Gazzetta n. 112 del 15 maggio 2013 (vai al sommario)
DECRETO LEGISLATIVO 26 aprile 2013, n. 51
Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, concernente ulteriori disposizioni di attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma Capitale.


IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, 117, 118 e 119 della Costituzione;
Vista la legge 5 maggio 2009, n. 42, recante delega al Governo in materia di federalismo fiscale, in attuazione dell'articolo 119 della Costituzione e, in particolare, l'articolo 24, relativo all'ordinamento transitorio di Roma capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma, della Costituzione;
Vista la legge del 12 novembre 2011, n. 183, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilita' 2012);
Visto il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale;
Ritenuto necessario procedere all'emanazione, ai sensi degli articoli 2, comma 7, e 24, della legge 5 maggio 2009, n. 42, e successive modificazioni, di disposizioni integrative e correttive del citato decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 30 maggio 2012;
Sentite la Regione Lazio, la Provincia di Roma e Roma capitale;
Vista l'intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella riunione del 26 settembre 2012, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 2, comma 3, della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Visti i pareri della Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo fiscale, di cui all'articolo 3 della legge 5 maggio 2009, n. 42, reso nella seduta del 19 dicembre 2012, e delle Commissioni parlamentari competenti per le conseguenze di carattere finanziario della Camera dei deputati, reso il 19 dicembre 2012, e del Senato della Repubblica, reso il 21 dicembre 2012;
Viste le osservazioni e le modificazioni alle disposizioni, deliberate dal Consiglio dei Ministri ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 5 maggio 2009, n. 42, nella riunione del 18 gennaio 2013;
Viste le risoluzioni favorevoli approvate dal Senato della Repubblica in data 3 aprile 2013 e dalla Camera dei deputati in data 9 aprile 2013, relative alle comunicazioni rese dal Governo alle Camere ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della citata legge n. 42 del 2009;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 18 aprile 2013;
Sulla proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione e del Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, di concerto con i Ministri dell'interno e delle infrastrutture e dei trasporti;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1
Modificazioni al decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61

1. Il presente decreto legislativo introduce disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61, recante ulteriori disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di Roma capitale.
2. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto legislativo n. 61 del 2012 il secondo periodo e' soppresso.
3. All'articolo 3 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e' aggiunto, in fine, il seguente comma:
«6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e' adottata dal medesimo ente con le procedure previste dal proprio ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine le relative rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni di progetti inseriti nel programma sono adottate mediante conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. Dalle eventuali rimodulazioni del programma non devono in ogni caso derivare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e non deve determinarsi un incremento del fabbisogno residuo per la realizzazione delle opere.».
4. All'articolo 10 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e' aggiunto infine il seguente comma:
«1-bis. Per l'attuazione degli interventi da effettuare sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni di emergenza connesse al traffico, alla mobilita' ed all'inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco provvede con proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni disposizione di legge e comunque nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, in esecuzione di un piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' nei limiti e secondo i criteri indicati nella stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale.».
5. Al comma 1 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica di cui al presente comma puo' comunque essere ridefinito nell'ambito del patto territoriale di cui all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n. 183.».
6. Dopo il comma 2 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e' inserito il seguente:
«2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12 novembre 2011, n. 183, e' abrogato.».
7. Il comma 3 dell'articolo 12 del decreto legislativo n. 61 del 2012 e' sostituito dal seguente:
«3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, sono altresi' determinate, nell'ambito della quota assegnata alla Regione Lazio, previa intesa con la Regione medesima e Roma capitale, le risorse da erogare direttamente a Roma capitale con le modalita' e i tempi previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni. Nelle more dell'intesa l'erogazione delle risorse e' effettuata in favore della Regione. Nell'ambito dell'intesa di cui al primo periodo, da trasmettere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono rideterminati gli obiettivi del patto di stabilita' interno della Regione Lazio e di Roma Capitale, al fine di garantire la neutralita' sui saldi di finanza pubblica.».
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto
dall'amministrazione competente per materia, ai sensi
dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle
disposizioni sulla promulgazione delle leggi,
sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana,
approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
di facilitare la lettura delle disposizioni di legge
modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano
invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi
qui trascritti.
Note alle premesse:
L'art. 76 della Costituzione stabilisce che
l'esercizio della funzione legislativa non puo' essere
delegato al Governo se non con determinazione di principi e
criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per
oggetti definiti.
L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra
l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di
promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
legge ed i regolamenti.
L'art. 117 della Costituzione dispone, tra l'altro, che
la potesta' legislativa e' esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonche' dei
vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli
obblighi internazionali.
Si riporta il testo degli articoli 118 e 119 della
Costituzione:
"Art. 118. Le funzioni amministrative sono attribuite
ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario,
siano conferite a Province, Citta' metropolitane, Regioni e
Stato, sulla base dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza.
I Comuni, le Province e le Citta' metropolitane sono
titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle
conferite con legge statale o regionale, secondo le
rispettive competenze.
La legge statale disciplina forme di coordinamento fra
Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h)
del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre
forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela
dei beni culturali.
Stato, Regioni, Citta' metropolitane, Province e Comuni
favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e
associati, per lo svolgimento di attivita' di interesse
generale, sulla base del principio di sussidiarieta'."
"Art. 119.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano
tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e
secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica
e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni
al gettito di tributi erariali riferibile al loro
territorio.
La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo,
senza vincoli di destinazione, per i territori con minore
capacita' fiscale per abitante.
Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi
precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Citta'
metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le
funzioni pubbliche loro attribuite.
Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la
solidarieta' sociale, per rimuovere gli squilibri economici
e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti
della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale
esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse
aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di
determinati Comuni, Province, Citta' metropolitane e
Regioni.
I Comuni, le Province, le Citta' metropolitane e le
Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i
principi generali determinati dalla legge dello Stato.
Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare
spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato
sui prestiti dagli stessi contratti.
Si riporta il testo dell'articolo 24 della citata legge
n. 42 del 2009:
"Art. 24. (Ordinamento transitorio di Roma capitale ai
sensi dell' articolo 114, terzo comma, della Costituzione)
1. In sede di prima applicazione, fino all'attuazione
della disciplina delle citta' metropolitane, il presente
articolo detta norme transitorie sull'ordinamento, anche
finanziario, di Roma capitale.
