Gazzetta n. 107 del 9 maggio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 18 marzo 2013, n. 47
Regolamento recante disciplina delle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori.


IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica del 18 aprile 1951, n. 581, recante norme regolamentari per l'applicazione e l'esecuzione del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, sulla disciplina delle attivita' di gioco;
Visto il decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e successive modificazioni, recante il riordino dell'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle scommesse in attuazione all'articolo 1, comma 2, della legge 3 agosto 1998, n. 288;
Visto l'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133, che affida al Ministro delle finanze l'emanazione, con riferimento ai giochi pubblici, di regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, per la disciplina delle modalita' e dei tempi di gioco, della corresponsione di aggi, diritti e proventi dovuti a qualsiasi titolo nonche' l'articolo 12, comma 2, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, concernente la stessa potesta' regolamentare in materia di giochi, scommesse e concorsi a premi;
Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, recante riforma dell'organizzazione del Governo ed, in particolare, l'articolo 25, comma 2, come modificato dal decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, recante disposizioni in merito all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'articolo 12, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383, con il quale si e' provveduto all'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
Visto l'articolo 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178, con il quale sono state dettate disposizioni in materia di unificazione delle competenze in materia di giochi;
Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111, recante norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'articolo 1, comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311 ed ai sensi dell'articolo 16 della legge 13 maggio 1999, n. 133;
Visto l'articolo 38, comma 1, lettera a) del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, che demanda ad un regolamento ministeriale l'istituzione delle scommesse a distanza a quota fissa con modalita' di interazione diretta tra i singoli giocatori;
Visto il decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2005/60/CE concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo nonche' della direttiva 2006/70/CE che ne reca misure di esecuzione;
Visto l'articolo 12, comma 1, lettera g) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, che stabilisce le misure dell'aliquota di imposta unica e della posta unitaria di gioco;
Visto l'articolo 24, commi da 11 a 26 della legge 7 luglio 2009, n. 88, recante «Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alla Comunita' europea», che ha introdotto nuove disposizioni per la disciplina del gioco a distanza;
Visto, in particolare, il comma 12 del citato articolo 24 della legge n. 88 del 2009, il quale dispone che la disciplina dei singoli giochi da esercire e raccogliere a distanza e' introdotta ovvero adeguata con regolamenti ministeriali e che, nel rispetto della disciplina dei giochi, che con provvedimenti del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede alla istituzione dei singoli giochi, alla definizione delle condizioni generali di gioco e delle relative regole tecniche, anche d'infrastruttura, nonche' della posta unitaria di partecipazione al gioco, alla individuazione della misura di aggi, diritti o proventi, ed alla variazione della misura del prelievo;
Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, in applicazione del quale l'Agenzia delle Dogane ha incorporato l'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato a decorrere dal 1° dicembre 2012, assumendo la nuova denominazione di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
Considerato che gli obblighi comunitari di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE, che prevede una procedura di informazione nel settore delle norme e delle regole tecniche e delle regole relative ai servizi dell'informazione, sono stati assolti con procedura n. 2012/0029/I del 16 gennaio 2012, alla quale ha fatto seguito il periodo di sospensione previsto dalle procedure comunitarie;
Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza del 26 luglio 2012 della Sezione consultiva per gli atti normativi;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi del predetto articolo 17, comma 3, della legge n. 400 del 1988, effettuata con nota n. 3-2080 del 28 febbraio 2013;

A d o t t a
il seguente regolamento:

Art. 1
Oggetto e definizioni

1. Il presente regolamento definisce le regole generali relative alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori su eventi sportivi e su eventi non sportivi nonche' l'imposta unica ad esse applicabile.
2. Ai fini del presente regolamento si intende per:
a) AAMS, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli;
b) abbinamento, l'individuazione da parte del concessionario dell'effettiva sovrapposizione, anche parziale, di una o piu' offerte di scommessa tra loro; l'abbinamento non determina l'instaurazione di qualsivoglia rapporto contrattuale fra i giocatori che abbiano effettuato le relative offerte di scommessa, che resta instaurato con il solo concessionario;
c) accettazione, la procedura di verifica da parte di AAMS delle offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta del singolo concessionario e da questo trasmesse al sistema centralizzato di AAMS al fine di verificare la loro validita' e rispondenza ai criteri fissati da AAMS stessa. Successivamente all'accettazione da parte di AAMS, le offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta potranno essere abbinate dal concessionario con una o piu' offerte di scommessa;
d) certificazione, la certificazione della piattaforma di gioco, resa da un ente di certificazione accreditato, ai sensi del Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008, da un organismo nazionale di accreditamento comunitario o di altro Stato, secondo quanto previsto dal presente decreto e dai collegati provvedimenti di AAMS;
e) codice identificativo dell'offerta di scommessa, il codice univoco generato dal sistema centralizzato, attribuito a ciascuna offerta di scommessa accettata da AAMS; il codice identificativo viene comunicato dal concessionario ai giocatori e garantisce l'accettazione e la registrazione sul sistema centralizzato di AAMS della relativa offerta di scommessa ai fini di un possibile abbinamento;
f) codice identificativo dell'abbinamento, il codice univoco generato dal sistema centralizzato, attribuito a ciascun abbinamento; il codice identificativo e' dato in risposta a ciascun abbinamento realizzato che il concessionario deve comunicare secondo le modalita' definite dal protocollo;
g) commissione, qualsiasi importo addebitato ad un giocatore per l'utilizzo della piattaforma di raccolta, ivi compresa la commissione sulle vincite;
h) commissione sulle vincite, l'importo che in caso di vincita netta di un giocatore in un singolo mercato, il concessionario addebitera' a tale giocatore alla liquidazione del mercato stesso, trattenendolo dalla vincita netta pagabile al giocatore medesimo;
i) concessionario, il soggetto titolare della concessione per l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88, autorizzato alla raccolta a distanza di scommesse con interazione diretta fra giocatori ai sensi del presente decreto;
l) conto di gioco, indica il contratto tra il giocatore ed il concessionario, di cui all'articolo 24, comma 19 della legge 7 luglio 2009, n. 88, e i connessi provvedimenti di AAMS;
m) esposizione massima, in relazione a ciascuna offerta di scommessa l'importo massimo che il giocatore e' disposto a mettere in gioco;
n) evento, l'evento, anche non sportivo, relativamente al quale il concessionario offre i mercati che sono pubblicati nel programma ufficiale AAMS;
o) giocatore, ciascuna persona fisica identificabile tramite il codice fiscale, che, avendo sottoscritto un contratto di conto di gioco per la partecipazione del gioco a distanza con il concessionario, accede alla piattaforma di raccolta del concessionario tramite mezzi elettronici e di connessione telematica o telefonica;
p) gioco sicuro legale e responsabile, le modalita' di gioco con vincita in denaro adottate dal concessionario, sulla base dei provvedimenti di AAMS, al fine di garantire la tutela, sia degli interessi del singolo giocatore, sia di quelli pubblici;
q) imposta unica, l'imposta disciplinata dall'articolo 9 del presente decreto;
r) liquidazione del mercato, fase in cui viene individuata la vincita netta del giocatore, all'esito di un evento oggetto del mercato;
s) mercato, l'insieme degli esiti pronosticabili per un tipo scommessa relativamente ad un evento. Per ogni evento possono essere istituiti uno o piu' mercati, sulla base del palinsesto ufficiale AAMS o dell'eventuale programma di avvenimenti personalizzati e complementari;
t) offerta di scommessa, un'offerta «banco» o un'offerta «puntata». L'offerta di scommessa indica l'esposizione massima prescelta dal giocatore e, sulla base delle regole pubblicate dal concessionario titolare della piattaforma, i parametri per la determinazione della quota al momento dell'abbinamento;
