Gazzetta n. 97 del 26 aprile 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
DIRETTIVA DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 8 febbraio 2013
Indirizzi operativi per l'istituzione dell'Unita' di Comando e Controllo del bacino del fiume Po ai fini del governo delle piene, nonche' modifiche ed integrazioni alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 e successive modificazioni.


IL PRESIDENTE
DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225, recante «Istituzione del Servizio nazionale della protezione civile» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, recante «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 5» ed in particolare gli articoli 107 e 108;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;
Visto il decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, recante «Disposizioni urgenti per assicurare il coordinamento operativo delle strutture preposte alle attivita' di protezione civile e per migliorare le strutture logistiche nel settore della difesa civile» ed in particolare l'art. 5, comma 2, del predetto decreto-legge ove e' previsto che il Presidente del Consiglio dei Ministri, predisponga gli indirizzi operativi dei programmi di previsione e prevenzione dei rischi, nonche' i programmi nazionali di soccorso e i piani per l'attuazione delle conseguenti misure di emergenza, d'intesa con le Regioni e gli Enti locali;
Visto il decreto-legge 4 novembre 2002, convertito nella legge del 27 dicembre 2002, n. 286, recante «Interventi urgenti a favore delle popolazioni colpite dalle calamita' naturali nelle regioni Molise, Sicilia e Puglia, nonche' ulteriori disposizioni in materia di protezione civile» ed in particolare l'art. 3 del predetto decreto-legge che autorizza il Presidente del Consiglio dei Ministri, al verificarsi di una situazione emergenziale eccezionale da valutarsi in relazione al grave rischio di compromissione dell'integrita' della vita, su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile e sentito il Presidente della regione interessata, anche prima della dichiarazione dello stato di emergenza, a disporre il coinvolgimento delle strutture operative nazionali del Servizio nazionale della protezione civile per fronteggiare l'emergenza;
Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito, con modificazioni, dalla legge del 12 luglio 2012, n. 100 recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»;
Vista la Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004, recante «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni» e s.m.i, ed in particolare il punto 5 concernente le misure di previsione e prevenzione non strutturale finalizzate al governo delle piene, ove e' previsto che nei bacini di interesse interregionale e nazionale, in cui siano presenti opere di ritenuta iscritte nel Registro italiano dighe, il Dipartimento della protezione civile e le Regioni interessate costituiscano un'Unita' di comando e controllo che si rappresenta come Autorita' di protezione civile per il governo delle piene;
Vista la Direttiva del 3 dicembre 2008 concernente «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze»;
Visto il decreto legislativo, n. 49, del 23 febbraio 2010 concernente l'attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione ed alla gestione dei rischi di alluvioni ed in particolare, l'art. 3 ove e' previsto che le Regioni, in coordinamento tra loro e con il Dipartimento della protezione civile, provvedano, ai sensi della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 27 febbraio 2004 per il distretto idrografico di riferimento, alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile;
