Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 6 marzo 2013
Modalita' di selezione dei programmi delle regioni italiane per la concessione di contributi di cui al comma 936, articolo 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il comma 61, dell'art. 4, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, con cui e' stato istituito presso il Ministero delle attivita' produttive un apposito fondo per la realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del «Made in Italy»;
Visto il comma 936, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Legge finanziaria 2007) che ha previsto l'incremento del fondo istituito per le azioni a sostegno del «Made in Italy» di cui alla citata legge n. 350 del 24 dicembre 2003 ed ha disposto che quota parte di dette risorse, per un ammontare pari a 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, e' destinata all'erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualita' e salubrita' dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicita' delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti;
Visto in particolare l'ultimo capoverso del medesimo comma 936, dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con il quale si prevede che con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro del commercio internazionale, sono individuate le modalita' per accedere ai contributi di cui al precedente periodo;
Visto l'art. 1, comma 2, del decreto-legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2008, n. 121, con il quale si dispone che le funzioni gia' attribuite al Ministero del commercio internazionale, con le inerenti risorse finanziare, strumentali e di personale, sono trasferite al Ministero dello sviluppo economico;
Visto il Regolamento (CE) n. 800/2008 del 6 agosto 2008 pubblicato nella G.U.U.E. L214 del 9 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune (Regolamento generale di esenzione per categoria);
Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 del 15 dicembre 2006 pubblicato nella G.U.U.E. L379 del 28 dicembre 2006 concernente l'applicazione degli articoli 87 ed 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»);
Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese;
Vista la legge 13 dicembre 2010, n. 220, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, legge di stabilita' 2011, che nella Tabella E dispone, tra l'altro, il rifinanziamento dell'art. 1, comma 936 della legge n. 296 del 2006, per la «realizzazione di azioni a sostegno di una campagna promozionale straordinaria a favore del Made in Italy - Interventi diversi, capitolo 7481», individuando risorse pari ad un milione di euro per l'anno 2011 e due milioni di euro per l'anno 2012;
Considerato che sono tuttora disponibili, in conto residui, due milioni di euro a valere sulle risorse finanziarie per l'anno 2012;
Tenuto conto del ruolo assegnato al Ministero dello sviluppo economico relativamente alle politiche per lo sviluppo della competitivita' del sistema produttivo nazionale ai sensi dell'art. 28 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e successive modificazioni e integrazioni;
Ritenuto di dover individuare i criteri e le modalita' per la concessione delle risorse finanziarie ai fini di un corretto e funzionale impiego delle stesse, per realizzare studi e ricerche diretti alla certificazione di qualita' e salubrita' dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicita' delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti;
Ritenuto che i predetti criteri e modalita' debbano tener conto prioritariamente della presenza nel territorio delle Regioni e delle Province autonome di Trento e Bolzano di imprese di produzione dei prodotti tessili cardati;
Ritenuto che per l'ottimale finalizzazione delle risorse e allo scopo di attuare politiche e strategie per lo sviluppo del sistema produttivo secondo il principio di sussidiarieta' e di leale collaborazione con gli enti territoriali interessati, si debbano invitare le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano a presentare programmi di intervento per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualita' e salubrita' dei prodotti tessili cardati, nonche' alla promozione e sostegno delle produzioni certificate, di cui al comma 936 dell'art. 1, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, anche mediante un cofinanziamento degli interventi previsti;

Decreta:

Art. 1
Oggetto e finalita'

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 1, comma 936 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, i criteri, le condizioni e le modalita' di attribuzione alle Regioni ed alle Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse finalizzate alla concessione ed erogazione di contributi per la realizzazione di studi e ricerche diretti alla certificazione di qualita' e di salubrita' dei prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie, che valorizzano la tipicita' delle lavorazioni e le caratteristiche ecologiche dei relativi manufatti.
 
