Gazzetta n. 110 del 13 maggio 2013 (vai al sommario)
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 marzo 2013, n. 49
Regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture militari, a norma dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante attuazione della direttiva 2009/81/CE.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'articolo 87, comma 5, della Costituzione;
Visti il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, e il relativo regolamento di esecuzione e attuazione recato dal decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Vista la legge 3 agosto 2007, n. 124, recante norme relative al sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del segreto;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio del Ministri 8 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 90 del 16 aprile 2008, recante criteri per l'individuazione delle notizie, delle informazioni, dei documenti, degli atti, delle attivita', delle cose e dei luoghi suscettibili di essere oggetto di segreto di Stato;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12 giugno 2009, n. 7, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 154 del 6 luglio 2009, recante la determinazione dell'ambito dei singoli livelli di segretezza, dei soggetti con potere di classifica, dei criteri di individuazione delle materie oggetto di classifica, nonche' dei modi di accesso nei luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza della Repubblica;
Vista la direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009, relativa al coordinamento delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa e della sicurezza da parte delle amministrazioni aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, recante il Codice dell'ordinamento militare, e successive modificazioni;
Visto il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 luglio 2011, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 203 del 1° settembre 2011, recante le disposizioni per la tutela amministrativa del segreto di Stato e delle informazioni classificate;
Visto il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE, ed in particolare il comma 1 dell'articolo 4;
Visto il regolamento UE n. 1251/2011 della Commissione, del 30 novembre 2011, che modifica le direttive 2004/17/CE, 2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di applicazione in materia di procedure di aggiudicazione degli appalti;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, recante il regolamento che disciplina le attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori, servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163;
Acquisito il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, reso in data 18 maggio 2012;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 16 novembre 2012;
Visto l'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 10 gennaio 2013;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 15 febbraio 2013;
Sulla proposta del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri per gli affari europei, degli affari esteri, dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze;

Emana
il seguente regolamento:

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si applicano le seguenti definizioni:
a) «decreto legislativo»: il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208, recante la disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza in attuazione della direttiva 2009/81/CE;
b) «codice»: il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante il codice dei contratti pubblici in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE;
c) «regolamento generale»: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, recante il regolamento di cui all'articolo 5 del codice;
d) «regolamento per gli appalti della difesa»: il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 2012, n. 236, recante regolamento per la disciplina delle attivita' del Ministero della difesa in relazione a lavori, servizi e forniture, emanato ai sensi dell'articolo 196 del codice;
e) «codice dell'ordinamento militare»: il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, recante il Codice dell'ordinamento militare;
f) «testo unico dell'ordinamento militare»: il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, recante il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246;
g) «intese internazionali»: protocolli, memorandum, intese, o altri documenti comunque denominati, posti in essere dalle Amministrazioni della difesa dell'Italia con uno o piu' Paesi terzi, o dell'Italia e di uno o piu' Stati membri con uno o piu' Paesi terzi, discendenti da accordi sottoposti a ratifica;
h) «autorita' di vertice»: il Capo di Stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa e Direttore nazionale degli armamenti, i Capi di Stato maggiore delle Forze armate e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
i) «operatore economico»: persona fisica o giuridica, o ente pubblico, o raggruppamento di tali persone o enti, o rete di imprese, che offre sul mercato la realizzazione di lavori o opere, la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi;
l) «area delle operazioni»: ambito operativo territoriale definito dagli organi di vertice in sede di pianificazione dell'operazione militare all'estero;
m) «operatore economico localizzato»: operatore economico che, nell'area delle operazioni, dispone di risorse idonee a soddisfare prontamente e' adeguatamente le esigenze operative.
2. Per quanto non espressamente definito al comma 1, si applica l'articolo 1 del decreto legislativo.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'articolo 10, comma 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28
dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la
lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato
il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli
atti legislativi qui trascritti.
Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di
pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita'
europee (GUCE).
Note alle premesse:
L'art. 87 della Costituzione conferisce al Presidente
della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di
emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti.
Il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 (Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 2 maggio 2006, n. 100.
Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre
2010, n. 207 (Regolamento di esecuzione ed attuazione del
decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice
dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e
2004/18/CE»), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 10 dicembre 2010, n. 288.
La legge 3 agosto 2007, n. 124 (Sistema di informazione
per la sicurezza della Repubblica e nuova disciplina del
segreto), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 13 agosto
2007, n. 187.
Il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 12
giugno 2009, n. 7 (Determinazione dell'ambito dei singoli
livelli di segretezza, dei soggetti con potere di
classifica, dei criteri d'individuazione delle materie
oggetto di classifica nonche' dei modi di accesso nei
luoghi militari o definiti di interesse per la sicurezza
della Repubblica), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6
luglio 2009, n. 154.
La direttiva 2009/81/CE del Parlamento europeo e del
Consiglio del 13 luglio 2009 relativa al coordinamento
delle procedure per l'aggiudicazione di taluni appalti di
lavori, di forniture e di servizi nei settori della difesa
e della sicurezza da parte delle amministrazioni
aggiudicatrici/degli enti aggiudicatori, e recante modifica
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE e' pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. L 216 del 20
agosto 2009.
Il decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice
nell'ordinamento militare), e' pubblicato nel supplemento
ordinario alla Gazzetta Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106.
Esso e' stato successivamente modificato dal decreto
legislativo 24 febbraio 2012, n. 20 (Modifiche ed
integrazioni al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66,
recante codice dell'ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14, comma 18, della legge 28 novembre 2005,
n. 246), pubblicato nellaGazzetta Ufficiale 12 marzo 2012,
n. 60.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo
2010, n. 90 (Testo unico delle disposizioni regolamentari
in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo
14 della legge 28 novembre 2005, n. 246), e' pubblicato nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno
2010, n. 140. Esso e' stato successivamente modificato dal
decreto del Presidente della Repubblica 24 febbraio 2012,
n. 40 (Regolamento recante modifiche ed integrazioni al
decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n.
90, concernente il Testo unico delle disposizioni
regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma
dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246),
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 aprile 2012, n.
87.
Il decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 208
(Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori,
servizi e forniture nei settori della difesa e sicurezza,
in attuazione della direttiva 2009/81/CE), e' pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale 16 dicembre 2011, n. 292.
Il regolamento UE n. 1251/2011 della Commissione del 30
novembre 2011, che modifica le direttive 2004/17/CE,
2004/18/CE e 2009/81/CE riguardo alle soglie di
applicazione in materia di procedure di aggiudicazione di
appalti, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione
Europea n. L 319 del 2 dicembre 2011.
Il decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre
2012, n. 236 (Regolamento recante disciplina delle
attivita' del Ministero della difesa in materia di lavori,
servizi e forniture, a norma dell'articolo 196 del decreto
legislativo 12 aprile 2006, n. 163), e' pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2013, n. 5.
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 1, della legge
23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri), pubblicato nel supplemento ordinario alla
Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, come
modificato prima dall'art. 11 della legge 5 febbraio 1999,
n. 25, e poi dall'art. 72 del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165:
"Art. 17 (Regolamenti) 1. Con decreto del Presidente
della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei
ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono
essere emanati regolamenti per disciplinare:
a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi,
nonche' dei regolamenti comunitari;
b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei
decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi
quelli relativi a materie riservate alla competenza
regionale;
c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si
tratti di materie comunque riservate alla legge;
d) l'organizzazione ed il funzionamento delle
amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate
dalla legge.
2. (Omissis.)".

