Gazzetta n. 116 del 20 maggio 2013 (vai al sommario) |
PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA |
DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 marzo 2013, n. 53 |
Regolamento recante Nuovo Statuto Aero club d'Italia e Nuovo Statuto tipo Aero club locali federati. |
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visto l'articolo 87 della Costituzione; Vista la legge 29 maggio 1954, n. 340, recante "Riordino dell'Aero club d'Italia"; Visti gli articoli 17, commi 1 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e 17, comma 25, lettera a), della legge 15 maggio 1997, n. 127; Visto il decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, concernente il riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - CONI, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e in particolare l'articolo 18, comma 6; Visto il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, riguardante il riordino del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59; Visto l'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, in base al quale sono state attribuite alla Presidenza del Consiglio dei Ministri le funzioni di competenza statale in materia di sport, prima affidate al Ministero per i beni e le attivita' culturali; Visto il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, ed in particolare l'articolo 7, comma 26-bis, che ha disposto l'adeguamento dello statuto dell'Aero Club d'Italia ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonche' ai principi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo, stabilendo, contestualmente, che per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di Commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia e' prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'Ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del medesimo decreto-legge; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2004, recante "Nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia - Nuovo Statuto tipo degli Aero club locali - Principi informatori dello Statuto tipo delle Federazioni sportive aeronautiche"; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188, con il quale e' stato emanato il regolamento recante riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ed in particolare l'articolo 1, con il quale sono stati indicati i criteri direttivi per la modifica dello Statuto dell'Aero club d'Italia; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 31 dicembre 2011, con il quale al Ministro senza portafoglio dott. Piero Gnudi sono delegate le funzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di affari regionali, turismo e sport; Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2010, con il quale il dott. arch. Giuseppe Leoni e' stato nominato Commissario straordinario dell'Aero club d'Italia, nonche' i successivi decreti di proroga del medesimo incarico; Visti gli schemi del nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia e del nuovo statuto tipo degli Aero club locali federati proposti dal Commissario straordinario; Visto il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi del 19 aprile 2012, con il quale sono state formulate una serie di osservazioni, tra le quali la necessita' di approvare il nuovo Statuto con d.P.R., modificando il precedente orientamento espresso nel 2004, che riteneva sufficiente l'emanazione con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri; Visti gli schemi dello Statuto dell'Aero club d'Italia e dello Statuto tipo degli Aero club locali federati, adottati con delibera del Commissario straordinario n. 582 del 5 settembre 2012, a seguito dell'entrata in vigore della disposizione di cui al citato articolo 7, comma 26-bis, del decreto-legge n. 95 del 2012; Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 ottobre 2012; Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso nell'adunanza della sezione consultiva per gli atti normativi nella seduta del 24 gennaio 2013; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 26 febbraio 2013; Sulla proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con i Ministri per gli affari regionali e per il turismo e lo sport, della difesa, dell'interno e dell'economia e delle finanze;
E m a n a
il seguente regolamento:
Art. 1 Nuovo Statuto Aero club d'Italia e nuovo Statuto tipo Aero club locali federati
1. Sono approvati il nuovo Statuto dell'Aero Club d'Italia ed il nuovo Statuto tipo degli Aero Club Locali federati, che allegati al presente decreto ne formano parte integrante. 2. Sono abrogati lo Statuto dell'Aero club d'Italia, lo Statuto tipo degli Aero club locali federati e i principi informatori dello Statuto tipo delle federazioni sportive aeronautiche, approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 20 ottobre 2004, pubblicato nel S.O. alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 gennaio 2005. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 18 marzo 2013
NAPOLITANO Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
Passera, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Gnudi, Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport
Di Paola, Ministro della difesa
Cancellieri, Ministro dell'interno
Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze Visto, il Guardasigilli: Severino
Registrato alla Corte dei conti il 14 maggio 2013 Ufficio controllo atti Ministeri delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, registro n. 4, foglio n. 41 Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: L'articolo 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti. La legge 29 maggio 1954, n. 340 (Riordinamento dell'Aero Club d'Italia), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 28 giugno 1954, n. 145. - Si riporta il testo dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214. S.O.: "Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge; e). 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potesta' regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorita' sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilita' eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unita' dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.". - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 25, della legge 15 maggio 1997, n. 127 (Misure urgenti per lo snellimento dell'attivita' amministrativa e dei procedimenti di decisione e di controllo), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 maggio 1997, n. 113. S.O. "Art. 17 (Ulteriori disposizioni in materia di semplificazione dell'attivita' amministrativa e di snellimento dei procedimenti di decisione e di controllo). - 25. Il parere del Consiglio di Stato e' richiesto in via obbligatoria: a) per l'emanazione degli atti normativi del Governo e dei singoli ministri, ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, nonche' per l'emanazione di testi unici; b) per la decisione dei ricorsi straordinari al Presidente della Repubblica; c) sugli schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o piu' ministri.". Il decreto legislativo. 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 1999, n. 176. - Si riporta il testo dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63. S.O.: "Art. 11. - 1. Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 gennaio 1999, uno o piu' decreti legislativi diretti a: a) razionalizzare l'ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri, anche attraverso il riordino, la soppressione e la fusione di Ministeri, nonche' di amministrazioni centrali anche ad ordinamento autonomo; b) riordinare gli enti pubblici nazionali operanti in settori diversi dalla assistenza e previdenza, le istituzioni di diritto privato e le societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale; c) riordinare e potenziare i meccanismi e gli strumenti di monitoraggio e di valutazione dei costi, dei rendimenti e dei risultati dell'attivita' svolta dalle amministrazioni pubbliche; d) riordinare e razionalizzare gli interventi diretti a promuovere e sostenere il settore della ricerca scientifica e tecnologica nonche' gli organismi operanti nel settore stesso. 2. I decreti legislativi sono emanati previo parere della Commissione di cui all'articolo 5, da rendere entro trenta giorni dalla data di trasmissione degli stessi. Decorso tale termine i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 3. Disposizioni correttive e integrative ai decreti legislativi possono essere emanate, nel rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le medesime procedure, entro un anno dalla data della loro entrata in vigore. 4. Anche al fine di conformare le disposizioni del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, alle disposizioni della presente legge recanti principi e criteri direttivi per i decreti legislativi da emanarsi ai sensi del presente capo, ulteriori disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, possono essere emanate entro il 31 ottobre 1998. A tal fine il Governo, in sede di adozione dei decreti legislativi, si attiene ai principi contenuti negli articoli 97 e 98 della Costituzione, ai criteri direttivi di cui all'articolo 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421, a partire dal principio della separazione tra compiti e responsabilita' di direzione politica e compiti e responsabilita' di direzione delle amministrazioni, nonche', ad integrazione, sostituzione o modifica degli stessi ai seguenti principi e criteri direttivi: a) completare l'integrazione della disciplina del lavoro pubblico con quella del lavoro privato e la conseguente estensione al lavoro pubblico delle disposizioni del codice civile e delle leggi sui rapporti di lavoro privato nell'impresa; estendere il regime di diritto privato del rapporto di lavoro anche ai dirigenti generali ed equiparati delle amministrazioni pubbliche, mantenendo ferme le altre esclusioni di cui all'articolo 2, commi 4 e 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29; b) prevedere per i dirigenti, compresi quelli di cui alla lettera a), l'istituzione di un ruolo unico interministeriale presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, articolato in modo da garantire la necessaria specificita' tecnica; c) semplificare e rendere piu' spedite le procedure di contrattazione collettiva; riordinare e potenziare l'Agenzia per la rappresentanza negoziale delle pubbliche amministrazioni (ARAN) cui e' conferita la rappresentanza negoziale delle amministrazioni interessate ai fini della sottoscrizione dei contratti collettivi nazionali, anche consentendo forme di associazione tra amministrazioni, ai fini dell'esercizio del potere di indirizzo e direttiva all'ARAN per i contratti dei rispettivi comparti; d) prevedere che i decreti legislativi e la contrattazione possano distinguere la disciplina relativa ai dirigenti da quella concernente le specifiche tipologie professionali, fatto salvo quanto previsto per la dirigenza del ruolo sanitario di cui all'articolo 15 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modificazioni, e stabiliscano altresi' una distinta disciplina per gli altri dipendenti pubblici che svolgano qualificate attivita' professionali, implicanti l'iscrizione ad albi, oppure tecnico-scientifiche e di ricerca; e) garantire a tutte le amministrazioni pubbliche autonomi livelli di contrattazione collettiva integrativa nel rispetto dei vincoli di bilancio di ciascuna amministrazione; prevedere che per ciascun ambito di contrattazione collettiva le pubbliche amministrazioni, attraverso loro istanze associative o rappresentative, possano costituire un comitato di settore; f) prevedere che, prima della definitiva sottoscrizione del contratto collettivo, la quantificazione dei costi contrattuali sia dall'ARAN sottoposta, limitatamente alla certificazione delle compatibilita' con gli strumenti di programmazione e di bilancio di cui all'articolo 1-bis della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, alla Corte dei conti, che puo' richiedere elementi istruttori e di valutazione ad un nucleo di tre esperti, designati, per ciascuna certificazione contrattuale, con provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro; prevedere che la Corte dei conti si pronunci entro il termine di quindici giorni, decorso il quale la certificazione si intende effettuata; prevedere che la certificazione e il testo dell'accordo siano trasmessi al comitato di settore e, nel caso di amministrazioni statali, al Governo; prevedere che, decorsi quindici giorni dalla trasmissione senza rilievi, il presidente del consiglio direttivo dell'ARAN abbia mandato di sottoscrivere il contratto collettivo il quale produce effetti dalla sottoscrizione definitiva; prevedere che, in ogni caso, tutte le procedure necessarie per consentire all'ARAN la sottoscrizione definitiva debbano essere completate entro il termine di quaranta giorni dalla data di sottoscrizione iniziale dell'ipotesi di accordo; g) devolvere, entro il 30 giugno 1998, al giudice ordinario, tenuto conto di quanto previsto dalla lettera a), tutte le controversie relative ai rapporti di lavoro dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, ancorche' concernenti in via incidentale atti amministrativi presupposti, ai fini della disapplicazione, prevedendo: misure organizzative e processuali anche di carattere generale atte a prevenire disfunzioni dovute al sovraccarico del contenzioso; procedure stragiudiziali di conciliazione e arbitrato; infine, la contestuale estensione della giurisdizione del giudice amministrativo alle controversie aventi ad oggetto diritti patrimoniali conseguenziali, ivi comprese quelle relative al risarcimento del danno, in materia edilizia, urbanistica e di servizi pubblici, prevedendo altresi' un regime processuale transitorio per i procedimenti pendenti; h) prevedere procedure facoltative di consultazione delle organizzazioni sindacali firmatarie dei contratti collettivi dei relativi comparti prima dell'adozione degli atti interni di organizzazione aventi riflessi sul rapporto di lavoro; i) prevedere la definizione da parte della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica di un codice di comportamento dei dipendenti della pubblica amministrazione e le modalita' di raccordo con la disciplina contrattuale delle sanzioni disciplinari, nonche' l'adozione di codici di comportamento da parte delle singole amministrazioni pubbliche; prevedere la costituzione da parte delle singole amministrazioni di organismi di controllo e consulenza sull'applicazione dei codici e le modalita' di raccordo degli organismi stessi con il Dipartimento della funzione pubblica. 4-bis. I decreti legislativi di cui al comma 4 sono emanati previo parere delle Commissioni parlamentari permanenti competenti per materia, che si esprimono entro trenta giorni dalla data di trasmissione dei relativi schemi. Decorso tale termine, i decreti legislativi possono essere comunque emanati. 5. Il termine di cui all'articolo 2, comma 48, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riaperto fino al 31 luglio 1997. 6. Dalla data di entrata in vigore dei decreti legislativi di cui al comma 4, sono abrogate tutte le disposizioni in contrasto con i medesimi. Sono apportate le seguenti modificazioni alle disposizioni dell'articolo 2, comma 1, della legge 23 ottobre 1992, n. 421: alla lettera e) le parole: «ai dirigenti generali ed equiparati» sono soppresse; alla lettera i) le parole: «prevedere che nei limiti di cui alla lettera h) la contrattazione sia nazionale e decentrata» sono sostituite dalle seguenti: «prevedere che la struttura della contrattazione, le aree di contrattazione e il rapporto tra i diversi livelli siano definiti in coerenza con quelli del settore privato»; la lettera q) e' abrogata; alla lettera t) dopo le parole: «concorsi unici per profilo professionale» sono inserite le seguenti: «, da espletarsi a livello regionale,». 7. Sono abrogati gli articoli 38 e 39 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29. Sono fatti salvi i procedimenti concorsuali per i quali sia stato gia' pubblicato il bando di concorso." - Si riporta il testo dell'articolo 18 decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242 (Riordino del Comitato olimpico nazionale italiano - C.O.N.I., a norma dell'articolo 11 della L. 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nella Gazz. Uff. 29 luglio 1999, n. 176: "Art. 18. (Disposizioni transitorie). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' approvato lo statuto del C.O.N.I., ai sensi dell'articolo 2, comma 2. 2. Ove lo statuto non venga approvato entro il termine indicato al comma 1, il Ministro per i beni e le attivita' culturali nomina a tale scopo, entro i quindici giorni successivi, uno o piu' commissari, che provvedono entro sessanta giorni dalla nomina. 3. Le federazioni sportive nazionali, riconosciute alla data del 20 gennaio 1999, acquisiscono la personalita' giuridica di diritto privato alla data di entrata in vigore del presente decreto, ed i loro statuti continuano ad avere efficacia sino all'approvazione degli statuti di cui all'articolo 16, da effettuarsi entro centottanta giorni dall'approvazione dello statuto del C.O.N.I. 4. Gli organi del C.O.N.I. in funzione alla data di entrata in vigore del presente decreto restano in carica sino alla costituzione del consiglio nazionale e della Giunta nazionale ed alla nomina del presidente del C.O.N.I., le cui elezioni sono convocate entro il 31 dicembre 2000 e devono svolgersi non oltre i centocinquanta giorni successivi. 5. Il Ministro per i beni e le attivita' culturali puo' provvedere a norma dell'articolo 13 in caso di inosservanza del termine di cui al comma 4. 6. Nulla e' innovato quanto alla natura giuridica dell'Aeroclub d'Italia, dell'Automobile club d'Italia e dell'Unione italiana tiro a segno. 7. Sino all'approvazione dello statuto dell'ente a norma dell'articolo 2 e per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, continuano ad applicarsi le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1986, n. 157.". - Si riporta il testo dell'articolo 14 della citata legge n. 59 del 1997: "Art. 14. (Disposizioni finali). - 1. Le disposizioni della legge 15 marzo 1975, n. 70, e le altre disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli enti pubblici nazionali di cui al presente decreto continuano a trovare applicazione in quanto non siano derogate dalle norme statutarie di adeguamento alle disposizioni del presente decreto. 2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.". Il decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419 (Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della L. 15 marzo 1997, n. 59), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 15 novembre 1999, n. 268. - Si riporta il testo dell'articolo 1, comma 19, lettera a), del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181 (Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 18 maggio 2006, n. 114: "19. Sono attribuite al Presidente del Consiglio dei Ministri: a) le funzioni di competenza statale attribuite al Ministero per i beni e le attivita' culturali dagli articoli 52, comma 1, e 53 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di sport. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo statuto dell'Istituto per il credito sportivo e' modificato al fine di prevedere la vigilanza da parte del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per i beni e le attivita' culturali;" . Il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonche' misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2012, n. 156, S.O. - Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 26 bis, :in vigore dal 15 agosto 2012, del citato decreto-legge n. 95 del 2012: "26-bis. Il commissario straordinario dell'Aero Club d'Italia adegua lo statuto ai principi in materia sportiva previsti dal decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, come modificato dal decreto legislativo 8 gennaio 2004, n. 15, nonche' ai principi desumibili dallo statuto del CONI e dalle determinazioni assunte dal CONI medesimo. Per il raggiungimento di tali obiettivi l'incarico di commissario straordinario e' prorogato, con poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria, fino alla data di insediamento degli organi ordinari dell'ente e, comunque, per un periodo non superiore ad un anno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.". Il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 ottobre 2004 (Nuovo Statuto dell'Aero club d'Italia - Nuovo Statuto tipo degli Aero club locali - Principi informatori dello Statuto tipo delle Federazioni sportive aeronautiche) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 11 gennaio 2005, n. 7. Il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 188 (Regolamento recante il riordino degli enti vigilati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a norma dell'articolo 26, comma 1, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 12 novembre 2010, n. 265. - Si riporta il testo dell'articolo 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 188 del 2010: "Art. 1. Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di cui all'articolo 2, comma 634, lettera h), della legge 24 dicembre 2007, n. 244, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento sono apportate modifiche allo statuto dell'Aero Club d'Italia, approvato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 20 ottobre 2004, pubblicato nel Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 7 dell'11 febbraio 2005, tenendo conto dei seguenti criteri direttivi: a) riduzione dei membri componenti il Consiglio federale a cinque unita' in conformita' alla normativa vigente; b) soppressione del membro supplente del collegio dei revisori dei conti; c) previsione della possibilita' del rinnovo del mandato del Presidente dell'ente per due mandati consecutivi dopo il primo; d) trasferimento dei compiti di vigilanza sull'ente dal Ministero per i beni e le attivita' culturali alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, alla quale, in attuazione del decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, sono state trasferite le competenze in materia di sport.". |
| STATUTO DELL'AERO CLUB D'ITALIA
Art. 1.
