Gazzetta n. 97 del 26 aprile 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI |
DECRETO 11 aprile 2013 |
Designazione della Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Roma, quale autorita' pubblica ad effettuare i controlli per la indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano», registrata in ambito Unione europea ai sensi del Reg. (CE) n. 510/06. |
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IL DIRETTORE GENERALE per il riconoscimento degli organismi di controllo e certificazione e tutela del consumatore
Visto il regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 relativo ai regimi di qualita' dei prodotti agricoli e alimentari, e in particolare l'art. 58 che abroga il regolamento (CE) n. 510/2006; Visto l'art. 16, comma 1 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012 che stabilisce che le denominazioni figuranti nel registro di cui all'art. 7, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 510/2006 sono automaticamente iscritte nel registro «registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette» di cui all'art. 11 del presente regolamento; Visto il regolamento (CE) n. 507 della Commissione del 15 giugno 2009 con il quale l'Unione europea ha provveduto alla registrazione della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano» e il successivo regolamento (UE) n. 1174 del 5 dicembre 2012 con il quale e' stata approvata la modifica del disciplinare di produzione della denominazione protetta medesima; Visti gli articoli 36 e 37 del predetto regolamento (UE) n. 1151/2012, concernente i controlli; Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1999 - ed in particolare l'art. 14 il quale contiene apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari; Visto il decreto 8 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 180 del 5 agosto 2009, con il quale la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma e' stata designata quale autorita' pubblica ad effettuare i controlli per la denominazione protetta «Abbacchio Romano»; Considerato che il Consorzio di tutela dell'Abbacchio Romano IGP ha confermato la Camera di Commercio di Roma quale struttura di controllo e di certificazione della indicazione geografica protetta «Abbacchio Romano» ai sensi dei citati articoli 36 e 37 del predetto reg. (UE) n. 1151/2012; Visto il decreto 4 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 168 del 20 luglio 2012, con il quale la designazione triennale rilasciata alla Camera di Commercio di Roma ad effettuare i controlli per la denominazione protetta «Abbacchio Romano», e' stata prorogata fino all'emanazione del decreto di rinnovo della designazione all'Ente Camerale; Considerato che la Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma ha predisposto il piano di controllo per la denominazione «Abbacchio Romano» conformemente allo schema tipo di controllo; Vista la documentazione agli atti del Ministero; Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di autorizzazione;
Decreta:
Art. 1
La Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Roma con sede in Roma, via Appia Nuova n. 218, e' designata quale autorita' pubblica ad espletare le funzioni di controllo, previste dagli articoli 36 e 37 del regolamento (UE) n. 1151/2012 per la denominazione protetta «Abbacchio Romano», registrata in ambito Unione europea con regolamento (CE) n. 507 del 15 giugno 2009.
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| Art. 2
La presente designazione comporta l'obbligo per la Camera di Commercio di Roma del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/99 con provvedimento dell'autorita' nazionale competente.
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| Art. 3
1. La Camera di Commercio di Roma non puo' modificare le modalita' di controllo e il sistema tariffario riportati nell'apposito piano di controllo per la denominazione protetta «Abbacchio Romano», cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'. 2. La Camera di Commercio comunica e sottopone all'approvazione ministeriale ogni variazione concernente il personale ispettivo indicato nella documentazione presentata, la composizione del Comitato di certificazione o della struttura equivalente e dell'organo decidente i ricorsi, nonche' l'esercizio di attivita' che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento autorizzatorio. 3. Il mancato adempimento delle prescrizioni del presente articolo puo' comportare la revoca della designazione concessa.
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| Art. 4
1. La designazione di cui all'art. 1 decorre dalla data di emanazione del presente decreto. 2. Alla scadenza del terzo anno di designazione, il soggetto legittimato ai sensi dell'art. 14, comma 8 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, dovra' comunicare all'Autorita' nazionale competente, l'intenzione di confermare la Camera di Commercio di Roma o proporre un nuovo soggetto da scegliersi tra quelli iscritti nell'elenco di cui all'art. 14, comma 7, della legge 21 dicembre 1999, n. 526, ovvero di rinunciare esplicitamente alla facolta' di designazione ai sensi dell'art. 14, comma 9, della citata legge. 3. Nell'ambito del periodo di validita' della designazione, la Camera di Commercio di Roma e' tenuta ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'autorita' nazionale competente, ove lo ritenga necessario, decida di impartire.
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| Art. 5
1. La Camera di Commercio di Roma comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Abbacchio Romano» anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto. 2. La Camera di Commercio di Roma immette nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali tutti gli elementi conoscitivi di carattere tecnico e documentale dell'attivita' certificativa. 3. La Camera di Commercio di Roma trasmettera' i dati relativi al rilascio delle attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione «Abbacchio Romano» a richiesta del Consorzio di tutela riconosciuto, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 526/99 e, comunque, in assenza di tale richiesta, con cadenza annuale.
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| Art. 6
La Camera di Commercio di Roma e' sottoposta alla vigilanza esercitata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e dalla Regione Lazio, ai sensi dell'art. 14, comma 12, della legge 21 dicembre 1999, n. 526. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana ed entra in vigore dalla data della sua emanazione. Roma, 11 aprile 2013
Il direttore generale: La Torre
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