Gazzetta n. 102 del 3 maggio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DIRETTIVA 14 marzo 2013
Indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione di distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie, di semplificazione e di armonizzazione tecnica alla normativa comunitaria.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto l'art. 117, comma 2, lettera r), della Costituzione che attribuisce allo Stato la legislazione esclusiva in materia di pesi e misure;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, art. 4, con il quale e' conservato allo Stato il potere di indirizzo e coordinamento relativamente alle funzioni e ai compiti conferiti;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, articoli 20 e 50, che conferisce funzioni e compiti degli uffici metrici provinciali alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, che all'art. 1 dispone che il suddetto conferimento comprende anche le funzioni di organizzazione e le attivita' connesse e strumentali all'esercizio delle funzioni e dei compiti conferiti;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 luglio 1999, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 286 del 6 dicembre 1999, concernente l'individuazione dei beni e delle risorse degli uffici metrici provinciali da trasferire alle camere di commercio a decorrere dal 1° gennaio 2000;
Visto il decreto legislativo 5 settembre 2000, n. 256, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Friuli-Venezia Giulia concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 1° marzo 2001, n. 113, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Trentino-Alto Adige concernenti, tra l'altro, il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 143, che reca norme di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto la legge regionale 20 maggio 2002, n. 7, concernente il riordino dei servizi camerali della Valle d'Aosta e che istituisce la Camera valdostana delle imprese e delle professioni - Chambre valdôtaine des entreprises et des activites liberales;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2003, n. 167 che reca norme di attuazione dello statuto speciale della regione Sardegna concernenti il trasferimento alle camere di commercio delle funzioni e dei compiti degli uffici provinciali metrici;
Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2010, n. 23, recante la riforma dell'ordinamento relativo alle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, in attuazione dell'art. 53 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20, recante disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei conti;
Visto il testo unico delle leggi sui pesi e sulle misure approvato con regio decreto 23 agosto 1890, n. 7088, e successive modificazioni e integrazioni:
Visto il regolamento sul servizio metrico approvato con regio decreto 31 gennaio 1909, n. 242, e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto ministeriale 25 settembre 1989 recante disposizioni sulle modalita' di legalizzazione dei dispositivi e delle apparecchiature incorporate o associate a strumenti di misura, nonche' alcune modifiche metrologicamente irrilevanti;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 18 marzo 2000, n.182, concernente il regolamento recante modifica e integrazione della disciplina di verificazione periodica degli strumenti metrici in materia di commercio e di camere di commercio ed in particolare l'art. 4 che tratta la verificazione periodica eseguita da laboratori autorizzati dalle camere di commercio;
Visto il decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 39 del 15 febbraio 2002, concernente le condizioni e modalita' di riconoscimento dell'idoneita' dei laboratori all'esecuzione della verificazione periodica degli strumenti di misura;
Visto il decreto legislativo 2 febbraio 2007 n. 22, di attuazione della direttiva 2004/22/CE relativa agli strumenti di misura e la necessita' di adeguare alla stessa l'uso e la messa in servizio dei distributori di carburante e delle apparecchiature ausiliarie ad essi associate;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 gennaio 2011, n. 32, recante regolamento concernente i criteri per l'esecuzione dei controlli metrologici successivi sui sistemi per la misurazione continua e dinamica di quantita' di liquidi diversi dall'acqua, ai sensi del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
Vista la circolare 17 settembre 1997, n. 62 del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, Direzione generale per l'armonizzazione e la tutela del mercato, Divisione V - Ufficio Centrale Metrico riguardante gli strumenti di misura elettronici - Ammissione a verificazione metrica e verificazione;
Vista la direttiva del Ministro dello sviluppo economico 14 ottobre 2011 di indirizzo e coordinamento tecnico in materia di operazioni di verificazione dei distributori di carburante conformi alla direttiva 2004/22/CE, attuata con il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, associati ad apparecchiature ausiliarie ammesse alla verificazione metrica ai sensi della normativa nazionale.
Vista la raccomandazione dell'Organizzazione Internazionale di Metrologia Legale (OIML) R 117-1, Ed. 2007, in quanto applicabile, ai distributori di carburante e alle apparecchiature ausiliarie ad essi associate;
Viste le guide WELMEC (European cooperation in legal metrology) 7.2/2012 (Software Guide), 8.8/2011 (Guide on the General and Administrative Aspects of the Voluntary System of Modular Evaluation of Measuring Instruments) e 10.7/2012 (Guide on evaluating purely digital self-service devices for direct sales to the public);
Vista la Circolare del Ministro dello sviluppo economico 22 ottobre 2008, n. 3620/C recante indicazioni interpretative delle disposizioni del decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22, attuativo della direttiva 2004/22/CE, ed in particolare il punto 6 concernente «Sottounita' e apparecchiature ausiliarie associate a strumenti di misura»;
Vista la nota della Commissione europea, Direzione generale imprese e industria del 9 giugno 2011 con oggetto informazione ai sensi degli articoli 19 e 20 della direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura - distributori di carburante collegati a self service approvati in conformita' alle regole nazionali;
Visto il parere favorevole espresso dal Comitato centrale metrico in data 31 maggio 2006 sull'adozione di un provvedimento di carattere generale che disciplini l'esonero dalla verificazione metrica dell'accettatore di banconote installato sui sistemi self-service collegati a misuratori di carburante, parere cui a suo tempo non e' stato dato alcun seguito;
Considerato che l'allegato I della direttiva 2004/22/CE al punto 8. (Protezione dall'alterazione) stabilisce espressamente che le caratteristiche metrologiche dello strumento non devono essere influenzate in modo inammissibile dal collegamento di tale strumento ad altro dispositivo;
Considerato che ai sensi dell'art. 47, comma 2, del decreto legislativo n. 112 del 1998 sono conservate allo Stato le funzioni amministrative concernenti la definizione, nei limiti della normativa comunitaria, di norme tecniche uniformi e standard di qualita' per prodotti e servizi;
Considerato che il Comitato centrale metrico e' stato soppresso dai commi 36 e 37 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99, e che le modifiche da apportare anche al decreto ministeriale 10 dicembre 2001 per loro natura, non sono tali da richiedere il parere facoltativo degli istituti metrologici primari;
Considerata la necessita' di definire, sulla base delle suddette norme, raccomandazioni e guide le procedure da seguire per le operazioni di verificazione, al fine di uniformarle su tutto il territorio nazionale, relativamente ai distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie,