L'Aero Club d'Italia (Ae.C.I.) e' un Ente di diritto pubblico a carattere culturale, didattico e sportivo, con sede legale in Roma, sottoposto alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno e del Ministero dell'Economia e delle Finanze, avente lo scopo di promuovere, disciplinare ed inquadrare tutte le attivita' tese allo sviluppo dell'aviazione nei suoi aspetti culturali, didattici, turistici, sportivi, promozionali, di utilita' sociale e civile, nonche' delle attivita' collegate. Esso riunisce in organismo federativo nazionale associazioni ed enti italiani che si interessano alle attivita' predette. L'Aero Club d'Italia puo' istituire, altresi', sedi operative nel territorio nazionale e delegazioni e rappresentanze all'estero. Qualora l'istituzione di tali sedi operative, delegazioni e rappresentanze comporti un aumento di spesa o incremento di personale, la loro istituzione deve essere autorizzata dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze.
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| STATUTO TIPO DEGLI AERO CLUB LOCALI FEDERATI
Art. 1.
L'Aero Club (Ae.C.) locale federato, Associazione Sportiva Dilettantistica, esercita, senza fini di lucro, attivita' sportiva, culturale, didattica, turistica e promozionale nei settori: a) del volo a motore non acrobatico; b) del volo a vela non acrobatico; c) del volo acrobatico sia a motore sia a vela; d) del volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore; e) del volo con aeromobili ad ala rotante; f) del paracadutismo; g) del pallone libero o dirigibile; h) della costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici; i) del volo da diporto o sportivo privo di motore; j) dell'aeromodellismo. Tali attivita' vengono definite successivamente con la parola "specialita'" unita alla relativa specificazione. In particolare, l'Aero Club locale deve perseguire, nel quadro delle attivita' di cui al precedente comma, la formazione di una coscienza aeronautica della gioventu'. Inoltre l'Aero Club locale promuove e incoraggia ogni altra forma di attivita' nel campo aeronautico sportivo e di volontariato nell'ambito della Protezione Civile ed in ogni altro settore. Svolge propaganda aeronautica, diffonde la cultura aeronautica e collabora con le pubbliche autorita' locali nello studio o nella risoluzione dei problemi di interesse, opera, comunque, al fine di sviluppare le attivita' aeronautiche in ogni loro aspetto. L'Aero Club locale puo' svolgere attivita' a favore di Amministrazioni o Enti Pubblici, ai sensi dell'articolo 143, comma 3, lettera b), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (T.U.I.R.) e della normativa vigente in materia. L'Aero Club locale puo' svolgere, entro i limiti prescritti dalla vigente legislazione, ogni attivita' connessa o finalizzata agli scopi istituzionali, sia direttamente, sia in forma partecipata. L'Aero Club locale e' Associazione Sportiva Dilettantistica e, in quanto tale, non puo' prevedere ne' effettuare, neanche in modo indiretto, distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi, di riserve e di capitale. Eventuali avanzi di gestione, provenienti da attivita' commerciali legalmente consentite e gestite obbligatoriamente in contabilita' separata, devono essere reinvestiti nel potenziamento dell'attivita' statutaria. L'Aero Club locale e' soggetto di diritto privato. Gli Aero Club locali possono assumere la forma di Associazione, di Societa' a responsabilita' limitata (s.r.l.) o di Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata (S.c.ar.l.), fermo restando il principio dell'assenza dei fini di lucro, dell'intrasmissibilita' delle quote, del divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, nonche' l'obbligo di devoluzione del patrimonio ad Associazioni o Societa' analoghe in caso di scioglimento. Il contributo associativo, annualmente versato dai soci, non e' trasmissibile e non e' rivalutabile. Per ciascuna specialita', che abbia almeno dieci soci muniti del titolo aeronautico in corso di validita' e che abbia almeno un socio effettivamente praticante ai sensi dell'art. 20, comma 1, n. 9 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, puo' essere costituita negli Aero Club locali apposita sezione di specialita'. I componenti di dette sezioni eleggono, in riunioni separate da tenere prima delle assemblee di cui al successivo articolo 9, un rappresentante di specialita', membro del Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale ai sensi dell'art. 13, comma 1, n. 3 del presente statuto. La durata dell'associazione e' a tempo indeterminato.
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Art. 2.
L'Aero Club d'Italia, in quanto esercita attivita' sportiva, e' per gli sport aeronautici l'unica Federazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), ai sensi dell'art. 27 del D.P.R. 28 marzo 1986, n.157, nonche' del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. La qualifica di federazione non puo', pertanto, essere assunta da alcun altro ente aeronautico. L'Aero Club d'Italia e' l'unico Ente nazionale che rappresenta l'Italia presso la Federazione Aeronautica Internazionale (F.A.I.) e, di conseguenza, e' l'unico rappresentante di tale Federazione nel territorio dello Stato. La denominazione di "Aero Club", sola o accompagnata da altri attributi o qualifiche, e l'emblema sociale appartengono esclusivamente all'Aero Club d'Italia. Il loro uso e' concesso unicamente a quelle Associazioni che ottengono la qualifica di Ente Federato, ai sensi dell'art. 7 del presente Statuto.
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| Art. 2.
Possono diventare soci dell'Aero Club locale: a) coloro che hanno conseguito una delle licenze o titoli aeronautici di seguito indicati, anche se scaduti di validita': 1. - licenza di pilota di velivolo; 2. - licenza di pilota di elicottero; 3. - licenza di pilota di aliante; 4. - licenza di pilota di autogiro; 5. - licenza di pilota di dirigibile; 6. - licenza di pilota di pallone libero; 7. - licenza di paracadutista sportivo; 8. - attestato di idoneita' al pilotaggio per il volo da diporto o sportivo (VDS); 9. - attestato di aeromodellista; 10. - licenza di operatore radiotelefonista di stazione aeronautica; 11. - altri che l'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, su proposta del Consiglio Federale, deliberi di aggiungere; b) gli allievi aspiranti ai titoli aeronautici di cui alla precedente lettera a); c) altre persone interessate alle attivita' istituzionali, compresi gli operatori di autocostruzione aeronautica. I soci delle categorie a) e b) devono costituire la maggioranza dei soci iscritti all'Aero Club Locale. E' in facolta' dell'Aero Club locale conferire speciali distinzioni, diplomi e medaglie, nonche' di proporre al Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia la nomina a Presidente Onorario e Socio onorario dell'Aero Club locale. I Soci d'Onore nominati dall'Aero Club d'Italia sono soci dell'Aero Club Locale con sede nella circoscrizione di loro residenza, con esonero dal pagamento del contributo associativo annuale. Gli appartenenti alle Forze Armate, in possesso di titolo aeronautico, possono svolgere attivita' presso gli Aero Club locali anche se privi della qualifica di socio. Chi aspira ad ottenere la qualifica di socio deve presentare apposita domanda sottoscritta da due soci dello stesso Aero Club locale. Sull'accoglimento della domanda si pronuncia, con insindacabile giudizio, il Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale. L'accoglimento della domanda deve essere seguito dal versamento degli importi per la quota di prima ammissione, se stabilita, e per il contributo associativo annuo. L'iscrizione nel Libro dei Soci decorre dalla data di tale versamento.
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Art. 3.
L'Aero Club d'Italia svolge ogni attivita' ritenuta necessaria ai fini dello sviluppo culturale, economico, didattico, sportivo, civile, sociale e democratico nel settore dell'aviazione civile non commerciale. Esso rappresenta tale settore, nelle sue varie discipline, di fronte alle Autorita' istituzionali, essendo a cio' deputato dalla legge 29.5.54, n. 340. In tale veste interloquisce con i Ministeri competenti, con gli Organismi e gli Enti aeronautici e sportivi, per lo sviluppo delle normative di interesse generale del settore aeronautico che rappresenta. Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si avvale dell'Aero Club d'Italia per quanto attiene a tutte le attivita' connesse allo svolgimento della specialita' del volo da diporto o sportivo ai sensi della Legge 25 marzo 1985, n. 106 e D.P.R. 9 luglio 2010, n. 133. Nello svolgimento della sua attivita' l'Aero Club d'Italia raccoglie le istanze normative, regolamentari, amministrative e fiscali proposte dagli Aero Club federati, dagli Enti Aggregati e dalle Associazioni Benemerite, per farsene interprete nei confronti degli Enti statali, degli Enti pubblici e degli Enti privati interessati. In particolare, poi: 1. promuove la cultura e la formazione aeronautica, favorisce lo sviluppo del turismo e degli sport aerei e organizza manifestazioni aeronautiche agonistiche, turistiche, sportive e di propaganda; 2. sovraintende ad ogni pubblica manifestazione aeronautica ai sensi dell'art. 2 della Legge 29 maggio 1954, n. 340; 3. promuove e favorisce iniziative per la diffusione della cultura nei vari settori aeronautici, ivi compresi i voli di propaganda, nelle varie discipline aeronautiche; 4. favorisce le proposte e i progetti per l'acquisizione della cultura aeronautica; 5. promuove iniziative, musei, manifestazioni culturali e mostre; 6. svolge direttamente, su delibera del Consiglio Federale, attivita' didattica nei vari settori aeronautici e cura, in generale, che tale attivita' sia espletata secondo un indirizzo uniforme anche presso gli Aero Club Federati e gli Enti Aggregati; 7. patrocina e tutela gli interessi aeronautici nei diversi campi di attivita' agonistica, turistica, sportiva, didattica, di progettazione, di costruzione ed in ogni altro campo aeronautico; 8. esercita il potere sportivo aeronautico previsto dal Codice sportivo della Federazione Aeronautica Internazionale e dal Regolamento sportivo nazionale; 9. su richiesta del Ministero della Difesa, del Ministero dell'Interno e degli altri Ministeri e/o Enti che utilizzano mezzi aerei, cura l'istruzione e l'allenamento dei piloti militari e civili, anche per il tramite degli Aero Club Federati, secondo le specifiche che potranno essere determinate in apposite convenzioni da stipulare con i Ministeri ed Enti interessati; 10. fornisce, anche per il tramite degli Aero Club Federati, alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Protezione Civile -, al Ministero dell'Interno - Dipartimento dei Vigili del Fuoco, del Soccorso Pubblico e della Difesa Civile -, alle Prefetture - Uffici territoriali del Governo -, alle Regioni, Province, Comuni e Comunita' montane ed alle altre Pubbliche Amministrazioni, per quanto di competenza, il proprio apporto, da determinare in apposita convenzione, nelle attivita' di protezione civile e/o di tutela ambientale. 11. svolge ogni altra attivita', nel settore dell'aviazione, ritenuta necessaria ai fini dello sviluppo economico, civile, sociale, culturale e democratico del Paese.
