Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
DECRETO 26 aprile 2013
Definizione delle procedure e dei requisiti per l'autorizzazione degli Organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione di conformita' ex art. 12, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 262 del 2002 di attuazione della direttiva 2000/14/CE, concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto.


IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA
TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

di concerto con

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, recante attuazione della direttiva 2000/14/CE concernente l'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate a funzionare all'aperto;
Visto, in particolare, l'art. 12, comma 3 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, che prevede che con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio (ora Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare), di concerto con il Ministero delle attivita' produttive (ora Ministero dello sviluppo economico) siano disciplinate le procedure nonche' i requisiti previsti ai fini dell'autorizzazione degli organismi demandati ad espletare le procedure di valutazione della conformita' di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del medesimo decreto;
Visto il decreto ministeriale 24 luglio 2006 recante modifiche dell'allegato I - parte B, del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, relativo all'emissione acustica ambientale delle macchine ed attrezzature destinate al funzionamento all'esterno;
Visto il regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 9 luglio 2008 che pone norme in materia di accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la commercializzazione dei prodotti e che abroga il regolamento (CEE) n. 339/93, ed in particolare il capo III - Quadro comunitario in materia di vigilanza del mercato e controlli sui prodotti che entrano nel mercato comunitario;
Considerato che il regolamento (CE) n. 765/2008 ha stabilito al n. 15 dei consideranda che "lo scopo dell'accreditamento e' attestare in modo autorevole la competenza di un organismo ad eseguire attivita' di valutazione della conformita'" e che "gli Stati membri non dovrebbero mantenere piu' di un organismo nazionale di accreditamento e dovrebbero garantire che tale organismo sia organizzato in modo da salvaguardare l'obiettivita' e l'imparzialita' delle sue attivita'";
Considerato che l'art. 4, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, recante attuazione del capo II del regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 9 luglio 2008, prevede che il Ministro dello sviluppo economico, di concerto con i Ministri interessati, provvede alla adozione delle prescrizioni relative alla organizzazione ed al funzionamento dell'unico organismo nazionale autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento;
Visto il decreto del 22 dicembre 2009 del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con i Ministeri dell'interno, delle politiche agricole alimentari e forestali, dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, delle infrastrutture e dei trasporti, del lavoro e delle politiche sociali, della salute, dell'istruzione dell'universita' e della ricerca, della difesa, recante la designazione di Accredia, quale unico organismo nazionale italiano autorizzato a svolgere attivita' di accreditamento e vigilanza del mercato, ai sensi dell'art. 4, comma 2 della legge 23 luglio 2009, n. 99;
Vista la convenzione stipulata in data 11 novembre 2011 tra il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e l'organismo nazionale italiano di accreditamento Accredia per svolgere attivita' di accreditamento di organismi che effettuano valutazioni di conformita' ai fini della direttiva 2000/14/CE;

Decreta:

Art. 1

Campo di applicazione

1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera a) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, le procedure e i requisiti previsti ai fini dell'autorizzazione degli organismi di certificazione per l'espletamento delle attivita' di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b), e c) del suddetto decreto legislativo.
 
Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto si intende per:
a) Organismo di certificazione: l'organismo che mediante tarature, prove, certificazioni, ispezioni e, previa autorizzazione, svolge le procedure di valutazione di conformita' di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262;
b) Organismo nazionale italiano di accreditamento: l'organismo nazionale di accreditamento designato ai sensi della legge 23 luglio 2009, n. 99;
c) Procedure di valutazione della conformita': procedimenti previsti dall'art. 11, comma 1, lettere a), b) e c) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, prima di immettere in commercio o di mettere in servizio macchine ed attrezzature di cui all'allegato 1, parte b) del medesimo decreto, atti a certificare la conformita' delle macchine e delle attrezzature destinate a funzionare all'aperto per una o piu' procedure elencate di seguito:
1) Procedura di controllo interno della produzione con valutazione della documentazione tecnica e controlli prevista nell'allegato VI del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262;
2) Procedura di verifica dell'esemplare unico prevista nell'allegato VII del suddetto decreto;
3) Procedura di garanzia di qualita' totale prevista nell'allegato VIII del suddetto decreto;
d) Autorizzazione: il provvedimento rilasciato con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, con cui gli organismi di certificazione che ne facciano richiesta sono dichiarati idonei ad espletare le procedure di valutazione della conformita';
e) Accreditamento: l'attestazione da parte dell'organismo nazionale di accreditamento atta a certificare che un determinato organismo di valutazione della conformita' soddisfa i criteri necessari per svolgere una o piu' specifiche procedure di valutazione della conformita';
f) Notifica: la procedura atta all'inserimento degli organismi di certificazione nella banca dati NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).
 