Visto altresi' l'art. 7, comma 3, del predetto decreto legislativo in cui si dispone che i piani di gestione contengano una sintesi dei contenuti dei piani urgenti di emergenza predisposti ai sensi dell'art. 67, comma 5, del decreto legislativo n. 152 del 2006, nonche' della normativa previgente e tengano conto degli aspetti relativi alle attivita' di regolazione dei deflussi posta in essere anche attraverso i piani di laminazione;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 dicembre 2011, con il quale al dott. Franco Gabrielli e' stato conferito l'incarico di Capo del Dipartimento della protezione civile;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 novembre 2012, recante «Modifiche all'organizzazione del Dipartimento della protezione civile»;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 settembre 2012 recante la definizione dei principi per l'individuazione del funzionamento dei Centri di Competenza, attualmente all'esame degli organi di controllo;
Considerato che in attuazione della direttiva 2007/60/CE le Regioni devono, in coordinamento fra loro e con il Dipartimento della protezione civile, provvedere alla predisposizione ed all'attuazione del sistema di allertamento nazionale, statale e regionale, per il rischio idraulico ai fini di protezione civile nell'ambito del piano di gestione delle alluvioni;
Considerato che in attuazione del sistema di allertamento nazionale di cui alla Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 27 febbraio 2004 inerente i bacini di interesse interregionale e nazionale, il governo delle piene e' attuato da un'Unita' di comando e controllo che si rappresenta come Autorita' di protezione civile;
Considerato che pertanto si rende urgente e necessaria l'istituzione dell'Unita' di Comando e Controllo per il governo delle piene, cosi' come prevista dalla citata Direttiva del 27 febbraio 2004 per il bacino del fiume Po che attraversa i territori delle Regioni Valle d'Aosta, Piemonte, Liguria, Lombardia, Emilia-Romagna,Veneto e della Provincia autonoma di Trento;
Ritenuto che a tal fine e' opportuno e necessario fornire alle Regioni interessate specifici indirizzi operativi in relazione alle modalita' di costituzione e funzionamento dell'Unita' di comando e controllo e delle strutture tecniche di supporto alla decisione di protezione civile relativamente alle azioni di governo delle piene, a livello regionale e sovra regionale;
Su proposta del Capo del Dipartimento della protezione civile;
Acquisita l'intesa della Conferenza unificata nella seduta del 24 gennaio 2013;

Emana
la seguente direttiva:
1. Premessa.
La complessa configurazione idrografica e orografica del bacino del fiume Po, composto da corsi d'acqua alpini e collinari (es. Piemonte), alpini regimati da laghi (es. Lombardia) e appenninici (es. Emilia), con regimi idrologici abbastanza differenziati, comporta durante gli eventi di pioggia una certa varieta' di situazioni nel decorso delle piene lungo il Po, connessa alla diversa distribuzione spazio-temporale dei deflussi provenienti dai tributari.
L'analisi degli eventi storici effettuata dall'Autorita' di Bacino del Fiume Po, consente di delineare quattro scenari di piena di riferimento, che definiscono i tipi di associazione piu' frequente di bacini, ricadenti in uno o piu' territori regionali, cui e' attribuibile un rilevante contributo nella formazione della piena lungo il Po.
Primo tipo (piemontese): gli eventi si contraddistinguono per il contributo quasi sempre rilevante fornito dai fiumi Dora Baltea, Sesia, Tanaro e Ticino, cui si associano di volta in volta, con apporti piu' o meno sensibili, tributari dell'arco alpino occidentale e talora, con deflussi piu' modesti, alcuni corsi d'acqua dell'Appennino Pavese (Staffora e Scuropasso). Il settore di bacino padano coinvolto e' quello occidentale o centro-occidentale; rientrano in questo tipo gli eventi storici del 1705, 1755, 1857 e 1907, tutti avvenuti nella stagione autunnale.
Secondo tipo (lombardo): e' caratterizzato in misura determinante dalla partecipazione simultanea alla piena dei fiumi Ticino, Lambro, Adda e Oglio; il bacino padano risulta coinvolto fondamentalmente nel settore centrale, percorso dagli emissari lacustri lombardi. Sono assegnabili a questa tipologia le piene del 1807, 1812 e 1968, tutte avvenute, come nel tipo precedente, durante i mesi autunnali.