Note all'art. 1:
Per i riferimenti al decreto legislativo n. 208 del
2011, al decreto legislativo n. 163 del 2006, al decreto
del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, al decreto
del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012, al decreto
legislativo n. 66 del 2010 e al decreto del Presidente
della Repubblica n. 90 del 2010, si veda nelle note alle
premesse.
 
Art. 2

Finalita' e ambito di applicazione

1. Ai sensi dell'articolo 4, comma 1, del decreto legislativo, il presente regolamento detta la disciplina esecutiva e attuativa in materia di contratti, compresi quelli affidati con procedure in economia nel settore della difesa, limitatamente agli istituti che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella contenuta nei regolamenti di esecuzione di cui agli articoli 5 e 196 del codice, aventi per oggetto:
a) forniture di materiale militare e loro parti, di componenti o di sottoassiemi;
b) lavori, forniture e servizi direttamente correlati al materiale di cui alla lettera a), per ognuno e per tutti gli elementi del suo ciclo di vita;
c) lavori e servizi per fini specificatamente militari.
2. Le autorita' di vertice, interforze e di Forza armata, nell'ambito delle rispettive competenze, dichiarano la natura dei lavori, servizi o forniture, ai fini dell'applicazione delle lettere b) e c) del comma 1.
3. Il presente regolamento disciplina altresi', in conformita' alle disposizioni dettate dall'articolo 8 del decreto legislativo, i contratti individuati dagli articoli 6 e 7, commi 2 e 3, ultimo periodo, del medesimo decreto legislativo.
4. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento, ai contratti di cui al comma l si applicano, ove compatibili o non derogate, le disposizioni dettate dal codice, dal regolamento generale e dal regolamento per gli appalti della difesa, nonche' quelle in materia negoziale previste dal codice dell'ordinamento militare e dal testo unico dell'ordinamento militare.
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'art. 4, comma 1, del citato
decreto legislativo n. 208 del 2011:
"Art. 4. (Regolamenti) - 1. Con regolamento, da
emanarsi con decreto del Presidente della Repubblica, ai
sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto
1988, n. 400, entro centoventi giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto, su proposta del Ministro
della difesa, di concerto con i Ministri per le politiche
europee, degli affari esteri, delle infrastrutture e dei
trasporti, dello sviluppo economico e dell'economia e delle
finanze, acquisito il parere del Consiglio superiore dei
lavori pubblici, sentito il Consiglio di Stato, che si
pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta, e'
definita la disciplina esecutiva e attuativa delle
disposizioni concernenti le materie di cui all'articolo 2,
comma 1, lettere a), c) ed e), limitatamente agli istituti
che richiedono una disciplina speciale rispetto a quella
contenuta nei regolamenti di esecuzione di cui agli
articoli 5 e 196 del codice.
2. (Omissis ).".
L'art. 5 del codice dei contratti demanda ad un
apposito regolamento la disciplina esecutiva e attuativa
del codice medesimo, valevole per ogni amministrazione o
soggetto equiparato, fatto salvo il disposto dell'art. 196
quanto ai contratti del Ministero della difesa. Detto
regolamento e' stato adottato con il citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, per il quale
si veda nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'art. 196, comma 1, del codice
dei contratti, come modificato prima dall'art. 2 del
decreto legislativo 26 gennaio 2007, n. 6, e poi dall'art.
33 del citato decreto legislativo n. 208 del 2011:
"Art. 196. (Disciplina speciale per gli appalti nel
settore della difesa diversi da quelli che rientrano nel
campo di applicazione del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/81/CE) - 1. Entro un anno
dalla data di entrata in vigore del presente codice, con
decreto del Presidente della Repubblica ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.
400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con
il Ministro delle infrastrutture e con il Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito il Consiglio
superiore dei lavori pubblici, e il Consiglio di Stato che
si pronuncia entro quarantacinque giorni dalla richiesta,
e' adottato apposito regolamento, in armonia con il
presente codice, per la disciplina delle attivita' del
Ministero della difesa, in relazione ai contratti di
lavori, servizi e forniture diversi da quelli che rientrano
nel campo di applicazione del decreto legislativo di
recepimento della direttiva 2009/81/CE. Si applica il comma
5 dell'articolo 5. Il regolamento disciplina altresi' gli
interventi da eseguire in Italia e all'estero per effetto
di accordi internazionali, multilaterali o bilaterali.
2. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 8, commi 1 e 2, del
citato decreto legislativo n. 208 del 2011:
"Art. 8. (Principi relativi ai contratti esclusi) - 1.
L'affidamento dei contratti esclusi in parte
dall'applicazione del presente decreto, ai sensi
dell'articolo 7, commi 2 e 3, avviene nel rispetto dei
principi di economicita', efficacia, imparzialita', parita'
di trattamento, trasparenza, proporzionalita'. Per i
contratti che, ai sensi dell'articolo 7, applicano
unicamente gli articoli 23 e 24, l'affidamento e' preceduto
dall'invito ad almeno cinque concorrenti, se compatibile
con l'oggetto del contratto.
2. I principi di cui al comma 1, primo periodo, si
applicano altresi' all'affidamento dei contratti esclusi
dall'applicazione del presente decreto ai sensi
dell'articolo 6, comma 2, lettere e), f), h), i), l) ed m).
3. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 6 del citato decreto
legislativo n. 208 del 2011:
"Art. 6. (Contratti esclusi e esclusioni specifiche.
Utilizzo delle esclusioni) - 1. Il presente decreto non si
applica ai contratti disciplinati da:
a) norme procedurali specifiche in base a un accordo o
intesa internazionale conclusi tra l'Italia e uno o piu'
Stati membri, tra l'Italia e uno o piu' Paesi terzi o tra
l'Italia e uno o piu' Stati membri e uno o piu' Paesi
terzi;
b) norme procedurali specifiche in base a un accordo o
intesa internazionale conclusi in relazione alla presenza
di truppe di stanza e concernenti imprese stabilite nello
Stato italiano o in un Paese terzo;
c) norme procedurali specifiche di un'organizzazione
internazionale che si approvvigiona per le proprie
finalita'; non si applica altresi' a contratti che devono
essere aggiudicati da una stazione appaltante appartenente
allo Stato italiano in conformita' a tali norme.
2. Il presente decreto non si applica altresi' ai
seguenti casi:
a) ai contratti nel settore della difesa, relativi alla
produzione o al commercio di armi, munizioni e materiale
bellico di cui all'elenco adottato dal Consiglio della
Comunita' europea con la decisione 255/58, che siano
destinati a fini specificatamente militari e per i quali lo
Stato ritiene di adottare misure necessarie alla tutela
degli interessi essenziali della propria sicurezza;
b) ai contratti per i quali l'applicazione delle
disposizioni del presente decreto obbligherebbe lo Stato
italiano a fornire informazioni la cui divulgazione e'
considerata contraria agli interessi essenziali della sua
sicurezza, previa adozione del provvedimento di
segretazione;
c) ai contratti per attivita' d'intelligence;
d) ai contratti aggiudicati nel quadro di un programma
di cooperazione basato su ricerca e sviluppo, condotto
congiuntamente dall'Italia e almeno uno Stato membro per lo
sviluppo di un nuovo prodotto e, ove possibile, nelle fasi
successive di tutto o parte del ciclo di vita di tale
prodotto. Dopo la conclusione di un siffatto programma di
cooperazione unicamente tra l'Italia e uno o altri Stati
membri, gli stessi comunicano alla Commissione europea
l'incidenza della quota di ricerca e sviluppo in relazione
al costo globale del programma, l'accordo di ripartizione
dei costi nonche', se del caso, la quota ipotizzata di
acquisti per ciascuno Stato membro;
e) ai contratti aggiudicati in un paese terzo, anche
per commesse civili, quando le forze operano al di fuori
del territorio dell'Unione, se le esigenze operative
richiedono che siano conclusi con operatori economici
localizzati nell'area delle operazioni; a tal fine sono
considerate commesse civili i contratti diversi da quelli
di cui all'articolo 2;
f) ai contratti di servizi aventi per oggetto
l'acquisto o la locazione, quali che siano le relative
modalita' finanziarie, di terreni, fabbricati esistenti o
altri beni immobili o riguardanti diritti su tali beni;
g) ai contratti aggiudicati dal governo italiano a un
altro governo e concernenti:
1) la fornitura di materiale militare o di materiale
sensibile;
2) lavori e servizi direttamente collegati a tale
materiale;
3) lavori e servizi per fini specificatamente militari,
o lavori e servizi sensibili;
h) ai servizi di arbitrato e di conciliazione;
i) ai servizi finanziari, ad eccezione dei servizi
assicurativi;
l) ai contratti d'impiego;
m) ai servizi di ricerca e sviluppo diversi da quelli i
cui benefici appartengono esclusivamente
all'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore
perche' li usi nell'esercizio della sua attivita', a
condizione che la prestazione del servizio sia interamente
retribuita da tale amministrazione aggiudicatrice o ente
aggiudicatore.
3. Nessuna delle norme, procedure, programmi, accordi,
intese o appalti menzionati ai commi 1 e 2 puo' essere
utilizzata allo scopo di non applicare le disposizioni del
presente decreto.".
Si riporta il testo dell'art. 7, commi 2 e 3, del
citato decreto legislativo n. 208 del 2011:
"Art. 7. (Norme applicabili ai contratti di servizi) -
1. (Omissis).
2. I contratti aventi per oggetto i servizi di cui
all'articolo 2 ed elencati nell'allegato II sono soggetti
unicamente agli articoli 23 e 24.
3. I contratti misti aventi per oggetto servizi di cui
all'articolo 2 ed elencati sia nell'allegato I sia
nell'allegato II sono aggiudicati in conformita' al
presente decreto, allorche' il valore dei servizi elencati
nell'allegato I risulta superiore al valore dei servizi
elencati nell'allegato II. Negli altri casi, gli appalti
sono soggetti unicamente agli articoli 23 e 24.".
 