2. Roma capitale e' un ente territoriale, i cui attuali
confini sono quelli del comune di Roma, e dispone di
speciale autonomia, statutaria, amministrativa e
finanziaria, nei limiti stabiliti dalla Costituzione.
L'ordinamento di Roma capitale e' diretto a garantire il
miglior assetto delle funzioni che Roma e' chiamata a
svolgere quale sede degli organi costituzionali nonche'
delle rappresentanze diplomatiche degli Stati esteri, ivi
presenti presso la Repubblica italiana, presso lo Stato
della Citta' del Vaticano e presso le istituzioni
internazionali.
3. Oltre a quelle attualmente spettanti al comune di
Roma, sono attribuite a Roma capitale le seguenti funzioni
amministrative:
a) concorso alla valorizzazione dei beni storici,
artistici, ambientali e fluviali, previo accordo con il
Ministero per i beni e le attivita' culturali;
b) sviluppo economico e sociale di Roma capitale con
particolare riferimento al settore produttivo e turistico;
c) sviluppo urbano e pianificazione territoriale;
d) edilizia pubblica e privata;
e) organizzazione e funzionamento dei servizi urbani,
con particolare riferimento al trasporto pubblico ed alla
mobilita';
f) protezione civile, in collaborazione con la
Presidenza del Consiglio dei ministri e la regione Lazio;
g) ulteriori funzioni conferite dallo Stato e dalla
regione Lazio, ai sensi dell' articolo 118, secondo comma,
della Costituzione.
4. L'esercizio delle funzioni di cui al comma 3 e'
disciplinato con regolamenti adottati dal consiglio
comunale, che assume la denominazione di Assemblea
capitolina, nel rispetto della Costituzione, dei vincoli
comunitari ed internazionali, della legislazione statale e
di quella regionale nel rispetto dell' articolo 117, sesto
comma, della Costituzione nonche' in conformita' al
principio di funzionalita' rispetto alle speciali
attribuzioni di Roma capitale. L'Assemblea capitolina,
entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del decreto
legislativo di cui al comma 5, approva, ai sensi dell'
articolo 6, commi 2, 3 e 4, del testo unico delle leggi
sull'ordinamento degli enti locali di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con particolare
riguardo al decentramento municipale, lo statuto di Roma
capitale che entra in vigore il giorno successivo alla data
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
5. Con uno o piu' decreti legislativi, adottati ai
sensi dell' articolo 2, sentiti la regione Lazio, la
provincia di Roma e il comune di Roma, e' disciplinato
l'ordinamento transitorio, anche finanziario, di Roma
capitale, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) specificazione delle funzioni di cui al comma 3 e
definizione delle modalita' per il trasferimento a Roma
capitale delle relative risorse umane e dei mezzi;
b) fermo quanto stabilito dalle disposizioni di legge
per il finanziamento dei comuni, assegnazione di ulteriori
risorse a Roma capitale, tenendo conto delle specifiche
esigenze di finanziamento derivanti dal ruolo di capitale
della Repubblica, previa la loro determinazione specifica,
e delle funzioni di cui al comma 3.
6. Il decreto legislativo di cui al comma 5 assicura i
raccordi istituzionali, il coordinamento e la
collaborazione di Roma capitale con lo Stato, la regione
Lazio e la provincia di Roma, nell'esercizio delle funzioni
di cui al comma 3. Con il medesimo decreto e' disciplinato
lo status dei membri dell'Assemblea capitolina.
7. Il decreto legislativo di cui al comma 5, con
riguardo all'attuazione dell' articolo 119, sesto comma,
della Costituzione, stabilisce i principi generali per
l'attribuzione alla citta' di Roma, capitale della
Repubblica, di un proprio patrimonio, nel rispetto dei
seguenti principi e criteri direttivi specifici:
a) attribuzione a Roma capitale di un patrimonio
commisurato alle funzioni e competenze ad essa attribuite;
b) trasferimento, a titolo gratuito, a Roma capitale
dei beni appartenenti al patrimonio dello Stato non piu'
funzionali alle esigenze dell'Amministrazione centrale, in
conformita' a quanto previsto dall' articolo 19, comma 1,
lettera d).
8. Le disposizioni di cui al presente articolo e quelle
contenute nel decreto legislativo adottato ai sensi del
comma 5 possono essere modificate, derogate o abrogate solo
espressamente. Per quanto non disposto dal presente
articolo, continua ad applicarsi a Roma capitale quanto
previsto con riferimento ai comuni dal testo unico delle
leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
9.
10.".
La legge 12 novembre 2011, n. 183 (Disposizioni per la
formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato.
Legge di stabilita' 2012) e' pubblicata nella Gazz. Uff. 14
novembre 2011, n. 265, S.O.
Il decreto legislativo 18 aprile 2012, n. 61 (Ulteriori
disposizioni recanti attuazione dell'articolo 24 della
legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di ordinamento di
Roma Capitale) e' pubblicato nella Gazz. Uff. 18 maggio
2012, n. 115.
Si riporta il testo dell'articolo 2 della citata legge
n. 42 del 2009:
"Art. 2. (Oggetto e finalita')
1. Il Governo e' delegato ad adottare, entro trenta
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,
uno o piu' decreti legislativi aventi ad oggetto
l'attuazione dell' articolo 119 della Costituzione, al fine
di assicurare, attraverso la definizione dei principi
fondamentali del coordinamento della finanza pubblica e del
sistema tributario e la definizione della perequazione,
l'autonomia finanziaria di comuni, province, citta'
metropolitane e regioni nonche' al fine di armonizzare i
sistemi contabili e gli schemi di bilancio dei medesimi
enti e i relativi termini di presentazione e approvazione,
in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e
rendicontazione della finanza pubblica.
