Gazzetta n. 97 del 26 aprile 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
DECRETO 5 aprile 2013
Iscrizione di una varieta' di specie foraggera al relativo registro nazionale.


IL DIRETTORE GENERALE
dello sviluppo rurale

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attivita' sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varieta' aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varieta' stesse;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973, relativo all'istituzione dei "Registri obbligatori delle varieta'";
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065 recante il regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59";
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, relativo alle "norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", in particolare l'art. 4, commi 1 e 2 e l'art. 16, comma 1;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 14 febbraio 2012, n. 41, concernente il regolamento di riorganizzazione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali;
Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 2 agosto 2012, registrato alla Corte dei Conti, recante individuazione degli Uffici dirigenziali di livello non generale;
Visto il decreto ministeriale del 31 marzo 1999, con il quale e' stata iscritta, nel relativo registro, la varieta' di erba medica denominata "PR58N57" ;
Visto il decreto ministeriale del 11 febbraio 2010, con il quale la medesima varieta' e' stata successivamente cancellata;
Vista la domanda presentata ai fini della reiscrizione della varieta' nel rispettivo registro nazionale;
Visti i risultati delle prove condotte per l'accertamento dei requisiti varietali previsti dalla normativa vigente;
Ritenuto di dover procedere in conformita';

Decreta:
Articolo unico

Ai sensi dell'art. 17 del D.P.R. 8 ottobre 1973, n. 1065, la sotto elencata varieta', cancellata con proprio decreto ministeriale dal registro delle varieta' di specie di piante agrarie per mancata presentazione della domanda di rinnovo, e' nuovamente iscritta nel registro suddetto fino alla fine del decimo anno civile successivo a quello della reiscrizione medesima:
Parte di provvedimento in formato grafico


Il presente decreto entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 5 aprile 2013

Il direttore generale: Cacopardi
Avvertenza: Il presente atto non e' soggetto al visto di
controllo preventivo di legittimita' da parte della Corte
dei conti, art. 3, legge 14 gennaio 1994, n. 20, ne' alla
registrazione da parte dell'Ufficio centrale del bilancio
del Ministero dell'economia e delle finanze, art. 9 del
decreto del Presidente della Repubblica n. 38/1998.
 
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