Art. 3

Disciplina dei contratti esclusi dall'applicazione
del decreto legislativo

1. I contratti esclusi ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo sono disciplinati dalle norme procedurali specifiche dettate da accordi o intese internazionali conclusi dall'Italia con uno o piu' Paesi terzi, o dall'Italia e uno o piu' Stati membri con uno o piu' Paesi terzi, ovvero da norme procedurali interne a un'organizzazione internazionale, individuate alle lettere a), b) e c) dello stesso comma.
2. Fatte salve le esclusioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b), c), d) e g), del decreto legislativo, l'affidamento dei contratti esclusi ai sensi delle restanti lettere e), f), h), i), l) ed m), nonche' dell'articolo 7, commi 2 e 3, ultimo periodo, avviene conformemente all'articolo 8, commi 1 e 2, dello stesso decreto legislativo, previa consultazione esplorativa, ove possibile in relazione al contesto e alle esigenze operative, di almeno cinque operatori economici.
3. Le esigenze operative di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo sono individuate con provvedimento motivato del comandante del contingente o dell'organo di vertice sovraordinato.
4. Il comandante del contingente, se dispone dei competenti organi tecnici, puo' autorizzare l'affidamento e l'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo. Dei contratti cosi disposti relativi ai lavori e' data immediata comunicazione alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa e agli organi tecnici di Forza armata, a cui vanno trasmessi anche i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.
5. All'esecuzione dei contratti di cui all'articolo 6, comma 2, lettera e), del decreto legislativo, le disposizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro si applicano nei limiti previsti dall'articolo 253, comma 4, lettera a), del testo unico dell'ordinamento militare.
6. I contratti di cui all'articolo 2, comma 3, possono essere eseguiti mediante le procedure in economia, nel rispetto di quanto disposto dal regolamento per gli appalti della difesa e in particolare, per quanto riguarda i lavori da realizzare all'estero nel quadro di accordi internazionali, dall'articolo 66 del medesimo regolamento, previa consultazione esplorativa, ove possibile in relazione al contesto e alle esigenze operative, di almeno cinque operatori economici.
Note all'art. 3:
Per il testo degli articoli 6, 7, commi 2 e 3, e 8,
commi 1 e 2, del citato decreto legislativo n. 208 del
2011, si veda nelle note all'art. 2.
Si riporta il testo dell'art. 253, comma 4, lett. a),
del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010:
"Art. 253. (Attivita' e luoghi disciplinati dalle
particolari norme di tutela tecnico-militari) - 1.
(Omissis)
4. Ai sensi di quanto previsto al comma 3, inoltre:
a) le disposizioni in materia di prevenzione,
protezione, sicurezza, igiene del lavoro, per la tutela
della sicurezza e della salute del personale nel corso di
operazioni e attivita' condotte dalle Forze armate al di
fuori del territorio nazionale, si applicano tenendo conto
delle particolari esigenze di servizio e delle peculiarita'
organizzative vincolate anche dalla natura e dalla condotta
delle stesse operazioni e attivita' nonche' dalla
contingente situazione ambientale, coerentemente con
l'evoluzione operativa della missione in atto. La presente
disposizione si applica anche alle operazioni e alle
attivita' condotte in territorio nazionale
nell'assolvimento dei compiti di cui agli articoli 89 e 92
del codice.
b) (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 66 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 236 del 2012:
"Art. 66.(Lavori a mezzo cottimi fiduciari) - 1.
Possono essere eseguiti a mezzo cottimi tutti gli
interventi di cui agli articoli 62e 63.
2. L'importo complessivo dei cottimi non deve essere
superiore a 200.000 euro. Gli interventi indicati
all'articolo 62, comma 1, lettera c),afferenti lavori da
realizzare nel quadro di accordi internazionali,e
all'articolo 63possono essere eseguiti per qualsiasi
importo.
3. Per cottimi di importo inferiorea40.000 euro,
l'affidamento e' regolato da lettera ordinativo; per
cottimidi importo pario superiore, l'affidamento e'
regolato da scrittura privata.
4. La lettera ordinativo o la scrittura privata devono
contenere quanto previsto dall'articolo 173 del regolamento
generale.
5. Gli affidamenti tramite cottimo sono comunicati con
avviso dipost-informazione sul profilo del committente.".
 