Adotta
la seguente direttiva:

Art. 1
Campo di applicazione

1. La presente direttiva si applica a distributori di carburante associati ad apparecchiature ausiliarie.
 
Allegato I (Art. 3, comma 1)
Procedura per l'accertamento del corretto funzionamento dei
distributori di carburante associati a SSD in modalita' «non
sorvegliata» e «sorvegliata».

1. Prove su distributori di carburante nazionali associati a SSD utilizzati in modalita' «sorvegliata».
1.1 Accertare che il dispositivo per la riproduzione della quantita' misurata e del prezzo (se calcolato) indichi in maniera corretta quanto visualizzato nel display del distributore di carburante.
2. Prove su distributori di carburante associati a sistemi self-service (SSD) utilizzati in modalita' «non sorvegliata».
2.1 Disponibilita' ricevuta.
Controllare che in caso di assenza della stampante di ricevuta del terminale di predeterminazione del piazzale, o in caso di guasto rilevabile dalla stampante, ovvero sia rilevata la mancanza della carta nella stampante, si determini che sia inibita la prenotazione di una nuova erogazione oppure che sia chiaramente segnalata al cliente l'indisponibilita' della ricevuta.
2.2 Erogazione con carta elettronica di pagamento.
Dopo aver abilitato l'erogazione con carta elettronica, effettuare un'erogazione e quindi verificare la corrispondenza tra i dati visualizzati dal distributore di carburante e lo scontrino di ricevuta.
2.3 Erogazione prepagata con banconote incompleta o non iniziata.
Dopo aver abilitato una erogazione per l'importo corrispondente alla/e banconota/e accreditata/e, avviare l'erogazione quindi interromperla chiudendo e riponendo la pistola. Verificare la congruenza dei dati visualizzati dal sistema di misura con lo scontrino di resto.
2.4 Cambio prezzo unitario.
Verificare che l'importo dell'erogazione in corso sia determinato dal prezzo unitario con cui l'erogazione ha avuto inizio e controllare che detto importo non sia modificabile una volta impostati i parametri della transazione.
2.5 Regolatore di durata delle erogazioni prepagate.
Verificare che sia presente un tempo di attesa oltre il quale l'erogazione si conclude in modo automatico.
2.6 Minimo livello.
Accertare che all'intervento del dispositivo di minimo livello l'erogazione in corso venga terminata e siano inibite le successive.
2.7 Verifica delle registrazioni.
Verificare che i dati degli eventi e delle prove eseguite siano stati registrati su supporti durevoli.
 