u) offerta «banco», e' la proposta di una scommessa, effettuata sulla piattaforma di raccolta del concessionario, avente ad oggetto il non realizzarsi di uno o piu' esiti pronosticabili all'interno di una determinata tipologia di scommessa per un mercato. L'esito pronosticato dal giocatore e' l'opposto dell'esito pronosticato in una offerta «puntata»;
v) offerta «puntata», e' la proposta di una scommessa, effettuata sulla piattaforma di raccolta del concessionario, avente ad oggetto il realizzarsi di uno o piu' esiti pronosticabili all'interno di una determinata tipologia di scommessa per un mercato. L'esito pronosticato dal giocatore e' l'opposto dell'esito pronosticato in una scommessa «banco»;
z) piattaforma di raccolta, la piattaforma tecnologica mediante la quale il concessionario gestisce il servizio di scommesse a quota fissa con interazione diretta dei giocatori il cui conto di gioco e' registrato presso AAMS;
aa) posta di gioco, e' l'importo scommesso dal giocatore in relazione alle proprie offerte «puntata» che siano state abbinate;
bb) programma ufficiale o palinsesto, indica l'elenco degli eventi sportivi e non sportivi nonche' dei relativi mercati istituiti e pubblicati da AAMS ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 e sue modificazioni, sui quali possono essere accettate le scommesse;
cc) programma di avvenimenti personalizzati e complementari, indica l'elenco degli avvenimenti sportivi e non sportivi, nonche' dei relativi mercati, definiti dal concessionario autorizzato da AAMS ai sensi del provvedimento di cui all'articolo 12 comma 1, lettera m) del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77;
dd) protocollo di comunicazione, il protocollo applicativo, adottato con provvedimento di AAMS, che il concessionario deve adottare per il colloquio in via telematica tra la propria piattaforma di raccolta e il sistema centralizzato di AAMS;
ee) quota finale, il numero che e' indicato in ogni scommessa abbinata e che, per tale scommessa, consente di determinare la somma che il giocatore potra' vincere qualora l'esito effettivo del relativo evento corrisponda a quello pronosticato. La quota finale e' uguale o piu' favorevole per il giocatore della quota prescelta indicata nell'offerta di scommessa originale;
ff) quota prescelta, il numero che e' indicato in ogni offerta di scommessa e che, per tale offerta di scommessa, consente di determinare la vincita potenziale del giocatore qualora l'esito effettivo del relativo evento corrisponda a quello pronosticato;
gg) sistema centralizzato, il sistema di elaborazione per la gestione ed il controllo da parte di AAMS di tutte le informazioni e di tutti i dati relativi alle scommesse a distanza a quota fissa con interazione diretta fra giocatori su eventi sportivi e su eventi non sportivi e l'imposta unica ad esse applicabile;
hh) vincita netta, l'eventuale ammontare vinto da un giocatore su un singolo mercato e calcolato dal concessionario alla liquidazione del mercato stesso effettuando la somma algebrica dell'ammontare vinto e perso dal giocatore su tutte le scommesse abbinate nel mercato stesso. L'importo scommesso dal giocatore non fa parte della vincita netta.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni
sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei
decreti del Presidente della Repubblica e sulle
pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo
fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il
valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:
Il Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo
e del Consiglio del 9 luglio 2008, pone norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda
la commercializzazione dei prodotti e abroga il regolamento
(CEE) n. 339/93.
Si riporta il testo dell'art. 24, comma 13 e 19, della
legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento
di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle
Comunita' europee - legge comunitaria 2008), pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale 14 luglio 2009, n. 161, S.O.:
"Art. 24. (Adeguamento comunitario di disposizioni
tributarie).
(In vigore dal 29 luglio 2009)
(Omissis).
13. L'esercizio e la raccolta a distanza di uno o piu'
dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a f), ferma la
facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato di stabilire, ai sensi del comma 26, in funzione
delle effettive esigenze di mercato, in un numero massimo
di duecento, le concessioni di cui alla lettera a) del
presente comma da attribuire in fase di prima applicazione,
e' consentito:
a) ai soggetti in possesso dei requisiti e che
assumono gli obblighi di cui al comma 15, ai quali
l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato
attribuisce concessione per la durata di nove anni;
b) ai soggetti che, alla data di entrata in vigore
della presente legge, sono gia' titolari di concessione per
l'esercizio e la raccolta di uno o piu' dei giochi di cui
al comma 11 attraverso rete fisica, rete di raccolta a
distanza, ovvero entrambe.