Art. 4

Disciplina del subappalto

1. Le stazioni appaltanti, entro il 31 gennaio di ciascun anno e in conformita' agli avvisi di preinformazione, qualora pubblicati, predispongono gli elenchi di lavori, servizi e forniture, suddivisi per settori industriali, per i quali intendono richiedere il subappalto ai sensi dell'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo. Tali elenchi sono pubblicati nel profilo del committente di ciascuna stazione appaltante entro i successivi quindici giorni, con l'indicazione della forcella di valori, di cui all'articolo 27, comma 3, del decreto legislativo, ai fini della determinazione della quota di lavori, forniture o servizi compresi nel contratto per i quali viene chiesto il subappalto.
2. Ai sensi dell'articolo 27, comma 10, del decreto legislativo e' facolta' degli aggiudicatari di ricorrere, altresi', al subappalto entro i limiti previsti ai sensi dell'articolo 118 del codice, da considerarsi quota ulteriore e distinta rispetto a quella subappaltata su richiesta della stazione appaltante ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Note all'art. 4:
Si riporta il testo dell'art. 27 del citato decreto
legislativo n. 208 del 2011:
"Art. 27. (Disciplina del subappalto) - 1. Le stazioni
appaltanti possono chiedere ai concorrenti di subappaltare
a terzi una quota del contratto qualora risultino
aggiudicatari, utilizzando procedure competitive. A tale
fine e' considerato subappalto qualsiasi contratto a titolo
oneroso stipulato per iscritto tra un aggiudicatario di un
appalto e uno o piu' operatori economici, al fine di
eseguire il contratto e avente ad oggetto l'esecuzione di
lavori, la fornitura di prodotti o la prestazione di
servizi.
2. L'esecuzione delle prestazioni affidate in
subappalto ai sensi del presente articolo non puo' formare
oggetto di ulteriore subappalto.
3. Ai fini dell'applicazione del comma 1, la stazione
appaltante stabilisce, nel bando di gara o nell'invito, la
quota di lavori, forniture o servizi compresi nel contratto
per i quali viene richiesto il subappalto sotto forma di
una forcella di valori, compresi tra una percentuale minima
e massima. La percentuale massima non puo' superare il
trenta per cento del valore dell'appalto. Tale forcella
tiene conto dell'oggetto e del valore del contratto nonche'
della natura del settore industriale interessato, compresi
il livello di competitivita' su quel mercato e le
pertinenti capacita' tecniche della base industriale.
4. La stazione appaltante chiede agli offerenti di
specificare nelle loro offerte quale parte o quali parti
delle stesse intendono subappaltare per soddisfare i
requisiti di cui al comma 3.
5. La quota di lavori, servizi o forniture inclusa
nella forcella di cui al comma 3 che la stazione appaltante
chiede di subappaltare e' affidata dall'aggiudicatario in
conformita' alle disposizioni in materia di pubblicita' e
di selezione dei subappaltatori di cui agli articoli 29 e
30.
6. L'aggiudicatario non e' tenuto a subappaltare
qualora dimostri, con soddisfazione della stazione
appaltante, che nessuno dei concorrenti partecipanti alla
gara di subappalto, o le offerte da essi proposte,
soddisfano i criteri indicati nell'avviso di subappalto e
che cio' impedirebbe quindi all'aggiudicatario di
soddisfare i requisiti stabiliti nel contratto principale.
7. Le stazioni appaltanti possono respingere i
subappaltatori selezionati dall'aggiudicatario. Tale
esclusione si basa unicamente sui criteri applicati alla
selezione degli offerenti per il contratto principale. In
caso di rigetto di un subappaltatore, la stazione
appaltante fornisce apposita motivazione scritta, indicando
le ragioni per cui ritiene che il subappaltatore non
soddisfa i criteri.
8. Permane in ogni caso impregiudicata la
responsabilita' dell'aggiudicatario sull'esecuzione del
contratto.
9. Per quanto non disposto dal presente capo, al
subappalto di cui al comma 1 si applicano, ove compatibili
e non derogate, le previsioni dell'articolo 118 del codice.
10. Al di fuori delle ipotesi di cui al comma 1, ovvero
oltre la quota prevista al comma 3, e' facolta'
dell'aggiudicatario ricorrere al subappalto secondo le
modalita' di cui all'articolo 118 del codice.
11. I regolamenti di cui all'articolo 4, ognuno per la
parte di rispettiva competenza, stabiliscono le modalita'
per l'assegnazione di subappalti di cui al comma 1, da
parte dell'aggiudicatario, sulla base di un accordo quadro.
Tali subappalti sono assegnati entro i limiti delle
condizioni stabilite nell'accordo quadro. Essi possono
essere aggiudicati solamente agli operatori economici che
hanno fatto parte dell'accordo quadro fin dall'inizio. Al
momento dell'aggiudicazione del contratto, le parti
propongono, sempre e comunque, condizioni coerenti con
quelle dell'accordo quadro.
12. La durata di un accordo quadro non puo' superare i
sette anni, salvo in casi eccezionali, determinati tenendo
conto della prevista durata di vita di qualsiasi prodotto,
impianto o sistema fornito e delle difficolta' tecniche che
possono essere causate dal cambiamento di fornitore.
13. Non si puo' ricorrere agli accordi quadro in modo
improprio o in modo da ostacolare, limitare o distorcere la
concorrenza.".
Il comma 2 dell'art. 118 del codice dei contratti,
nello stabilire che tutte le prestazioni nonche'
lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono
subappaltabili e affidabili in cottimo, per i lavori
demanda al regolamento, in relazione alla categoria
prevalente, la definizione della quota parte
subappaltabile, in misura eventualmente diversificata a
seconda delle categorie medesime, ma in ogni caso non
superiore al trenta per cento. Per i servizi e le
forniture, esso precisa poi che tale quota e' riferita
all'importo complessivo del contratto.
 
