Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2013 (vai al sommario)
BANCA D'ITALIA
PROVVEDIMENTO 3 aprile 2013
Disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.


LA BANCA D'ITALIA

Vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo;
Vista la legge 25 gennaio 2006, n. 29, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - legge comunitaria 2005, e in particolare gli articoli 21 e 22;
Vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, recante l'attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Visti il decreto legislativo 25 settembre 2009, n. 151, il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11, la legge 30 luglio 2010, n. 122 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, e il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141, recanti disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
Visto, in particolare, l'art. 7, comma 2, del citato decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231;
D'intesa con la Consob e l'Ivass;

Adotta:
l'accluso provvedimento recante disposizioni attuative in materia di adeguata verifica della clientela, ai sensi dell'art. 7, comma 2, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.
Roma, 3 aprile 2013

Il Governatore: Visco
 


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