2. Fermi restando gli specifici principi e criteri
direttivi stabiliti dalle disposizioni di cui agli articoli
5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 24,
25, 26, 28 e 29, i decreti legislativi di cui al comma 1
del presente articolo sono informati ai seguenti principi e
criteri direttivi generali:
a) autonomia di entrata e di spesa e maggiore
responsabilizzazione amministrativa, finanziaria e
contabile di tutti i livelli di governo;
b) lealta' istituzionale fra tutti i livelli di governo
e concorso di tutte le amministrazioni pubbliche al
conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica nazionale
in coerenza con i vincoli posti dall'Unione europea e dai
trattati internazionali;
c) razionalita' e coerenza dei singoli tributi e del
sistema tributario nel suo complesso; semplificazione del
sistema tributario, riduzione degli adempimenti a carico
dei contribuenti, trasparenza del prelievo, efficienza
nell'amministrazione dei tributi; rispetto dei principi
sanciti dallo statuto dei diritti del contribuente di cui
alla legge 27 luglio 2000, n. 212;
d) coinvolgimento dei diversi livelli istituzionali
nell'attivita' di contrasto all'evasione e all'elusione
fiscale prevedendo meccanismi di carattere premiale;
e) attribuzione di risorse autonome ai comuni, alle
province, alle citta' metropolitane e alle regioni, in
relazione alle rispettive competenze, secondo il principio
di territorialita' e nel rispetto del principio di
solidarieta' e dei principi di sussidiarieta',
differenziazione ed adeguatezza di cui all' articolo 118
della Costituzione; le risorse derivanti dai tributi e
dalle entrate propri di regioni ed enti locali, dalle
compartecipazioni al gettito di tributi erariali e dal
fondo perequativo consentono di finanziare integralmente il
normale esercizio delle funzioni pubbliche attribuite;
f) determinazione del costo e del fabbisogno standard
quale costo e fabbisogno che, valorizzando l'efficienza e
l'efficacia, costituisce l'indicatore rispetto al quale
comparare e valutare l'azione pubblica; definizione degli
obiettivi di servizio cui devono tendere le amministrazioni
regionali e locali nell'esercizio delle funzioni
riconducibili ai livelli essenziali delle prestazioni o
alle funzioni fondamentali di cui all' articolo 117,
secondo comma, lettere m) e p), della Costituzione;
g) adozione per le proprie politiche di bilancio da
parte di regioni, citta' metropolitane, province e comuni
di regole coerenti con quelle derivanti dall'applicazione
del patto di stabilita' e crescita;
h) adozione di regole contabili uniformi e di un comune
piano dei conti integrato; adozione di comuni schemi di
bilancio articolati in missioni e programmi coerenti con la
classificazione economica e funzionale individuata dagli
appositi regolamenti comunitari in materia di contabilita'
nazionale e relativi conti satellite; adozione di un
bilancio consolidato con le proprie aziende, societa' o
altri organismi controllali, secondo uno schema comune;
affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di
contabilita' finanziaria di un sistema e di schemi di
contabilita' economico-patrimoniale ispirati a comuni
criteri di contabilizzazione; raccordabilita' dei sistemi
contabili e degli schemi di bilancio degli enti
territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini
della procedura per i disavanzi eccessivi; definizione di
una tassonomia per la riclassificazione dei dati contabili
e di bilancio per le amministrazioni pubbliche di cui alla
presente legge tenute al regime di contabilita'
civilistica, ai fini del raccordo con le regole contabili
uniformi; definizione di un sistema di indicatori di
risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi del
bilancio, costruiti secondo criteri e metodologie comuni ai
diversi enti territoriali; al fine di dare attuazione agli
articoli 9 e 13, individuazione del termine entro il quale
regioni ed enti locali devono comunicare al Governo i
propri bilanci preventivi e consuntivi, come approvati, e
previsione di sanzioni ai sensi dell'articolo 17, comma 1,
lettera e), in caso di mancato rispetto di tale termine;
i) previsione dell'obbligo di pubblicazione in siti
internet dei bilanci delle regioni, delle citta'
metropolitane, delle province e dei comuni, tali da
riportare in modo semplificato le entrate e le spese pro
capite secondo modelli uniformi concordati in sede di
Conferenza unificata;
l) salvaguardia dell'obiettivo di non alterare il
criterio della progressivita' del sistema tributario e
rispetto del principio della capacita' contributiva ai fini
del concorso alle spese pubbliche;
m) superamento graduale, per tutti i livelli
istituzionali, del criterio della spesa storica a favore:
1) del fabbisogno standard per il finanziamento dei
livelli essenziali di cui all' articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione, e delle funzioni
fondamentali di cui all' articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione;
2) della perequazione della capacita' fiscale per le
altre funzioni;
n) rispetto della ripartizione delle competenze
legislative fra Stato e regioni in tema di coordinamento
della finanza pubblica e del sistema tributario;
o) esclusione di ogni doppia imposizione sul medesimo
presupposto, salvo le addizionali previste dalla legge
statale o regionale;
p) tendenziale correlazione tra prelievo fiscale e
beneficio connesso alle funzioni esercitate sul territorio
in modo da favorire la corrispondenza tra responsabilita'
finanziaria e amministrativa; continenza e responsabilita'
nell'imposizione di tributi propri;
q) previsione che la legge regionale possa, con
riguardo ai presupposti non assoggettati ad imposizione da
parte dello Stato:
1) istituire tributi regionali e locali;
2) determinare le variazioni delle aliquote o le
agevolazioni che comuni, province e citta' metropolitane
possono applicare nell'esercizio della propria autonomia
con riferimento ai tributi locali di cui al numero 1);
r) previsione che la legge regionale possa, nel
rispetto della normativa comunitaria e nei limiti stabiliti
dalla legge statale, valutare la modulazione delle accise
sulla benzina, sul gasolio e sul gas di petrolio
liquefatto, utilizzati dai cittadini residenti e dalle
imprese con sede legale e operativa nelle regioni
interessate dalle concessioni di coltivazione di cui all'
articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 1996, n.