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| Art. 3.
Le misure delle quote di prima ammissione per i nuovi soci e del contributo associativo annuo sono fissate dal Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale con cadenza annuale. Speciali facilitazioni possono essere previste per i soci minorenni, per i soci maggiorenni prima del compimento del 26° anno di eta', per i soci che abbiano compiuto il 60° anno di eta', per i soci con anzianita' di iscrizione superiore ai venticinque anni, per i campioni di specialita' nazionali od internazionali e per i disabili. Il contributo associativo annuo deve essere versato entro il mese di gennaio di ogni anno. Il mancato pagamento del contributo associativo annuale entro tale termine comporta l'automatica decadenza dalla qualita' di socio. E' facolta' del Consiglio Direttivo dell'Aero Club locale di riammettere i soci decaduti a norma del comma precedente, esentandoli dal pagamento della quota di ammissione.
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| Art. 4.
Per il conseguimento degli scopi di cui all'art. 3, l'Aero Club d'Italia: 1. puo' partecipare, presso le amministrazioni e gli enti competenti, ai lavori relativi alla creazione di nuove norme, anche regolamentari, o alla modifica di quelle esistenti, in materia di attivita' aeronautica; 2. realizza, promuove e favorisce la costruzione, l'apprestamento e la gestione di aeroporti civili e privati e la costituzione di aerocentri da turismo e sport; 3. istituisce ed organizza scuole civili di pilotaggio e di addestramento al volo di ogni tipo e livello e di ogni altra attivita' aeronautica; 4. promuove e favorisce l'istituzione di scuole civili regionali di pilotaggio e di addestramento al volo e agli altri sport aeronautici; 5. esamina ed approva i programmi e i regolamenti delle pubbliche manifestazioni aeronautiche e ne controlla l'organizzazione e lo svolgimento; provvede agli altri adempimenti di cui alla Legge 29 maggio 1954, n. 340; 6. sovraintende alle competizioni aeronautiche, organizzando e controllando le relative gare e manifestazioni nazionali e internazionali; 7. controlla e omologa i primati nazionali aeronautici e concede i brevetti e le licenze sportive proprie e della Federazione Aeronautica Internazionale; presenta alla F.A.I. le proposte di omologazione dei primati internazionali; 8. raccoglie materiale bibliografico, storico e statistico di carattere aeronautico civile; compie studi e progetti nel settore aeronautico civile, turistico, sportivo e storico; 9. collabora con le Universita' ed altri Istituti di ricerca per studi in materia aeronautica; 10. promuove intese con imprese di qualunque tipo per lo sviluppo del settore aeronautico; 11. cura, quale unico interlocutore, i rapporti con le Amministrazioni dello Stato per tutte le attivita' aeronautiche rientranti nella propria competenza; 12. a richiesta delle parti, ed in ogni caso di contrasto fra Enti federati, funziona da arbitro per dirimere controversie nel campo dell'aviazione turistica e sportiva; 13. gestisce servizi di esazione di diritti e svolge altri incarichi che siano ad esso affidati, nel campo dell'aviazione civile, dallo Stato o da altri Enti; 14. realizza, compatibilmente con i fini istituzionali, ogni iniziativa di comunicazione e promozione relativa all'attivita' aeronautica ed al traffico aeroturistico; 15. assicura il regolare espletamento di tutte le attivita' previste dall'art. 1 della Legge 29 maggio 1954, n. 340 e cio' anche in relazione agli obblighi risultanti da accordi e convenzioni con le Amministrazioni e gli Enti di cui ai commi d) ed e) del successivo art. 45; 16. su richiesta delle Amministrazioni ed Enti interessati, provvede ad assicurare la disponibilita' dei mezzi occorrenti per soddisfare le esigenze relative all'istruzione e agli obblighi di volo del personale delle Amministrazioni dello Stato e degli Enti con i quali siano state stipulate apposite convenzioni al riguardo, salvo, anche in assenza di apposite convenzioni, la previsione di specifici obblighi di legge; 17. provvede ad assicurare le attivita' di protezione civile e/o di tutela ambientale previste dalla convenzione di cui al precedente art. 3, comma 5, n. 10. Per il conseguimento degli scopi istituzionali l'Aero Club d'Italia puo' avvalersi degli Aero Club Federati delegando loro i necessari poteri.
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| Art. 4.
I soci hanno diritto di partecipare alle attivita' dell'Aero Club locale, di usufruire dei vantaggi derivanti dalla sua organizzazione e di godere dei benefici inerenti alla sua struttura. Alle attivita' dell'Aero Club locale possono partecipare, con particolari facilitazioni deliberate annualmente dal Consiglio Direttivo, i soci di altre associazioni federate o di enti aggregati all'Aero Club d'Italia. L'Aero Club locale, attraverso apposite convenzioni, puo', anche indirettamente, intrattenere rapporti di collaborazione e scambio sia con altri Aero Club Federati o Enti Aggregati all'Aero Club d'Italia, sia con enti pubblici o privati interessati alle attivita' istituzionali dell'Aero Club locale.
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| Art. 5.
Presso l'Aero Club d'Italia, e a sua cura, e' tenuto il registro delle certificazioni e delle targhe di identificazione degli apparecchi per il volo da diporto o sportivo (VDS), a norma del D.P.R. n. 133/2010.
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| Art. 5.
La qualita' di socio si perde per decadenza nel caso previsto dal precedente art. 3, comma 4, per volontarie dimissioni, per radiazione. La radiazione e' pronunciata dalla Commissione Permanente di Disciplina dell'Aero Club locale. Il provvedimento di radiazione, passato in giudicato, comporta il divieto di associazione successiva presso altro Aero Club Federato, Ente aggregato e Associazione Benemerita dell'Aero Club d'Italia. La radiazione puo' essere revocata con delibera motivata del Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, non prima che sia trascorso un biennio dalla data del provvedimento definitivo. Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina e' ammesso ricorso rispettivamente, in relazione alla tipologia della fattispecie, al Collegio dei Probiviri ovvero agli Organi di Giustizia Federale dell'Aero Club d'Italia entro sessanta giorni dalla comunicazione dei provvedimenti stessi. Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento.
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| Art. 6.
Gli Enti che possono fare parte dell'Aero Club d'Italia si dividono in: 1) Aero Club Federati che espletano attivita' culturale, didattica, turistica, sportiva e promozionale nei settori: a) del volo a motore non acrobatico; b) del volo a vela non acrobatico; c) del volo acrobatico sia a motore sia a vela; d) del volo da diporto o sportivo a motore o con paramotore; e) del volo con aeromobili ad ala rotante; f) del paracadutismo; g) del pallone libero o dirigibile; h) della costruzione aeronautica amatoriale e del restauro dei velivoli storici; i) del volo da diporto o sportivo privo di motore; j) dell'aeromodellismo. L'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, avuto riguardo delle decisioni della F.A.I., puo' deliberare l'istituzione di nuove specialita' sportive aeronautiche. 2) Enti Aggregati che comprendono: a) associazioni, non aventi fini di lucro, fra persone che si interessano di questioni aeronautiche; b) imprese di navigazione aerea e di lavoro aereo; c) imprese industriali e commerciali che abbiano interessi nel campo aeronautico; d) enti turistici ed imprese alberghiere; e) qualsiasi altro ente che intenda incoraggiare lo sviluppo delle attivita' aeronautiche; f) enti diversi dagli Aero Club Federati di cui al precedente n. 1), che svolgono attivita' didattica di volo da diporto o sportivo; g) enti che svolgono attivita' sportiva non agonistica nelle specialita' di cui al precedente n. 1, lettere i) e j). 3) Associazioni Benemerite che svolgono, senza fini di lucro, attivita' di studio, promozione e divulgazione dei problemi aeronautici o abbiano per finalita' la conservazione delle tradizioni e delle memorie aeronautiche.
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| Art. 6.
Hanno voto deliberativo nelle assemblee e possono rivestire cariche sociali, salve le limitazioni previste dal successivo art. 22, i soli soci maggiorenni in regola con il pagamento della quota sociale e con anzianita' di appartenenza al Sodalizio di almeno tre mesi. I soci onorari nominati dall'Aero Club d'Italia possono partecipare alle Assemblee e rivestire cariche sociali, ma non possono esercitare il diritto di voto. Tutte le cariche sociali sono gratuite. Puo', tuttavia, essere previsto, a carico dell'Aero Club locale, un rimborso per le spese documentate effettivamente sostenute da parte del Presidente e dei componenti degli Organi dell'Aero Club locale per l'esercizio del loro mandato. I soci che abbiano rapporto di dipendenza dall'Aero Club locale o, comunque, siano da esso a qualunque titolo remunerati, ad eccezione del mero rimborso spese, non possono rivestire alcuna carica sociale. Essi possono partecipare alle assemblee, ma non hanno diritto di voto.
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Art. 7.
Per ottenere la qualifica di Aero Club Locale Federato e la federazione all'Aero Club d'Italia le Associazioni debbono: 1) avere un ordinamento che non contrasti in alcuna sua parte con lo Statuto tipo degli Aero Club locali annesso al presente Statuto; 2) avere un numero minimo di 20 soci che svolgono attivita' di cui all'art. 6 n. 1, dalla lettera a) alla lettera h), o avere un numero minimo di 60 soci maggiorenni che praticano le attivita' di cui all'art. 6 n. 1 lettere i) e j). Al riguardo, ogni persona che sia iscritta a piu' Aero Club Federati deve indicare all'Aero Club d'Italia per quale Aero Club Federato intende integrare il numero minimo dei soci; il suo nominativo non puo' valere per integrare il numero minimo dei soci di altri Aero Club federati. Restano fermi gli obblighi relativi alla determinazione delle quote federative dovute dai diversi Aero Club Federati presso i quali il socio e' iscritto; 3) svolgere continuativamente e direttamente una o piu' attivita' di cui al precedente art. 6, n.1; 4) possedere i mezzi e disporre di attrezzature mobili e fisse sufficienti allo svolgimento della loro attivita' aeronautica e disporre, anche in via non esclusiva, di un idoneo aeroscalo o di un luogo idoneo allo svolgimento dell'attivita'; 5) versare la quota federativa annua di cui al successivo art. 8 n. 1, contestualmente alla domanda di federazione. In caso di mancata accettazione, con la comunicazione di essa, viene disposta la contestuale restituzione delle somme versate. Su disposto del Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia la federazione di un Aero Club Federato puo' essere preceduta da un periodo sperimentale non superiore a tre mesi. La domanda di federazione e' depositata presso la sede dell'Aero Club d'Italia. Copia di tale domanda, indicante la data di presentazione, e' rilasciata al richiedente. La domanda di federazione si intende accettata se il Consiglio Federale non delibera sulla domanda medesima entro 90 giorni dalla sua presentazione. Nel caso sia disposto il periodo di prova, il termine di cui al comma precedente decorre dallo spirare del periodo di prova medesimo. La deliberazione del Consiglio Federale di mancato accoglimento della domanda di federazione e' notificata all'Associazione richiedente a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento inviata all'indirizzo indicato nella domanda di federazione. Contro tale deliberazione e' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.
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| Art. 7.
Gli Organi dell'Aero Club locale sono: l'Assemblea; il Consiglio Direttivo; il Presidente; la Commissione Permanente di Disciplina; il Collegio dei Revisori dei Conti.
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| Art. 8.
Gli Aero Club Federati sono tenuti a: 1) versare all'Aero Club d'Italia una quota annuale di federazione nella misura annualmente stabilita dal Consiglio Federale. Per gli Aero Club Federati costituiti esclusivamente da soci di cui al precedente art. 6 n. 1, lettere i) e j) ed aventi un numero minimo di 200 soci, possono essere fissate dal Consiglio Federale anno per anno quote agevolate e/o ridotte di federazione. Il mancato integrale versamento della quota annuale di federazione entro il 30 aprile di ogni anno da' luogo alla maggiorazione a titolo di penale pari al 10% sulla quota fissa. Se entro il 30 settembre successivo la somma dovuta, maggiorata come sopra, non viene versata, l'Aero Club locale viene escluso dal diritto di partecipare alle assemblee dell'Aero Club d'Italia. Il mancato pagamento della quota annuale di federazione per due annualita' consecutive comporta la revoca della qualifica di ente federato all' Aero Club d'Italia. Tuttavia, a richiesta motivata dell'Aero Club locale, il Consiglio Federale puo' consentire una deroga alla precedente disposizione per contingenti ed eccezionali motivi; 2) inviare all'Aero Club d'Italia il bilancio consuntivo dell'anno precedente ed il bilancio preventivo dell'anno successivo rispettivamente entro il 31 maggio ed il 31 dicembre; 3) comunicare all'Aero Club d'Italia, entro il mese di marzo di ogni anno, l'elenco nominativo dei soci e successivamente, ogni trimestre, l'eventuale aggiornamento di detto elenco; 4) osservare le norme emanate dall'Aero Club d'Italia per il conseguimento degli scopi di cui al precedente art. 3; 5) previa convenzione tra l'Aero Club d'Italia e il singolo Aero Club Federato interessato, assicurare, ove richiesti dall'Aero Club d'Italia, e ciascuno nel rispettivo ambito, le attivita' previste dalle eventuali convenzioni tra l'Aero Club d'Italia e le Amministrazioni dello Stato e delle autonomie locali; 6) sottoporre alle Sezioni Tecniche di Specialita' competenti, di cui all'art. 33 del presente Statuto, per il successivo inoltro alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA), entro il 31 luglio di ogni anno, le richieste concernenti l'attivita' agonistica che gli Aero Club Federati intendono svolgere nell'anno successivo, ai fini dell'acquisizione del parere di competenza e per il necessario coordinamento in sede nazionale.