Allegato II (Art. 4, comma 1)
Parte di provvedimento in formato grafico


 
Art. 2
Definizioni

1. Ai fini della presente direttiva si intende per:
a) decreto, il decreto legislativo 2 febbraio 2007, n. 22;
b) direttiva MID, la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura;
c) allegato MI-005, l'allegato MI-005 alla direttiva MID;
d) distributore di carburante nazionale, un apparecchio automatico e semiautomatico, per misurare liquidi in genere e carburante in specie, ammesso alla verificazione metrica secondo la normativa nazionale;
e) distributore di carburante MID, un sistema di misura munito della marcatura CE e della marcatura supplementare ai sensi dell'art. 7 della direttiva MID per il rifornimento di carburante di veicoli a motore, piccole imbarcazioni e piccoli aeromobili;
f) SSD (self-service device), un'apparecchiatura ausiliaria munita di certificato di valutazione (EC) o di certificato di componenti (PC) rilasciato da un organismo notificato per effettuare le procedure di cui al modulo B della direttiva 2004/22/CE (MID), ed in particolare per i distributori di carburante;
g) sistema self-service, un'apparecchiatura ausiliaria oggetto, in quanto tale o in quanto parte di un sistema di misura, di un'approvazione a livello nazionale, che consente di fare uso di un sistema di misura per ottenere liquidi per il proprio uso personale;
h) fabbricante del distributore di carburante nazionale o del sistema self service, il fabbricante di pesi e misure di cui all'art. 1 del Regio decreto 12 giugno 1902, n. 226;
i) fabbricante del distributore di carburante MID o del SSD, il fabbricante cosi' come definito dalla lettera d) dell'art. 4 della direttiva MID.
 
Art. 3
Procedure

1. Le disposizioni e le procedure tecniche finalizzate ad accertare il corretto funzionamento dell'associazione tra i distributori di carburante nazionali e i SSD anche in sede di verificazione sono riportate nell'allegato I.
 
Art. 4
Verifica dell'associazione

1. Il SSD deve essere associato ad almeno un distributore di carburante MID per il quale e' compilato il relativo libretto metrologico.
2. Il fabbricante metrico che esegue il collegamento dei distributori di carburante nazionali ai SSD accerta il solo rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui all'art. 3, comma 1.
3. Il fabbricante metrico che effettua i controlli di cui all'art. 3, comma 1, compila la lista di controllo (checklist) riportata nell'allegato II.
4. L'originale della lista di controllo e' conservata a cura del fabbricante che ha accertato il rispetto delle disposizioni e delle procedure tecniche di cui all'art. 3, e dallo stesso trasmessa in copia o in formato elettronico alla Camera di commercio competente per territorio; una copia di detta lista e' tenuta a disposizione delle Autorita' di controllo da parte dell'utente metrico.
5. Il fabbricante titolare dell'approvazione rilasciata a livello nazionale fornisce insieme al distributore di carburante una dichiarazione dei protocolli di comunicazione utilizzati per il colloquio con il SSD. Copia di detta dichiarazione e' allegata alla lista di controllo di cui all'allegato II.
 
Art. 5
Iscrizioni

1. I distributori di carburante nazionali e MID associati a SSD sono muniti di una targa recante la seguente iscrizione:
«Distributore di carburante associato ad apparecchiatura ausiliaria n. ................ (numero di matricola)»;
2. I SSD associati a distributori di carburante sono muniti di una o piu' targhe con la seguente iscrizione:
«Apparecchiatura ausiliaria associata a distributore/i di carburante n. ................... (numero/i di matricola)».
3. Le targhe di cui ai commi 1 e 2 sono realizzate in modo tale che la rimozione comporti la loro distruzione o comunque l'impossibilita' del loro ulteriore utilizzo.
4. Qualora vengano cambiati uno o piu' componenti dell'associazione, le targhe di cui ai commi 1 e 2 sono sostituite con altre recanti il/i nuovo/i numero/i di matricola dei nuovi componenti, sono ripetute le procedure di cui all'art. 3, comma 1 ed e' compilata sia la lista di controllo sia il libretto metrologico limitatamente al distributore di carburante MID interessato.
5. Il contrassegno di verificazione periodica si applica solo sui distributori di carburante nazionali e MID.
6. Nel caso in cui tutti i componenti dell'associazione sono conformi alla direttiva MID, sui singoli componenti si riportano le sole iscrizioni previste negli attestati di esame CE del tipo o di progetto e nei certificati EC e TC.
 