Terzo tipo (piemontese-lombardo): i corsi d'acqua che forniscono sempre contributi determinanti al Po sono il Sesia e il Tanaro, contraddistinto quest'ultimo da portate elevate per apporti straordinari di Belbo, Bormida e Orba; pressoche' in ogni caso vi sono inoltre apporti notevoli di Adda e Oglio, di poco inferiori ai valori massimi. A questi fiumi si associano di volta in volta alcuni tributari piemontesi (Scrivia e Lambro), tutti con piene non molto elevate, ma importanti perche' coincidenti con il passaggio del colmo lungo l'asta del Po. Saltuariamente vengono forniti moderati contributi da singoli corsi d'acqua appenninici emiliani. In questo tipo di evento vengono per lo piu' coinvolti i bacini del versante alpino centrale e occidentale; ricadono in questo scenario le piene del 1801, del 1917 e del 1926, manifestatesi nella stagione autunnale la prima e nei mesi primaverili le altre due;
Quarto tipo (intero bacino padano): e' evidente la dimensione spaziale degli eventi e quindi il numero elevato di corsi d'acqua che, nei diversi settori del sistema idrografico padano, partecipano alla formazione della piena. Sistematicamente il contributo iniziale perviene da vari fiumi del settore occidentale, tra i quali emerge la costante presenza del Sesia e, quasi sempre, del Tanaro. Piu' a valle, sul lato sinistro del Po, si hanno con analoga ripetitivita' le piene dei fiumi Olona e Lambro, cui si associano con elevata frequenza quelle dell'Adda e dell'Oglio; tra i corsi d'acqua del versante appenninico ricorre costantemente l'apporto del gruppo di tributari dal Parma al Panaro e, piu' saltuariamente, dei torrenti dell'Oltrepo' Pavese e del Piacentino. Sono rappresentativi di questo tipo gli eventi del 1839, del 1872, del 1879 e del 1951 che, con esclusione di quello del 1879 avvenuto in tarda primavera, si sono manifestati nei mesi autunnali. 2. Governo delle piene.
Ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 «Indirizzi operativi per la gestione organizzativa e del sistema di allertamento nazionale e regionale per il rischio idrogeologico ed idraulico ai fini di protezione civile» e successive modificazioni ed integrazioni» e del decreto legislativo 23 febbraio 2010, n. 49 «Attuazione della direttiva 2007/60/CE relativa alla valutazione e alla gestione dei rischi di alluvioni» le Regioni, con il concorso, se del caso, del Dipartimento della protezione civile devono assolvere al governo delle piene.
Nel caso di eventi di piena che coinvolgano bacini che interessano piu' Regioni, il Dipartimento della protezione civile promuove ed indirizza, anche attraverso la rete dei Centri Funzionali, l'interscambio e la condivisione delle informazioni tra tutti i soggetti interessati al governo della piena.
Per il governo degli eventi di piena i cui effetti interessano i territori di piu' Regioni, l'evento viene gestito dall'Unita' di Comando e Controllo (UCC) che rappresenta l'autorita' di protezione civile per il governo delle piene. E' un tavolo politico istituzionale costituito dai Presidenti delle Regioni, o dai loro delegati, dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela de Territorio e del Mare o da un suo delegato (che potra' essere un Sottosegretario o il Segretario dell'Autorita' di Bacino a seconda del livello di rappresentanza) e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capo del Dipartimento della protezione civile o suo delegato, che, sulla base delle informazioni fornite dai Centri regionali di coordinamento tecnico idraulico (di cui al seguito) e con il supporto della Segreteria tecnica (di cui al seguito), sulla base degli scenari in atto e previsti, assume decisioni sulle possibili azioni necessarie a fronteggiare, e, se possibile, ridurre gli effetti determinati dall'evento di piena, al fine di tutelare l'integrita' della vita, i beni, gli insediamenti e l'ambiente.
L'attuazione della presente Direttiva non determina oneri aggiuntivi a carico dello Stato e delle Regioni. 3. Centro regionale di coordinamento tecnico idraulico.
Per la gestione degli eventi di piena nel bacino del fiume Po, ciascuna Regione deve individuare una struttura che svolga le funzioni di Centro regionale di coordinamento tecnico idraulico al fine del governo delle piene sulla parte di bacino del fiume Po ricadente nel proprio territorio.
Qualora gli ordinamenti delle Regioni gia' prevedano centri di coordinamento tecnico di protezione civile, quali quelli istituiti al fine della gestione tecnica dell'emergenza idrica dichiarata nel 2007 per le Regioni del Centro e del Nord del Paese, questi, se del caso integrati secondo le indicazioni del presente provvedimento, possono svolgere le funzioni di Centro regionale di coordinamento tecnico idraulico, di cui ciascuna Regione definisce la sede, la composizione ed il funzionamento, coordinandosi con le altre Regioni al fine di garantire modalita' di funzionamento il piu' possibile omogenee al fine dell'ottimizzazione della gestione degli eventi a scala di bacino.
