Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 19 aprile 2013
Piano di azione preventivo e Piano di emergenza per fronteggiare eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in conformita' con le disposizioni dell'articolo 10 del Regolamento (UE) n. 994/2010.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modifiche ed integrazioni (di seguito: decreto legislativo n. 164/00) ed in particolare:
l'art. 8, comma 7, che stabilisce che, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministro dello sviluppo economico, sono stabilite regole per il dispacciamento in condizioni d'emergenza e definiti gli obblighi di sicurezza del sistema nazionale del gas naturale;
l'art. 18, che stabilisce che le imprese di vendita del gas hanno l'obbligo di fornire ai propri clienti la modulazione loro necessaria;
l'art. 28, comma 2, che stabilisce che il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, provvede alla sicurezza, all'economicita' e alla programmazione a lungo termine del sistema nazionale del gas, e persegue tali obiettivi anche mediante specifici indirizzi con le finalita' di salvaguardare la continuita' e la sicurezza degli approvvigionamenti, il funzionamento coordinato del sistema degli stoccaggi, e di ridurre la vulnerabilita' del sistema nazionale del gas;
l'art. 28, comma 3, che stabilisce che, in caso di crisi del mercato dell'energia o di gravi rischi per la sicurezza della collettivita', dell'integrita' delle apparecchiature e degli impianti di utilizzazione del gas naturale, il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, ora Ministero dello sviluppo economico, puo' adottare le necessarie misure temporanee di salvaguardia.
Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, in particolare l'art. 1, comma l, secondo cui il Ministro dello sviluppo economico emana atti di indirizzo e adotta gli opportuni provvedimenti al fine di garantire la sicurezza degli approvvigionamenti per il sistema del gas naturale e dell'energia elettrica, anche in funzione delle misure per far fronte ai picchi della domanda e alle carenze delle forniture di uno o piu' fornitori;
Visto il regolamento (UE) N. 994/2010 del Parlamento europeo e del consiglio del 20 ottobre 2010 ( di seguito regolamento ( UE) n. 994/2010), concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas naturale;
Viste le linee applicative emanate dal Joint Research Centre dell'UE «Besl praclices and melhodological guidelines.for conducling gas risk avsessments» del 18 luglio 2011 per il Piano di azione preventivo e per il piano di emergenza ai sensi dell'art. 8, comma 1, del decreto legislativo n. 93/2011 sopra citato, in conformita' con le disposizioni degli articoli 5 e 10 del regolamento (UE) n. 994/2010 sopra citato;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico dell'11 settembre 2007 recante l'introduzione di una metodologia per il contenimento dei consumi di gas che prevede la raccolta di contributi da tutti i clienti finali e l'obbligo del contenimento effettivo dei consumi di gas da clienti industriali individuati;
Visti i risultati dell'attuazione delle misure previste dal decreto 11 settembre 2007, successivamente integrato dai decreti ministeriali 14 dicembre 2007, 30 ottobre 2008, 17 dicembre 2009, 28 dicembre 2010, 29 dicembre 2011 e 23 novembre 2012 recanti ulteriori disposizioni per il contenimento dei consumi di gas;
Visto l'art. 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che stabilisce l'individuazione degli impianti di produzione di energia elettrica necessari per situazioni di emergenza gas e delle relative condizioni di esercizio e funzionamento;
Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 26 settembre 2001 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 9 ottobre 2001 n. 235 con cui e' stato tra l'altro istituito il comitato tecnico di emergenza e monitoraggio del sistema nazionale del gas naturale, di seguito denominato il comitato, al fine di formulare proposte per la definizione delle possibili situazioni di emergenza, di individuare gli strumenti d'intervento in caso di emergenza, di formulare proposte per la definizione delle procedure e della tempistica per l'attivazione di tali strumenti, nonche' di effettuare periodicamente il monitoraggio del funzionamento del sistema nazionale del gas naturale, in relazione alle situazioni di emergenza;
Considerato che, a seguito di condizioni climatiche sfavorevoli o per impreviste riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale si potrebbero verificare problemi di copertura del fabbisogno del gas naturale;
Considerata la necessita' di definire il ruolo, i compiti e le responsabilita' delle imprese di gas naturale, degli operatori e dei soggetti coinvolti nella gestione delle situazioni di emergenza del sistema del gas naturale;
Considerati gli esiti degli eventi avversi che si sono verificati principalmente nei cicli termici invernali 2004/2005, 2005/2006, 2008/2009 e 2011/2012 che hanno talvolta comportato il ricorso allo stoccaggio strategico;
Considerata l'opportunita' di adottare, con modalita' in sequenza da determinare secondo le necessita' attese o prevedibili a seguito di analisi dello stato del sistema e delle sue prospettive, le possibili misure per far fronte ad eventi che determinino, anche in prospettiva, un eventuale stato di crisi del sistema del gas naturale;
Ritenuto di dovere adottare misure atte a garantire, a seguito di eventi sfavorevoli conseguenti a condizioni climatiche avverse durante ciascun periodo invernale o ad inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale, la copertura del fabbisogno previsto, riducendo al minimo i disagi conseguenti sui clienti civili nonche' a clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 Smc/anno;
Sentito, nella riunione del 21 settembre 2012. il parere del Comitato di emergenza e monitoraggio del sistema del gas sopra citato;
Sentite le imprese del gas naturale e le Associazioni dei clienti industriali interessate nella riunione del 12 novembre 2012;
Sentita l'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas che si e' espressa con nota prot. 5418 dell'8 febbraio 2013;
Effettuate le consultazioni con gli Stati membri interessati, tramite confronti sui rispettivi piani nell'ambito dei lavori del Gas Coordination Group, istituito presso la Commissione europea ai sensi dell'art. 12 del regolamento (UE) n. 994/2010, ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto legislativo l giugno 2011, n. 93 e comunicati gli esiti alla Commissione europea ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) n. 994/2010;
Effettuata la consultazione del 24 gennaio 2013 delle associazioni di tutela dei clienti civili nell'ambito del Consiglio nazionale consumatori ed utenti ai sensi dell'art. 4 del regolamento (UE) 994/2010;