625, e successive modificazioni;
s) facolta' delle regioni di istituire a favore degli
enti locali compartecipazioni al gettito dei tributi e
delle compartecipazioni regionali;
t) esclusione di interventi sulle basi imponibili e
sulle aliquote dei tributi che non siano del proprio
livello di governo; ove i predetti interventi siano
effettuati dallo Stato sulle basi imponibili e sulle
aliquote riguardanti i tributi degli enti locali e quelli
di cui all' articolo 7, comma 1, lettera b), numeri 1) e
2), essi sono possibili, a parita' di funzioni
amministrative conferite, solo se prevedono la contestuale
adozione di misure per la completa compensazione tramite
modifica di aliquota o attribuzione di altri tributi e
previa quantificazione finanziaria delle predette misure
nella Conferenza di cui all'articolo 5; se i predetti
interventi sono accompagnati da una riduzione di funzioni
amministrative dei livelli di governo i cui tributi sono
oggetto degli interventi medesimi, la compensazione e'
effettuata in misura corrispondente alla riduzione delle
funzioni;
u) previsione di strumenti e meccanismi di accertamento
e di riscossione che assicurino modalita' efficienti di
accreditamento diretto o di riversamento automatico del
riscosso agli enti titolari del tributo; previsione che i
tributi erariali compartecipati abbiano integrale evidenza
contabile nel bilancio dello Stato;
v) definizione di modalita' che assicurino a ciascun
soggetto titolare del tributo l'accesso diretto alle
anagrafi e a ogni altra banca dati utile alle attivita' di
gestione tributaria, assicurando il rispetto della
normativa a tutela della riservatezza dei dati personali;
z) premialita' dei comportamenti virtuosi ed efficienti
nell'esercizio della potesta' tributaria, nella gestione
finanziaria ed economica e previsione di meccanismi
sanzionatori per gli enti che non rispettano gli equilibri
economico-finanziari o non assicurano i livelli essenziali
delle prestazioni di cui all articolo 117, secondo comma,
lettera m), della Costituzione o l'esercizio delle funzioni
fondamentali di cui all'articolo 117, secondo comma,
lettera p), della Costituzione; previsione delle specifiche
modalita' attraverso le quali il Governo, nel caso in cui
la regione o l'ente locale non assicuri i livelli
essenziali delle prestazioni di cui all'articolo 117,
secondo comma, lettera m), della Costituzione, o
l'esercizio delle funzioni fondamentali di cui all'articolo
117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, o
qualora gli scostamenti dal patto di convergenza di cui
all'articolo 18 della presente legge abbiano
caratteristiche permanenti e sistematiche, adotta misure
sanzionatorie ai sensi dell' articolo 17, comma 1, lettera
e), che sono commisurate all'entita' di tali scostamenti e
possono comportare l'applicazione di misure automatiche per
l'incremento delle entrate tributarie ed extra-tributarie,
e puo' esercitare nei casi piu' gravi il potere sostitutivo
di cui all' articolo 120, secondo comma, della
Costituzione, secondo quanto disposto dall'articolo 8 della
legge 5 giugno 2003, n. 131, e secondo il principio di
responsabilita' amministrativa e finanziaria;
aa) previsione che le sanzioni di cui alla lettera z) a
carico degli enti inadempienti si applichino anche nel caso
di mancato rispetto dei criteri uniformi di redazione dei
bilanci, predefiniti ai sensi della lettera h), o nel caso
di mancata o tardiva comunicazione dei dati ai fini del
coordinamento della finanza pubblica;
bb) garanzia del mantenimento di un adeguato livello di
flessibilita' fiscale nella costituzione di insiemi di
tributi e compartecipazioni, da attribuire alle regioni e
agli enti locali, la cui composizione sia rappresentata in
misura rilevante da tributi manovrabili, con
determinazione, per ciascun livello di governo, di un
adeguato grado di autonomia di entrata, derivante da tali
tributi;
cc) previsione di una adeguata flessibilita' fiscale
articolata su piu' tributi con una base imponibile stabile
e distribuita in modo tendenzialmente uniforme sul
territorio nazionale, tale da consentire a tutte le regioni
ed enti locali, comprese quelle a piu' basso potenziale
fiscale, di finanziare, attivando le proprie potenzialita',
il livello di spesa non riconducibile ai livelli essenziali
delle prestazioni e alle funzioni fondamentali degli enti
locali;
dd) trasparenza ed efficienza delle decisioni di
entrata e di spesa, rivolte a garantire l'effettiva
attuazione dei principi di efficacia, efficienza ed
economicita' di cui all' articolo 5, comma 1, lettera b);
ee) riduzione della imposizione fiscale statale in
misura corrispondente alla piu' ampia autonomia di entrata
di regioni ed enti locali calcolata ad aliquota standard e
corrispondente riduzione delle risorse statali umane e
strumentali; eliminazione dal bilancio dello Stato delle
previsioni di spesa relative al finanziamento delle
funzioni attribuite a regioni, province, comuni e citta'
metropolitane, con esclusione dei fondi perequativi e delle
risorse per gli interventi di cui all'articolo 119, quinto
comma, della Costituzione;
ff) definizione di una disciplina dei tributi locali in
modo da consentire anche una piu' piena valorizzazione
della sussidiarieta' orizzontale;
gg) individuazione di strumenti idonei a favorire la
piena attuazione degli articoli 29, 30 e 31 della
Costituzione, con riguardo ai diritti e alla formazione
della famiglia e all'adempimento dei relativi compiti;
hh) territorialita' dei tributi regionali e locali e
riferibilita' al territorio delle compartecipazioni al
gettito dei tributi erariali, in conformita' a quanto
previsto dall' articolo 119 della Costituzione;
ii) tendenziale corrispondenza tra autonomia impositiva
e autonomia di gestione delle proprie risorse umane e
strumentali da parte del settore pubblico; previsione di
strumenti che consentano autonomia ai diversi livelli di
governo nella gestione della contrattazione collettiva;
ll) certezza delle risorse e stabilita' tendenziale del
quadro di finanziamento, in misura corrispondente alle
funzioni attribuite;
mm) individuazione, in conformita' con il diritto
comunitario, di forme di fiscalita' di sviluppo, con
particolare riguardo alla creazione di nuove attivita' di
impresa nelle aree sottoutilizzate.
3. I decreti legislativi di cui al comma 1 sono
adottati su proposta del Ministro dell'economia e delle
finanze, del Ministro per le riforme per il federalismo,
del Ministro per la semplificazione normativa, del Ministro
per i rapporti con le regioni e del Ministro per le
politiche europee, di concerto con il Ministro
dell'interno, con il Ministro per la pubblica
amministrazione e l'innovazione e con gli altri Ministri
volta a volta competenti nelle materie oggetto di tali
decreti. Gli schemi di decreto legislativo, previa intesa
da sancire in sede di Conferenza unificata ai sensi
dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.
281, sono trasmessi alle Camere, ciascuno corredato di
relazione tecnica che evidenzi gli effetti delle
disposizioni recate dal medesimo schema di decreto sul
saldo netto da finanziare, sull'indebitamento netto delle
amministrazioni pubbliche e sul fabbisogno del settore
pubblico, perche' su di essi sia espresso il parere della
Commissione di cui all'articolo 3 e delle Commissioni
parlamentari competenti per le conseguenze di carattere
finanziario, entro novanta giorni dalla trasmissione. In
mancanza di intesa nel termine di cui all'articolo 3 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il Consiglio
dei ministri delibera, approvando una relazione che e'
trasmessa alle Camere. Nella relazione sono indicate le
specifiche motivazioni per cui l'intesa non e' stata
raggiunta.
