
finanziaria;
3) sugli schemi di decreto legislativo adottati in
base all'art. 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59;
b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane. Nel caso di mancata
intesa o di urgenza si applicano le disposizioni di cui
all'art. 3, commi 3 e 4;
c) promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni,
province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare
l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in
collaborazione attivita' di interesse comune;
d) acquisisce le designazioni dei rappresentanti
delle autonomie locali indicati, rispettivamente, dai
presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
dalla legge;
e) assicura lo scambio di dati e informazioni tra
Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane nei
casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione di
protocolli di intesa tra le amministrazioni centrali e
locali secondo le modalita' di cui all'art. 6;
f) e' consultata sulle linee generali delle politiche
del personale pubblico e sui processi di riorganizzazione e
mobilita' del personale connessi al conferimento di
funzioni e compiti alle regioni ed agli enti locali;
g) esprime gli indirizzi per l'attivita' dell'Agenzia
per i servizi sanitari regionali.
3. Il Presidente del Consiglio dei Ministri puo'
sottoporre alla Conferenza unificata, anche su richiesta
delle autonomie regionali e locali, ogni altro oggetto di
preminente interesse comune delle regioni, delle province,
dei comuni e delle comunita' montane.
4. Ferma restando la necessita' dell'assenso del
Governo per l'adozione delle deliberazioni di competenza
della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni, delle
province, dei comuni e delle comunita' montane e' assunto
con il consenso distinto dei membri dei due gruppi delle
autonomie che compongono, rispettivamente, la Conferenza
Stato-regioni e la Conferenza Stato-citta' ed autonomie
locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita' dei
membri dei due predetti gruppi. Ove questa non sia
raggiunta l'assenso e' espresso dalla maggioranza dei
rappresentanti di ciascuno dei due gruppi.
5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
compiti di:
a) coordinamento nei rapporti tra lo Stato e le
autonomie locali;
b) studio, informazione e confronto nelle
problematiche connesse agli indirizzi di politica generale
che possono incidere sulle funzioni proprie o delegate di
province e comuni e comunita' montane (16).
6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
particolare, e' sede di discussione ed esame:
a) dei problemi relativi all'ordinamento ed al
funzionamento degli enti locali, compresi gli aspetti
relativi alle politiche finanziarie e di bilancio, alle
risorse umane e strumentali, nonche' delle iniziative
legislative e degli atti generali di governo a cio'
attinenti;
b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
ed erogazione dei servizi pubblici;
c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
cui al presente comma che venga sottoposto, anche su
richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM,
al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
Ministri o dal Presidente delegato.
7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali ha
inoltre il compito di favorire:
a) l'informazione e le iniziative per il
miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali;
b) la promozione di accordi o contratti di programma
ai sensi dell'art. 12 della legge 23 dicembre 1992, n. 498;
c) le attivita' relative alla organizzazione di
manifestazioni che coinvolgono piu' comuni o province da
celebrare in ambito nazionale.».

Note all'art. 1:
- Si riportano gli articoli 135, 136 e 3 del citato
decreto legislativo n. 163 del 2006:
«Art. 135 (Risoluzione del contratto per reati
accertati e per decadenza dell'attestazione di
qualificazione).
(art. 118, D.P.R. n. 554/1999)
1. Fermo quanto previsto da altre disposizioni di
legge, qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che
dispone l'applicazione di una o piu' misure di prevenzione
di cui all'art. 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423,
ed agli articoli 2 e seguenti della legge 31 maggio 1965,
n. 575, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata
in giudicato per i delitti previsti dall'art. 51, commi
3-bis e 3-quater, del codice di procedura penale, dagli
articoli 314, primo comma, 316, 316-bis, 317, 318, 319,
319-ter, 319-quater e 320 del codice penale, nonche' per
reati di usura, riciclaggio nonche' per frodi nei riguardi
della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori,
di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai
lavori, nonche' per violazione degli obblighi attinenti
alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento
propone alla stazione appaltante, in relazione allo stato
dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle
finalita' dell'intervento, di procedere alla risoluzione
del contratto.