(Omissis).
19. La raccolta a distanza dei giochi di cui al comma
11 e' subordinata alla stipula, anche per via telematica,
di un contratto di conto di gioco tra il giocatore e il
concessionario. Lo schema di riferimento del contratto di
conto di gioco, reso disponibile dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web, e'
predisposto nel rispetto delle seguenti condizioni minime,
cui restano senz'altro soggetti i contratti di conto di
gioco in essere alla data di entrata in vigore della
presente legge:
a) accettazione da parte del concessionario della
regolazione del contratto secondo la legge dello Stato
italiano e che italiano sia il foro competente per le
eventuali controversie, nel rispetto delle norme vigenti
anche di fonte comunitaria, con esclusione di forme di
risoluzione arbitrale delle controversie medesime;
b) utilizzo del conto di gioco in osservanza delle
disposizioni di cui al decreto legislativo 21 novembre
2007, n. 231, di attuazione della direttiva 2005/60/CE
concernente la prevenzione dell'utilizzo del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di
attivita' criminose e di finanziamento del terrorismo,
nonche' della direttiva 2006/70/CE recante disposizioni per
la relativa esecuzione;
c) unicita' del contratto di conto di gioco con
ciascun giocatore, divieto di utilizzazione del conto di
gioco di un giocatore per la raccolta o l'intermediazione
di giocate altrui, improduttivita' di frutti del conto di
gioco per il giocatore, nonche' gratuita' della relativa
utilizzazione per il giocatore;
d) indisponibilita' da parte del concessionario delle
somme depositate sul conto di gioco, fatte salve le
operazioni di addebito e di accredito direttamente connesse
all'esercizio dei giochi oggetto di concessione;
e) tempestiva contabilizzazione e messa a
disposizione al giocatore delle vincite e delle relative
somme, comunque non oltre un'ora dalla certificazione
ufficiale del verificarsi dell'evento che determina la
vincita, salvo specifica diversa disposizione prevista dal
regolamento di un singolo gioco;
f) accredito al giocatore, entro e non oltre sette
giorni dalla richiesta e con valuta corrispondente al
giorno della richiesta, delle somme giacenti sul conto di
gioco di cui il giocatore chieda al concessionario il
prelievo;
g) durata del contratto di conto di gioco non
superiore alla data di scadenza della concessione;
h) informativa relativa al trattamento dei dati
personali rispettosa della normativa vigente in materia;
i) assenso preventivo ed incondizionato del giocatore
alla trasmissione da parte del concessionario
all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, su
richiesta di quest'ultima, di tutti i dati relativi ai
movimenti e ai saldi del conto di gioco;
l) devoluzione all'erario dell'intero saldo del conto
di gioco decorsi tre anni dalla data della sua ultima
movimentazione.".
Si riporta il testo dell'art. 5 del decreto del
Ministro dell'economia e finanze 1 marzo 2006, n. 111
(Norme concernenti la disciplina delle scommesse a quota
fissa su eventi sportivi diversi dalle corse dei cavalli e
su eventi non sportivi da adottare ai sensi dell'art. 1,
comma 286, della legge 30 dicembre 2004, n. 311),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 21 marzo 2006, n. 67:
"Art. 5.Programma ufficiale.
1. L'elenco delle discipline sportive nonche' delle
categorie di avvenimenti non sportivi e' definito ed
aggiornato con decreto di AAMS.
2. AAMS predispone, anche su proposta dei
concessioriari, e rende pubblico, con periodicita' almeno
mensile, il programma ufficiale degli avvenimenti, sportivi
e non sportivi, sui quali sono ammesse scommesse. Tale
programma costituisce l'unico documento in riferimento al
quale le scommesse possono essere accettate. In esso sono
riportati, per ciascun avvenimento:
a) la disciplina sportiva o la categoria di
appartenenza per gli avvenimenti non sportivi;
b) data ed ora di chiusura dell'accettazione;
c) tipologie di scommessa ammesse.
3. Ogni variazione al programma ufficiale e'
tempestivamente comunicata ai concessionari.
4. Sulla base del programma ufficiale, di cui al comma
2, il concessionario redige il programma di accettazione
contenente le quote relative a ciascun esito pronosticabile
per gli avvenimenti oggetto di scommessa. Nel programma di
accettazione sono indicati gli avvenimenti per i quali non
sono accettate scommesse singole, ma unicamente scommesse
multiple. Per ogni avvenimento, il programma di
accettazione indica l'orario di apertura e di chiusura
dell'accettazione delle scommesse. Il programma di
accettazione e' pubblicato nei luoghi di vendita e,
relativamente alle scommesse telematiche, il concessionario
provvede a darne diffusione attraverso i canali utilizzati
per la raccolta; ogni variazione al programma di
accettazione e' tempestivamente comunicata dal
concessionario al pubblico con le medesime modalita'. I
concessionari possono definire quote diverse per le
scommesse effettuate presso i luoghi di vendita e per le
scommesse telematiche.
5. La chiusura dell'accettazione e' stabilita in
relazione all'avvenimento ed alla tipologia di scommessa
prevista per lo stesso.
6. L'orario di riferimento, ai fini delle scommesse, e'
quello del totalizzatore nazionale.".
Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, lettera m),
del decreto legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77
(Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite
dagli eventi sismici nella regione Abruzzo nel mese di
aprile 2009 e ulteriori interventi urgenti di protezione
civile),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 28 aprile 2009, n.
97:
"1. Al fine di assicurare maggiori entrate non
inferiori a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno
2009, il Ministero dell'economia e delle finanze -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, con propri
decreti dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla
data di entrata in vigore del presente decreto puo':
(Omissis).
m) fissare le modalita' con le quali i concessionari
delle scommesse a quota fissa su sport e su altri eventi
offrono propri programmi di avvenimenti personalizzati e
complementari a quello ufficiale, fermo il potere
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di
certificare i relativi esiti, nel rispetto dei seguenti
ulteriori criteri:
1) asseverazione preventiva, da parte
dell'Amministrazione, degli eventi del programma
complementare del concessionario;
2) acquisizione in tempo reale, da parte del
totalizzatore nazionale, degli eventi del programma
complementare e dei loro esiti.".
 
