Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLA SALUTE |
DECRETO 18 aprile 2013 |
Permesso di commercio parallelo del prodotto fitosanitario BIO PROPIZAMIDE, ai sensi dell'articolo 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009. |
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IL DIRETTORE GENERALE per l'igiene e la sicurezza degli alimenti e della nutrizione
Visto l'articolo 6 della Legge 30 aprile 1962, n. 283, modificato dall'articolo 4 della legge 26 febbraio 1963, n. 441; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che detta norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche; Vista la legge 13 novembre 2009, n. 172 concernente "Istituzione del Ministero della Salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 marzo 2011, n. 108, recante il Regolamento di riorganizzazione del Ministero della Salute; Visto il decreto del Ministro della salute del 2 agosto 2011 concernente la disciplina transitoria dell'assetto organizzativo del Ministero della Salute; Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente l'attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia d'immissione in commercio di prodotti fitosanitari; nonche' la circolare del 10 giugno 1995, n. 17 (S.O. G.U. n. 145 del 23 giugno 1995) concernente "Aspetti applicativi delle nuove norme in materia di autorizzazione di prodotti fitosanitari"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente il regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti, come modificato dal Decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2012, n. 55, concernente il regolamento di modifica del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290; Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del parlamento europeo e del consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE ed in particolare l'articolo 52 concernente il commercio parallelo; Visti i regolamenti (UE) della Commissione n. 540/2011, 541/2011, 544/2011, 545/2011, 546/2011, 547/2011 di attuazione del regolamento (CE) n. 1107/2009; Visti il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, corretto e integrato dal decreto legislativo 28 luglio 2004 n. 260, e il decreto ministeriale 3 aprile 2007, concernenti l'attuazione delle direttive 1999/45/CE, 2001/60/CE e 2006/8/CE, relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi; Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 e successivi aggiornamenti concernenti i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio; Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 e il successivo regolamento n. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 di adeguamento al progresso tecnico e scientifico, relativi alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele; Vista la domanda del 14 marzo 2012, e successive integrazioni di cui l'ultima in data 16 aprile 2013, con cui l'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna (TV) Viale della Vittoria 14/b, ha richiesto, ai sensi dell'art. 52 del regolamento (CE) n. 1107/2009, il permesso di commercio parallelo dalla Germania del prodotto KERB FLO, ivi registrato al n. 006220-00 a nome dell'Impresa Dow Agrosciences GmbH, con sede legale in Munchen (DE); Vista la nota del 16 aprile 2013 con la quale l'Impresa Verde Bio Srl dichiara di non avere interesse all' applicazione dell' art. 63, par. 2, lettera e, del regolamento (CE) n. 1107/2009; Vista l'autorizzazione all'immissione in commercio del prodotto di riferimento KERB FLO autorizzato in Italia al n. 7930 a nome dell'Impresa Dow Agrosciences Italia Srl; Accertato che sono rispettate le condizioni di cui all'art. 52, par. 3, lettera a, b, c, del regolamento (CE) n. 1107/2009; Considerato che l'Impresa Verde Bio Srl ha chiesto di denominare il prodotto importato con il nome BIO PROPIZAMIDE; Accertata la conformita' dell'etichetta da apporre sulle confezioni del prodotto oggetto di commercio parallelo, all'etichetta del prodotto fitosanitario di riferimento autorizzato in Italia; Visto il versamento effettuato dal richiedente quale tariffa per gli accertamenti conseguenti al rilascio del presente permesso;
Decreta:
1. E' rilasciato, fino al 31 dicembre 2017, all'Impresa Verde Bio Srl, con sede in Montebelluna, il permesso n. 15470 di commercio parallelo del prodotto fitosanitario denominato BIO PROPIZAMIDE, proveniente dalla Germania, ed ivi autorizzato al n. 006220-00 con la denominazione KERB FLO. 2. E' approvata, quale parte integrante del presente decreto, l'etichetta con la quale il prodotto deve essere posto in commercio. 3. Il prodotto e' sottoposto alle operazioni di riconfezionamento e rietichettatura presso gli stabilimenti riportati nell'allegata etichetta. 4. Il prodotto verra' posto in commercio in confezioni pronte per l'impiego nelle taglie da ml 500, l 1-5. Il presente decreto verra' notificato, in via amministrativa all' Impresa interessata e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 18 aprile 2013
Il direttore generale: Borrello
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| Allegato Parte di provvedimento in formato grafico
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