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| Art. 8.
L'Assemblea e' l'organo di indirizzo politico-strategico dell'Aero Club locale. Compongono l'Assemblea ed hanno in essa diritto di intervento e di voto: il Presidente dell'Aero Club locale, che la presiede; i membri del Consiglio Direttivo; tutti i soci, salve le limitazioni di cui al precedente art. 6. Ogni socio puo' esprimere un solo voto. L'Assemblea e' sovrana per il conseguimento degli scopi sociali e puo' essere convocata in sessione ordinaria o straordinaria.
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| Art. 9.
Gli Aero Club Locali sono soggetti di diritto privato e possono assumere la forma di Associazione, di Societa' a responsabilita' limitata (s.r.l.) o di Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata (S.c.a r.l.), fermo restando il principio dell'assenza dei fini di lucro, dell'intrasmissibilita' delle quote, del divieto di distribuzione di utili sotto qualsiasi forma, nonche' l'obbligo di devoluzione del patrimonio ad Associazioni o Societa' analoghe in caso di scioglimento. Possono appartenere agli Aero Club Locali costituiti nella forma di Societa' a responsabilita' limitata (S.r.l.) o di Societa' Cooperativa a responsabilita' limitata (S.c.a r.l.) esclusivamente i soci. Le modalita' di assegnazione paritaria delle quote e le modalita' di assegnazione paritaria, in relazione alle vicende dei singoli partecipanti, debbono essere definite nello statuto dell'Aero Club Locale. Il Consiglio Federale valuta la congruita' degli statuti di detti Enti alla luce dei principi generali del presente statuto. Gli Aero Club Locali hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'Aero Club d'Italia, e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto. Tuttavia essi, nel sottoporre le proposte concernenti la loro attivita' agonistica ai sensi del precedente art. 8 n. 6, debbono dimostrare di possedere i mezzi occorrenti per lo svolgimento di tali attivita'.
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| Art. 9.
L'Assemblea e' convocata dal Presidente dell'Aero Club locale. L'Assemblea e' convocata in sessione ordinaria: a) entro il mese di marzo per deliberare sul conto consuntivo e sulla relazione concernente le attivita' svolte nell'anno precedente; b) entro il mese di ottobre per deliberare sul bilancio preventivo e sul programma di massima per l'anno successivo; c) per deliberare su tutte le materie che ad essa vengano sottoposte dal Consiglio Direttivo; d) per eleggere, mediante voto segreto, il Presidente dell'Aero Club locale, i membri del Consiglio Direttivo e i membri del Collegio dei Revisori dei Conti scelti tra i soci, muniti di adeguata qualificazione. L'Assemblea e' convocata in sessione straordinaria: a) per deliberare lo scioglimento dell'Aero Club locale ai sensi del successivo art. 29; b) per deliberare eventuali modifiche statutarie; c) in tutti gli altri casi per cui non e' prevista la sessione ordinaria.
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| Art. 10.
L'Aero Club d'Italia rappresenta gli Aero Club Federati, gli Enti Aggregati e le Associazioni Benemerite nei rapporti con le Amministrazioni dello Stato. Vigila sull'attivita' degli Aero Club Federati, al fine di accertarsi che essa si svolga in modo conforme ai rispettivi statuti e si assicura che gli eventuali contributi da esso concessi abbiano la prevista destinazione.
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| Art. 10.
L'Assemblea e', altresi', convocata ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario o, su richiesta motivata e corredata da ordine del giorno, da almeno la meta' piu' uno degli aventi diritto al voto.
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| Art. 11.
La qualifica di Aero Club Federato all'AeCI si perde per: recesso dall'Aero Club d'Italia; revoca ai sensi del successivo articolo 25 n. 21; scioglimento dell'Associazione ovvero per scioglimento o fallimento della Societa'. La revoca puo' essere deliberata, previa contestazione, per il venir meno di uno dei requisiti di cui al precedente art. 7 o per inosservanza di uno degli obblighi di cui al precedente art. 8. La deliberazione di revoca e' di competenza del Consiglio Federale e deve essere ratificata dall'Assemblea; contro di essa e' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri nel termine di 60 giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.
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| Art. 11.
La convocazione dell'Assemblea e' effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione e con invito spedito, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a tutti gli aventi diritto almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'adunanza. L'avviso e l'invito devono indicare il tipo di assemblea, ordinaria o straordinaria, gli argomenti posti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo della riunione in prima e in seconda convocazione. La riunione in seconda convocazione non puo' avere luogo prima che siano trascorse 24 ore e non oltre trenta giorni dalla data fissata per la prima convocazione. Non sono ammesse deleghe per l'esercizio del diritto di voto.
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Art. 12.
L'ammissione degli Enti Aggregati e' deliberata dal Consiglio Federale dell' Aero Club d'Italia. Gli Statuti degli Enti Aggregati non possono contenere disposizioni che contrastino con i principi del presente Statuto e devono recare evidenza delle sole attivita' effettivamente praticate. Gli Enti Aggregati, di cui alle lettere f) e g) del precedente art. 6 n. 2, devono comunicare all'Aero Club d'Italia, entro il mese di marzo di ogni anno l'elenco nominativo dei soci e successivamente, ogni trimestre, l'eventuale aggiornamento di detto elenco.
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| Art. 12.
L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti. L'Assemblea straordinaria e' regolarmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, con almeno la presenza di un terzo dei componenti con diritto di voto. Salvo che sia diversamente disposto dal presente Statuto, le deliberazioni, nell'ambito dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per le elezioni degli organi di cui all'art. 9, lettera d), le votazioni avvengono mediante scheda segreta a maggioranza relativa dei voti validamente espressi.
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| Art. 13.
Gli Enti Aggregati sono tenuti a versare all'Aero Club d'Italia la quota annuale stabilita dal Consiglio Federale dell' Aero Club d'Italia entro il 30 aprile di ciascun anno. Il Consiglio Federale puo' fissare quote ridotte per gli enti aggregati che non svolgono attivita' didattica. Il mancato versamento della quota annuale comporta la revoca della qualifica di ente aggregato. La revoca e' deliberata dal Consiglio Federale e avverso ad essa e' ammesso ricorso al Collegio dei Probiviri, nel termine di sessanta giorni dalla data di notifica della deliberazione stessa.
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| Art. 13.
Il Consiglio Direttivo dell'Aero Club e' composto: 1. dal Presidente dell'Aero Club locale che lo presiede e lo convoca; 2. da cinque Consiglieri eletti dall'Assemblea, tra i quali il Presidente nomina un Vice Presidente; 3. da un Consigliere per ognuna delle specialita', effettivamente praticate, previste dall'art. 1 del presente statuto. I Consiglieri di cui al precedente n. 3 vengono eletti ai sensi del penultimo comma dell'art. 1 del presente statuto e sulla base delle norme regolamentari specifiche emanate dall'Aero Club d'Italia. Si verifica la decadenza del Consigliere di Specialita' al verificarsi della mancanza anche di uno solo dei requisiti di cui all'art. 1 del presente Statuto. I Consiglieri durano in carica 4 anni e possono essere rieletti. Il Consigliere di una nuova sezione di specialita', eletto nel quadriennio in corso, termina il proprio mandato allo scadere del Consiglio Direttivo. Il Consiglio Direttivo si riunisce presso la sede sociale o presso altro luogo indicato nell'avviso di convocazione purche' entro il territorio provinciale ove ha sede l'Aero Club locale. Esso deve essere convocato per iscritto, anche a mezzo telefax o messaggio di posta elettronica, almeno 48 ore prima del giorno fissato per la riunione, indicando il luogo, la data e l'ora della convocazione, nonche' l'ordine del giorno.
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| Art. 14.
La qualifica di Ente Aggregato si perde per scioglimento, liquidazione o fallimento dell'Ente, per recesso o per revoca.
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| Art. 14.
Il Consiglio Direttivo e' l'organo di esecuzione dell'Assemblea e delibera su tutte le materie non espressamente riservate alla competenza dell'Assemblea. Predispone i bilanci preventivi e consuntivi. Per la validita' delle riunioni del Consiglio Direttivo occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
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Art. 15.
Alle Associazioni Benemerite si applicano le norme di cui ai precedenti artt. 12 e 14, concernenti gli Enti Aggregati. Le Associazioni Benemerite devono comunicare all'Aero Club d'Italia, entro il mese di marzo di ogni anno, l'elenco nominativo dei soci e successivamente, ogni trimestre, l'eventuale aggiornamento di detto elenco.
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| Art. 15.
Il Presidente dell'Aero Club locale e' eletto dall'Assemblea dell'Aero Club stesso fra i soci che siano titolari di tessera FAI in corso di validita' o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio. Il Presidente dura in carica 4 anni. Il Presidente e' eleggibile per non piu' di tre mandati consecutivi.
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| Art. 16.
L'Assemblea dell'Aero Club d'Italia puo' nominare Presidenti onorari dell'Aero Club d'Italia persone che abbiano acquisito particolari benemerenze verso l'aviazione in genere e verso l'Aero Club d'Italia in particolare. Il Consiglio Federale approva la proposta di nomina dei Presidenti Onorari e dei soci onorari degli Aero Club federati. I Presidenti e i soci onorari godono delle facilitazioni concesse ai soci degli Aero Club Federati e non sono tenuti al versamento di alcun contributo.
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| Art. 16.
Il Presidente dell'Aero Club locale ha la legale rappresentanza dell'Aero Club stesso. Il Presidente sovrintende all'attivita' dell'Aero Club locale, convoca le riunioni degli organi collegiali e ne fissa l'ordine del giorno, vigila sull'attuazione delle deliberazioni collegiali. Al Presidente medesimo spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo dell'intera attivita' dell'Aero Club locale. Il Presidente e' competente a deliberare, in caso di indifferibilita' ed urgenza, i provvedimenti che si rendessero necessari, da presentare alla ratifica del Consiglio Direttivo alla prima riunione utile. In caso di assenza o di impedimento, il Presidente e' sostituito dal Vicepresidente. Il Presidente puo' delegare al Vicepresidente o ad un membro del Consiglio Direttivo la firma degli atti di ordinaria amministrazione. Il Presidente puo' delegare il Vicepresidente o un membro del Consiglio Direttivo a presiedere l'Assemblea.
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| Art. 17.
Gli organi dell'Aero Club d'Italia sono: 1) l'Assemblea; 2) il Consiglio Federale; 3) il Presidente; 4) la Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA); 5) il Collegio dei Probiviri; 6) il Collegio dei Revisori dei Conti.
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| Art. 17.
La Commissione Permanente di Disciplina e' composta dal Presidente dell'Aero Club locale, che la presiede, dal Vicepresidente e dal Consigliere piu' anziano di eta'. Le infrazioni di carattere disciplinare delle quali possono essere chiamati a rispondere i soci si prescrivono al termine del quarto anno successivo a quello in cui e' stato posto in essere l'ultimo atto integrante le infrazioni stesse. Il Presidente dell'Aero Club locale contesta, dalla conoscenza del fatto, gli addebiti al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le controdeduzioni. Trascorso tale termine, anche in assenza di controdeduzioni del socio, la Commissione puo' comminare sanzioni nei confronti del socio che abbia: a) compiuto atti disonorevoli; b) mancato ai doveri sociali; c) compiuto atti di indisciplina di volo; d) compiuto violazioni sportive; e) danneggiato, in qualunque modo, l'interesse materiale o l'immagine, il prestigio, il buon nome dell'Aero Club Locale; f) compiuto atti diretti a turbare l'ordinato svolgimento delle attivita' sociali. La Commissione, se riconosce la responsabilita' del socio, infligge le seguenti sanzioni: 1. il rimprovero scritto; 2. la sospensione fino ad un anno; 3. la radiazione. Le decisioni della Commissione sono comunicate al socio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. L'azione disciplinare nei confronti del Presidente dell'Aero Club locale puo' essere promossa solo da parte del Consiglio Direttivo con decisione unanime del Vice Presidente e dei Consiglieri. In tal caso i motivi dell'incolpazione saranno trasmessi al Presidente dell'Aero Club d'Italia che li sottoporra', rispettivamente, agli organi della Giustizia Federale o al Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia, ai sensi dell'art. 27 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia. Le decisioni sono ricorribili davanti al Collegio dei Probiviri dell'Aero Club d'Italia, se trattasi di violazioni di carattere sociale, e davanti agli organi di Giustizia Federale dell'Aero Club d'Italia, se trattasi di altri illeciti, entro novanta giorni dalla notifica del provvedimento. Qualora l'azione disciplinare sia intrapresa nei confronti di un altro membro della Commissione Permanente di Disciplina, diverso dal Presidente dell'Aero Club locale, nella Commissione medesima, in sostituzione del componente incolpato, subentrera' il secondo consigliere piu' anziano di eta'.
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| Art. 18.