Il Centro regionale di coordinamento tecnico idraulico e' competente sulle attivita' in materia idrologica/idraulica/idrogeologica collegate al governo delle piene e ad esso concorrono anche tutti i soggetti interessati dagli effetti dell'evento e deve essere costituito da rappresentanti del Centro Funzionale Decentrato (CFD), della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po (AIPo), di tutte le strutture regionali coinvolte, dell'Autorita' di Bacino (distretto) del fiume Po, nonche' da rappresentanti degli enti pubblici regolatori dei Grandi Laghi naturali presenti sul territorio interessato dall'evento; alle attivita' del Centro possono concorrere, ove ritenuto opportuno dalla Regione, anche altri soggetti pubblici o privati interessati dall'evento.
La Regione puo' stabilire che il Centro regionale di coordinamento tecnico idraulico e' altresi' competente per gli eventi di piena che interessino uno o piu' affluenti del fiume Po anche senza che ricorrano le condizioni per il probabile manifestarsi di uno dei quattro scenari di riferimento sopra richiamati.
Ciascun Centro regionale di coordinamento tecnico idraulico si avvale, quale supporto oggettivo, dei risultati del sistema di modellistica idraulica, di cui al seguito, che deve essere considerato uno strumento di riferimento per l'intero bacino del Po. Ad esso si andranno ad aggiungere, come integrazione e confronto, strumenti regionali riferiti ai domini dei CFD, i quali con le modalita' definite a livello regionale coordineranno tutti i dati e le informazioni derivanti dalle attivita' di previsione, monitoraggio e sorveglianza prodotti dai diversi soggetti competenti coinvolti.
Il Centro regionale di coordinamento tecnico idraulico sulla base dei possibili scenari di rischio coordina e propone al Presidente della Regione, o suo delegato, le piu' opportune azioni di contrasto dell'evento, o degli eventi secondari indotti dallo stesso, al fine di fronteggiarne gli effetti, anche al fine di limitare, per quanto possibile, il suo evolversi nella fase emergenziale. Nel caso in cui si verifichi una situazione emergenziale, questa dovra' comunque essere gestita ai sensi della Direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 dicembre 2008 «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze» ed in tale ambito il Centro regionale di coordinamento tecnico idraulico costituira' la Funzione tecnica di valutazione del Centro operativo regionale o dell'equivalente struttura di coordinamento emergenziale istituita a livello regionale. 4. Unita' di comando e controllo dell'asta principale del Fiume Po.
L'UCC rappresenta l'autorita' di protezione civile per il governo delle piene ed e' costituita dai Presidenti delle Regioni, o da loro delegati, dal Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare o da un suo delegato (che potra' essere un Sottosegretario o il Segretario dell'Autorita' di Bacino a seconda del livello di rappresentanza)e dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Capo del Dipartimento della protezione civile o suo delegato, che la presiede. La convocazione dell'UCC e' effettuata dal Dipartimento della protezione civile su richiesta di una o piu' Regioni interessate, o su decisione del Dipartimento stesso. La sede dell'UCC e' stabilita in funzione dello scenario di evento atteso o/e in atto e le ulteriori modalita' di funzionamento verranno stabilite ed approvate nella riunione di insediamento. Ciascuna Regione, d'intesa con il Dipartimento della protezione civile, individua preliminarmente le strutture idonee ad ospitare l'UCC tenuto conto dei possibili scenari di piena.
L'UCC coordina e assume decisioni sulle possibili azioni, da attuare sulla base degli scenari di evoluzione dell'evento previsti sul bacino, necessarie a fronteggiare e, se possibile, ridurre gli effetti determinati dall'evento di piena, ai fini di protezione civile. Nel caso in cui emergano in seno all'Unita' pareri tra loro discordanti, il Capo del Dipartimento della protezione civile, espletato ogni possibile tentativo per individuare, in tempo reale con l'evolversi dell'evento, una condivisa sintesi operativa, esercitera' le funzioni di sussidiarieta' e/o i poteri sostitutivi dello Stato.