1-bis. Qualora nei confronti dell'appaltatore sia
intervenuta la decadenza dell'attestazione di
qualificazione, per aver prodotto falsa documentazione o
dichiarazioni mendaci, risultante dal casellario
informatico, la stazione appaltante procede alla
risoluzione del contratto.
2. Nel caso di risoluzione, l'appaltatore ha diritto
soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti,
decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo
scioglimento del contratto.».
«Art. 136 (Risoluzione del contratto per grave
inadempimento, grave irregolarita' e grave ritardo).
(art. 119, D.P.R. n. 554/1999; artt. 340, 341 legge n.
2248/1865)
1. Quando il direttore dei lavori accerta che
comportamenti dell'appaltatore concretano grave
inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da
compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al
responsabile del procedimento una relazione
particolareggiata, corredata dei documenti necessari,
indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che
devono essere accreditati all'appaltatore.
2. Su indicazione del responsabile del procedimento il
direttore dei lavori formula la contestazione degli
addebiti all'appaltatore, assegnando un termine non
inferiore a quindici giorni per la presentazione delle
proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
3. Acquisite e valutate negativamente le predette
controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che
l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su
proposta del responsabile del procedimento dispone la
risoluzione del contratto.
4. Qualora, al di fuori dei precedenti casi,
l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza
dell'appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il
direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i
casi d'urgenza, non puo' essere inferiore a dieci giorni,
per compiere i lavori in ritardo, e da' inoltre le
prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal
giorno di ricevimento della comunicazione.
5. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei
lavori verifica, in contraddittorio con l'appaltatore, o,
in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli
effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo
verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
6. Sulla base del processo verbale, qualora
l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, su
proposta del responsabile del procedimento, delibera la
risoluzione del contratto.».
«Art. 3 (Definizioni).
(art. 1, direttiva 2004/18/CE; artt. 1, 2.1., direttiva
2004/17/CE; artt. 2, 19, legge n. 109/1994; artt. 1, 2, 9,
d.lgs. n. 358/1992; artt. 2, 3, 6, d.lgs. n. 157/1995;
artt. 2, 7, 12, d.lgs. n. 158/1995; art. 19, comma 4,
d.lgs. n. 402/1998; art. 24, legge n. 62/2004)
1. Ai fini del presente codice si applicano le
definizioni che seguono.
2. Il "codice" e' il presente codice dei contratti
pubblici di lavori, servizi, forniture.
3. I "contratti" o i "contratti pubblici" sono i
contratti di appalto o di concessione aventi per oggetto
l'acquisizione di servizi, o di forniture, ovvero
l'esecuzione di opere o lavori, posti in essere dalle
stazioni appaltanti, dagli enti aggiudicatori, dai soggetti
aggiudicatori.
4. I "settori ordinari" dei contratti pubblici sono i
settori diversi da quelli del gas, energia termica,
elettricita', acqua, trasporti, servizi postali,
sfruttamento di area geografica, come definiti dalla parte
III del presente codice, in cui operano le stazioni
appaltanti come definite dal presente articolo.
5. I "settori speciali" dei contratti pubblici sono i
settori del gas, energia termica, elettricita', acqua,
trasporti, servizi postali, sfruttamento di area
geografica, come definiti dalla parte III del presente
codice.
6. Gli "appalti pubblici" sono i contratti a titolo
oneroso, stipulati per iscritto tra una stazione appaltante
o un ente aggiudicatore e uno o piu' operatori economici,
aventi per oggetto l'esecuzione di lavori, la fornitura di
prodotti, la prestazione di servizi come definiti dal
presente codice.
7. Gli "appalti pubblici di lavori" sono appalti
pubblici aventi per oggetto l'esecuzione o, congiuntamente,
la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero, previa
acquisizione in sede di offerta del progetto definitivo, la
progettazione esecutiva e l'esecuzione, relativamente a
lavori o opere rientranti nell'allegato I, oppure,
limitatamente alle ipotesi di cui alla parte II, titolo
III, capo IV, l'esecuzione, con qualsiasi mezzo, di
un'opera rispondente alle esigenze specificate dalla
stazione appaltante o dall'ente aggiudicatore, sulla base
del progetto preliminare o definitivo posto a base di gara.
