Gazzetta n. 108 del 10 maggio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'INTERNO
DECRETO 26 aprile 2013
Applicazione al comune di Messina della sanzione per violazione del patto di stabilita' interno relativo all'anno 2011, a seguito di ordinanza del Consiglio di Stato n. 6/2013.


IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
per gli affari interni e territoriali

Considerato che al comune di Messina e' stata applicata la sanzione per il mancato rispetto del patto di stabilita' interno dell'anno 2011 pari ad euro 7.052.209,00, disposta con decreto ministeriale del 26 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 177 del 31 luglio 2012;
Visto il decreto ministeriale del 21 novembre 2012 con il quale e' stata operata la disapplicazione della citata sanzione, a seguito di ordinanza di sospensiva del provvedimento da parte del T.A.R. Sicilia - Sezione distaccata di Catania - n. 1027/12;
Vista la successiva ordinanza del Consiglio di Stato n. 6/2013 del 25 febbraio 2013, depositata il 2 aprile 2013, con la quale e' stata dichiarata la competenza territoriale del T.A.R. Lazio e la conseguente perdita di efficacia della sospensiva disposta dal T.A.R. Sicilia entro trenta giorni dalla pubblicazione della citata ordinanza n. 6/2013;
Considerata, pertanto, l'esigenza di recepire il predetto disposto del Consiglio di Stato e di applicare la sanzione allo scadere dei trenta giorni dalla pubblicazione e dato atto che, alla data del presente decreto, risultano interamente erogate le attribuzioni da parte di questo Ministero per l'anno 2012;
Dato atto che lo scadere dei trenta giorni dalla pubblicazione della predetta ordinanza del Consiglio di Stato condurra' ad una data successiva al 30 aprile 2013, quale data di scadenza per l'approvazione del rendiconto di gestione 2012;

Decreta:

Art. 1
Determinazione della sanzione

1. Il Comune di Messina e' assoggettato ad una sanzione, pari all'importo di euro 7.052.209,00, che verra' applicata allo scadere dell'efficacia della sospensiva disposta dal T.A.R. Sicilia - Sezione distaccata di Catania - ossia entro i trenta giorni dalla pubblicazione dell'ordinanza del Consiglio di Stato n. 6 del 2013.
 
Art. 2
Applicazione della sanzione

1. L'applicazione della sanzione per il comune indicato al precedente art. 1 comporta la riduzione di risorse del fondo di solidarieta' comunale di cui all'art. 1, comma 380 della legge n. 228 del 2012, da determinare sulla base del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, previo accordo da sancire presso la Conferenza Stato-Citta' ed autonomie locali.
2. Con successivo avviso, che verra' divulgato sulle pagine del sito internet della Direzione centrale della finanza locale di questo Ministero, verra' reso noto l'importo della sanzione che trova capienza sulle risorse del predetto fondo di solidarieta' comunale nonche', in caso di insufficienza di risorse per operare la riduzione, la eventuale somma residua da versare entro il 31 dicembre 2013, tramite la locale Sezione di tesoreria provinciale dello Stato, all'entrata del bilancio dello Stato, Capo X, capitolo 3509, art. 2.
3. In caso di mancato versamento al bilancio dello Stato della predetta somma residua, il recupero sara' operato secondo le procedure previste ai commi 128 e 129 dell'art. 1 della predetta legge n. 228 del 2012.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprile 2013

Il capo del Dipartimento: Pansa
 
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