Art. 2
Autorizzazione alla raccolta delle scommesse

1. Ai fini dell'autorizzazione alla raccolta delle scommesse di cui all'articolo 1, comma 1, il concessionario inoltra ad AAMS apposita istanza, corredata dal progetto della piattaforma di gioco e dalla certificazione recante l'esito positivo della verifica tecnica diretta ad accertare la conformita' della piattaforma di gioco ai requisiti riportati nelle linee guida per la certificazione, approvate con provvedimento di AAMS e rese disponibili sul proprio sito istituzionale. Successive modifiche delle caratteristiche essenziali del progetto della piattaforma sono subordinate alla preventiva approvazione di AAMS e all'eventuale rinnovo della certificazione.
 
Art. 3
Oggetto delle scommesse

1. Le offerte di scommessa hanno per oggetto eventi contenuti nel programma ufficiale di AAMS, nonche' nei programmi di avvenimenti personalizzati e complementari a quello ufficiale.
2. Per ogni evento, possono essere oggetto delle offerte di scommessa solo gli esiti dei tipi di scommessa previsti per quel determinato evento dai programmi di cui al comma 1.
3. Il giocatore puo' effettuare una pluralita' di offerte «banco» e «puntata» per ogni singolo mercato, purche' sia attiva la procedura di accettazione, fermo restando l'esposizione massima in relazione a ciascuna offerta.
 
Art. 4
Scommesse ammesse, caratteristiche
delle offerte di scommessa e abbinamento

1. Le scommesse a quota fissa con interazione diretta fra giocatori sono quelle per le quali l'importo scommesso e la somma da riscuotere, in caso di vincita, o le relative modalita' di determinazione, sono concordate mediante l'inserimento da parte del giocatore di una offerta di scommessa e la successiva effettuazione dell'abbinamento da parte della piattaforma di raccolta.
2. Per garantire la sicurezza e riservatezza del giocatore, l'interazione diretta fra giocatori e' virtuale ed avviene con la mediazione del concessionario, il quale consente ai giocatori sulla propria piattaforma di raccolta di inserire offerte di scommessa da abbinare con offerte di scommessa gia' effettuate o da effettuarsi sulla piattaforma di raccolta.
3. L'offerta di scommessa effettuata sulla piattaforma di raccolta, ove acquisita dal concessionario, si intende presa in carico con riserva in attesa di accettazione da parte del sistema centralizzato e del successivo abbinamento da parte del concessionario.
4. Il concessionario trasmette al sistema centralizzato, nei modi previsti dal protocollo di comunicazione, i dati delle offerte di scommessa effettuate sulla propria piattaforma di raccolta. Il sistema centralizzato accetta, ove ne ricorrano i presupposti, le offerte di scommessa e attribuisce i codici identificativi comunicandoli al concessionario, che li rende accessibili al giocatore nell'area personale relativa al suo conto di gioco.
5. Le offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta costituiscono scommesse valide e vincolanti per il giocatore solo a seguito dell'eventuale abbinamento effettuato dal concessionario e nei limiti dello stesso. Le offerte di scommessa sono revocabili da parte del giocatore sino alla comunicazione del loro abbinamento, o, se anteriore, sino alla chiusura dell'accettazione di offerte di scommessa sul relativo mercato. In caso di abbinamento parziale, le offerte di scommessa sono revocabili solo per la quota parte dell'esposizione massima che non costituisca gia' importo scommesso.
6. Le offerte di scommessa potranno essere abbinate dal concessionario, in tutto o in parte, ad una o piu' altre offerte di scommessa, nel rispetto delle modalita' di abbinamento pubblicate dal concessionario sul proprio sito. A tal fine, nell'ambito dell'abbinamento parziale o totale di un'offerta di scommessa il concessionario individua l'importo scommesso che, nell'aggregato, non puo' mai eccedere l'esposizione massima prescelta dal giocatore in relazione a tale offerta di scommessa. L'acquisizione di un'offerta di scommessa effettuata sulla piattaforma di raccolta non ne comporta l'abbinamento, il quale e' eventuale ed e' comunque subordinato all'accettazione da parte del sistema centralizzato secondo quanto previsto al comma 4.
7. Il concessionario trasmette al sistema centralizzato, nei modi previsti dal protocollo di comunicazione, gli abbinamenti generati dalle offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta. Il sistema centralizzato accetta le offerte di scommessa e attribuisce i codici identificativi comunicandoli al concessionario.
8. Il concessionario comunica l'avvenuto abbinamento delle offerte di scommessa effettuate sulla piattaforma di raccolta mediante registrazione, nell'area personale del conto di gioco del giocatore, dell'importo scommesso, della quota attribuita e dell'identificativo dell'abbinamento.
9. L'importo scommesso e' prelevato dal conto di gioco del giocatore e, in caso di vincita ed in assenza di altre posizioni debitorie del giocatore, e' restituito al giocatore assieme al pagamento delle vincite nette relative al medesimo mercato. Prima della chiusura dell'accettazione delle scommesse, il concessionario puo' consentire al giocatore di disporre dell'eventuale differenza fra gli importi scommessi, in un particolare mercato, per offerte «banco», da una parte, e per offerte «puntata», dall'altra, che siano state abbinate, al solo fine di effettuare ulteriori offerte di scommessa relative allo stesso mercato. In tal caso l'eventuale commissione sulle vincite viene calcolata a seguito della determinazione degli esiti ai sensi dell'articolo 7.
 
Art. 5
Comunicazioni ad AAMS delle vincite
e delle commissioni

1. Determinati gli esiti ai sensi dell'articolo 7, il concessionario comunica al sistema centralizzato, per ogni giocatore che abbia avuto almeno una offerta abbinata, i dati relativi all'importo scommesso, ai rimborsi applicabili, alle vincite e alle commissioni applicate sulle vincite stesse.
 