4. Decorso il termine per l'espressione dei pareri di
cui al comma 3, i decreti possono essere comunque adottati.
Il Governo, qualora non intenda conformarsi ai pareri
parlamentari, ritrasmette i testi alle Camere con le sue
osservazioni e con eventuali modificazioni e rende
comunicazioni davanti a ciascuna Camera. Decorsi trenta
giorni dalla data della nuova trasmissione, i decreti
possono comunque essere adottati in via definitiva dal
Governo. Il Governo, qualora, anche a seguito
dell'espressione dei pareri parlamentari, non intenda
conformarsi all'intesa raggiunta in Conferenza unificata,
trasmette alle Camere e alla stessa Conferenza unificata
una relazione nella quale sono indicate le specifiche
motivazioni di difformita' dall'intesa.
5. Il Governo assicura, nella predisposizione dei
decreti legislativi di cui al comma 1, piena collaborazione
con le regioni e gli enti locali.
6. Almeno uno dei decreti legislativi di cui al comma 1
e' adottato entro dodici mesi dalla data di entrata in
vigore della presente legge. Un decreto legislativo, da
adottare entro il termine previsto al comma 1 del presente
articolo, disciplina la determinazione dei costi e dei
fabbisogni standard sulla base dei livelli essenziali delle
prestazioni di cui al comma 2 dell'articolo 20. Il Governo
trasmette alle Camere, entro il 30 giugno 2010, una
relazione concernente il quadro generale di finanziamento
degli enti territoriali e ipotesi di definizione su base
quantitativa della struttura fondamentale dei rapporti
finanziari tra lo Stato, le regioni, le province autonome
di Trento e di Bolzano e gli enti locali, con l'indicazione
delle possibili distribuzioni delle risorse. Tale relazione
e' comunque trasmessa alle Camere prima degli schemi di
decreto legislativo concernenti i tributi, le
compartecipazioni e la perequazione degli enti
territoriali.
7. Entro tre anni dalla data di entrata in vigore dei
decreti legislativi di cui al comma 1, possono essere
adottati decreti legislativi recanti disposizioni
integrative e correttive nel rispetto dei principi e
criteri direttivi previsti dalla presente legge e con la
procedura di cui ai commi 3 e 4.".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281 (Definizione ed
ampliamento delle attribuzioni della Conferenza permanente
per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province
autonome di Trento e Bolzano ed unificazione, per le
materie ed i compiti di interesse comune delle regioni,
delle province e dei comuni, con la Conferenza Stato-citta'
ed autonomie locali):
"Art. 3. Intese.
1. Le disposizioni del presente articolo si applicano a
tutti i procedimenti in cui la legislazione vigente prevede
un'intesa nella Conferenza Stato-regioni.
2. Le intese si perfezionano con l'espressione
dell'assenso del Governo e dei presidenti delle regioni e
delle province autonome di Trento e di Bolzano.
3. Quando un'intesa espressamente prevista dalla legge
non e' raggiunta entro trenta giorni dalla prima seduta
della Conferenza Stato-regioni in cui l'oggetto e' posto
all'ordine del giorno, il Consiglio dei Ministri provvede
con deliberazione motivata.
4. In caso di motivata urgenza il Consiglio dei
Ministri puo' provvedere senza l'osservanza delle
disposizioni del presente articolo. I provvedimenti
adottati sono sottoposti all'esame della Conferenza
Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il Consiglio
dei Ministri e' tenuto ad esaminare le osservazioni della
Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
successive."
Si riporta il testo dell'articolo 3 della citata legge
n. 42 del 2009:
"Art. 3. (Commissione parlamentare per l'attuazione del
federalismo fiscale)
1. E' istituita la Commissione parlamentare per
l'attuazione del federalismo fiscale, composta da quindici
senatori e da quindici deputati, nominati rispettivamente
dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente
della Camera dei deputati, su designazione dei gruppi
parlamentari, in modo da rispecchiarne la proporzione. Il
presidente della Commissione e' nominato tra i componenti
della stessa dal Presidente del Senato della Repubblica e
dal Presidente della Camera dei deputati d'intesa tra loro.
La Commissione si riunisce per la sua prima seduta entro
venti giorni dalla nomina del presidente, per l'elezione di
due vicepresidenti e di due segretari che, insieme con il
presidente, compongono l'ufficio di presidenza.
2. L'attivita' e il funzionamento della Commissione
sono disciplinati da un regolamento interno approvato dalla
Commissione stessa prima dell'inizio dei propri lavori.
3. Gli oneri derivanti dall'istituzione e dal
funzionamento della Commissione e del Comitato di cui al
comma 4 sono posti per meta' a carico del bilancio interno
del Senato della Repubblica e per meta' a carico del
bilancio interno della Camera dei deputati. Gli oneri
connessi alla partecipazione alle riunioni del Comitato di
cui al comma 4 sono a carico dei rispettivi soggetti
istituzionali rappresentati, i quali provvedono a valere
sugli ordinari stanziamenti di bilancio e comunque senza
nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai
componenti del Comitato di cui al comma 4 non spetta alcun
compenso.
4. Al fine di assicurare il raccordo della Commissione
con le regioni, le citta' metropolitane, le province e i
comuni, e' istituito un Comitato di rappresentanti delle
autonomie territoriali, nominato dalla componente
rappresentativa delle regioni e degli enti locali
nell'ambito della Conferenza unificata. Il Comitato, che si
riunisce, previo assenso dei rispettivi Presidenti, presso
le sedi del Senato della Repubblica o della Camera dei
deputati, e' composto da dodici membri, dei quali sei in
rappresentanza delle regioni, due in rappresentanza delle
province e quattro in rappresentanza dei comuni. La
Commissione, ogniqualvolta lo ritenga necessario, procede
allo svolgimento di audizioni del Comitato e ne acquisisce
il parere.
5. La Commissione:
a) esprime i pareri sugli schemi dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2;
b) verifica lo stato di attuazione di quanto previsto
dalla presente legge e ne riferisce ogni sei mesi alle
Camere fino alla conclusione della fase transitoria di cui
agli articoli 20 e 21. A tal fine puo' ottenere tutte le
informazioni necessarie dalla Commissione tecnica
paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale di cui
all' articolo 4 o dalla Conferenza permanente per il
coordinamento della finanza pubblica di cui all' articolo
5;
c) sulla base dell'attivita' conoscitiva svolta,
formula osservazioni e fornisce al Governo elementi di
valutazione utili alla predisposizione dei decreti
legislativi di cui all'articolo 2.
