Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2013 (vai al sommario)
COMMISSIONE DI GARANZIA DELL'ATTUAZIONE DELLA LEGGE SULLO SCIOPERO NEI SERVIZI PUBBLICI ESSENZIALI
DELIBERA 22 aprile 2013
Valutazione dell'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto in data 18 febbraio 2013, da Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., Terna S.p.A., GSE e Sogin S.p.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil. (Delibera n. 03/128).


LA COMMISSIONE

Premesso:
che l'art. 1, comma 2, lett. a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, individua, tra i servizi pubblici essenziali, l'approvvigionamento di energie, prodotti energetici, risorse naturali e beni di prima necessita', nonche' la gestione e la manutenzione dei relativi impianti;
che, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a), della legge n. 146/1990, e successive modificazioni, questa Commissione «valuta ... l'idoneita' delle prestazioni indispensabili, delle procedure di raffreddamento e conciliazione e delle altre misure individuate ai sensi del comma 2 dell'art. 2 a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati»;
che, attualmente, la disciplina sulle prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero nel settore elettrico e' rappresentata dall'Accordo sindacale nazionale in materia di sciopero, attuativo in ambito ENEL, del 12 novembre 1991, e dall'Accordo sindacale nazionale in materia di sciopero, attuativo in abito FEDERELETTRICA, dell'11 novembre 1991, entrambi valutati idonei dalla Commissione;
che, a seguito del processo di liberalizzazione del mercato elettrico italiano, avviato con il decreto legislativo n. 79 del 1999 (il c.d. «Decreto Bersani»), e' stato sancito l'obbligo della separazione tra la societa' di gestione e distribuzione dell'energia elettrica con la proprieta' della rete di distribuzione, e la possibilita', da parte di nuovi operatori, di allacciarsi alla rete in condizioni di trasparenza e concorrenza;
che la direttiva emanata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in data 21 gennaio 2000, «Direttive per la societa' Gestore della rete di trasmissione nazionale», ha previsto che la societa' concessionaria delle attivita' di trasmissione e dispacciamento di energia elettrica sul territorio nazionale, provveda, in occasione di scioperi nel settore elettrico, a valutarne gli effetti sulla sicurezza del sistema, ovvero la compatibilita' degli stessi con il mantenimento della c.d. «riserva vitale», intesa quale quantita' minima di esercizio, al di sotto della quale occorre prevedere distacchi programmati di utenza;
che la legge n. 83 del 2000 ha modificato, ed integrato, il testo della legge n. 146 del 1990;
che, con l'Accordo del 18 luglio 2006, con il quale e' stato rinnovato il CCNL, Elettrici, le parti firmatarie hanno disciplinato le procedure di raffreddamento e di conciliazione, in conformita' alle previsioni di cui alla legge n. 83 del 2000;
che, in data 11 giugno 2009, le Organizzazioni sindacali FILCEM, FLAEI e UILCEM, con atti separati, hanno dato disdetta formale degli accordi attuativi della legge di regolamentazione del diritto di sciopero nell'ambito dei servizi pubblici essenziali, sottoscritti con ENEL e FEDERELETTRICA nel 1991;
che, in occasione della sottoscrizione del nuovo CCNL Elettrici, le parti firmatarie, con accordo del 5 marzo 2010, hanno condiviso le linee guida per la definizione della nuova regolamentazione del diritto di sciopero nel settore;
che, in data 18 febbraio 2013, Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., Terna S.p.A., GSE e Sogin S.p.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil hanno sottoscritto l'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero nel settore elettrico;
che, con nota del 5 marzo 2013, pervenuta in data 12 marzo 2013, Assolelettrica ha trasmesso alla Commissione di garanzia il testo del predetto accordo, per la prescritta valutazione di idoneita';
che, in data 19 marzo 2013, questa Commissione ha inviato il testo di tale accordo alle associazioni degli utenti e dei consumatori, di cui alla legge n. 281 del 30 luglio 1998, per l'acquisizione del relativo parere, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, assegnando loro il termine di trenta giorni per l'invio dello stesso;
che, entro il termine predetto, non e' pervenuto alcun parere da parte delle associazioni degli utenti e dei consumatori;
Considerato:
1) che l'Accordo del 18 febbraio 2013, allegato alla presente delibera quale parte integrante e sostanziale, risulta sottoscritto dalle organizzazioni datoriali che rappresentano le aziende che operano nel settore elettrico e da un insieme di Organizzazioni Sindacali che comprende le piu' significative sigle sindacali presenti nel settore;
2) che l'art. 1 di tale Accordo definisce puntualmente il campo di applicazione della disciplina, con riferimento alle attivita' dei lavoratori addetti alla gestione della rete di trasmissione nazionale, all'attivita' di produzione, trasformazione, trasmissione/dispacciamento e distribuzione di energia elettrica, alla conduzione, esercizio e manutenzione dei relativi impianti, all'attivita' di gestione e operativita' della borsa dell'energia, al presidio e vigilanza per la tutela degli impianti, alla segnalazione e riparazione dei gusti, alle attivita' di pronto intervento;