Art. 6
Pagamento delle vincite e dei rimborsi

1. Il pagamento delle vincite nette, detratte le commissioni spettanti al concessionario, cosi' come previsto dall'articolo 9, nonche' di eventuali rimborsi e' effettuato dal concessionario direttamente sul conto di gioco del giocatore.
2. Il giocatore ha diritto al rimborso in caso di scommessa non valida, secondo quanto previsto dal decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1° marzo 2006, n. 111 e successive modificazioni e, in tal caso, non potra' essergli addebitata alcuna commissione. Il rimborso puo' riguardare tutti o parte degli abbinamenti di un singolo mercato.
Note all'art. 6:
Per i riferimenti al decreto del Ministro dell'economia
e finanze n. 111 del 2006, si veda nelle note all'art. 1.
 
Art. 7
Pubblicita' dell'esito degli eventi e comunicazioni

1. L'esito degli eventi e' determinato ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º marzo 2006, n. 111, e successive modificazioni.
2. AAMS trasmette ai concessionari le comunicazioni degli esiti vincenti, nonche' le ulteriori comunicazioni relative agli eventi oggetto di scommessa. Il concessionario ne cura la comunicazione al pubblico sul proprio sito o i propri siti internet. Il nome dei giocatori non e' mai pubblicato o altrimenti comunicato ad altri giocatori, ivi inclusi quelli che abbiano effettuato scommesse abbinate.
 
Art. 8
Offerte «puntata» e «banco»

1. Ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera g), del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, la posta di gioco per ciascuna offerta «puntata» e' prescelta dal giocatore da un minimo di 50 centesimi di euro, in multipli di 50 centesimi di euro. Conseguentemente, ciascuna offerta «banco» e' effettuata dal giocatore in modo tale che la posta di gioco di un'eventuale offerta «puntata» corrispondente ammonti ad un minimo di 50 centesimi di euro.
2. Non e' consentita l'accettazione di offerte di scommessa la cui vincita potenziale, determinata sulla base della quota prescelta, e' superiore all'importo previsto dall'articolo 12, comma 4, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 1º marzo 2006, n. 111.
3. Eventuali variazioni della posta di gioco sono effettuate con provvedimento di AAMS. Fermi restando i predetti vincoli, il concessionario ha la facolta' di effettuare abbinamenti parziali, cui conseguono poste di gioco inferiori.
Note all'art. 8:
Si riporta il testo dell'art. 12, comma 1, lettera g),
del citato decreto legge n. 39 del 2009:
"Art. 12. (Norme di carattere fiscale in materia di
giochi)
1. Al fine di assicurare maggiori entrate non inferiori
a 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2009, il
Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, con propri decreti
dirigenziali adottati entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto puo':
(Omissis).
g) relativamente alle scommesse a distanza a quota
fissa con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori, stabilire l'aliquota di imposta unica nel 20 per
cento della raccolta, al netto delle somme che, in base al
regolamento di gioco, sono restituite in vincite e rimborsi
al consumatore, disponendo altresi' in cinquanta centesimi
di euro la posta unitaria di gioco. Conseguentemente, a
decorrere dalla data di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana del relativo decreto
dirigenziale all' art. 4, comma 1, lettera b), numero 3),
del decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, e
successive modificazioni, le parole: «e per le scommesse
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori», ovunque ricorrano, e le parole: «e per quelle
con modalita' di interazione diretta tra i singoli
giocatori» sono soppresse.".
Si riporta il testo dell'art. 12 del citato
decreto-legge n. 111 del 2006:
"Art. 12. Percentuale di allibramento e massimali di
vincita.
1. La percentuale di allibramento e' data dalla somma
dei quozienti ottenuti dividendo 100 per la quota offerta
per ogni esito pronosticabile di un avvenimento.
2. E' facolta' di AAMS introdurre limiti alla
percentuale di allibramento.
3. Le quote offerte dal concessionario, che possono
essere modificate anche nel corso dell'accettazione e
comunque entro la chiusura dell'accettazione purche' rese
pubbliche, rispettano i limiti della percentuale di
allibramento di cui al comma 2.
4. Non e' consentita l'accettazione di scommesse la cui
vincita potenziale e' superiore a 10.000,00 (diecimila)
euro; tale importo e' aggiornato periodicamente con
provvedimento di AAMS''.
 
