IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Visto il Regolamento (CE) n. 1107/1996 della Commissione, del 12 giugno 1996, con il quale e' stata registrata la denominazione d'origine protetta «Mozzarella di Bufala Campana»; Visto il decreto-legge 3 novembre 2008, n. 171, recante misure urgenti per il rilancio competitivo del settore agroalimentare, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2008, n. 205, ed in particolare l'art. 4-quinquiesdecies in cui si dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2013 la produzione della Mozzarella di Bufala Campana DOP sia effettuata in stabilimenti separati da quelli in cui ha luogo la produzione di altri tipi di formaggi o preparati alimentari; Vista la legge 24 dicembre 2012, n. 228, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato, ed in particolare l'art. 1, comma 388, che fissa al 30 giugno 2013 la scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 2 allegata alla legge stessa, tra i quali e' previsto il termine del 1° gennaio 2013 stabilito dall'art. 4-quinquiesdecies citato; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 6 marzo 2013, che definisce le modalita' per l'attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana dagli stabilimenti in cui si producono altri tipi di formaggi o preparati alimentari; Visto il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentarie forestali in data 10 aprile 2013, che abroga e sostituisce il decreto del 6 marzo 2013; Vista la nota prot. n. 680 del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 15 aprile 2013 con la quale si rappresenta, a fronte delle segnalazioni pervenute da parte delle organizzazioni di settore e in considerazione delle difficolta' rappresentate dai produttori di mozzarella di bufala campana DOP nelle operazioni di adeguamento e trasformazione degli impianti produttivi, la necessita' di posticipare ulteriormente l'entrata in vigore delle prescrizioni di cui al citato art. 4-quinquiesdecies; Visto l'art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, in forza del quale con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, puo' essere disposta l'ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2013 del termine del 30 giugno 2013 di cui ai commi da 388 a 393. Considerata la necessita' di prorogare al 31 dicembre 2013 la data di entrata in vigore delle prescrizioni di cui al predetto art. 4-quinquiesdecies, cosi' come definite nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali in data 10 aprile 2013; Sulla proposta del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;
Decreta:
Il termine di cui all'articolo di cui all'art. 4-quinquiesdecies del decreto-legge n. 171 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 205 del 2008, e' prorogato, ai sensi dell'art. 1, comma 394, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, al 31 dicembre 2013. Le disposizioni contenute nel decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 10 aprile 2013 che definisce le modalita' per l'attuazione della separazione degli stabilimenti di produzione della DOP Mozzarella di Bufala Campana dagli stabilimenti in cui si producono altri tipi di formaggi o preparati alimentari entrano in vigore a decorrere dal 1° gennaio 2014. Roma, 18 aprile 2013
Il Presidente del Consiglio dei Ministri Monti
Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali Catania
Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli
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