Gazzetta n. 113 del 16 maggio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
DECRETO 14 maggio 2013
Riparto delle somme di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35.


IL RAGIONIERE GENERALE DELLO STATO

Visto l'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, che prevede che le regioni e le province autonome che non possono far fronte ai pagamenti dei debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, del medesimo decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012, a causa di carenza di liquidita', in deroga all'articolo 10, secondo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281, con certificazione congiunta del Presidente e del responsabile finanziario, chiedono al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2013 l'anticipazione di somme da destinare ai predetti pagamenti, a valere sulle risorse della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2013 e di 5.000 milioni di euro per l'anno 2014, ai sensi dell'articolo 1, comma 10, del decreto legge 8 aprile 2013, n. 35;
Visto l'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, che dispone che una quota pari al 10 per cento della dotazione complessiva della predetta "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" e' accantonata per essere destinata, entro il 31 ottobre 2013, unitamente alle disponibilita' non assegnate in prima istanza e con le medesime procedure ivi previste, ad anticipazioni di liquidita' per il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2, richiesti in data successiva a quella prevista dal predetto articolo 2 e, comunque, non oltre il 30 settembre 2013.
Visto l'articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, che dispone che le somme di cui al comma 1 da concedere, proporzionalmente, a ciascuna regione sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 15 maggio 2013;
Visto il medesimo comma 2, dell'articolo 2, che dispone, altresi', che la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano puo' individuare modalita' di riparto, diverse dal criterio proporzionale di cui al punto precedente;
Visto l'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, che dispone che alla verifica degli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, dello stesso articolo 2, ai quali e' subordinata l'erogazione delle anticipazioni, provvede un apposito Tavolo istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, coordinato dal Ragioniere generale dello Stato o da un suo delegato;
Considerato che il suddetto Tavolo e' stato istituito con Determina del Ragioniere Generale dello Stato n. 31457 del 12 aprile 2013;
Considerato che le Regioni hanno attestato che le richieste di anticipazione di liquidita' per i pagamenti dei debiti di cui al citato articolo 2, comma 1, del decreto 8 aprile 2013, n. 35, considerano debiti non estinti alla data dell'8 aprile; non riguardano debiti fuori bilancio non riconosciuti; considerano debiti perenti che hanno copertura nell'apposito fondo; riguardano debiti i cui pagamenti siano compatibili con i vincoli del patto di stabilita' interno; saranno supportate da adeguata copertura per la restituzione delle anticipazioni concesse;
Considerato che le suddette richieste di anticipazione di liquidita' per i pagamenti dei debiti di cui al citato articolo 2, comma 1, del decreto 8 aprile 2013, n. 35, non estinti alla data dell'8 aprile 2013, sono pari a 10.598,78 milioni di euro;
Visto l'Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano sancito in Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 9 maggio 2013, con il quale e' stato definito il riparto tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano delle risorse della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", come modificato dalla tabella allegata al Parere della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome n. 13/40/SR01/C2 del 9 maggio 2013;
Considerata l'opportunita' di provvedere ad un iniziale riparto delle risorse della predetta "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari" al fine di aderire alle richieste che le regioni e le province autonome hanno rappresentato all'atto dell'adozione del suddetto Accordo, con particolare riferimento alla richiesta avanzata, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano, affinche' il Governo si faccia carico, in sede di conversione del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, della proposta emendativa all'articolo 2 del medesimo decreto, volta a consentire alle Regioni e alle Province autonome la possibilita' di utilizzare parte delle suddette risorse per il patto di stabilita' verticale incentivato di cui all'articolo 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 228;
Considerata, pertanto, l'opportunita' di ripartire gli importi di euro 2.527.993.719 per l'anno 2013 e di euro 3.727.993.719 per l'anno 2014, nelle more della conversione in legge del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35;
Considerato che l'articolo 2, comma 6, del citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, dispone che il pagamento dei debiti di cui all'articolo 2, comma 1, deve riguardare, per almeno due terzi, residui passivi con copertura in bilancio, anche perenti, nei confronti degli enti locali, a fronte dei quali vi siano corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi, ovvero la totalita' dei suddetti residui passivi, ove questi ultimi risultassero inferiori;
Considerato altresi' che l'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, dispone che i pagamenti di cui all'articolo 2 comma 1 sono effettuati dando priorita', ai fini del pagamento, ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e che, tra piu' crediti non oggetto di cessione pro soluto, il pagamento deve essere imputato al credito piu' antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento;
Ravvisata l'opportunita' di procedere, al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui al richiamato articolo 2, comma 2, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, alla ripartizione dell'importo di 5.630.388.694,20, pari al 90 per cento delle disponibilita' della "Sezione per assicurare la liquidita' alle regioni e alle province autonome per pagamenti dei debiti certi, liquidi ed esigibili diversi da quelli finanziari e sanitari", come rideterminato a seguito dell'emendamento richiesto dalle Regioni in merito al patto verticale incentivato;

Decreta

Articolo unico

1. Alle Regioni che hanno effettuato richiesta di anticipazioni di liquidita' ai sensi dell'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, sono attribuite, sulla base dell'Accordo sancito in Conferenza Stato-Regioni il 9 maggio 2013, risorse per effettuare pagamenti di debiti certi liquidi ed esigibili alla data del 31 dicembre 2012, ovvero dei debiti per i quali sia stata emessa fattura o richiesta equivalente di pagamento entro il predetto termine, diversi da quelli finanziari e sanitari di cui all'articolo 3, del medesimo decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, ivi inclusi i pagamenti in favore degli enti locali, maturati alla data del 31 dicembre 2012. L'importo delle predette somme attribuite a ciascuna Regione e' indicato nell'allegata tabella che e' parte integrante del presente decreto.
2. I pagamenti di cui al presente articolo, riguardanti i debiti non estinti alla data dell'8 aprile 2013, sono effettuati, per almeno due terzi, con riferimento ai residui passivi, anche perenti con copertura in bilancio, nei confronti degli enti locali, a fronte dei quali vi siano corrispondenti residui attivi degli enti locali stessi; qualora i predetti residui passivi risultassero inferiori, i pagamenti riguardano la loro totalita'.
3. Nell'ambito delle categorie individuate al comma 2, i pagamenti sono effettuati dando priorita' ai crediti non oggetto di cessione pro soluto e, tra piu' crediti non oggetto di cessione pro soluto, a quelli relativi al credito piu' antico, come risultante dalla fattura o dalla richiesta equivalente di pagamento.
4. In sede di riparto della quota pari al 10 per cento di cui all'articolo 1, comma 10, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, si terra' conto anche della liquidita' non attribuita, ivi inclusa quella delle riassegnazioni conseguenti ad eventuali verifiche negative effettuate dal Tavolo tecnico di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, in merito agli adempimenti di cui alle lettere a), b) e c), del comma 3, dello stesso articolo, richiesti alle Regioni e Province autonome.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 14 maggio 2013

Il Ragioniere Generale dello Stato
Canzio
 
Allegato
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