Art. 9
Commissioni e imposta applicata

1. Per le tipologie di scommesse di cui all'articolo 4, l'imposta unica, ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera g) del citato decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, e' pari al venti per cento della base imponibile.
2. Costituiscono base imponibile le commissioni trattenute dal concessionario ai giocatori, fino a un massimo del 10 per cento delle somme giocate nelle scommesse abbinate, incluse le commissioni sulle vincite.
3. Gli importi delle commissioni sono comunicati tramite il protocollo di comunicazione, entro le 12 ore successive al momento della determinazione degli esiti vincenti di un mercato e per ogni singolo giocatore. Tali importi sono convalidati dal sistema centralizzato nell'arco delle 24 ore di ciascun giorno del mese. I criteri per il calcolo delle commissioni di cui al comma 2 sono preventivamente comunicati ad AAMS ed approvati in sede di presentazione dell'istanza di cui all'articolo 2, comma 1. Eventuali variazioni di tali criteri, ai sensi dello stesso comma 1, sono preventivamente approvate da AAMS.
4. Il sistema centralizzato calcola giornalmente l'imposta unica determinata sulla base delle commissioni effettivamente applicate dal concessionario e rende disponibili i relativi dati al concessionario.
5. Il concessionario effettua il versamento dell'importo dovuto con le modalita' di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica dell'8 marzo 2002, n. 66.
6. L'imposta sulle vincite relative alle scommesse, prevista dall'articolo 30, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni ed integrazioni e' compresa nell'imposta unica di cui ai commi che precedono.
Note all'art. 9:
Si riporta il testo dell'art. 4 del Decreto del
Presidente della Repubblica 8 marzo 2002, n. 66
(Regolamento per la semplificazione degli adempimenti
relativi all'imposta unica sui concorsi pronostici e sulle
scommesse, a norma dell'art. 6 del d.lgs. 23 dicembre 1998
n. 504), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 aprile
2002, n. 91:
"Art. 4. (Pagamento dell'imposta).
1. L'imposta unica dovuta in base alle liquidazioni
periodiche di cui all'art. 3 e' versata in unica soluzione
entro il giorno 16 del mese successivo a quello di
riferimento, annotandone gli estremi su uno dei prospetti o
fogli previsti dal medesimo art. 3.
2. Se l'importo dovuto non supera ventisei/00 euro, il
versamento e' effettuato insieme a quello relativo al mese
successivo.
3. Il pagamento dell'imposta e' effettuato con le
modalita' di cui al Capo III del decreto legislativo 9
luglio 1997, n. 241..".
Si riporta il testo dell'art. 30, comma 6, del Decreto
del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600
(Disposizioni comuni in materia di accertamento delle
imposte sui redditi), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
16 ottobre 1973, n. 268, S.O:
"Art. 30. (Ritenuta sui premi e sulle vincite)
L'imposta sulle vincite nelle scommesse al
totalizzatore ed al libro e' compresa nell'importo dei
diritti erariali dovuti a norma di legge.".
 
Art. 10
Obblighi di informazione

1. Il concessionario rende disponibile a chiunque accede al suo sito o ai suoi siti internet:
a) le informazioni riguardanti l'offerta di scommesse a quota fissa con interazione diretta fra giocatori;
b) le informazioni concernenti i singoli mercati e le relative quote prescelte o finali; il concessionario ha la facolta' di rendere disponibili le quote aggiornate in tempo reale solo ai giocatori che abbiano effettuato l'accesso protetto alla piattaforma di gioco attraverso le relative procedure di accreditamento;
c) le istruzioni per la effettuazione delle scommesse;
d) gli orari di apertura della piattaforma di raccolta;
e) le modalita' di calcolo delle commissioni;
f) le modalita' di pagamento delle vincite;
g) le metodologie di abbinamento delle offerte di scommessa;
h) il testo del presente regolamento;
i) le informazioni in materia di gioco sicuro legale e responsabile, nonche' eventuali comunicazioni stabilite da AAMS;
l) la convenzione di concessione;
m) la sua denominazione, la natura giuridica, il codice fiscale, la partita IVA, il numero di concessione, nonche' l'indirizzo della sua sede legale;
n) il link diretto al sito internet di AAMS;
o) i recapiti e le modalita' del servizio di assistenza al giocatore.
 
