Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2013 (vai al sommario)
GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI
PROVVEDIMENTO 6 maggio 2013
Divieto del trattamento di dati personali contenuti in corrispondenza privata acquisita illecitamente. (Provvedimento n. 229).


IL GARANTE PER LA PROTEZIONE
DEI DATI PERSONALI

Nella riunione odierna, in presenza del dott. Antonello Soro, presidente, della dott.ssa Augusta Iannini, vicepresidente, della dott.ssa Giovanna Bianchi Clerici e della prof.ssa Licia Califano, componenti, e del dott. Giuseppe Busia, segretario generale;
Viste le notizie di stampa diffuse nei giorni scorsi relativamente all'indebita intrusione nella corrispondenza elettronica di alcuni parlamentari del Movimento 5 Stelle e nella captazione del contenuto di loro mail private;
Visto il comunicato stampa del Garante 25 aprile 2013;
Viste le piu' recenti informazioni secondo le quali l'intero contenuto di numerose mail appartenenti a deputati del Movimento 5 Stelle sarebbe stato pubblicato sulla rete;
Tenuto conto che in data 3 maggio 2013 una delegazione di parlamentari del Movimento 5 Stelle ha sollevato la questione direttamente negli uffici dell'Autorita';
Rilevata l'effettiva reperibilita' sulla rete internet di mail riconducibili a taluni deputati del Movimento 5 Stelle;
Considerato che l'attivita' descritta configura una grave violazione di una diritto fondamentale tutelato dall'art. 15 della Costituzione il quale garantisce l'inviolabilita' della liberta' e segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione;
Considerate altresi' le particolari garanzie poste dall'art. 68 della Costituzione a tutela delle comunicazioni e della corrispondenza dei membri del Parlamento;
Considerato che la vicenda in esame puo' determinare innanzitutto responsabilita' di natura penale (artt. 616 e ss. cod. pen.) il cui accertamento, per il caso di specie, e' gia' al vaglio dell'autorita' giudiziaria;
Considerato in particolare che, ai sensi del citato art. 616 cod. pen., e' punibile penalmente «chiunque prende cognizione del contenuto di una corrispondenza chiusa, a lui non diretta, ovvero sottrae o distrae, al fine di prendere o di farne da altri prendere cognizione, una corrispondenza chiusa o aperta, a lui non diretta...» (comma 1); considerato che e' punito piu' gravemente «se il colpevole senza giusta causa, rivela, in tutto o in parte, il contenuto della corrispondenza... se dal fatto deriva nocumento... » (comma 2);
Considerato altresi' che qualora la corrispondenza abbia «carattere confidenziale o si riferisca alla intimita' della vita privata», trova applicazione anche l'art. 93 della legge 22 aprile 1941, n. 633, il quale prevede che e' necessario il consenso dell'autore e del destinatario della corrispondenza stessa affinche' questa possa essere «pubblicat(a), riprodott(a) od in qualunque modo portat(a) alla conoscenza del pubblico»;
Rilevato che la vicenda assume rilievo anche sotto il profilo della vigente disciplina in materia di protezione dei dati personali (Codice in materia di protezione dei dati personali, decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito "Codice"), configurandosi quale trattamento di dati riferibili a persone identificate e che il trattamento medesimo e' da ritenersi illecito in quanto avvenuto in violazione della legge (art. 11, comma 1, lett. a) e b) del Codice);
Rilevato che esso ha comportato l'acquisizione e la diffusione di dati personali all'insaputa e contro la volonta' degli interessati;
Rilevato che tale violazione determina una lesione del diritto alla riservatezza e alla protezione dei dati personali non solo dei parlamentari intestatari degli indirizzi di posta elettronica, ma di tutti coloro che sono entrati in contatto con essi attraverso tale mezzo di comunicazione, nonche' eventualmente di terzi citati all'interno delle comunicazioni;
Considerato che l'illiceita' ab origine del trattamento di dati personali estende i suoi effetti anche ai successivi trattamenti, rendendo illecita ogni altra successiva operazione di raccolta, conservazione e ulteriore utilizzo dei medesimi dati (art. 11, comma 2, del Codice);
Ritenuto pertanto necessario disporre, ai sensi degli artt. 143, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice, il divieto di ogni eventuale ulteriore trattamento delle mail dei deputati del Movimento 5 Stelle diffuse sulla rete con conseguente obbligo, in capo a chi le detenga, di provvedere alla loro cancellazione;
Rilevato che in caso di inosservanza del presente provvedimento si renderanno applicabili le sanzioni previste agli artt.162, comma 2-ter e 170 del Codice;
Ritenuto di dover dare pubblicita' al presente provvedimento, anche mediante la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di rendere edotti coloro che dispongono delle suddette mail del divieto di ogni loro ulteriore trattamento e del conseguente obbligo di provvedere alla loro cancellazione;
Vista la documentazione in atti;
Viste le osservazioni formulate dal segretario generale ai sensi dell'art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000;
Relatore il dott. Antonello Soro;

Tutto cio' premesso, il Garante:

1) dispone, ai sensi degli artt. 143, lett. c) e 154, comma 1, lett. d), del Codice in materia di protezione dei dati personali, il divieto di ogni eventuale ulteriore trattamento delle mail dei deputati del Movimento 5 Stelle diffuse sulla rete con conseguente obbligo, in capo a chi le detiene, di provvedere alla loro cancellazione;
2) dispone che l'Ufficio curi la piu' ampia pubblicita' del presente provvedimento, anche mediante la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, al fine di rendere edotti coloro che dispongono delle suddette mail del divieto di ogni loro ulteriore trattamento e del conseguente obbligo di provvedere alla loro cancellazione.
Ai sensi degli artt. 152 del Codice e 10 del d.lg. n. 150/2011, avverso il presente provvedimento puo' essere proposta opposizione all'autorita' giudiziaria ordinaria, con ricorso depositato al tribunale ordinario del luogo ove ha la residenza il titolare del trattamento dei dati, entro il termine di trenta giorni dalla data di comunicazione del provvedimento stesso, ovvero di sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero.
Roma, 6 maggio 2013

Il Presidente e Relatore: Soro

Il segretario generale: Busia

 
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