Art. 5

Subappalto su richiesta della stazione appaltante

1. Ai fini dell'affidamento del subappalto disciplinato dall'articolo 27, comma 1, del decreto legislativo, l'aggiudicatario seleziona i terzi interessati con procedure competitive, ai sensi degli articoli 29 e 30 del medesimo decreto legislativo.
2. Gli operatori economici interessati all'affidamento dei contratti di cui agli elenchi previsti dai comma l dell'articolo 4, che intendono subappaltare gli stessi sulla base di un accordo quadro, procedono secondo le modalita' previste dall'articolo 59, comma 8, lettere a), b), c) e d), del codice e stabiliscono le condizioni necessarie per procedere all'aggiudicazione del singolo subappalto. Quando nell'accordo quadro sono gia' fissate le condizioni per l'esecuzione delle prestazioni, essi procedono senza indire un'ulteriore procedura selettiva tra i concorrenti selezionati, pari, ove possibile, almeno a cinque. L'accordo quadro determina l'ordine di priorita' per la scelta del subappaltatore a cui affidare il singolo appalto, privilegiando il criterio della rotazione in conformita' all'articolo 287, comma 1, del regolamento generale. All'atto della formulazione dell'offerta, il concorrente deve indicare il subappaltatore selezionato e produrre la documentazione relativa all'accordo quadro, per le dovute verifiche.
3. I procedimenti per la conclusione di ciascun accordo quadro devono avere durata non superiore a sessanta giorni. Per la formulazione delle offerte e' stabilito un termine non inferiore a venti giorni e non superiore a trenta giorni.
4. Nell'ipotesi di cui all'articolo 27, comma 7, del decreto legislativo, la stazione appaltante ha facolta' di imporre all'aggiudicatario l'esecuzione integrale delle obbligazioni dedotte in contratto, senza variazione dei costi rispetto a quanto formulato nell'offerta comprensiva delle attivita' affidate in subappalto.
Note all'art. 5:
Per il testo dell'art. 27 del citato decreto
legislativo n. 208 del 2011, si veda nelle note all'art. 4.
Si riporta il testo degli artt. 29 e 30 del citato
decreto legislativo n. 208 del 2011:
"Art. 29. (Disposizioni in materia di pubblicita') - 1.
Quando un aggiudicatario assegna un subappalto ai sensi
dell'articolo 27, comma 1, deve rendere nota la propria
intenzione mediante un avviso.
2. Gli avvisi di subappalto devono contenere le
informazioni di cui all'allegato IV e ogni altra
informazione utile.
3. Gli avvisi di subappalto sono redatti in conformita'
ai modelli di formulari adottati dalla Commissione europea
secondo la procedura consultiva di cui all'articolo 67,
paragrafo 2, della direttiva 2009/81/CE.
4. L'aggiudicatario trasmette gli avvisi di subappalto
alla Commissione europea per la pubblicazione, secondo
quanto previsto dall'articolo 66, commi da 1 a 6, del
codice."
"Art. 30 (Criteri di selezione qualitativa dei
subappaltatori) - 1. L'aggiudicatario agisce in modo
trasparente e tratta tutti i potenziali subappaltatori in
modo equo e non discriminatorio.
2. Nell'avviso di subappalto, l'aggiudicatario indica i
criteri di selezione qualitativa prescritti dalla stazione
appaltante, nonche' ogni altro criterio che intenda
applicare per la selezione qualitativa dei subappaltatori.
Tutti questi criteri sono obiettivi, non discriminatori e
coerenti con i criteri applicati dalla stazione appaltante
per la selezione degli offerenti per il contratto
principale. Le capacita' richieste devono essere
direttamente connesse all'oggetto del subappalto ed i
livelli di capacita' richiesti devono essere commisurati
con il medesimo.".
Si riporta il testo dell'art. 59, comma 8, del codice
dei contratti:
"Art. 59. (Accordi quadro) - 1. (Omissis).
8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con
piu' operatori economici, qualora l'accordo quadro non
fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo
dopo aver rilanciato il confronto competitivo fra le parti
in base alle medesime condizioni, se necessario
precisandole, e, se del caso, ad altre condizioni indicate
nel capitolato d'oneri dell'accordo quadro, secondo la
seguente procedura:
a) per ogni appalto da aggiudicare le stazioni
appaltanti consultano per iscritto gli operatori economici
che sono in grado di realizzare l'oggetto dell'appalto;
b) le stazioni appaltanti fissano un termine
sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun
appalto specifico tenendo conto di elementi quali la
complessita' dell'oggetto dell'appalto e il tempo
necessario per la trasmissione delle offerte;
c) le offerte sono presentate per iscritto e il loro
contenuto deve rimanere segreto fino alla scadenza del
termine previsto per la loro presentazione;
d) le stazioni appaltanti aggiudicano ogni appalto
all'offerente che ha presentato l'offerta migliore sulla
base dei criteri di aggiudicazione fissati nel capitolato
d'oneri dell'accordo quadro.
9. (Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 287, comma 1, del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010:
"Art. 287. (Accordo quadro e sistema dinamico di
acquisizione) - 1. Ai sensi dell'articolo 59, comma 7, del
codice, in caso di applicazione del criterio della
rotazione, ai fini della determinazione dell'ordine di
priorita' per la scelta dell'operatore economico cui
affidare il singolo appalto, la stazione appaltante tiene
conto delle risultanze della procedura di gara sulla base
dei criteri di valutazione delle offerte in sede di gara e
tiene conto, altresi', dei contenuti delle singole offerte
in relazione alle proprie specifiche esigenze.
2. (Omissis).".
 