Art. 11
Tutela del giocatore

1. Il concessionario promuove i comportamenti responsabili, ne vigila l'adozione da parte del giocatore ed impedisce l'effettuazione delle scommesse da parte dei minorenni.
2. Il concessionario adotta e rende disponibili:
a) gli strumenti e accorgimenti, gia' individuati in attuazione dell'articolo 24, comma 17, lettere e) ed f) della legge 7 luglio 2009, n. 88, che consentano al giocatore di auto-escludersi volontariamente dalla possibilita' di effettuare scommesse per un determinato periodo di tempo o a tempo indeterminato;
b) gli strumenti che obbligano il giocatore a predeterminare i propri parametri di autolimitazione, a pena di impossibilita' di effettuare scommesse, nelle modalita' previste dalle linee guida per la certificazione.
3. AAMS rende disponibile sul proprio sito internet l'elenco dei concessionari autorizzati all'esercizio dei giochi di cui al presente regolamento e dei relativi siti internet.
Note all'art. 11:
Si riporta il testo dell'art. 24, comma 17, della
citata legge n. 88 del 2009:
"Art. 24. (Adeguamento comunitario di disposizioni
tributarie)
(In vigore dal 29 luglio 2009)
(Omissis).
17. La sottoscrizione della domanda di concessione, il
cui modello e' reso disponibile dall'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato sul proprio sito web,
implica altresi' l'assunzione da parte del soggetto
richiedente dei seguenti obblighi valevoli per l'intera
durata della concessione:
a) dimostrazione, su richiesta dell'Amministrazione
autonoma dei monopoli di Stato, della persistenza dei
requisiti e delle condizioni di cui al comma 15, lettere da
a) a e);
b) comunicazione all'Amministrazione autonoma dei
monopoli di Stato di ogni variazione relativa ai requisiti
ed alle condizioni di cui al comma 15, lettere da a) ad e);
c) accesso dei giocatori all'area operativa del sito
web del concessionario dedicata all'offerta dei giochi di
cui al comma 11, lettere da a) a f), esclusivamente sub
registrazione telematica da parte del sistema centrale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;
d) esclusione dei consumatori residenti in Italia
dall'offerta dei giochi di cui al comma 11, lettere da a) a
f), attraverso siti diversi da quelli gestiti dai
concessionari in aderenza a quanto previsto dalla
concessione, ancorche' gestiti dallo stesso concessionario,
direttamente ovvero attraverso societa' controllanti,
controllate o collegate;
e) adozione ovvero messa a disposizione di strumenti ed
accorgimenti per l'autolimitazione ovvero per
l'autoesclusione dal gioco, l'esclusione dall'accesso al
gioco da parte di minori, nonche' l'esposizione del
relativo divieto in modo visibile negli ambienti virtuali
di gioco gestiti dal concessionario;
f) promozione di comportamenti responsabili di gioco e
vigilanza sulla loro adozione da parte dei giocatori,
nonche' di misure a tutela del consumatore previste dal
codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6
settembre 2005, n. 206;
g) nell'ambito dell'esercizio e della raccolta dei
giochi di cui al comma 11, svolgimento dell'eventuale
attivita' di commercializzazione esclusivamente mediante il
canale prescelto;
h) trasmissione al sistema centrale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato delle
informazioni anonime relative alle singole giocate, ai
prelievi ed ai versamenti effettuati sui singoli conti di
gioco, ai relativi saldi, nonche', utilizzando protocolli
di comunicazione stabiliti con provvedimento
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, ai
movimenti, da identificare con apposita codifica, relativi
ad attivita' di gioco effettuate dal giocatore mediante
canali che non prevedono la sub registrazione da parte del
sistema centrale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato;
i) messa a disposizione, nei tempi e con le modalita'
indicati dall'Amministrazione autonoma dei monopoli di
Stato all'atto della sua richiesta, di tutti i documenti e
le informazioni occorrenti per l'espletamento delle
attivita' di vigilanza e controllo della medesima
Amministrazione;
l) consenso all'Amministrazione autonoma dei monopoli
di Stato per l'accesso, nei tempi e con le modalita'
indicati dalla stessa Amministrazione, di suoi dipendenti o
incaricati alle sedi del concessionario a fini di controllo
e ispezione, nonche', ai medesimi fini, impegno di massima
assistenza e collaborazione a tali dipendenti o incaricati;
m) utilizzo di conti correnti bancari o postali
dedicati alla gestione delle somme depositate sui conti di
gioco di titolarita' dei giocatori.".
 
Art. 12
Controlli e sanzioni

1. AAMS provvede ad effettuare i controlli in merito alla corretta applicazione delle norme previste dal presente regolamento anche attraverso ispezioni presso le sedi dei concessionari, nonche' sui sistemi informativi utilizzati dai concessionari stessi.
2. Fermi rimanendo i casi di revoca e decadenza previsti dalle convenzioni per l'affidamento in concessione dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'articolo 24 della legge n. 88 del 2009, le autorizzazioni di cui all'articolo 2 sono soggette alla sospensione cautelativa, con motivato provvedimento di AAMS, fino alla data in cui il concessionario non ottemperi alle prescrizioni comunicate da AAMS ovvero, nel caso di inadempimento oltre trenta giorni dalla comunicazione delle prescrizioni. La sospensione cautelativa e' adottata fino alla chiusura del procedimento amministrativo ed alla emissione della decisione definitiva circa l'adozione del provvedimento di decadenza, nei seguenti casi:
a) in caso di perdita dei requisiti per l'autorizzazione, di cui all'articolo 2;
b) quando nello svolgimento dell'attivita' sono commesse reiterate violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 e 11.
3. In caso di sospensione cautelativa, nessun rimborso, indennizzo o risarcimento spetta al concessionario, prescindere dall'esito del relativo procedimento.
 
Art. 13
Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore dal quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Roma, 18 marzo 2013

Il Ministro: Grilli

Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 26 aprile 2013 Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'economia e delle finanze, registro n. 3 Economia e finanze, foglio n. 303
 
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