Gazzetta n. 115 del 18 maggio 2013 (vai al sommario) |
MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI |
DECRETO 11 gennaio 2013 |
Determinazione dei diritti per i controlli di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva per l'aeroporto di Bolzano. |
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IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico e Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 dicembre 2011, allegato al decreto del Presidente della Repubblica 19 dicembre 2011 e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 301 del 28 dicembre 2011, a mezzo del quale sono state delegate al Sottosegretario di Stato le materie relative al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; Visto l'art. 5 del decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge 28 febbraio 1992, n. 217, che consente l'affidamento in concessione dei servizi di controllo esistenti nell'ambito aeroportuale per il cui espletamento non e' richiesto l'esercizio di pubbliche podesta' o l'impiego di appartenenti alle forze di polizia; Visto il decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, di approvazione del regolamento recante norme di attuazione dell'art. 5, comma 2, della citata legge n. 217/1992, in materia di affidamento dei servizi di sicurezza negli aeroporti; Visti l'art. 5, comma 3, del citato decreto-legge 18 gennaio 1992, n. 9, convertito, con modificazioni, nella legge n. 217/1992 e l'art. 8 del citato regolamento di attuazione, approvato con decreto interministeriale 29 gennaio 1999, n. 85, che attribuiscono al Ministro dei trasporti e della navigazione, ora Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, la competenza di determinare, con proprio decreto, gli importi dovuti all'erario dal concessionario e quelli posti a carico dell'utente che, effettivamente, ne fruisce a copertura dei costi e quale corrispettivo del servizio reso; Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2000 (G.U. n. 166 del 18 luglio 2000), con il quale sono stati determinati i contributi per la copertura dei costi del servizio di controllo di sicurezza aeroportuale dei bagagli da stiva; Viste le disposizioni del Programma Nazionale di Sicurezza approvate, a seguito dei fatti dell'11 settembre 2001, dal Comitato interministeriale per la sicurezza dei trasporti aerei e degli aeroporti (C.I.S.A.); Visto il Regolamento n. 2320/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2002, pubblicato sulla GUCE del 30 dicembre 2002, che detta disposizioni comuni per la sicurezza dell'aviazione civile, alle cui linee essenziali si e' gia' uniformato il Programma Nazionale di Sicurezza in precedenza richiamato e successivi aggiornamenti; Visto il decreto ministeriale 14 marzo 2003 (G.U. n. 126 del 3 giugno 2003), con il quale sono stati determinati, in prima applicazione, i corrispettivi per i controlli di sicurezza sul bagaglio da stiva, fissando come scadenza il 30 marzo 2004; Visti i decreti ministeriali 31 marzo 2004 (G.U. n. 169 del 21 luglio 2004), 23 dicembre 2004 (G.U. n. 50 del 2 marzo 2005) e 13 luglio 2005 (G.U. n. 221 del 22 settembre 2005), relativi alla fissazione provvisoria dei corrispettivi per i servizi di controllo di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva in ambito aeroportuale, con i quali e' stata prorogata la validita' dell'ammontare dei corrispettivi di cui sopra e sono stati definiti i corrispettivi per i controlli di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva negli aeroporti di Perugia, Crotone, Cuneo, Trapani, Pantelleria e Lampedusa; Visto il decreto ministeriale 13 luglio 2005 (G.U. n. 221 del 22 settembre 2005), con il quale e' stato fissato l'ammontare del canone concessorio, dovuto all'erario dal concessionario per l'affidamento dei servizi di sicurezza in ambito aeroportuale; Visto il decreto ministeriale 3 febbraio 2006 (G.U. n. 96 del 26 aprile 2006), con il quale sono stati fissati provvisoriamente i corrispettivi per i controlli di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva negli aeroporti di Forli' e Parma; Visto il decreto ministeriale 19 luglio 2006 (G.U. n. 212 del 12 settembre 2006), che ha stabilito che la misura dei corrispettivi per i servizi di controllo di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva rimane provvisoriamente fissata ai valori determinati, rispettivamente, nella tabella A del decreto ministeriale 14 marzo 2003, nella tabella 1 del decreto ministeriale 13 luglio 2005 e nell'art. 1 del decreto ministeriale 3 febbraio 2006, fino alla stipula dei contratti di programma tra i singoli gestori aeroportuali e l'ENAC; Visto il decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, ed in particolare l'art. 11-duodecies che prevede che il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti individui, mediante decreto, da emanarsi di concerto con il Ministero dell'interno, le attivita' necessarie a garantire la sicurezza aeroportuale, relative al controllo bagagli e passeggeri - lo svolgimento delle quali e' affidato ai gestori aeroportuali ed ai vettori - individuando le diverse competenze e responsabilita' agli stessi assegnate; Vista la nota n. 900216 del 17 gennaio 2006, con la quale l'ENAC e' stato invitato a predisporre la relazione istruttoria, cosi' come previsto nel medesimo art. 11-duodecies della sopra citata legge; Visto l'art. 11-nonies, comma a) della citata legge n. 248/2005 che prevede che la misura dei diritti aeroportuali di cui alla legge 5 maggio 1976, n. 324, venga determinata, per i singoli aeroporti, sulla base di criteri stabiliti dal CIPE; Visto altresi' l'art. 11-nonies, comma b), che stabilisce che la sopra citata metodologia si applica anche per la determinazione dei corrispettivi di sicurezza previsti dall'art. 5, comma 3, del decreto-legge 18 gennaio 1992; Considerato che, l'aeroporto di Bolzano ha gia' attivato i controlli di sicurezza sul 100% dei bagagli da stiva, in ossequio al regolamento (CE) n. 2320/2002; Considerato che la societa' di gestione dell'aeroporto di Bolzano con propria nota n. 787/11/MKR/amr del 5 settembre 2011 ha invitato l'ENAC a definire un corrispettivo finalizzato all'espletamento del servizio di controllo di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva; Considerato che l'ENAC con comunicazione n. 134069/EAN del 18 ottobre 2011 ha richiesto alla societa' ABD - Aeroporto di Bolzano la trasmissione di un'articolata documentazione, di natura sia tecnica che economica; Vista la nota 72758/ENAC/EAN del 7 giugno 2012 con cui l'ENAC ha trasmesso le risultanze dell'istruttoria per la determinazione del corrispettivo, in esito alla nota della societa' di gestione del 9 marzo 2012; Considerato che in attesa della predetta relazione istruttoria, richiesta all'ENAC con nota n. 900216 del 17 gennaio 2006, propedeutica all'emanazione del decreto interministeriale previsto dall'art. 11-duodecies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 2005, n. 248, e' stata determinata sulla base dell'istruttoria di cui al precedente «visto», anche per l'aeroporto di Bolzano, la tariffa per i controlli di sicurezza effettuati sul 100% dei bagagli da stiva, che risulta integralmente rispondente ai criteri fissati dalla delibera Cipe 38/07, in conformita' a quanto previsto al paragrafo 5.3;
Decreta:
Art. 1
1. In attesa dell'emanazione dei decreti di cui al comma 1, art. 11-nonies, del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, coordinato con la legge di conversione 2 dicembre 2005, n. 248, nonche' del decreto ministeriale di cui all'art. 11-duodecies del medesimo decreto-legge, la tariffa per i controlli di sicurezza sul 100% del bagaglio da stiva nell'aeroporto di Bolzano e' determinata in misura pari ad € 1,69; 2. Il corrispettivo di cui al comma 1 avra' validita' fino alla stipula del contratto di programma tra il gestore aeroportuale e l'ENAC, redatto sulla base dei parametri indicati nell'art. 11-nonies della legge di conversione citata al precedente comma.
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| Art. 2
1. L'importo di cui al precedente art. 1, comma 1, non si applica ai biglietti rilasciati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che viaggia per ragioni di servizio. Il presente decreto sara' inviato agli Organi di controllo di questo Ministero per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 11 gennaio 2013
p. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti Ciaccia Il Ministro dell'economia e delle finanze Grilli
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