8. I "lavori" di cui all'allegato I comprendono le
attivita' di costruzione, demolizione, recupero,
ristrutturazione, restauro, manutenzione, di opere. Per
"opera" si intende il risultato di un insieme di lavori,
che di per se' esplichi una funzione economica o tecnica.
Le opere comprendono sia quelle che sono il risultato di un
insieme di lavori edilizi o di genio civile, sia quelle di
presidio e difesa ambientale e di ingegneria naturalistica.
9. Gli "appalti pubblici di forniture" sono appalti
pubblici diversi da quelli di lavori o di servizi, aventi
per oggetto l'acquisto, la locazione finanziaria, la
locazione o l'acquisto a riscatto, con o senza opzione per
l'acquisto, di prodotti.
10. Gli "appalti pubblici di servizi" sono appalti
pubblici diversi dagli appalti pubblici di lavori o di
forniture, aventi per oggetto la prestazione dei servizi di
cui all'allegato II.
11. Le "concessioni di lavori pubblici" sono contratti
a titolo oneroso, conclusi in forma scritta, aventi ad
oggetto, in conformita' al presente codice, l'esecuzione,
ovvero la progettazione esecutiva e l'esecuzione, ovvero la
progettazione definitiva, la progettazione esecutiva e
l'esecuzione di lavori pubblici o di pubblica utilita', e
di lavori ad essi strutturalmente e direttamente collegati,
nonche' la loro gestione funzionale ed economica, che
presentano le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
di lavori, ad eccezione del fatto che il corrispettivo dei
lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera o
in tale diritto accompagnato da un prezzo, in conformita'
al presente codice. La gestione funzionale ed economica
puo' anche riguardare, eventualmente in via anticipata,
opere o parti di opere direttamente connesse a quelle
oggetto della concessione e da ricomprendere nella stessa.
12. La "concessione di servizi" e' un contratto che
presenta le stesse caratteristiche di un appalto pubblico
di servizi, ad eccezione del fatto che il corrispettivo
della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto
di gestire i servizi o in tale diritto accompagnato da un
prezzo, in conformita' all'art. 30.
13. L'"accordo quadro" e' un accordo concluso tra una o
piu' stazioni appaltanti e uno o piu' operatori economici e
il cui scopo e' quello di stabilire le clausole relative
agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in
particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le
quantita' previste.
14. Il "sistema dinamico di acquisizione" e' un
processo di acquisizione interamente elettronico, per
acquisti di uso corrente, le cui caratteristiche
generalmente disponibili sul mercato soddisfano le esigenze
di una stazione appaltante, limitato nel tempo e aperto per
tutta la sua durata a qualsivoglia operatore economico che
soddisfi i criteri di selezione e che abbia presentato
un'offerta indicativa conforme al capitolato d'oneri.
15. L'"asta elettronica" e' un processo per fasi
successive basato su un dispositivo elettronico di
presentazione di nuovi prezzi, modificati al ribasso, o di
nuovi valori riguardanti taluni elementi delle offerte, che
interviene dopo una prima valutazione completa delle
offerte permettendo che la loro classificazione possa
essere effettuata sulla base di un trattamento automatico.
Gli appalti di servizi e di lavori che hanno per oggetto
prestazioni intellettuali, come la progettazione di lavori,
non possono essere oggetto di aste elettroniche.
15-bis. "La locazione finanziaria di opere pubbliche o
di pubblica utilita'" e' il contratto avente ad oggetto la
prestazione di servizi finanziari e l'esecuzione di lavori.
15-bis.1. Il "contratto di disponibilita'" e' il
contratto mediante il quale sono affidate, a rischio e a
spesa dell'affidatario, la costruzione e la messa a
disposizione a favore dell'amministrazione aggiudicatrice
di un'opera di proprieta' privata destinata all'esercizio
di un pubblico servizio, a fronte di un corrispettivo. Si
intende per messa a disposizione l'onere assunto a proprio
rischio dall'affidatario di assicurare all'amministrazione
aggiudicatrice la costante fruibilita' dell'opera, nel
rispetto dei parametri di funzionalita' previsti dal
contratto, garantendo allo scopo la perfetta manutenzione e
la risoluzione di tutti gli eventuali vizi, anche
sopravvenuti.