Art. 6
Armonizzazione e semplificazione

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente direttiva:
a) al fine di armonizzare e semplificare le procedure e gli oneri a carico dei fabbricanti di distributori di carburante nazionali e dei sistemi self service con quelli a carico dei fabbricanti dei distributori di carburante MID e SSD, qualora vengono introdotte al software modificazioni per personalizzazioni e adattamenti gestionali metrologicamente irrilevanti e pertanto liberi dal controllo metrico, detti fabbricanti non sono tenuti a depositare presso la competente Divisione del Ministero dello sviluppo economico il nuovo eseguibile del programma e la dichiarazione di cui al punto.1.2, lettera a) della circolare n. 62/1997, citata nelle premesse;
b) il sistema self-service, pur continuando ad essere oggetto ad approvazione nazionale in quanto tale o in quanto parte di un sistema di misura, e' esonerato dalla verificazione prima e dalla successiva legalizzazione ed e' messo in servizio nel rispetto delle procedure di cui all'allegato I della direttiva 14 ottobre 2011 del Ministro dello sviluppo economico; la targa con le iscrizioni prevista nell'approvazione nazionale non e' vincolata con i bolli di verificazione prima ed e' realizzata in modo tale che la rimozione comporti la sua distruzione o comunque l'impossibilita' del suo ulteriore utilizzo;
c) le diposizioni della presente direttiva in materia di targhe e iscrizioni da riportare sui distributori di carburante e sulle apparecchiature ausiliarie associate, nonche' sulle modalita' di legalizzazione dei dispositivi e delle apparecchiature incorporate o associate a distributori di carburante e su alcune modifiche metrologicamente irrilevanti, sostituiscono tutte le prescrizioni in materia previste dalle corrispondenti disposizioni nazionali e dai singoli provvedimenti di approvazione emessi ai sensi delle medesime disposizioni;
d) i SSD e i sistemi self-service in servizio non sono soggetti alla verificazione periodica e su di essi non si applica il relativo contrassegno;
e) i SSD, nel rispetto di quanto previsto all'art. 4, possono essere associati ai distributori stradali di metano (CNG) per il rifornimento dei veicoli;
f) i laboratori abilitati ad eseguire la verificazione periodica sui distributori di carburante MID ai sensi dell'art. 6, comma 1, del decreto 18 gennaio 2011, n. 32, considerato che i requisiti a tal fine prescritti e verificati garantiscono anche il rispetto della disposizione di cui all'art. 4 del decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 28 marzo 2000, n. 182, sono abilitati anche all'esecuzione della verificazione periodica dei distributori di carburante nazionali; a tal fine, in deroga alle procedure di riconoscimento di cui agli articoli 2, 3 e 4 del decreto del Ministro delle attivita' produttive 10 dicembre 2001, la Camera di commercio competente include il laboratorio interessato nell'elenco di cui all'art. 4, comma 3, del decreto del Ministero delle attivita' produttive del 10 dicembre 2001 senza oneri e a semplice richiesta.
 
Art. 7
Disposizioni transitorie

1. I distributori di carburante nazionali associati a SSD, gia' in esercizio alla data di pubblicazione della presente direttiva, devono soddisfare alle disposizioni e alle procedure di cui agli articoli 3, 4 e 5 in occasione della prima verificazione periodica effettuata successivamente a tale data.
2. I sistemi self service gia' in servizio alla data di pubblicazione della presente direttiva non sono piu' soggetti alla verificazione periodica e alla legalizzazione.
3. A decorrere dal 30 ottobre 2016, ai sensi dell'art. 22, comma 1 del decreto, non sara' piu' possibile immettere sul mercato sistemi self service da associare a distributori di carburante nazionali e MID.
La presente direttiva sara' trasmessa alla Corte dei Conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 marzo 2013

Il Ministro: Passera

Registrato alla Corte dei conti l'11 aprile 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF,registro n. 3, foglio n. 301
 
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