Art. 2
Soggetti proponenti

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono presentare programmi per la realizzazione di interventi a favore di imprese produttrici di prodotti tessili cardati, realizzati con materie prime secondarie cosi' come definite dalla normativa vigente, mediante la concessione di contributi a valere sulle risorse di cui al presente decreto.
2. La presenza di tali imprese sul territorio regionale deve essere attestata mediante dichiarazione della Regione o Provincia autonoma da cui risulti il numero di imprese produttrici di prodotti tessili cardati come definite al precedente comma.
 
Art. 3

Soggetti beneficiari dei contributi concessi tramite i programmi
regionali

1. Possono beneficiare dei contributi concessi tramite i programmi regionali le imprese di produzione di prodotti tessili cardati cosi' come definite all'art. 2 comma 1 del presente decreto.
 
Art. 4
Tipologie di azioni dei programmi regionali

1. I programmi regionali finalizzati alla realizzazione di interventi a favore di imprese produttrici di cui all'art. 2, comma 1, ammissibili alla concessione delle risorse di cui al presente decreto possono prevedere le seguenti tipologie di azioni, anche integrate, volte a:
a) incentivare la qualita' e la salubrita' dei prodotti cardati attraverso l'innovazione e la sostenibilita' ambientale di processo e di prodotto;
b) valorizzare i prodotti cardati attraverso l'ottenimento di marchi e/o certificazioni di qualita' e di salubrita';
c) promuovere i prodotti cardati sui mercati a seguito dell'ottenimento di marchi e/o certificazioni di cui la precedente punto b).
2. I programmi dovranno sempre contemplare l'azione di cui al precedente comma 1, lettera b).
3. Nell'ambito delle azioni di cui al comma 1, i contributi alle imprese sono concessi dalle Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, in conformita' con:
a) le disposizioni e nei limiti delle intensita' massime di aiuto previste nel Regolamento (CE) n. 800 del 6 agosto 2008 concernente l'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato comune;
b) le disposizioni del Regolamento (CE) 1998 del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 ed 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).
 
Art. 5
Modalita' e termini di presentazione dei programmi regionali

1. Ai fini dell'ammissibilita', le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, presentano secondo le modalita' fissate all'art. 9 del presente decreto al Ministero dello sviluppo economico, di seguito anche «Ministero», Direzione generale per la politica industriale e la competitivita', il programma che intendono attuare, corredato della dichiarazione prevista all'art. 2, comma 2 del presente decreto.
2. Il programma deve contenere:
a) l'Assessorato di riferimento;
b) il responsabile del programma;
c) il referente operativo;
d) l'indirizzo PEC al quale inviare ogni comunicazione;
e) l'indicazione degli obiettivi generali e specifici, coerenti con le finalita' del presente decreto;
f) la descrizione delle singole azioni proposte per la concessione di contributi che dovra' contenere: le tipologie di soggetti beneficiari, le attivita' e spese ammissibili;
g) l'indicazione della misura di aiuto che si intende adottare in conformita' con quanto previsto all'art. 4, comma 3 del presente decreto;
h) l'articolazione finanziaria delle azioni;
i) il fabbisogno complessivo stimato, che non puo' prevedere un contributo a carico del Ministero superiore alle risorse finanziarie di cui al presente decreto;
j) l'eventuale cofinanziamento regionale;
k) la descrizione del sistema di monitoraggio e controllo;
l) i risultati attesi;
m) la durata del programma, che non puo' essere superiore a 36 mesi a decorrere dalla data di avvio.
3. Il Ministero si riserva la facolta' di richiedere alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano eventuali integrazioni al programma presentato entro il termine di 30 giorni dal ricevimento della documentazione. Le integrazioni richieste dal Ministero dovranno essere presentate dalle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta. Il Ministero si riserva di escludere dall'assegnazione delle risorse i programmi che non rispondono a quanto previsto agli articoli 2, 3, 4 e 5 del presente decreto.
 