Art. 6

Segretezza e sicurezza

1. Con provvedimento motivato dell'autorita' all'uopo preposta in base alle procedure e alle disposizioni vigenti nel Ministero della difesa, sono indicate le opere, i lavori, i servizi e le forniture secretati, ovvero eseguibili con l'adozione di speciali misure di sicurezza. Il medesimo provvedimento indica il livello dell'abilitazione di sicurezza necessario per l'esecuzione dei contratti.
2. L'affidamento dei contratti aventi per oggetto opere, lavori, servizi o forniture di cui al comma 1 avviene con le modalita' di cui all'articolo 17, comma 4, del codice.
3. Nell'avviso sui risultati della procedura di affidamento possono essere omesse talune informazioni, ai sensi e nei limiti dell'articolo 23, comma 4, del decreto legislativo.
Note all'art. 6:
Si riporta il testo dell'art. 17, comma 4, del codice
dei contratti, cosi' come sostituito dall'art. 33, comma 3,
del decreto legislativo n. 208 del 2011:
"Art. 17. (Contratti secretati o che esigono
particolari misure di sicurezza) - 1. (Omissis).
4. L'affidamento dei contratti di cui al presente
articolo avviene previo esperimento di gara informale a cui
sono invitati almeno cinque operatori economici, se
sussistono in tale numero soggetti qualificati in relazione
all'oggetto del contratto e sempre che la negoziazione con
piu' di un operatore economico sia compatibile con le
esigenze di segretezza e sicurezza.
(Omissis).".
Si riporta il testo dell'art. 23, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 208 del 2011:
"Art. 23. (Avviso sui risultati della procedura di
affidamento) - 1. (Omissis).
4. Talune informazioni relative all'aggiudicazione del
contratto o alla conclusione dell'accordo quadro possono
essere omesse qualora la loro divulgazione ostacoli
l'applicazione della legge, sia contraria all'interesse
pubblico, in particolare agli interessi in materia di
difesa e sicurezza, pregiudichi i legittimi interessi
commerciali di operatori economici pubblici o privati
oppure possa recare pregiudizio alla concorrenza leale tra
questi.".
 
Art. 7

Lavori da eseguirsi fuori dal territorio nazionale

1. Salvo quanto previsto dall'articolo 3, ai lavori da eseguirsi fuori del territorio nazionale si applicano, in quanto non derogate dal presente titolo, le disposizioni di cui al regolamento per gli appalti della difesa in materia di «Interventi realizzati fuori del territorio nazionale», nonche' le disposizioni in materia di esecuzione e collaudo dei lavori, di cui agli articoli 11 e 12.
2. Gli interventi relativi a lavori per fini specificatamente militari ovvero direttamente correlati al materiale di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), da realizzare fuori del territorio nazionale, possono essere eseguiti in economia ai sensi dell'articolo 66, comma 2, secondo periodo, del regolamento per gli appalti della difesa, ovvero ai sensi dell'articolo 67 del medesimo regolamento, qualora effettuati a mezzo di Reparti del Genio militare secondo quanto previsto dall'articolo 196, comma 7, terzo periodo, del codice.
3. Nei limiti di quanto disposto dall'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo, la consegna dei lavori o l'avvio della progettazione esecutiva, nel caso di appalti di progettazione ed esecuzione, possono essere disposti subito dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione e l'avvenuta stipula del contratto.
Note all'art. 7:
Per il testo dell'art. 66 del decreto del Presidente
della Repubblica n. 236 del 2012, si veda nelle note
all'art. 3.
Si riporta il testo dell'art. 67 del decreto del
Presidente della Repubblica n. 236 del 2012:
"Art. 67. (Lavori effettuati a mezzo reparti del Genio,
anche con l'ausilio di truppa) - 1. I lavori effettuati
direttamente a mezzo dei reparti del Genio sono eseguiti da
apposite unita' che vi provvedono operando in
amministrazione diretta e a mezzo di cottimi, purche'
questi ultimi siano gia' previsti nei progetti approvati,
utilizzando le procedure di cui agli articoli 65 e 66,
applicate anche contemporaneamente e senza i limiti di
importo ivi previsti.
2. I lavori effettuati a mezzo reparto del Genio sono
eseguiti sotto la responsabilita' di un unico responsabile
del procedimento che, di norma, e' il comandante del
reparto, il quale si avvale di personale di adeguata
professionalita', militare e civile, della Difesa. Il
personale militare puo' essere costituito anche da militari
volontari inseriti in specifici ruoli di specializzazione.
Per l'esecuzione dei lavori e', altresi', possibile
assumere personale occasionale la cui assunzione e' sempre
riferita allo specifico lavoro da eseguire. I materiali e i
mezzi d'opera necessari per l'esecuzione dei lavori sono
prelevati dai magazzini dell'Amministrazione, o qualora non
disponibili, acquistati o noleggiati su piazza con
procedure in economia, senza limiti di importo, nei
quantitativi strettamente necessari.
3. Nell'espletamento delle procedure di affidamento in
economia necessarie per l'esecuzione dei lavori da eseguire
a mezzo dei reparti del Genio sono adottate idonee forme di
pubblicita', purche' compatibili con le esigenze di urgenza
e riservatezza.".
Il comma 7, terzo periodo, dell'art. 196 del citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 163 del 2006
dispone che i lavori in economia possono eseguiti a mezzo
di reparti e truppe del Genio militare senza alcun limite
di importo.
Si riporta il testo dell'art. 3, comma 4, del citato
decreto legislativo n. 208 del 2011:
"Art. 3 (Principi e disciplina applicabile) - 1.
(Omissis).
4. Ferme restando le disposizioni di cui alla parte IV
del codice, il termine dilatorio di cui all'articolo 11,
comma 10, del codice, non si applica, oltre che nei casi
previsti dal comma 10-bis del citato articolo 11, anche nei
casi in cui il presente decreto non prescriva la previa
pubblicazione di un bando nella Gazzetta Ufficiale
dell'Unione europea o nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.".
 
Art. 8

Lavori urgenti da eseguirsi fuori dal territorio nazionale

1. Il comandante del contingente, ovvero l'organo individuato dal Comando sovraordinato, se eventi imprevedibili lo impongono e dispone dei competenti organi tecnici, autorizza, con provvedimento motivato, l'esecuzione degli interventi necessari per assicurare l'operativita' delle forze.
2. Degli interventi di cui al comma 1 e' data immediata comunicazione alla Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa e agli organi tecnici di Forza armata, a cui vanno altresi' trasmessi i consuntivi delle opere realizzate e delle spese sostenute.
 