L'AIPO esercita le funzioni di Segreteria tecnica dell'UCC ed a tal fine si dota della necessaria struttura tecnica definendone il funzionamento e le modalita' operative anche ai fini di svolgere la funzione di centro previsionale per l'asta principale del fiume Po.
Al fine di garantire il supporto alle decisioni dell'UCC, la Segreteria Tecnica mantiene continui contatti con i Centri regionali di coordinamento tecnico idraulico e con il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della protezione civile, acquisendo le informazioni in possesso dei Centri Funzionali Decentrati, degli enti pubblici regolatori dei Grandi Laghi naturali, dei gestori dei presidi territoriali idraulici e degli invasi, dell'Autorita' di Bacino del fiume Po e della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
I gestori delle «grandi dighe» sono tenuti a trasmettere in tempo reale i dati idrologico-idraulici degli invasi anche direttamente alla predetta Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'acquisizione al sistema di monitoraggio per la sicurezza idraulica di competenza della medesima.
Per gli eventi che coinvolgono piu' Regioni o l'intero bacino, le informazioni ai media vengono fornite esclusivamente tramite opportuni comunicati stampa dall'Unita' di Comando e Controllo.
In caso di evoluzione dell'evento tale da richiedere il coinvolgimento delle strutture operative ai sensi dell'art. 3 del decreto-legge 4 novembre 2002, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 286, ovvero di dichiarazione di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, della legge n. 225/92 e s.m.i., viene istituita la Di.Coma.C. secondo quanto previsto dalla Direttiva del 3 dicembre 2008 concernente «Indirizzi operativi per la gestione delle emergenze». Al fine di garantire la continuita' delle attivita' di supporto tecnico per la definizione degli scenari di rischio, la Segreteria Tecnica dell'UCC continua ad operare nell'ambito della Funzione Tecnica di valutazione della Di.Coma.C. stessa. 5. Modello previsionale per l'asta principale del Fiume Po.
La sede di Parma dell'AIPo, svolge le funzioni di centro previsionale per l'asta principale del fiume Po, coordinandosi con i Centri Funzionali Decentrati della Valle d'Aosta, del Piemonte, della Lombardia, dell'Emilia Romagna e del Veneto.
L'AIPo, con il supporto della struttura di ARPA-SIMC di Parma, Centro di Competenza per la modellistica idrologica, garantisce il funzionamento del sistema di modellistica idrologica e idraulica (FEWS PO) e l'allineamento degli analoghi sistemi di back-up operativi presso le Regioni e presso il Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della protezione civile.
Il Dipartimento della protezione civile, l'AIPo, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e le Regioni interessate assicurano le risorse finanziarie per la gestione e la manutenzione evolutiva dei sistemi modellistici, nonche' provvedono all'attuazione delle attivita' previste nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Allo scopo di assicurare le attivita' funzionali, nonche' gestionali, del sistema di modellistica idraulica, ivi comprese quelle di Presidio Territoriale Idraulico (di cui alla Dir.P.C.M. 27/02/2004 e s.m.i.), i Centri Funzionali Decentrati si impegnano a rendere disponibili in tempo reale all'AIPo i dati in loro possesso necessari al mantenimento in esercizio delle catene operative di modellistica previsionale, attraverso il sistema di scambio informativo dei Centri Funzionali.
Nel caso che le condizioni meteo di una o piu' Regioni del bacino evidenzino una situazione tale da determinare una criticita' a scala di bacino, l'AIPo valuta, in coordinamento con i Centri Funzionali Decentrati e con il supporto del Centro di competenza per la modellistica idrologica e idraulica, gli scenari d'evento di piena attesi e/o in atto per l'asta principale del fiume Po e si esprime sui livelli idrometrici previsti e sui conseguenti livelli di criticita', anche sulla base delle soglie idrometriche definite in accordo con i Centri Funzionali Decentrati, relative a sezioni di riferimento e correlate ai livelli di guardia del Servizio di piena.