15-ter. Ai fini del presente codice, i "contratti di
partenariato pubblico privato" sono contratti aventi per
oggetto una o piu' prestazioni quali la progettazione, la
costruzione, la gestione o la manutenzione di un'opera
pubblica o di pubblica utilita', oppure la fornitura di un
servizio, compreso in ogni caso il finanziamento totale o
parziale a carico di privati, anche in forme diverse, di
tali prestazioni, con allocazione dei rischi ai sensi delle
prescrizioni e degli indirizzi comunitari vigenti.
Rientrano, a titolo esemplificativo, tra i contratti di
partenariato pubblico privato la concessione di lavori, la
concessione di servizi, la locazione finanziaria, il
contratto di disponibilita' l'affidamento di lavori
mediante finanza di progetto, le societa' miste. Possono
rientrare altresi' tra le operazioni di partenariato
pubblico privato l'affidamento a contraente generale ove il
corrispettivo per la realizzazione dell'opera sia in tutto
o in parte posticipato e collegato alla disponibilita'
dell'opera per il committente o per utenti terzi. Fatti
salvi gli obblighi di comunicazione previsti dall'art. 44,
comma 1-bis del decreto-legge 31 dicembre 2007, n. 248,
convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio
2008, n. 31, alle operazioni di partenariato pubblico
privato si applicano i contenuti delle decisioni Eurostat.
16. I contratti «di rilevanza comunitaria» sono i
contratti pubblici il cui valore stimato al netto
dell'imposta sul valore aggiunto (i.v.a.) e' pari o
superiore alle soglie di cui agli articoli 28, 32, comma 1,
lettera e), 91, 99, 196, 215, 235, e che non rientrino nel
novero dei contratti esclusi.
17. I contratti "sotto soglia" sono i contratti
pubblici il cui valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto (i.v.a.) e' inferiore alle soglie di cui
agli articoli 28, 32, comma 1, lettera e), 91, 99, 196,
215, 235, e che non rientrino nel novero dei contratti
esclusi.
18. I «contratti esclusi» sono i contratti pubblici di
cui alla parte I, titolo II, sottratti in tutto o in parte
alla disciplina del presente codice, e quelli non
contemplati dal presente codice.
19. I termini "imprenditore", "fornitore" e "prestatore
di servizi" designano una persona fisica, o una persona
giuridica, o un ente senza personalita' giuridica, ivi
compreso il gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
costituito ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991,
n. 240, che offra sul mercato, rispettivamente, la
realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti,
la prestazione di servizi.
20. Il termine "raggruppamento temporaneo" designa un
insieme di imprenditori, o fornitori, o prestatori di
servizi, costituito, anche mediante scrittura privata, allo
scopo di partecipare alla procedura di affidamento di uno
specifico contratto pubblico, mediante presentazione di una
unica offerta.
21. Il termine "consorzio" si riferisce ai consorzi
previsti dall'ordinamento, con o senza personalita'
giuridica.
22. Il termine "operatore economico" comprende
l'imprenditore, il fornitore e il prestatore di servizi o
un raggruppamento o consorzio di essi.
23. L'"offerente" e' l'operatore economico che ha
presentato un'offerta.
24. Il "candidato" e' l'operatore economico che ha
chiesto di partecipare a una procedura ristretta o
negoziata o a un dialogo competitivo.
25. Le "amministrazioni aggiudicatrici" sono: le
amministrazioni dello Stato; gli enti pubblici
territoriali; gli altri enti pubblici non economici; gli
organismi di diritto pubblico; le associazioni, unioni,
consorzi, comunque denominati, costituiti da detti soggetti
(13).
26. L'"organismo di diritto pubblico" e' qualsiasi
organismo, anche in forma societaria:
istituito per soddisfare specificatamente esigenze di
interesse generale, aventi carattere non industriale o
commerciale;
dotato di personalita' giuridica;
la cui attivita' sia finanziata in modo maggioritario
dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o da altri
organismi di diritto pubblico oppure la cui gestione sia
soggetta al controllo di questi ultimi oppure il cui organo
d'amministrazione, di direzione o di vigilanza sia
costituito da membri dei quali piu' della meta' e'
designata dallo Stato, dagli enti pubblici territoriali o
da altri organismi di diritto pubblico.
27. Gli elenchi, non tassativi, degli organismi e delle
categorie di organismi di diritto pubblico che soddisfano
detti requisiti figurano nell'allegato III, al fine
dell'applicazione delle disposizioni delle parti I, II, IV
e V.