6. Qualora il termine per l'espressione del parere
scada nei trenta giorni che precedono il termine finale per
l'esercizio della delega o successivamente, quest'ultimo e'
prorogato di centocinquanta giorni.
7. La Commissione e' sciolta al termine della fase
transitoria di cui agli articoli 20 e 21.".

Note all'art. 1:
Per il riferimento al decreto legislativo 18 aprile
2012, n. 61, vedasi nelle note alle premesse.
Per il riferimento all'articolo 24 della legge 5 maggio
2009, n. 42, vedasi nelle note alle premesse.
Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto
legislativo n. 61 del 2012, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 1. Oggetto
1. In sede di prima applicazione, fino all'istituzione
della citta' metropolitana di Roma capitale, il presente
decreto legislativo disciplina, ai sensi dell'articolo 24,
commi 3 e 5, della legge 5 maggio 2009, n. 42, di seguito
denominata: «legge delega», il conferimento di funzioni
amministrative a Roma capitale.
2. Ferme restando le funzioni amministrative gia'
attribuite dall'articolo 24, comma 3, della legge delega,
nonche' quanto previsto dall'articolo 2, comma 7, della
medesima legge, con legge regionale, sentiti la Provincia
di Roma e Roma capitale, possono essere conferite a
quest'ultima ulteriori funzioni amministrative nell'ambito
delle materie di competenza legislativa della Regione.".
Si riporta il testo dell'articolo 3 del citato decreto
legislativo n. 61 del 2012, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 3. Programmazione pluriennale degli interventi
nel territorio di Roma capitale
1. Ai fini dell'individuazione ed attuazione degli
interventi di sviluppo infrastrutturale, finalizzati anche
ai trasporti, connessi al ruolo di capitale della
Repubblica, ivi inclusi quelli inerenti all'espletamento
delle funzioni di cui all'articolo 24, comma 3, della legge
delega, Roma capitale adotta, per l'utilizzazione delle
risorse finanziarie ad essa spettanti in conformita' ai
documenti di finanza pubblica, il metodo della
programmazione pluriennale.
2. Allo scopo di dare organica attuazione agli
interventi individuati ai sensi del comma 1, la cui
realizzazione e' perseguita mediante una piu' stretta
cooperazione tra i diversi livelli istituzionali di
governo, Roma capitale stipula una apposita intesa
istituzionale di programma con la Regione Lazio e con le
amministrazioni centrali competenti, che costituisce il
quadro di riferimento per la sottoscrizione degli strumenti
attuativi di cui all'articolo 2, comma 203, lettera c),
della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e, in quanto
applicabile, all'articolo 6 del decreto legislativo 31
maggio 2011, n. 88.
3. L'intesa istituzionale di programma di cui al comma
2 e' approvata dal CIPE, su proposta del Presidente del
Consiglio dei Ministri, sentita la Conferenza unificata di
cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997,
n. 281. Gli interventi previsti dall'intesa istituzionale
di programma possono essere inseriti nel programma di cui
all'articolo 1, comma 1, della legge 21 dicembre 2001, n.
443, con le modalita' previste dai commi 1 e 1-bis del
medesimo articolo 1.
4. All'articolo 1 della legge 21 dicembre 2001, n. 443,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, secondo periodo, dopo le parole «e le
regioni o province autonome interessate», sono inserite le
seguenti: «, nonche' l'ente Roma capitale ove
interessato,»;
b) al comma 2, lettera b), dopo le parole «i comuni
interessati,», sono inserite le seguenti: «nonche' con Roma
capitale se competente,»;
c) al comma 2, lettera c), primo periodo, dopo le
parole «e delle province autonome interessate», sono
inserite le seguenti: «nonche' dal Sindaco di Roma capitale
ove interessato,»;
d) al comma 2, lettera c), secondo periodo, dopo le
parole «o province autonome interessate», sono inserite le
seguenti: «nonche' dal Sindaco di Roma capitale ove
interessato,».
5. Nell'ambito dell'intesa istituzionale di programma,
le amministrazioni centrali concorrono al finanziamento
degli interventi di interesse nazionale nel territorio di
Roma capitale, nei limiti delle risorse disponibili a
legislazione vigente e di quelle allo scopo autorizzate ai
sensi dell'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n.
396, anche in coerenza con quanto previsto dal decreto del
Ministro dell'economia e delle finanze in data 26 novembre
2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 1°
aprile 2011, in materia di perequazione infrastrutturale.
6. Sono abrogati gli articoli da 1 a 9 della legge 15
dicembre 1990, n. 396, e successive modificazioni.
6-bis. Nelle more dell'applicazione delle procedure di
cui al presente articolo, l'eventuale rimodulazione del
programma di interventi per Roma capitale, finanziati ai
sensi della legge 15 dicembre 1990, n. 396, e' adottata dal
medesimo ente con le procedure previste dal proprio
ordinamento e trasmessa al Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti per l'approvazione definitiva con apposito
decreto, da adottarsi di concerto con il Ministro
dell'economia e delle finanze. A tal fine le relative
rimodulazioni che comportino modificazioni o sostituzioni
di progetti inseriti nel programma sono adottate mediante
conferenza di servizi indetta dal Sindaco di Roma capitale
ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n.
241, e successive modificazioni. Dalle eventuali
rimodulazioni del programma non devono in ogni caso
derivare effetti negativi sui saldi di finanza pubblica e
non deve determinarsi un incremento del fabbisogno residuo
per la realizzazione delle opere.".
Si riporta il testo dell'articolo 10 del citato decreto
legislativo n. 61 del 2012, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 10. Funzioni in materia di protezione civile
1. A Roma capitale, nell'ambito del proprio territorio
e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza
pubblica, sono conferite le funzioni amministrative
relative alla emanazione di ordinanze per l'attuazione di
interventi di emergenza in relazione agli eventi di cui
all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), della legge 24
febbraio 1992, n. 225, al fine di evitare situazioni di
pericolo o maggiori danni a persone o a cose e favorire il
ritorno alle normali condizioni di vita nelle aree colpite
da eventi calamitosi. Restano ferme le funzioni attribuite
al prefetto di Roma dall'articolo 14 della legge 24
febbraio 1992, n. 225.