Art. 3

Procedura di accreditamento

1. La richiesta di accreditamento ai fini della direttiva 2000/14/CE deve essere indirizzata alla sede dell'organismo nazionale italiano di accreditamento.
2. L'accreditamento rilasciato dall'organismo nazionale italiano di accreditamento costituisce requisito obbligatorio per il rilascio e il rinnovo delle autorizzazioni e la conseguente notifica alla Commissione europea prevista dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
3. L'organismo nazionale italiano di accreditamento valuta l'idoneita' degli organismi di certificazione che ne fanno domanda a svolgere l'attivita' di valutazione della conformita'. In caso di esito positivo, l'organismo nazionale italiano di accreditamento rilascia il certificato di accreditamento relativo ad una o piu' procedure di valutazione della conformita' oggetto della richiesta. Le procedure di accreditamento dovranno essere tali da accertare il possesso dei requisiti stabiliti dal decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, anche con specifico riferimento alle capacita' tecniche.
4. L'organismo nazionale italiano di accreditamento rilascia i certificati di accreditamento secondo le proprie modalita' e procedure.
5. Per ciascuna procedura di accreditamento, l'organismo nazionale italiano di accreditamento svolge le seguenti attivita':
a) esame documentale con redazione del relativo rapporto;
b) verifica presso la sede dell'organismo di certificazione e verifiche in accompagnamento, con eventuale campionamento e redazione dei relativi rapporti;
c) visite di sorveglianza con cadenza annuale, con eventuale campionamento.
6. L'organismo nazionale italiano di accreditamento effettua, secondo le proprie procedure e modalita', sorveglianza periodica sugli organismi di certificazione ai quali ha rilasciato il certificato di accreditamento. Qualora durante queste attivita', o nelle verifiche di rinnovo, lo stesso organismo nazionale italiano di accreditamento accerti che l'organismo di certificazione accreditato non e' piu' idoneo a svolgere la specifica attivita' di valutazione della conformita' o ha commesso una violazione dei suoi obblighi adotta tutte le misure ritenute opportune, informandone tempestivamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
 
Art. 4

Procedura di autorizzazione

1. La richiesta di autorizzazione di cui all'art. 12, comma 1 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo di certificazione, deve essere indirizzata a: Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare - Direzione generale delle valutazioni ambientali.
2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione gli organismi di certificazione devono presentare:
a) domanda di nuova autorizzazione o di rinnovo regolarizzata mediante marca da bollo di importo pari ad € 14,62, in ottemperanza a quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica n. 642/72 (Disciplina dell'imposta di bollo), e successive modifiche e integrazioni;
b) certificato di accreditamento in corso di validita', o comunicazione sostitutiva, emesso dall'organismo nazionale italiano di accreditamento;
c) documenti elencati nell'allegato IX, parte B del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262. Tale documentazione puo' essere presentata anche su supporto informatico ai sensi e nelle modalita' previste dal decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Disposizioni legislative in materia di documentazione amministrativa" e successive modifiche e integrazioni;
d) quietanza di pagamento della tariffa ai sensi dell'art. 16, comma 2 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262.
3. Il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare trasmette il decreto di autorizzazione al Ministero dello sviluppo economico ai fini della notifica.
4. Alla scadenza dell'autorizzazione l'organismo di certificazione, ai fini del rinnovo, e' tenuto a presentare l'aggiornamento della documentazione di cui al comma 2 del presente articolo.
 
