Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLA SALUTE
DECRETO 17 aprile 2013
Ri-registrazione provvisoria di prodotti fitosanitari a base della sostanza attiva zolfo.


IL DIRETTORE GENERALE
per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione

Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283. modificato dall'articolo 4 della Legge 26 febbraio 1963, n. 441;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;
Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato".
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della salute;
Visto il decreto del Ministro della salute 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della salute;
Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290;
Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 80 concernente -misure transitorie";
Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011. 547/2011. di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009;
Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto ed integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004, n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi;
Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari
nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio;
Visto il decreto del Ministero della salute 28 settembre 2012 di rideterminazione delle tariffe relative all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari a copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta, in attuazione del Regolamento (CE) 1107/2009;
Visti i decreti con i quali i prodotti fitosanitari riportati nell'allegato al presente decreto sono stati autorizzati ad essere immessi in commercio al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata;
Visto il decreto ministeriale 11 dicembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/70/CE della Commissione del 25 giugno 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei Reg.. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione, tra le quali la sostanza attiva zolfo;
Visti altresi' i decreti ministeriali di recepimento delle rispettive direttive della Commissione, relativi all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 delle altre sostanze attive componenti i prodotti fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto ora approvate con Reg. (UE) n. 540/2011 alle medesime condizioni delle citate direttive;
Considerato che le imprese titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto hanno ottemperato a quanto previsto dal decreto di recepimento della direttiva di iscrizione di ciascuna sostanza attiva componente, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti;
Visti i versamenti effettuati ai sensi del D.M. 9 luglio 1999, in vigore alla data di presentazione della domanda;
Visto il parere della Commissione Consultiva per i prodotti fitosanitari espresso in data 16 settembre 2004, favorevole alla ri-registrazione provvisoria dei prodotti fitosanitari che risultano conformi alle condizioni di iscrizione nell'Allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 194 delle sostanze attive componenti in attesa della loro valutazione secondo i principi di cui all'Allegato VI del citato DL.vo 194/95 nei tempi e con le modalita' definite dalle direttive di iscrizione stesse;
Considerato che, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto 11 dicembre 2009, le imprese titolari hanno presentato, per i prodotti fitosanitari di cui trattasi, contenenti la sostanza attiva zolfo come unica sostanza attiva o associata ad altre sostanze attive, anch'esse considerate approvate prima del 31 dicembre 2009, un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato DL.vo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, nei tempi e con le modalita' ivi previste;
Considerato che sono tuttora in corso per tali prodotti fitosanitari, le relative valutazioni secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI dello stesso DL.vo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;
Considerato altresi' che, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del citato decreto 11 dicembre 2009 per i prodotti miscela di zolfo con altre sostanze attive inserite in Allegato I successivamente al 31 dicembre 2009, la sopra citata valutazione avviene nei tempi e con le modalita' definite per l'ultima sostanza attiva componente dalla relativa direttiva di iscrizione;
Ritenuto, pertanto, di concedere la ri-registrazione provvisoria fino alla data riportata nella VIII colonna dell'elenco allegato al presente decreto, corrispondente alla data di scadenza d'iscrizione dell'ultima tra le sostanze attive componenti, fatte comunque salve, pena la revoca dell'autorizzazione,
1) la presentazione dei dati indicati nella parte B dell'allegato alle rispettive direttive di approvazione che i notificanti di ciascuna delle sostanze attive di riferimento dovranno presentare alla Commissione e agli Stati relatori nei tempi e secondo le modalita' definite in ciascuna direttiva di iscrizione;
2) la presentazione di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) 545/2011 della Commissione, che l'impresa titolare di ciascuna autorizzazione dovra' presentare nei tempi e secondo le modalita' fissate dalla direttiva di iscrizione in allegato I dell'ultima tra le sostanze attive componenti;
3) la loro conseguente valutazione alla luce dei principi uniformi di cui all'Allegato VI del medesimo decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;
nonche' gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009;

Decreta:

I prodotti fitosanitari elencati nell'allegato al presente decreto registrati al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, contenenti la sostanza attiva zolfo, sono ri-registrati provvisoriamente fino alla data indicata nella VIII colonna della tabella riportata in allegato al presente decreto, corrispondente alla data di scadenza dell'approvazione dell'ultima tra le sostanze attive componenti nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194 e che ora figurano nei Reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della Commissione.
Sono fatti salvi, pena la revoca delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari in questione,
- gli adempimenti e gli adeguamenti stabiliti del decreto di iscrizione dell'ultima tra le sostanze attive componenti, che fissa tempi e modalita' di presentazione, di un fascicolo conforme ai requisiti di cui all'Allegato III del decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (CE) 545/2011 della Commissione, ai fini della valutazione dei prodotti stessi secondo i principi uniformi di cui all'Allegato VI del decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione;
- l'esito della valutazione da parte della Commissione dei dati indicati nella parte B dell'allegato al decreto di iscrizione di ciascuna delle sostanze attive componenti dei prodotti fitosanitari miscele elencati nell'allegato al presente decreto, che dovranno essere presentati entro le date di presentazione previste dalle relative direttive di iscrizione;
- gli adempimenti e gli adeguamenti alle conclusioni della valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del citato decreto legislativo 194/95 e che ora figurano nel Reg. (UE) n. 546/2011 della Commissione nonche' gli adempimenti ed i conseguenti adeguamenti relativi alle procedure di rinnovo di approvazione delle sostanze attive componenti, secondo quanto stabilito dal Reg. 1107/2009.
Il presente decreto sara' notificato in via amministrativa alle imprese interessate e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 17 aprile 2013

Il direttore generale: Borrello
 
Allegato
Parte di provvedimento in formato grafico


 
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