28. Le "imprese pubbliche" sono le imprese su cui le
amministrazioni aggiudicatrici possono esercitare,
direttamente o indirettamente, un'influenza dominante o
perche' ne sono proprietarie, o perche' vi hanno una
partecipazione finanziaria, o in virtu' delle norme che
disciplinano dette imprese. L'influenza dominante e'
presunta quando le amministrazioni aggiudicatrici,
direttamente o indirettamente, riguardo all'impresa,
alternativamente o cumulativamente:
a) detengono la maggioranza del capitale
sottoscritto;
b) controllano la maggioranza dei voti cui danno
diritto le azioni emesse dall'impresa;
c) hanno il diritto di nominare piu' della meta' dei
membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di
vigilanza dell'impresa.
29. Gli "enti aggiudicatori" al fine dell'applicazione
delle disposizioni delle parti I, III, IV e V comprendono
le amministrazioni aggiudicatrici, le imprese pubbliche, e
i soggetti che, non essendo amministrazioni aggiudicatrici
o imprese pubbliche, operano in virtu' di diritti speciali
o esclusivi concessi loro dall'autorita' competente secondo
le norme vigenti.
30. Gli elenchi, non limitativi, degli enti
aggiudicatori ai fini dell'applicazione della parte III,
figurano nell'allegato VI.
31. Gli "altri soggetti aggiudicatori", ai fini della
parte II, sono i soggetti privati tenuti all'osservanza
delle disposizioni del presente codice.
32. I "soggetti aggiudicatori", ai soli fini della
parte II, titolo III, capo IV (lavori relativi a
infrastrutture strategiche e insediamenti produttivi),
comprendono le amministrazioni aggiudicatrici di cui al
comma 25, gli enti aggiudicatori di cui al comma 29 nonche'
i diversi soggetti pubblici o privati assegnatari dei
fondi, di cui al citato capo IV.
33. L'espressione "stazione appaltante" (...) comprende
le amministrazioni aggiudicatrici e gli altri soggetti di
cui all'art. 32.
34. La "centrale di committenza" e' un'amministrazione
aggiudicatrice che:
acquista forniture o servizi destinati ad
amministrazioni aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori,
o
aggiudica appalti pubblici o conclude accordi quadro
di lavori, forniture o servizi destinati ad amministrazioni
aggiudicatrici o altri enti aggiudicatori.
35. Il "profilo di committente" e' il sito informatico
di una stazione appaltante, su cui sono pubblicati gli atti
e le informazioni previsti dal presente codice, nonche'
dall'allegato X, punto 2. Per i soggetti pubblici tenuti
all'osservanza del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82,
il profilo di committente e' istituito nel rispetto delle
previsioni di tali atti legislativi e successive
modificazioni, e delle relative norme di attuazione ed
esecuzione.
36. Le "procedure di affidamento" e l'"affidamento"
comprendono sia l'affidamento di lavori, servizi, o
forniture, o incarichi di progettazione, mediante appalto,
sia l'affidamento di lavori o servizi mediante concessione,
sia l'affidamento di concorsi di progettazione e di
concorsi di idee.
37. Le "procedure aperte" sono le procedure in cui ogni
operatore economico interessato puo' presentare un'offerta.
38. Le "procedure ristrette" sono le procedure alle
quali ogni operatore economico puo' chiedere di partecipare
e in cui possono presentare un'offerta soltanto gli
operatori economici invitati dalle stazioni appaltanti, con
le modalita' stabilite dal presente codice.
39. Il "dialogo competitivo" e' una procedura nella
quale la stazione appaltante, in caso di appalti
particolarmente complessi, avvia un dialogo con i candidati
ammessi a tale procedura, al fine di elaborare una o piu'
soluzioni atte a soddisfare le sue necessita' e sulla base
della quale o delle quali i candidati selezionati saranno
invitati a presentare le offerte; a tale procedura
qualsiasi operatore economico puo' chiedere di partecipare.
40. Le "procedure negoziate" sono le procedure in cui
le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici
da loro scelti e negoziano con uno o piu' di essi le
condizioni dell'appalto. Il cottimo fiduciario costituisce
procedura negoziata.
