Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2013 (vai al sommario)
MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
DECRETO 24 aprile 2013
Determinazione, per l'anno 2012, del valore di conguaglio della componente del costo evitato di combustibile, di cui al provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6.


IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Vista la legge 9 gennaio 1991, n. 9, ed in particolare l'art. 22, comma 5, secondo cui, nell'ambito del regime giuridico degli impianti di produzione di energia elettrica a mezzo di fonte rinnovabile, vengono stabiliti criteri e termini per la definizione e l'aggiornamento da parte del Comitato Interministeriale Prezzi (di seguito: CIP) dei prezzi di ritiro dell'energia prodotta da fonti rinnovabili;
Visto il provvedimento del CIP 29 aprile 1992, n. 6, come modificato e integrato dal decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato 4 agosto 1994 (di seguito: provvedimento Cip 6/92) e la relativa relazione di accompagnamento;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, ed in particolare l'art. 3, comma 12, secondo cui ai produttori di energia elettrica di cui alla legge 9/91, art. 22, comma 3, ritirata dal Gestore della Rete di Trasmissione Nazionale (GRTN, oggi GSE) viene corrisposto un prezzo determinato dall'Autorita' per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorita') in applicazione del criterio del costo evitato;
Vista la legge 23 luglio 2009 n. 99 e in particolare l'art. 30, comma 15, secondo cui con decreto del Ministro dello sviluppo economico, su proposta dell'Autorita', sono modificate le modalita' di aggiornamento, a conguaglio e in acconto, del valore della componente del costo evitato di combustibile di cui al provvedimento Cip n. 6/92, sulla base di periodi trimestrali di registrazione delle quotazioni dei prodotti del paniere di riferimento della componente convenzionale relativa al valore del gas naturale, tenendo altresi' conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione;
Vista la deliberazione 29 aprile 2010 PAS 9/10 con cui l'Autorita' formula la proposta per la definizione delle modalita' di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto, ai sensi della citata legge n. 99/2009, tenendo conto, ai fini dell'aggiornamento del CEC, anche dell'evoluzione della regolazione in materia di trasporto, commercializzazione e vendita del gas naturale, di cui al «Testo integrato delle attivita' di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi da gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane» (delibera ARG/gas 64/09);
Visto il parere 130/2011 del Consiglio di Stato espresso nell'adunanza del 21 marzo 2012 secondo cui «la Sezione ritiene che l'art. 30, comma 15, della legge 23 luglio 2009, n. 99, debba trovare applicazione anche in riferimento alle iniziative prescelte di cui all'art. 3, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481»;
Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012 (di seguito: decreto 20 novembre 2012) con cui in attuazione dell'art. 30, comma 15, della legge n. 99/09, sono state modificate le modalita' di determinazione del CEC tenuto conto dell'evoluzione dell'efficienza di conversione e sono stati definiti i valori di conguaglio del CEC per il 2011 e di acconto per il 2012;
Vista la deliberazione 13 dicembre 2012 - 535/2012/I/EEL con la quale l'Autorita' formula una proposta per la modifica delle modalita' di aggiornamento del CEC a conguaglio e in acconto a partire dalla prima annualita' utile tenuto conto delle recenti evoluzioni del mercato gas, con particolare riferimento alle modalita' di calcolo del prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini del CEC;
Vista la nota del 21 gennaio 2013 con cui l'Autorita', su richiesta del Ministero dello sviluppo economico, Direzione generale per l'energia nucleare, le energie rinnovabili e l'efficienza energetica, ha quantificato il valore di conguaglio per l'anno 2012 applicando le nuove modalita' di cui al decreto 20 novembre 2012;
Considerato che e' tutt'ora in corso l'istruttoria per la valutazione della proposta di cui alla deliberazione dell'Autorita' 13 dicembre 2012 - 535/2012/I/EEL, al fine di un'applicazione nell'ambito delle previsioni dettate dal citato art. 30, comma 15, della legge n. 99/2009;
Visto che le nuove modalita' proposte dall'Autorita' per la determinazione del prezzo medio del combustibile convenzionale ai fini del calcolo del CEC riguardano il bilanciamento di merito economico nel mercato del gas naturale, che ha assunto la configurazione a regime, aperta agli scambi tra utenti, nel mese di aprile 2012;
Considerato che, in relazione alle modalita' tipiche di approvvigionamento e contrattualizzazione del combustibile degli operatori industriali, la prima annualita' utile cui poter riferire le modifiche appare il 2013;
Ritenuto di dover procedere alla definizione dei valori di conguaglio della componente CEC per l'anno 2012 in adempimento delle disposizioni di cui al decreto 20 novembre 2012, ferma restando la necessita' di modifica delle modalita' di aggiornamento a partire dall'anno 2013 per tener conto dell'evoluzione del mercato gas;

Decreta:

Art. 1
Definizione del valore di conguaglio
del CEC per il 2012

1. Ai fini della definizione del valore di conguaglio del CEC per l'anno 2012, il valore del prezzo medio del combustibile convenzionale e' pari a 42,41 c€/mc, come risultante dalla somma delle seguenti tre componenti:
a) componente convenzionale relativa al valore del gas naturale CECgas , pari alla media aritmetica dei valori trimestrali CECt gas , ciascuno pari al corrispettivo QEt di cui all'art. 6, comma 6.1, lettera b), del TIVG, vigente nel trimestre t-esimo. Tale componente e' pari al a 36,49 c€/mc;
b) componente relativa al margine di commercializzazione all'ingrosso CECcom , pari alla media aritmetica dei valori trimestrali CECt com , ciascuno apri al corrispettivo QCI di cu all'art. 6, comma 6.1, lettera a) del TIVG, vigente nel trimestre t-esimo. Tale componente e' pari a 3,58 c€/mc;
c) componente relativa al trasporto CECtrasp , pari alla media aritmetica dei valori mensili CECm trasp calcolati, relativamente all'impianto di riferimento per il provvedimento Cip 6/92, applicando la regolazione definita dall'Autorita' in materia di tariffe e di accesso al servizio di trasporto del gas naturale e vigente nel mese m-esimo. Tale componente e' pari a 2,34 c€/mc.
2. Il valore di conguaglio del CEC per l'anno 2012, espresso in c€/kWh e definito come prodotto tra prezzo medio del combustibile convenzionale, di cui al comma 1, e valore del consumo specifico, espresso in mc/kWh, definito dal decreto 20 novembre 2012, e' pari a:
9,63 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio prima del 1997;
9,12 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1997-1998;
8,78 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio nel biennio 1999-2000;
8,44 c€/kWh per gli impianti entrati in esercizio a partire dal 2001.
3. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente provvedimento valgono le disposizioni dettate dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 20 novembre 2012.
4. Il presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet del Ministero dello sviluppo economico ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione. Lo stesso decreto e' trasmesso al Gestore dei servizi energetici e alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico affinche' provvedano a darne pubblicita' mediante i propri siti internet.

Roma, 24 aprile 2013

Il Ministro: Passera
 
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