Gazzetta n. 105 del 7 maggio 2013 (vai al sommario)
AUTORITA' PER LE GARANZIE NELLE COMUNICAZIONI
DELIBERA 3 maggio 2013
Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum consultivo sulla istituzione del comune di Castel San Niccolo' Montemignaio, per fusione dei comuni di Castel San Niccolo' e Montemignaio, indetto per il giorno 16 giugno 2013. (Delibera n. 299/13/CONS).


L'AUTORITA' PER LE GARANZIE
NELLE COMUNICAZIONI

Nella riunione del Consiglio del 3 maggio 2013;
Visto l'art. 1, comma 6, lettera b), n. 9, della legge 31 luglio 1997, n. 249, recante «Istituzione dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo»;
Vista la propria delibera n. 223/12/CONS del 27 aprile 2012, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 138 del 15 giugno 2012, con la quale e' stato adottato, ai sensi dell'art. 1, comma 9, della legge n. 249/1997, il nuovo «Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorita', e successive modifiche ed integrazioni»;
Vista la legge 22 febbraio 2000, n. 28, recante «Disposizioni per la parita' di accesso ai mezzi di informazione durante le campagne elettorali e referendarie e per la comunicazione politica», come modificata e integrata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313;
Vista la legge 6 novembre 2003, n. 313, recante «Disposizioni per l'attuazione del principio del pluralismo nella programmazione delle emittenti radiofoniche e televisive locali»;
Visto il decreto del Ministro delle comunicazioni 8 aprile 2004, che emana il Codice di autoregolamentazione di cui all'art. 11-quater della legge n. 28/2000;
Visto il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante «Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici»;
Vista la legge 20 luglio 2004, n. 215, recante «Norme in materia di risoluzione dei conflitti di interessi», come modificata dalla legge 5 novembre 2004, n. 261;
Visto l'art. 133, secondo comma, della Costituzione, il quale stabilisce che la regione, sentite le popolazioni interessate, puo' con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni;
Vista la legge 25 maggio 1970, n. 352, recante «Norme sui referendum previsti dalla Costituzione e sull'iniziativa legislativa del popolo» e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»;
Visto l'art. 77, comma 2, dello statuto della regione Toscana sui referendum consultivi per l'istituzione di nuovi comuni;
Vista la legge regionale della Toscana n. 62 del 23 novembre 2007, recante «Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo statuto» e successive modifiche;
Vista la delibera del Consiglio regionale della Toscana n. 4 del 30 gennaio 2013 relativa alla «Istituzione del comune di Castel San Niccolo' Montemignaio per fusione dei comuni di Castel San Niccolo' e Montemignaio. Formulazione del quesito referendario ai sensi dell'art. 60, comma 2, della legge regionale 23 novembre 2007, n. 62 (Disciplina dei referendum regionali previsti dalla Costituzione e dallo statuto);
Visto il decreto del presidente della giunta della regione Toscana n. 37 del 12 marzo 2013, pubblicato nel Bollettino ufficiale della regione Toscana n. 10 del 15 marzo 2013, con il quale e' stato indetto il referendum consultivo sull'istituzione del nuovo comune di Castel San Niccolo' Montemignaio per il 16 giugno 2013, ai sensi della legge regionale n. 62 del 23 novembre 2007;
Vista la propria delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante «Modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6» indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 115 del 19 maggio 2005;
Vista la propria delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010, recante «Regolamento in materia di pubblicazione e diffusione dei sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 301 del 27 dicembre 2010;
Viste le note del 18 aprile 2013 con le quali, in ragione dell'impossibilita' di effettuare le consultazioni previste dalla legge 22 febbraio 2000, n. 28, con la commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, allo stato non ancora costituita, l'Autorita' ha trasmesso lo schema di provvedimento, recante le «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum consultivo sull'istituzione del comune di Castel San Niccolo' Montemignaio, per fusione dei comuni di Castel San Niccolo' e Montemignai, indetto per il giorno 16 giugno 2013», ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Udita la relazione del Presidente;

Delibera:
Articolo unico

1. Al fine di garantire imparzialita' e parita' di trattamento tra i soggetti politici favorevoli o contrari al quesito di cui al referendum consultivo indetto per il giorno 16 giugno 2013 con decreto del presidente della giunta regionale della Toscana n. 37 del 12 marzo 2013 e relativo all'istituzione del nuovo comune di Castel San Niccolo' Montemignaio per fusione dei comuni di Castel San Niccolo' e Montemignaio, nei confronti delle emittenti radiofoniche e televisive private locali e della stampa quotidiana e periodica operanti nei comuni interessati dalla consultazione referendaria, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, come modificata dalla legge 6 novembre 2003, n. 313, in materia di disciplina dell'accesso ai mezzi di informazione, di cui alla delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005, recante «Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parita' di accesso ai mezzi di informazione relative alla campagna per il referendum regionale parzialmente abrogativo della legge della regione Sardegna 19 giugno 2001, n. 8, recante "Modifiche all'art. 6, comma 19, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 6" indetto nella regione Sardegna per il giorno 12 giugno 2005».
2. I termini di cui all'art. 5, commi 1 e 2, e all'art. 13, comma 1, della delibera n. 37/05/CSP del 16 maggio 2005 decorrono dal giorno successivo alla pubblicazione del presente provvedimento nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 8 e 10 della legge 22 febbraio 2000, n. 28, ai sondaggi relativi al referendum disciplinato dal presente provvedimento si applicano gli articoli da 6 a 12 del regolamento in materia di pubblicazione e diffusione di sondaggi sui mezzi di comunicazione di massa di cui alla delibera n. 256/10/CSP del 9 dicembre 2010.
4. In caso di eventuale coincidenza territoriale e temporale, anche parziale, della consultazione referendaria di cui alla presente delibera con le consultazioni elettorali amministrative, saranno applicate le disposizioni di attuazione della legge 22 febbraio 2000, n. 28, relative a ciascun tipo di consultazione.
5. Le disposizioni del presente provvedimento hanno efficacia sino a tutto il 16 giugno 2013.
Il presente provvedimento e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ed e' reso disponibile nel sito web della stessa Autorita': www.agcom.it
Roma, 3 maggio 2013

Il presidente: Cardani
 
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