Decreta:

Art. 1
Piano di azione preventivo e piano di emergenza per fronteggiare
eventi sfavorevoli per il sistema del gas naturale

1. Il piano di azione preventivo, definito ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, e secondo le disposizioni dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 994/2010, e' approvato nel testo di cui in allegato I del presente decreto.
2. E' altresi' approvato il piano di emergenza ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93 e secondo le disposizioni dell'art. 10 del regolamento UE n. 994/2010, nel seguito denominato piano, per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale in caso di eventi sfavorevoli conseguenti a condizioni climatiche avverse durante ciascun periodo invernale o ad inattese riduzioni degli approvvigionamenti di gas naturale, riportato in allegato 2, che costituisce parte integrante del presente decreto.
3. Il piano definisce la tipologia e le modalita' di attuazione degli interventi ed individua le imprese del gas naturale e gli operatori del settore del gas naturale e dell'energia elettrica responsabili della loro attuazione, per far fronte a situazioni di crisi, nel bilancio complessivo del sistema nazionale del gas naturale, che possono verificarsi a causa di condizioni sfavorevoli alla sicurezza del sistema del gas naturale.
4. Per quanto non diversamente specificato nelle definizioni del Piano valgono le definizioni previste dai decreti legislativi 23 maggio 2000, n. 164 e 1° giugno 2011, n. 93 e dai codici di rete, di stoccaggio e di rigassificazione approvati dall'Autorita' per l'energia elettrica ed il gas. In linea con quanto disposto dal regolamento (UE) N. 994/2010, l'Autorita' competente e' individuata nella direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico e l'autorita' di regolazione e' individuata nell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas.
 
Art. 2

Disposizioni generali

1. Il piano si fonda sui tre livelli di crisi, denominati preallarme, allarme ed emergenza, stabiliti dal regolamento (UE) n. 994/2010 e definiti al punto 2 del piano stesso, ed e' attivato, secondo i termini e le condizioni nello stesso indicati, ogniqualvolta il controllo ed il confronto sistematico tra le previsioni relative alla disponibilita', inclusa quella in erogazione dal sistema nazionale degli stoccaggi, e quelle relative al fabbisogno di gas, effettuati giornalmente dall'Impresa maggiore di trasporto attraverso operazioni di monitoraggio del bilancio gas, evidenzino una situazione di criticita'.
2. Nell'applicazione del piano l'autorita' competente ed il comitato si avvalgono dell'impresa maggiore di trasporto, in quanto soggetto preposto ad assicurare la gestione in sicurezza del sistema di trasporto attraverso il bilanciamento fisico della rete, ai sensi dell'art. 8, comma 6, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per attivare, coordinare e monitorare le azioni che permettono di far fronte a situazioni di crisi per mancata copertura del fabbisogno di gas.
3. Per l'esecuzione delle iniziative e delle attivita' previste nel piano valgono gli obblighi informativi stabiliti al punto 4.1 del piano con riferimento a ciascun operatore ed a ciascun soggetto operante nel sistema nazionale del gas. Tutte le informazioni debbono essere mantenute costantemente aggiornate da ciascun operatore o soggetto operante per quanto di rispettiva competenza.
4. La gestione dei livelli di crisi avviene secondo quanto specificato al punto 4.2 del piano e, in caso di attivazione di uno o piu' di tali livelli, l'Autorita' competente esercita, con il supporto del Comitato, valutazioni alla stessa riservate sulle azioni poste in essere dagli operatori, anche ai fini del monitoraggio di eventuali inadempienze che possano dare atto a sanzioni.
 