Art. 5

Notifica

1. Il Ministero dello sviluppo economico notifica gli organismi di certificazione, anche ai fini dell'assegnazione di un numero di identificazione, alla Commissione europea e agli altri Stati membri utilizzando lo strumento elettronico denominato NANDO (New Approach Notified and Designated Organisations).
2. Il Ministero dello sviluppo economico pubblica sul proprio sito l'elenco delle notifiche effettuate, provvedendo ad aggiornarlo periodicamente.
3. Eventuali modifiche relative ai dati presenti sulla banca dati NANDO e successive alla assegnazione del numero di identificazione ai sensi dell'art. 7, comunicate dall'organismo di certificazione e autorizzate dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sono comunicate da quest'ultimo al Ministero dello sviluppo economico ai fini dell'aggiornamento della relativa notifica.
 
Art. 6

Provvedimenti sanzionatori

1. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita' di autorita' di vigilanza sugli organismi di certificazione ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla sospensione dell'autorizzazione qualora:
a) l'organismo di certificazione non svolga efficacemente o in modo soddisfacente i propri compiti secondo quanto previsto dall'art. 12, comma 3, lettera c) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262;
b) e' sospeso il certificato di accreditamento da parte dell'organismo di accreditamento. In tal caso e' fissato un termine concordato con l'organismo nazionale italiano di accreditamento per ricevere eventuali elementi giustificativi.
2. Con decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualita' di autorita' di vigilanza sugli organismi di certificazione ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico, si provvede alla revoca dell'autorizzazione qualora:
c) si accertino gravi e reiterate irregolarita' da parte dell'organismo di certificazione, come previsto dall'art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262;
d) si riscontri, ai sensi dell'art. 12, comma 3, lettera b) del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, la sopravvenuta mancanza da parte dell'organismo di certificazione dei requisiti prescritti;
e) l'organismo di accreditamento revochi il Certificato di accreditamento;
f) l'organismo di certificazione non ottemperi nei modi e nei tempi prescritti a quanto stabilito nel provvedimento di sospensione di cui al comma 1 del presente articolo.
3. L'organismo nazionale italiano di accreditamento da' immediata comunicazione al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'avvenuta riduzione, revoca, sospensione o mancata richiesta di rinnovo del certificato di accreditamento, al fine dell'espletamento dei provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.
 
Art. 7

Variazioni dati societari contenuti
nel decreto di autorizzazione

1. Gli organismi di certificazione comunicano al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare eventuali variazioni significative della composizione societaria, trasferimenti della titolarita' dell'autorizzazione ad un nuovo soggetto giuridico, modifiche della ragione sociale o cessioni di ramo d'azienda ad altri organismi di certificazione. In tale ipotesi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, verificata la permanenza dei requisiti richiesti per l'autorizzazione, e provvede alla comunicazione di cui all'art. 5, comma 3.
 
Art. 8

Disposizioni finali

1. A decorrere dalla data del 31 dicembre 2013 decade l'autorizzazione per tutti gli organismi di certificazione che non abbiano ottenuto l'accreditamento.
2. Dall'attuazione delle disposizioni del presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri ne' minori entrate a carico della finanza pubblica.
 
Art. 9

Disposizioni transitorie

1. Gli oneri per il rilascio dell'autorizzazione e della notifica ed ai successivi rinnovi sono a carico dell'organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 47 della legge 6 febbraio 1996, n. 52.
2. Nelle more dell'emanazione del decreto per la determinazione delle tariffe previsto dall'art. 16, comma 2 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, e' sospeso il versamento delle tariffe relative alle sole spese per le procedure connesse al rilascio dell'autorizzazione e della notifica.
3. Entro 30 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del decreto per la determinazione delle tariffe previsto dall'art. 16, comma 2 del decreto legislativo 4 settembre 2002, n. 262, gli organismi di certificazione provvedono a regolarizzare, secondo le indicazioni che saranno contenute nel decreto stesso, il versamento delle tariffe sospese ai sensi del comma 2.
 
Art. 10

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno dopo alla pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 26 aprlile 2013

Il Ministro dell'ambiente
e della tutela del territorio
e del mare
Clini
Il Ministro dello sviluppo economico
Passera
 
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