Non possono ricoprire cariche elettive: 1) coloro che non siano cittadini della U.E. maggiorenni; 2) coloro che abbiano riportato condanne penali, passate in giudicato per reati non colposi, a pene detentive superiori a un anno ovvero a pene che comportino l'interdizione dai pubblici uffici superiore ad un anno; 3) coloro che abbiano riportato nell'ultimo decennio, salva riabilitazione, squalifiche o inibizioni sportive definitive complessivamente superiori a un anno da parte dell'Aero Club d'Italia, del C.O.N.I. o di una sua Federazione; 4) coloro che ricavino dall'attivita' sportiva un profitto personale, esclusi i proventi di sponsorizzazioni finalizzati esclusivamente all'effettuazione dell'attivita' sportiva; 5) coloro che comunque siano interessati in attivita' privata, industriale o commerciale con l'Aero Club d'Italia e/o gli Aero Club Federati o Enti Aggregati. E' ineleggibile chiunque abbia subito una sanzione a seguito dell'accertamento di una violazione delle Norme Sportive Antidoping del CONI o delle disposizioni del Codice Mondiale Antidoping WADA.
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| Art. 18.
Contro i provvedimenti della Commissione Permanente di Disciplina e' ammesso ricorso, rispettivamente al Collegio dei Probiviri ovvero agli Organi di Giustizia Federale dell'Aero Club d'Italia, in relazione alla tipologia della fattispecie, entro novanta giorni dal ricevimento della comunicazione della decisione. Il ricorso non sospende l'applicazione del provvedimento disciplinare. Le parti possono essere assistite da avvocati o da soci di Aero Club federati, di Enti aggregati e di Associazioni benemerite. La decisione del Collegio dei Probiviri e degli Organi di Giustizia Federale e' provvedimento definitivo e prevede la liquidazione delle eventuali spese sostenute per il giudizio.
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| Art. 19.
Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti spetta un'indennita' determinata sulla base delle vigenti disposizioni in materia, nonche' il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute. Le altre cariche sono onorifiche. Al Presidente, ai membri del Consiglio Federale, della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica e del Collegio dei Probiviri spetta esclusivamente il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali. Il trattamento di missione, per ogni giornata di partecipazione a riunioni collegiali, verra' determinato dal Consiglio Federale, secondo le disposizioni vigenti.
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| Art. 19.
Il controllo dell'amministrazione dell'Aero Club locale e' affidato ad un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre Revisori eletti dall'Assemblea dello stesso Aero Club locale, i quali eleggono, tra di loro, il Presidente del Collegio. Essi durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. I Revisori esaminano i bilanci preventivi, i conti consuntivi, i registri delle deliberazioni, gli atti giustificativi delle spese e la contabilita', presentando le loro relazioni con le conclusioni e le proposte al Consiglio Direttivo e all'Assemblea. I verbali delle riunioni del Collegio dei Revisori dei Conti devono essere raccolti in apposito registro custodito presso la sede dell'Aero Club Locale. I Revisori dei Conti assistono alle riunioni del Consiglio Direttivo senza diritto di voto.
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| Art. 20.
L'Assemblea e' l'organo di indirizzo politico-strategico dell'Aero Club d'Italia. Compongono l'Assemblea ed hanno diritto di intervento e di voto: 1) il Presidente dell'Aero Club d'Italia, che la presiede; 2) un Rappresentante della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 3) un Rappresentante del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; 4) un Rappresentante del Ministero della Difesa ed un Rappresentante del Ministero dell'Interno; 5) un Rappresentante del Ministero dell'Economia e delle Finanze; 6) un Rappresentante del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.), designato dal Presidente del C.O.N.I. medesimo; 7) i Membri del Consiglio Federale; 8) i Presidenti degli Aero Club Federati. Gli Aero Club Federati debbono avere maturato un'anzianita' di federazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea. I Presidenti, in caso di loro impossibilita' o impedimento, saranno sostituiti dai Vice presidenti, se nominati; 9) un rappresentante per ciascuna delle specialita' degli sport aeronautici, previste all'art. 6, n.1, del presente Statuto, eletti, ai sensi del successivo art. 42, dai rappresentanti di ciascuna specialita' degli Aero Club Federati, ove la specialita' sia effettivamente praticata. E' considerata praticata la specialita' sportiva quando l'Aero Club federato abbia almeno dieci soci muniti del titolo aeronautico in corso di validita' e quando, nell'anno precedente o nell'anno in corso, almeno un socio dell'Aero Club abbia partecipato ad una o a piu' gare iscritte a calendario sportivo nazionale AeC.I. o di altro Aero Club nazionale estero membro della F.A.I.; tale requisito non e' richiesto per la sola specialita' di cui all'art. 6, n. 1, lettera h). 10) un rappresentante degli Enti Aggregati. I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 9 e 10 sono eletti secondo Regolamenti approvati dall'Assemblea. I rappresentanti di cui ai precedenti numeri 2, 3, 4, e 5 vengono nominati con provvedimento del Ministero che rappresentano e durano in carica per il quadriennio corrispondente al mandato del Presidente. Ciascun componente dell'Assemblea ha diritto a un solo voto. Il Consiglio Federale predispone i Regolamenti relativi alle elezioni dei rappresentanti di cui ai precedenti numeri 9 e 10. Alle riunioni dell'Assemblea assistono senza diritto di voto il Direttore Generale ed i membri del Collegio dei Revisori dei Conti. Infine, sono invitati ad assistere all'Assemblea senza diritto di voto i Presidenti Onorari dell'Aero Club d'Italia, i Presidenti Onorari degli Aero Club locali, i Membri del Collegio dei Probiviri ed i Presidenti delle Associazioni Benemerite.
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| Art. 20.
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, anche in tempi diversi, ma prima dell'assemblea elettiva, fino alla meta' dei componenti di qualunque organo collegiale, si provvede alla loro sostituzione, alla prima assemblea utile successiva, mediante elezione di tanti nuovi membri, i quali resteranno in carica fino alla data di naturale scadenza dell'organo di appartenenza. In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione, anche in tempi diversi, ma prima dell'assemblea elettiva, della maggioranza dei componenti di ciascun organo collegiale, si verifica la decadenza dello stesso. La decadenza del Consiglio Direttivo non comporta la decadenza del Presidente dell'Aero Club locale. L'Assemblea per l'elezione dei nuovi organi e' fissata in prima convocazione non piu' tardi di novanta giorni dalla decadenza. La mancata convocazione dell'Assemblea entro tale termine comporta la decadenza del Presidente e del Consiglio Direttivo. In tal caso l'Aero Club d'Italia provvedera' a nominare un commissario straordinario per la convocazione dell'Assemblea dell'Aero Club locale. La decadenza, per qualsiasi causa, di un organo dell'Aero Club locale, salvo quanto previsto nel successivo art. 21, non comporta la decadenza degli altri organi. In tal caso, si provvede al rinnovo, fino alla naturale scadenza dell'organo decaduto.
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| Art. 21.
L'Assemblea ordinaria: 1) designa il Presidente dell'Aero Club d'Italia, scelto tra soggetti titolari di tessera FAI in corso di validita' e che, inoltre, lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio per la successiva nomina con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, del Ministero dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze; 2) designa, per la successiva nomina con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. b), del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419: a) tre membri del Consiglio Federale, scelti tra soggetti che ricoprano o che abbiano ricoperto la carica di Presidente di Aero Club Federato e che siano titolari di tessera FAI in corso di validita' o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio; b) il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA) scelto tra soggetti titolari di tessera FAI in corso di validita' o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio. 3) elegge i membri del Collegio dei Probiviri. 4) elegge due componenti del Collegio dei Revisori dei Conti e nomina il Presidente del Collegio designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. 5) su proposta del Consiglio Federale, esamina e approva il bilancio preventivo dell'Aero Club d'Italia nonche' gli eventuali assestamenti e variazioni di bilancio; 6) su proposta del Consiglio Federale, esamina e approva il bilancio consuntivo; 7) su proposta della CCSA, acquisito il parere favorevole del Consiglio Federale, esamina e approva il calendario delle manifestazioni e gare da svolgere nell'anno successivo; 8) su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, nomina i Presidenti Onorari dell'Aero Club d'Italia; 9) su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, e sentito il parere del Consiglio Federale, adotta le proposte di modifica dello Statuto dell'Aero Club d'Italia che andranno poi approvate mediante decreto del Presidente della Repubblica, nonche' dello Statuto tipo degli Aero Club Federati. L'Assemblea, in casi particolari e per esigenze motivate, consente deroghe allo Statuto degli Aero Club Federati che lo richiedano; 10) approva il Regolamento Generale di organizzazione dell'Aero Club d'Italia, in conformita' alla Legge 20 marzo 1975, n. 70, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, alla Legge 31 dicembre 2009, n. 196 e loro successive modificazioni e integrazioni; 11) approva il piano strategico generale ed il piano di programmazione finanziaria; 12) approva i regolamenti di cui al successivo art. 25; 13) su proposta del Consiglio Federale, approva l'istituzione di nuove specialita' aeronautiche o la modifica di quelle esistenti. Le votazioni per l'elezione o designazione delle cariche sociali avvengono a scrutinio segreto. Tutte le altre votazioni avvengono a scrutinio palese. Per tutte le cariche, in caso di elezione, e' prevista la decadenza automatica da ogni altra carica a livello centrale e periferico, salvo quanto previsto dall'art. 41 del presente Statuto per il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA);
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| Art. 21.
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione del Presidente dell'Aero Club Locale si verifica l'automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Direttivo. In tal caso il Consiglio Direttivo ed il Presidente, se dimissionario, restano in carica per il disbrigo degli affari correnti fino all'elezione dei nuovi organi da parte dell'Assemblea dell'Aero Club locale, che deve essere indetta con avviso di convocazione inviato entro quindici giorni dalla data della cessazione. In caso di morte del Presidente, assume le funzioni per il disbrigo degli affari correnti il Vice Presidente o in mancanza il consigliere piu' anziano di nomina ed, in caso di parita', il piu' anziano di eta'. La data dell'Assemblea deve essere fissata, in ogni caso, entro quarantacinque giorni dalla cessazione dalla carica.
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| Art. 22.
L'Assemblea e' convocata dal Presidente dell'Aero Club d'Italia, in seduta ordinaria, almeno due volte l'anno, entro i mesi di aprile e di novembre, per deliberare sugli argomenti di cui al precedente art. 21. L'Assemblea si riunisce in seduta straordinaria allorquando il Presidente dell'Aero Club d'Italia lo reputi necessario o allorquando almeno la meta' piu' uno degli Aero Club Federati aventi diritto al voto ne richiedano la convocazione, indicando gli argomenti da discutere. In questo secondo caso l'Assemblea straordinaria deve essere convocata e celebrata entro 90 giorni. La convocazione dell'Assemblea e' indetta dal Presidente dell'Aero Club d'Italia con lettera raccomandata con avviso di ricevimento spedita almeno venti giorni prima della data fissata per la riunione. L'avviso di convocazione deve indicare: il tipo di assemblea, ordinaria o straordinaria, gli argomenti all'ordine del giorno, l'ora e il luogo della riunione, la data della prima e quella della seconda convocazione per il caso in cui nella prima convocazione l'Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi non oltre il trentesimo giorno dalla data indicata nella convocazione per l'Assemblea di prima convocazione. L'Assemblea in seconda convocazione non puo' tenersi il medesimo giorno dell'Assemblea di precedente convocazione.
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| Art. 22.
Alle cariche elettive possono accedere solo i soci dell'Aero Club locale. Non possono ricoprire cariche elettive: 1) coloro che non siano cittadini della U.E. maggiorenni; 2) coloro che risultino colpiti da interdizione, inabilitazione, fallimento o condanna a pena detentiva per delitti non colposi; a tal fine, l'applicazione della pena su richiesta dell'imputato e' equiparata alla condanna; 3) coloro che siano stati assoggettati, da parte dell'Aero Club d'Italia, oppure da parte del Comitato Olimpico Nazionale Italiano o di una sua Federazione, a squalifiche o a inibizioni complessivamente superiori a sei mesi; 4) coloro che comunque siano interessati in attivita' privata, industriale o commerciale effettuata per o in concorrenza con l'Aero Club d'Italia e/o gli Aero Club federati, Enti Aggregati e le Associazioni benemerite. L'appartenenza a un organo dell'Aero Club d'Italia o alle STS e' incompatibile con qualunque carica elettiva nell'ambito dell'Aero Club federato. In caso di elezione in ambito centrale, i candidati per i quali si determinasse tale incompatibilita', decadranno automaticamente dalla carica periferica gia' rivestita. Qualunque carica elettiva presso un Aero Club federato e' incompatibile con cariche elettive presso altro Aero Club federato.
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| Art. 23.
L'Assemblea ordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione, quando gli intervenuti rappresentino la meta' degli aventi diritto al voto. In seconda convocazione, l'Assemblea ordinaria e' valida qualunque sia il numero degli intervenuti. L'Assemblea straordinaria e' regolarmente costituita in prima convocazione quando gli intervenuti rappresentino almeno la meta' dei componenti con diritto di voto e in seconda convocazione quando gli intervenuti rappresentino almeno un terzo dei componenti con diritto di voto. Il quorum costitutivo e' calcolato una sola volta al momento della votazione. Sulla base del numero dei votanti presenti al momento della votazione e' calcolata la maggioranza atta a deliberare. Le deliberazioni, nell'ambito dell'Assemblea ordinaria e straordinaria, sono prese a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Per quanto concerne le modifiche allo Statuto, si applicano le previsioni del successivo art. 49 del presente Statuto. Le designazioni e le elezioni dell'Assemblea elettiva avvengono con votazione a scheda segreta a maggioranza relativa dei voti validamente espressi. Il Presidente dell'Aero Club d'Italia nomina una Commissione di verifica dei poteri composta di tre membri, tra i quali designa il Presidente, scelti fra i membri dell'Assemblea stessa non candidati alle cariche federali elettive.