Art. 9

Contratti di lavori sotto la soglia comunitaria

1. Per i contratti di importo inferiore a un milione di euro, e' in facolta' della stazione appaltante provvedere all'affidamento secondo le procedure previste dall'articolo 122, comma 7, del codice. A tali procedure, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo, non si applica il termine dilatorio di cui all'articolo 11, comma 10, del codice.
Note all'art. 9:
Si riporta il testo dell'art. 122, comma 7, del codice
dei contratti, cosi' come sostituito dal n. 1) della lett.
l) del comma 2 dell'art. 4, D.L. 13 maggio 2011, n. 70, nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione:
"Art. 122. (Disciplina specifica per i contratti di
lavori pubblici sotto soglia) - (Omissis).
7. I lavori di importo complessivo inferiore a un
milione di euro possono essere affidati dalle stazioni
appaltanti, a cura del responsabile del procedimento, nel
rispetto dei principi di non discriminazione, parita' di
trattamento, proporzionalita' e trasparenza, e secondo la
procedura prevista dall'articolo 57, comma 6; l'invito e'
rivolto, per lavori di importo pari o superiore a 500.000
euro, ad almeno dieci soggetti e, per lavori di importo
inferiore a 500.000 euro, ad almeno cinque soggetti se
sussistono aspiranti idonei in tali numeri. I lavori
affidati ai sensi del presente comma, relativi alla
categoria prevalente, sono affidabili a terzi mediante
subappalto o subcontratto nel limite del 20 per cento
dell'importo della medesima categoria; per le categorie
specialistiche di cui all'articolo 37, comma 11, restano
ferme le disposizioni ivi previste. L'avviso sui risultati
della procedura di affidamento, conforme all'allegato IX A,
punto quinto (avviso relativo agli appalti aggiudicati),
contiene l'indicazione dei soggetti invitati ed e'
trasmesso per la pubblicazione, secondo le modalita' di cui
ai commi 3 e 5 del presente articolo, entro dieci giorni
dalla data dell'aggiudicazione definitiva; non si applica
l'articolo 65, comma 1.
8. (Omissis).".
Per il testo dell'art. 3, comma 4, del citato decreto
legislativo n. 208 del 2011, si veda nelle note all'art. 7.
Si riporta il testo dell'art. 11, comma 10, del codice
dei contratti:
"Art. 11. (Fasi delle procedure di affidamento) - 1.
(Omissis).
10. Il contratto non puo' comunque essere stipulato
prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle
comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione
definitiva ai sensi dell'articolo 79.
10-bis. (Omissis).".
 
Art. 10

Lavori in economia

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 7, comma 2, i lavori di cui all'articolo 2, comma 1, lettere b) e c), possono essere eseguiti in economia secondo le modalita' di cui agli articoli 65, 66 e 67 del regolamento per gli appalti della difesa, entro i seguenti limiti massimi di importo:
a) 200.000 euro, per i lavori a mezzo cottimo fiduciario;
b) 200.000 euro per i lavori in amministrazione diretta;
c) senza limiti di importo, per i lavori eseguiti a mezzo reparti del Genio militare.
2. Per i lavori il cui valore e' superiore a 80.000 euro e fino a 200.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione e parita' di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per i lavori il cui importo e' inferiore o uguale a 80.000 euro, e' consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento.
Note all'art. 10:
Si riporta il testo dell'art. 65 del citato decreto del
Presidente della Repubblica n. 236 del 2012:
"Art. 65. (Lavori in amministrazione diretta) - 1.
Quando si procede in amministrazione diretta, il
responsabile del procedimento per l'esecuzione organizza ed
esegue i lavori per mezzo di personale
dell'Amministrazione.
2. Il responsabile del procedimento acquista i
materiali e noleggia i mezzi eventualmente necessari per la
realizzazione dell'opera.
3. I lavori assunti in amministrazione diretta non
possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000
euro, salvo quanto previsto dall'art. 196, comma 7, del
codice.".
Per il testo degli articoli 66 e 67 del citato decreto
del Presidente della Repubblica n. 236 del 2012, si veda,
rispettivamente, nelle noteall'art. 3 e all'art. 7.
 
Art. 11

Certificato di regolare esecuzione

1. Per i lavori specificatamente militari e per quelli connessi a forniture di materiale militare fino all'importo di un milione di euro, il certificato di collaudo e' sostituito da quello di regolare esecuzione; per i lavori di importo superiore, ma non eccedenti la soglia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, e' in facolta' della stazione appaltante di sostituire il certificato di collaudo con quello di regolare esecuzione.
Note all'art. 11:
Per l'art. 10, comma 1, lett. b), del decreto
legislativo n. 208 del 2011, si veda nelle note all'art. 9.
 
Art. 12

Consegna anticipata

1. Per le opere non eccedenti l'importo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera b), del decreto legislativo, le constatazioni finalizzate alla consegna anticipata possono essere effettuate dal direttore dei lavori.
Note all'art. 12:
Per l'art. 10, comma 1, lett. b), del decreto
legislativo n. 208 del 2011, si veda nelle note all'art. 9.
 
Art. 13

Enti committenti, esecutori e fruitori del contratto

1. In caso di contratti che soddisfano le esigenze di una o piu' Forze armate, ovvero di uno o piu' enti, la stazione appaltante individua, in conformita' con le disposizioni del codice dell'ordinamento militare, uno o piu' enti committenti, esecutori e fruitori del contratto, i quali, anche fuori del territorio nazionale:
a) curano l'esecuzione contrattuale secondo le modalita' stabilite dai documenti contrattuali;
b) verificano il regolare svolgimento dei servizi;
c) effettuano la verifica di conformita';
d) accertano, in termini di quantita' e qualita', il rispetto delle prescrizioni previste nei documenti contrattuali;
e) svolgono, in modo autonomo, le funzioni che il regolamento generale attribuisce al direttore dell'esecuzione;
f) svolgono le altre funzioni previste dai documenti contrattuali.
 
Art. 14

Esecuzione anticipata del contratto

1. Il responsabile del procedimento puo' autorizzare, con provvedimento motivato, l'esecuzione anticipata dell'intera prestazione contrattuale dopo l'intervenuta efficacia dell'aggiudicazione definitiva, anche prima della stipula del contratto stesso:
a) se il contratto ha per oggetto forniture di beni o servizi indicati all'articolo 2 che debbono essere immediatamente consegnati o eseguiti, in ragione della loro stessa natura ovvero del luogo in cui le prestazioni devono essere rese;
b) nei casi di comprovata urgenza.
2. Nelle ipotesi di esecuzione anticipata di cui al comma 1, il responsabile del procedimento, in caso di successiva mancata stipula del contratto, tiene conto di quanto gia' eventualmente predisposto o fornito ai fini del rimborso delle spese ai relativi esecutori o fornitori.
 
Art. 15

Provvista di servizi e forniture
per il supporto tecnico-logistico

1. Fermo restando il limite dell'importo fissato dal bando o dall'avviso di gara, o in mancanza, dall'atto negoziale, quando non e' possibile predeterminare con esattezza la quantita' delle prestazioni e dei relativi oneri, i servizi e le forniture per il supporto tecnico - logistico degli organismi della Difesa possono essere approvvigionati mediante contratti a quantita' indeterminata.
 
