Gazzetta n. 98 del 27 aprile 2013 (vai al sommario)
SENATO DELLA REPUBBLICA
DELIBERA 24 aprile 2013
Introduzione nel Regolamento del Senato di una disposizione transitoria per l'integrazione del Consiglio di Presidenza nella XVII legislatura.



Il Senato della Repubblica, il 24 aprile 2013, ha adottato, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, la seguente deliberazione:
Art. 1

1. Nel Regolamento e' aggiunta, in fine, la seguente disposizione transitoria:

«DISPOSIZIONE TRANSITORIA

1. Limitatamente alla XVII legislatura, nel Consiglio di Presidenza sono rappresentati tutti i Gruppi parlamentari costituiti alla data di entrata in vigore della presente disposizione transitoria e non trova applicazione il limite di cui all'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 5.
2. Ciascun Gruppo che, a seguito delle votazioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 5, non risulti rappresentato nel Consiglio di Presidenza e che, alla data di entrata in vigore della presente disposizione transitoria, abbia avanzato richiesta di integrazione ai sensi del comma 2-bis del medesimo articolo 5 sulla quale abbia gia' deliberato in senso favorevole il Consiglio di Presidenza, ha diritto all'elezione di un ulteriore Senatore Segretario.
3. L'elezione avviene con un'unica votazione.
4. Nella votazione per l'elezione di cui al comma 3, ciascun Senatore scrive sulla propria scheda un solo nome. Sono eletti coloro che, essendo iscritti ai Gruppi che hanno avanzato la richiesta di cui al comma 2, ottengono il maggior numero di voti, limitatamente a uno per Gruppo.
5. Il numero degli ulteriori Segretari non puo' essere in ogni caso superiore a tre.
6. Si applicano i commi 2-quater e 4 dell'articolo 5.
7. L'elezione di un Senatore Segretario ulteriore rispetto al limite di cui all'ultimo periodo del comma 2-bis dell'articolo 5 non deve comportare maggiori oneri a carico del bilancio del Senato.
8. Per la finalita' di cui al comma 7, il Consiglio di Presidenza delibera la corrispondente riduzione delle competenze spettanti a ciascun componente del Consiglio medesimo, come integrato in seguito all'elezione di cui al comma 3».
 
Art. 2

1. La disposizione transitoria di cui all'articolo 1 entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Roma, 24 aprile 2013

Il Presidente: Grasso

LAVORI PREPARATORI
(Documento II n. 5):
Presentato dai senatori ZANDA, SCHIFANI, Mario MAURO e LANIECE il 16 aprile 2013.
Esaminato dalla Giunta per il Regolamento nella seduta del 16 aprile 2013.
Relazione della Giunta per il Regolamento comunicata alla Presidenza il 22 aprile 2013 (Documento II, n. 5-A - relatore senatore MINNITI).
Documento II, n. 5-A, esaminato e approvato, con modificazioni, dall'Assemblea nella seduta del 24 aprile 2013.
 
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