Art. 6
Assegnazione delle risorse

1. Il Ministero dello sviluppo economico a seguito della verifica di ammissibilita' dei programmi, identifica le risorse assegnabili a ciascun programma sulla base dei fabbisogni espressi dalle Regioni e Province Autonome, nei limiti della dotazione finanziaria prevista per l'attuazione del presente decreto.
2. Qualora le risorse finanziarie allocate non siano sufficienti alla copertura dei fabbisogni espressi dalle Regioni e Province autonome, dette risorse vengono ripartite proporzionalmente al numero di imprese di cui all'art. 2 e al numero di azioni indicate nel programma presentato.
3. Il Ministero comunica alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano, con provvedimento direttoriale, l'esito dell'istruttoria nonche' l'identificazione delle risorse assegnabili.
4. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, entro 15 giorni dalla data di ricevimento del provvedimento direttoriale in merito all'esito dell'istruttoria, provvedono a confermare di voler attuare il programma approvato.
5. Il Ministero dello sviluppo economico entro 30 giorni assegna le risorse con specifico provvedimento di impegno a favore di ogni singola Regione e/o Provincia autonoma.
 
Art. 7
Erogazione delle risorse

1. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano comunicano l'avvio del programma, e possono chiedere un'anticipazione pari al 50% delle risorse assegnate. Per avvio del programma si intende l'espletamento delle procedure di gara per l'assegnazione delle risorse alle imprese beneficiarie.
2. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono chiedere l'erogazione di un ulteriore 30% delle risorse assegnate, previa attestazione dell'avvenuta erogazione dell'anticipo di cui al precedente comma 1 e presentazione di una relazione sullo stato di avanzamento del programma.
3. Le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano completati i propri programmi inviano al Ministero una relazione finale, che sulla base di quanto previsto nel programma presentato, dia evidenza della erogazione delle risorse alle imprese, delle attivita' realizzate e dei risultati ottenuti, richiedendo contestualmente l'eventuale saldo del contributo spettante. L'importo delle anticipazioni erogate e non utilizzate, in tutto o in parte, dalle Regioni o Province autonome sara' restituito al Ministero dello sviluppo economico.
4. La relazione dovra' contenere informazioni sulle attivita' di monitoraggio e controllo espletate ed essere redatta utilizzando appositi schemi in formato elettronico che verranno resi disponibili dal Ministero stesso.
5. La relazione finale e la richiesta di saldo devono essere presentate al Ministero entro 12 mesi dal completamento del programma. Il Ministero provvede all'accreditamento del saldo, qualora spettante, entro sessanta giorni dal ricevimento della documentazione di cui al comma precedente.
6. Il Ministero dello sviluppo economico dispone dei poteri di controllo e di vigilanza sull'attuazione dei progetti strategici presentati dalle Regioni.
 
Art. 8
Risorse finanziarie

1. Gli oneri per il finanziamento dei programmi regionali ammontano ad euro 2.000.000,00 e gravano sul Capitolo 7481 - Missione 16 «Commercio internazionale ed internazionalizzazione del sistema produttivo» Programma 16.5 «Sostegno all'internazionalizzazione delle imprese e promozione del made in Italy» - Macroaggregato «Investimenti» , dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico in conto residui 2012.
 
Art. 9
Comunicazioni

1. Ogni comunicazione tra il Ministro e le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano deve essere inviata tramite PEC. L'indirizzo PEC del Ministero dello sviluppo economico e' il seguente: imp.pic.div11@pec.sviluppoeconomico.gov.it, l'indirizzo PEC utilizzabile per le Regioni e le Province autonome, corrisponde agli indirizzi da queste comunicati al momento della presentazione del programma.
 
Art. 10
Disposizioni finali

1. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 6 marzo 2013

Il Ministro: Passera

Registrato alla Corte dei conti il 4 aprile 2013 Ufficio di controllo atti MISE - MIPAAF, registro n. 3, foglio n. 165
 
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