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| Art. 23.
Il Patrimonio dell'Aero Club Locale e' costituito: a) da tutti i beni mobili e immobili e dagli altri valori di proprieta' dell'Aero Club locale; b) dai beni mobili ed immobili dei quali l'Aero Club locale divenisse a qualsiasi titolo proprietario. Gli Aero Club locali hanno patrimonio proprio, distinto da quello dell'Aero Club d'Italia, e godono, rispetto a quest'ultimo, di piena autonomia nei limiti del presente Statuto.
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| Art. 24.
Il Consiglio Federale e' composto da: 1) il Presidente dell'Aero Club d'Italia che lo presiede; 2) i tre membri, nominati con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, n. 2, lettera a), del presente Statuto; 3) il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA), nominato con le modalita' di cui all'art. 21, comma 1, n. 2, lettera b), del presente Statuto. Alle riunioni del Consiglio Federale assistono il Direttore Generale ed i componenti del Collegio dei Revisori dei conti. Per la validita' delle riunioni del Consiglio Federale occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede. Il Consiglio Federale dura in carica quattro anni. I membri del Consiglio Federale non hanno diritto ad alcun compenso, salvo il trattamento di missione spettante per l'espletamento dei compiti istituzionali. Il Consiglio Federale si riunisce almeno quattro volte l'anno su iniziativa del Presidente o su richiesta della meta' piu' uno dei membri dello stesso Consiglio Federale. Esso deve essere convocato per iscritto con lettera raccomandata con avviso di ricevimento almeno cinque giorni prima di quello fissato per la riunione, indicando: l'ordine del giorno, il luogo e l'ora della riunione.
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| Art. 24.
Le entrate dell'Aero Club locale sono costituite : a) dalle rendite patrimoniali; b) dalle quote di ammissione per i nuovi soci, dai contributi associativi annuali, da ogni altro contributo ordinario e/o straordinario dei soci; c) dai contributi volontari e dalle donazioni di persone o Enti pubblici e privati; d) da proventi derivanti dall'attivita' istituzionale e da altre attivita' consentite; e) dai fondi introitati a seguito di raccolte pubbliche occasionalmente svolte dall'Aero Club locale in presenza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione e per i quali deve essere redatto e conservato il rendiconto di cui all'art. 8 del D.Lgs. 4 dicembre 1997, n. 460; f) da eventuali contributi dell'Aero Club d'Italia e di altre Amministrazioni pubbliche per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di cui all'art. 9 del D.Lgs. 7 dicembre 1993, n. 517.
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| Art. 25.
Il Consiglio Federale e' l'organo esecutivo delle decisioni dell'Assemblea e puo' deliberare su tutte le materie non riservate specificatamente alla competenza dell'Assemblea stessa. In particolare il Consiglio Federale: 1) fissa le tariffe per l'espletamento delle funzioni di cui alla normativa relativa al volo da diporto o sportivo; 2) fissa la misura delle quote da versarsi all'Aero Club d'Italia dagli Aero Club Federati e dagli Enti Aggregati; 3) propone all'Assemblea l'approvazione dei bilanci preventivo e consuntivo e le eventuali variazioni al bilancio preventivo; 4) verifica la rispondenza dei risultati dell'attivita' amministrativa e della gestione agli obiettivi assegnati e alle direttive impartite; 5) approva i regolamenti di carattere generale riguardanti lo svolgimento dei servizi istituzionali e quelli concernenti lo sport aereo; predispone il Codice di Giustizia Federale, in esso individuando anche gli Organi di Giustizia Federale che agiranno a titolo onorifico, da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; 6) si esprime, formulando eventuali emendamenti, sulla proposta della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica concernente il calendario sportivo nazionale per la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea; 7) approva i regolamenti di carattere generale emanati dagli Aero Club Federati; 8) su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, costituisce Commissioni Temporanee Consultive per lo studio di particolari materie o problemi di interesse dell'Aero Club d'Italia. Su proposta del Presidente, ne designa i componenti. Sceglie, altresi', i due membri del Comitato Consultivo Permanente di cui al successivo art. 34, secondo comma; 9) puo' costituire il Comitato Tecnico per lo Sport non Agonistico di cui al successivo art. 35; 10) approva le proposte di nomina di Presidenti onorari e di soci onorari degli Aero Club Federati; 11) nomina per le singole discipline, su eventuale proposta non vincolante della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, i delegati, che dovranno partecipare in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia alle riunioni delle Commissioni Sportive della Federazione Aeronautica Internazionale; 12) nomina i delegati che dovranno partecipare, in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, alle riunioni dell'Europe Airsports e ai Congressi e alle manifestazioni nelle quali l'Ente medesimo ritiene di essere rappresentato, nonche' i giudici sportivi, i controllori e gli istruttori-esaminatori di volo da diporto o sportivo; 13) propone all'Assemblea, anche su indicazione della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, l'istituzione di nuove specialita' aeronautiche o la modifica di quelle esistenti; 14) dirime, quale amichevole compositore e su concorde richiesta di tutte le parti coinvolte, eventuali conflitti tra gli Aero Club Federati e/o gli Enti aggregati. 15) per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia o di almeno la meta' piu' uno degli associati dell' Aero Club Federato interessato, delibera in merito allo scioglimento degli Organi di tale Aero Club Locale ed alla nomina di Commissari straordinari, con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per la durata di 6 mesi, con possibilita' di proroga secondo le esigenze; 16) per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia o di almeno i due terzi degli associati dell'Aero Club Federato interessato, delibera la messa in liquidazione di tale Aero Club Federato, nominando un Commissario liquidatore; 17) concede e revoca il disciplinare di propria competenza alle scuole di ogni specialita'; 18) definisce i criteri, sulla base delle linee generali strategiche approvate dall'Assemblea, per la corresponsione di contributi agli Aero Club Federati; 19) delibera sulle proposte recanti oneri di spesa elaborate dalla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica; 20) esprime parere in ordine alla nomina e alla revoca, di competenza del Presidente dell'Aero Club d'Italia, del Direttore Generale; 21) concede e revoca la qualifica di Ente Federato agli Aero Club Locali secondo le modalita' di cui all'art. 7 del presente Statuto e concede e revoca la qualita' di Ente Aggregato o di Associazione Benemerita. Il provvedimento di revoca della federazione agli Aero Club e' sottoposto alla ratifica dell'Assemblea; 22) approva le modifiche degli statuti degli Aero Club Federati; 23) con delibera motivata, sentito il Collegio dei Probiviri e l'Aero Club federato che l'ha richiesta, puo' revocare la radiazione pronunciata contro un socio di un Aero Club federato, ma non prima che sia trascorso un biennio dalla data del provvedimento definitivo; 24) predispone i regolamenti per l'elezione dei rappresentanti di cui al precedente art. 20, comma 1, nn. 9 e 10, nonche' i regolamenti relativi alla nomina dei membri delle Sezioni Tecniche di Specialita', per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea; 25) adotta i regolamenti disciplinanti, rispettivamente, le procedure di designazione dei componenti delle Sezioni Tecniche di Specialita' e del Comitato Tecnico per lo Sport non Agonistico, nonche' il funzionamento e l'attivita' della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, delle Sezioni Tecniche di Specialita' e del Comitato Tecnico per lo Sport Non Agonistico; 26) definisce il fabbisogno triennale di personale e i posti di organico da coprire nel relativo periodo; 27) adotta i regolamenti di carattere generale previsti dall'art. 31 del presente Statuto, nonche' i regolamenti di contabilita' previsti dalla vigente normativa; 28) fissa i criteri, su proposta della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, per la determinazione della composizione delle squadre e/o rappresentative dell'Aero Club d'Italia che partecipano ai campionati e/o manifestazioni internazionali nelle varie discipline; 29) esprime il proprio parere sulle proposte di modifica dello Statuto dell'Aero Club d'Italia, formulate dall'Assemblea straordinaria; 30) decide su tutte le materie non espressamente riservate all'Assemblea o alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA).
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| Art. 25.
I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati presso uno o piu' Istituti di Credito, scelti dal Consiglio Direttivo, con criteri di massima trasparenza. I prelevamenti sono effettuati a firma del Presidente o di un suo delegato.
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| Art. 26.
Il Presidente dell'Aero Club d'Italia e' nominato, su designazione dell'Assemblea dell'Aero Club d'Italia, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. Il Presidente dura in carica 4 anni e puo' essere nominato consecutivamente per non piu' di tre mandati. Il Presidente istituisce la propria Segreteria Particolare con funzioni di assistenza e di supporto nell'espletamento dei compiti del medesimo. Il Presidente non ha diritto ad alcun compenso, salvo il rimborso delle spese debitamente documentate per l'espletamento dei compiti istituzionali. In caso di vacanza della carica prima della scadenza, viene nominato, con le modalita' di cui al precedente art. 21, comma 1, n. 1, un nuovo Presidente. In caso di impedimento, il Presidente e' sostituito dal Consigliere Federale da lui designato, e, in caso di mancata designazione, dal Consigliere Federale piu' anziano di eta'.
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| Art. 26.
L'esercizio finanziario coincide con l'anno solare. Il Consiglio Direttivo predispone il bilancio preventivo entro il 31 ottobre ed il conto consuntivo entro il 31 marzo e li sottopone per l'approvazione all'Assemblea. Ai bilanci ed ai conti di cui al comma precedente va data adeguata pubblicita' tra i soci e gli aventi diritto. Essi sono inviati all'Aero Club d'Italia entro venti giorni dalla data di approvazione.
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| Art. 27.
Il Presidente ha la legale rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, sovrintende all'attivita' dell'Ente stesso, ha la responsabilita' generale dell'area tecnico-sportiva, convoca le riunioni degli organi collegiali e ne fissa l'ordine del giorno, vigila sull'attuazione delle deliberazioni collegiali. Al Presidente medesimo spettano le funzioni apicali di programmazione, indirizzo e controllo dell'intera attivita' dell'Ente, ivi compresa quella agonistico-sportiva, sentito il Consiglio Federale. In presenza di motivati casi di indifferibilita' ed urgenza, il Presidente ha la facolta' di disporre, con proprio provvedimento, su materie rimesse alla competenza degli Organi Collegiali dell'Aero Club d'Italia, con l'obbligo di sottoporre, nella prima riunione utile, l'ordinanza emessa all'Organo competente, per la ratifica. Il Presidente sottopone all'esame degli Organi di Giustizia Federale di cui all'art. 25 del presente Statuto atti e comportamenti, di soggetti rivestenti cariche sia a livello centrale sia a livello periferico o ricoprenti incarichi istituzionali, che possano integrare gli estremi di violazione di norme statutarie e regolamentari o che possano, comunque, risultare lesivi dei doveri fondamentali di lealta', correttezza e probita', per l'adozione di eventuali provvedimenti. Il Presidente sottopone, altresi', all'esame del Collegio dei Probiviri atti e comportamenti dei soggetti sopra richiamati in caso di controversie di carattere sociale. Il Presidente puo' disporre ispezioni presso gli Enti federati. Il Presidente ha diritto di partecipare alle riunioni di tutti gli Organi collegiali dell'Aero Club d'Italia ad esclusione di quelle del Collegio dei Revisori dei Conti. Il Presidente, accertati i requisiti, nomina i Presidenti ed i membri delle Sezioni Tecniche di Specialita', designati ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto, e del Comitato Tecnico per lo Sport non Agonistico, designati ai sensi dell'art. 35 del presente Statuto. II Presidente, qualora lo ritenga opportuno o necessario per comprovati motivi, sottopone eventuali questioni, su materie attribuite alla Commissione Centrale Sportiva Aeronautica, all'esame del Consiglio Federale per i successivi provvedimenti. Il Presidente ha la responsabilita' generale del buon andamento dell'Ente, nomina e revoca il Direttore Generale d'intesa con il Consiglio Federale.
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| Art. 27.
Presso l'Aero Club devono essere conservati i registri previsti dalla legislazione vigente e dal presente Statuto ed in ogni caso: a) il Libro dei Verbali dell'Assemblea; b) il Libro dei Verbali del Consiglio Direttivo; c) il Libro dei Verbali del Collegio dei Revisori dei Conti; d) il Libro dei Verbali della Commissione Permanente di Disciplina; e) il Libro dei Soci, che deve essere aggiornato trimestralmente e che puo' anche essere tenuto in formato elettronico, ma stampabile a semplice richiesta e, comunque, almeno annualmente entro il termine del 28 febbraio dell'anno successivo. I suddetti libri devono essere tenuti in conformita' alla normativa vigente.
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| Art. 28.