1-bis. Per l'attuazione degli interventi da effettuare
sul territorio di Roma Capitale per rimuovere le situazioni
di emergenza connesse al traffico, alla mobilita' ed
all'inquinamento atmosferico o acustico, il Sindaco
provvede con proprie ordinanze, anche in deroga ad ogni
disposizione di legge e comunque nel rispetto dei principi
generali dell'ordinamento giuridico, in esecuzione di un
piano autorizzato con delibera del Consiglio dei Ministri,
su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri,
nonche' nei limiti e secondo i criteri indicati nella
stessa delibera, con oneri a carico di Roma Capitale.".
Si riporta il testo dell'articolo 12 del citato decreto
legislativo n. 61 del 2012, come modificato dal presente
decreto:
"Art. 12. Disposizioni finanziarie
1. Entro il 31 maggio di ciascun anno Roma capitale
concorda con il Ministero dell'economia e delle finanze le
modalita' e l'entita' del proprio concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica; a tal
fine, entro il 31 marzo di ciascun anno, il Sindaco
trasmette la proposta di accordo. In caso di mancato
accordo, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri,
il concorso di Roma capitale alla realizzazione degli
obiettivi di finanza pubblica e' determinato sulla base
delle disposizioni applicabili ai restanti comuni. Il
concorso alla realizzazione degli obiettivi di finanza
pubblica di cui al presente comma puo' comunque essere
ridefinito nell'ambito del patto territoriale di cui
all'articolo 32, comma 17, della legge 12 novembre 2011, n.
183.
2. Nel saldo finanziario utile ai fini del rispetto del
patto di stabilita' interno non sono computate le risorse
trasferite dal bilancio dello Stato e le spese, nei limiti
delle predette risorse, relative alle funzioni
amministrative conferite a Roma capitale in attuazione
dell'articolo 24 della legge delega e del presente decreto.
Non sono altresi' computate le spese relative all'esercizio
delle funzioni di cui agli articoli 2 e 3 del presente
decreto, previa individuazione, nella legge di stabilita',
della copertura degli eventuali effetti finanziari.
2-bis. Il comma 22 dell'articolo 31 della legge 12
novembre 2011, n. 183, e' abrogato.
3. Con i decreti di ripartizione del Fondo nazionale
per il concorso finanziario dello Stato agli oneri del
trasporto pubblico locale nelle regioni a statuto
ordinario, di cui all'articolo 16-bis del decreto-legge 6
luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla
legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni,
sono altresi' determinate, nell'ambito della quota
assegnata alla Regione Lazio, previa intesa con la Regione
medesima e Roma capitale, le risorse da erogare
direttamente a Roma capitale con le modalita' e i tempi
previsti per l'erogazione del Fondo alle regioni. Nelle
more dell'intesa l'erogazione delle risorse e' effettuata
in favore della Regione. Nell'ambito dell'intesa di cui al
primo periodo, da trasmettere al Ministero delle
infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'economia
e delle finanze, sono rideterminati gli obiettivi del patto
di stabilita' interno della Regione Lazio e di Roma
Capitale, al fine di garantire la neutralita' sui saldi di
finanza pubblica.
4. Per l'esclusivo finanziamento degli investimenti
compresi nei programmi di cui all'articolo 3 del presente
decreto, Roma capitale puo' istituire, limitatamente al
periodo di ammortamento delle opere, un'ulteriore
addizionale comunale sui diritti di imbarco dei passeggeri
sugli aeromobili in partenza dagli aeroporti della citta'
di Roma, fino ad un massimo di 1 euro per passeggero.
5. Le disposizioni in materia di imposta di soggiorno,
di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 14 marzo
2011, n. 23, si applicano a Roma capitale anche per il
finanziamento degli investimenti compresi nei programmi di
cui all'articolo 3 del presente decreto e limitatamente al
periodo di ammortamento delle opere. Restano ferme le
misure di imposta di soggiorno stabilite dall'articolo 14,
comma 16, lettera e), del decreto-legge 31 maggio 2010, n.
78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
2010, n. 122.".
 
Art. 2
Disposizioni in materia di patrocinio della gestione commissariale di
Roma Capitale

1. La rappresentanza, il patrocinio e l'assistenza in giudizio della gestione commissariale, di cui all'articolo 78 del decreto-legge 23 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono assicurati ai sensi del regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611.
2. Prosegue, senza oneri per la gestione commissariale, il patrocinio dell'Avvocatura comunale nelle controversie aventi ad oggetto partite inserite nel documento di accertamento del debito pregresso di cui all'articolo 14, comma 13-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni. Restano salvi gli effetti dell'attivita' processuale gia' svolta dall'Avvocatura dello Stato.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addi' 26 aprile 2013

NAPOLITANO

Monti, Presidente del Consiglio dei
Ministri

Grilli, Ministro dell'economia e delle
finanze

Patroni Griffi, Ministro per la pubblica
amministrazione e la semplificazione

Gnudi, Ministro per gli affari regionali,
il turismo e lo sport

Cancellieri, Ministro dell'interno

Passera, Ministro delle infrastrutture e
dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Cancellieri
Note all'art. 2:
Si riporta il testo dell'articolo 78 del decreto-legge
23 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo
sviluppo economico, la semplificazione, la competitivita',
la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione
tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6
agosto 2008, n. 133:
"Art. 78. Disposizioni urgenti per Roma capitale
1. Al fine di assicurare il raggiungimento degli
obiettivi strutturali di risanamento della finanza pubblica
e nel rispetto dei principi indicati dall'articolo 119
della Costituzione, nelle more dell'approvazione della
legge di disciplina dell'ordinamento, anche contabile, di
Roma Capitale ai sensi dell'articolo 114, terzo comma,
della Costituzione, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, il Sindaco del comune di Roma,
senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello
Stato, e' nominato Commissario straordinario del Governo
per la ricognizione della situazione economico-finanziaria
del comune e delle societa' da esso partecipate, con
esclusione di quelle quotate nei mercati regolamentati, e
per la predisposizione ed attuazione di un piano di rientro
dall'indebitamento pregresso.