41. I "concorsi di progettazione" sono le procedure
intese a fornire alla stazione appaltante, soprattutto nel
settore della pianificazione territoriale,
dell'urbanistica, dell'architettura, dell'ingegneria o
dell'elaborazione di dati, un piano o un progetto,
selezionato da una commissione giudicatrice in base ad una
gara, con o senza assegnazione di premi.
42. I termini "scritto" o "per iscritto" designano un
insieme di parole o cifre che puo' essere letto, riprodotto
e poi comunicato. Tale insieme puo' includere informazioni
formate, trasmesse e archiviate con mezzi elettronici.
43. Un "mezzo elettronico" e' un mezzo che utilizza
apparecchiature elettroniche di elaborazione (compresa la
compressione numerica) e di archiviazione dei dati e che
utilizza la diffusione, la trasmissione e la ricezione via
filo, via radio, attraverso mezzi ottici o altri mezzi
elettromagnetici.
44. L'"Autorita'" e' l'Autorita' per la vigilanza sui
contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, di cui
all'art. 6.
45. L'"Osservatorio" e' l'Osservatorio dei contratti
pubblici relativi a lavori, servizi forniture di cui
all'art. 7.
46. L'"Accordo" e' l'accordo sugli appalti pubblici
stipulato nel quadro dei negoziati multilaterali
dell'Uruguay Round.
47. Il "regolamento" e' il regolamento di esecuzione e
attuazione del presente codice, di cui all'art. 5.
48. La "Commissione" e' la Commissione della Comunita'
europea.
49. Il "Vocabolario comune per gli appalti", in
appresso CPV ("Common Procurement Vocabulary"), designa la
nomenclatura di riferimento per gli appalti pubblici
adottata dal regolamento (CE) n. 2195/2002, assicurando nel
contempo la corrispondenza con le altre nomenclature
esistenti.
50. Nel caso di interpretazioni divergenti riguardo al
campo di applicazione del presente codice derivanti da
eventuali discrepanze tra la nomenclatura CPV e la
nomenclatura NACE di cui all'allegato I o tra la
nomenclatura CPV e la nomenclatura CPC (versione
provvisoria) di cui all'allegato II, avra' la prevalenza
rispettivamente la nomenclatura NACE o la nomenclatura CPC.
51. Ai fini dell'art. 22 e dell'art. 100 valgono le
seguenti definizioni:
a) "rete pubblica di telecomunicazioni" e'
l'infrastruttura pubblica di telecomunicazioni che consente
la trasmissione di segnali tra punti terminali definiti
della rete per mezzo di fili, onde hertziane, mezzi ottici
o altri mezzi elettromagnetici;
b) "punto terminale della rete" e' l'insieme dei
collegamenti fisici e delle specifiche tecniche di accesso
che fanno parte della rete pubblica di telecomunicazioni e
sono necessari per avere accesso a tale rete pubblica e
comunicare efficacemente per mezzo di essa;
c) "servizi pubblici di telecomunicazioni" sono i
servizi di telecomunicazioni della cui offerta gli Stati
membri hanno specificatamente affidato l'offerta, in
particolare ad uno o piu' enti di telecomunicazioni;
d) "servizi di telecomunicazioni" sono i servizi che
consistono, totalmente o parzialmente, nella trasmissione e
nell'instradamento di segnali su una rete pubblica di
telecomunicazioni mediante procedimenti di
telecomunicazioni, ad eccezione della radiodiffusione e
della televisione.».
- Per il testo dell'art. 44-bis del decreto-legge n.
201 del 2011, si veda nelle note alle premesse.