La Commissione Centrale Sportiva Aeronautica (CCSA) esercita il potere sportivo definito dal codice sportivo della F.A.I. che e' rappresentata nello Stato Italiano dall'Aero Club d'Italia. La commissione stessa e' composta: dal Presidente, nominato ai sensi dell'art. 21, comma 1, numero 2, lettera b), del presente Statuto; da un rappresentante per ciascuna delle specialita' sportive nella persona dei Presidenti delle STS eletti ai sensi dell'art. 33 del presente Statuto. La CCSA dura in carica quattro anni. In particolare la CCSA: 1) propone al Consiglio Federale per l'espressione del relativo parere il calendario sportivo nazionale per la definitiva approvazione da parte dell'Assemblea; 2) adotta, anche su parere delle STS interessate, decisioni concernenti lo svolgimento dell'attivita' agonistica sportiva; 3) propone per l'approvazione al Consiglio Federale il Regolamento Sportivo Nazionale; 4) adotta i regolamenti tecnici delle varie discipline agonistico-sportive; 5) determina la composizione delle squadre e/o rappresentative dell'Aero Club d'Italia che partecipano ai campionati e/o manifestazioni internazionali nelle varie discipline sulla base dei criteri fissati dal Consiglio Federale; 6) designa, con proposta non vincolante, per la successiva nomina da parte del Consiglio Federale, i delegati che dovranno partecipare, in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, alle riunioni delle commissioni della F.A.I.; 7) formula proposte di assegnazione di contributi in favore degli Aero Club Federati per l'attivita' sportiva agonistica, ai fini della successiva approvazione da parte del Consiglio Federale; 8) propone al Consiglio Federale l'organizzazione di corsi per giudici e per commissari sportivi per le varie specialita' aeronautiche; 9) puo' indicare al Consiglio Federale, per la successiva proposta all'Assemblea, l'istituzione di nuove specialita' aeronautiche o la modifica di quelle esistenti. Il funzionamento e l'attivita' della CCSA sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia. Il Presidente della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica fara' parte, in rappresentanza dell'Aero Club d'Italia, della Commissione Nazionale Atleti del C.O.N.I.. La CCSA si riunira' ogniqualvolta si renda necessario, su convocazione del suo Presidente, previa autorizzazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia. Il Presidente ed il Direttore Generale dell'Aero Club d'Italia possono assistere ai lavori della Commissione, nonche' a quelli delle STS. Per la validita' delle riunioni della CCSA occorre la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti; in caso di parita' prevale il voto di chi presiede.
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| Art. 28.
L'attivita' sportiva e' definita ai sensi dell'art. 43 dello Statuto dell'Aero Club d'Italia. Ogni anno, entro i termini indicati dall'Aero Club d'Italia, l'Aero Club locale sottopone allo stesso Aero Club d'Italia le proposte concernenti l'attivita' sportiva, per il loro coordinamento nel quadro dell'attivita' sportiva nazionale. Il Presidente dell'Aero Club locale propone all'Aero Club d'Italia, per la successiva nomina da parte del Consiglio Federale, i nominativi dei Giudici Sportivi.
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| Art. 29.
A richiesta di anche una sola delle parti, la competenza a decidere le controversie di carattere sociale: 1. fra l'Aero Club d'Italia e gli Aero Club Federati, gli Enti Aggregati e le Associazioni Benemerite; 2. fra gli Aero Club Federati, gli Enti Aggregati e le Associazioni Benemerite; e' devoluta ad un apposito Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, eletti dall'Assemblea fra i soci degli Aero Club Federati o fra persone di provata competenza e di specifica qualificazione professionale. Il Collegio dei Probiviri e' chiamato, altresi', ad esaminare e decidere: a) sui ricorsi presentati dai soci avverso i provvedimenti disciplinari inflitti ai medesimi ai sensi delle norme previste dallo Statuto tipo degli Aero Club Federati; b) sui ricorsi presentati dagli Enti Federati o Aggregati contro le deliberazioni del Consiglio Federale di revoca della federazione o dell'aggregazione; c) sugli atti e comportamenti di soggetti che ricoprono cariche, sia a livello centrale che a livello periferico, o che assolvono ad incarichi istituzionali, sottoposti dal Presidente dell'Aero Club d'Italia all'esame del Collegio. Nei procedimenti relativi a sanzioni, il Collegio dei Probiviri procede all'audizione delle parti, sia singolarmente, sia in contraddittorio. Le parti possono essere assistite da avvocati o da soci di Aero Club Federati, di Enti Aggregati e di Associazioni Benemerite dell'Aero Club d'Italia. Il giudizio del Collegio dei Probiviri e' definitivo e deve essere reso entro centoventi giorni dalla proposizione dell'atto introduttivo del giudizio. L'intervento del Collegio dei Probiviri puo' essere invocato nel termine di novanta giorni dalla conoscenza del fatto. Il Collegio dei Probiviri dura in carica 4 anni.
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| Art. 29.
Lo scioglimento dell'Aero Club locale puo' essere deliberato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia o dei due terzi dei soci riuniti in Assemblea. In caso di scioglimento, l'Aero Club d'Italia provvede alla nomina di un Commissario liquidatore e indica l'Associazione, dalle analoghe finalita', cui devolvere il patrimonio, ovvero prescrive la destinazione dello stesso a fini di pubblica utilita'. I Revisori dei Conti, in carica al momento della messa in liquidazione, continuano a esercitare le proprie funzioni fino al termine delle operazioni relative.
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| Art. 30.
Il controllo della gestione amministrativo-contabile e' esercitato da un Collegio dei Revisori dei Conti, composto da tre membri nominati dall'Assemblea, che dura in carica quattro anni. Il Presidente del Collegio e' designato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Gli altri due membri sono eletti dall'Assemblea dell'Aero Club d'Italia e sono scelti tra gli iscritti al registro dei revisori legali. Il Collegio dei Revisori dei Conti esercita le sue attribuzioni in ottemperanza al disposto degli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili. Ai componenti del Collegio dei Revisori dei Conti compete il trattamento economico previsto dalla normativa vigente in materia.
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| Art. 30.
Per gravi motivi, su proposta del Presidente dell'Aero Club d'Italia, o a richiesta della meta' piu' uno dei soci dell'Aero Club Federato aventi diritto al voto, il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia puo' sfiduciare gli Organi di tale Aero Club Federato e nominare un Commissario Straordinario, il quale assume i poteri degli Organi disciolti. Il Commissario resta in carica per sei mesi con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per provvedere alla ricostituzione degli organi disciolti. Tale termine puo' essere prorogato, in caso di necessita', dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia secondo le esigenze.
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| Art. 31.
L'organizzazione dell'Aero Club d'Italia e' improntata a criteri di speditezza, efficienza ed efficacia dell'azione amministrativa. L'assetto organizzativo dell'AeCI, con a capo il Direttore Generale, si compone, ai sensi del DPR 97/2003, di tre Centri di Responsabilita'. Il Centro Unico di Responsabilita' Generale, a cui e' preposto il Direttore Generale, il Centro di Responsabilita' Amministrativo ed il Centro di Responsabilita' Operativo. Il numero massimo delle unita' dirigenziali, oltre a quella del Direttore Generale, e' di n. 1 unita' di 2° fascia. Il rapporto di lavoro con il Direttore Generale viene costituito con contratto di natura privatistica in osservanza a quanto stabilito in materia dal d.lgs n. 165/2001 e successive modificazioni ed integrazioni. La disciplina dei profili organizzativi e di funzionamento dell'Aero Club d'Italia e' rimessa ad apposito regolamento organico del personale e ad apposito ordinamento dei servizi adottati dal Consiglio Federale e soggetto all'approvazione dei Ministeri Vigilanti, nonche' delle altre Autorita' competenti. L'istituzione e la disciplina dell'Ufficio per le relazioni con il pubblico e degli Organismi di valutazione e controllo ai sensi della normativa vigente sono rimesse, dove previsto, ad apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale e soggetto all'approvazione dei Ministeri Vigilanti, nonche' delle altre Autorita' competenti.
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| Art. 31.
In caso di scissione di un Aero Club locale plurispecialistico in piu' Aero Club locali, il Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, se richiesto da una o piu' parti, nomina un Commissario ad acta che dirime le controversie relative all'assegnazione dell'attivo e del passivo del patrimonio sociale. Il Commissario procede alla formazione di una situazione patrimoniale alla data della scissione ed assegna i beni costituenti l'attivo patrimoniale ed i debiti costituenti il passivo, tenendo conto della loro destinazione d'uso, del numero dei soci praticanti le singole specialita' e dell'ammontare delle quote sociali pagate dalle varie categorie di soci nel decennio precedente la scissione.
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| Art. 32.
Il Direttore Generale e' a capo degli uffici dell'Aero Club d'Italia ed e' scelto dal Presidente dell'Ente medesimo sentito il Consiglio Federale, secondo le modalita' di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70 e successive modificazioni ed in osservanza a quanto stabilito in materia dal d.lgs. 165/2001. Il Direttore Generale assiste alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale. Il Direttore Generale cura, altresi', la redazione dei verbali delle deliberazioni dell'Assemblea e del Consiglio Federale e li controfirma. Il Direttore Generale coordina il lavoro di tutte le Commissioni e dei Comitati. Il rapporto lavorativo ed il trattamento economico del Direttore Generale sono stabiliti in conformita' alla legge 20 marzo 1975, n. 70, al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e dai relativi C.C.N.L. Il Direttore Generale, inoltre: a) cura l'attuazione dei piani, programmi e direttive generali quali definiti dall'Ente; b) adotta gli atti e i provvedimenti relativi all'organizzazione dell'Aero Club d'Italia; c) adotta gli atti e i provvedimenti amministrativi ed esercita i poteri di spesa e quelli di acquisizione delle entrate; d) svolge attivita' di organizzazione e gestione del personale, nonche' di gestione dei rapporti sindacali e di lavoro. Il Direttore Generale riferisce al Consiglio Federale sulle attivita' svolte.
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| Art. 32.
Gli Aero Club locali, che abbiano ottenuto la federazione all'Aero Club d'Italia in base alle norme in vigore col precedente Statuto, la conservano e, pertanto, partecipano all'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi dell'Aero Club d'Italia, fermo il requisito dell'anzianita' di federazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea. Il presente statuto tipo dovra' essere adottato dagli Aero Club Federati, a pena di decadenza, entro novanta giorni dalla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Gli organi degli Aero Club locali, eletti in forza dello statuto previgente restano in carica fino alla scadenza naturale del loro mandato. Le modifiche statutarie, se dovute all'adeguamento allo "statuto tipo" approvato dall'Aero Club d'Italia e dalle competenti autorita', debbono essere adottate dall'Assemblea ordinaria dell'Aero Club locale in prima convocazione con la presenza di almeno la meta' degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, e in entrambi i casi con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto.
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| Art. 33.
Per ogni specialita' aeronautica, prevista dal presente Statuto, e' costituita una Sezione Tecnica di Specialita' (di seguito STS) con funzioni consultive, non vincolanti, in campo tecnico agonistico. Le STS sono formate ciascuna da tre membri eletti tra soggetti che siano titolari di tessera FAI in corso di validita' o che lo siano stati per almeno due anni nell'ultimo decennio. Ai sensi del regolamento, all'uopo adottato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia, i titolari di tessera FAI, valida per l'anno in corso o per l'anno precedente, delle rispettive specialita' degli sport aeronautici, hanno diritto di designare, per la successiva nomina da parte del Presidente dell'Aero Club d'Italia, i componenti della STS della propria specialita' aeronautica. I membri devono essere esperti nelle materie di specifica competenza della rispettiva STS. I membri della STS, una volta nominati, individuano tra loro, entro cinque giorni dal provvedimento di nomina, il Presidente della STS. Entro lo stesso termine provvedono alla relativa comunicazione all'Aero Club d'Italia per la nomina da parte del Presidente dell'Aero Club d'Italia. In caso di dimissione, morte, inabilitazione o interdizione del Presidente o di un membro subentrera' il primo dei non eletti. Le STS si riuniranno ogniqualvolta si renda necessario, su convocazione del suo Presidente previa autorizzazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia. I membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Le STS possono proporre alla CCSA linee d'impostazione dei programmi annui di attivita' agonistica delle rispettive specialita', nonche' ogni altra proposta che interessi la specialita'. L'incarico di componente delle STS e' a titolo gratuito, salvo il rimborso di eventuali spese debitamente documentate per l'espletamento dei compiti istituzionali. Il funzionamento e l'attivita' delle STS sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia.
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| Art. 34.
Presso l'Aero Club d'Italia possono essere costituite, con deliberazione del Consiglio Federale, Commissioni Temporanee Consultive, per l'esame e lo studio di particolari materie di interesse dell' Aero Club d'Italia di carattere tecnico e ad elevata specializzazione, indispensabili per la realizzazione di obiettivi istituzionali non perseguibili attraverso l'utilizzazione del proprio personale. Puo' essere costituito un Comitato Consultivo Permanente di 5 membri, preposto allo studio ed alla soluzione delle tematiche d'interesse comune del Ministero della Difesa e dell'Aero Club d'Italia, presieduto dal Presidente dell'Aero Club d'Italia e composto da 4 esperti, di cui 2 nominati dal Ministero della Difesa e 2 scelti dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia. Le Commissioni ed il Comitato operano nei limiti delle attribuzioni ad essi conferite dal Consiglio Federale ed esplicano attivita' consultiva esprimendo, comunque, pareri non vincolanti per l'Ente. Ai suddetti membri delle Commissioni e del Comitato non si applicano le incompatibilita' previste dal successivo art. 41. L'incarico di componente delle Commissioni e del Comitato e' a titolo gratuito salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali.
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| Art. 35.
Con deliberazione del Consiglio Federale puo' essere costituito un Comitato Tecnico per lo Sport non Agonistico per lo studio e la soluzione delle tematiche d'interesse comune nell'ambito dello sport non agonistico. Il Comitato e' composto da un membro per ogni specialita' aeronautica. I Presidenti degli Aero Club Federati, nonche' degli Enti Aggregati di cui all'articolo 6 numero 2 lettera g), nel corso di apposita riunione convocata dal Presidente di Aero Club d'Italia, designano i membri del Comitato, per la successiva nomina da parte del Presidente stesso. Il membri una volta nominati individuano tra loro un presidente per la successiva nomina da parte del Presidente dell'Aero Club d'Italia. La relativa procedura elettorale verra' individuata dal Consiglio Federale con apposito regolamento. I membri durano in carica quattro anni e possono essere rieletti. Il Comitato opera nei limiti delle attribuzioni ad esso conferite dal Consiglio Federale ed esplica attivita' consultiva esprimendo, comunque, pareri non vincolanti per l'Ente. L'incarico di componente del Comitato e' a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese documentate effettivamente sostenute per l'espletamento dei compiti istituzionali. Il funzionamento e l'attivita' del Comitato sono disciplinati da apposito regolamento adottato dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia. Il Comitato si riunisce ogni qualvolta ritenuto necessario, su convocazione del suo Presidente, previa autorizzazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia.