Art. 3

Ruoli e responsabilita'

1. I soggetti individuati nel piano hanno l'obbligo di contribuire, ciascuno nel proprio ruolo e secondo le modalita' ed i tempi previsti nel piano stesso, all'obiettivo della sicurezza del sistema nazionale del gas naturale. Gli stessi soggetti sono responsabili, ciascuno per quanto di propria competenza, dell'attuazione del piano e di quanto stabilito nel decreto ministeriale 26 settembre 2001, e in particolare degli interventi di monitoraggio e di quelli direttamente operativi loro assegnati dal piano stesso.
2. Ai fini del buon esito di quanto applicato in esecuzione del piano sono stabiliti ruoli e responsabilita' di ciascun soggetto di seguito menzionato:
a) Autorita' competente:
dichiara e comunica l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza e la relativa cessazione, riunisce il comitato e decide, su proposta dell'impresa maggiore di trasporto o del comitato, quali misure non di mercato adottare o sospendere;
comunica alla commissione, nonche' alle autorita' competenti degli Stati membri interessati e degli altri Stati confinanti, l'entrata in vigore della condizione di crisi, ponendo in essere gli eventuali meccanismi di cooperazione previsti o predisponendo l'attivazione di nuovi processi di coordinamento che saranno definiti nei piani comuni di azione preventivi a livello regionale di cui all'art. 4, comma 3, del regolamento;
assicura i necessari collegamenti con la Commissione europea, con il Gas Coordination Group istituito presso la Commissione europea e con le altre istituzioni eventualmente coinvolte per la gestione del piano di emergenza;
si avvale dell'impresa maggiore di trasporto, per:
i. comunicare agli utenti del sistema di trasporto l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza;
ii. monitorare e coordinare le azioni previste dal piano di emergenza;
b) Impresa maggiore di trasporlo:
pubblica studi previsionali a livello stagionale (inverno ed estate) circa lo stato di equilibrio del sistema e ne prevede il periodico aggiornamento sulla base di dati a consuntivo;
monitora quotidianamente lo stato del sistema gas, anche in collaborazione con gli operatori di trasporto internazionali interconnessi, e pubblica in modo chiaro e tempestivo sul proprio sito internet le informazioni a tal fine rilevanti, come definito al punto 4 del piano;
opera in conformita' di quanto stabilito dall'Autorita' di regolazione in merito ai criteri di funzionamento del regime di bilanciamento;
segnala all'Autorita' competente il possibile peggioramento dello stato del sistema e propone l'attivazione dei livelli di preallarme, allarme ed emergenza;
c) Imprese di trasporlo:
le imprese di trasporto interconnesse operanti sul territorio nazionale collaborano per
garantire condizioni di interoperabilita' che contribuiscano al buon fine di ogni fase di crisi;
d) Terna, imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione:
contribuiscono, ognuna per le proprie competenze, al reperimento delle informazioni necessarie a garantire il monitoraggio del sistema;
collaborano per garantire condizioni di interoperabilita' che contribuiscano al buon fine di ogni fase dell'emergenza;
attuano quanto previsto in conformita' al piano;
Terna assume il ruolo di riferimento e coordinamento dell'intero settore elettrico nazionale, ai fini della gestione operativa del Piano. Per lo svolgimento di tale ruolo, Terna si coordina strettamente con i produttori di energia elettrica e con l'Impresa maggiore di trasporto;
le imprese di stoccaggio hanno l'obbligo di assicurare l'erogazione di volumi e di punte, sostenibile dal sistema di stoccaggio in funzione dello svolgersi del piano. A tale fine le imprese di stoccaggio:
i. durante il periodo della ricostituzione estiva, e durante gli eventuali periodi di iniezione durante la fase di erogazione, mantengono informata settimanalmente l'Autorita' competente e l'impresa maggiore di trasporto sull'andamento della stessa e comunicano all'Autorita' competente eventuali anomalie significative riscontrate;
ii. valutano, attraverso il coordinamento dell'Impresa maggiore di stoccaggio, gli scenari di simulazione dello svaso e di copertura della punta giornaliera sulla base dei dati, predisposti dall'impresa maggiore di trasporto, sotto l'aspetto della copertura della punta giornaliera, dando evidenza della valutazione all'Impresa maggiore di trasporto;
iii. nel periodo dal 1° novembre al 31 marzo comunicano giornalmente all'impresa maggiore di trasporto il livello di riempimento degli stoccaggi, congiuntamente al grado di producibilita' in termini di punta e di volume, compreso il contributo dello stoccaggio strategico;