Tali valutazioni vengono espresse in un «Bollettino di previsione di criticita' idrometrica sul bacino del Po» emesso da AIPo entro le ore 13.00, con il concorso di tutti i Centri Funzionali Decentrati, per tutta la durata dell'evento, in cui sono riportate le previsioni meteo sinottiche sull'intero bacino elaborate dal Settore meteo del Centro Funzionale Centrale del Dipartimento della protezione civile e, per ciascuna sezione di riferimento sull'asta di Po, il livello di criticita', nonche', lo scenario d'evento atteso per le successive 48 ore. In corso d'evento, a seguito del superamento previsto o osservato dei livelli di criticita' nell'asta di Po, potranno essere emessi ulteriori aggiornamenti del bollettino.
L'AIPo trasmette i Bollettini cosi' predisposti ai responsabili dei Centri Funzionali Decentrati e del Centro Funzionale Centrale.
Le Regioni, ricevuto il Bollettino, procedono, alle valutazioni e alle dichiarazioni dei livelli di criticita' sulle proprie zone di allerta e alle conseguenti dichiarazioni sui livelli di allerta al fine dell'attivazione del sistema di protezione civile, secondo modalita' e procedure di cui alla Dir.P.C.M. 27/02/2004 s.m.i. e specifiche disposizioni regionali. 6. Piani di laminazione.
Al fine di assicurare la possibile laminazione dell'evento di piena, atteso o in atto, presso l'Autorita' di bacino del fiume Po, e' istituito un Tavolo tecnico con il compito di valutare attraverso studi specifici, entro due anni dalla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente atto, l'influenza che possono esercitare i volumi accumulabili negli invasi regolati dalle dighe, ubicate nei territori delle Regioni indicate al primo capoverso del punto 5 della presente direttiva, sulla formazione e propagazione dell'onda di piena a valle. A tale Tavolo tecnico partecipano oltre al rappresentante della stessa Autorita' di bacino, rappresentanti del Dipartimento della protezione civile, dei Centri Funzionali Decentrati, della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'AIPo, degli enti pubblici regolatori dei Grandi Laghi naturali, e dei gestori degli invasi, nonche' di tutti gli altri presidi territoriali idraulici e le strutture regionali interessate.
In base ai risultati di tali valutazioni ed alle condizioni di esercizio delle singole dighe, devono essere poi individuati quegli invasi che potrebbero essere effettivamente funzionali alla laminazione delle piene e quindi ad una riduzione del rischio idraulico a valle degli invasi stessi.
Per detti invasi le Regioni, con il concorso dei Centri Funzionali Decentrati, della Direzione generale per le dighe e le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, dell'Autorita' di Bacino, d'intesa con i gestori degli invasi e sotto il coordinamento del Dipartimento della protezione civile, devono predisporre ed approvare un Piano di laminazione secondo le procedure di cui alla Dir.P.C.M. 27/02/2004.
Al fine di assicurare la massima laminazione dell'evento di piena, l'UCC, sulla base degli scenari attesi ed attraverso il concorso tecnico dell'AIPo, in qualita' di Segreteria Tecnica e sede del Centro previsionale dell'asta principale del fiume Po, valuta l'opportunita' di attivare l'invaso delle aree golenali chiuse e, se del caso, ne da' tempestiva comunicazione ai Centri regionali di coordinamento tecnico idraulico ed agli Uffici Territoriali di Governo interessati. 7. Modifiche alla direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2004 e successive modificazioni ed integrazioni.
L'ottavo capoverso ed i successivi di cui al paragrafo della Direttiva del 27 febbraio 2004, inerente «L'unita' di comando e controllo» sono sostituiti dai seguenti:
«Le manovre previste dal documento di protezione civile e/o dal piano di laminazione, salvo quanto diversamente disposto da quest'ultimo, potranno essere direttamente eseguite dal gestore dell'invaso, dopo averne data comunicazione ai gestori del presidio territoriale idraulico, ai CFD interessati, all'Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio della Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Unita' di Comando e Controllo ed all'Ufficio Territoriale di Governo di riferimento, che, presone atto, informera' gli Uffici Territoriali di Governo dei territori di valle potenzialmente interessati dalla prevista onda di piena e vigilera', se del caso, sulla attivazione dei piani di emergenza a valle della diga stessa, anche interagendo con l'autorita' preposta al governo del piano d'emergenza provinciale/regionale e ne dara' comunicazione al Dipartimento della protezione civile ed alla Regione interessata.