 
Allegato 1
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Pubblicazione dell'elenco-anagrafe
delle opere pubbliche incompiute

1. L'elenco anagrafe delle opere incompiute, istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ai sensi dell'articolo 44-bis, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, ha la finalita' di coordinare, a livello informativo e statistico, i dati sulle opere pubbliche incompiute in possesso delle amministrazioni statali, regionali o locali. L'elenco e' ripartito in due sezioni, relative, rispettivamente, alle opere di interesse nazionale e alle opere di interesse regionale e degli enti locali. L'ambito dell'interesse e' individuato rispetto all'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale della stazione appaltante, dell'ente aggiudicatore o di altro soggetto aggiudicatore, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163; per i predetti soggetti che sono amministrazioni pubbliche l'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale e' individuata in base alla classificazione ISTAT di cui all'articolo 1, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli altri soggetti l'appartenenza all'ambito nazionale ovvero regionale o locale e' individuata in base all'ambito territoriale cui e' riferibile l'opera. La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse nazionale e' pubblicata sul sito istituzionale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. La sezione dell'elenco relativa alle opere incompiute di interesse regionale e degli enti locali e' pubblicata dalle Regioni e dalle Province autonome sui siti predisposti ed attivati dalle Regioni e dalle Province autonome medesime ai sensi del decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2001, n. 100. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti attiva appositi collegamenti informatici con i siti di cui al precedente periodo in modo da consentire l'accesso dal sito istituzionale del Ministero alla sezione dell'elenco relativa alle opere di interesse regionale e degli enti locali. Le relative attivita' di monitoraggio, raccolta, redazione, coordinamento e aggiornamento dei dati sono curate, per le opere d'interesse nazionale, dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti - Dipartimento per le infrastrutture, gli affari generali ed il personale, e, per quelle di interesse regionale e degli enti locali, dagli Osservatori regionali dei contratti pubblici territorialmente competenti ovvero da altri uffici regionali allo specifico scopo preposti, e sono realizzate con le risorse umane, strumentali e finanziare previste a legislazione vigente. Resta fermo quanto previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
2. Entro il 30 giugno di ciascun anno il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome pubblicano, secondo le modalita' previste al comma 1, le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute. Le opere sono inserite nella corrispondente sezione dell'elenco nell'ordine di graduatoria di cui all'articolo 4.
Note all'art. 2:
- Per il testo dell'art. 44-bis del decreto-legge n.
201 del 2011, si veda nelle note alle premesse.
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n.
163 del 2006, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 1, comma 3, della legge n. 196
del 2009, si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti al decreto legislativo n. 229 del
2011, si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 3
Modalita' di redazione dell'elenco-anagrafe
delle opere pubbliche incompiute

1. Entro il 31 marzo di ciascun anno, le stazioni appaltanti, gli enti aggiudicatori e gli altri soggetti aggiudicatori, di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, individuano le opere incompiute di rispettiva competenza. Entro il predetto termine, i medesimi soggetti, ciascuno secondo l'ambito territoriale individuato all'articolo 2, comma 1, terzo periodo, trasmettono la lista delle opere individuate al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alla Regione e alla Provincia autonoma di appartenenza, unitamente ai dati e alle informazioni previste al comma 2.
2. Per ogni opera pubblica incompiuta, sono indicati i seguenti elementi informativi:
a) il codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.
b) denominazione della stazione appaltante, ovvero dell'ente aggiudicatore, o di altro soggetto aggiudicatore individuato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
c) localizzazione dell'opera (regione, provincia e comune di ubicazione), secondo la classificazione adottata dal sistema CUP;
d) descrizione dell'opera e dati dimensionali;
e) classificazione dell'opera secondo l'appartenenza della stessa al settore di intervento, e al relativo sottosettore, tra quelli riportati nella tabella di cui all'allegato 1 al presente decreto e che ne forma parte integrante, desunta dalla classificazione prevista dal sistema CUP;
f) importo complessivo dell'intervento e importo per lavori risultanti dall'ultimo quadro economico approvato e oneri necessari per l'ultimazione dei lavori;
g) percentuale di avanzamento dei lavori rispetto all'ultimo progetto approvato;
h) fonti di finanziamento;
i) cause tra quelle previste all'articolo 1, comma 1, che hanno comportato l'incompiutezza dell'opera e possibili soluzioni;
l) indicazione, sentita, per le opere di interesse nazionale, l'Agenzia del demanio, del possibile utilizzo dell'opera anche con destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista nonche' dell'eventuale utilizzo ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale;
m) indicazione se l'opera incompiuta si inserisce in una specifica infrastruttura a rete (quale un'infrastruttura stradale, ferroviaria, idrica, informatica) rispetto alla quale l'incompiutezza dell'opera costituisce una discontinuita' nella rete medesima.