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| Art. 36.
Tutte le predette Commissioni, come sopra individuate, ed il Comitato di cui al precedente articolo 34, comma 2, si riuniscono ogni qualvolta ritenuto necessario, su convocazione dei rispettivi Presidenti, previa autorizzazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia. Il Presidente dell'Aero Club d'Italia ed il Direttore Generale dell'Ente stesso possono assistere a tutte le riunioni delle Commissioni e del Comitato.
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Art. 37.
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione di alcuni membri, fino alla meta' degli organi collegiali, si fa luogo alla loro sostituzione, alla prima assemblea ordinaria utile, mediante rielezione dei membri mancanti. Nelle more del perfezionamento delle nuove nomine, l'organo collegiale continuera' a svolgere la propria attivita', per il disbrigo degli affari correnti, e le funzioni del Presidente della CCSA, del Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti o del Presidente del Collegio dei Probiviri, eventualmente vacanti, saranno assolte dal membro piu' anziano di nomina e, in caso di parita', dal piu' anziano di eta'. Circa le funzioni del Presidente del Consiglio Federale, eventualmente vacante, valgono le disposizioni di cui al successivo art. 38. In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione della maggioranza dei componenti di un qualunque organo collegiale, si verifica la decadenza dello stesso. La decadenza del Consiglio Federale non comporta la decadenza del Presidente dell'Aero Club d'Italia. L'assemblea per la designazione dei nuovi organi in sostituzione di quelli decaduti e' fissata in prima convocazione non piu' tardi di novanta giorni dalla decadenza.
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| Art. 38.
In caso di dimissioni, morte, inabilitazione o interdizione del Presidente dell'Aero Club d'Italia si verifica l'automatica e contemporanea decadenza del Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia. In tal caso il Consiglio Federale ed il Presidente dell'Aero Club d'Italia, se dimissionario, restano in carica per il disbrigo degli affari correnti fino al perfezionamento della procedura di nomina da parte delle Autorita' competenti e l'insediamento dei nuovi organi. In caso di morte, inabilitazione o interdizione del Presidente dell'Aero Club d'Italia, assume le funzioni, per il disbrigo degli affari correnti, il consigliere piu' anziano di nomina e, in caso di parita', il piu' anziano di eta'. L'assemblea per la designazione dei nuovi organi in sostituzione di quelli decaduti e' fissata in prima convocazione non piu' tardi di novanta giorni dalla decadenza.
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| Art. 39.
Per l'elezione o la designazione dei componenti degli Organi Collegiali e per la designazione del Presidente dell'Aero Club d'Italia dovranno essere ufficialmente presentate, entro cinque giorni prima dell'inizio delle votazioni, le candidature formali, sottoscritte da almeno dieci elettori. Ogni elettore puo' sottoscrivere una sola candidatura per ogni tipo di votazione.
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| Art. 40.
Per esercitare il diritto di elettorato attivo e per la sottoscrizione delle candidature, occorre un'anzianita' di federazione di almeno di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea. Per esercitare il diritto di elettorato passivo, valgono i requisiti previsti nei precedenti articoli del presente Statuto. Non possono ricoprire cariche elettive i soggetti di cui all'art. 18 del presente Statuto. Sono esclusi dall'elettorato attivo e passivo tutti quei soggetti nei confronti dei quali sia stata irrogata sanzione disciplinare in ambito federale ovvero sia in corso il relativo procedimento sanzionatorio.
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| Art. 41.
Le cariche di Presidente dell'Aero Club d'Italia, di Consigliere Federale, di Presidente e membro della CCSA, di Presidente e membro delle STS, di Presidente e membro del Collegio dei Probiviri, di Presidente e componente del Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili con ogni altra carica sia a livello centrale sia a livello periferico, salvo quanto previsto per il Presidente della CCSA, nella sua qualita' di membro del Consiglio Federale ai sensi dell'art. 24 comma 1, n. 3, del presente Statuto. In caso di elezione, i candidati eletti per i quali si determinassero le incompatibilita' sopra previste, decadranno automaticamente dalla carica gia' rivestita. L'appartenenza all'Assemblea dell'Aero Club d'Italia e' incompatibile con qualunque carica elettiva a livello centrale, salvo quanto espressamente previsto relativamente ad una specifica carica od organo dal presente Statuto. Qualunque carica elettiva presso un Aero Club Federato e' incompatibile con cariche elettive presso altro Aero Club Federato.
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| Art. 42.
Almeno venticinque giorni prima della riunione dell'Assemblea, da indirsi ai sensi dell'art. 21 per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente dell'Aero Club d'Italia convoca le riunioni dei rappresentanti di specialita' degli Aero Club federati per le elezioni dei membri dell'Assemblea di cui all'art. 20, comma 1, n. 9, del presente Statuto. Hanno diritto di voto, per ciascuna delle specialita' sportive di cui all'art. 6, n.1, del presente Statuto, i rappresentanti di specialita' degli Aero Club Federati, ove la specialita' sia effettivamente praticata ai sensi dell'art. 20, comma 1, n. 9 del presente Statuto. Almeno venticinque giorni prima della riunione dell' Assemblea, da indirsi ai sensi dell'art. 21 per il rinnovo delle cariche sociali, il Presidente dell' Aero Club d'Italia convoca i Presidenti degli Enti Aggregati per le elezioni dei rappresentanti previsti all'art. 20, comma 1, n. 10. Almeno venticinque giorni prima della riunione dell' Assemblea, da indirsi ai sensi dell'art. 21, il Presidente dell'Aero Club d'Italia convoca le riunioni dei titolari di tessera FAI, valida per l'anno in corso o per l'anno precedente, delle rispettive specialita' degli sport aeronautici, per la designazione, soggetta a successiva nomina da parte dello stesso Presidente dell'Aero Club d'Italia, dei componenti della STS della rispettiva specialita' aeronautica. La convocazione e le riunioni si svolgeranno come da appositi regolamenti predisposti dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia per la successiva approvazione da parte dell'Assemblea.
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| Art. 43.
L'attivita' sportiva, diversa da quella didattica, turistica e promozionale, e' svolta a livello non agonistico ed agonistico. a) Si intende per attivita' sportiva non agonistica ogni attivita' estemporanea ed occasionale con finalita' non competitive. b) Si intende per attivita' sportiva agonistica: ogni gara a livello comunale, provinciale, regionale e nazionale; ogni gara inserita nel calendario sportivo nazionale dell'Aero Club d'Italia; ogni competizione F.A.I. a livello nazionale ed internazionale; ogni stage di volo, di allenamento, di formazione del personale tecnico finalizzato all'agonismo; ogni altra attivita' sportiva non riconducibile alle attivita' di cui al comma precedente. L'anno sportivo coincide con l'anno solare. Per partecipare alle gare gli atleti devono essere in possesso di licenza sportiva FAI, che puo' essere rilasciata solo tramite l'Aero Club Federato di appartenenza. Si applicano per quanto di competenza le norme sportive antidoping emanate dalla Giunta Nazionale del C.O.N.I. in attuazione del Codice della World Anti-Doping Agency - W.A.D.A.
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| Art. 44.
Il patrimonio dell'Aero Club d'Italia comprende i beni mobili e immobili e tutti gli altri valori di cui l'Ente stesso sia proprietario per acquisti, lasciti e donazioni. I fondi disponibili del patrimonio sono investiti in mezzi strumentali aeronautici, ovvero in beni immobili che abbiano stretta e sostanziale attinenza con i compiti istituzionali dell'Aero Club d'Italia.
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| Art. 45.
Le entrate dell'Aero Club d'Italia comprendono: a. le quote di ammissione degli Aero Club Federati e quelle annuali degli Aero Club Federati e degli Enti aggregati; b. gli interessi dei titoli e le rendite dei beni immobili dell'Ente ed i proventi derivanti dalle funzioni delegate; c. i proventi per prestazioni istituzionali; d. i proventi per servizi e prestazioni rese a terzi, con tariffe approvate dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti; e. eventuali contributi concessi dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, dal Ministero della Difesa, dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano e dagli altri ministeri vigilanti; f. eventuali contributi di altre Amministrazioni o Enti diversi da quelli di cui al precedente punto e) che siano, comunque, interessati all'attivita' dell'Aero Club d'Italia; g. ogni altro eventuale provento e contributo. Le modalita' per l'espletamento del servizio di cassa devono essere coerenti con le disposizioni sulla Tesoreria Unica dello Stato di cui alla Legge 29 ottobre 1984, n. 720, e successive modificazioni, e relativi decreti attuativi. La gestione finanziaria e contabile e' disciplinata dal DPR 27 febbraio 2003, n. 97 e dal relativo regolamento dell'ordinamento finanziario e contabile dell'Aero Club d'Italia.
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| Art. 46.
L'esercizio finanziario va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno. Il conto consuntivo dell'esercizio chiuso al 31 dicembre di ciascun anno, unitamente alla relazione del Consiglio Federale e a quella dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la sede dell'Aero Club d'Italia almeno 15 giorni prima di quello fissato per la riunione dell'Assemblea, che dovra' esaminare il conto stesso. Il conto consuntivo deve essere approvato dall'Assemblea non oltre il 30 aprile.
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| Art. 47.
Il bilancio preventivo e relativo programma annuale di attivita', approvato dall'Assemblea non oltre il 31 ottobre, nonche' il conto consuntivo, dell'Aero Club d'Italia sono soggetti all'approvazione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con gli altri Ministeri Vigilanti. A tal fine i bilanci devono essere trasmessi ai Ministeri Vigilanti entro 15 giorni dalla data della loro approvazione da parte dell'Assemblea.
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| Art. 48.
Qualora si verifichino situazioni particolari che possano compromettere l'attivita' dell'Aero Club d'Italia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro della Difesa, con il Ministro dell'Interno e con il Ministro dell'Economia e delle Finanze puo' disporre lo scioglimento degli organi dell'Ente medesimo e la nomina di un Commissario Straordinario. Il Commissario Straordinario esercita i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria degli organi statutari e provvede al riordinamento dell'Aero Club d'Italia nei casi determinati previamente dalla legge. Il Commissario Straordinario procede, entro i termini fissati dal suddetto provvedimento governativo, alle nuove elezioni delle cariche sociali, al fine di ripristinare la gestione ordinaria. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano le norme vigenti in materia e, in particolare, la legge 29 maggio 1954, n. 340.
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| Art. 49.
Le proposte di modifica del presente Statuto debbono essere formulate dall'Assemblea Straordinaria. Le proposte di modifica sono inviate dal Presidente dell'Aero Club d'Italia al Consiglio Federale per l'espressione del parere di cui all'art. 25, comma 2, n. 29 e, quindi, sottoposte, entro i successivi sessanta giorni, all'approvazione dell'Assemblea straordinaria. L'Assemblea adotta le modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente. Per la valida costituzione dell'Assemblea sulle deliberazioni relative a tali modifiche, occorre l'intervento di almeno 3/4 dei componenti dell'Assemblea stessa. Tali deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Le modifiche dello Statuto, adottate dall'Assemblea, sono approvate nella stessa forma del presente Statuto.
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| Art. 50.
Gli Aero Club Federati, che abbiano ottenuto la federazione all'Aero Club d'Italia in base alle norme in vigore col precedente Statuto, la conservano e, pertanto, partecipano all'Assemblea elettiva per la ricostituzione degli organi dell'Aero Club d'Italia, fermo il requisito dell'anzianita' di federazione di 12 mesi precedenti la data di celebrazione dell'Assemblea. Essi dovranno adeguare, a pena di decadenza, il loro Statuto al nuovo Statuto tipo entro novanta giorni dalla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Per gli Aero Club gia' federati all'Aero Club d'Italia in base alle norme in vigore col precedente Statuto e che praticano le attivita' di cui all'art. 6 n. 1 lettere i) e j) vige l'obbligo di osservanza del requisito di cui all'art. 7, comma 1, n. 2 gia' previsto per gli Aero Club che svolgono le attivita' di cui all'art. 6, n. 1 dalla lettera a) alla lettera h). Le modifiche dello Statuto degli Aero Club Locali, tese all'adeguamento dello stesso allo Statuto tipo approvato dall'Aero Club d'Italia e dalle competenti Autorita', debbono essere adottate dall'Assemblea ordinaria dell'Aero Club Locale in prima convocazione, con la presenza di almeno la meta' degli aventi diritto al voto e, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti, e, in entrambi i casi, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie di cui trattasi debbono essere approvate dal Consiglio Federale dell'Aero Club d'Italia ai sensi dell'art. 25, comma 2, n. 22, del presente Statuto.
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| Art. 51.
I Presidenti e i Soci d'onore, di cui all'art. 16 del presente Statuto, mantengono le qualifiche.
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| Art. 52.
La realizzazione delle Scuole di pilotaggio e di addestramento al volo, di cui al precedente articolo 4, comma 1, n. 3, ha luogo gradualmente sulla base di accordi che l'Aero Club d'Italia prendera' con gli Aero Club Federati.
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| Art. 53.
L'istituzione di nuove specialita', oltre a quelle previste all'art. 6, n. 1, del presente Statuto, comporta la variazione della composizione della Commissione Centrale Sportiva Aeronautica e del numero delle STS, senza che cio' determini una fattispecie di modifica del presente Statuto.
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| Art. 54. Le disposizioni di cui all'art. 7 comma 1, numero 2, entrano in vigore dopo un anno dall'entrata in vigore del presente Statuto.
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