3) che l'art. 1 prevede, altresi', che l'Accordo si applichi anche ai servizi accessori e strumentali, connessi allo svolgimento delle attivita' necessarie per fornire le prestazioni indispensabili, cosi' come definite;
4) che, di conseguenza, l'ambito di applicazione dell'Accordo e' sufficientemente individuato, fermo restando il potere-dovere della Commissione di garanzia di intervenire nei settori che non risultassero coperti da disciplina;
5) che le parti firmatarie, in un'ottica volta alla salvaguardia della continuita' del servizio e della sicurezza del sistema elettrico nei confronti di' tutti gli utenti, hanno determinato le prestazioni indispensabili da garantire in caso di sciopero, nonche' il contingente del personale da esonerare dall'astensione, conformemente alle disposizioni di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
6) che, in particolare, l'Accordo individua analiticamente le prestazioni indispensabili che devono essere garantite nell'attivita' di produzione, distribuzione, trasmissione, dispacciamento e mantenimento in sicurezza degli impianti nucleari, prevedendo, inoltre, che, entro trenta giorni dalla sottoscrizione dell'Accordo, le parti sociali definiscano, con riferimento alla specificita' delle singole organizzazioni aziendali, le qualifiche da esentare dallo sciopero;
7) che, per il personale reperibile durante lo sciopero, e' prevista, in via sperimentale, l'attuazione delle astensioni collettive nella forma dello sciopero c.d. «virtuale», con conseguente devoluzione dell'importo a sostegno di finalita' solidaristiche a favore del settore;
8) che, per quanto riguarda le procedure di raffreddamento e di conciliazione, l'art. 6 dell'Accordo del 18 febbraio 2013 prevede un'apposita procedura di conciliazione, da esperire preventivamente rispetto alla proclamazione dello sciopero, lasciando, tuttavia, la possibilita', alle parti coinvolte, di fare ricorso alla procedura di conciliazione amministrativa prevista dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
9) che l'art. 4 di tale Accordo stabilisce precisi limiti di durata temporale in relazione sia alla prima azione di sciopero, che non potra' essere superiore all'intera giornata lavorativa (24 ore), sia alle azioni di sciopero successive alla prima, ma relative alla medesima vertenza, che avranno la durata massima di due giornate lavorative consecutive (48 ore);
10) che il predetto Accordo individua adeguatamente le modalita' di effettuazione degli scioperi, con particolare riferimento alla durata, alla revoca, ai tempi delle azioni ed ai periodi di franchigia;
11) che, in particolare, l'art. 8 prevede che le proclamazioni di sciopero avvengano nel rispetto del termine di preavviso di 10 giorni, rispettando quanto disposto dall'art. 2, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
12) che, al fine di evitare il ricorso a forme sleali di azione sindacale, il medesimo articolo stabilisce che il termine di preavviso massimo non possa essere superiore a 30 giorni;
13) che, per quanto riguarda l'intervallo minimo da osservarsi tra le varie azioni di sciopero, l'art. 7 dell'Accordo prevede che, nell'ambito dello stesso servizio e del medesimo bacino di utenza, ciascun soggetto sindacale non possa effettuare uno sciopero prima che sia trascorso un intervallo minimo di almeno 10 giorni dalla data di effettuazione dello sciopero precedente, proclamato dallo stesso soggetto o da altri;
14) che il medesimo articolo, ai fini di una corretta applicazione della regola della rarefazione oggettiva, specifica che i bacini di utenza coincidono con le aree territoriali nazionali per la produzione e locali (territoriali) per la distribuzione;
15) che il predetto accordo individua, all'art. 9, le modalita' di informazione al pubblico delle modalita' dello sciopero;
16) che le parti firmatarie, all'art. 5, hanno recepito l'indirizzo interpretativo da tempo formulato dalla Commissione in materia di astensione dal lavoro straordinario;
17) che l'Accordo individua, in maniera dettagliata, i periodi di franchigia durante i quali non saranno effettuati scioperi.
Rilevato che l'Accordo sindacale nazionale del 18 febbraio 2013 appare idoneo a garantire il contemperamento dell'esercizio del diritto di sciopero con il godimento dei diritti della persona costituzionalmente tutelati, di cui alla legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni;
Valuta idoneo ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, l'Accordo sindacale nazionale sull'esercizio del diritto di sciopero, nel settore elettrico, sottoscritto in data 18 febbraio 2013, da Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., Terna S.p.A., GSE e Sogin S.p.A. e le Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil;

Dispone
la trasmissione della presente delibera a Assolelettrica, Federutility, Enel S.p.A., Terna S.p.A., GSE e Sogin S.p.A. e alle Segreterie nazionali delle Organizzazioni sindacali Filctem Cgil, Flaei Cisl e Uiltec Uil, nonche' l'inserimento sul sito Internet della Commissione di garanzia.
Dispone inoltre la pubblicazione della presente delibera nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 22 aprile 2013

Il Presidente: Alesse
 


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