3. Qualora un'opera pubblica incompiuta non sia dotata di codice CUP, i soggetti di cui al comma 1 provvedono a farne richiesta alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica.
4. Contestualmente alla trasmissione di cui al comma 1, i soggetti di cui al medesimo comma possono pubblicare, sul profilo di committente di cui all'articolo 3, comma 35, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, la lista, con i dati e le informazioni previste al comma 2, delle opere incompiute individuate ai sensi del comma 1.
5. Qualora il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero le Regioni e le Province autonome riscontrino il mancato o inesatto adempimento degli obblighi di trasmissione previsti dal presente articolo, gli stessi segnalano tale circostanza al soggetto di cui al comma 1 tenuto all'adempimento, il quale verifica la segnalazione ai fini dell'accertamento delle eventuali responsabilita' in relazione al mancato espletamento del predetto adempimento.
Note all'art. 3:
- Per il testo dell'art. 3 del decreto legislativo n.
163 del 2006, si veda nelle note all'art. 1.
- Per il testo dell'art. 11 della legge n. 3 del 2003,
si veda nelle note alle premesse.
 
Art. 4
Graduatorie

1. Sulla base dei dati forniti ai sensi dell'articolo 3, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni e Province autonome redigono, ciascuno per le sezioni di rispettiva competenza di cui all'articolo 2, una graduatoria nella quale le opere pubbliche incompiute sono ordinate in ordine di priorita', tenendo conto dello stato d'avanzamento raggiunto nella realizzazione dell'opera e di un possibile utilizzo dell'opera stessa anche con destinazioni d'uso alternative a quella inizialmente prevista. Le graduatorie cosi' predisposte costituiscono uno strumento conoscitivo volto a consentire di individuare in modo razionale ed efficiente le soluzioni ottimali per l'utilizzo delle opere pubbliche incompiute attraverso il completamento ovvero il riutilizzo ridimensionato delle stesse, anche con diversa destinazione rispetto a quella originariamente prevista.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le opere pubbliche incompiute sono classificate e collocate in ordine decrescente secondo le seguenti caratteristiche e i seguenti livelli di sviluppo:
a) opere pubbliche ultimate, incompiute per il mancato perfezionamento delle operazioni di collaudo entro i termini di legge, qualora non utilizzabili anche parzialmente;
b) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali e' possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso;
c) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera, per le quali e' possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale ma con diversa destinazione d'uso, che deve essere specificamente indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l);
d) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento pari o superiore ai 4/5 dell'opera per le quali non e' possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale;
e) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali e' possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale, mantenendo la stessa destinazione d'uso;
f) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali e' possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale ma con diversa destinazione d'uso, che deve essere specificamente indicata ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera l);
g) opere pubbliche incompiute con stato d'avanzamento inferiore ai 4/5 dell'opera per le quali non e' possibile prevedere un utilizzo anche ridimensionato rispetto alle previsioni del progetto iniziale.
3. La formazione della graduatoria all'interno della classificazione di cui al comma 2, per le opere che presentano le medesime caratteristiche e il medesimo livello di sviluppo, avviene in ordine decrescente rispetto alla percentuale di avanzamento dei lavori; in caso di medesima percentuale di avanzamento dei lavori e' data priorita' in graduatoria alle opere appartenenti ad infrastrutture a rete e, a seguire, alle opere ritenute di maggiore utilita' per la collettivita'.
 
Art. 5
Disposizioni transitorie

1. In sede di prima applicazione del presente regolamento:
a) entro 90 giorni dalla sua entrata in vigore, i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ovvero alle Regioni e alle Province autonome le informazioni e i dati previsti dall'articolo 3, comma 2; contestualmente i predetti soggetti possono pubblicare le informazioni di cui all'articolo 3, comma 4;
b) entro 180 giorni dalla sua entrata in vigore, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le Regioni e le Province autonome, pubblicano, secondo le modalita' previste all'articolo 1, le sezioni di rispettiva competenza dell'elenco anagrafe delle opere pubbliche incompiute.
 
Art. 6
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 13 marzo 2013

Il Ministro: Passera

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 17 aprile 2013 Ufficio controllo atti Ministero delle infrastruttre e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente, della tutela del territorio e del mare, registro n. 2, foglio n. 384
 
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