iv. a seguito dell'attivazione di ciascun livello di crisi collaborano con l'impresa maggiore di trasporto per assicurare che vengano raggiunti i livelli sostenibili di erogazione dal sistema e dai singoli campi, individuando con l'impresa maggiore di trasporto e le altre imprese di trasporto l'assetto di rete ottimale e la distribuzione di producibilita' ottimale fra i singoli campi;
v. a seguito dell'attivazione del livello di emergenza forniscono all'impresa maggiore di trasporto le informazioni relative alla producibilita' degli stoccaggi con dettaglio per singolo campo ed evidenziano, sulla base dei dati disponibili, in aggregato e per ogni utente, il margine di raggiungimento del limite di utilizzo dello stoccaggio strategico, comunicandolo all'Autorita' competente;
e) Utenti del sistema di trasporto:
operano, nell'ambito delle disposizioni di legge e regolamentari previste, per garantire - nelle situazioni di preallarme, allarme ed emergenza - ogni possibile informazione atta ad incrementare l'efficacia di possibili azioni volte a garantire la sicurezza del sistema;
attuano, direttamente o indirettamente, le misure di mercato disponibili in termini di aumento dell'offerta e/o riduzione della domanda;
utilizzano in caso di emergenza, le capacita' ai punti di entrata della rete di trasporto, loro conferite in funzione della capacita' giornaliera massima dei loro contratti di fornitura di gas. Attuano le misure previste di emergenza in conformita' al piano;
f) Imprese di vendita:
assicurano le forniture di gas ai loro clienti civili, nonche' ai loro clienti non civili con consumi non superiori a 50.000 metri cubi/anno, comprensive del servizio di modulazione stagionale e di punta stagionale, giornaliera e oraria richiesta dai clienti stessi, anche attraverso l'utilizzo dello stoccaggio di modulazione disponibile per tale finalita', nonche' assicurano ai clienti vulnerabili l'approvvigionamento di gas nei casi di cui all'art. 8, comma 1, lettera a) b) e c) del regolamento.
g) Clienti, finali industriali:
assicurano gli impegni di riduzione dei propri consumi stabiliti nell'ambito del meccanismo remunerato di contenimento dei consumi;
h) Produttori di energia elettrica:
forniscono, anche sulla base delle disposizioni del piano, tutte le informazioni utili a Terna ai fini della corretta valutazione della domanda di gas per generazione elettrica;
garantiscono la massima disponibilita' degli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell'art. 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134. In tale ambito sono obbligati a:
i. mantenere in efficienza gli impianti in previsione della loro chiamata in esercizio con il preavviso stabilito;
ii. disporre e mantenere adeguate scorte di combustibili sostitutivi al gas per fornire il servizio richiesto e dare evidenza di tali scorte a Terna in ogni momento;
iii. attenersi alle indicazioni di Terna circa la massimizzazione della produzione da combustibili diversi dal gas, in caso di raggiungimento del livello di emergenza, in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell'art. 38-bis del citato decreto legislativo.
3. Le comunicazioni tra l'Autorita' competente, nella persona del direttore della direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche del Dipartimento per l'energia del Ministero dello sviluppo economico, e l'impresa maggiore di trasporto relative all'attuazione del piano sono anticipate per via telefonica, confermate immediatamente a mezzo e-mail e duplicate a mezzo fax ed e-mail al relativo ufficio di segreteria. L'Autorita' competente provvede alla comunicazione all'esterno delle informazioni relative all'applicazione del piano per il corretto funzionamento del sistema.
4. Nel periodo successivo alla chiusura dell'emergenza, entro il termine indicato al punto 4.2.4 del piano, ciascun soggetto coinvolto elabora un rapporto riepilogativo delle azioni svolte e delle eventuali difficolta' incontrate e lo invia all'Autorita' competente, che lo sottopone al comitato al fine dell'analisi di ogni evento attraverso cui l'emergenza stessa si e' sviluppata, del conseguente aggiornamento del piano e dell'individuazione di interventi, anche di tipo normativo, che possano eliminare o ridurre le conseguenze negative dei problemi eventualmente riscontrati.