2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri:
a) sono individuati gli istituti e gli strumenti
disciplinati dal Titolo VIII del testo unico di cui al
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, di cui puo'
avvalersi il Commissario straordinario, parificato a tal
fine all'organo straordinario di liquidazione, fermo
restando quanto previsto al comma 6;
b) su proposta del Commissario straordinario, sono
nominati tre subcommissari, ai quali possono essere
conferite specifiche deleghe dal Commissario, uno dei quali
scelto tra i magistrati ordinari, amministrativi e
contabili, uno tra i dirigenti della Ragioneria generale
dello Stato e uno tra gli appartenenti alla carriera
prefettizia o dirigenziale del Ministero dell'interno,
collocati in posizione di fuori ruolo o di comando per
l'intera durata dell'incarico. Per l'espletamento degli
anzidetti incarichi gli organi commissariali non hanno
diritto ad alcun compenso o indennita', oltre alla
retribuzione, anche accessoria, in godimento all'atto della
nomina, e si avvalgono delle strutture comunali. I relativi
posti di organico sono indisponibili per la durata
dell'incarico.
3. La gestione commissariale del comune assume, con
bilancio separato rispetto a quello della gestione
ordinaria, tutte le entrate di competenza e tutte le
obbligazioni assunte alla data del 28 aprile 2008. Le
disposizioni dei commi precedenti non incidono sulle
competenze ordinarie degli organi comunali relativamente
alla gestione del periodo successivo alla data del 28
aprile 2008. Alla gestione ordinaria si applica quanto
previsto dall'articolo 77-bis, comma 17. Il concorso agli
obiettivi per gli anni 2009 e 2010 stabiliti per il comune
di Roma ai sensi del citato articolo 77-bis e' a carico del
piano di rientro.
4. Il piano di rientro, con la situazione
economico-finanziaria del comune e delle societa' da esso
partecipate di cui al comma 1, gestito con separato
bilancio, entro il 30 settembre 2008, ovvero entro altro
termine indicato nei decreti del Presidente del Consiglio
dei Ministri di cui ai commi 1 e 2, e' presentato dal
Commissario straordinario al Governo, che l'approva entro i
successivi trenta giorni, con decreto del Presidente del
Consiglio dei Ministri, individuando le coperture
finanziarie necessarie per la relativa attuazione nei
limiti delle risorse allo scopo destinate a legislazione
vigente. E' autorizzata l'apertura di una apposita
contabilita' speciale. Al fine di consentire il
perseguimento delle finalita' indicate al comma 1, il piano
assorbe, anche in deroga a disposizioni di legge, tutte le
somme derivanti da obbligazioni contratte, a qualsiasi
titolo, alla data di entrata in vigore del presente
decreto, anche non scadute, e contiene misure idonee a
garantire il sollecito rientro dall'indebitamento
pregresso. Fermo restando quanto previsto dagli articoli
194 e 254 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,
per procedere alla liquidazione degli importi inseriti nel
piano di rientro e riferiti ad obbligazioni assunte alla
data del 28 aprile 2008, e' sufficiente una determinazione
dirigenziale, assunta con l'attestazione dell'avvenuta
assistenza giuridico-amministrativa del segretario comunale
ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del decreto legislativo
18 agosto 2000, n. 267. Il Commissario straordinario potra'
recedere, entro lo stesso termine di presentazione del
piano, dalle obbligazioni contratte dal Comune
anteriormente alla data di entrata in vigore del presente
decreto.
5. Per l'intera durata del regime commissariale di cui
al presente articolo non puo' procedersi alla deliberazione
di dissesto di cui all'articolo 246, comma 1, del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
6. I decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri
di cui ai commi 1 e 2 prevedono in ogni caso
l'applicazione, per tutte le obbligazioni contratte
anteriormente alla data di emanazione del medesimo decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri, dei commi 2, 3 e
4 dell'articolo 248 e del comma 12 dell'articolo 255 del
decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Tutte le
entrate del comune di competenza dell'anno 2008 e dei
successivi anni sono attribuite alla gestione corrente di
Roma Capitale, ivi comprese quelle riferibili ad atti e
fatti antecedenti all'anno 2008, purche' accertate
successivamente al 31 dicembre 2007.
7. Ai fini dei commi precedenti, per il comune di Roma
sono prorogati di sei mesi i termini previsti per
l'approvazione del rendiconto relativo all'esercizio 2007,
per l'adozione della delibera di cui all'articolo 193,
comma 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e
per l'assestamento del bilancio relativo all'esercizio
2008.
8. Nelle more dell'approvazione del piano di rientro di
cui al presente articolo, la Cassa Depositi e Prestiti
S.p.A. concede al comune di Roma una anticipazione di 500
milioni di euro a valere sui primi futuri trasferimenti
statali ad esclusione di quelli compensativi per i mancati
introiti di natura tributaria.".
Il regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611 (Approvazione
del T.U. delle leggi e delle norme giuridiche sulla
rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato e
sull'ordinamento dell'Avvocatura dello Stato) e' pubblicato
nella Gazz. Uff. 12 dicembre 1933, n. 286.
Si riporta il testo del comma 13-bis dell'articolo 14
del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in
materia di stabilizzazione finanziaria e di competitivita'
economica), convertito, con modificazioni, dalla legge 30
luglio 2010, n. 122:
"13-bis. Per l'attuazione del piano di rientro
dall'indebitamento pregresso, previsto dall'articolo 78 del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e
dall'articolo 4, comma 8-bis, del decreto-legge 25 gennaio
2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26
marzo 2010, n. 42, il Commissario straordinario del Governo
e' autorizzato a stipulare il contratto di servizio di cui
all'articolo 5 del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri in data 5 dicembre 2008, sotto qualsiasi forma
tecnica, per i finanziamenti occorrenti per la relativa
copertura di spesa. Si applica l'articolo 4, commi 177 e
177-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350. Il
Commissario straordinario del Governo procede
all'accertamento definitivo del debito e ne da' immediata
comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze
congiuntamente alle modalita' di attuazione del piano di
rientro di cui al primo periodo del presente comma. Fermi
restando la titolarita' del debito in capo all'emittente e
l'ammortamento dello stesso a carico della gestione
commissariale, il Commissario straordinario del Governo e'
altresi' autorizzato, anche in deroga alla normativa
vigente in materia di operazioni di ammortamento del debito
degli enti territoriali con rimborso unico a scadenza, a
rinegoziare i prestiti della specie anche al fine
dell'eventuale eliminazione del vincolo di accantonamento,
recuperando, ove possibile, gli accantonamenti gia'
effettuati.".
 
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