Art. 16

Verifica in volo di aeromobili militari
con matricola sperimentale

1. Per le forniture di aeromobili militari dotati di matricola sperimentale, nel giorno fissato per la verifica di conformita', l'esecutore assicura, a suo rischio e spese, presso l'aeroporto indicato dall'Amministrazione o previsto dal contratto, la presenza dell'aeromobile completo in ogni sua parte e pronto per l'inizio delle prove generali di verifica in volo, nonche' di un proprio pilota.
2. L'esecutore risponde degli eventuali danni occorsi in occasione delle prove di verifica di cui al comma 1.
3. In caso di esito non favorevole delle prove di cui al comma 1, l'esecutore ritira l'aeromobile a sue spese entro il termine fissato dall'Amministrazione.
4. In caso di aeromobili provenienti da precedente assegnazione di matricola militare, l'esecutore provvede a dotare gli aeromobili degli strumenti occorrenti per l'esecuzione delle prove di cui al comma 1.
 
Art. 17

Verifica di conformita' degli aeromobili
e prove di controllo militare

1. Anche in caso di esito favorevole della verifica di conformita', l'organo di verifica puo' prevedere una ulteriore prova di controllo militare sugli aeromobili, prima dell'accettazione, volta ad accertare il perfetto funzionamento degli apparati e delle loro parti nonche' la piena rispondenza alle prescrizioni contrattuali di tutte le installazioni di bordo.
2. La decisione dell'organo di verifica in ordine alla esecuzione o meno della prova di cui al comma l e' annotata in calce ai verbali di verifica.
3. In caso di esito non favorevole della prova di cui al comma 1, l'organo di verifica puo' sospendere l'accettazione dell'aeromobile. L'accettazione puo' essere rifiutata se, in una seconda prova di controllo, risultano confermati gli inconvenienti riscontrati in occasione della prima.
4. Se e' presente idonea professionalita' nell'ambito dell'organo di verifica, essa, ai fini dell'espletamento delle prove in volo, puo' far parte dell'equipaggio come osservatore ovvero come pilota.
 
Art. 18
Casi di utilizzo delle procedure di acquisto in economia e limiti di
spesa

1. Ferme restando le modalita' e le procedure previste dal regolamento per gli appalti della difesa, nei limiti di importo di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, e' possibile acquisire in economia le seguenti tipologie di beni e servizi:
a) corsi per l'addestramento militare e professionale in Italia o all'estero del personale militare e civile;
b) beni e servizi necessari ad assicurare le attivita' operative inerenti alle manovre, alle esercitazioni, ai trasporti e ai connessi servizi di supporto tecnico-logistico;
c) studi, consulenze specialistiche, indagini e rilevazioni, progettazioni e costruzioni di modelli e di prototipi di armi, macchine, apparati, impianti e materiali speciali, attinenti alla difesa militare;
d) beni e servizi necessari per le riparazioni dei mezzi navali, degli aeromobili, del materiale di volo, delle telecomunicazioni e dell'assistenza al volo, dei veicoli dotati di ruote e cingolati, dei mezzi da combattimento, delle armi, degli impianti, dei gruppi elettrogeni; per il funzionamento dei laboratori, delle officine per la riparazione dei mezzi terrestri, navali e aerospaziali, degli impianti e delle apparecchiature a bordo e a terra;
e) beni e servizi necessari per il funzionamento dei reparti di campagna, dei servizi sulle navi e sugli aeromobili, nonche' per i rifornimenti dei reparti, navi e aeromobili militari all'estero e delle unita' navali dislocate in localita' distanti da apprestamenti logistici navali;
f) beni e servizi necessari per le esigenze dell'approntamento e del funzionamento dei contingenti costituiti all'occorrenza da un'unita' organica o da un complesso di unita' organiche, anche a carattere interforze, per particolari esigenze connesse a missioni e a operazioni in Italia o all'estero, o delle unita' assimilabili;
g) beni e servizi necessari per la riparazione immediata e diretta dei danni causati da esercitazioni;
h) beni e servizi per assicurare il servizio di casermaggio, nonche' i servizi relativi alla leva, all'arruolamento e al reclutamento, nonche' per la locazione di scorte, di carbolubrificanti, di ossigeno, di combustibili, di generi non deperibili e di materiali di commissariato e materiali per il supporto tecnico e logistico dei mezzi terrestri, navali e aeronautici;
i) servizi di architettura e di ingegneria funzionali alle attivita' disciplinate dal presente regolamento.
2. Ferme restando le modalita' e le procedure previste dal regolamento per gli appalti della difesa, e' altresi', consentito, in presenza di ragioni d'urgenza connesse a esigenze operative che rendano incompatibile lo svolgimento delle normali procedure con la salvaguardia dei requisiti di snellezza e celerita' richiesti, l'affidamento diretto, fino a un importo di 80.000 euro, da parte del responsabile del procedimento. La necessita' e l'urgenza devono risultare da atto motivato del comandante del contingente che dispone l'acquisizione di beni e servizi di cui al comma 1 o del responsabile dell'ente che la pone in essere.
Note all'art. 18:
L'art. 10, comma 1, lett. a), del decreto legislativo
n. 208 del 2011 stabilisce che le disposizioni del decreto
legislativo medesimo si applicano ai contratti di servizi e
forniture il cui valore stimato al netto dell'imposta sul
valore aggiunto e' pari o superiore alla soglia di
€ 387.000,00.
 
Art. 19

Atti amministrativi di affidamento

1. Il capo del servizio amministrativo, ovvero il funzionario che esplica funzioni equipollenti, sulla base delle risultanze della ricognizione dei preventivi, emette apposito atto dispositivo per la successiva acquisizione, che e' perfezionata:
a) se l'importo della spesa non supera l'ammontare di 80.000 euro, mediante lettera di ordinazione;
b) negli altri casi, mediante atto negoziale da stipulare nelle forme di cui all'articolo 11, comma 13, del codice.
Note all'art. 19:
Si riporta il testo dell'art. 11, comma 13, del codice
dei contratti, cosi' come sostituito dal comma 3 dell'art.
6 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito,
con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 :
"Art. 11. (Fasi delle procedure di affidamento) - 1.
(Omissis).
13. Il contratto e' stipulato, a pena di nullita', con
atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalita'
elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione
appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura
dell'Ufficiale rogante dell'amministrazione aggiudicatrice
o mediante scrittura privata.".
 
Art. 20

Attestazione di regolare esecuzione

1. Per le prestazioni di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, il certificato di verifica di conformita' e' sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento.
Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale dagli atti normativi della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 13 marzo 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Di Paola, Ministro della difesa

Moavero Milanesi, Ministro per gli affari
europei

Terzi di Sant'Agata, Ministro degli
affari esteri

Passera, Ministro dello sviluppo
economico e delle infrastrutture e dei
trasporti

Grilli, Ministro dell'economia e delle
finanze
Visto, il Guardasigilli: Severino

Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013 Registro n. 3 Difesa, foglio n. 145
Note all'art. 20:
Per il testo dell'art. 10, comma 1, lett. a), del
decreto legislativo n. 208 del 2011, si veda nelle note
all'art. 18.
 
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