5. Le imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, le imprese di rigassificazione e le imprese di distribuzione di gas naturale nonche' Terna, qualora abbiano operato nel rispetto delle regole descritte nel piano approvato dal presente decreto, non sono tenute a corrispondere agli utenti che usufruiscono dei servizi di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione, ne' alle imprese di vendita di gas naturale che forniscono clienti che partecipano a titolo effettivo all'obbligo di contenimento dei consumi di gas di cui nel decreto ministeriale 11 settembre 2007 e suoi successivi aggiornamenti, centrali termoelettriche e clienti con impianti «dualfuel», alcuna penale o risarcimento ne' per inadempienze contrattuali direttamente o indirettamente connesse al verificarsi della situazione di emergenza, ne' per i danni che gli stessi utenti o imprese di vendita dovessero subire in conseguenza di tali inadempienze, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 9, comma 4, del decreto ministeriale del 26 settembre 2001. Nessuna responsabilita' viene attribuita alle stesse imprese di trasporto, di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione di gas naturale, nonche' a Terna per eventuali danni subiti dai clienti finali in conseguenza degli eventi occorsi nell'applicazione del piano approvato dal presente decreto.
6. I dati e le informazioni fornite dagli utenti e dai soggetti interessati, ai fini dell'esecuzione del piano, alle imprese di trasporto, alle imprese di stoccaggio, di rigassificazione e di distribuzione di gas naturale, alla societa' Terna ed al comitato hanno carattere di riservatezza ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e dell'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79.
7. Ai fini del riconoscimento e del recupero degli eventuali danni subiti dagli utenti del sistema nazionale del gas, in relazione al verificarsi di una situazione di emergenza, resta ferma la responsabilita' civile:
a) degli utenti che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto nei tempi previsti le informazioni relative al completo utilizzo delle proprie fonti di approvvigionamento, come indicato nel piano;
b) degli utenti e delle imprese di vendita e dei soggetti mandatari che non abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, nei tempi previsti, copia della comunicazione ai propri clienti dell'attivazione della procedura per la riduzione o interruzione della fornitura di gas, come previsto nel piano;
c) dei soggetti che abbiano fornito all'impresa maggiore di trasporto, anche attraverso le altre imprese di trasporto, le imprese di stoccaggio, di rigassificazione o di distribuzione del gas naturale, al fine della gestione del piano, informazioni non veritiere o incomplete o che non abbiano provveduto a fornire o aggiornare le informazioni previste nel piano stesso;
d) dei gestori degli impianti di produzione di energia elettrica alimentabili ad olio combustibile e altri combustibili diversi dal gas, considerati essenziali per far fronte a possibili emergenze del sistema del gas in linea con le disposizioni emesse in applicazione dell'art. 38-bis del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, come convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134, che abbiano omesso o ritardato l'attivazione su richiesta in caso di emergenza;
e) dei clienti finali che partecipano a titolo effettivo all'obbligo di contenimento dei consumi di gas, di cui nel decreto ministeriale 11 settembre 2007, e delle imprese di vendita e dei soggetti mandatari relativamente agli adempimenti di comunicazione e per quanto responsabili del contenimento dei consumi di gas dei clienti che partecipano con modalita' aggregata.
8. Resta ferma la competenza dell'Autorita' per l'energia elettrica e il gas sulle controversie di cui all'art. 35 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164.
 
Art. 4

Sanzioni

1. Fatte salve le sanzioni e le responsabilita' previste dalle norme vigenti, la mancata osservanza del piano, nei casi piu' gravi, e' soggetta alle sanzioni stabilite ai sensi dell'art. 4 del decreto ministeriale del 23 novembre 2007 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 29 febbraio 2008, dell'art. 7 del decreto ministeriale del 2 agosto 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 23 agosto 2011 e dell'art. 7 del decreto ministeriale del 29 dicembre 2011 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 20 gennaio 2012.
2. Il presente decreto e' destinato ai soggetti operanti nel sistema nazionale del gas naturale.
Il presente decreto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale degli Idrocarburi e della Geotermia, nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzella Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 19 aprile 2013

Il Ministro: Passera
Avvertenza:
Gli allegati 1 e 2 citati negli articoli 1 e 2 che fanno parte integrale del decreto, sono pubblicati nel sito Internet del Ministero dello sviluppo economico: http: //www.sviluppoeconomico.gov.it/Normativa/Decreti_Ministeriali
 
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