Nel caso in cui una delle Amministrazioni che concorrono al governo delle piene o il gestore, anche ai fini di salvaguardare l'opera, le popolazioni ed i beni a valle della diga, proponga di operare una manovra in difformita' o modifica a quanto rappresentato nel documento di protezione civile e/o nel piano di laminazione, dovra' darne comunicazione immediata all'Unita' di comando e controllo.
L'Unita' di Comando e Controllo, valutata in tempo reale la legittimita' e/o la sostenibilita' della proposta con i gestori del presidio territoriale idraulico, l'Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio della Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i CFD interessati, l'Autorita' di Bacino e con il gestore stesso, trasmettera' il suo consenso al gestore. Il gestore eseguira' la manovra approvata dopo averne data comunicazione ai gestori del presidio territoriale idraulico, ai CFD interessati, all'Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio della Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Unita' di Comando e Controllo ed all'Ufficio Territoriale di Governo di riferimento, che, presone atto, informera' gli Uffici Territoriali di Governo dei territori di valle potenzialmente interessati dalla prevista onda di piena e vigilera', se del caso, sulla attivazione dei piani di emergenza a valle della diga stessa, anche interagendo con l'autorita' preposta al governo del piano d'emergenza provinciale/regionale e ne dara' comunicazione al Dipartimento della protezione civile ed alla Regione interessata.
Nel caso l'UCC dissenta dalla proposta fatta, concertera' una nuova proposta con il gestore stesso e con i gestori del presidio territoriale idraulico, l'Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio della Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, i CFD interessati, l'Autorita' di Bacino sino a quando, pervenuta ad un giudizio favorevole, anche in questo caso trasmettera' il proprio consenso al gestore. Il gestore eseguira' la manovra approvata dopo averne data comunicazione ai gestori del presidio territoriale idraulico, ai CFD interessati, all'Ufficio tecnico per le dighe competente per territorio della Direzione generale per le dighe le infrastrutture idriche ed elettriche del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, alla Unita' di Comando e Controllo ed all'Ufficio Territoriale di Governo di riferimento, che, presone atto, informera' gli Uffici Territoriali di Governo dei territori di valle potenzialmente interessati dalla prevista onda di piena e vigilera', se del caso, sulla attivazione dei piani di emergenza a valle della diga stessa, anche interagendo con l'autorita' preposta al governo del piano d'emergenza provinciale/regionale e ne dara' comunicazione al Dipartimento della protezione civile ed alla Regione interessata.» 8. Disposizioni finali.
Il Capo del Dipartimento della protezione civile rivolgera', secondo quanto disposto dal comma 5, dell'art. 5 del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, le indicazioni necessarie al raggiungimento delle finalita' di coordinamento, relative alle procedure da attivare per l'attuazione della presente Direttiva.
Per le Provincie Autonome di Trento e Bolzano e per la Regione autonoma Valle d'Aosta sono fatte salve le competenze riconosciute dai relativi Statuti speciali (D.P.R. del 31 agosto 1972, n. 670 e s.m.i. e L. Cost. 26 febbraio 1948, n. 4) e dalle relative norme di attuazione.
Dall'attuazione della presente Direttiva non derivano nuovi o maggiori oneri a carico della finanzia pubblica. Ai membri delle strutture politico-istituzionali, tecniche e di segreteria previste dalla presente Direttiva non spetta alcun compenso, ne' rimborso spese.
Roma, 8 febbraio 2013

Il Presidente: Monti

Registrato alla Corte dei conti l'8 aprile 2013 Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 3, foglio n. 176
 
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